Cass. pen., sez. II, sentenza 19/11/2013, n. 51732
CASS
Sentenza 19 novembre 2013

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

L'inutilizzabilità assoluta, ai sensi dell'art. 63, comma secondo, cod. proc. pen., delle dichiarazioni rese da soggetti i quali fin dall'inizio avrebbero dovuto essere sentiti in qualità di imputati o di persone sottoposte a indagini, richiede che a carico di tali soggetti risulti l'originaria esistenza di precisi, anche se non gravi, indizi di reità e tale condizione non può automaticamente farsi derivare dal solo fatto che i dichiaranti risultino essere stati in qualche modo coinvolti in vicende potenzialmente suscettibili di dar luogo alla formulazione di addebiti penali a loro carico. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in qualità di persone informate dei fatti da soggetti che, essendosi prestati a cambiare denaro di provenienza asseritamente illecita, ritenevano di commettere un'ipotesi di riciclaggio, integrante invece reato impossibile, per l'inesistenza del denaro da riciclare).

Il criterio differenziale tra il delitto di rapina mediante minaccia e quello di truffa aggravata dall'ingenerato timore di un pericolo immaginario consiste nel diverso modo in cui viene prospettato il danno; in particolare, si ha truffa aggravata quando il danno viene prospettato come possibile ed eventuale e mai proveniente direttamente o indirettamente dall'agente, di modo che la persona offesa non è coartata nella sua volontà, ma si determina all'azione od omissione versando in stato di errore; viceversa ricorre il delitto di rapina mediante minaccia quando il danno viene prospettato come certo e sicuro, ad opera del reo o di altri ad esso collegati, di modo che l'offeso è posto nella alternativa ineluttabile di subire lo spossessamento voluto o di incorrere nel danno minacciato.

Commentari3

  • 1Truffa vessatoria: qual è la differenza con l'estorsione?
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 27 settembre 2023

    La massima Il criterio distintivo tra il delitto di estorsione mediante minaccia e quello di truffa cd. vessatoria consiste nel diverso atteggiarsi del pericolo prospettato, sicché si ha truffa aggravata ai sensi dell' art. 640, comma 2, n. 2, c.p. quando il danno viene prospettato come possibile ed eventuale e mai proveniente direttamente o indirettamente dall'agente, di modo che la persona offesa non è coartata nella sua volontà, ma si determina all'azione od omissione versando in stato di errore, mentre ricorre il delitto di estorsione quando viene prospettata l'esistenza di un pericolo reale di un accadimento il cui verificarsi è attribuibile, direttamente o indirettamente, …

     Leggi di più…

  • 2Truffa: qual è la differenza con la rapina?
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 27 settembre 2023

    La massima Il criterio differenziale tra il delitto di rapina mediante minaccia e quello di truffa aggravata dall'ingenerato timore di un pericolo immaginario consiste nel diverso modo in cui viene prospettato il danno, sicché si ha truffa aggravata quando il danno viene prospettato come possibile ed eventuale e mai proveniente direttamente o indirettamente dall'agente, di modo che la persona offesa non è coartata nella sua volontà, ma si determina all'azione od omissione versando in stato di errore, mentre ricorre il delitto di rapina mediante minaccia quando il danno viene prospettato come certo e sicuro, ad opera del reo o di altri ad esso collegati, di modo che l'offeso è posto nella …

     Leggi di più…

  • 3Dichiarazioni spontanee: e polizia giudiziaria
    Riccardo Radi · https://www.filodiritto.com/ · 14 gennaio 2021

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 19/11/2013, n. 51732
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 51732
Data del deposito : 19 novembre 2013

Testo completo