Sentenza 12 luglio 2001
Massime • 1
Non è risarcibile il "danno all'immagine" derivante da reato ad un ente pubblico, in quanto tale danno è riferibile soltanto a sofferenze fisiche o psichiche proprie di una persona fisica. (In applicazione di tale principio, la Corte di cassazione ha ritenuto non risarcibile il danno all'immagine di un Comune, costituitosi parte civile in un procedimento a carico del Sindaco per il delitto di omissione di atto d'ufficio).
Commentario • 1
- 1. Errore giudiziario e carcerazione: risarcibile anche il danno esistenzialeAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 7 aprile 2004
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/07/2001, n. 32957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32957 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUIGI SANSONE - Presidente - del 12/07/2001
1. Dott. FRANCESCO ROMANO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. RENATO FULGENZI - Consigliere - N. 985
3. Dott. RAFFAELE LEONASI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. NICOLA MILO - Consigliere - N. 10457/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
PO TO n. il 5.8.1954
avverso la sentenza 31.10.2000 del Tribunale di Cassino Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. F. Romano
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Carmine Di Zenzo che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
Udito, per la parte civile, l'Avv. Domenico Cosenza
FATTO e DIRITTO
Con sentenza 31 ottobre 2000 il tribunale di Cassino condannava PO TO per il reato di cui all'art. 328 comma 2 c.p. (gli era contestato di aver, quale sindaco del comune di Campoli Appennino, omesso di provvedere nel termine di 30 giorni e comunque di esporre entro tale termine le ragioni del ritardo in merito alla richiesta di autorizzazione agli scarichi per il locale adibito a bar ristorante, denominato Miramonti, formulata da D'RA RO con nota 5/2/97 e sollecitata con nota pervenuta al comune il 23/3/97) alla pena di L. 500.000 di multa, nonché al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, comune di Campoli Appennino, liquidati in L. 1.000.000, oltre alle spese.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il PO.
Con il primo motivo eccepisce l'illegittimità costituzionale dell'art. 18 l. 468/99 che ha modificato l'art. 593 c.p.p., stabilendo l'inappellabilità della sentenza di condanna per tutti i reati quando venga inflitta la sola pena pecuniaria, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 25 cost.. Con il secondo motivo denunzia violazione degli artt. 416 comma 1 e 375 comma 3 c.p.p. deducendo che non risulta che egli sia stato invitato a rendere interrogatorio prima del rinvio a giudizio, con conseguente nullità assoluta e insanabile ai sensi dell'art. 416 comma 1, come modificato dall'art. 2 l. 234/97. Con il terzo motivo denunzia inosservanza dell'art. 328 cpv. c.p. e manifesta illogicità della motivazione.
Deduce che da accertamenti dell'ufficiale sanitario Berna risultava che gli scarichi dei locali del D'RA non erano in regola;
che quest'ultimo si indusse ad eseguire i lavori per adeguare gli scarichi alla normativa di controllo dell'inquinamento solo a seguito di contestazione di infrazione e applicazione di sanzione amministrativa;
che, comunque, il sollecito in data 22/3/97 non rivestiva valore di "messa in mora" ai fini della decorrenza del termine di cui al secondo comma dell'art. 328 c.p.;
che, comunque, dall'istruttoria compiuta non era emerso con certezza che esso sindaco avesse ricevuto notizia della richiesta di autorizzazione.
Osserva il Collegio che il ricorso è infondato.
Per quanto riguarda l'eccezione di legittimità costituzionale, sollevata con il primo motivo, deve rilevarsi che essa è superata dall'intervenuta legge 26/3/2001 n. 128 (c.d. pacchetto sicurezza) che ha nuovamente modificato il terzo comma dell'art. 593 c.p.p. limitando la preclusione dell'appello alle sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena d'ammenda.
Conseguentemente l'eccezione suddetta è manifestamente irrilevante.
Il secondo motivo del ricorso va disatteso non avendo il ricorrente sorretto la propria affermazione con riferimenti agli atti processuali, idonei a rendere verificabile il suo assunto. Altrettanto infondato è il terzo motivo.
Premesso che la richiesta di autorizzazione agli scarichi, essendo rivolta a sollecitare il compimento dell'atto o l'esposizione delle ragioni che lo impedivano, ha assunto, come ritenuto dalla giurisprudenza di questa S.C. (ultimamente Sez. 6^ 17/5/2000, Visco) la natura e la funzione tipica della diffida ad adempiere, deve rilevarsi che il decorso del termine di 30 giorni, in presenza di tale presupposto (il ricorrente in detto termine non ha compiuto l'atto ne' ha risposto per giustificarsi) il resto si è perfezionato.
Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. A tale reiezione, però, non può seguire la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di parte civile sostenute in questa fase di giudizio.
Il principio della immanenza della costituzione di parte civile non elide il potere di verifica di questa Corte circa la sussistenza del diritto al risarcimento del danno.
Nell'esercizio di tale potere, espressamente conferito alla S.C. dall'art. 609 comma 2 c.p.p., ritiene questo Collegio che, sebbene il bene tutelato in primo luogo dalla disposizione di legge in questione sia il normale funzionamento della P.A., trattasi pur sempre di reato plurioffensivo.
Orbene non è ravvisabile, come ritenuto dal giudice del Merito, un "danno all'immagine", riconducibile al comune, giacché esso per la sua natura di danno morale, come tale correlabile ad una sofferenza fisica o psichica è più propriamente riferibile al soggetto privato danneggiato e non ad un ente della P.A..
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 12 luglio 2001.
Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2001