Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/09/2015, n. 39174
CASS
Sentenza 9 settembre 2015

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Massime1

L'esistenza di cause di incompatibilità ex art. 34 cod. proc. pen., allorchè non rilevata dal giudice con dichiarazione di astensione, nè tempestivamente dedotta con istanza di ricusazione, non incide sulla capacità dello stesso e, conseguentemente, non dà luogo alla nullità prevista dall'art. 178, comma primo, lett. a), cod. proc. pen.

Commentario1

  • 1Il provvedimento che decide sulla dichiarazione di astensione è sottratto ad ogni forma di gravame
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 11 settembre 2021

    (Ricorsi dichiarati inammissibili) Il fatto Il GIP del Tribunale di Campobasso riteneva non sussistenti i presupposti per la propria astensione sollecitata dalle difese con istanza proposta al di fuori di qualsiasi iniziativa in tema di ricusazione. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Proponevano ricorso per Cassazione gli imputati deducendo violazione dell'articolo 34 comma secondo codice di procedura penale in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 1992 nonché degli articoli 36 lett. G) e 41 primo comma codice di procedura penale non potendosi porre in dubbio a loro avviso la sussistenza di una causa di astensione all'esito del patteggiamento pronunciato …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/09/2015, n. 39174
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 39174
Data del deposito : 9 settembre 2015

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