Sentenza 19 novembre 2013
Massime • 2
L'inutilizzabilità assoluta, ai sensi dell'art. 63, comma secondo, cod. proc. pen., delle dichiarazioni rese da soggetti i quali fin dall'inizio avrebbero dovuto essere sentiti in qualità di imputati o di persone sottoposte a indagini, richiede che a carico di tali soggetti risulti l'originaria esistenza di precisi, anche se non gravi, indizi di reità e tale condizione non può automaticamente farsi derivare dal solo fatto che i dichiaranti risultino essere stati in qualche modo coinvolti in vicende potenzialmente suscettibili di dar luogo alla formulazione di addebiti penali a loro carico. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in qualità di persone informate dei fatti da soggetti che, essendosi prestati a cambiare denaro di provenienza asseritamente illecita, ritenevano di commettere un'ipotesi di riciclaggio, integrante invece reato impossibile, per l'inesistenza del denaro da riciclare).
Il criterio differenziale tra il delitto di rapina mediante minaccia e quello di truffa aggravata dall'ingenerato timore di un pericolo immaginario consiste nel diverso modo in cui viene prospettato il danno; in particolare, si ha truffa aggravata quando il danno viene prospettato come possibile ed eventuale e mai proveniente direttamente o indirettamente dall'agente, di modo che la persona offesa non è coartata nella sua volontà, ma si determina all'azione od omissione versando in stato di errore; viceversa ricorre il delitto di rapina mediante minaccia quando il danno viene prospettato come certo e sicuro, ad opera del reo o di altri ad esso collegati, di modo che l'offeso è posto nella alternativa ineluttabile di subire lo spossessamento voluto o di incorrere nel danno minacciato.
Commentari • 3
- 1. Truffa vessatoria: qual è la differenza con l'estorsione?Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 27 settembre 2023
La massima Il criterio distintivo tra il delitto di estorsione mediante minaccia e quello di truffa cd. vessatoria consiste nel diverso atteggiarsi del pericolo prospettato, sicché si ha truffa aggravata ai sensi dell' art. 640, comma 2, n. 2, c.p. quando il danno viene prospettato come possibile ed eventuale e mai proveniente direttamente o indirettamente dall'agente, di modo che la persona offesa non è coartata nella sua volontà, ma si determina all'azione od omissione versando in stato di errore, mentre ricorre il delitto di estorsione quando viene prospettata l'esistenza di un pericolo reale di un accadimento il cui verificarsi è attribuibile, direttamente o indirettamente, …
Leggi di più… - 2. Truffa: qual è la differenza con la rapina?Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 27 settembre 2023
La massima Il criterio differenziale tra il delitto di rapina mediante minaccia e quello di truffa aggravata dall'ingenerato timore di un pericolo immaginario consiste nel diverso modo in cui viene prospettato il danno, sicché si ha truffa aggravata quando il danno viene prospettato come possibile ed eventuale e mai proveniente direttamente o indirettamente dall'agente, di modo che la persona offesa non è coartata nella sua volontà, ma si determina all'azione od omissione versando in stato di errore, mentre ricorre il delitto di rapina mediante minaccia quando il danno viene prospettato come certo e sicuro, ad opera del reo o di altri ad esso collegati, di modo che l'offeso è posto nella …
Leggi di più… - 3. Dichiarazioni spontanee: e polizia giudiziariaRiccardo Radi · https://www.filodiritto.com/ · 14 gennaio 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/11/2013, n. 51732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51732 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2013 |
Testo completo
IN CALCE ANNOTAZIONE 5 1 7 32/ 1 3 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione II penale composta da Sentenza n.2567/2013 dott. Domenico Gallo Presidente - dott. Alberto Macchia Consigliere - P.U. 19/11/2013 R.G.N. 47229/2012 dott. Sergio Beltrani - Consigliere - dott. TO Maria Carrelli Palombi di Montrone - Consigliere relatore - dott. Fabrizio Di Marzio- Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: 1) AR TO nato a [...] il [...] 2) ID GI nato a [...] il [...] 3) ID IL nato a [...] il [...] 4) ID NC nato a [...] il [...] 5) AR AO nato a [...] il [...] 6) IS SA nato a [...] il [...] 7) ID PI nato a [...] il [...] 8) AR SA nato a [...] il [...] 9) AR IN nato a [...] il [...] 10) UR NG IO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 21/11/2011 della Corte d'appello di Cagliari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere TO Maria Carrelli Palombi di Montrone;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, dott. TO Mura, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi di AR 1 Bu TO, AR SA e UR NG IO e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso proposto da AR AO, IS SA, ID NC, ID GI e ID IL e del ricorso proposto da ID PI;
