Sentenza 12 marzo 2014
Massime • 1
La P.A. può chiedere il risarcimento del danno all'immagine al proprio dipendente nei soli casi in cui questi venga condannato per uno dei delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A. previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato il provvedimento che aveva disposto il sequestro conservativo a tutela del diritto vantato da una Provincia, costituita parte civile, al risarcimento del danno all'immagine provocato da un proprio dipendente, imputato per il reato di truffa aggravata).
Commentario • 1
- 1. Base del sodalizio criminoso determina competenza territoriale (Cass. 41012/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 15 dicembre 2022
In tema di reati associativi, la competenza per territorio si determina in relazione al luogo in cui ha sede la base ove si svolgono programmazione, ideazione e direzione delle attività criminose facenti capo al sodalizio.(Fattispecie di associazione finalizzata alla truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche in cui la Corte ha ritenuto corretta l'individuazione del giudice competente per territorio con riferimento al luogo in cui il capo dell'associazione procurava le adesioni e gestiva le operazioni di finanziamento al fine di ottenere erogazioni non dovute). Nel corso dell'udienza preliminare, la produzione di nuovi documenti non soggiace al limite temporale di cui all'art. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/03/2014, n. 14605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14605 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 12/03/2014
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - N. 579
Dott. RAGO Geppino - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VERGA Giovanna - Consigliere - N. 52193/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE OS MI nato il [...];
avverso l'ordinanza del 04/10/2013 del Tribunale del Riesame di Pordenone;
Visti gli atti, l'ordinanza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Geppino Rago;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Galli Massimo che ha concluso per l'annullamento senza rinvio;
udito il difensore avv.to Di Mattia Salvatore in sostituzione dell'avv.to Del Col Andrea, per la parte civile Provincia di Pordenone che ha concluso per il rigetto del ricorso. FATTO
1. Con ordinanza del 04/10/2013, il Tribunale del Riesame di Pordenone confermò il decreto con il quale il giudice monocratico della medesima città, in accoglimento dell'istanza proposta dalla parte civile Provincia di Pordenone, aveva ordinato il sequestro conservativo di un quinto dello stipendio netto mensile, fino alla concorrenza di Euro 20.000,00, dovuto alla suddetta Provincia da DE OS IC, imputato per il reato di truffa aggravata, per i danni non patrimoniali ed in particolare per il danno all'immagine.
2. Avverso la suddetta ordinanza, l'imputato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo i seguenti motivi:
2.1. Carenza del presupposto per la risarcibilità del danno all'immagine in quanto il reato di truffa non è compreso tra quelli contro la pubblica amministrazione (art. 314 c.p. ss.) secondo l'interpretazione data dalla Corte Costituzionale nella sentenza n 355/2010. Errata, poi, doveva ritenersi anche la decisione impugnata nella parte in cui aveva ritenuto che, comunque, la questione per quali reati fosse ammissibile il danno all'immagine, sarebbe stata superata dalla L. n. 190 del 2012 la quale, all'art. 1, comma 62, aveva stabilito che "nel giudizio di responsabilità, l'entità del danno all'immagine della pubblica amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato si presume (....)":
quindi, danno derivante da qualsiasi reato in cui la P.A. sia parte offesa e non più solamente i reati di cui all'art. 314 c.p., ss.. Secondo il ricorrente, la suddetta interpretazione sarebbe errata perché la norma in questione non avrebbe portata innovativa rispetto al D.L. n. 78 del 2009, art. 17, comma 30 ter essendo volta, da un lato, ad inasprire la tutela sanzionatoria delle condotte già previste e, dall'altro, a rendere più semplice per l'amministrazione la prova e la liquidazione del danno.
2.2. carenza del periculum in mora: il ricorrente, in punto di fatto, ha premesso che: a) il sequestro conservativo era stato concesso esclusivamente per il danno all'immagine e limitatamente alla somma di Euro 20.000,00; b) nei suoi confronti era già stato disposto un sequestro preventivo fino alla somma di Euro 54.000,00 in essa comprese non solo le indennità nette percepite dall'imputato come congedo retribuito ma anche le somme versate dalla Provincia quale sostituto d'imposta all'erario e quelle versate per i contributi previdenziali e premi Inail.
