Sentenza 9 febbraio 2016
Massime • 3
L'esistenza di una causa d'incompatibilità, non incidendo sulla capacità del giudice, non determina la nullità del provvedimento adottato, ma costituisce esclusivamente motivo di astensione e ricusazione, da far valutare tempestivamente con la procedura di cui all'art. 37 cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la decisione che aveva escluso l'incompetenza funzionale del giudice del dibattimento quale conseguenza dell'incompetenza del g.i.p., derivante dalla prospettata incompatibilità di quest'ultimo che, emessa una misura cautelare personale custodiale, aveva disposto il giudizio immediato).
In tema di corruzione, la nozione di "altra utilità", quale oggetto della dazione o promessa, ricomprende qualsiasi vantaggio materiale o morale, patrimoniale o non patrimoniale, che abbia valore per il pubblico agente. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza che aveva ricondotto alla nozione di "altre utilità", la "raccomandazione" dell'imputato, data in cambio del sistematico asservimento della pubblica funzione ad interessi privati, ad un parlamentare - che, a sua volta, aveva interceduto presso un ministro - per il conferimento di un importante incarico di dirigenza pubblica, poi effettivamente conseguito).
In tema di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio, la circostanza aggravante prevista dall'art. 319 bis cod. pen., relativa alla stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione a cui il pubblico ufficiale appartiene, è configurabile anche nel caso in cui la stipula dell'atto negoziale non si verifichi, essendo necessario solo il collegamento finalistico tra il fatto di corruzione e la futura, possibile, conclusione del contratto. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza che aveva configurato la circostanza aggravante in relazione ad un accordo corruttivo avente come obiettivo la stipula di un contratto, poi non stipulato, che avrebbe dovuto riprodurre un precedente negozio, nel frattempo caducato per decisione dell'autorità amministrativa).
Commentari • 2
- 1. Le “nuove” forme di corruzione. Scelte legislative e applicazioni giurisprudenzialiGianluca Prosperini · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Le seguenti riflessioni maturano durante lo studio di un caso di notevole rilievo mediatico che vede indagato per corruzione un deputato regionale per aver, a detta della pubblica accusa, durante lo svolgimento della propria funzione, perpetrato gli interessi privati di alcuni imprenditori, ricevendo indebitamente denaro e altre utilità. Come è ben noto l'entrata in vigore della legge 190/2012 ha dato vita a quella che di fatto è la seconda riforma in materia di reati contro la pubblica amministrazione. La nuova disciplina, oltre ad aver realizzato il così detto spacchettamentodella concussione, dando vita alla nuova fattispecie di induzione indebita a dare o promettere utilità,ha …
Leggi di più… - 2. Abuso d'ufficio: non può configurarsi il concorso con il reato di atto contrario ai doveri d'ufficioAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 28 agosto 2023
La massima Il reato di abuso d'ufficio (art. 323 cod. pen.) e quello di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 cod. pen.), non possono formalmente concorrere fra loro giacché, quando il vantaggio economico del pubblico ufficiale sia da questi conseguito in dipendenza di un'erogazione altrui e di un proprio comportamento, attivo od omissivo, contrario ai doveri d'ufficio, trova applicazione, per il principio di specialità, la più grave delle due figure criminose in questione, e cioè quella della corruzione, caratterizzata, rispetto all'altra, dalla presenza del soggetto erogatore di un'utilità collegata da nesso teleologico al suindicato comportamento del pubblico …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/02/2016, n. 18707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18707 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2016 |
Testo completo
18 7 07 / 1 6 18767 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da льно Sent. n. sez. Giacomo Paoloni - Presidente - UP - 09/02/2016 Stefano Mogini R.G.N. 40359/2015 Massimo Ricciarelli Laura Scalia Antonio Corbo - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA : sul ricorso proposto da BA NG, nato a [...] il [...]; DE IS AB, nato a [...] il [...]; DE TO EL SC IA, nato a [...] il 26/09//1962; SI AR, nato a [...] il [...]; avverso la sentenza del 28/01/2015 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IA Francesca Loy, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
udito, per le parti civili, Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, l'Avvocato generale dello Stato, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
uditi l'avvocato Alessandro Traversi, nell'interesse del SI, gli avvocati Marcello Melandri e Maurizio Giannone, nell'interesse del DE TO EL, l'avvocato Alfredo Gaito, nell'interesse del DE IS, e gli avvocati Franco Coppi e M Roberto Borgogno, nell'interesse del BA, che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 28 gennaio 2015, la Corte di appello di Roma, confermando integralmente la pronuncia di primo grado, ha affermato la penale responsabilità di NG BA, AB DE IS, SC IA DE TO EL e AR SI in ordine al delitto di corruzione aggravata a norma degli artt. 110, 319, 319 bis e 321 cod. pen. per fatti commessi in un arco temporale compreso tra il febbraio 2008 ed il maggio 2009, con conseguente condanna degli stessi alle pene ritenute di giustizia. La dichiarazione di colpevolezza è stata pronunciata perché, secondo i giudici di merito, il BA ed il DE IS, quali pubblici ufficiali in servizio presso il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e presso il Ministero delle Infrastrutture, anche mediante il compimento di atti e comportamenti specificamente individuati, ed in cambio di utilità economiche o economicamente apprezzabili, si erano posti stabilmente a disposizione del DE TO EL, gestore della società Opere Pubbliche e Ambiente s.p.a., con il quale avevano rapporti di conoscenza pluriennali e dal quale avevano già ricevuto utilità economiche di vario tipo, nonché, per effetto dell'intermediazione di quest'ultimo, del SI, presidente della B.T.P. (Baldassini Tognozzi Pontello) Costruzioni Generali s.p.a., sia per procurare l'affidamento a soggetti economici riferibili ai due imprenditori di appalti nell'ambito dei grandi eventi "150° Anniversario dell'Unità d'Italia" e "Vertice G8 La Maddalena", sia per far riottenere alla citata B.T.P. l'appalto relativo alla realizzazione della Scuola Marescialli dei Carabinieri di Firenze, da cui tale ditta, orginariamente aggiudicataria, era stata estromessa, e che era stato successivamente assegnato all'impresa AL. Le utilità conseguite in cambio di tale disponibilità, secondo l'imputazione, erano consistite: per il DE IS nella ricezione di un orologio di marca del valore di alcune migliaia di euro, acquistato dal SI e dal DE TO EL, e di una raccomandazione del SI presso l'onorevole NI, il quale aveva interceduto presso il Ministro delle Infrastrutture perché il pubblico ufficiale fosse nominato OR Interregionale per le Opere Pubbliche per la Toscana, l'Umbria e le Marche;
per il BA, nella disponibilità, procuratagli dal DE TO EL, e a spese del medesimo, di un soggiorno in una struttura alberghiera per una persona da lui segnalata;
per il DE IS ed il BA, congiuntamente, nel conferimento da parte del SI di un incarico remunerato ad un legale da essi 2 An indicato, l'avvocato RU, e finalizzato all'assistenza della B.T.P. nella controversia che la opponeva al Ministero delle Infrastrutture in relazione alla . vicenda dell'appalto per la realizzazione della Scuola Marescialli dei Carabinieri di Firenze. :
2. Sono stati presentati ricorsi per cassazione avverso la precisata sentenza della Corte di appello di Roma nell'interesse di tutti gli imputati.
2.1. Nell'interesse di NG BA, hanno presentato ricorso, congiuntamente, gli avvocati Franco Coppi e Roberto Borgogno, articolando cinque motivi.
2.1.1. Nel primo motivo, si lamenta violazione dell'art. 319 cod. pen., nonché carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato e dal confronto con atti specificamente indicati nei motivi di gravame, in riferimento all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., ed ancora nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 178, comma 1, cod. proc. pen., in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., per mancata presa considerazione di tutti gli argomenti difensivi contenuti nell'atto di appello e nella memoria depositata nel corso del giudizio di secondo grado. La censura premette che la vicenda relativa all'appalto per la realizzazione : della Scuola Marescialli dei Carabinieri era particolarmente complessa. Questi i passaggi fondamentali: la B.T.P., aggiudicataria dell'appalto, aveva avviato un contenzioso con il Ministero delle Infrastrutture promuovendo un giudizio arbitrale nel quale aveva dedotto che il progetto approvato era illegittimo ed irrealizzabile in quanto sviluppato sulla base di un coefficiente sismico errato;
la competente Direzione generale del Ministero aveva risolto il contratto con la B.T.P. mediante il ricorso alla procedura della cd. esecuzione in danno, ed aveva bandito una nuova gara d'appalto "ristretta", che, dopo l'esclusione della ditta prima classificata, la Fincosit, per difetto dei requisiti di partecipazione, era stata aggiudicata alla ditta AL, la cui offerta economica superava di 70.000.000 di euro quella sulla cui base la B.T.P. aveva precedentemente conseguito i lavori;
il collegio arbitrale, con lodo definitivo del 27 luglio 2007, muovendo dal presupposto dell'erroneità del coefficiente sismico, aveva dichiarato l'illegittimità dei decreti di esecuzione dei lavori in danno della B.T.P., condannato l'Amministrazione ad un risarcimento danni in favore di quest'ultima per un importo pari ad oltre 30.000.000 Euro, ed affermato la propria carenza di potere in ordine all'impugnazione dei provvedimenti di affidamento dei lavori ad altra impresa;
si era aperto un ulteriore contenzioso tra l'Amministrazione e la 3 "M Fincosit. Si aggiunge, inoltre, riportando le dichiarazioni dibattimentali dell'avvocato Vinci, legale del SI, che, nelle more del giudizio arbitrale, la B.T.P. aveva proposto all'Avvocatura dello Stato una transazione avente ad oggetto la rinuncia alle proprie richieste di risarcimento dei danni, in cambio della revoca dell'aggiudicazione alla AL, ma che la proposta era stata respinta per evitare un'azione da parte di quest'ultima. Il motivo di ricorso, quindi, osserva che, proprio alla luce di questo contesto, deve essere valutata l'iniziativa del SI, nel febbraio 2008, di chiedere di essere ricevuto dal BA, il quale, in quel momento, era il presidente della : commissione di collaudo della Scuola dei Marescialli, ed era, inoltre, in linea generale, un punto di riferimento nella materia degli appalti pubblici». La scelta del SI di ricorrere al DE TO EL per ottenere l'incontro si spiega perché tra i due vi erano rapporti di affari per la partecipazione congiunta ad altre gare, e perché il secondo si era vantato «di proprie asserite entrature>> nella struttura capeggiata dal BA. Si evidenzia, però, che, dopo l'incontro, il BA non prese alcuna iniziativa ed anzi, nel marzo del 2008, rassegnò le dimissioni dall'incarico di presidente della commissione di collaudo della Scuola dei Marescialli, per la sopravvenienza di ulteriori, importanti, incombenze. La lettera di dimissioni dall'incarico di presidente della commissione di collaudo conteneva sì il richiamo alla necessità di «una attenta valutazione di fatto e di diritto» agli argomenti esposti nel lodo arbitrale tra la B.T.P. ed il Ministero, ma era ispirata esclusivamente al dovere di ufficio. Significati diversi, che potrebbero essere attribuiti alla missiva di dimissioni in considerazione delle conversazioni telefoniche intercettate tra DE TO EL e DE IS, in realtà debbono ritenersi il frutto di millanterie interessate da parte di costoro: in particolare, il DE TO EL, infatti, aveva l'interesse di enfatizzare l'azione ascrivibile al BA, che spendeva come consequenziale alle proprie iniziative, per ottenere aiuti economici dal SI, e che ciò risulta confermato da innumerevoli conversazioni captate. Del resto, il SI non aveva bisogno dell'ausilio del BA, come dimostrano sia i suoi rapporti con l'onorevole NI e l'onorevole MA, divenuto Ministro delle Infrastrutture nel corso del 2008, sia l'intervento, su impulso di quest'ultimo, delle strutture ministeriali, per risolvere problema dei lavori per la realizzazione della Scuola dei Marescialli, e che era giunto, secondo le dichiarazioni rese a dibattimento dal dott. Mastrandrea, Capo dell'ufficio Legislativo del Ministero, fin quasi alla proposta dell'annullamento in autotutela dell'aggiudicazione alla AL, sia, ancora, il coinvolgimento di esponenti dell'Avvocatura dello Stato e di legali esterni per individuare una soluzione stragiudiziale alla vertenza. An Il successivo coinvolgimento del BA nella vicenda, verificatosi nel dicembre 2008, quando il ricorrente è Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, avviene per decisione del Ministro, che convoca il dirigente ad una riunione in cui è presente il SI, gli chiede di predisporre una relazione sulla vicenda della Scuola dei Marescialli e gli suggerisce di coinvolgere nella redazione della stessa il DE IS. La scelta di coinvolgere il DE IS fu suggerita al Ministro direttamente dal SI, che in quel momento si stava interessando di 'sponsorizzare' il medesimo DE IS per la nomina a OR alla Opere Pubbliche di Firenze presso l'onorevole NI, tramite il quale sollecitare il Ministro. Le incertezze delle strutture ministeriali fino a quel momento interessate, ivi compreso l'Ufficio Legislativo, attestate dalle dichiarazioni del Capo di Gabinetto, dott. Iafolla, spiegavano, poi, perché il Ministro fosse passato dalla richiesta di una relazione alla richiesta di far effettuare al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici una verifica sulla collaudabilità dell'opera, tenendo conto sia di quanto affermato nel lodo arbitrale, sia delle innovazioni nel frattempo intervenuta nella disciplina antisismica;
la scelta del BA di nominare tra i componenti della Commissione il DE IS si spiegava sia perché questi si era già interessato alla vicenda, sia perché il nome dello stesso era stato precedentemente indicato dal Ministro. Ancora, l'ipotesi secondo cui la volontà del BA era indirizzata a favorire gli interessi del SI è smentita dalla nomina, come ulteriore componente della Commissione, dell'ing. FE, persona di comprovata competenza ed indipendenza, e dalle conclusioni raggiunte dalla Commissione, secondo la quale il progetto originario doveva ritenersi pienamente legittimo alla stregua della legislazione antisismica allora vigente, quindi diversamente da quanto affermato nel lodo arbitrale, mentre la sospensione dei lavori si rendeva necessaria solo temporaneamente, per verificare l'avanzamento degli stessi, anche in considerazione dei limiti di copertura finanziaria, e di realizzare l'adeguamento dei lavori alla nuova disciplina antisismica. Si sottolinea, ancora, per completare il quadro, che non è stata individuata alcuna utilità conseguita direttamente dal BA e che la ragionevolezza di una ipotesi di soluzione transattiva della vicenda relativa ai lavori per la realizzazione della Scuola dei Marescialli è confermata dall'esito delle impugnazioni proposte avverso il lodo arbitrale, le cui statuizioni sono rimaste inalterate anche dopo il giudizio di cassazione. A fronte degli elementi fattuali evidenziati, risultanti dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria, e puntualmente richiamati sia nei motivi di appello, sia nella successiva memoria difensiva, la sentenza pronunciata dalla Corte Capitolina si 5 M sarebbe 'trincerata' «dietro affermazioni di principio ed apodittiche affermazioni di responsabilità del tutto sganciate da qualsiasi riferimento alle acquisizioni probatorie dibattimentali». Si sarebbe perciò verificata la nullità di ordine generale derivante dall'omessa valutazione della memoria difensiva, o comunque un vizio di motivazione della sentenza impugnata per la carenza di giustificazioni in ordine agli argomenti dedotti ed agli elementi fattuali rappresentati.