udito per imputato AR TO l'avv. Luca Salvatore Pennisi anche in sostituzione dell'avv. Herika Dessì per ID GI, che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 21/11/2011, la Corte di appello di Cagliari, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Cagliari del 24/1/2005, previa dichiarazione di non doversi procedere nei confronti di AR TO in ordine ai reati a lui ascritti ai capi L) e P) nonché nei confronti di ID PI in ordine al reato allo stesso ascritto al capo L), perché estinti per prescrizione, rideterminava la pena inflitta a AR TO per i rimanenti reati di cui ai capi A), F), G), I, N), Q), R), A1), C1), D1), E1), F1), H), H1) in anni undici e mesi otto di reclusione ed € 2.800,00 di multa;
rideterminava la pena inflitta a ID PI per i rimanenti reati di cui ai capi D), E), F), G), H), I), N), V), Z), A1), C1), D1), E1), F1), G1), H1), 01), P1) in anni dodici e mesi dieci di reclusione ed € 3.400,00 di multa;
confermava nel resto la decisione con la quale fra l'altro, erano stati condannati ID GI per i reati di cui ai capi A1), I), 01), P1) alla pena di anni cinque e mesi sei di reclusione ed € 1.500,00 di multa, ID IL per il reato di cui al capo B) alla pena di anni tre di reclusione ed € 1.000,00 di multa, ID NC per i reati di cui ai capi B), D) ed E) alla pena di anni cinque di reclusione ed € 1.500,00 di multa, AR AO per il reato di cui al capo N1) alla pena di anni tre di reclusione ed € 1.000,00 di multa, IS SA per i reati di cui ai capi A), C), S), T), V), Z), B1) alla pena di anni nove di reclusione ed € 2.800,00 di multa, AR SA per i reati di cui ai capi G) ed I) alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione ed € 1.500,00 di multa, AR IN per i reati di cui ai capi A) e B1) alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione ed € 1.500,00 di multa, UR NG IO per il reato di cui al capo I) alla pena di anni quattro e mesi otto di reclusione ed € 2.000,00 di multa, previa qualificazione come rapina propria tutti i reati di rapina impropria contestati ai capi B), C), D), F), G), H), I), M), N); P), S), U), V), A1), B1), C1), N1), P1), ritenuti i reati di cui ai 2 Ale I capi C1) e D1) un unico episodio di rapina aggravata.
2. Avverso tale sentenza propongono ricorso gli imputati per mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, sollevando i seguenti motivi di gravame: AR TO 2.1. inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 63 comma 2 cod. proc. pen. Ci si duole in particolare del fatto che le persone offese sono state sentite senza l'assistenza del difensore, pur dovendo essere le stesse iscritte nel registro degli indagati, in quanto sussistevano a loro carico indizi in ordine ad un reato collegato.
2.2. inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento alla qualificazione giuridica dei fatti contestati. Ci si duole in particolare della qualificazione come rapina dei fatti contestati al AR ed evidenzia, specificamente con riferimento al capo I), che non vi era stata in danno della persona offesa PA TO nessuna violenza o minaccia, ma solo un inganno, come anche nel caso dei reati di cui ai capi N) e P), per i quali pure deve essere escluso qualsiasi fatto di violenza o minaccia in danno della persona offesa PP EL;
così per i reati di cui ai capi F) in danno di CA GI, A1) in danno di NZ PI, C1) e D1) in danno di MU IG pure evidenzia l'esistenza di un ragionevole dubbio circa l'effettiva sussistenza della minaccia;
quanto al reato di cui al capo G), rappresenta che è la stessa persona offesa OI TO ad escludere il coinvolgimento del AR, esprimendosi in termini dubitativi in sede di riconoscimento fotografico e che anche il coimputato ID PI esclude la partecipazione del AR all'episodio in danno del OI;
con riferimento poi al reato di cui al capo H1) evidenzia l'inattendibilità della persona offesa ER CE in particolare in ordine alla presenza della pistola.
