Sentenza 27 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 27/07/2001, n. 10287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10287 |
| Data del deposito : | 27 luglio 2001 |
Testo completo
DIRI DIRITTI DI 010287 LIANA 028740 INN ME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE S Oggetto Risarcimento danni da SEZ ONE TERZA CIVILE incidente stradale. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 21111/98 Presidente Dott. Manfredo GROSSI 1315/99 Consigliere Dott. Francesco SABATINI Cron.22900 Consigliere Dott. Mario FINOCCHIARO Rep. 3456 Consigliere Dott. NI SEGRETO Ud. 06/04/01 Rel. Consigliere Dott. Alberto TALEVI CORTE SUPREMA DI CASSAZION_ UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio SE N TENZA dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L. 300 sul ricorso proposto da: "27 LUG 2001 DI MA NI, DI MA LF, LO IL CANCELLIERE elettivamente domiciliati in ROMA V.LE DELLE SILVANA, MILIZIE 38, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE D'ALESSIO, difesi dagli avvocati ENZO LIGUORI e UFFICIO COPIE MICHELE LIGUORI, giusta delega in atti;
Rilasciata copia legale al Sig. LUOR ricorrenti per diritti L.2400076 26 1001 il
contro
IL CANCELLIERE Compagnia assicuratrice UNIPOL S.P.A. e CH ON;
CANCELLERIA intimati 2001 e sul 2° ricorso n° 01315/99 proposto da: 688 E VARIE DCV E VARIE-DCI DIRITTE $4790242 E VARIE DCV AY730243 AUG- UNIPOL S.P.A., in persona del procuratore ad negotia, elettivamente domiciliata in ROMA P.ZZA ADRIANA 8, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI FRANCESCO BIASIOTTI MOGLIAZZA, che la difende anche disgiuntamente insieme all'avvocato ALBERTO RAIO, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
DI MA NI, DI MA LF, LO SILVANA, elettivamente domiciliati in ROMA V.LE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO D'ALESSIO, difesi dagli avvocati ENZO LIGUORI e MICHELE LIGUORI, giusta delega in atti;
controricorrente al ricorso incidentale - nonchè
contro
CH ON;
- intimato avversO la sentenza n. 2455/97 della Corte d'Appello di NAPOLI, Sezione IV Civile, emessa 1'08/10/97 e depositata il 13/11/97 (R.G. 3215/93); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/04/01 dal Consigliere Dott. Alberto TALEVI;
udito l'Avvocato Biagio Francesco LEVATO (per delega 2 Avv. G. F. BIASIOTTI MOGLIAZZA); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del 1° motivo e l'accoglimento p.q.r. del 2° motivo del ricorso incidentale e l'assorbimento del ricorso principale. 3 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 23 ed il 26.3.90 i coniugi SO Di MM e SI TR in proprio e quali legali rappresentati del figlio minore AN Di MM, premesso che quest'ultimo, il primo agosto 1989, mentre percorreva a bordo di una vespa 50 via Caccioppoli di Vico Equense a moderata andatura era stato investito da una Lancia Prisma di NI HE che dalla posizione di sosta in doppia fila si era spostata in retromarcia verso il centro della strada, convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli NI HE e la UNIPOL s.p.a. per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'incidente. Resisteva in giudizio la UNIPOL. Con sentenza 16.6 - 24.7.93 l'adito Tribunale rigettava la domanda compensando le spese e ponendo a carico degli attori le spese di C.T.U. Proponevano appello Di MM AN e SO nonché SI TR. Resisteva in giudizio la UNIPOL. La Corte di Appello di Napoli, con sentenza 8.10 13.11.97, in accoglimento dell'appello ed in riforma dell'impugnata decisione, dichiarava la responsabilità esclusiva del HE nella produzione del sinistro, condannava il medesimo e la UNIPOL in solido al risarcimento dei danni nella misura di £ 66.700.000 oltre gli interessi legali dalla data della decisione al soddisfo, e condannava detti convenuti in solido alla rifusione delle spese liquidate per il primo grado in £ 4.500.000 e per il secondo grado in £ 7.500.000, in entrambi i casi “...con attribuzione all'avv. Michele Liguori...". Contro questa decisione hanno proposto ricorso per cassazione con cinque motivi Di MM AN e SO nonché SI TR. Ha resistito l'UNIPOL con controricorso e proponendo inoltre ricorso incidentale al quale hanno resistito i ricorrenti principali. MOTIVI DELLA DECISIONE Va anzitutto disposta la riunione dei ricorsi. I ricorrenti principali eccepiscono l'inammissibilità del ricorso incidentale per mancata notifica al HE, litisconsorte necessario. Il rilievo deve ritenersi privo di pregio. Infatti, considerato che la notifica risulta eseguita a mezzo posta, che è in atti la ricevuta della raccomandata, e che all'udienza del 6.4.2001 l'UNIPOL ha prodotto fotocopia del relativo avviso di ricevimento (la cui conformità all'originale non risulta contestata) ritiene il collegio che la notifica debba considerarsi rituale. I ricorrenti principali eccepiscono inoltre la nullità della procura (e la conseguente inammissibilità del controricorso e del ricorso incidentale nonché violazione degli artt. 75, 3° comma, 77, 81, 83, 3° comma, 100, 365 e 366, 1° comma n. 5, c.p.c.) in quanto rilasciata da tal. Avv. UC NI dichiaratasi , nell'intestazione del ricorso "procuratore ad negotia", senza la prova del conferimento dei poteri in questione. Anche tale rilievo deve ritenersi privo di pregio in quanto la procura in questione (indicata a pag 9 del ricorso incidentale tra i doc. depositati) è in atti;