2.1.2. Nel secondo motivo, si lamenta violazione dell'art. 319 cod. pen., nonché carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato e dal confronto con atti specificamente indicati nei motivi di gravame, in riferimento all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'affermata responsabilità del ricorrente per il reato addebitatogli, ed ancora nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 178, comma 1, cod. proc. pen., in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., per mancata presa considerazione di tutti gli argomenti difensivi contenuti nell'atto di appello e nella memoria depositata nel corso del giudizio di secondo grado. Si censura, precisamente, l'omessa valutazione di specifici elementi istruttori relativi ai singoli segmenti dell'azione ascritta al BA, già puntualmente segnalati nella memoria difensiva depositata nel corso del giudizio di appello. Si deduce, in primo luogo, che l'inesistenza di un accordo corruttivo tra il BA ed i coimputati si evince, alla luce delle risultanze delle intercettazioni operate, sia dall'impostazione millantatoria assunta dal DE TO EL nei confronti del SI, sia dalla estraneità del ricorrente alle iniziative degli altri. La natura millantatoria dell'atteggiamento del DE TO EL è desumibile in particolare: a) dalla conversazione del 18 febbraio 2008, ore 20,20, tra il medesimo ed il cognato DI RF, nella quale, sull'evidente presupposto di una drammatica situazione economica, quest'ultimo prospetta all'altro l'efficacia di formulare una richiesta di denaro all'amministratore della B.T.P. a nome dei pubblici ufficiali (la drammaticità della situazione economica del DE TO EL si desume anche dalla conversazione intercorsa con il cognato il 21 febbraio 2008); b) dai plurimi contatti del DE TO EL con il SI, il DI NA (altro amministratore della B.T.P.) ed il DE IS, nei quali il primo parla insistentemente di una «lettera» che il BA avrebbe preparato in linea con l'interesse del SI, anche avvalendosi di informazioni ricevute dal DE IS, e che, invece, non risulta mai predisposta (si citano in particolare: la conversazione del 13 febbraio 2008, ore 19,16 tra Di AR e DE TO EL;
le conversazioni tra quest'ultimo ed il SI del 19 febbraio 2008, ore 12,31, e del 20 febbraio 2008, ore 8,35; la conversazione, a seguire, tra il DE IS e il DE TO EL, alle ore 8,43 dello stesso giorno;
la conversazione tra quest'ultimo ed il SI, sempre in pari data, alle ore 8,51; la"M conversazione tra il DE TO EL ed il DE IS, ancora il medesimo giorno, alle ore 14,07; le successive conversazioni tra il DE TO EL ed il SI del 20 febbraio 2008, ore 18,03, del 21 febbraio 2008, ore 17,04, e del 29 febbraio 2008, ore 8,39). L'esame delle successive conversazioni tra il DE IS ed il DE TO EL consente poi di appurare che il primo rappresenta continuamente al secondo la difficoltà di avere la «lettera>> del BA (si citano le conversazioni tra i due del 3 marzo 2008, ore 13,19, del 4 marzo 2008, ore 19,52, del 4 marzo 2008, ore 20,50), mentre il contenuto della conversazione del 5 marzo 2008 tra i due ed il SI evidenzia lo scetticismo di questi a fronte delle affermazioni degli altri conversanti. Ancora, dalla complessiva analisi delle intercettazioni risulta che il BA è rimasto del tutto estraneo al «quadro di vorticose e ripetute comunicazioni» intercorse tra i coimputati. Si deduce, in secondo luogo, che nessun significato può essere attribuito alla lettera di dimissioni del BA dall'incarico di presidente della commissione di collaudo dei lavori per la realizzazione della Scuola dei Marescialli [lettera £ datata 7 marzo 2008]. L'irrilevanza di tale atto per gli interessi del SI risulta evidenziato già direttamente da quest'ultimo, nel corso di una conversazione intercettata, laddove il medesimo, proprio alla luce dell'inefficacia della lettera di dimissioni, si manifesta dubbioso di poter ottenere utili risultati da successivi interventi del dirigente ministeriale nella procedura (si cita la conversazione tra il SI ed il suo difensore, avv. Vinti, del 19 giugno 2008, ore 17,42, nel quale il primo rispondendo al secondo, che ventila l'affidamento di una ispezione sui lavori al BA, osserva: «Certo Certo Certo a meno che DU non faccia come l'altra volta che lui s'è dimesso hai visto ha scritto per motivi personali»). Inoltre, gli altri due componenti della commissione di collaudo, ing. MA ed ing. IE, esaminati a dibattimento, non hanno in alcun modo rappresentato l'esistenza di contrasti esistenti in seno all'organismo, ma hanno anzi osservato di aver letto le dimissioni come una presa d'atto dell'impossibilità di fronteggiare il sovraccarico di lavoro che gli era sopravvenuto, ed hanno considerato il richiamo al lodo arbitrale, compiuto nella lettera di cessazione dall'incarico, come un doveroso riferimento alla delicata situazione che si era venuta a creare per effetto della decisione. Ancora, l'invito a prestare attenzione ai contenuti del lodo rispondeva a ragioni obiettive, come risulta confermato dagli esiti dei giudizi di impugnazione, non poneva alcun vincolo per il nuovo presidente della commissione di collaudo, e non implicava alcun giudizio di «non fattibilità» dell'opera con le modalità già decise dall'Amministrazione attiva», tanto è vero che la commissione nominata nel dicembre 2008 dal BA su richiesta del 7 세 Ministro per valutare le conseguenze del lodo sul piano tecnico, concluderà, comunque, che il progetto originario era perfettamente legittimo anche sotto il profilo del coefficiente sismico utilizzato. Si deduce, in terzo luogo, che dopo aver dato le dimissioni da presidente della Commissione di collaudo del marzo 2008, il BA non risulta in alcun modo essersi interessato della vicenda relativa ai lavori per la realizzazione della Scuola dei Marescialli o di altre situazione di interesse del SI. Ed invero, quest'ultimo, tramite l'onorevole NI, poteva contattare direttamente il Ministro delle Infrastrutture, onorevole MA, il quale, anzi, in risposta alle sollecitazioni ricevute dall'amministratore di B.T.P., aveva attivato le strutture ministeriali e, in particolare l'Ufficio Legislativo, per trovare una soluzione alla questione inerente al precisato appalto. Inoltre, l'autonomia delle iniziative dei coimputati risulta anche dalla vicenda della nomina del DE IS a OR Regionale per la Toscana, l'Umbria e le Marche, poiché questa risulta essere stata caldeggiata dal SI tramite l'onorevole NI, il quale si era a sua volta rivolto al Ministro: il BA, nella vicenda, come confermato nella deposizione a dibattimento dell'onorevole MA, si era limitato a rappresentare al suo Capo di Gabinetto che la nomina era possibile, anche se la questione richiedeva una attenta valutazione, esprimendo un'opinione sicuramente corretta, tanto che l'atto di nomina era stato regolarmente registrato dalla Corte dei Conti e non era stato impugnato da alcuno. Si deduce, in quarto luogo, che la nomina dei componenti della commissione tecnica per la collaudabilità delle opere relativa alla Scuola dei Marescialli istituita nel dicembre 2008 è avvenuta su iniziativa del Ministro MA, che aveva investito il BA di tale compito solo perché il ricorrente era all'epoca il Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, e che, in particolare, l'incarico al DE IS è avvenuto su sostanziale indicazione del Ministro, mentre gli altri due membri dell'organismo, prof. LB ed ing. FE, erano stati scelti in ragione della loro comprovata esperienza e competenza anche scientifica. L'estraneità del BA alle attività della commissione risulta comprovata, oltre che dalle dichiarazioni dello stesso imputato nel corso dell'esame, dalle affermazioni rese in dibattimento dal prof. LB e dall'ing. FE: non solo i due hanno escluso di aver ricevuto condizionamenti o indicazioni dal ricorrente, ma l'ing. FE ha espressamente riferito di aver sostenuto la legittimità del progetto originario, anche in relazione al coefficiente sismico adottato, ossia una tesi contrastante con gli interessi del SI, e di aver rappresentato la propria posizione al BA, ricevendo l'invito a seguire il suo personale convincimento. Del resto, l'esito dei lavori della commissione tecnica è stato quello di disporre una mera sospensione temporanea del cantiere 8 M per verificare lo stato dei lavori e per valutare la possibilità di un adeguamento degli stessi alla disciplina antisismica nel frattempo sopravvenuta. Si deduce, in quinto luogo, che l'indicazione al SI dell'avvocato RU come legale che avrebbe potuto rappresentarlo nell'ambito di una trattativa con il Ministero per il raggiungimento di una transazione non è ascrivibile al BA, né, comunque, risulta essere una anomalia. Non è una anomalia, perché, come confermato nella deposizione testimoniale del direttore tecnico della B.T.P., dott. Anello, «l'amministrazione spesso fa questo», ossia indicare alla controparte un legale di sua fiducia, per risparmiare sui costi, nel caso di specie già elevatissimi per il contenzioso in atto. Non è ascrivibile al BA, bensì al DE IS, perché sia il SI, sia il DE IS hanno escluso iniziative del ricorrente: il primo, nel corso del controesame, ha precisato che l'indicazione di nominare il RU gli era provenuta dal DE IS, e che il nome del BA era stato fatto solo dal RU e solo successivamente alla nomina, allorché questi si era limitato a rappresentargli, del tutto genericamente, di aver parlato anche con BA;
il DE IS, a sua volta, nell'esame dibattimentale, ha affermato di aver dato di sua iniziativa la «notazione così di competenza» al SI, per i buoni rapporti tra il professionista 'consigliato' e l'Avvocatura dello Stato, il cui parere è vincolante per concludere le transazioni, e che rispetto a questo fatto mi consultai anche con l'ingegnere BA e gli feci il nome dell'Avvocato RU come esperto di aspetti stragiudiziali». Si deduce, infine, in sesto luogo, che la sospensione del cantiere non solo non fu determinata da valutazioni di merito favorevoli agli interessi del SI (e quindi della B.T.P.), ma non è in alcun modo riferibile alla volontà del BA. Invero, il ricorrente non risulta aver partecipato ad alcuna delle conversazioni intercettate relative all'argomento; inoltre, le successive decisioni amministrative in favore della B.T.P. sono ascrivibili esclusivamente alla determinazione del DE IS, quale OR Regionale per la Toscana, l'Umbria e le Marche, e del Dirigente del Ministero, dott.ssa NI, come dimostra il fatto che per le stesse, mentre pende procedimento per corruzione a carico del De IS, è stata disposta archiviazione nei confronti del ricorrente.
2.1.3. Nel terzo motivo, si lamenta violazione dell'art. 319 cod. pen., nonché carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato e dal confronto con atti specificamente indicati nei motivi di gravame, in riferimento all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'assenza di prove in ordine agli elementi essenziali del reato in contestazione. Si censura, in particolare, che la sentenza impugnata non ha individuato né 9 An gli estremi dell'accordo criminoso, poiché dagli atti processuali manca la prova di un accordo corruttivo», né le utilità direttamente percepite dal BA, t poiché si è limitata a richiamare il contatto tra questi ed il DE TO EL, affinché l'imprenditore procurasse una sistemazione alberghiera nella zona dell'Argentario al prof. ON, all'epoca dei fatti segretario presso la : Presidenza del Consiglio dei Ministri, senza considerare che il vantaggio in questione era incomparabile con gli interessi sottesi ad un contratto di appalto di valore superiore a 200.000.000 di euro, che il destinatario della richiesta non era il SI o persona della B.T.P., e che il ricorrente non era tenuto a verificare chi avesse materialmente pagato il conto dell'albergo.
2.1.4. Nel quarto motivo, si lamenta violazione dell'art. 319 cod. pen., nonché carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato e dal confronto con atti specificamente indicati nei motivi di gravame, in riferimento all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione alla configurabilità del reato di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio, o, comunque, alla mancata derubricazione dello stesso in quello di corruzione per atto conforme ai doveri di ufficio. Si deduce, in primo luogo, che l'intervento del legislatore del 2012 ha offerto la corretta interpretazione dell'art. 319 cod. pen., nel senso di escludere che lo stesso possa applicarsi «in assenza della individuazione di un preciso atto contrario ai doveri di ufficio costituente oggetto del mercimonio». Si deduce, poi, che le attività compiute dal BA, come già rilevato nei motivi di appello, non erano state dirette a favorire la B.T.P., bensì a consentire una ponderata valutazione della situazione da parte della Pubblica Amministrazione interessata in relazione al più oneroso appalto all'epoca gestito dal Ministero delle Infrastrutture, ed in considerazione degli esiti di una decisione giudiziaria, quale, appunto, il lodo arbitrale: la legittimità di questo comportamento è confermata sia dal definitivo esito della vicenda giudiziaria (le statuizioni del lodo hanno retto anche al giudizio di cassazione), sia dai tentativi di transazione percorsi nelle more della vicenda, come confermato dall'Avvocato dello Stato Figliolia nella sua deposizione a dibattimento.
2.1.5. Nel quinto motivo, si lamenta violazione degli artt. 62 bis e 133 cod. pen., nonché carenza e manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione sia alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, da ritenersi prevalenti sull'aggravante contestata, sia alla mancata riduzione della pena. Si deduce, in particolare, che la sentenza impugnata avrebbe trascurato 10 Ал quanto evidenziato nei motivi di appello in ordine alla necessità di apprezzare positivamente ai fini del trattamento sanzionatorio sia la doverosità delle iniziative del BA, sicuramente vantaggiose per l'Amministrazione, sia la mancata percezione di utilità economiche dirette o comunque proporzionali al ruolo rivestito dallo stesso.
2.2. Nell'interesse di AB DE IS, ha presentato ricorso l'avvocato Alfredo Gaito, articolando cinque motivi.
2.2.1. Nel primo motivo, si lamenta l'incompetenza funzionale del Tribunale conseguente alla non idoneità del giudice che ebbe a disporre il giudizio immediato (artt. 33, comma 2, e 178, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.; art. 7 bis, comma 1, legge ord. giud., in riferimento all'art. 6 CEDU, artt. 25, 111 e 117 Cost.; art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.). Si deduce, riproponendo una eccezione sollevata come questione preliminare nel giudizio di primo grado, e ripresentata in appello, che il magistrato che ha emesso il decreto di giudizio immediato era funzionalmente incompetente perché incompatibile, avendo già disposto la misura cautelare. a d Tale incompatibilità, infatti, pur se non testualmente prevista dal legislatore, deriva da un'applicazione estensiva della disposizione che prevede incompatibilità tra giudice delle misure cautelari e giudice dell'udienza preliminare, atteso il disposto dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., che equipara a quest'ultimo quello che ha disposto il giudizio immediato ai fini dell'applicabilità del divieto di partecipare al giudizio. In alternativa, si profila una questione di legittimità costituzionale della disciplina, per contrasto con i principi costituzionali di eguaglianza, effettività di difesa, naturalità e precostituzione del giudice, imparzialità e correttezza degli organi pubblici, imparzialità e neutralità della giurisdizione penale, adeguatezza ai principi del giusto processo europeo, e per violazione delle direttive della legge delega, in particolare di quella costituita dal divieto di esercitare reiteratamente le funzioni di giudice nello stesso procedimento. Né i termini della questione mutano solo perché trattasi di giudizio immediato cd. cautelare o custodiale, posto che il giudice dell'immediato che ha precedentemente emesso la misura ha, in quella sede, effettuato esattamente una valutazione di merito.
2.2.2. Nel secondo motivo, si lamenta il mancato controllo sui presupposti di legge per la emissione del decreto di giudizio immediato, comportante invalidità derivate (artt. 453, 455 e 178, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in riferimento all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.). Si deduce che la richiesta di giudizio immediato era irrituale, perché proposta oltre il termine di legge, che decorre dal momento della prima iscrizione nel registro delle notizie di reato (nel caso di specie avvenuta a Firenze). In linea generale, infatti, la Corte costituzionale ha escluso che il P.M. destinatario di un 11 M procedimento a lui trasmesso per incompetenza territoriale possa fruire ex novo dei termini di indagine a partire dalla nuova iscrizione da esso effettuata (ord. n. 350 del 1996). Inoltre, le Sezioni Unite hanno affermato espressamente che l'inosservanza dei termini di 90 e 180 giorni previsti, rispettivamente, per la richiesta di giudizio immediato ordinario o custodiale, è rilevabile dal G.i.p. (Sez. U, n. 42979 del 26/06/2014, Squicciarino, Rv. 260017).
2.2.3. Nel terzo motivo, si lamenta, relativamente alla ritenuta sussistenza della condotta corruttiva, la presenza di plurimi vizi di motivazione, l'elusione dei criteri di valutazione del materiale probatorio e la contraddittorietà della motivazione (artt. 192, comma 1, e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in riferimento all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.). Si deduce, in primo luogo, che viziata è la motivazione già nella parte in cui ricostruisce il quadro di riferimento delle specifiche condotte addebitate agli imputati. Invero, è erroneo il punto di partenza del ragionamento della sentenza impugnata, che si sviluppa dalla notizia della pendenza di altri processi a carico degli imputati DE IS e BA per analoghi fatti corruttivi, così da dipingere [gli stessi] come soggetti inclini a svendere la propria funzione al fine di avvalorare l'ipotesi di accusa»: si tratta, infatti, di un dato «non [...] supportato da riscontri probatori certi» e, quindi, inutilizzabile. Inoltre, i giudici di merito, pur affermando l'esistenza di una «decennale attività a favore dei pubblici ufficiali [D IS e BA] posta in essere dall'imprenditore campano DE TO EL», non hanno indicato elementi specifici a supporto di tale rilievo: l'aggiudicazione dell'appalto di Valco San Paolo alla ditta di quest'ultimo è vicenda priva di significato, perché non risultano dati probatori utili a sostenere l'illiceità della relativa procedura amministrativa o, comunque, l'avvenuta realizzazione di atteggiamenti di interessata preferenza»; : l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione del rudere acquistato dalla famiglia del DE IS nel gennaio 2008 da parte dell'impresa del DE TO EL è agevolmente spiegabile come il risultato di un rapporto di carattere personale;
sia questa attività, sia i pagamenti dei viaggi effettuati da terzi su indicazione del BA sono accadimenti contestuali ai fatti di cui al processo», e, quindi, non sono indicativi di rapporti pregressi. Ancora, il presunto mutamento di posizione del BA nei confronti del SI, il quale aveva lamentato l'ostilità del primo in conversazioni telefoniche intercettate a dicembre 2007, poteva essere affermato solo se si fosse risposto ai rilievi difensivi formulati nei motivi di appello, che spiegavano gli sfoghi dell'imprenditore toscano come la delusione per la mancata aggiudicazione di uno specifico appalto, relativo all'Auditorium di Firenze, ed evidenziavano, alla luce delle attività di captazione, la inesistenza di 12 Ал rapporti tra quest'ultimo e l'alto dirigente del Ministero delle Infrastrutture fino alla data dell'1 febbraio 2008. L'attività del DE TO EL, poi, era in realtà quella di un millantatore: in tal senso militano sia la deposizione del Colonnello ST, il quale ha parlato di «strategia» con riferimento alle condotte poste in essere dall'imprenditore campano nei confronti dell'amministratore di • B.T.P. s.p.a., sia, soprattutto, l'assenza di captazioni da cui risulti la conoscenza, da parte del DE IS o del BA, delle richieste economiche rivolte dal DE TO EL al SI;
evidente perciò è «la contraddizione in cui è caduta la Corte [d'appello] quando afferma che si deve escludere che DE IS non fosse a conoscenza delle iniziative del DE TO». A proposito di questo aspetto, anzi, la sentenza impugnata ha omesso di considerare, nonostante la specifica prospettazione nei motivi di appello, che l'imprenditore napoletano: a) si è sempre proposto al SI in prima persona senza mai accennare ad un «progetto di spartizione del denaro con i p.u.», o a compiere una qualsiasi «vaga allusione ad interventi svolti dal DE IS o dal BA in favore della BTP»; b) nella fase iniziale dell'operazione di presunto 'avvicinamento' della B.T.P. ai dirigenti del Ministero delle Infrastrutture, era stato espressamente invitato dal cognato DI a raccontare 4 cazzate a SI» (cfr. conversazione captata tra i due affini in data 15 febbraio 2008), pur di ottenere risorse per fronteggiare le sue impellenti necessità economiche;