2.3. inosservanza od erronea applicazione della legge penale nonché mancanza di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche ed all'ingiustificato aumento per la continuazione. AR AO, IS SA, ID NC, ID GI, ID IL 2.4. violazione di legge nonché mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 628 e 640 cod. pen. Ci si duole della qualificazione giuridica dei fatti contestati ai ricorrenti, facendosi rilevare come la persona offesa abbia consegnato spontaneamente il denaro agli 3 Ru imputati, essendosi determinata a ciò in conseguenza dell'inganno che aveva ingenerato in lei il timore di un pericolo immaginario. ID PI 2.5. mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. Si evidenzia che le modalità dei fatti, quali emerse nel corso del giudizio di merito, avrebbero imposto la qualificazione dei fatti come truffa aggravata dall'avere ingenerato nella vittima un pericolo immaginario costituito dall'intervento delle Forze dell'Ordine, fatto che non ha costituito una minaccia. AR SA 2.6. inosservanza o erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen., con riferimento alla ritenuta integrazione del delitto di rapina. Si fa al riguardo rilevare, con riferimento ai reati contestati al ricorrente ai capi G) ed I), che la consegna del denaro è avvenuta in modo spontaneo e non è stato fatto uso di violenza nei confronti delle persone offese.
2.7. mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., con riferimento alla ritenuta partecipazione dell'imputato ai fatti delittuosi allo stesso ascritti e specificamente ai reati di cui ai capo I) e G). AR IN 2.8. mancanza di motivazione, ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., con riferimento al ruolo che il ricorrente avrebbe svolto nella rapina di cui al capo B1). UR LO IO 2.9. violazione di legge con riferimento all'affermata qualificazione giuridica della rapina;
fa al riguardo rilevare che con riferimento al ricorrente la stessa persona offesa PAnon non ha mai parlato di violenza o minaccia e che il denaro fu consegnato spontaneamente dallo stesso prima del simulato intervento delle forze dell'ordine.
2.10. violazione di legge con riferimento all'affermato concorso del UR nella rapina impropria di cui al capo I) per essere assente la motivazione sul presunto ruolo di determinatore e rafforzatore del proposito criminoso che avrebbe assunto il ricorrente.
2.11. nullità della sentenza per difetto di contestazione ai sensi dell'art. 522 cod.proc. pen., rilevandosi che il ricorrente è stato condannato per concorso materiale, laddove gli era stato contestato il concorso morale 4 come determinatore e rafforzatore del proposito criminoso. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Tutti i ricorsi devono essere rigettati, per essere infondati i motivi proposti.
3.1. La questione relativa alle modalità di audizione delle persone offese, di cui al primo motivo di ricorso proposto da AR TO, non rappresenta altro che la reiterazione dell'analoga doglianza proposta dinanzi alla Corte territoriale, in relazione alla quale viene fornita una motivazione esaustiva, puntuale in fatto e corretta in diritto. Segnatamente viene al riguardo evidenziato che nessun degli imputati aveva effettivamente la disponibilità di denaro sporco>> proveniente dai delitti di sequestro di persona e quindi era nelle condizioni di riciclare capitali di provenienza illecita. A ciò è conseguito, secondo le ragionevoli argomentazioni della Corte territoriale, che, nonostante le persone offese fossero convinte di commettere un delitto di riciclaggio, in realtà il suddetto delitto non avrebbe mai potuto essere concretamente posto in essere, mancando proprio l'oggetto dello stesso, cioè il denaro sporco>> che doveva essere attraverso di loro riciclato. Correttamente, quindi, la sentenza impugnata ha ravvisato nella condotta posta in essere dalle persone offese un'ipotesi di reato impossibile, ai sensi dell'art. 49 comma 2 cod.pen., per l'inesistenza dell'oggetto materiale dello stesso, appunto, il denaro che doveva essere riciclato. Ed altrettanto correttamente si è fatto richiamo