Di conseguenza, sostiene il ricorrente, una parte di quei 54.000,00 Euro (pari a circa Euro 20.000,00) sarebbe già stata sottoposta a vincolo cautelare e, quindi, indebitamente era stato disposto anche il sequestro conservativo. La suddetta circostanza era importante al fine di decidere se la generica garanzia patrimoniale dell'imputato sia insufficiente e se vi sia comunque un reale pericolo di depauperazione del suo patrimonio ed il pericolo che divenga insufficiente a garantire il pagamento delle obbligazioni civili nascenti da reato a garanzie delle quali la parte civile ha chiesto ed ottenuto il sequestro conservativo. Il Tribunale, poi, non aveva considerato che l'imputato aveva chiesto che la somma di Euro 54.000,00 fosse restituita alla Provincia senza attendere l'esito del processo e che, comunque, la suddetta Provincia era garantita dal TFR che gli sarebbe spettato e che era superiore agli Euro 20.000,00. 3. La Provincia di Pordenone, ha depositato, in data 06/03/2014, una memoria con la quale, dopo avere illustrato le ragioni per le quali l'ordinanza impugnata era corretta ed i motivi dedotti con l'impugnazione erano infondati, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
DIRITTO
1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate. Innanzitutto, in punto di fatto, va ribadito, come peraltro emerge dallo stesso provvedimento impugnato, che il sequestro fu ordinato solo per il danno all'immagine come questa Corte ha accertato prendendo visione dell'ordinanza con la quale fu disposto il sequestro: con il che va disattesa l'osservazione della Provincia secondo la quale "oltre al danno all'immagine, la Provincia di Pordenone ha fatto valere in sede cautelare, non solo il danno all'immagine ma anche il danno al disservizio" (pag. 5 memoria).
2. La questione che è stata sottoposta a questa Corte di legittimità è di puro diritto e può essere così enunciata: "se sia ammissibile nei confronti di un pubblico dipendente un sequestro (nella specie conservativo) di una somma corrispondente al danno all'immagine asseritamente subito dalla Pubblica Amministrazione a causa di un reato commesso dal suddetto dipendente che non rientri fra quelli compresi nel capo 1^ del titolo 2^ del libro secondo del codice penale (art. 314 c.p., ss.)".
3. Per risolvere la questione, è preliminarmente indispensabile procedere alla ricognizione delle fonti normative.
3.1. La L. n. 97 del 2001, art. 7, comma 1, intitolato "responsabilità per danno erariale", così dispone: "1. La sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dei dipendenti indicati nell'art. 3 per i delitti contro la pubblica amministrazione previsti nel capo 1^ del titolo 2^ del libro secondo del codice penale è comunicata al competente procuratore regionale della Corte
dei conti affinché promuova entro trenta giorni l'eventuale procedimento di responsabilità per danno erariale nei confronti del condannato. Resta salvo quanto disposto dall'art. 129 norme coord. c.p.p., approvate con D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271". Il D.L. n. 78 del 2009, art. 17, comma 30 ter del conv. in L. n. 102 del 2009 (così come modificato a seguito del D.L. n. 103 del 2008, art. 1 conv. in L. n. 141 del 2009) dispone: "Le procure della Corte
dei conti possono iniziare l'attività istruttoria ai fini dell'esercizio dell'azione di danno erariale a fronte di specifica e concreta notizia di danno, fatte salve le fattispecie direttamente sanzionate dalla legge. Le procure della Corte dei conti esercitano l'azione per il risarcimento del danno all'immagine nei soli casi e nei modi previsti dalla L. 27 marzo 2001, n. 97, art.
7. A tale ultimo fine, il decorso del termine di prescrizione di cui alla L. 14 gennaio 1994, n. 20, art. 1, comma 2, è sospeso fino alla conclusione del procedimento penale. Qualunque atto istruttorio o processuale posto in essere in violazione delle disposizioni di cui al presente comma, salvo che sia stata già pronunciata sentenza anche non definitiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nullo e la relativa nullità può essere fatta valere in ogni momento, da chiunque vi abbia interesse, innanzi alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti, che decide nel termine perentorio di trenta giorni dal deposito della richiesta".
