Sentenza 2 dicembre 2016
Massime • 1
In tema di frode in danno di enti previdenziali per ricezione indebita di emolumenti periodici, è configurabile il reato di truffa c.d. a consumazione prolungata quando le erogazioni pubbliche, a versamento rateizzato, siano riconducibili ad un originario ed unico comportamento fraudolento, mentre si configurano plurimi ed autonomi fatti di reato quando, per il conseguimento delle erogazioni successive alla prima, sia necessario il compimento di ulteriori attività fraudolente; ne consegue che, ai fini della prescrizione, nella prima ipotesi il relativo termine decorre dalla percezione dell'ultima rata di finanziamento, mentre nella seconda dalla consumazione dei singoli fatti illeciti.
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La massima Il reato di abusivismo finanziario, previsto dall' art. 166, comma 1, d.lg 24 febbraio 1998, n. 58 , può concorrere con quello di truffa, stante la sostanziale differenza esistente tra le due fattispecie, in quanto l'abusivismo è reato di pericolo, inteso a tutelare l'interesse degli investitori a trattare soltanto con soggetti affidabili nonché l'interesse del mercato mobiliare, nel suo complesso e nei suoi singoli operatori, ad escludere la concorrenza di intermediari non abilitati, mentre la truffa è reato istantaneo di danno, che, per la sua esistenza, richiede l'effettiva lesione del patrimonio del cliente, per effetto di una condotta consistente nell'uso di artifizi o …
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La massima In tema di frode in danno di enti previdenziali per ricezione indebita di emolumenti periodici, è configurabile il reato di truffa c.d. a consumazione prolungata quando le erogazioni pubbliche, a versamento rateizzato, siano riconducibili ad un originario ed unico comportamento fraudolento, mentre si configurano plurimi ed autonomi fatti di reato quando, per il conseguimento delle erogazioni successive alla prima, sia necessario il compimento di ulteriori attività fraudolente; ne consegue che, ai fini della prescrizione, nella prima ipotesi, il relativo termine decorre dalla percezione dell'ultima rata di finanziamento, mentre, nella seconda, dalla consumazione dei singoli …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 02/12/2016, n. 53667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 53667 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2016 |
Testo completo
5 3 6 6 7 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA IN CAMERA DI CONSIGLIO del 02/12/2016 SENTENZA N.2204 . Composta dagli ill.mi sig.ri: -MATILDE CAMMINO - Presidente LUIGI AGOSTINACCHIO - Consigliere- IGNAZIO PARDO Rel. Consigliere REGISTRO GENERALE LUCIA AIELLI - Consigliere - N. 31785/2016 FABIO DI PISA -Consigliere- ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: LL IA nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 23/06/2016 del TRIB. LIBERTA' di LIVORNO sentita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
lette conclusioni del PG che ha concluso per l'annullamento con rinvio. RITENUTO IN FATTO 1.1 Con ordinanza in data 23 giugno 2016 il Tribunale della Libertà di Livorno respingeva la richiesta di riesame avanzata da BE SO avverso il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente sino alla concorrenza di € 179.996,29 emesso il 14 aprile 2016 dal GIP dello stesso Tribunale, in relazione al reato di cui all'art. 640 secondo comma cod.pen. per avere la stessa percepito dal 1997 in poi i ratei di pensione della madre defunta.
1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputata lamentando: 1 violazione dell'art. 606 lett. b) cod.proc.pen. per insussistenza degli artifici e raggiri nella condotta di mero silenzio posta in essere dalla BE;
- violazione dell'art. 606 lett. b) cod. proc.pen. con riguardo alla determinazione del momento consumativo del reato contestato e dei conseguenti effetti della prescrizione sui fatti più risalenti che avrebbe dovuto comportare la riduzione dell'importo del sequestro. Con parere ritualmente depositato il PG chiedeva l'accoglimento del secondo motivo in relazione alla determinazione dell'importo dell'ingiusto profitto confiscabile, dovendosi escludere la possibilità di sequestrare quelle somme afferenti fatti ormai prescritti. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.1 Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato;
costituisce principio costantemente ribadito da questa Corte quello secondo cui, al fine della configurazione del delitto di truffa, integra la condotta di raggiro anche il silenzio sul verificarsi di un evento sopravvenuto il quale costituisce il presupposto del permanere di un'obbligazione pecuniaria a carattere periodico: infatti il silenzio, di chi sia in concreto beneficiario, seppure indiretto, della prestazione medesima, è attivamente orientato a trarre in inganno il debitore sul permanere della causa dell'obbligazione (Sez. 6, n. 17688 del 08/01/2004, Rv. 228604).
2.2 Fondato è invece il secondo motivo;
sia il GIP che il giudice del riesame si sono adeguati a quell'indirizzo interpretativo secondo cui, nella fattispecie di truffa ai danni dello Stato per percezione di prestazioni indebite di finanziamenti e contributi la cui erogazione sia rateizzata periodicamente nel tempo, non si verte in tema di reato permanente, ne' di reato istantaneo ad effetti permanenti - ricostruzioni che postulano l'unitarietà della condotta dell'agente - bensì di reato a consumazione prolungata: giacché il soggetto palesa la volontà, fin dall'inizio, di realizzare un evento destinato a durare nel tempo. Ne discende che momento consumativo coincide con la cessazione dei pagamenti, che segna anche la fine dell'aggravamento del danno (Sez. 5, n. 32050 del 11/06/2014, Rv. 260496; ed anche Cass., Sez. 2, 3 Marzo 2005, n. 11026). Inoltre, questa Corte, in passato ha affermato come nella truffa ai danni di istituti previdenziali, poiché l'accreditamento dei ratei avviene "sine causa" e rappresenta, perciò, un indebito vantaggio per il percettore ed un indubbio pregiudizio per l'ente erogante, il reato perdura fino a quando non vengano interrotte le riscossioni, con la conseguenza che il momento consumativo ed il "dies a quo" del termine di prescrizione coincidono con la cessazione dei pagamenti (Sez. 2, n. 2706 del 25/01/2000, Rv. 215717).