c) risulta aver via via sempre più rarefatto i suoi contatti con il SI nel corso del tempo, già a partire dal secondo semestre del 2008. Si deduce, in secondo luogo, che la motivazione della sentenza impugnata è viziata anche laddove ricostruisce specificamente la condotta del DE IS. E' stata innanzitutto omessa la valutazione dell'approccio del ricorrente ai problemi relativi all'appalto per la realizzazione della Scuola dei Marescialli, evidenziata dalle intercettazioni del 4 marzo 2008 e del 3 aprile 2008, allorché lo stesso proponeva di presentare denuncia alla Procura delle Repubblica ed atto di diffida nei confronti del Ministero delle Infrastrutture, dell'Autorità di Vigilanza e della Procura della Corte dei Conti: mai un corrotto avrebbe avanzato tali suggerimenti. E' stata poi attribuita, in modo del tutto illogico, una valenza di attività funzionalmente preordinata agli interessi della B.T.P., e, quindi del SI, non solo alle dimissioni del BA dall'incarico di presidente della commissione di collaudo per i lavori relativi alla realizzazione della Scuola dei Marescialli di Firenze, ma anche all'impegno del DE IS di procurare copia delle stesse al DE TO EL: la decisione delle dimissioni, come evidenziato nell'atto di appello alla luce delle intercettazioni, fu resa nota al DE TO EL solo il 4 marzo 2008 (conversazione del 4 marzo 2008, ore 19,52), e costituì per lo stesso una negativa sorpresa, tanto più che, in 13 세 : precedenti colloqui telefonici, il DE IS aveva riferito al coimputato di diverse e più incisive iniziative che avrebbe preso il BA in materia. In sostanza, quindi, non è stata offerta risposta alle osservazioni dell'atto di appello, nel quale si è rappresentato che, nel periodo febbraio/dicembre 2008, il DE IS non operò alcun intervento per condizionare l'attività dei pubblici ufficiali competenti a decidere sui lavori relativi alla realizzazione della Scuola dei Marescialli, né aveva competenze proprie in ordine a tale materia: semplicemente, «in virtù del rapporto amicale con EL, si limitò ad informare delle dimissioni di BA da Presidente della Commissione Collaudo [...], a dare suggerimenti tecnico-giuridici su eventuali strade legali da intraprendere ed, infine, a contattare il dirigente dell'Autorità di Vigilanza (ing. Cresta) per avere informazioni sull'andamento dei lavori dell'Autorità»; la modesta rilevanza di questa attività spiega il proporzionato regalo dell'orologio del valore di 5.000 Euro in occasione del Natale 2008. Per quanto attiene al periodo successivo alla nomina del DE IS quale componente della commissione di collaudo per i lavori relativi alla realizzazione della Scuola dei Marescialli di Firenze, avvenuta nel dicembre 2008, la sentenza impugnata non indica alcun atto contrario ai doveri di ufficio ascrivibile al ricorrente. Innanzitutto, come si è segnalato nell'atto di appello, le competenze della commissione di collaudo in questione furono determinate da scelte del Ministro, onorevole MA, sicuramente estraneo ad interessi illeciti, mentre le conclusioni dell'organismo collegiale così istituito segnalarono semplicemente l'opportunità di adeguare il progetto alle sopravvenute innovazioni normative : . inerenti all'indice sismico da applicare, senza, quindi, offrire argomenti utili alle ragioni della B.T.P. La Corte territoriale, poi, ha omesso di rispondere alle argomentazioni difensive, laddove si è segnalato che: a) la commissione di collaudo aveva lavorato serenamente e si era occupata esclusivamente dell'adeguamento del progetto alle novelle normative del 2003 e del 2008 in materia di prescrizioni antisismiche, ma non anche della conformità dello stesso alle disposizioni vigenti all'epoca dell'assegnazione dell'appalto alla B.T.P. (cfr. dichiarazioni dibattimentali degli altri due componenti dell'organismo, prof. LB e ing. FE); b) la sospensione dei lavori era stata paventata solo sul presupposto della necessità di un sopralluogo tecnico da parte dei componenti della commissione (cfr. dichiarazioni dibattimentali del prof. LB e del dirigente del Ministero delle Infrastrutture dott.ssa NI); c) la pretesa "sudditanza" del prof. LB al DE IS è esclusa sia dal contenuto delle conversazioni intercettate tra i due, tutte di contenuto tecnico, sia dalle dichiarazioni rese in udienza dall'ing. FE. La valutazione della sentenza impugnata è carente anche in relazione alla vicenda concernente la 14 Ал : nomina del DE IS a OR Regionale delle Opere Pubbliche per la Toscana, l'Umbria e le Marche: l'incarico conferito al ricorrente, infatti, all'atto della nomina, non era funzionale agli interessi della B.T.P., perché la competenza sulla gara per la realizzazione della Scuola dei Marescialli apparteneva alla Direzione Generale dell'Edilizia Statale e dei Servizi Speciali del Ministero, e solo dal maggio 2009, per disposizione della dott.ssa NI, dirigente della precisata Direzione Generale, «si procedette ad un affiancamento "tecnico" del Provveditorato della Toscana»; inoltre, nel dicembre 2008, era vacante anche il posto di Direttore Generale della Direzione Generale dell'Edilizia Statale e dei Servizi Speciali, come confermato a dibattimento dai testi Mautone e Mercuri. E' erroneo ancora il significato attribuito alle scelte del DE IS del maggio 2009 di sospendere i lavori di realizzazione della Scuola e di sostituire il responsabile unico del procedimento: le intercettazioni comprovano, innanzitutto, che il funzionario sostituito, dott. Mercuri, chiede lui l'avvicendamento, ricevendo da De IS la richiesta di proseguire comunque nella collaborazione : (conversazione del 27 aprile 2008); la sospensione dei lavori, poi, fu un atto assunto previo contraddittorio con l'impresa AL, fu condivisa con la dott.ssa NI, e fu imposta dal venir meno della necessaria copertura finanziaria, come confermato dal dott. Mercuri a dibattimento. Sono state valutate del tutto illogicamente le risultanze acquisite con riferimento alla indicazione fornita dal DE IS alla B.T.P. e, quindi, al SI, di nominare l'avvocato RU. Innanzitutto, l'incarico aveva ad oggetto non la controversia giudiziaria in atto tra la B.T.P. ed il Ministero, ma la ricerca di una soluzione transattiva con l'Avvocatura dello Stato», e tale circostanza, pacifica in fatto, così come evidenziato nell'atto di appello, avrebbe consentito un risultato utile per la Pubblica Amministrazione, poiché questa «avrebbe potuto proseguire l'appalto con altra impresa visto il soddisfacimento delle pretese della società toscana». Inoltre, «appare quantomeno fuor da ogni logica che il funzionario corrotto che può direttamente intervenire nella gestione dell'appalto [...] debba richiedere aiuto ad un libero professionista». Ancora, è «errato>> ritenere che i pubblici ufficiali, in considerazione del contenzioso in atto, dovessero limitarsi a «perseguire la strada dell'impugnazione [del lodo], sperando nell'accoglimento della stessa», posto che la realizzazione dell'interesse pubblico postula la valutazione dei contrapposti interessi in gioco, e che la serietà delle pretese della B.T.P. è stata certificata dall'esito di tutti i gradi del giudizio che la ha contrapposta al Ministero. Infine, «la motivazione è apparente» con riferimento all'asserito impegno del DE IS ad assicurare ad imprese del DE TO EL e del SI appalti nell'ambito dei grandi eventi "150° Anniversario dell'Unità d'Italia" e 15 M "Vertici G8 La Maddalena". Infatti, da un lato, manca qualunque elemento idoneo ad asseverare che il supporto informatico che il ricorrente avrebbe dovuto consegnare ai due imprenditori contenesse notizie segrete o riservate, e, dall'altro, è certa la mancata assegnazione di qualunque appalto, nell'ambito delle opere indicate, in favore dei medesimi;
c'é di più: come segnalato nell'atto di appello, le ditte riferibili al SI non parteciperanno a nessuna delle gare assegnate a luglio 2008 in riferimento al Vertice G8 in Associazione Temporanea di Imprese con quelle del DE TO EL. In particolare, poi, la conversazione intercettata intercorsa tra il DE TO EL e l'ing. CA, incaricato dal primo di recuperare presso il Ministero i «dischetti» relativi agli appalti per il "150° Anniversario dell'Unità d'Italia" offre un elemento conoscitivo del tutto incerto: il soggetto cui l'ing. CA dovrebbe rivolgersi non è compiutamente indicato, se non genericamente come «AB», e nessuna specificazione attiene all'esatto contenuto dei supporti informatici;
del resto i appare contraddittoria l'ipotesi che EL, in base alle considerazioni accusatorie circa il suo consolidato rapporto con DE IS, debba utilizzare altro soggetto, nella specie il progettista CA, per ottenere materiale utile alla causa corruttiva pro BTP>>, 2.2.4. Nel quarto motivo, si lamenta erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in riferimento alla configurabilità del reato di corruzione (artt. 318 e 319 cod. pen., in riferimento all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.). Si deduce, in primo luogo, che l'affermazione della responsabilità penale per il reato di corruzione propria è stata pronunciata in difetto delle condizioni richieste dalla legge. Invero, la sussistenza del reato è stata ritenuta in ragione dell'atteggiamento diretto in concreto a vanificare la funzione demandatagli», ascrivibile al De IS (ed al BA), in applicazione del principio giurisprudenziale secondo cui si configura il reato di cui all'art. 319 cod. pen. quando nell'insieme del servizio reso dal pubblico ufficiale vi sia stato un totale asservimento della funzione agli interessi del privato, concretizzatosi in una sostanziale rinuncia allo svolgimento della funzione di controllo in cambio di provati pagamenti in suo favore». Nella vicenda in esame, però, dal febbraio al dicembre 2008, non è mai esistito un collegamento funzionale tra le attività istituzionali svolte dal ricorrente e quelle relative ai lavori per la realizzazione della Scuola dei Marescialli: le procedure amministrative inerenti a questa opera, infatti, erano di competenza di una Direzione Generale del Ministero delle Infrastrutture, mentre l'imputato era destinato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sicché «solo occasionalmente, ed in via del tutto ufficiosa, DE IS 16 M era venuto a conoscenza di qualche aspetto della questione relativa all'appalto [...], nel contesto di colloqui svoltisi nella sede del presidente NG BA». D'altro canto, nel periodo in questione, le acquisizioni dell'istruttoria dibattimentale non evidenziano in alcun modo «pressioni, condizionamenti o comunque velate interferenze da parte dell'imputato» sui pubblici ufficiali competenti a seguire l'attività amministrativa che tanto interessava il SI e la B.T.P. Più in generale, posto che, come gli stessi giudici di merito hanno riconosciuto, non è prova della stipulazione di un originario accordo corruttivo tra tutti gli imputati, non è ammissibile fondare l'affermazione dell'esistenza di un patto illecito sulla base, «al più, [di] un generico favoritismo costituito da comportamenti diversamente interpretabili e, in quanto tali inidonei a costituire gravi indizi» dell'avvenuto perfezionamento del pactum sceleris. Tali conclusioni, poi, restano inalterate anche prendendo in considerazione quanto avvenuto a partire dal dicembre 2008, allorché il DE IS ebbe l'incarico di componente della Commissione di collaudo e poi di OR Regionale delle Opere Pubbliche per la Toscana, l'Umbria e le Marche: le «disparate conversazioni telefoniche» intercettate confermano che il ricorrente agì sempre ispirandosi al principio [...] della "condivisione delle scelte" con tutte le istituzioni, ovvero Ministero-Avvocatura dello Stato-Autorità di Vigilanza». Né i comportamenti del DE IS possono essere diversamente valutati alla luce delle «presunte utilità» ricevute: non solo non è possibile collegare sinallagmaticamente le seconde ai primi, ma la «raccomandazione» fatta dal SI in suo favore è solo una delle plurime segnalazioni che l'imputato ricevette per la nomina a OR», come confermato a dibattimento dallo stesso Ministro, onorevole MA, il quale ha rivendicato, unitamente al suo Capo di Gabinetto, la piena legittimità della scelta effettuata, ed affermato l'ordinarietà della prassi delle segnalazioni di esponenti politici per il conferimento di incarichi dirigenziali. In sintesi, quindi, nella specie, vi è difetto: a) del collegamento tra l'atto od il comportamento e la funzione attribuita al pubblico ufficiale;
b) dell'asservimento della pubblica funzione a vantaggio del privato interesse;
c) di una «utilità [...] tale da far venire in meno in capo al pubblico ufficiale la capacità di valutare i contrapposti interessi»; d) di un collegamento tra gli atti ed i comportamenti concretamente posti in essere e le utilità ricevute;
e) di una proporzione tra queste ultime ed i benefici conseguibili dal privato all'esito dell'attività illecita del pubblico ufficiale. Si deduce, in secondo luogo, che la sentenza impugnata non ha tenuto conto delle modifiche introdotte alla disciplina in tema di corruzione dalla legge n. 190 del 2012. Invero, come riconosce la sentenza impugnata, gli atti adottati dal DE IS sono «formalmente giustificati»; inoltre, che la scelta di sospendere i lavori per la realizzazione della Scuola dei Marescialli assunta dal 17 'M DE IS quale OR Regionale per le Opere Pubbliche nel maggio del 2009 rispondesse all'interesse pubblico «a non aumentare un danno milionario per lo Stato» è circostanza confermata anche dalla sentenza definitiva della Corte di cassazione, la quale ha escluso la correttezza dell'indice sismico indicato negli originari progetti per l'esecuzione dell'opera, e, quindi, la legittimità dei comportamenti della B.T.P., sulla base dei quali, invece, l'Amministrazione si era determinata a risolvere il contratto con quest'ultima e a procedere a nuova aggiudicazione dell'appalto (Sez. I civile, sent. n. 22026/2014). Ciò posto, la nuova disciplina in materia di corruzione riconduce chiaramente la messa a disposizione della funzione pubblica alla novellata fattispecie di cui all'art. 318 cod. pen., per cui quella di cui all'art. 319 cod. pen. presuppone in ogni caso una pattuizione avente ad oggetto un atto contrario ai doveri di ufficio, e, quindi, la lesione, oltre che della correttezza, anche del buon andamento della pubblica amministrazione, come danno aggiuntivo, che giustifica la maggiore severità della sanzione: in questo senso, del resto, si è precisamente pronunciata Sez. 6, n. 49226 del 25/09/2014, Chisso, Rv. 261352. 2.2.5. Nel quinto motivo, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla dosimetria della pena ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (artt. 62-bis, 132 e 133 cod. pen., in riferimento all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.). Si deduce che il giudice di merito, da un lato, avrebbe fissato una pena superiore al minimo edittale senza fornire alcuna specifica motivazione, e, dall'altro, avrebbe omesso di attribuire prevalenza alle circostanze attenuanti ! generiche rispetto all'aggravante contestata, pur in presenza di elementi significativi come l'incensuratezza dell'imputato e le complessive circostanze di fatto accertate.
2.3. Nell'interesse di SC IA DE TO EL, ha presentato ricorso l'avvocato Marcello Melandri, articolando quattro motivi.
2.3.1. Nel primo motivo, si lamenta erronea applicazione della legge penale a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. Si deduce che il DE TO EL è stato condannato per fatti estranei all'oggetto del procedimento, perché gli è contestata la dazione di utilità asseritamente già corrisposte, secondo lo stesso capo di imputazione, per conseguire appalti diversi da quelli ascritti nella contestazione ai pubblici ufficiali, e precisamente aggiudicati nell'ambito delle opere inerenti ai Mondiali di Nuoto di 18 M Roma del 2009, nonché la promessa di somme di denaro, sebbene tutto ciò non sia stato né provato, né, ancor più limitatamente, oggetto di accertamento nel corso dell'istruttoria dibattimentale.
2.3.2. Nel secondo motivo, si lamenta erronea applicazione della legge penale a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 319 e 321 cod. pen. Si deduce che l'istruttoria dibattimentale non ha provato condotte corruttive da parte degli imputati e che la sentenza impugnata, come già quella di primo grado, si è limitata ad affermare l'esistenza di «un non meglio specificato "asservimento" della funzione dei Pubblici Ufficiali agli interessi dei privati». In particolare, non sono indicati «determinati ed individuati atti contrari ai doveri di ufficio», né dazioni di utilità da parte dei pretesi corruttori ai pretesi corrotti meritevoli di attenzione: la donazione di un Rolex del valore di poche migliaia di euro in occasione del Natale o il pagamento del conto di un albergo sono utilità assolutamente non comparabili con i vantaggi conseguibili dall'assegnazione di un appalto di diverse centinaia di milioni di euro. Ancora, non vi sono seri elementi per qualificare come illegittima l'attività dei pubblici ufficiali in relazione alle aspettative del SI di recuperare l'appalto per la realizzazione dei lavori della Scuola dei Marescialli, o alla consegna al DE TO EL e, tramite questo, al SI, di un supporto informatico contenente l'elenco degli appalti per i grandi eventi "150° Anniversario dell'Unità d'Italia" e "Vertice G8 La Maddalena": i dati presenti sul supporto informatico, in realtà, erano facilmente reperibili da chiunque su internet.
2.3.3. Nel terzo motivo, si lamenta erronea applicazione della legge penale a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 319 e 318 cod. pen. Si deduce, precisamente, che «le emergenze probatorie hanno dimostrato come il risultato dell'attività dei Pubblici Ufficiali, con particolare riferimento alla vicenda della Scuola Marescialli dei Carabinieri (punto centrale della ricostruzione accusatoria), fosse l'unico raggiungibile e l'unico che tutelasse gli interessi della Pubblica Amministrazione, come confermato dall'esito di ben due gradi di giudizio amministrativo» (si intende, verosimilmente, quello in cui vi era stato il lodo arbitrale). Conseguentemente, al più, può parlarsi di corruzione impropria, come conferma anche la riforma del 2012, che ha previsto la figura della "corruzione per esercizio della funzione" come fattispecie ben distinta da quella della corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio.
2.3.4. Nel quarto motivo, si lamenta erronea applicazione della legge penale 319 e 346 bis cod. pen. Ал a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 19 . Si deduce, in proposito, che, siccome il ruolo del DE TO EL è quello dell'intermediario tra i pubblici ufficiali ed il SI, come conformemente concludono le due sentenze di merito, e siccome, inoltre, non risulta che il ricorrente abbia agito per conseguire vantaggi diretti dall'attività dei pubblici L . ufficiali, la fattispecie da addebitare al medesimo potrebbe essere, al più, quella introdotta dalla legge di riforma del 2012, sotto la rubrica "traffico di influenze illecite". Questo, peraltro, solo alla duplice condizione di ritenere che le condotte ascritte ai pubblici ufficiali siano qualificabili in termini di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio, e che la condotta del ricorrente, in epoca anteriore alla riforma, fosse comunque sussumibile nella fattispecie del concorso in corruzione.
2.4. Nell'interesse di AR SI, hanno presentato ricorso, congiuntamente, gli avvocati Alessandro Traversi e Sara Gennai, articolando cinque motivi.
2.4.1. Nel primo motivo, si lamenta violazione ed inosservanza dell'art. 454, comma 1, cod. proc. pen., in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. Si deduce che il giudizio immediato (nei confronti del SI ordinario e non custodiale) è stato disposto in mancanza dei presupposti di legge. Precisamente, il termine di 90 giorni di cui all'art. 454, comma 1, cod. proc. pen. è stato computato dall'iscrizione della notizia di reato nel registro della Procura di Roma, cui gli atti sono stati trasmessi per effetto della sentenza di incompetenza emessa dal Tribunale di Firenze, e non, invece, dalla iscrizione della notizia di reato nel registro della Procura del capoluogo toscano, che, nei confronti del SI, e per l'ipotesi di reato in questione, aveva svolto indagini per oltre due anni;
questo, in contrasto con l'insegnamento della Corte costituzionale (ord. n. 350 del 1996). Alla così evidenziata violazione del termine di cui all'art. 454, comma 1, cod. proc. pen. segue necessariamente la nullità del decreto di giudizio immediato a norma dell'art. 178, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., trattandosi di questione concernente «l'iniziativa del Pubblico Ministero nell'esercizio dell'azione penale»: questa disposizione, infatti, salvo a volersene dare una interpretatio abrogans, sanziona mancato rispetto dei presupposti e delle modalità prescritte dalla legge per lo specifico tipo di azione penale prescelta». Inoltre, «l'irritualità dell'azione comporta la lesione dei fondamentali diritti di difesa» dell'imputato, perché il ricorso al giudizio immediato, che elimina le garanzie dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e dell'udienza preliminare, può essere ammesso solo ove ricorrano tutti i presupposti per l'adozione del rito speciale. Alla nullità del decreto di giudizio immediato, poi, 20 M segue la nullità di tutti gli atti successivi, ex art. 185, comma 1, cod. proc. pen.
2.4.2. Nel secondo motivo, si lamenta inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità con riferimento agli artt. 526, comma 1, e 191 cod. proc. pen., in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. Si deduce che la sentenza impugnata «apoditticamente ed impropriamente»> parte dalla premessa secondo cui la strumentalizzazione della pubblica funzione da parte del BA e del DE IS costituiva «il loro modo normale di agire». Tale premessa, infatti, è fondata sul richiamo ad un procedimento penale in corso, relativo a presunte corruzioni dei due coimputati da parte dell'imprenditore Anemone, ed al quale è del tutto estraneo il SI: si tratta, perciò, di un utilizzo di atti assunti in violazione del disposto di cui all'art. 526, comma 1, cod. proc. pen., e come tali inutilizzabili ex art. 191 cod. proc. pen.