alla costante giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio, in base alla quale la sanzione di inutilizzabilità erga omnes delle dichiarazioni assunte senza garanzie difensive da un soggetto che avrebbe dovuto fin dall'inizio essere sentito in qualità di imputato o di persona soggetta alle indagini, postula che a carico dell'interessato siano già acquisiti, prima dell'escussione, indizi non equivoci di reità, come tali conosciuti dall'autorità procedente, non rilevando a tal proposito eventuali sospetti od intuizioni personali dell'interrogante (sez. U n. 23868 del 23/4/2009, Rv. 243417). E nella decisione ora citata le sezioni unite, rifacendosi a precedente elaborazione di questa Corte, hanno evidenziato come la condizione di soggetti che fin dall'inizio avrebbero dovuto essere sentiti in qualità di imputati o di persone sottoposte alle indagini non può farsi automaticamente derivare dal solo fatto che i dichiaranti risultino essere stati in qualche modo coinvolti in vicende potenzialmente suscettibili di dare luogo alla formulazione di 5 Au addebiti penali a loro carico, occorrendo invece che tali vicende, per come percepite dall'autorità inquirente, presentino connotazioni tali da non potere formare oggetto di ulteriori indagini se non postulando necessariamente l'esistenza di responsabilità penali a carico di tutti i soggetti coinvolti o di taluni di essi (sez. 1 n. 8099 del 29/1/2002, Rv. 221327; sez. 1 n. 4060 del 8/11/2007, Rv. 239195). Deve, quindi, sullo specifico punto, affermarsi che, nel caso di specie, le vittime, reputando erroneamente, in conseguenza dell'attività fraudolenta esercitata in loro danno dagli imputati, di essere coinvolti in un'inesistente attività criminosa di riciclaggio di denaro di provenienza delittuosa, dovevano essere sentite come testimoni senza garanzie difensive, non potendo ipotizzarsi a loro carico, neppure astrattamente, alcun fatto di rilevanza penale. Ciò a maggior ragione, in quanto la previsione, contenuta nell'art. 63 comma 2 cod. proc. pen., di inutilizzabilità assoluta delle dichiarazioni rilasciate da persona che fin dall'inizio avrebbe dovuto essere sentita in qualità di indagato o imputato, persegue lo scopo di impedire che l'utilizzazione di dette dichiarazioni possa risolversi, in qualunque modo sia pure indirettamente, in un possibile pregiudizio per il soggetto che dette dichiarazioni ha reso;
è evidente che, nel caso di specie, nessun pregiudizio poteva derivare alle persone offese per via di dichiarazioni dalle stesse rese in assenza di garanzie difensive, per non potere essere concretamente ipotizzabile alcun reato a loro carico. A nulla rileva, quindi, la circostanza, peraltro solo ipotizzata nel ricorso, che nel momento in cui vennero rese le dichiarazioni alla polizia giudiziaria vi fosse una totale incertezza sulla provenienza, lecita o illecita, del denaro che gli imputati avevano promesso in cambio del denaro pulito>>.
3.2. Passando, quindi, alla doglianza attinente alla qualificazione giuridica dei fatti contestati, proposta in termini pressoché coincidenti da AR TO (2.2), e da AR AO, SA SA, ID NC, ID GI e ID IL (2.4), nonché da ID PI (2.5), AR SA (2.6) e UR LO IO (2.9), si assume che i fatti contestati andavano inquadrati nell'ambito del delitto di truffa in luogo di quello contestato e ritenuto di rapina, stante l'assenza di qualsiasi violenza o minaccia alla base della consegna del denaro da parte delle persone offese agli imputati. Rileva, al riguardo, il Collegio che la conclusione alla quale è pervenuta sul punto la Corte territoriale, confermando la valutazione del giudice di prime cure, è fondata sull'analitica ricostruzione della vicenda 6 fattuale posta alla base dell'imputazione: segnatamente si è evidenziato che l'attività fraudolenta e di inganno è stata posta in essere solo nella fase iniziale del programma criminoso, con la finalità di convincere le vittime ad utilizzare il proprio denaro pulito per effettuare lo scambio con il denaro di asserita provenienza delittuosa, in quantità doppia;