3.2. Avverso la suddetta normativa, furono sollevate, dalle sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti, numerose questioni di legittimità costituzionale, con le quali, fra l'altro, si assumeva:
che l'art. 7 contrastava con l'art. 3 Cost., in quanto esso, in maniera irragionevole ed arbitraria, ammetteva la tutela risarcitoria del diritto all'immagine della pubblica amministrazione soltanto in presenza di talune condotte illecite;
che era violato l'art. 24 Cost., comma 1, in quanto la norma limitava il diritto della pubblica amministrazione di agire in giudizio per fare valere i propri diritti ed interessi;
che era violato anche l'art. 97 Cost., in quanto, da un lato, il principio di buon andamento in ragione della "perdita di fiducia che i cittadini possono nutrire nei confronti delle istituzioni, dando luogo ad una visione poco affidabile dell'amministrazione";
dall'altro, il principio di imparzialità "per gli evidenti effetti distorsivi che ciò comporta sull'organizzazione della pubblica amministrazione sotto il duplice profilo della ridotta potenzialità operativa ed efficienza nella cura dell'interesse pubblico". La Corte Cost. con la sentenza n 355/2010 dichiarò inammissibili e non fondate tutte le questioni di legittimità costituzionali sollevate.
Scrisse la Corte: "(...) Al riguardo, in via preliminare, è necessario individuare, anche al fine di una corretta delimitazione del thema decidendum, l'esatta portata della normativa impugnata. Il legislatore ha ammesso la proposizione dell'azione risarcitoria per danni all'immagine dell'ente pubblico da parte della procura operante presso il giudice contabile soltanto in presenza di un fatto di reato ascrivibile alla categoria dei "delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione"; ciò per effetto del richiamo, contenuto nella norma censurata, alla L. n. 97 del 2001, art. 7, che fa, appunto, espresso riferimento ai delitti previsti dal capo 1^ del titolo 2^ del libro 2^ c.p..
Non vi è dubbio che la formulazione della disposizione non consente di ritenere che, in presenza di fattispecie distinte da quelle espressamente contemplate dalla norma impugnata, la domanda di risarcimento del danno per lesione dell'immagine dell'amministrazione possa essere proposta innanzi ad un organo giurisdizionale diverso dalla Corte dei conti, adita in sede di giudizio per responsabilità amministrativa ai sensi dell'art. 103 Cost.. Deve, quindi, ritenersi che il legislatore non abbia inteso prevedere una limitazione della giurisdizione contabile a favore di altra giurisdizione, e segnatamente di quella ordinaria, bensì circoscrivere oggettivamente i casi in cui è possibile, sul piano sostanziale e processuale, chiedere il risarcimento del danno in presenza della lesione dell'immagine dell'amministrazione imputabile a un dipendente di questa. In altri termini, non è condivisibile una interpretazione della normativa censurata nel senso che il legislatore abbia voluto prevedere una responsabilità nei confronti dell'amministrazione diversamente modulata a seconda dell'autorità giudiziaria competente a pronunciarsi in ordine alla domanda risarcitoria. La norma deve essere univocamente interpretata, invece, nel senso che, al di fuori delle ipotesi tassativamente previste di responsabilità per danni all'immagine dell'ente pubblico di appartenenza, non è configurabile siffatto tipo di tutela risarcitoria (...)": p. 6 del Considerato in diritto.
La Corte, poi, precisò ulteriormente che "(...) il legislatore ha ulteriormente delimitato, sul piano oggettivo, gli ambiti di rilevanza del giudizio di responsabilità, ammettendo la risarcibilità del danno per lesione dell'immagine dell'amministrazione soltanto in presenza di un fatto che integri gli estremi di una particolare categoria di delitti. La scelta di non estendere l'azione risarcitoria anche in presenza di condotte non costituenti reato, ovvero costituenti un reato diverso da quelli espressamente previsti, può essere considerata non manifestamente irragionevole. Il legislatore ha ritenuto, infatti, nell'esercizio della predetta discrezionalità, che soltanto in presenza di condotte illecite, che integrino gli estremi di specifiche fattispecie delittuose, volte a tutelare, tra l'altro, proprio il buon andamento, l'imparzialità e lo stesso prestigio dell'amministrazione, possa essere proposta l'azione di risarcimento del danno per lesione dell'immagine dell'ente pubblico. In altri termini, la circostanza che il legislatore abbia inteso individuare esclusivamente quei reati che contemplano la pubblica amministrazione quale soggetto passivo concorre a rendere non manifestamente irragionevole la scelta legislativa in esame (...)": p. 9 del Considerato in Diritto. La suddetta conclusione fu fatta propria (seppure con un obiter) anche dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti con la pronuncia del 13/08/2011 n 13/QM/2011. 3.3. Nel 2012, fu emanata la L. n. 190 (c.d. legge anticorruzione) che, all'Art. 1, comma 62 stabilì che: "Alla L. 14 gennaio 1994, n. 20, art. 1, dopo il comma 1 quinquies sono inseriti i seguenti:
"comma 1 sexies. Nel giudizio di responsabilità, l'entità del danno all'immagine della pubblica amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente. Comma 1 septies. Nei giudizi di responsabilità aventi ad oggetto atti o fatti di cui al comma 1 sexies, il sequestro conservativo di cui al D.L. 15 novembre 1993, n. 453, art. 5, comma 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 gennaio 1994, n. 19, è
concesso in tutti i casi di fondato timore di attenuazione della garanzia del credito erariale".