2.4.3. Nel terzo motivo, si lamenta violazione ed erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 319 e 321 cod. pen., in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. Si deduce, in primo luogo, che il SI, del tutto estraneo ai pregressi rapporti tra il DE TO EL ed i pubblici ufficiali BA e DE IS, non solo non aveva mai ottenuto l'aggiudicazione di alcun appalto gestito da costoro, ma aveva agito unicamente al fine di trovare una soluzione per la vicenda relativa alla realizzazione della Scuola dei Marescialli di Firenze, dalla quale era stata ingiustamente estromessa la B.T.P. s.p.a. a lui facente capo. In particolare, all'epoca dei fatti, il convincimento del SI sulla fondatezza della posizione della sua impresa era stato rafforzato dalla pubblicazione, in data 20 luglio 2007, del lodo definitivo nella controversia tra la B.T.P. ed il Ministero, che aveva visto quest'ultimo soccombente e condannato a pagare alla prima oltre 34.000.000 di euro;
proprio in forza di ciò, il ricorrente, subito dopo la decisione, aveva intrapreso iniziative volte a trovare una soluzione transattiva alla questione, come documentano il verbale di udienza davanti alla Corte di appello di Roma in sede di giudizio di impugnazione del lodo arbitrale del 12 marzo 2008, e la comunicazione della proposta transattiva al Ministero delle Infrastrutture in data 11 febbraio 2010, in risposta alla nota del Direttore Generale di quel Ministero, dott.ssa NI. La serietà delle ragioni coltivate dal SI, inoltre, è confermata, oltre che dall'esito dei giudizi di impugnazione relativi al lodo, da due deliberazioni dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici: la prima, emessa il 25 luglio 2006, aveva stigmatizzato che la stazione appaltante avesse aggiudicato una gara informale alla AL in «assenza di qualsiasi valutazione della congruità economica del progetto posto in gara e delle offerte ricevute», e che «non vi è certezza di finanziamento dell'intera opera»; la 21 "M seconda, pronunciata il 17 settembre 2008, ha posto in evidenza che la stazione appaltante abbia di fatto individuato un nuovo appaltatore [la AL] con modalità in contrasto con i principi di economicità, efficacia e trasparenza (...), procedendo ad aggiudicare l'esecuzione delle opere con un ingente aumento : rispetto all'importo posto a base della procedura negoziata», così da cagionare un ingente danno per il pubblico Erario», l'attivazione di un intervento privo di . copertura finanziaria», e la realizzazione di opere «inidonee alla destinazione d'uso prevista», disponendo inoltre la trasmissione degli atti anche alla Procura della Repubblica ed alla Procura Regionale della Corte dei Conti. Si deduce, in secondo luogo, che la Pubblica Amministrazione nel suo complesso, e non solo il Ministero delle Infratrutture, era impegnata nella ricerca di una soluzione alla complicata ed onerosissima vertenza e che in questa prospettiva si erano mossi i coimputati. La circostanza, invero, è immediatamente desumibile dalle dichiarazioni dibattimentali del dott. Botto, componente dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, il quale ha ricordato di aver avuto contatti non solo con il DE IS ed il BA, entrambi preoccupati della tempesta perfetta che si stava creando», ma anche con altri : esponenti del settore pubblico, come il vice Avvocato generale dello Stato, dott. Figliolia, o la dott.ssa NI, direttore generale del Ministero delle Infrastrutture;
la stessa è stata poi confermata dalle deposizioni del direttore generale del Ministero dott. Mautone e dell'Avvocato Generale dello Stato dott. Figliolia, il quale ultimo ha ricordato che il fallimento della trattativa derivò dall'opposizione dell'impresa AL alla richiesta di abbandonare il cantiere. Inoltre, la possibilità di «aggiornare» il contratto tra l'Amministrazione e la B.T.P. in ordine alla realizzazione della Scuola dei Marescialli era stata oggetto di specifica indicazione in una relazione resa in data 9 dicembre 2009, quindi ancora in epoca successiva ai fatti in contestazione, da una commissione consultiva appositamente istituita (cfr. le dichiarazioni dibattimentali dell'ing. Fabrizi, uno dei componenti dell'organismo), così come la sospensione dei lavori in corso era «necessaria» per verificare la funzionalità delle opere realizzabili in considerazione delle risorse finanziarie disponibili (cfr. le dichiarazioni rese in udienza dalla dott.ssa NI). Ancora, tutti i pubblici ufficiali esaminati a dibattimento ed intervenuti nella vicenda hanno escluso di aver ricevuto pressioni dall'ing. BA o dall'ing. DE IS, e tale circostanza, ammessa anche nella sentenza impugnata, non può essere liquidata dall'affermazione, contenuta nella stessa, secondo cui «in un contesto in cui il sistema degli appalti veniva gestito da una 'cricca', in modo 'gelatinoso', senza che l'esercizio del potere discrezionale venisse attuato nell'interesse della P.A., non erano necessarie specifiche pressioni per ottenere dai pubblici ufficiali a vertice gli atti 2 Ал sollecitati». In sintesi, quindi, alla luce delle circostanze indicate, non si rinviene 2 22 in sentenza alcuna idonea motivazione in ordine sia al mancato apprezzamento della sussistenza del pubblico interesse da parte dell'Amministrazione e dei pubblici ufficiali imputati, che al ritenuto fine esclusivo di favorire il privato». Si deduce, in terzo luogo, che non risulta in atti la prova di alcun accordo corruttivo tra il SI, da una parte, ed il BA ed il DE IS, dall'altra. Innanzitutto, la stessa sentenza impugnata ha escluso l'accertamento della stipulazione di un patto corruttivo in Firenze in data 18 febbraio 2008, come riportato nel capo di imputazione. L'acquisito dell'orologio consegnato a DE IS in occasione del Natale 2008, poi, è avvenuto per iniziativa del DE TO EL: il SI si era limitato ad accompagnare il coimputato dal gioielliere, ed aveva poi versato «sette, otto mila, euro, non ricordo» quale «acconto>> o prestito» all'imprenditore campano, ma non per «fare un regalo a chi che sia», come comprova l'avvenuto rilascio della fattura di acquisto degli orologi alla società di quest'ultimo, la Opere Pubbliche e Ambiente s.p.a.; inoltre, il donativo era stato fatto sia al DE IS, sia alla dott.ssa EO, persona rimasta estranea alle contestazioni, e non vi è prova di alcun collegamento tra l'erogazione dello stesso ed il compimento di atti contrari ai doveri di ufficio, anche alla luce della sproporzione tra il valore dell'orologio e quello dei lavori per la realizzazione della Scuola dei Marescialli. Ancora, l'intervento per la nomina del DE IS a OR Regionale delle Opere Pubbliche per la Toscana, I'Umbria e le Marche è consistito in una mera "segnalazione" esternata dal SI all'onorevole NI, sul presupposto di una loro consolidata conoscenza, ma non al Ministro che ha provveduto alla nomina, l'onorevole MA: si tratta, perciò, di circostanza «priva di valenza penale». Infine, la nomina dell'avvocato RU si spiega come ricorso ad un «luminare della materia», tanto più che, del resto, è privo di logica prefigurare il coinvolgimento nella contestata «tresca>> di un ulteriore soggetto. Si deduce, in quarto luogo, che non risulta accertato il compimento di alcun atto contrario ai doveri di ufficio da parte del BA o del DE IS. Innanzitutto, per quanto attiene alle vicende inerenti ali lavori di realizzazione della Caserma dei Marescialli, i pretesi pubblici ufficiali corrotti erano privi di potere funzionale [....] rispetto al Direttore Generale del Ministero delle Infrastrutture, soggetto competente in relazione all'appalto in questione»; inoltre, l'attività da essi compiuta, per come accertata in sentenza, era consistita in «una mera circolazione di notizie, spesso anche enfatizzate [....], non certo coperte da segreto né destinate a rimanere segrete», ovvero in «consigli». Con riferimento, poi, alle vicende relative alla eventuale aggiudicazione di lavori nell'ambito dei grandi eventi, è sufficiente rilevare, da un lato, che la B.T.P. non 23 M ha partecipato ad alcuna delle gare in questione, e, dall'altro, che non è stata acquisita alcuna prova circa la natura dei dati contenuti nel supporto magnetico ! di cui si parla in sentenza.
2.4.4. Nel quarto motivo, si lamenta violazione ed erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 318, 319-bis, quarto comma, cod. pen., in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. Si deduce che, dopo l'entrata in vigore della legge n. 190 del 2012, le ipotesi di asservimento della funzione, indipendentemente dal compimento di specifici atti contrari ai doveri di ufficio, non sono più riconducibili al paradigma dell'art. 319 cod. pen., perché, come osserva autorevole dottrina, la riformulazione dell'art. 318 cod. pen., deve intendersi come diretta a «disloca[re] sul terreno della corruzione impropria fatti in precedenza valutati come corruzione propria», e che in questo senso si è orientata anche la più recente giurisprudenza di legittimità. Di conseguenza, i fatti, se ritenuti sussistenti, dovrebbero essere sottoposti alla disciplina dell'attuale art. 318 cod. pen., in quanto disposizione più favorevole, per il più basso minimo edittale, rispetto al previgente art. 319 cod. pen.
2.4.5. Nel quinto motivo, si lamenta violazione ed erronea applicazione della legge penale con riferimento all'artt. 319-bis cod. pen., in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. Si deduce, in particolare, che, per la configurabilità dell'aggravante prevista dall'art. 319-bis cod. pen., «la stipulazione di un contratto deve specificamente essere oggetto dell'accordo criminoso>>.
3. In data 29 gennaio 2016, i difensori del DE IS hanno depositato memoria, nella quale si ripercorrono le questioni relative al vizio di motivazione nella ricostruzione dei fatti per i quali è intervenuta condanna, ed alla qualificazione giuridica degli stessi. Con riferimento al vizio di motivazione, si sottolinea che, «al momento del primo incontro tra gli imputati», nel febbraio 2008, non era possibile alcun accordo corruttivo, perché il DE IS non aveva competenze specifiche in : ordine all'appalto per la realizzazione dei lavori per la Scuola dei Marescialli, la nomina dell'avvocato RU «non era neanche in mente dei», ed interventi del SI per la nomina del DE IS come OR Regionale per le Opere : Pubbliche della Toscana erano semplicemente impensabili posto che il Ministro delle Infrastrutture era allora l'onorevole Di Pietro e non l'onorevole MA. Si evidenzia, poi, che, fino al febbraio 2008, non poteva esservi nessun atteggiamento di ostilità alle istanze del SI da parte del DE IS o del 24 BA: il primo non si era mai interessato dell'appalto da cui era stata estromessa la B.T.P., mentre il secondo «nella sua veste di Presidente della commissione di collaudo non aveva mai avuto un ruolo di amministrazione attiva»; di conseguenza «la illogicità della motivazione, sul punto, è palese». Si ribadisce, quindi, quanto alle singole condotte ascritte al DE IS come espressive di asservimento della funzione, che: a) è mancato qualunque accertamento sulla natura riservata dei dati contenuti nel supporto informatico relativo ai "Grandi Eventi", e che si assume consegnato dal ricorrente al SI, tramite l'ing. CA;
b) tra il 2008 ed il 2010, nessun appalto gestito dal medesimo o dal BA è stato assegnato ad imprese riferibili al SI o al DE TO EL;
c) non emerge alcun ruolo dell'imputato nella determinazione del BA di dimettersi da Presidente della Commissione di collaudo dei E lavori per la Scuola dei Marescialli nel marzo 2008; d) l'interessamento nei confronti dei componenti dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, ed il suggerimento al R.U.P. dell'appalto di Firenze, Mercuri, sono, al più, mere raccomandazioni, prive di qualunque rilevanza penale;
e) la valutazione della Commissione nominata dal BA nel dicembre 2008 per la verifica della collaudabilità delle opere eseguite dall'impresa AL, stata collegialmente condivisa, si è limitata unicamente a segnalare l'opportunità di adeguare le opere volte alla mutata disciplina antisismica, e doveva necessariamente tener conto sia delle conclusioni del lodo arbitrale sia del parere espresso dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, che avevano rilevato, l'una, l'erroneità del progetto con riferimento al coefficiente di protezione sismica, e, l'altra, l'assenza di ogni valutazione sulla congruità economica dell'offerta che aveva consentito alla AL di aggiudicarsi il nuovo appalto, subentrando a B.T.P. Si osserva, ancora, quanto alle utilità asseritamente percepite, che: a) le "retribuzioni" indicate in contestazione non potevano essere oggetto di un accordo originario, tanto che «la Corte ha dovuto far ricorso alla impropria locuzione del patto corruttivo sviluppatosi nel tempo»; b) le attività svolte dal DE TO EL in occasione dell'acquisto e della ristrutturazione del rudere da parte della madre del DE IS non avevano comportato vantaggi per quest'ultimo, avendo questi documentalmente dimostrato di aver pagato il dovuto;
c) l'incarico all'avvocato RU non ha «comportato, anche in via mediata ed indirette, un vantaggio seppur non patrimoniale a favore di DE し IS o di BA». Per quanto attiene alla qualificazione giuridica dei fatti, si osserva che, in ogni caso, deve escludersi la sussumbilità degli stessi nella fattispecie della corruzione propria, poiché l'attività posta in essere dai pubblici ufficiali era 25 M esattamente corrispondente all'interesse della Pubblica Amministrazione;
in particolare, il provvedimento di sospensione dei lavori era l'unico provvedimento da adottare con riferimento ad un'opera non ultimabile per mancanza di fondi, e palesemente inidonea a svolgere la funzione cui doveva essere adibita», al fine di verificare cosa potesse essere realizzato nel rispetto delle regole tecniche. Si ripropone con forza, quindi, la tesi, già affermata nel ricorso, della estraneità della cd. "messa a libro paga del funzionario" alla figura criminosa di cui all'art. 319 cod. pen. dopo la legge n. 190 del 2012: la novella, infatti, richiede come presupposto necessario, per la configurabilità del reato di corruzione propria, il collegamento dei pagamenti con il compimento di uno o più atti contrari ai doveri di ufficio;
né ciò può dar luogo, sotto il profilo applicativo, ad incongruenze: l'art. 318 cod. pen., in quanto punisce genericamente la vendita della funzione, è reato di pericolo, mentre l'art. 319 cod. pen., perseguendo la compravendita di uno specifico atto dell'ufficio, è reato di danno. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono complessivamente infondati, per le ragioni di seguito precisate.
2. L'esame delle questioni sollevate nei ricorsi sarà compiuto in parte in via preliminare e generale, in parte separatamente per ciascun ricorrente. Invero, per la immediata riferibilità delle questioni (rectius: degli effetti alle stesse ricollegabili) a tutti i ricorrenti, o comunque per ragioni di economia espositiva, conviene trattare nell'ordine: A) la censura riguardante l'incompetenza funzionale del tribunale di primo grado per incompetenza funzionale del G.i.p.-persona fisica che ha emesso il decreto di giudizio immediato, dedotta con il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse del DE IS;
B) le doglianze concernenti la violazione dei termini previsti per presentare la richiesta di decreto di giudizio immediato, formulate sia con il secondo motivo del ricorso presentato nell'interesse del DE IS, sia con il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse del SI;
C) le critiche relative alla utilizzabilità degli atti formati nell'ambito di un diverso procedimento penale non ancora definito, mosse con il secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse del SI;
D) le contestazioni in ordine alla astratta configurabilità del reato di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio, prospettate con il quarto motivo del ricorso presentato nell'interesse del BA, con il quarto motivo del ricorso presentato nell'interesse del DE IS, con il quarto motivo del ricorso presentato nell'interesse del DE TO EL, nonché con il 26 M quarto motivo del ricorso presentato nell'interesse del SI;
E) i rilievi afferenti alla configurabilità dell'aggravante prevista dall'art. 319-bis cod. pen., sollevati con il quinto motivo del ricorso presentato nell'interesse del SI. Terminato l'esame delle questioni appena precisate, si procederà poi all'approfondimento delle censure concernenti gli vizi logici della - asseriti- motivazione della sentenza impugnata: dopo una sintesi degli elementi esposti dai giudici di merito, e delle specifiche ragioni poste dalla sentenza impugnata a fondamento delle dichiarazioni di colpevolezza, si approfondiranno le questioni prospettate con riferimento alla ricostruzione delle singole condotte, alla corretta definizione giuridica di ciascuna di esse, ed alla determinazione del trattamento sanzionatorio, nonché la doglianza relativa al difetto di correlazione tra accusa e sentenza specificamente dedotta in ordine alla posizione del DE TO EL.
3. Il primo motivo del ricorso presentato nell'interesse del DE IS deduce l'incompetenza funzionale del giudice del dibattimento quale : conseguenza dell'incompetenza funzionale del G.i.p.-persona fisica che ha emesso il decreto di giudizio immediato, a sua volta derivante da incompatibilità dello stesso ex art. 34 cod. proc. pen., per avere egli precedentemente adottato il provvedimento cautelare nei confronti del DE IS (nonché del BA e del DE TO EL). Trattasi di doglianza destituita di fondamento. Premessa indispensabile di questa censura è che non solo sia configurabile una incompatibilità del G.i.p. che ha emesso il decreto di giudizio immediato, ma che l'incompatibilità dedotta integri una nullità (o altra invalidità) del provvedimento appena indicato, come tale rilevabile oltre che mediante lo strumento della ricusazione (nel caso di specie non proposta), anche nel corso del dibattimento. Certamente, in linea generale, l'incompetenza funzionale del giudice costituisce una nullità assoluta ed insanabile (per questa osservazione, nella giurisprudenza delle Sezioni Unite, cfr., in particolare, Sez. U, n. 14 del 20/07/1994, De Lorenzo, Rv. 198219, e Sez. U, n. 4419 del 25/01/2005, Gioia, Rv. 229982, nonché, tra le più recenti pronunce delle Sezioni semplici, Sez. 4, n. 3805 del 17/12/2014, dep. 2015, Pirri, Rv. 261949). Tuttavia, secondo un principio generale dell'ordinamento processuale penale, come ricostruito dalla giurisprudenza assolutamente prevalente, e che il Collegio condivide, l'esistenza di una delle cause di incompatibilità ex art. 34 cod. proc. pen., allorché non rilevata dal giudice con dichiarazione di astensione, né tempestivamente dedotta con istanza di ricusazione, non solo non incide sulla 27 "M capacità dello stesso e, conseguentemente, non dà luogo alla nullità assoluta ed insanabile prevista dall'art. 178, comma primo, lett. a), cod. proc. pen. (cfr., per tutte, tra le più recenti, Sez. 6, n. 39174 del 09/09/2015, Amato, Rv. 264637, e Sez. 2, n. 12896 del 05/03/2015, Verdoni, Rv. 262780), ma non integra neppure una nullità relativa (in questo senso, Sez. U, n. 23 del 24/11/1999, dep. 2000, Scrudato, Rv. 215097, e Sez. U, n. 5 del 17/04/1996, D'Avino, Rv. 204464, nonché tra le più recenti, Sez. 1 n. 24919 del 23/04/2014, Attanasio, Rv. 262302, anche per richiami alla giurisprudenza costituzionale). E' vero che qualche decisione sembrerebbe ammettere la configurabilità di una nullità relativa quale conseguenza dell'incompatibilità del giudice, ma tale soluzione - invero affermata per escludere in concreto la rilevabilità dell'invalidità (cfr., infatti, Sez. 3, n. 5472 del 05/12/2013, dep. 2014, Cetrangolo, Rv. 258918, unica decisione concernente l'ipotizzabilità di una nullità relativa massimata negli ultimi venti anni) - non è ritenuta condivisibile dal Collegio, atteso il principio di tassatività delle nullità di cui all'art. 177 cod. proc. pen. Piuttosto, considerato che l'incompatibilità del giudice che dispone il giudizio immediato può essere ravvisata dall'imputato solo dopo l'adozione del decreto ex art. 456 cod. proc. pen., il termine di decadenza per proporre istanza di ricusazione deve essere F individuato ex art. 38, comma 2, prima parte, cod. proc. pen., e decorre ' pertanto dalla notifica del provvedimento, analogamente a quanto affermato in tema di incompatibilità del giudice che ha emesso il decreto penale di condanna dopo aver svolto le funzioni di g.i.p. (così, specificamente, e con ricchezza di argomenti, Sez. 1, n. 14206 del 01/03/2002, Tringali, Rv. 221711). L'opzione ermeneutica che si accoglie in questa sede, del resto, è pienamente in linea con l'orientamento della Corte costituzionale sullo specifico tema. Il Giudice delle Leggi, infatti, ha dichiarato inammissibile, perché non rilevante nel giudizio a quo, la questione di costituzionalità dell'art. 34, comma 2-bis, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non prevede l'incompatibilità del magistrato che ha esercitato le funzioni di giudice per le indagini preliminari ad emettere il decreto di giudizio immediato, proprio sulla premessa che, secondo il diritto vivente, i provvedimenti adottati dal giudice in situazione di incompatibilità non sono affetti da nullità, in quanto le E cause di incompatibilità non incidono sui requisiti di capacità dell'organo giudicante, ma costituiscono motivo di ricusazione da far valere nei termini e nei modi specificamente previsti (così Corte cost., ord. n. 238 del 2008). L'esclusione della configurabilità di qualunque ipotesi di nullità come asseritaconseguenza della incompatibilità del giudice che ha emesso il - decreto di giudizio immediato (nei confronti del quale, nel caso di specie, non risulta neanche proposta istanza di ricusazione) rende del tutto irrilevante 28 и stabilire sia se tale evenienza integri effettivamente una situazione di incompatibilità, sia, di conseguenza, se risulti non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della disciplina legislativa, ove interpretata come ostativa alla ravvisabilità, nell'ipotesi, di una situazione di incompatibilità. Peraltro, per completezza, va rilevato che più volte i giudici di legittimità hanno escluso di dover ravvisare nella fattispecie indicata nel ricorso una ipotesi di incompatibilità: risulta infatti ribadita e mai contrastata l'affermazione secondo cui il giudice che ha emesso un provvedimento cautelare personale non è incompatibile a provvedere in ordine alla richiesta di giudizio immediato nei confronti dello stesso imputato e per lo stesso fatto, dato che si tratta di valutazione che non definisce né una fase del procedimento né un grado di giudizio (così Sez. 3, n. 5349 del 18/01/2011, P., Rv. 249571, e Sez. 4, n. 49334 del 13/10/2004, Bosso, Rv. 230218).