invece, si legge nella sentenza impugnata, in tutto il prosieguo dell'attività criminosa si è pervenuti alla materiale consegna del denaro in seguito ad un'azione intimidatoria e coercitiva posta in essere dagli imputati in danno delle persone offese. Ragionevolmente i giudici di appello hanno ritenuto di dovere valorizzare le modalità di tempo e di luogo che hanno caratterizzato la condotta illecita, compiuta, appunto, in luogo isolato ed al buio, ad opera di falsi carabinieri che hanno simulato un intervento delle forze dell'ordine; circostanze queste che, ragionevolmente, sono state considerate idonee ad incutere nelle persone offese il timore di un danno ingiusto ed, in conseguenza, diminuire la loro libertà di autodeterminazione. In sostanza, ad avviso della Corte territoriale, la condotta posta in essere dagli imputati aveva determinato un tale perturbamento nella sfera psichica delle persone offese al punto da determinarle a consegnare il denaro, non residuando alle stesse altra possibilità di scelta. La decisione assunta si pone perfettamente in linea con la giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio;
segnatamente, proprio con riguardo al criterio differenziale tra il delitto di rapina mediante minaccia e quello di truffa aggravata dall'ingenerato timore di un pericolo immaginario, merita di essere ribadito il principio già affermato da questa Corte (sez. 2 n. 10182 del 16/5/1988, Rv. 179447), in base al quale occorre rifarsi al diverso modo in cui viene prospettato il danno;
in particolare ricorre la truffa aggravata, quando il danno viene prospettato come possibile ed eventuale e non proviene mai, direttamente o indirettamente, dall'agente, nel senso che la persona offesa non viene coartata nella sua volontà, ma si determina all'azione o all'omissione in conseguenza dello stato di errore in cui è venuta a trovarsi;
viceversa ricorre il delitto di rapina mediante minaccia, quando il danno, come nel caso di specie, viene prospettato come certo e sicuro, ad opera del reo o di altri soggetti ad esso collegati, con la conseguenza che la persona offesa è posta nell'alternativa ineluttabile di subire lo spossessamento o di incorrere nel danno minacciato. Ed inoltre la giurisprudenza di questa Corte si è ripetutamente occupata proprio di fattispecie concrete analoghe a quelle 7 oggetto del presente ricorso, pervenendo alla conclusione che la condotta del soggetto che si spaccia falsamente come agente di polizia costituisce un atto di coazione idoneo a comprimere la libertà psichica della vittima e quindi ad integrare l'elemento della minaccia costitutivo del delitto di rapina (sez. 1 n. 116 del 30/1/1964, Rv. 099188; sez. 4 n. 11407 del 1/8/1985, Rv. 171231; sez. 2 n. 948 del 16/12/2009, Rv. 246265). Con specifico riferimento poi al ricorso del AR e relativamente al reato di cui al capo G) in danno di OI TO, la Corte territoriale ha evidenziato come fosse risultato ininfluente ai fini del riconoscimento della penale responsabilità dell'imputato anche in relazione a tale reato il mancato riconoscimento dello stesso da parte della suddetta persona offesa;
difatti vengono a tal fine valorizzate le dichiarazioni rese, ai sensi dell'art. 197 bis cod.proc. pen., da Xaxa CE e le primitive dichiarazioni rese nel corso delle indagini dal coimputato ID PI, essendo ampiamente motivata, in modo logico e non contraddittorio, la riconosciuta non attendibilità di quanto da quest'ultimo poi dichiarato in dibattimento. Quanto poi al reato di cui al capo H1), i giudici di appello hanno adeguatamente argomentato in ordine alla asserita inattendibilità della persona offesa ER CE, denunciata con i motivi di appello, escludendo, in modo del tutto ragionevole, qualsiasi inverosimiglianza di quanto dalla stessa riferito. Nel ricorso viene prospettata una valutazione delle prove diversa e più favorevole al ricorrente rispetto a quella accolta nella sentenza di primo grado e confermata dalla sentenza di appello. In sostanza si ripropongono questioni di mero fatto che implicano una valutazione di merito preclusa in sede di legittimità, a fronte di una motivazione esaustiva, immune da vizi logici.