A seguito della suddetta modifica, la L. n. 20 del 1994, art. 1 intitolato "Azione di responsabilità", risulta, quindi, così formulato: "1. La responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è personale e limitata ai fatti e alle omissioni commessi con dolo o colpa grave, ferma restando l'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali. In ogni caso è esclusa la gravità della colpa quando il fatto dannoso tragga origine dall'emanazione di un atto vistato e registrato in sede di controllo preventivo di legittimità, limitatamente ai profili presi in considerazione nell'esercizio del controllo. Il relativo debito si trasmette agli eredi secondo le leggi vigenti nei casi di illecito arricchimento del dante causa e di conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi.
- 1 bis. Nel giudizio di responsabilità, fermo restando il potere di riduzione, deve tenersi conto dei vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione di appartenenza, o da altra amministrazione, o dalla comunità amministrata in relazione al comportamento degli amministratori o dei dipendenti pubblici soggetti al giudizio di responsabilità.
- 1 ter. Nel caso di deliberazioni di organi collegiali la responsabilità si imputa esclusivamente a coloro che hanno espresso voto favorevole. Nel caso di atti che rientrano nella competenza propria degli uffici tecnici o amministrativi la responsabilità non si estende ai titolari degli organi politici che in buona fede li abbiano approvati ovvero ne abbiano autorizzato o consentito l'esecuzione.
- 1 quater. Se il fatto dannoso è causato da più persone, la Corte dei conti, valutate le singole responsabilità, condanna ciascuno per la parte che vi ha preso.
- 1 quinquies. Nel caso di cui al comma 1 quater i soli concorrenti che abbiano conseguito un illecito arricchimento o abbiano agito con dolo sono responsabili solidalmente. La disposizione di cui al presente comma si applica anche per i fatti accertati con sentenza passata in giudicato pronunciata in giudizio pendente alla data di entrata in vigore del D.L. 28 giugno 1995, n. 248. In tali casi l'individuazione dei soggetti ai quali non si estende la responsabilità solidale è effettuata in sede di ricorso per revocazione.
- 1 sexies. Nel giudizio di responsabilità, l'entità del danno all'immagine della pubblica amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente.
- 1 septies. Nei giudizi di responsabilità aventi ad oggetto atti o fatti di cui al comma 1 sexies, il sequestro conservativo di cui al D.L. 15 novembre 1993, n. 453, art. 5, comma 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 gennaio 1994, n. 19, è concesso in tutti i casi di fondato timore di attenuazione della garanzia del credito erariale".
4. La circostanza che, nel novellato L. n. 20 del 1994, art. 1, sia stato introdotto il comma 1 sexies che, relativamente al danno all'immagine, rinvia genericamente alla "commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione" e non, come nella L. n. 97 del 2001, art. 7 della "ai delitti contro la pubblica amministrazione previsti nel capo 1^ del titolo 2^ del libro secondo del codice penale", ha fatto sorgere il dubbio che l'intera normativa sul danno all'immagine sia stata modificata, sicché il suddetto danno può essere richiesto ai pubblici dipendenti non solo per i reati di cui all'art. 314 c.p., ss. ma anche per tutti i reati in cui la P.A. subisca un danno (all'immagine) a causa del comportamento delittuoso del pubblico dipendente, ad esempio, per una truffa come nel caso di cui al presente processo.
Il tribunale, nell'ordinanza impugnata, ha fatto propria la suddetta tesi argomentando, sostanzialmente, sul solo dato testuale derivante dalla modifica del cit. art. 1.
5. Questa Corte di legittimità ritiene infondata la tesi sostenuta dal Tribunale per le ragioni di seguito indicate.
Come si è detto, la suddetta tesi, si fonda, in pratica, solo sul dato testuale di cui si è detto.
Ma, si tratta di un'interpretazione che non tiene affatto conto dell'intero contesto normativo nonché dei principi generali in tema di interpretazione della legge.