4. Il secondo motivo del ricorso presentato nell'interesse del DE IS ed il primo motivo del ricorso presentato nell'interesse del SI deducono l'irritualità della richiesta di giudizio immediato, per violazione del termine di legge (90 giorni per l'immediato ordinario e 180 giorni per l'immediato custodiale), con conseguente improcedibilità o nullità del decreto di giudizio immediato. Anche queste doglianze sono infondate, in parte ai limiti dell'inammissibilità. E' già sufficiente osservare che, secondo Sez. U, n. 42979 del 26/06/2014, Squicciarino, Rv. 260018, il decreto di giudizio immediato «è insuscettibile di sindacato da parte del giudice del dibattimento» e che, in particolare, «l'omesso rispetto dei termini è irrilevante, atteso il prevalente interesse dell'imputato alla celebrazione del giudizio in un tempo ragionevole≫. Per completezza, può tuttavia aggiungersi che, nel caso di specie, la censura proposta nell'interesse del DE IS non indica elementi specifici per allegare in modo circostanziato che fosse scaduto il termine di 180 giorni dall'esecuzione della misura per la presentazione della richiesta di giudizio immediato custodiale nei confronti del medesimo. La critica sollevata nell'interesse del SI, a sua volta, si pone anche in contrasto con quella giurisprudenza di legittimità che, nel caso di trasmissione degli atti del procedimento, per competenza territoriale, da un ufficio del pubblico ministero ad altro ufficio del pubblico ministero, individua il dies a quo del termine di durata delle indagini preliminari nella data in cui il nome dell'indagato è stato iscritto nel registro delle notizie di reato del pubblico ministero ritenutosi successivamente competente (così Sez. 5, n. 45725 del 22/09/2005, Capacchione, Rv. 233211). Né può invocarsi, come precedente 29 M contrario a quello appena citato, l'ordinanza della Corte costituzionale n. 350 del 1996, poiché tale decisione si è limitata a ritenere non in contrasto con i principi costituzionali l'interpretazione prospettata dal giudice di merito rimettente secondo cui il pubblico ministero destinatario di un procedimento a lui trasmesso per competenza territoriale non può usufruire dei termini decorrenti dalla data della nuova iscrizione nel registro degli indagati: il Giudice delle Leggi, infatti, significativamente definisce la riferita soluzione ermeneutica come interpretazione della norma impugnata cui il giudice a quo mostra di aderire>>.
5. Il secondo motivo del ricorso presentato nell'interesse del SI deduce l'inutilizzabilità, nei confronti dello stesso, degli atti del procedimento penale relativi a BA, DE IS ed Anemone, trattandosi di procedimento estraneo a questo ricorrente. La censura, pur se muove da un argomento giuridico esatto, non evidenzia direttamente un vizio della sentenza impugnata, o della motivazione della stessa: la doglianza, infatti, pur se condivisibile nel suo fondamento, non implica l'invalidità del provvedimento attaccato, bensì, più limitatamente, la necessità di verificare quale sia la tenuta logica e giuridica della motivazione della decisione oggetto del presente ricorso prescindendo dall'impiego degli atti acquisiti in violazione di legge. In questo senso, precise indicazioni sono offerte, tra le tante, da Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014, dep. 2015, Calabrese, Rv. 262011, la quale osserva che, anche nel giudizio di legittimità, gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento, nonché da Sez. 2, n. 41396 del 16/09/2014, Arena, Rv. 260678, secondo cui il giudice dell'impugnazione non è tenuto a dichiarare preventivamente l'inutilizzabilità della prova contestata qualora ritenga di poterne prescindere per la decisione, ricorrendo al cosiddetto "criterio di resistenza".
6. Il quarto motivo del ricorso presentato nell'interesse del BA, il quarto motivo del ricorso presentato nell'interesse del DE IS, il quarto motivo del ricorso presentato nell'interesse del DE TO EL, ed il quarto motivo del ricorso presentato nell'interesse del SI deducono, oltre a vizi di motivazione concernenti le specifiche condotte ed esaminati in relazione alla posizione di ciascun ricorrente, questioni relative all'individuazione dei presupposti necessari per la configurabilità del reato di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio. I profili di carattere generale attinti dalle doglianze riguardano, in 30 M particolare, il rapporto tra l'atto o l'attività oggetto dell'accordo illecito e la "competenza" del pubblico ufficiale, la nozione di "altra utilità" e la sua rilevanza se corrisposta a terzi, i rapporti tra la fattispecie di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio e quelle di corruzione per l'esercizio della funzione e di traffico di influenze illecite, come disciplinate per effetto della legge n. 190 del 2012. Anche in relazione a tali aspetti, riferiti ai principi di diritto cui la sentenza impugnata ha dichiarato di uniformarsi, le critiche sono sostanzialmente infondate.
6.1. Per quanto attiene al primo dei profili generali indicati, va ribadito il consolidato insegnamento secondo cui l'atto dell'ufficio oggetto di mercimonio non deve essere necessariamente ricompreso nell'ambito delle specifiche mansioni del pubblico ufficiale, essendo sufficiente che si tratti di un atto rientrante nelle competenze dell'ufficio cui il soggetto appartiene, ed in relazione al quale eserciti, o possa esercitare, una qualche forma di ingerenza, sia pure di mero fatto (cfr., in particolare, tra le più recenti Sez. 6, n. 20502 del 02/03/2010, Martinelli, Rv. 247373, nonché Sez. 6, 33435 del 04/05/2006, Battistella, Rv. 234359, nonché ancora Sez. 1, n. 4177 del 27/10/2003, dep. 2004, Balsano, Rv. 227100). Ciò perché ai fini della realizzazione del reato di corruzione propria assume forza esponenziale non l'atto, ma il comportamento, che può quindi riferirsi a qualsiasi segmento della sequenza procedimentale e non necessariamente al provvedimento conclusivo (così, specificamente, Sez. 6, n. 1449 del 3/12/1993, dep. 1994, Bonetto, Rv. 197081). 4 6.2. Per quanto attiene alle questioni relative alla individuazione della utilità», deve, in primo luogo, evidenziarsi che mal posta è la domanda se in essa possa essere ricompresa una "raccomandazione". In effetti, la soluzione positiva si impone perché il concetto di «altra utilità» cui fa riferimento il legislatore è amplissimo ed è idoneo ad evocare qualsiasi vantaggio materiale o morale, patrimoniale o non patrimoniale, che abbia valore per il pubblico agente (per precedenti specificamente relativi ad ipotesi di corruzioni in cui l'utilità era costituita proprio da "raccomandazioni", cfr. Sez. 6, n. 29789 del 27/06/2013, Angeleri, Rv. 255617, nonché Sez. 6, n. 24646 del 18/06/2010, Cosentino, Rv. 248001). Né può indicarsi come espressione di un insegnamento contrario la decisione che ha escluso la riconducibilità della "raccomandazione" effettuata dal sindaco di un Comune presso il direttore di una A.S.L. in favore di un medico, per favorirne il trasferimento, alla nozione di «atto di ufficio», e, conseguentemente, la configurabilità del delitto di corruzione (così Sez. 6, n. 38762 del 08/03/2012, D'Alfonso, Rv. 253371): invero, è di intuitiva evidenza che altro è qualificare la "raccomandazione" come «atto dell'ufficio», altro è includere la stessa nell'alveo della nozione di «altra utilità». 31 In secondo luogo, poi, l'utilità della corruzione non deve essere necessariamente corrisposta al pubblico agente con cui intercorre il patto corruttivo, ma può essere erogata anche a terzi (così espressamente, Sez. 6, n. 28264 del 26/03/2013, Anemone, Rv. 255609), e, quindi, anche ad uno solo dei pubblici ufficiali che hanno condiviso l'accordo illecito.
6.3. Esaminando il tema dei rapporti tra il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio e quello di corruzione per l'esercizio della funzione, occorre premettere che la giurisprudenza prevalente ravvisa la sussistenza della prima delle due fattispecie non solo quando ricorre uno stabile asservimento del pubblico ufficiale ad interessi personali di terzi, sia pure mediante atti non predefiniti, né specificamente individuabili ex post (cfr., in questo senso, Sez. 6, n. 6056 del 23/09/2014, dep. 2015, Staffieri, Rv. 262333, nonché Sez. 6, n. 47271 del 25/09/2014, Casarin, Rv. 260732, nonché ancora Sez. 6, n. 9883 del 15/10/2013, dep. 2014, Terenghi, Rv. 258521; v., invece, per la soluzione contraria, Sez. 6, n. 49226 del 25/09/2014, Chisso, Rv. 261352), ma anche laddove poteri discrezionali istituzionalmente spettanti siano esercitati previa rinuncia ad una imparziale comparazione degli interessi in gioco, al fine di raggiungere un esito predeterminato (v. in particolare: Sez. 6, n. 23354 del 04/02/2014, Conte, Rv. 260533; Sez. 6, n. 24656 del 18/06/2010, Cosentino, Rv. 248001, mass. per altri profili;
Sez. 6, n. 36083 del 09/07/2009, Mussoni, Rv. 244258; Sez. 6, n. 12237 del 23/01/2004, Di Donato, Rv. 228378). La sussumibilità della condotta del pubblico ufficiale che si pone in condizione di stabile asservimento ad interessi privati nella fattispecie prevista dall'art. 319 cod. pen., e non invece in quella contemplata dall'art. 318 cod. pen., viene affermata dall'indirizzo più diffuso sia perché la contrarietà dell'atto o dell'attività al dovere di ufficio si individua alla luce non tanto di una verifica della astratta legittimità formale degli stessi, quanto, essenzialmente, delle modalità dell'azione e degli scopi perseguiti, sia perché risulta difficilmente compatibile con i principi di gradualità dell'offesa, ragionevolezza e proporzionalità della pena, desumibili dagli artt. 3 e 27 Cost., la previsione di un trattamento più "mite" per il pubblico funzionario stabilmente infedele, che pone l'intera sua funzione e i suoi poteri al servizio di interessi privati per un tempo prolungato, con contegni di infedeltà sistematici, rispetto a quello riservato al pubblico ufficiale che compie per denaro o altra utilità un solo suo atto contrario all'ufficio (per questi rilievi, cfr. specificamente Sez. 6, Terenghi, cit.). La soluzione contraria, invece, muove dal rilievo secondo cui il delitto previsto dall'art. 318 cod. pen. costituisce reato di pericolo per il corretto svolgimento della funzione, M a differenza di quello di cui all'art. 319 cod. pen., il quale, invece, integra fattispecie di danno (così Sez. 6, Chisso, cit.). 32 : Se queste sono le ragioni poste a base dei due diversi orientamenti, non sembrano sussistere convincenti ostacoli alla configurabilità della fattispecie di cui all'art. 319 cod. pen. quando sia possibile individuare, oltre ad un rapporto di stabile asservimento del pubblico ufficiale, uno o più atti o comportamenti dello stesso che, pur se formalmente legittimi, si conformino all'obiettivo di realizzare l'interesse del privato. In tali casi, infatti, perde completamente rilievo l'obiezione che argomenta dalla natura di danno o di pericolo delle due fattispecie incriminatrici: l'effettivo esercizio di poteri pubblici nel contesto di una : logica globalmente orientata alla realizzazione di interessi diversi da quelli . istituzionali, salvo i casi limite di attività rigorosamente predeterminata nell'an, nel quando e nel quomodo, determina con immediatezza un pregiudizio per l'imparzialità ed il buon andamento dell'amministrazione, perché implica l'impiego di strumenti e funzioni pubblicistiche al di fuori dei presupposti per i quali i medesimi sono stati prefigurati, e, quindi, si traduce in un "attuale" ed ingiustificato trattamento di privilegio in favore del beneficiario dell'azione indebitamente orientata. : Del resto, del tutto in linea con le considerazioni appena indicate si pone il principio secondo cui integra il delitto di corruzione propria la condotta del pubblico ufficiale che, in cambio di un indebito compenso, esercita i poteri discrezionali spettantigli omettendo di procedere ad una imparziale comparazione degli interessi da valutare, al fine di raggiungere un esito predeterminato, anche quando questo risulta coincidere ex post con l'interesse pubblico, con l'unica eccezione dell'atto sicuramente identico a quello che sarebbe stato comunque adottato in caso di corretto adempimento della funzione demandata. In effetti, come si è efficacemente evidenziato, il comportamento abdicativo del pubblico ufficiale di fronte al dovere di una corretta comparazione degli interessi rilevanti integra già di per sé I^omettere" di cui all'art. 319 cod. + pen. (per tale osservazione, cfr., specificamente, in motivazione, Sez. 6, Cosentino, cit.). Può perciò concludersi che si versa nel reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio quando lo stabile asservimento del pubblico ufficiale si sia anche tradotto nel compimento, a vantaggio del privato, di uno o più atti o comportamenti formalmente legittimi, ma non rigorosamente predeterminati nell'an, nel quando o nel quomodo.
6.4. In riferimento all'aspetto dei rapporti tra i delitti di corruzione e di traffico di influenze, è utile osservare, da un lato, che il concorso nel reato di corruzione può essere anche eventuale, in forza della clausola di estensione della punibilità di cui all'art. 110 cod. pen., e, dall'altro, che la disposizione di cui 33 M all'art. 346-bis cod. pen. fissa esplicitamente un rapporto di sussidiarietà del reato da essa introdotto e quelli di cui agli art. 319 e 319-ter cod. pen. («fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319 ter»). Di conseguenza, deve concludersi che risponde di corruzione, e non di traffico di influenze illecite, colui che pone in essere un'attività di intermediazione finalizzata a realizzare il collegamento tra corruttore e corrotto (per la configurabilità del delitto di corruzione in capo all'intermediario cfr. Sez. 6, n. 24535 del 10/04/2015, Mogliani, Rv. 264124 e Sez. 6, 33435 del 04/05/2006, Battistella, Rv. 234361).
7. Il quinto motivo del ricorso presentato nell'interesse del SI pone, in modo infondato, il tema dei presupposti richiesti per la configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 319-bis cod. pen., Invero, la circostanza in esame ricorre (anche) «se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto [...] la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene [...] ». La giurisprudenza in materia evidenzia che detta fattispecie normativa non richiede l'effettivo verificarsi del risultato della stipula dell'atto negoziale, ma solo il collegamento finalistico tra il fatto di corruzione e la futura (possibile, ma non necessaria) conclusione del contratto (cfr. Sez. 6 n. 10373 del 16/01/2002, Gionta, Rv. 221349, nonché Sez. 6, n. 9927 del 10/07/1995, Caliciuri, Rv. 202876). Ciò posto, attesa la latitudine del tenore letterale della disposizione di cui all'art. 319-bis cod. pen., non vi è ragione di non ritenere la circostanza riferita anche ad un accordo corruttivo avente come obiettivo la stipulazione di un contratto che riproponga il contenuto di un precedente negozio giuridico nel frattempo caducato per decisione dell'autorità amministrativa.
8. Terminato l'esame delle questioni di carattere generale, comuni a più ricorrenti, è possibile procedere alla valutazione delle censure formulate sub specie di vizio di motivazione con riferimento ai singoli ricorrenti. Deve precisarsi, in via preliminare, che non può condividersi la prospettazione, formulata nel ricorso del BA, secondo cui la mancata presa in considerazione di tutti gli argomenti esposti nell'atto di appello e nella memoria difensiva determinano la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 178, comma 1, cod. proc. pen. Invero, costituisce principio consolidato, e condiviso dal Collegio, quello secondo cui, in sede di legittimità, non è censurabile una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando risulti che la stessa sia stata disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata (così Sez. 1, n. 27825 34 del 22/05/2013, Caniello, Rv. 256340; nello stesso senso, cfr., anche, Sez. 6, n. 20092 del 04/05/2011, Schowick, Rv. 250105, e Sez. 4, n. 1146 del 24/10/2005, dep. 13/01/2006, Mirabilia, Rv. 233187).
8.1. Per ragioni di linearità espositiva, è utile premettere una esposizione unitaria, ordinata secondo un criterio cronologico, degli elementi che, nella ricostruzione della sentenza impugnata, e di quella di primo grado, ampiamente richiamata dai giudici di appello, hanno caratterizzato lo svolgimento del complesso iter amministrativo concernente la vicenda dell'appalto per la realizzazione della Scuola Marescialli dei Carabinieri di Firenze e, più in generale, le condotte poste in essere dai ricorrenti. Si procederà poi all'indicazione delle ragioni che la sentenza impugnata pone a base dell'affermazione della penale responsabilità degli imputati. Si esamineranno, quindi, in modo analitico, le doglianze specifiche dedotte da ciascun ricorrente.
9.1. L'appalto inerente alla Scuola di Firenze era stato originariamente assegnato alla ditta B.T.P. nell'ottobre 2001; l'impresa, però, dopo l'inizio dei lavori, aveva denunciato carenze progettuali con riferimento al coefficiente di protezione sismica e, a fronte del mancato accoglimento delle istanze proposte, aveva adito il collegio arbitrale previsto dal capitolato per far valere le sue ragioni. La competente Direzione Generale del Ministero dei Lavori Pubblici/Infrastrutture, con provvedimenti del novembre 2005, aveva reagito disponendo l'esecuzione in danno della B.T.P. per le opere non ancora realizzate ed aveva proceduto ad espletare una nuova gara, aggiudicando nel 2006 l'appalto alla ditta AL. In data 27 luglio 2007, era stato depositato il lodo del collegio arbitrale, che aveva riconosciuto alla B.T.P. un risarcimento danni pari ad oltre 34.000.000 di euro, per metà circa a titolo di lucro cessante, e per l'altra parte a titolo di danno emergente, ma che non conteneva alcuna statuizione legittimante la reimmissione della ditta nei lavori. In data 8 novembre 2007, l'Amministrazione aveva proposto impugnazione avverso il lodo e, subito dopo, aveva ottenuto dalla Corte di appello di Roma la sospensione dell'esecutività della decisione arbitrale;
tale situazione si era protratta fino al 24 novembre 2010, allorché il giudice di secondo grado aveva confermato la prima pronuncia.