3.3. Passando all'esame del terzo motivo di ricorso proposto da AR TO (2.3), attinente al trattamento sanzionatorio, quanto al diniego delle attenuanti generiche, la Corte territoriale ha reso esaustiva motivazione, rispondendo alla specifica doglianza sollevata con i motivi di appello;
in tal senso si è ritenuto che le dichiarazioni rese dallo stesso nelle indagini preliminari ed in dibattimento sono risultate incomplete, parziali e contraddittorie ed in particolare non determinate da resipiscenza, ma solo da ragioni utilitaristiche;
si è fatto poi riferimento ai precedenti penali già riportati, sia pure per il ricorrente non specifici. Ed è noto che nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che 8 Run il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 6 n. 34364 del 16/6/2010, Rv. 248244). Con riguardo poi all'aumento per la continuazione, la motivazione della sentenza impugnata si rivela altrettanto esaustiva e priva di vizi di legittimità, facendosi riferimento ad un aumento di pena determinato in ragione della gravità dei reati e della capacità a delinquere dimostrata dall'imputato, essendosi tenuto conto, in particolare, della funzione determinante assunta dal AR nell'associazione a delinquere.
3.4. Relativamente al ricorso proposto da AR AO, IS SA, ID NC, ID GI e ID IL (2.4.), già si è detto al precedente punto 3.4. in ordine alla correttezza della qualificazione giuridica prescelta dai giudici di merito, non potendo i fatti ascritti agli imputati essere inquadrati nell'ambito del delitto di truffa. Stesso discorso deve farsi con riguardo ai ricorsi proposti da ID PI (2.5.), AR SA, limitatamente al primo motivo (2.6) e UR LO IO sempre limitatamente al primo motivo (2.9), pure fondati esclusivamente sulla qualificazione giuridica dei fatti ascritti agli imputati.
3.5. Quanto al secondo motivo proposto da AR SA (2.7), riferito alla ritenuta partecipazione dell'imputato ai reati allo stesso ascritti, la doglianza risulta infondata, rinvenendosi nella motivazione della sentenza impugnata, da leggersi congiuntamente a quella di primo grado, esaustive argomentazioni, prive di contraddittorietà o manifeste illogicità, in ordine al coinvolgimento dell'imputato nelle rapine di cui ai capi G) ed I) allo stesso ascritte. Segnatamente, in relazione al reato di cui al capo G) il giudice di prime cure, con valutazione ripresa dalla Corte territoriale, ha ricostruito il ruolo dallo stesso ricoperto è stato ricostruito, ragionevolmente, sulla base di due elementi di fatto che non si prestano ad essere rivalutati in questa sede di legittimità: in primo luogo era risultato che OI IU, fratello della persona offesa OI TO, aveva avuto numerosi contatti con ID PI e AR TO finalizzati al recupero della somma sottratta al fratello;
a questi incontri aveva partecipato anche un tale soprannominato Messineddu>>, il quale aveva ammesso di avere partecipato all'azione in danno del OI;
detto soggetto era stato poi riconosciuto dallo stesso OI IU nella fotografia dell'attuale 9 ricorrente AR SA;
ed ancora ID PI aveva affermato, nel corso del suo esame dibattimentale, che il suddetto AR aveva partecipato all'azione in danno del OI TO. Quanto, poi al reato di cui al capo I), che presenta significativamente modalità operative analoghe a quello ora esaminato, ugualmente la lettura congiunta delle sentenze di primo e di secondo grado consente di escludere qualsiasi vizio della motivazione, avendo, ragionevolmente, i giudici di merito superato l'esito incerto dell'individuazione effettuata dalla persona offesa PA TO sulla base di quanto risultante dall'annotazione di servizio del maresciallo Dore, elemento risultato idoneo a rendere certo un fatto incerto sulla base dei canoni della prova indiziaria. Al riguardo deve ribadirsi che anche un solo indizio può consentire di desumere l'esistenza del fatto ignoto, purchè sia talmente preciso da necessariamente condurre a questo sul piano logico senza la mediazione di altri indizi. Difatti l'art. 192 comma 2 cod. proc. pen. non esige che gli indizi siano più di uno, ma si limita a richiedere che gli stessi siano gravi, precisi e concordanti, solo quando nessuno degli indizi esistenti, considerato disgiuntamente dagli altri, consenta di risalire al fatto ignoto (sez. 4 n. 8662 del 26/4/1996, Rv. 206960). In tale direzione i giudici di merito hanno, ragionevolmente, valorizzato l'accertata presenza del ricorrente, in circostanze di tempo e di luogo compatibili con una sua partecipazione al delitto, in un'autovettura unitamente al coimputato AR TO con accanto un'altra autovettura nella quale si trovavano il UR LO e la persona offesa PA TO. Del resto non risulta che nel corso del giudizio siano state offerte spiegazioni alternative che consentano di porre in dubbio la valenza gravemente indiziaria delle circostanze sopra riportate. Sul punto deve, in conclusione, rilevarsi che, in tema di controllo logico della motivazione, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine alla affidabilità delle fonti di prova, ma quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, se abbiano seguito i canoni legali in materia di valutazione delle prove e se gli stessi giudici abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. In tale prospettiva, il sindacato demandato alla Corte di 10 legittimità deve essere esercitato sulle proposizioni contenute nel testo del provvedimento e sulla coordinazione argomentativa che rappresenta il tessuto logico della motivazione al fine di verificare se le premesse scaturite dalle valutazioni di merito siano legate da un nesso di consequenzialità logica con le conclusioni accolte, con esclusione della possibilità, in assenza di vizi logici e giuridici, di prospettare soluzioni interpretative alternative a quella scelta dai giudici di merito (sez. 1 n. 7113 del 6/6/1997, Rv. 208241).