La prima cosa che va rilevata è che il combinato disposto della L. n. 141 del 2009, art. 17 e L. n. 97 del 2001, art. 7, in base al quale le Procure della Corte dei conti esercitano l'azione per il risarcimento del danno all'immagine nei soli casi e nei modi previsti dalla L. 27 marzo 2001, n. 97, art. 7 e, quindi, solo per delitti contro la pubblica amministrazione previsti nel capo 1^ del titolo 2^ del libro secondo del codice penale, è rimasto immutato. Di conseguenza, essendo il suddetto combinato disposto l'unica fonte normativa che disciplina i casi e i modi in cui si può esercitare l'azione per il risarcimento del danno all'immagine, il primo problema che occorre porsi è se il novellato L. n. 20 del 1994, art. 1 abbia abrogato tacitamente la precedente normativa.
In proposito, l'art. 15 preleggi, dispone che l'abrogazione tacita si verifica o "per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore".
Nel caso di specie, è da escludere che la L. n. 190 del 2012 abbia regolato ex novo l'intera materia essendosi limitata ad inserire due nuovi commi (1 sexies e 1 septies) nell'ambito di un articolo di legge (L. n. 20 del 1994, art. 1) intitolato "azione di responsabilità".
Resta, quindi, la sola ipotesi di una incompatibilità fra il combinato disposto della L. n. 141 del 2009, art. 17 e L. n. 97 del 2001, art. 7 e la L. n. 20 del 1994, art. 1, comma 1 sexies.
Sennonché, va osservato che, mentre il combinato disposto della L. n. 141 del 2009, art. 17 e L. n. 97 del 2001, art. 7 disciplina l'an ed il quomodo dell'azione, la L. n. 20 del 1994, art. 1, comma 1 sexies, si è limitato a regolamentare, con una norma indubbiamente innovativa, il quantum dovuto, in maniera presuntiva (salvo prova contraria) alla P.A. per il danno all'immagine ("il doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente").
Come si può notare, si tratta di due normative che non configgono affatto in quanto agiscono su piani completamente diversi e, sono, quindi, perfettamente compatibili.
Di conseguenza, la locuzione "un reato contro la stessa pubblica amministrazione" (L. n. 20 del 1994, art. 1, comma 1 sexies), interpretato alla stregua dell'immutato combinato disposto della L. n. 141 del 2009, art. 17 e L. n. 97 del 2001, art. 7, va letto ed inteso come riferito "ai delitti contro la pubblica amministrazione previsti nel capo 1^ del titolo 2^ del libro secondo del codice penale", come d'altra parte, si evince anche dalla circostanza che la stessa L. n. 20 del 1994, art. 1, comma 1 sexies, nello stabilire i criteri per la determinazione del danno all'immagine, ("il doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità") prevede, come presupposto dell'azione, che il dipendente abbia "illecitamente percepito" una somma di denaro o altra utilità, ossia il prezzo dell'illecito mercimonio della propria funzione che, normalmente, è previsto come uno degli elementi tipici proprio dei "delitti contro la pubblica amministrazione previsti nel capo 1^ del titolo 2^ del libro secondo del codice penale" e non certo di tutti gli altri innumerevoli delitti per i quali la P.A. può lamentare un danno all'immagine causatole dal proprio dipendente.
6. A sostegno della tesi qui non condivisa, si è, poi, fatto leva sul combinato disposto della L. n. 102 del 2009, art. 17, L. n. 97 del 2001, art. 7 e art. 129 disp. att. c.p.p. sulla base del seguente ragionamento: l'art. 17, nel disporre che "Le Procure della Corte dei Conti esercitano l'azione per il risarcimento del danno all'immagine nei soli casi e nei modi previsti dalla L. 27 marzo 2001, n. 97, art. 7", rinvia a tutto l'art. 7 e, quindi, non solo alla parte in cui questa norma prevede il suddetto danno esclusivamente "per delitti contro la pubblica amministrazione previsti nel capo 1^ del titolo 2^ del libro secondo del codice penale", ma anche alla parte in cui è fatto "salvo quanto disposto dall'art. 129 disp. att. c.p.p." il quale stabilisce, al terzo comma, che, quando il Pubblico Ministero "esercita l'azione penale per un reato che ha cagionato un danno per l'erario, informa il Procuratore Generale presso la Corte de Conti, dando notizia della imputazione".