9.2. Nel gennaio/febbraio 2008, il SI, amministratore della B.T.P., aveva cercato di allacciare contatti con i vertici dell'Amministrazione competente per poter trovare dei riferimenti presso i quali rappresentare le ragioni dell'impresa da lui gestita;
questo non solo per la vicenda dell'appalto relativo alla Scuola dei Marescialli, ma in termini più generali (SI, in particolare, come emergeva da 35 M conversazioni telefoniche intercettate, aveva esternato grande delusione e contrarietà per la vicenda relativa all'aggiudicazione dell'appalto per la realizzazione dell'Auditorium di Firenze). Dopo un atteggiamento di iniziale perplessità e di risentimento nei confronti del BA, in quel momento presidente della Commissione di collaudo in corso d'opera per i lavori relativi alla Scuola, manifestata in conversazioni intercettate tra il dicembre 2007 ed il febbraio 2008, il SI, attraverso CE De AR, altro amministratore della B.T.P., si era rivolto a DE TO EL, da tempo in buoni rapporti con l'alto dirigente amministrativo, per individuare un riferimento presso il quale rappresentare le ragioni della B.T.P. L'obiettivo che le sentenze di merito hanno desunto da conversazioni intercettate tra DE TO EL ed il cognato DI in data 1 febbraio 2008, tra l'avvocato Vinti, legale della B.T.P., ed il De AR il 4 febbraio 2008 (quest'ultimo dice: «ci sono il collaudatore [BA] e il coso che sono per sbattere fuori questi di AL», e poi ... io martedì c'ho una riunione con anche l'avvocato di AL. Giustamente il boss dice: "sì, ma non ci caliamo le braghe perché questi devono andà via"»), ma anche dalle conversazioni intercorse il 16 aprile 2009 tra SI e l'avvocato RU, nonché tra questi e la collega di studio avvocato Di Tarsia - era quello di far "recuperare" l'appalto in questione alla B.T.P. Si era così svolto, nel febbraio 2008, un incontro tra SI, il De AR, il DE TO EL ed il BA, nel corso del quale il SI aveva potuto parlare da solo a solo con il BA (si riporta la seguente dichiarazione resa - dall'imprenditore nel corso del suo esame: «quando andai io buttò fuori tutti»). Il BA, come dal medesimo affermato nelle dichiarazioni rese a . dibattimento, aveva deciso di avvalersi della collaborazione del DE IS e della dottoressa EO per l'esame delle questioni derivanti dalle ricadute del lodo arbitrale sull'attività della Commissione di collaudo. Subito dopo, tra la fine di febbraio e l'inizio di marzo del 2008. erano intercorse numerose conversazioni telefoniche intercettate, in special modo tra il DE IS ed il DE TO EL, nel corso delle quali il primo teneva costantemente informato il secondo delle iniziative che il BA intendeva intraprendere quale presidente della Commissione di collaudo in corso d'opera. Il rapporto tra i due colloquianti, secondo la sentenza impugnata, era emblematicamente rappresentato dalla frase che il DE IS aveva rivolto al DE TO EL nella conversazione del 26 febbraio 2008: «Qualsiasi notizia, diciamo, la mia è la tua». In particolare, il pubblico funzionario, con telefonata del 26 febbraio 2008, aveva informato direttamente sia il DE TO EL, sia il SI che il BA era in contrasto con uno degli altri due collaudatori, il LI, vicino a dott. LO, ossia il direttore generale che aveva 36 M estromesso dai lavori la B.T.P. nel 2005, e il 4 marzo 2008 aveva anticipato la notizia delle dimissioni del BA al DE TO EL;
aveva tuttavia precisato che le dimissioni avrebbero costituito «un seme importante» per il maturare di soluzioni favorevoli all'impresa del SI, ed aveva inoltre discusso con l'interlocutore di un qualche contenuto che egli avrebbe potuto inserire nell'atto, del quale il BA gli aveva affidato la materiale redazione. La notizia delle dimissioni e del «seme che genererà il terremoto» era poi riferita da DE TO EL a SI il 5 marzo 2008. In data 7 marzo 2008, il BA, già presidente della Commissione di collaudo delle opere relative alla Scuola di Firenze, si dimetteva dall'incarico con una lettera indirizzata alla Direzione Generale dell'Edilizia Statale, nella quale affermava: Nello spirito di assoluta collaborazione con l'Amministrazione e come ultimo atto tecnico del mio mandato devo segnalarle con attenzione i contenuti del lodo arbitrale relativo alla controversia BTP/Ministero Infrastrutture notificato allo scrivente in data 13 febbraio 2008 con lettera della BTP. Tale lodo, seppure appellato, vede oggi soccombente l'Amministrazione appaltante e le argomentazioni del Collegio, relativamente al motivo del contendere, impongono comunque, a parere dello scrivente, una attenta valutazione dello stato di fatto e di diritto, in modo che non vengano adottate azioni o comportamenti che aggravino ulteriormente il contenzioso in atto».
9.3. I contatti tra i soggetti implicati nella vicenda proseguivano anche nel periodo successivo. In particolare, la sentenza impugnata segnala una conversazione tra SI e DE TO EL del 19 giugno 2008, in cui entrambi discutono dell'esigenza di contattare BA ed entrambi concordano nel ritenere che parlare con questo o parlare con DE IS è la stessa cosa. Inoltre, il DE IS sollecitava uno dei dirigenti dell'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici, l'ingegnere Carlo Cresta, ad emettere un parere sulla vicenda dell'aggiudicazione alla ditta AL dell'appalto relativo alla Scuola di Firenze (conversazione del 3 settembre 2008), e dava in anteprima assicurazione al SI dell'imminente deposito dell'atto e del contenuto «pesantissimo>> dello stesso (conversazione del 25 settembre 2008). In effetti, il parere, reso in data 17 settembre 2008, veniva depositato il successivo 14 ottobre, ed aveva un contenuto estremamente critico sulla scelta della riaggiudicazione del contratto. Il 21 ottobre 2008, dall'ufficio del DE IS, il DE TO EL contattava SI dandogli istruzioni per il ritiro dell'atto, e precisamente invitandolo a mandare presso la sede dell'Autorità di Vigilanza qualcuno che si spacciasse quale autista del DE IS. Il medesimo 21 ottobre 2008, circa un'ora e mezza dopo, il DE TO EL chiamava SI e gli chiedeva per la mattina dopoАл 3 37 2 una «copia urgente [del parere] per darla a AB [...] perché la dà immediatamente ad NG [BA] ... per poi procedere lì al Ministero [...] >>
9.4. Nel periodo immediatamente precedente il Natale del 2008, il BA nominato in data 10 ottobre 2008 Presidente del Consiglio - Superiore dei Lavori Pubblici - insediava una Commissione con il compito di redigere una relazione sullo stato dei lavori relativi alla Scuola, nominandone come componenti il DE IS e gli ingegneri EA FE e LV LB. Il rapporto di quest'ultimo con il DE IS era reso evidente da una conversazione intercettata del 2 gennaio 2009, nel corso della quale LB diceva all'altro di aspettare da lui una «imbeccata» perché «l'imbeccata è più importante delle carte». In data 16 dicembre 2008, SI e DE TO EL acquistavano due orologi Rolex del valore di alcune migliaia di euro;
uno di essi era consegnato al DE IS, mentre l'altro era destinato alla dottoressa EO (la circostanza è riferita nell'esame dibattimentale sia dal SI, sia dal DE IS, e spiegata da quest'ultimo come un "ringraziamento" per le attività da lui svolte in collaborazione con il BA). In data 17 dicembre 2008, si incontravano presso un ristorante di Roma l'on. Denis NI, il BA, il DE IS ed altre due persone;
tra l'8 ed il 15 gennaio avvenivano in Roma due incontri tra il SI, il BA ed il DE IS (cfr., sul punto, le specifiche indicazioni della sentenza di primo grado). Quindi, con atto del 21 gennaio 2009, il DE IS era nominato OR alle Opere Pubbliche per la Toscana, le Marche e l'Umbria. La nomina era preceduta, tra l'altro, da una "segnalazione" fatta, su richiesta del SI, dall'on. Denis NI al Ministro per le Infrastrutture, on. MA (la circostanza è confermata sia dal SI, sia dal DE IS, nel corso dell'esame dibattimentale, e spiegata come un intervento adesivo del primo ad una richiesta del secondo di «mettere, diciamo, una buona parola» con il Ministro); uno specifico ruolo, inoltre, era svolto dal BA, come evidenziava il DE IS in una conversazione con la moglie del 20 gennaio 2009, intercettata dalla polizia giudiziaria («m'ha abbracciato come per dire è fatta è fatta ... comunque vada lui si è esposto in prima persona per me»). Nel corso della medesima telefonata, il DE IS rappresentava alla moglie l'eccezionalità del risultato conseguito. Subito dopo la nomina, con conversazione telefonica del 26 gennaio 2009, DE IS rassicurava SI che le competenze sui lavori per la Scuola dei Marescialli sarebbero passate dagli organi centrali del Ministero al Provveditorato alle Opere Pubbliche per la Toscana, le Marche e l'Umbria (il trasferimento del DE 38 M IS a Firenze sarà poi effettivamente disposto nel maggio 2009). Pressoché contestualmente, il BA, in una conversazione del 10 febbraio 2009 (int. N. 24339), invitava la dottoressa NI, posta a capo della Direzione Generale del Ministero delle Infrastrutture, cui spettava la gestione della pratica per i lavori in questione, a trasferire le competenze all'organismo al quale era stato appena nominato il DE IS, dicendole: «Io se fossi in te farei fare al Provveditorato a prescindere». Inoltre, delle modalità per disporre il trasferimento delle competenze sui lavori per la realizzazione della Scuola di Firenze al OR Regionale e dell'esigenza di intervenire sul responsabile del procedimento, ingegnere Benedetto Mercuri, parlano lungamente il DE IS e la signora AT MU, funzionaria alle dipendenze della dott.ssa NI, in una conversazione dell'11 febbraio 2009. 9.5. Nel marzo/aprile 2009, il DE IS induceva il SI a nominare l'avvocato RU quale consulente per risolvere il problema del riaffidamento dei lavori inerenti alla Scuola, o comunque per una transazione tra la B.T.P. e l'Amministrazione; si sottolinea, in particolare, che il RU si era presentato telefonicamente al SI dicendo: mi dispiace disturbarla, sembra che io la insegua [...] però mi hanno, ecco, dato istruzioni diciamo precise>> (conversazione del 24 marzo 2009). Dell'incarico era informato il BA sia a cura del DE IS, sia a cura del SI;
il RU, inoltre, parlando con la collega di studio Raffaella Di Tarsia, definiva il contenuto delle richieste per l'onorario dopo aver parlato con il DE IS (cfr. conversazione del 16 aprile 2009). Nel corso dell'esame dibattimentale, il SI ha dichiarato di aver conferito l'incarico al RU, sebbene egli non lo conoscesse nemmeno di fama («Io non conoscevo l'avvocato RU, io non l'avevo mai sentito rammentare ...>>). Più o meno contestualmente, il DE IS, in una conversazione del 27 aprile 2009, contattava il responsabile del procedimento amministrativo inerente alla realizzazione della Scuola, Benedetto Mercuri, e prospettava allo stesso, contrario alla sospensione dei lavori, la rimozione dall'incarico (la motivazione di dare alle opere la qualifica di «opera strategica», suggerita per disporre la sospensione, era definita dal Mercuri «una cosa ridicola»). Il successivo 4 maggio 2009, la dottoressa NI rimuoveva con effetto immediato>> il Mercuri dall'incarico sul presupposto che lo stesso, «senza giustificati motivi, non [aveva] ancora dato corso agli atti di propria competenza, per disporre la sospensione dei lavori», ed assegnava in linea con il "suggerimento" datole dal - BA il 10 febbraio 2009 nuove competenze in ordine all'appalto al DE IS, appena insediatosi nell'incarico di OR («si demanda al OR alle Opere Pubbliche della Toscana ogni iniziativa utile a garantire in 39 All modo efficiente la conduzione tecnica operativa dell'intervento di cui all'oggetto»); veniva inoltre immediatamente nominato un nuovo responsabile del procedimento amministrativo nella persona dell'ingegnere Fittipaldi, il quale, il giorno successivo, e precisamente il 5 maggio 2009, sulla base della relazione della Commissione DE IS, LB e FE, provvedeva alla sospensione dei lavori. Infine, nel settembre 2009, un appunto a firma congiunta del DE IS e della NI prospettava al Gabinetto del Ministro il "reintegro dell'originario affidatario", ossia il riaffidamento dell'appalto per la realizzazione della Scuola alla B.T.P. di SI.
9.6. Parallelamente alla vicenda relativa all'appalto per la realizzazione della Scuola dei Marescialli di Firenze, si verifica l'episodio concernente i lavori rientranti nell'ambito del programma dei cd. "Grandi Eventi", la cui individuazione ed il cui affidamento erano di competenza del Dipartimento cui era preposto il BA. In particolare, le sentenze di merito assumono che il DE IS consentì al DE TO EL ed al SI di avere in anteprima dati riservati in ordine ai lavori da assegnare. Ciò si evince, in particolare, dalla telefonata intercorsa il 7 maggio 2008, tra il DE TO EL e l'ingegnere CA, suo collaboratore, e figlio di una funzionaria del competente Dipartimento, il quale recatosi a ritirare i dischetti contenenti i dettagli tecnici delle opere, non aveva potuto eseguire tale compito perché «AB [D IS]» non era in ufficio, ed egli non poteva chiedere ad altri, essendo meglio evitare che cominciassero a girare voci». Peraltro, già il 30 aprile 2008 il DE TO EL, parlando con il SI, aveva detto di aver precedentemente incontrato il BA ed il DE IS e di aver scelto tre lotti, «i più importanti». La latitudine dei poteri attribuiti all'ufficio in quel momento diretto dal BA in ordine ai cd. "Grandi Eventi" era efficacemente descritta dal DE IS in una telefonata al fratello del 17 maggio 2008 nei termini di una «patente per uccidere».
9.7. L'esistenza di non irrilevanti rapporti tra il DE TO EL ed il BA viene individuata, in particolare, alla luce della vicenda evidenziata nel colloquio telefonico del 13 maggio 2008, e relativa alla richiesta formulata dal secondo al primo di procurare una sistemazione alberghiera all'Argentario per il prof. ON, all'epoca sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, prontamente soddisfatta dall'imprenditore a sue spese. Peraltro, in una precedente conversazione telefonica del 4 febbraio 2008, il DE TO EL aveva ricordato al DE IS di essere stato a disposizione del BA, prestandogli delle «chiavi», evidentemente di un locale, presentandogli persone // altolocate, come il Gran Priore dell'Ordine di Malta, e "curando" amici da lui segnalati, come, appunto, il prof. ON. 40 L'esistenza di pregressi rapporti tra il DE TO EL ed il DE IS viene ricollegata all'intermediazione ed all'assistenza prestate dal primo in favore della famiglia del secondo per l'acquisto e la ristrutturazione di un immobile nella zona dell'Argentario. 10. Sulla base di questo quadro fattuale, la sentenza della Corte di appello di Roma ha così ricostruito la prova dell'accordo corruttivo: «La complessiva evoluzione delle condotte contestate e, in particolare, i comportamenti degli imputati nell'ambito dei rapporti [...] escludono che possa trovare accoglimento la tesi della millanteria [...]. La stretta connessione degli interessi di tutti gli imputati [...] esclude che l'uno potesse essere all'oscuro del comportamento dell'altro e che le espressioni contenute nelle conversazioni, citate nella sentenza impugnata, potessero essere il frutto di millanteria. Proprio la evoluzione dell'appalto della Scuola dei Marescialli, come dettagliatamente descritta innanzi, fornisce la prova dell'accordo corruttivo e dell'asservimento della pubblica funzione agli interessi dei privati imprenditori, con la correlativa promessa e accettazione di utilità da parte dei pubblici ufficiali». I giudici di secondo grado, poi, hanno sintetizzato in questi termini la condotta del DE IS: «II DE IS, peraltro, non si è limitato a dare informazioni ininfluenti al DE TO e meri consigli al SI, avendo sfruttato la sua posizione di pubblico Ufficiale per indirizzare l'attività della pubblica amministrazione (nei termini sopra ricordati) nell'interesse del SI alla riammissione nel cantiere della Scuola dei Marescialli, predisponendo con il BA la lettera di dimissioni di costui, inserendo un seme generatore di un terremoto, ottenendo il parere dell'Autorità di Vigilanza da consegnare al SI, operando all'interno della commissione istituita dal BA per vagliare la situazione dell'appalto della Scuola dei Marescialli e, in tale veste, paventando nel febbraio 2009 la sospensione dei lavori in corso eseguiti dalla ditta AL (maggio 2009)». Ha inoltre rappresentato che le utilità percepite dal DE IS sono state costituite non solo (non tanto) dal donativo dell'orologio Rolex, pure di valore economicamente apprezzabile, ma anche dalla raccomandazione» per la nomina a OR Regionale per le Opere Pubbliche, funzionale al progetto di "restituzione" dei lavori per la Scuola alla ditta B.T.P., nonché dal conferimento dell'incarico all'avvocato RU. La sentenza impugnata ha quindi precisato che «la contestazione di corruzione effettuata a tutti gli imputati attiene a una condotta di generale e continuo asservimento della pubblica funzione agli interessi del privato, i cui indici rivelatori sono stati individuati nella condotta dei pubblici ufficiali finalizzata 41 "M a favorire l'imprenditore SI, secondo un accordo corruttivo in cui il DE TO ha assunto la figura dell'intermediario fra l'imprenditore fiorentino e i pubblici ufficiali, con elargizione di utilità e vantaggi vari». Per quanto riguarda la specifica posizione del BA, la Corte distrettuale, richiamando la memoria scritta del Procuratore Generale, oltre a ricordare la «ricezione di soggiorni vacanze per terze persone pagati da DE TO», ha rilevato che «le contropartite dell'accordo corruttivo non dovevano necessariamente consistere in utilità che dovevano andare a BA ... perché BA e DE IS sono una persona sola. Quindi i vantaggi che DE IS ha ottenuto certamente erano dei vantaggi che BA voleva che fossero 7 conseguiti, anche la nomina a provveditore è stata fatta grazie alle garanzie che BA ha fornito se BA non ha ricevuto nessun orologio è però grazie anche a lui che DE IS lo ha ricevuto. E quindi non esiste il concorso di persone nel reato? Sarebbe DE IS diventato provveditore senza l'intervento di BA? Sarebbe stato l'avvocato RU nominato difensore del SI senza l'intervento di BA?». Ad ulteriore precisazione, si rappresenta che l'utilità, nella corruzione propria, a norma dell'art. 319 cod. pen. può essere ricevuta «per sé o per un terzo», e si aggiunge: «[...] che BA e DE IS fossero "una persona sola" è un dato che emerge, in primo luogo, dai loro comportamenti concreti, indicativi dello stretto legame che li univa;
ma che emerge anche da quanto affermano DE TO e SI in un colloquio telefonico del 19 giugno 2008, nel corso del quale a SI, che vorrebbe parlare con BA, DE TO replica che in quel momento non era possibile, ma avrebbero potuto comunque parlare con DE IS "perché parlare con AB è la stessa cosa". E' poi la stessa difesa di DE IS che [...] lo qualifica in una memoria come "il braccio destro di BA"». 11. Infondati sono i motivi di ricorso formulati nell'interesse del BA. 11.1. Il primo motivo deduce sostanzialmente che: a) i contatti tra il SI ed il BA avvennero in un contesto in cui il primo, dopo aver ottenuto ragione nel lodo arbitrale con riconoscimento di spettanze multimilionarie in favore della B.T.P., aveva presentato ufficialmente alla Pubblica Amministrazione la proposta di una transazione avente ad oggetto la rinuncia alle proprie richieste di risarcimento dei danni, in cambio del riaffidamento dei lavori per la realizzazione della Scuola dei Marescialli dei Carabinieri di Firenze;
b) il BA non pose in essere alcuna condotta nell'interesse del SI o della B.T.P., perché, nel marzo 2008, pur essendo presidente della Commissione di collaudo dei lavori in corso d'opera, diede le dimissioni dall'incarico per altri sopravvenuti impegni di ufficio, limitandosi a segnalare la necessità di «una 42 M attenta valutazione di fatto e di diritto» di quanto evidenziato nella decisione pronunciata dagli arbitri, e perché, nel dicembre 2008, incaricò il DE IS di predisporre una relazione sulla vicenda della Scuola dei Marescialli, e poi nominò lo stesso componente della commissione per esaminare la collaudabilità dell'opera, in ragione di una espressa indicazione del Ministro MA, formulatagli in presenza del SI, e comunque affiancandogli professionisti di comprovata esperienza ed onestà, come l'ingegner FE, sì da determinare una conclusione meno favorevole al SI rispetto a quanto affermato nel lodo arbitrale, in quanto, a differenza di questo, rilevava che il progetto originario dei lavori doveva ritenersi pienamente legittimo alla stregua della legislazione antisismica allora vigente;
c) il SI non aveva necessità di ottenere l'aiuto del BA, essendo molto vicino allo stesso Ministro MA, sia per rapporti diretti, sia per i legami con l'onorevole NI, tanto da aver ottenuto il coinvolgimento sulla questione di strutture ministeriali diverse da quelle facenti capo al BA, e che tale iniziativa era giunta quasi alla formulazione della proposta di annullamento in autotutela dell'aggiudicazione dell'appalto alla AL;