3.6. Passando al ricorso proposto da AR IN (2.8) vertente sul ruolo che quest'ultimo avrebbe ricoperto nella rapina di cui al capo B1), la doglianza proposta si rivela infondata, in quanto, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, la Corte territoriale ha adeguatamente evidenziato gli elementi di prova emersi nel corso del giudizio in base ai quali era stata ritenuta la partecipazione del ricorrente al fatto delittuoso;
in particolare si tratta della circostanza che l'imputato era titolare dell'ovile ove era stata condotta la persona offesa per visionare le banconote oggetto di scambio, che erano state risposte dentro un contenitore per il latte, della descrizione del soggetto resa dalla persona offesa MU IG e delle risultanze dell'interrogatorio reso dal correo Romualdi, nel frattempo deceduto, ove si riferiva che il AR faceva parte del gruppo criminale.
3.7. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso proposto da UR LO IO attengono alla rapina di cui al capo I). La Corte territoriale, al riguardo, ha ritenuto ampiamente provata la partecipazione dell'imputato al fatto delittuoso sulla base delle precise e circostanziate dichiarazioni rese dalla persona offesa, dalle quali era emerso un coinvolgimento del ricorrente attivo e consapevole nella predisposizione del piano criminoso: segnatamente il UR, per quel che risulta dalla sentenza impugnata, aveva proposto alla persona offesa lo scambio del denaro ed aveva, unitamente al AR, accompagnato la stessa in una casa di campagna ove gli aveva fatto vedere una valigetta piena di soldi, fissando poi un secondo appuntamento. Da tali elementi la Corte territoriale ha ritenuto il UR necessariamente consapevole dell'operazione illecita che si stava organizzando, valutando irrilevanti le dichiarazioni del ID PI che aveva voluto scagionare i complici. ciò consegue che nessun problema di difetto di contestazione possa porsi in relazione al ruolo concreto attribuito dai giudici di merito al ricorrente rispetto a quanto ipotizzato nel capo d'imputazione. Le azioni dallo stesso poste in essere si pongono, 11 Ru precipuamente, nella linea della condotta del determinatore e del rafforzatore del proposito criminoso posto in essere da altri, avendo comportato una partecipazione alla fase ideativa e preparatoria del reato che si è posta in rapporto di causalità efficiente con l'attività di esecuzione materiale del reato posta in essere dagli altri concorrenti.
4. Al rigetto dei ricorso consegue, ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna degli imputati che lo hanno proposto al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 19 novembre 2013 Il Consigliere estensore Il Presidente Carrelli Palombi di Montrone dott. DomenicoGano мо dott. TO MariaCarrelli DEPOSITATO IN CANCELLERIA 23 DIC 2013. LO RE Claudia LA 12 % CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE UNIFICATO di Cassazione - Sesta Sezione La Corte Supr гемо Penale- com sent. no 6481/17 del 06/2/2017 a depositata о н il 10/2/2017:1 Revoco la sentenza della Corte di Cas, sazione del 19.11. 2013 (m. 51732/2013) ed annulle sex za rinvis la sentenza della Corte di appello di Cagliari del 21.11.2011 jerché reati ascritti ad IN AR sous estiuti for morte dell'imputators. ger E N O Roma, 28 FEB 2017 I GOR Z Il Direttore Amministrativo A S TO TARSI S E T TO C A M E R P U