Di conseguenza, secondo la suddetta opinione, l'azione risarcitoria per il danno all'immagine sarebbe promuovibile sia nel caso di sentenza passata in giudicato per uno dei delitti contro la Pubblica Amministrazione, sia per uno qualsiasi dei reati che abbia cagionato un danno all'erario e per i quali il Pubblico Ministero abbia esercitato l'azione penale (art. 129 disp. att. c.p.p., comma 3) e relativamente ai quali, la L. n. 141 del 2009, art. 17 (così come modificato dalla L. n. 102 del 2009), dispone che "A tale ultimo fine (ndr: cioè al fine dell'esercizio dell'azione penale del Procuratore presso la Corte dei Conti), il decorso del termine di prescrizione di cui alla L. 14 gennaio 1994, n. 20, art. 1, comma 2, è sospeso fino alla conclusione del procedimento penale".
Quindi, secondo la suddetta interpretazione, si determinerebbe un doppio binario: per la sola ristretta categoria dei reati previsti "nel capo 1^ del titolo 2^ del libro secondo del codice penale" (art. 314 c.p., ss.), l'azione risarcitoria per il danno all'immagine non potrebbe essere promossa prima che la sentenza penale passi in giudicato (così come stabilisce la L. n. 102 del 2009, art. 17, comma 30 ter), mentre, per tutti gli altri reati, l'iniziativa risarcitoria finalizzata ad ottenere il danno all'immagine sarebbe rimessa alla discrezionalità dei Procuratori presso la Corte dei Conti.
Resta, però, da capire, il motivo per cui il legislatore - ove davvero avesse voluto rendere possibile l'azione di responsabilità per danno all'immagine per tutti reati che cagionino alla P.A. un danno all'erario - abbia effettuato, alla L. n. 141 del 2009, art. 17 un contorto rinvio alla L. n. 97 del 2001, art. 7 e art. 129 disp. att. c.p.p., laddove sarebbe stato molto più semplice un rinvio tout court all'art. 129 disp. att. c.p.p.. È, perciò, già sufficiente riflettere su questa palese incongruenza, per avvedersi della irrazionale torsione ermeneutica cui vengono sottoposte le norme in questione al fine di approdare ad un esito interpretativo contrario al chiaro disposto normativo che è stato dichiarato legittimo costituzionalmente dal Giudice delle Leggi.
In realtà, il punto di partenza per una piana e coordinata lettura di tutto il complesso coacervo delle suddette norme, non può che essere l'indiscutibile dato normativo secondo il quale la Pubblica Amministrazione è legittimata a chiedere il risarcimento per il danno all'immagine solo ed esclusivamente per la ristretta categoria dei reati previsti "nel capo 1^ del titolo 2^ del libro secondo del codice penale". L'art. 129 disp. att. c.p.p. non influisce in alcun modo sulla problematica in esame, limitandosi solo a prevedere l'obbligo per il Pubblico Ministero di informare il Procuratore Generale presso la Corte dei Conti che è stata iniziata un'azione penale contro il pubblico dipendente che abbia cagionato un danno erariale. Ma, le Procure della Corte dei Conti sono vincolate, per l'esercizio dell'azione risarcitoria per il danno all'immagine (che null'altro è che una particolare species del genus del danno erariale) alla speciale normativa di settore: con il che si ritorna al combinato disposto della L. n. 141 del 2009, art. 17 e L. n. 97 del 2001, art. 7 che, in modo chiaro: a) la limita solo ad una determinata categoria di reati;
b) stabilisce che può essere esercitata, a pena di nullità, solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna;
c) prevede che il decorso del termine di prescrizione è sospeso fino alla conclusione del procedimento penale.
7. In conclusione, alla stregua di quanto argomentato, l'ordinanza impugnata va annullata senza rinvio (la seconda doglianza di cui al 2.2. della presente parte narrativa resta, ovviamente, assorbita) sulla base del seguente principio di diritto: "la Pubblica Amministrazione può chiedere il risarcimento del danno all'immagine al proprio dipendente nei soli casi in cui questi sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti nel capo 1^ del titolo 2^ del libro secondo del codice penale. Di conseguenza, poiché il reato di truffa di cui all'art. 640 c.p., comma 2 e art. 61 c.p., n. 9 non rientra nella suddetta categoria di reati, è illegittimo il sequestro conservativo chiesto dalla Pubblica Amministrazione (nella specie Provincia) esclusivamente sotto il profilo del danno all'immagine nei confronti del proprio dipendente che si sia reso colpevole del suddetto reato".
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la restituzione della somma di Euro 20.000,00 all'avente diritto.
Così deciso in Roma, il 12 marzo 2014.
Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2014