d) le pretese del SI non erano illegittime, posto che il lodo arbitrale sarà confermato sia dalla Corte di appello, sia dalla Corte di cassazione;
e) il BA non ha conseguito alcuna utilità comunque riconducibile al SI o alla B.T.P. La doglianza, per come costruita, innanzitutto, poggia su due presupposti ampiamente controvertibili: quello della legittimità della pretesa del SI a riottenere l'appalto per la B.T.P. e quella della non necessità di un intervento del BA, attese le "entrature" ministeriali del precisato imprenditore. La pretesa a riottenere l'appalto, invero, era altamente opinabile. In primo luogo, infatti, il contenuto del lodo, come evidenziato nelle sentenze di merito, non si pronunciava affatto sul diritto della B.T.P. a rientrare nel possesso dei lavori, ormai aggiudicati ad AL. In secondo luogo, poi, della implausibilità di tale pretesa si è dichiarato consapevole lo stesso BA nel corso dell'esame dibattimentale, come riportato nella sentenza di primo grado. Ancora, l'impraticabilità di tale soluzione risulta espressamente evidenziata al DE IS dall'avvocato RU nella conversazione del 10 marzo 2009 (la sentenza di primo grado riporta il seguente passaggio: «da un punto di vista giuridico è un po' allucinante [...] probabilmente manco Gesù Cristo riesce a ... capovolgere la situazione»). In ogni caso, anche a ritenere la "restituzione" dell'appalto una soluzione in astratto legittimamente possibile, resta da rilevare che si trattava di un esito assolutamente non scontato: di conseguenza, in una vicenda di tal tipo, la messa a disposizione dell'attività discrezionale ed il compimento di atti non rigidamente predeterminati nell'an, nel quando e nel quomodo in una prospettiva diretta a soddisfare interessi privati si presentano come una rinuncia preventiva 43 ed unilaterale al dovere di valutare imparzialmente tutti gli interessi implicati nell'esercizio della pubblica funzione istituzionalmente demandata. La non necessità di un intervento del BA nella vicenda di interesse del SI, oltre che smentita dalla insistita ricerca di rapporti e di contatti da parte del secondo, è confutata sia dal concreto esito degli interventi di altra matrice, che non avevano sortito effetti, sia dal corso effettivo degli eventi. In particolare, infatti, le diverse strutture ministeriali coinvolte non solo non risultano aver formalizzato alcuna proposta di annullamento in autotutela, né assunto alcun atto concretamente utile alla "causa" della B.T.P., ma, come rileva lo stesso ricorso, riportando le dichiarazioni dell'allora Capo di Gabinetto dott. Iafolla, avevano anzi concluso per la necessità di una verifica della collaudabilità : dell'opera da parte del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, in quel momento presieduto dal BA. Inoltre, preliminare ad un'utile "rassegnazione" dell'appalto era, ovviamente, una sollecita sospensione dei lavori che nel frattempo stava eseguendo la ditta AL: di qui la rilevanza del ruolo della Commissione di collaudo, che nel febbraio 2008 era presieduta dal BA, e delle decisioni della Commissione per la verifica dello stato dei lavori inerenti alla Scuola, insediata nel dicembre 2008 dal BA, e composta, tra gli altri, dal DE IS. Ancora, la proposta di riaggiudicazione dell'appalto alla B.T.P. - che risulta formulata nel settembre 2009 dal DE IS, congiuntamente alla dottoressa NI, quando detto imputato aveva assunto l'incarico di OR Regionale e gli erano state trasferite, in via concorrente, le funzioni amministrative necessarie - trova un significativo presupposto nelle iniziative del BA, che aveva assunto un ruolo di indiscutibile importanza sia nella nomina del DE IS a tale incarico, come è espressamente riconosciuto nella telefonata di quest'ultimo alla moglie in data 20 gennaio 2009, sia nella decisione di trasferire in sede locale le competenze sull'appalto, come emerge dalla conversazione telefonica del BA con la NI del 10 febbraio 2009. In questo contesto, le due condotte con le quali il BA ha personalmente e direttamente inciso sugli interessi della B.T.P., e precisamente, quella sfociata nella presentazione della lettera di dimissioni e quella della nomina del DE IS a componente della Commissione per la verifica dello stato dei lavori inerenti alla Scuola, debbono essere valutate non solo singolarmente, ma anche in una prospettiva globale ed unitaria. Invero, il richiamo al lodo nella lettera di dimissioni dall'incarico di Presidente della Commissione di collaudo risulta improprio o, quanto meno, generico e criptico rispetto all'oggetto dell'incarico: invero, il BA 44 M presiedeva la Commissione incaricata del collaudo in corso d'opera delle opere realizzate per la costruzione della Scuola in un momento in cui i lavori erano eseguiti da AL, mentre la decisione arbitrale aveva statuito in ordine alla illegittimità dei provvedimenti di esecuzione in danno della B.T.P. disposti dal Ministero delle Infrastrutture nel novembre 2005, ed aveva condannato quest'ultimo al risarcimento dei danni. Inoltre, la decisione del BA di nominare il DE IS quale componente della Commissione per la verifica dello stato dei lavori inerenti alla Scuola era sicuramente inopportuna, in ragione dei rapporti che quest'ultimo aveva con SI e dell'interesse che l'imprenditore aveva nella vicenda: è sufficiente rilevare che, nello stesso ricorso del BA, si ricorda come, poco tempo prima di tale nomina, il Ministro, proprio in presenza del SI, aveva fatto il nome di DE IS come persona cui affidare l'incarico di predisporre una relazione sulla vicenda della Scuola dei : Marescialli. Tuttavia, ciò che appare particolarmente significativo è che queste azioni risultano tutte efficacemente coordinate con altre condotte poste in essere dal BA ed anch'esse obiettivamente dirette a consentire la realizzazione dell'interesse coltivato dalla B.T.P. In particolare, nel mese immediatamente successivo a quello della nomina della Commissione per la verifica dello stato dei lavori della Scuola, il BA si impegnerà per il conferimento al DE IS dell'incarico di OR Regionale per le Opere Pubbliche per la Toscana, le Marche e l'Umbria, che verrà conferito il 21 gennaio 2009; subito dopo, il 10 febbraio 2009, il medesimo BA suggerirà alla dottoressa NI, che in quel momento era il dirigente generale competente sui lavori della Scuola, il trasferimento delle funzioni amministrative al Provveditorato Regionale di Firenze, e tale indicazione sarà prontamente recepita allorché il DE IS si insedierà in quelle funzioni, il 4 maggio 2009. Tenendo conto di tutti gli elementi esposti, può allora concludersi nel senso che risulta immune da vizi la sentenza impugnata quando afferma di aver ravvisato nella condotta dei pubblici ufficiali imputati nel presente processo, e quindi anche del BA, «una condotta di generale e continuo asservimento della pubblica funzione agli interessi del privato». Per quanto attiene, infine, alla dedotta assenza di utilità acquisite dal BA, conviene rinviare l'esame della doglianza alla parte di sentenza dedicata all'approfondimento del terzo motivo, che in maniera più analitica contesta l'affermata dazione di utilità al BA. 11.2. Il secondo motivo deduce sostanzialmente l'inesistenza della prova di un accordo corruttivo perché: a) il DE TO EL era in realtà un millantatore, come si evinceva dalle numerose telefonate;
b) la lettera di 45 M dimissioni dall'incarico di Presidente della Commissione di collaudo del 7 marzo 2008 era priva di rispondenza agli interessi della B.T.P., come ben dimostrava il commento espresso dal SI all'avvocato Vinti nella conversazione intercettata del 19 giugno 2008, non aveva ragioni diverse da quelle ufficiali della pluralità di impegni istituzionali, come confermato dagli altri due componenti dell'organismo collegiale, e non costituiva vincolo per le successive determinazioni dell'Amministrazione; c) successivamente alle dimissioni dall'incarico il BA non si era più interessato delle vicende relative alla Scuola dei Marescialli;
d) la nomina del DE IS a componente della Commissione per la verifica dello stato dei lavori della Scuola era stata sostanzialmente suggerita dal Ministro, gli altri due componenti prescelti, gli ingegneri LB e FE, erano persone di sicura competenza ed esperienza, il risultato dei lavori del collegio, lungi dal condividere le aspettative del SI, si era limitato a rappresentare la necessità di una sospensione temporanea per verificare lo stato dei lavori;
e) l'indicazione dell'avvocato RU al SI per lo svolgimento di un'attività di consulenza ai fini della risoluzione della questione, non era un'anomalia, né comunque costituiva il frutto di una iniziativa del BA, che era stato meramente informato dell'incarico; f) il BA era rimasto del tutto estraneo alla decisione della commissione composta dal DE IS, } dall'LB e dal FE di segnalare la necessità della sospensione del cantiere. Anche questa censura muove da un'analisi parcellizzata dei singoli elementi della complessa vicenda. In realtà, l'affermazione della sentenza impugnata, secondo cui proprio la evoluzione dell'appalto della Scuola dei Marescialli, come dettagliatamente descritta innanzi, fornisce la prova dell'accordo corruttivo e dell'asservimento della pubblica funzione agli interessi dei provati imprenditori, con la correlativa promessa e accettazione di utilità da parte dei pubblici ufficiali», non è manifestamente illogica, né contraddittoria, né mancante. Si è già evidenziato in precedenza al § 11.1. che le diverse iniziative del BA, esternate in atti formali o, ancor più significativamente, in suggerimenti informali pienamente accolti, si presentano come tra loro obiettivamente coordinate in vista del risultato finale tanto atteso dal SI, e risulteranno decisive per arrivare alla proposta di "reintegro" in favore della I B.T.P. La pluralità delle iniziative dell'imputato ed il loro coordinato dispiegarsi, pertanto, offrono un elemento decisivo dell'esistenza di un accordo illecito di cui era parte anche il ricorrente. Né la manifesta illogicità di questa lettura può essere desunta dall'affiancamento di altri professionisti al DE IS nella : Commissione per la collaudabilità delle opere della Scuola: invero, nell'organo collegiale, costituito da tre persone, uno degli altri due componenti, l'ingegner 46 M LB, era persona sicuramente pronta a recepire tutte le indicazioni provenienti dal DE IS, come evidenziava la conversazione del 2 gennaio 2009, allorché l'LB diceva a quest'ultimo di aspettare da lui una imbeccata» perché «l'imbeccata è più importante delle carte»; inoltre, le conclusioni della Commissione furono comunque favorevoli agli interessi della B.T.P. perché portarono alla sospensione dei lavori che stava eseguendo la ditta AL e furono seguite, dopo qualche mese, dalla proposta di "reintegro dell'originario affidatario" nell'attività di esecuzione delle opere. Si può aggiungere, anzi, che il significato attribuito dalla Corte di merito alle condotte precedentemente descritte, se ve ne fosse bisogno, è evidenziato anche dall'evoluzione del rapporto tra il BA ed il SI, come emerge dalle conversazioni telefoniche intercettate. Se, infatti, fino al gennaio/febbraio 2008 il SI manifestava risentimento nei confronti del BA, l'atteggiamento muta, e stabilmente, dopo gli incontri avvenuti per il tramite di DE TO EL. Infatti, il convincimento del SI di poter nutrire positive aspettative in caso di intervento del BA risulta anche a distanza di un significativo lasso di tempo dagli incontri avvenuti nel febbraio 2008 con la mediazione del DE TO EL. Significativo è, come elemento a carico e non a discarico, il contenuto della conversazione tra l'imprenditore toscano e l'avvocato Vinti del 19 giugno 2008, riportata nel ricorso: è vero che, a fronte della prospettazione del legale dell'affidamento al BA di una ispezione sui lavori relativi alla Scuola, l'imprenditore, nel rispondere: «Certo Certo Certo a meno che BA non faccia come l'altra volta che lui s'è dimesso hai visto ha scritto per motivi personali», manifesta delusione per la passata iniziativa;
tuttavia, tali affermazioni sono pienamente in linea con l'aspettativa, non agevolmente spiegabile in assenza di preventive "rassicurazioni", di un intervento favorevole del BA. Non irrilevante, ancora, ai fini della tenuta : logica delle considerazioni della sentenza impugnata, è l'estrema cordialità dei rapporti tra SI e BA evidenziata dal successivo colloquio telefonico del 26 febbraio 2009, avvenuto in un momento di poco successivo alla nomina del DE IS a OR Regionale per le Opere Pubbliche ed all'avvio delle iniziative per trasferire le competenze in ordine all'appalto per la Scuola all'organismo decentrato in questione. Ancora, elemento pienamente convergente con le conclusioni della Corte di appello di Roma è offerto dalla vicenda dell'incarico conferito all'avvocato RU dal SI su specifica indicazione del DE IS. Anche condividendosi la ricostruzione della Difesa, secondo la quale non vi sono elementi per ritenere che sia stato proprio il BA a decidere il coinvolgimento dell'avvocato RU, avvenuto a cavallo tra il febbraio e l'aprile del 2009, resta da spiegare perché sia 47 "M il DE IS (come ricordato anche nel ricorso), sia il RU o il SI (come da costui riferito a dibattimento) parlarono della questione all'alto dirigente, se quest'ultimo, come si afferma nel ricorso, dopo la vicenda delle dimissioni dall'incarico di componente della Commissione di collaudo nel marzo 2008 e dopo la nomina della Commissione per la verifica della collaudabilità delle opere realizzate per la Scuola dei Marescialli, non si era più interessato alla vicenda. In realtà, anche questa circostanza può essere ragionevolmente letta, in linea con la sentenza impugnata, come indicativa della perdurante ed incombente presenza del BA sullo sfondo di tutti gli accadimenti riguardanti le operazioni dirette a far recuperare alla B.T.P. l'appalto per la realizzazione della Scuola, almeno fino all'insediamento del DE IS nell'incarico di OR Regionale a Firenze ed al contestuale trasferimento a tale ufficio delle necessarie competenze amministrative. Nel precisato contesto, allora, anche le parole del DE TO EL al SI - quando afferma: «Ti dico, AR, che se NG ha preso un impegno, te lo porta a termine, però non me lo far mettere troppo sotto pressione perché se no poi diventa difficile» (conversazione del 21 ottobre 2008, o, secondo la sentenza di primo grado, del 26 febbraio 2008), oppure quando, in data 21 ottobre 2008, chiede allo stesso una copia del parere dell'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici, preannunciata ad entrambi dal DE IS, per consentire a quest'ultimo di averla a disposizione «perché la dà immediatamente ad NG ... per poi procedere lì al Ministero [...] » - lungi dal presentarsi come millanterie, costituiscono indicazioni straordinariamente coerenti con la ricostruzione della sentenza impugnata, che evince l'esistenza di un accordo corruttivo dal complessivo dipanarsi dei comportamenti degli attori della vicenda. 11.3. Il terzo motivo ribadisce l'inesistenza della prova di un accordo corruttivo sottolineando la mancata individuazione di utilità direttamente percepite dal BA, tale non potendo essere la semplice ospitalità F alberghiera assicurata da DE TO EL al ON. Effettivamente, l'utilità della sistemazione alberghiera offerta al prof. ON dal DE TO EL, risultante dall'intercettazione telefonica del 13 maggio 2008, pur se temporalmente collocata nel periodo in cui era in corso l'attività dispiegata nell'interesse della B.T.P., è sicuramente marginale rispetto alle grandezze economiche implicate nella vicenda relativa alla realizzazione della Scuola di Firenze. Tuttavia, la sentenza impugnata ha evidenziato che le utilità corrisposte a DE IS debbano ritenersi attribuite anche al BA, e che, inoltre, nei 48 M confronti di quest'ultimo, la dichiarazione di colpevolezza deve tener conto anche della disciplina del concorso eventuale di persone nel reato. Ora, il nesso di consequenzialità tra l'azione del BA ed i benefici conseguiti dai suoi collaboratori può essere colto già dalla dazione degli orologi in occasione delle festività natalizie del 2008, non a caso destinati al DE IS e alla dottoressa EO, ossia proprio ai due pubblici impiegati chiamati dal BA a collaborare con lui per valutare gli effetti del lodo arbitrale, emesso nella controversia tra la B.T.P. ed il Ministero per le Infrastrutture, sull'attività della Commissione di collaudo da lui presieduta. Inoltre, lo strettissimo rapporto tra BA e DE IS con specifico riferimento alla vicenda della Scuola dei Marescialli ed agli interessi della B.T.P. emerge in più occasioni. Non solo cioè dalle parole pronunciate dal DE TO EL all'indirizzo del SI nella conversazione del 19 giugno 2008, quando afferma che «parlare con AB è la stessa cosa», ma anche dalla richiesta che l'imprenditore napoletano, nella conversazione del 21 ottobre 2008, formula all'imprenditore toscano di procurargli una copia del parere dell'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici, per consentire al DE IS di poterla consegnare al BA, nonché ancora, in maniera forse persino più nitida, dall'operazione del febbraio/aprile 2009, relativa al coinvolgimento dell'avvocato RU, posto che, in assenza della plausibile prospettazione di ragioni di altro tipo, non è agevole individuare altro motivo per il quale il DE IS decise di "consultarsi" a tal proposito con il BA, sebbene questi, in quel momento, come del resto anche nel giugno e nell'ottobre 2008, non avesse alcuna specifica competenza sulla pratica. Resta da aggiungere che il BA, in quel momento Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, dapprima operò in direzione convergente con il SI nella procedura sfociata nella nomina del DE IS a OR Regionale per Opere Pubbliche della Toscana il 21 gennaio 2009, nella consapevolezza che il nominato era persona a lui segnalata dal Ministro proprio davanti all'imprenditore toscano per la redazione di una relazione sulla vicenda della Scuola dei Marescialli, e poi, pochi giorni dopo, il 10 febbraio 2009, con una conversazione telefonica intercettata e più volte richiamata, diede specifiche indicazioni alla dottoressa NI affinché la stessa, una volta passato il DE IS a Firenze, trasferisse all'ufficio da questi assunto le competenze per seguire i lavori e la pratica, così da consentire al suo stretto collaboratore di poter intervenire direttamente e formalmente sull'appalto cui era fortissimamente interessato il SI. Tutto questo mentre, unitamente al DE IS, si incontrava personalmente sia con l'on. NI il 17 dicembre 2008, sia con il medesimo SI 1'8 ed il 15 gennaio 2009 (cfr., in proposito, le specifiche indicazioni della sentenza di primo grado), ossia con gli sponsor pressoАл 49 . } il Ministro della nomina del primo a OR Regionale per la Toscana, le + Marche e l'Umbria. E' allora immune da vizi logici l'affermazione secondo cui il BA concorse consapevolmente nell'accordo corruttivo in una logica di scambio complessivo con il DE TO EL ed il SI, la quale, oltre a procurare vantaggi magari modesti, ma economicamente valutabili (come la sistemazione alberghiera o gli orologi), rese possibile al DE IS di ottenere una "promozione" ad un incarico di prestigio e non agevole da conseguire, immediatamente funzionale alla realizzazione degli interessi del SI. 11.4. Il quarto motivo chiede, in evidente subordine rispetto ai tre precedenti, la riqualificazione del fatto in corruzione per atto conforme ai doveri di ufficio, ribadendo l'insussistenza di atti contrari ai doveri di ufficio da parte del BA. E' agevole richiamare in proposito le osservazioni precedentemente esposte: le diverse, plurime, iniziative del BA sono ricostruite dalla sentenza impugnata, in modo logicamente non viziato, come azioni obiettivamente ed efficacemente coordinate in funzione della realizzazione degli interessi della B.T.P.; né, in relazione a tali atti e comportamenti, può parlarsi di attività rigorosamente predeterminata nell'an, nel quando e nel quomodo, tanto più che gli stessi erano indirizzati alla realizzazione di uno scopo ritenuto quanto meno opinabile dallo stesso BA, come si è evidenziato supra al § 11.1. Le descritte iniziative, quindi, debbono essere interpretate come espressive di una rinuncia a procedere ad una imparziale comparazione degli interessi da valutare, ovvero, in termini ancor più sintetici, come condotte caratterizzate dall'omettere» un atto dell'ufficio, in linea con quanto esposto, in termini generali, supra al § 6.3. 11.5. Il quinto motivo, infine, contesta l'illegittimità del trattamento sanzionatorio, che non avrebbe tenuto conto di profili positivamente apprezzabili per il ricorrente, come la doverosità delle iniziative del BALADUCCI, il vantaggio delle stesse per l'Amministrazione, e la mancata percezione di utilità economiche dirette o proporzionali. In realtà, la sentenza impugnata ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche al ricorrente, valorizzandone lo status di incensurato ed il corretto comportamento processuale;