ed il fatto che trattasi di fax non incide sulla sua efficacia probatoria in quanto anche in tal caso non sussiste una rituale e specifica contestazione della conformità di detta copia all'originale. Occorre ora esaminare anzitutto le doglianze contenute nel ricorso incidentale in quanto preliminari. Con il primo motivo l'UNIPOL denuncia violazione dell'art. 83 c.p.c. in 5 relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. affermando la nullità della procura rilasciata dagli attori per il giudizio di appello che ". non risulta riportata nella copia notificata alla Unipol...”. -La doglianza è priva di pregio. Infatti quanto all'assunto che .Non vi sono quindi elementi tali da far presupporre l'esistenza di detta procura..." va rilevato anzitutto che (v. Cass. n. 10524 del 23/10/1998) "La mancata indicazione della procura nell'atto di citazione in appello non e' causa di nullita' della citazione stessa, non essendo tale omissione ricompresa tra le violazioni cui, ai sensi dell'art. 164 cod. proc. civ. (applicabile in forza del rinvio operato dall'art. 359 stesso codice), il legislatore abbia voluto riconnettere la sanzione della nullita' dell'atto, e non potendosi tale nullita' virtualmente desumere dalla generale disciplina processuale del sistema della invalidita' degli atti, poiche', alla stregua del principio di cui all'art. 125, comma secondo, cod. proc. civ. (a mente del quale la procura "puo' essere rilasciata in data posteriore alla notificazione" della citazione), risulta normativamente disciplinata addirittura un'ipotesi in cui non e' fatto alcun obbligo di detta indicazione nell'atto di citazione (prescritta, invece, per il giudizio di cassazione, a pena di inammissibilita' del ricorso, ex art. 366, comma primo, n. 5 cod. proc. civ.)". Tale principio di diritto priva di pregio anche le ulteriori argomentazioni sviluppate dalla Unipol sulla base della suddetta affermazione (ed in particolare ર .non risulta che la procura rilasciata dagli attori per il giudizio di appello riportata nella copia notificata alla Unipol...", circostanza di per sé inidonea a sorreggere la tesi in esame). Non sembra inutile rilevare che detta Unipol non sostiene specificamente e ritualmente l'insussistenza della procura anche sull'originale dell'atto di appello;
ed appare opportuno aggiungere (essendo in 6 questione un error in procedendo questa Corte è giudice anche del fatto ed ha il potere dovere di esaminare direttamente gli atti di causa;
cfr. tra le altre Cass. n. 8468 del 25/09/1996) che in effetti sull'originale dell'atto di appello la procura sussiste (a margine). Con il secondo motivo l'UNIPOL denuncia "OMESSA PRONUNCIA CIRCA UN ELEMENTO FONDAMENTALE DELLA CONTROVERSIA, SULLA VIOLAZIONE DELL'ART. 112 CP.C. E SULLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2043, 2054, 2056 C.C. IN RELAZIONE ALL'ART. 360 NN. 3 E 5 C.P.C." esponendo che, accertata la responsabilità del guidatore dell'automobile, la Corte d'Appello avrebbe dovuto verificare il nesso causale con le lesioni, ed invece non ha provveduto a detta verifica. Assume tra l'altro l'UNIPOL che non era fisicamente possibile che il taglio al ginocchio dell'infortunato si fosse prodotto a causa della collisione tra motorino e vettura in retromarcia e che "...se il Di MM viaggiasse con le ginocchia fuori del paragambe [... omissis...] pure certamente qualsiasi danno subito alle gambe non protette per una postura irregolare non avrebbe potuto riferirsi esclusivamente al conducente della vettura...". Il motivo va accolto. Infatti la Corte di Appello, dopo aver elencato le ragioni per cui il Tribunale aveva ... ritenuto sfornita di prova la domanda..." indicando tra l'altro, al punto d) la specifica argomentazione del Giudice di primo grado concernente detto nesso causale ("...dal confronto della foto dei due veicoli coinvolti, lo stop dell'auto non poteva collidere con la parte anteriore del motociclo (attesa la differente altezza) e provocare le lesioni al minore..."), ha accolto la tesi degli attori senza motivare affatto ritualmente in ordine al nesso eziologico tra il sinistro e le lesioni subite dall'infortunato. Infatti la sintetica 7 109T 250.000 456T 10000 TOT290.000 motivazione sull'an concerne ..il verificarsi dello scontro..." tra i due veicoli e 66che l'auto “...si spostava in modo maldestro verso il centro della carreggiata, mentre la motovespa Piaggio condotta dal minore si apprestava a superarla...” ma non lo specifico tema del predetto nesso causale con le lesioni riscontrate, nonostante lo specifico rilievo del Tribunale sul punto (pur indicato in motivazione;
v. sopra;
). Si deve dunque concludere che la motivazione è insufficiente circa un punto decisivo della controversia. L'accoglimento di tale secondo motivo del ricorso incidentale concernente l'an ha efficacia assorbente in relazione al ricorso principale i cui motivi concernono il quantum e le spese di causa. L'impugnata decisione va cassata e la causa va rinviata ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli. A detto Giudice di rinvio va rimessa anche la decisione circa le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il secondo motivo del ricorso incidentale;
rigetta il primo motivo del ricorso incidentale;
dichiara assorbito il ricorso principale;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli. Così deciso a Roma il 6.4.2001. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE Loren a from IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista если Depositata in Cancelleria oggi, lì 27 LUG 2001 IL CANCELLIERE C1 Giovanni Gian battista UFFICIO DELLE EMI TE ROMA 2 28 SET. 2001 Serie 4 Registrato in agra c 42371 290.000 versato £. VA (Re p. Il Dirigente Area Servizi (D.ssa Maria Grazia DI FILIPPOY Il Responsabile Servizio Atti Giudiziari (Dr. M. RACCHINI) 7 MA