2.3 E però sul punto, come puntualmente segnalato nel ricorso introduttivo del presente gravame ed anche nel parere del PG, sono recentemente intervenute le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 18953 del 25/02/2016, Rv. 266333) le quali, pur incidentalmente, hanno sottolineato la correttezza ( in un caso del tutto analogo di percezione dei ratei pensionistici di soggetto defunto) della differente soluzione della configurabilità del reato continuato, nella fattispecie di persistente riscossione di ratei di pensione, nonostante l'estinzione del titolo 2 h giustificativo per morte dell'avente diritto, in presenza di plurimi reati di truffa in luogo di un solo fatto-reato, a "condotta frazionata" o "a consumazione prolungata". Con la conseguenza che l'intervenuta soppressione nel testo dell'art. 158, primo comma, cod. pen. degli incisi o continuato» e «o la continuazione>> ad opera dell'art. 6 legge 5 dicembre 2005, n. 251, con riferimento alla decorrenza del termine prescrizionale (che, per il reato continuato, coincideva, con il giorno in cui fosse cessata la continuazione) - comporta lo scioglimento del vincolo della continuazione ai fini del computo della prescrizione, di talché il dies a quo deve essere fissato per ciascuno dei fatti illeciti nel giorno della relativa consumazione. E considerato che, ai sensi del nuovo art. 157, primo comma, cod. pen., il termine di prescrizione deve rapportarsi al massimo della pena edittale (ed essere, comunque, pari ad anni sei in caso di delitto), per i reati di truffa in contestazione - punibili, ai sensi dell'art. 640, secondo comma, cod. pen. con pena detentiva da uno a cinque anni, oltre alla pena pecuniaria - il termine utile alla prescrizione è pari ad anni sei eventualmente prorogato ad anni 7 e mesi 6 solo dopo il compimento di valido atto interruttivo.
2.4 A fronte di tale asserzione del Supremo Collegio, nel caso della percezione di ratei pensionistici di soggetto defunto, risulta allora decisivo stabilire se l'incasso delle somme non dovute sia frutto di un'unica condotta originaria, cui siano seguiti pagamenti rateizzati, ovvero di plurime condotte truffaldine;
così che la truffa è a consumazione prolungata, quando la frode è strumentale al conseguimento di erogazioni pubbliche il cui versamento viene rateizzato, e si consuma al momento della percezione dell'ultima rata di finanziamento, e necessita che tutte le erogazioni siano riconducibili all'originario ed unico comportamento fraudolento, mentre, quando per il conseguimento delle erogazioni successive alla prima è necessario il compimento di ulteriori attività fraudolente, devono ritenersi integrati altrettanti ed autonomi fatti di reato con la conseguente applicazione del regime della continuazione dei reati anche relativamente alla prescrizione dei plurimi fatti. Se pertanto l'accreditamento delle somme avviene a seguito di una omessa comunicazione del decesso, cui non siano seguiti ulteriori comportamenti truffaldini, potrà effettivamente ritenersi sussistere l'ipotesi della truffa a consumazione prolungata con conseguente consumazione alla data dell'ultima percezione, da cui decorre il termine di prescrizione;
ove invece il versamento di somme non dovute sia frutto della periodica falsa attestazione dell'esistenza in vita da parte del soggetto delegato alla riscossione, si è in presenza di plurimi comportamenti truffaldini così che è inevitabile l'applicazione del regime della pluralità dei reati con le dovute conseguenze in tema di prescrizione. Ed in tema di sequestro ne consegue che ove sia ritenuta sussistere la prima ipotesi (truffa a consumazione prolungata) il vincolo reale potrà essere apposto, anche per equivalente, per l'intero importo oggetto dell'illecito profitto mentre, nel secondo caso (reato continuato), il sequestro va limitato in relazione ai fatti di reato non ancora coperti da intervenuta prescrizione. Sarà pertanto compito del giudice di rinvio accertare se nel caso in esame la truffa contestata alla BE sia frutto di una sola ed originaria condotta omissiva ovvero se alla stessa siano 3 seguite successive analoghe false attestazioni al fine di percepire i ratei del soggetto defunto (come sembrerebbe all'imputazione nella parte in cui fa riferimento al regime dell'art.81 cpv cod.pen.); in tale ultimo caso l'importo del sequestro preventivo e della successiva confisca per equivalente non può coprire anche i fatti caduti in prescrizione ed il provvedimento impugnato deve di conseguenza essere annullato con rinvio al Tribunale della Libertà di Livorno perché si adegui al sopra indicato principio.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Livorno. Roma, 2 dicembre 2016 IL CONSIGLIERE EST. Dott. Ignazio Pa IL PRESIDENTE Dott. Matilde Cammino مناماتنا CELLERIA ONE PENALE 16 DIC 2016 H. CancelliereCANCELLIERE CASS Claudia Pianeili S Z I A E N O 4