ha però ritenuto dette attenuanti equivalenti alla contestata aggravante di cui all'art. 319-bis cod. pen. in ragione della protrazione per più di un anno della condotta di sistematico e costante asservimento della funzione pubblica agli interessi privati e per la posizione apicale» rivestita dall'imputato all'interno dell'Amministrazione interessata. Sulla M 50 0 5 base delle medesime considerazioni è stata poi individuata anche la pena da irrogare. In considerazione degli argomenti esposti dal giudice di appello, è doveroso concludere che lo stesso ha dato adeguatamente conto dei criteri seguiti nell'operare il bilanciamento tra le opposte circostanze e nel fissare il trattamento sanzionatorio, ed ha rispettato le regole giuridiche poste a fondamento delle attribuzioni riservate al giudice di merito, senza incorrere nemmeno nei vizi logici rilevanti in questa sede a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. 12. Infondati sono i motivi di ricorso formulati nell'interesse del DE IS. 12.1. Già si è detto in precedenza dell'infondatezza dei primi due motivi, attinenti l'uno ad un asserito vizio di incompetenza funzionale del giudice che ha emesso il decreto di giudizio immediato, e l'altro alla invalidità di tal provvedimento per essere la relativa richiesta del P.M. presentata fuori termine (v. supra, rispettivamente, § 3 e § 4). 12.2. Il terzo motivo deduce, in linea generale, il vizio logico derivante dal richiamo ad atti di altri processi, in sé inutilizzabili, e dalla mancata considerazione: a) del difetto di puntuali elementi dimostrativi di pluriennali e consolidati rapporti del DE TO EL con il DE IS ed il BA;
b) dell'accertata inesistenza di rapporti tra il SI ed il BA fino al febbraio 2008; c) degli elementi indicativi dell'attività millantatoria del DI TO EL, svolta dietro le spalle del DE IS. Deduce, inoltre, in termini più specifici, che il DE IS: a) dimostra di essere in buona fede quando, nel corso di conversazioni intercettate nel marzo e nell'aprile 2008, suggerisce di presentare denuncia alle Autorità Giudiziarie ed Amministrative competenti;
b) nel corso del 2008 non pone in essere alcunché di significativo, limitandosi solamente ad informare il DE TO EL, «in virtù del rapporto amicale>>, delle dimissioni del BA, a dare consigli tecnico-giuridici e «contattare il dirigente dell'Autorità di Vigilanza (ing. Cresta) per avere informazioni sull'andamento dei lavori dell'Autorità»; c) quale componente della Commissione per la verifica della collaudabilità dei lavori non compie alcun atto contrario ai doveri di ufficio, prospettando semplicemente il ricorso alla sospensione dei lavori in corso presso il cantiere della Scuola al fine di verificare la possibilità di adeguamento dell'opera alle prescrizioni in materia antisismica sopravvenute medio tempore;
d) la sua nomina quale OR Regionale non era funzionale agli interessi della B.T.P., perché, al momento del conferimento dell'incarico, la competenza sull'appalto era della Direzione Generale dell'Edilizia Statale e dei Servizi Speciali;
e) la decisione di sostituire l'ingegnere Mercuri 51 "M dall'incarico di responsabile del procedimento fu una scelta condivisa con questo, così come la decisione di sospendere i lavori furono concordate con la dottoressa NI e furono imposte da ragioni di difetto di copertura finanziaria;
f) il coinvolgimento dell'avvocato RU, da lui indicato al SI, avvenne anche nell'interesse della Pubblica Amministrazione, per la ricerca di una soluzione transattiva della vertenza, ed è logicamente contrastante con l'idea di un patto corruttivo, posto che questo, per ovvie ragioni tende a restare ristretto tra il minor numero di persone possibile;
g) del tutto incerte ed illogiche sono le dei conclusioni dei giudici di merito sia sul contenuto segreto o riservato dischetti» relativi agli appalti per i cd. Grandi eventi, sia sul collegamento del suo nome e della sua attività alla ricerca di tali dischetti in favore del DE TO EL e del SI. L'articolata censura, in effetti, pur muovendo dalla prospettazione di vizi logici in cui sarebbe incorso la sentenza impugnata, tende a formulare una lettura alternativa del materiale probatorio, al di là di quanto consentito dall'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. Come ben evidenzia la sentenza impugnata, per quanto riguarda la vicenda della Scuola dei Marescialli, il DE IS, quale stretto collaboratore del BA, e chiamato a coadiuvarlo anche in relazione allo specifico compito di Presidente della Commissione di Collaudo in corso d'opera, ha fornito in anteprima puntuali e precise informazioni al DE TO EL, perché le riferisse al SI, violando quanto meno un preciso dovere di riserbo. In secondo luogo, del tutto impropriamente, ha contattato il vertice dell'Autorità di Vigilanza quanto meno per acquisire anticipatamente notizie sulle determinazioni che questa andava assumendo, sempre al fine di riferirle al DE TO EL ed al SI. In terzo luogo, il 26 gennaio 2009, subito dopo la nomina a OR Regionale, ha assicurato al SI, il quale aveva appena decisivamente concorso alla sua "promozione", che le competenze in ordine all'appalto per la Scuola sarebbe passate all'organismo da lui diretto, prima ancora dell'adozione di qualunque atto formale in proposito. In quarto luogo, quale componente della Commissione per la verifica della collaudabilità dei lavori, ha concorso nelle determinazioni di sospendere i lavori sul cantiere della Scuola e di sostituire il responsabile del procedimento recalcitrante a tale soluzione (la motivazione suggerita era da questo definita «una cosa ridicola»), tra la fine dell'aprile e l'inizio del maggio 2009, portando a compimento un progetto personalmente preannunciato già l'11 febbraio 2009 in una conversazione telefonica con la funzionaria Mazzacurati, collaboratrice della dottoressa NI. In quinto luogo, ha procurato un lucroso incarico professionale all'avvocato RU in 52 ли clamoroso in contrasto con i doveri di correttezza ed imparzialità gravanti su un pubblico ufficiale, perché la "segnalazione" fu fatta ad un privato "interessato" alla sua attività amministrativa, nel mentre questa era in corso, ed al fine specifico di ottenere assistenza tecnico-giuridica per orientare la stessa nella direzione desiderata e predeterminata a prescindere da ogni valutazione dell'interesse pubblico. Di tutte queste condotte, l'unica non direttamente collegata all'ufficio esercitato è quella spiegata presso l'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici. Si tratta, peraltro, di un'attività si inserisce funzionalmente nell'iter che procedimentale diretto ad incidere sull'assegnazione dell'appalto ed è logicamente coerente e funzionale con lo scopo, indicato dai giudici di merito, di assicurare la realizzazione dell'interesse del SI a riottenere l'appalto per la Scuola dei Marescialli. Per quanto concerne, poi, la vicenda relativa all'acquisizione dei dati tecnico- progettuali riferibili ai lavori per i cd. Grandi eventi, incensurabili, perché logicamente argomentate, sono le valutazioni dei giudici di merito, laddove hanno ritenuto che si trattasse di notizie in quel momento riservate e che la messa a disposizione delle stesse a vantaggio del DE TO EL e del SI fosse riconducibile proprio al DE IS, ritenendo di individuare in quest'ultimo il «AB» come l'unica persona cui l'ingegnere CA, collaboratore del DE TO EL, reputava di potersi rivolgere senza che cominciassero a girare voci». 12.3. Il quarto motivo deduce l'inconfigurabilità del reato di corruzione propria, da un lato, per l'assenza di un collegamento funzionale tra le attività svolte dal DE IS e quelle relative ai lavori per la Scuola dei Marescialli fino al dicembre 2008, nonché per la doverosità e la condivisione con altri soggetti delle scelte amministrative assunte dal dicembre 2008 in poi;
dall'altro, per la mancata percezione di effettive utilità o comunque per l'assenza di correlazione tra queste e gli atti e comportamenti posti in essere dal ricorrente. Si è appena detto supra, nel § 12.2., che gli atti compiuti dal DE IS sono stati correttamente letti dai giudici di merito come comportamenti sistematicamente caratterizzati da un assoluto difetto di imparzialità, in quanto preordinati alla realizzazione di uno specifico interesse privato, nella più totale pretermissione di una valutazione dell'interesse pubblico. Si deve solo aggiungere che anche l'attività svolta nel febbraio/marzo del 2008, e consistita nel fornire informazioni riservate ed in anteprima al DE TO EL e al SI, sulle determinazioni che il BA andava assumendo nello svolgimento dell'incarico di Presidente della Commissione di collaudo in corso d'opera è riconducibile alla nozione di «atto del suo ufficio»: il BA, come da lui 53 $M dichiarato nel corso dell'esame dibattimentale, aveva officiato il DE IS, unitamente alla dottoressa EO, del compito di assisterlo nello svolgimento di tale attività, in particolare per le ricadute che sull'attività della Commissione avrebbe potuto avere il contenuto del lodo arbitrale. Né si può ragionevolmente sostenere che tale attività fosse estranea agli interessi del SI o comunque irrilevante: è sufficiente ricordare che, nella conversazione telefonica del 4 marzo 2008, il DE IS, nel preannunciare le dimissioni del BA, aveva espressamente attribuito alle stesse il significato di «un seme importante» per il maturare di soluzioni favorevoli all'impresa del SI. Quanto alla percezione delle utilità, il DE IS risulta aver ottenuto un orologio di marca, del valore di alcune migliaia di euro, consegnatogli dal DE TO EL e dal SI, nonché una "raccomandazione" al Ministro, effettuata dal SI per il tramite dell'onorevole NI, per conseguire la "promozione" all'ambito incarico di OR Regionale per le Opere Pubbliche di Toscana, Marche ed Umbria. L'orologio consegnato al DE IS, per le caratteristiche descritte, è un bene economicamente rilevante;
la "raccomandazione" non solo, in linea generale, è considerata dalla giurisprudenza vantaggio idoneo a costituire «utilità» ex art. 319 cod. pen., ma, nel caso di specie, si distingueva sia per i soggetti coinvolti (un parlamentare, come intermediario, ed un Ministro, come destinatario), sia per l'importante incarico di dirigenza pubblica avuto di mira ed effettivamente conseguito. Inoltre, con motivazione immune da vizi logici, la sentenza impugnata ha individuato un collegamento tra la dazione di queste utilità e l'attività sistematicamente asservita ad interessi privati. Invero, lo stesso DE IS, nel corso del suo esame dibattimentale, ha spiegato la dazione del Rolex come un "ringraziamento" per le attività da lui svolte in collaborazione con il BA, quando questi era Presidente della Commissione di collaudo. Non è irragionevole, poi, ritenere la "raccomandazione" sinallagmaticamente collegata allo scopo cui mirava il SI: è sufficiente considerare che, conseguita la nomina a OR il 21 gennaio 2009, il DE IS, con conversazione telefonica del 26 gennaio 2009, rassicurava l'imprenditore toscano che le competenze sui lavori per la Scuola dei Marescialli sarebbero passate dagli organi centrali del Ministero al Provveditorato alle Opere Pubbliche per la Toscana, le Marche e l'Umbria e poi si attivava specificamente a tal fine, come risulta dal colloquio telefonico dell'11 febbraio 2009 con la signora MU. 12.4. Il quinto motivo, attinente al giudizio di bilanciamento tra aggravate contestata ed attenuanti generiche, ed alla concreta commisurazione del trattamento sanzionatorio, è sostanzialmente identico al quinto motivo del M ricorso presentato nell'interesse del BA. 54 : La risposta deve essere la stessa: anche per il DE IS la sentenza impugnata espone analiticamente le ragioni delle scelte adottate a tal proposito, senza incorrere in vizi logici o giuridici censurabili in questa sede. 13. Il ricorso presentato nell'interesse di DE TO EL è destituito di fondamento avendo riguardo a tutti i motivi proposti. 13.1. Non sussiste la violazione del difetto di contestazione tra accusa e : sentenza, lamentata nel primo motivo con riferimento alle dazioni ed alle promesse, che sarebbero o relative a fatti precedenti a quelli oggetto dell'addebito, o non provati. In realtà, il capo di imputazione, come trascritto nell'epigrafe delle sentenze di primo e secondo grado, indica con chiarezza che la condotta del DE TO EL era consistita in un'attività di "intermediazione" tra il SI, da una parte, ed il BA ed il DE IS, dall'altra, per assicurare al primo il "recupero" dell'appalto per la realizzazione della Scuola dei Marescialli e per ottenere, unitamente al medesimo, commesse relative ai cd. "Grandi eventi", sfruttando i suoi pregressi rapporti con i secondi, anche alla luce delle sue continuativa "disponibilità" a fornire utilità economiche, e si era inoltre caratterizzata per aver acquistato e consegnato al DE IS, unitamente al SI, un orologio di marca del valore di alcune migliaia di euro, nonché per aver assicurato a sue spese la sistemazione alberghiera del prof. ON su richiesta del BA. Per tali ragioni è stata pronunciata la condanna da parte della Corte di appello, la quale ha espressamente indicato come fondamento dell'affermazione di responsabilità del ricorrente l'esistenza di un accordo corruttivo in cui il DE TO ha assunto la figura dell'intermediario fra l'imprenditore fiorentino e i pubblici ufficiali, con elargizione di utilità e vantaggi vari». 13.2. Privo di pregio è il secondo motivo, che lamenta la mancata individuazione sia di specifici atti contrari ai doveri di ufficio addebitabili ai pubblici agenti, sia di dazioni di utilità obiettivamente apprezzabili. A questo proposito è sufficiente un rinvio a quanto affermato in precedenza, in linea generale (v. supra § 6.3), e poi con riferimento alle posizioni dei pubblici ufficiali BA (v. supra § 11.1 e § 11.2) e DE IS (v. supra, § 12.2 e § 12.3). 13.3. Infondati, ancora, sono il terzo ed il quarto motivo che prospettano e comunque meno gravi dei fatti in definizioni giuridiche alternative dal presupposto della doverosità della contestazione, l'uno muovendo restituzione dei lavori relativi alla Scuola dei Marescialli alla B.T.P. di Fusi, anche nell'interesse obiettivo della Pubblica Amministrazione, e suggerendo di 55 M qualificare gli accadimenti sub specie di corruzione impropria, l'altro riconducendo in ogni caso la condotta del DE TO EL alla fattispecie del traffico di influenze illecite. Invero, una volta individuata la contrarietà ai doveri di ufficio della condotta complessivamente posta in essere dal BA e dal DE IS, in linea con le complessive richieste e le aspettative del DE TO EL e del SI, non solo non vi è nessuno spazio per ipotizzare la sussumibilità dei fatti in contestazione nel delitto di corruzione impropria, ma non può essere nemmeno convincentemente sostenuto che la condotta del TO EL sia qualificabile in termini di traffico di influenze illecite. : A proposito di questa seconda prospettazione, deve innanzitutto richiamarsi quanto evidenziato in precedenza al § 6.4., e cioè che che risponde di concorso in corruzione, e non di traffico di influenze illecite, colui che pone in essere un'attività di intermediazione finalizzata a realizzare il collegamento tra corruttore e corrotto. Deve poi aggiungersi che la sentenza impugnata, così come già quella di primo grado, con motivazione immune da vizi anche in una prospettiva di accertamento della colpevolezza «al di là di ogni ragionevole dubbio», ha attribuito all'azione del DE TO EL la funzione, efficientemente svolta, di aver creato ed assicurato stabilmente un "contatto" tra il SI, da un lato, e BA ed il DE IS, dall'altro, per consentire al primo di riottenere l'affidamento dell'appalto relativo alla realizzazione della Scuola dei Marescialli di Firenze, e per ottenere, insieme con l'imprenditore toscano, l'assegnazione di appalti nell'ambito dei cd. "Grandi eventi", in cambio della prestazione di utilità economicamente o socialmente apprezzabili, come, in particolare, l'orologio Rolex e la "raccomandazione" per ottenere una ambita e prestigiosa promozione. 14. Infondati, infine, sono i motivi di ricorso presentati nell'interesse del SI. 14.1. Già si è detto in precedenza dell'infondatezza del primo motivo, attinente alla invalidità del decreto di giudizio immediato per essere la relativa richiesta del P.M. presentata fuori termine (v. supra, § 4), e della sostanziale irrilevanza del secondo motivo, riferito alla inutilizzabilità degli atti di altro procedimento non in contraddittorio con il ricorrente (v. supra, § 5). 14.2. Il terzo motivo deduce che: a) la finalità perseguita dal SI era pienamente lecita, tanto che le ragioni della B.T.P. in merito all'appalto per la Scuola di Firenze erano state valutate positivamente in tutte le sedi, giudiziarie ed amministrative;
b) la Pubblica Amministrazione nel suo complesso, e non solo il Ministero delle infrastrutture, era impegnata a trovare una soluzione della complessa ed intricata vertenza, né sono risultate ingerenze o pressioni M 56 effettuate dal BA o dal DE IS sugli altri pubblici ufficiali chiamati ad esprimersi sulla vicenda;
c) non vi è la prova di un accordo corruttivo tra il SI, da una parte, ed il BA ed il DE IS, dall'altra, tanto più che l'acquisto dell'orologio consegnato al DE IS era stato il frutto di una iniziativa del DE TO EL, la "raccomandazione" per la nomina del OR Regionale per la Toscana, l'Umbria e le Marche non era stata fatta direttamente al Ministro, ma all'onorevole NI, sul presupposto di una consolidata conoscenza, e l'incarico all'avvocato RU si spiega come la richiesta di collaborazione ad un esperto di chiara fama;
d) nessun atto contrario ai doveri di ufficio è stato compiuto dal BA o dal DE IS, ma si è verificata, al più, una mera circolazione di notizie non coperte da segreto, né alcuna prova sul contenuto del supporto magnetico relativo ai lavori riguardanti i cd. "Grandi eventi" è stata acquisita, così come nessun appalto è stato concesso alla B.T.P. Si tratta sostanzialmente, anche in questo caso, così come già rilevato esaminando il terzo motivo del ricorso del DE IS, della prospettazione di una lettura alternativa del materiale probatorio, al di là di quanto consentito dall'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. In sintesi, è agevole rimandare a quanto precedentemente esposto con riferimento alle censure formulate nel ricorso del BA, per evidenziare che la pretesa della B.T.P. di riottenere l'appalto era altamente opinabile e che l'intervento del BA e del DE IS è stato di decisiva importanza per volgere la situazione a favore dell'impresa toscana (v. supra, § 11.1). Allo stesso modo, è sufficiente il rinvio a quanto già rappresentato con riferimento alle doglianze prospettate nei ricorsi del BA e del DE IS, per rilevare come la sentenza impugnata non incorra in alcun vizio logico o giuridico sia quando afferma l'esistenza di un accordo corruttivo tra i due pubblici ufficiali, da un lato, ed il SI (ed il DE TO EL), dall'altro, sia quando individua un sistematico asservimento della funzione ad un interesse privato, e precisamente quello della B.T.P., e, in definitiva, il compimento di atti contrari ai doveri di ufficio da parte dei pubblici ufficiali (v. supra, § 11.1., § 11.2., § 11.3., § 12.2. e § 12.3.). 14.3. Il quarto ed il quinto motivo, concernenti il primo la riqualificazione del fatto in termini di corruzione impropria e il secondo l'esclusione della configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 319-bis cod. pen., hanno già trovato ampia risposta nelle precedenti parti della sentenza. Precisamente, per quanto attiene alle doglianze esposte nel quarto motivo, è sufficiente un richiamo a quanto affermato in precedenza, sia in linea generale (v. supra § 6.3), sia con riferimento alle posizioni dei pubblici ufficiali BA 57 т (v. supra § 11.4.) e DE IS (v. supra, § 12.3). Con riferimento, invece, alla censura dedotta con il quinto motivo, è possibile riportarsi a quanto già osservato specificamente in proposito supra al § 7. 15. Alla infondatezza dei ricorsi segue il rigetto degli stessi e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla refusione delle spese di fase in favore delle parti civili Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, rappresentate in giudizio dall'Avvocatura Generale dello Stato, che si stima equo liquidare complessivamente in Euro 5.000 (cinquemila).
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al ristoro delle spese di difesa del grado sostenute delle parti civili, Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero Infrastrutture e Trasporti, che liquida in complessivi Euro cinquemila. Così deciso il 9 febbraio 2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Antonio Corpo Giacomo Paoloni Autorſ. Hade DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 5 MAG 2016 IL L PREMA DICAS IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO SU Hiera Esposito E T R I N O E Z O C 58