Sentenza 9 settembre 2015
Massime • 1
L'esistenza di cause di incompatibilità ex art. 34 cod. proc. pen., allorchè non rilevata dal giudice con dichiarazione di astensione, nè tempestivamente dedotta con istanza di ricusazione, non incide sulla capacità dello stesso e, conseguentemente, non dà luogo alla nullità prevista dall'art. 178, comma primo, lett. a), cod. proc. pen.
Commentario • 1
- 1. Il provvedimento che decide sulla dichiarazione di astensione è sottratto ad ogni forma di gravameDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 11 settembre 2021
(Ricorsi dichiarati inammissibili) Il fatto Il GIP del Tribunale di Campobasso riteneva non sussistenti i presupposti per la propria astensione sollecitata dalle difese con istanza proposta al di fuori di qualsiasi iniziativa in tema di ricusazione. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Proponevano ricorso per Cassazione gli imputati deducendo violazione dell'articolo 34 comma secondo codice di procedura penale in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 1992 nonché degli articoli 36 lett. G) e 41 primo comma codice di procedura penale non potendosi porre in dubbio a loro avviso la sussistenza di una causa di astensione all'esito del patteggiamento pronunciato …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/09/2015, n. 39174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39174 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2015 |
Testo completo
39 17 4/ 1 5 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Sent. n. sez.1446 Composta da: - Presidente - CC-09/09/2015 Antonio Agrò R.G.N. 23262/2015 Domenico Carcano NN UZ Relatore - Pierluigi Di Stefano Emanuele Di Salvo ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da 1. MA MA, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 14/05/2015 del Tribunale di Salerno visti gli atti, il provvedimento denunziato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal componente NN UZ;
udito Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Sante Spinaci, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Salerno, con ordinanza del 14/05/2015, ha respinto il riesame proposto nell'interesse di MA MA avverso la misura degli arresti domiciliari disposta nei suoi confronti in relazione al reato di calunnia.
2. Con ricorso proposto personalmente l'interessato deduce: -che la misura era stata disposta a seguito dell'accoglimento dell'appello del P.m. avverso il diniego della richiesta di emissione della misura cautelare opposto dal Gip;
che successivamente tale misura, dichiarata inefficace per il mancato esperimento dell'interrogatorio nei termini, era stata nuovamente emessa, ed era stato proposto riesame avverso tale provvedimento;
che prima dell'udienza fissata per il riesame era stato sentito dal magistrato di sorveglianza;
che solo con la lettura del provvedimento aveva rilevato che due componenti del collegio erano gli stessi che avevano disposto la misura a seguito dell'accoglimento dell'appello del P.m. Eccepisce conseguentemente violazione di legge, in riferimento al dettato dell'art. 34 cod. proc. pen. per l'omessa astensione dei due componenti del collegio, oltre che per la mancata valutazione delle dichiarazioni rilasciate dall'interessato al magistrato di sorveglianza, e per non essergli stato consentito di presenziare all'udienza dinanzi al Tribunale del riesame. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato.
2. Preliminarmente in fatto si deve rilevare che l'esame degli atti ha consentito di verificare che l'interessato non aveva chiesto di partecipare personalmente all'udienza, ma al contrario in conseguenza della sua fissazione aveva sollecitato l'audizione in rogatoria in video conferenza il magistrato di sorveglianza di Roma, adempimento tempestivamente eseguito. Ne consegue che, l'udienza sia stata tenuta del tutto regolarmente in assenza dell'interessato, anche se ciò ha condotto alla conseguenza che questi non è stato in grado di cogliere la composizione personale del Collegio e di proporre nei termini di legge di cui all'art. 38, commi 1 e 2 cod. proc. pen., istanza di ricusazione nei confronti dei suoi componenti. Per contro l'eventuale esistenza della causa di incompatibilità, ove non rilevata dal giudice, con la richiesta di astensione, non produce vizio del provvedimento impugnato, posto che tali circostanze non incidono sulla capacità del giudice e conseguentemente non concretizza la nullità prevista dall'art. 178 comma 1 lett. a) cod. proc. pen. (principio pacifico;
da ultimo Sez. 5, n. 13593 del 12/03/2010, Bonaventura e altro, Rv. 246716). Del tutto aspecifica risulta la lamentata omessa valutazione da parte del Tribunale adito delle dichiarazioni rese dall'interessato dinanzi al magistrato di sorveglianza, non essendone stata dedotta la loro natura dirimente al fine di decidere, anche in considerazione della specifica analisi contenuta nel provvedimento impugnato rispetto a giustificazioni della condotta contestata, da questi rese in precedenza.
3. Il rigetto del ricorso impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 09/09/2015 Il Consigliere estensore Il Presidente NN PeruzzellisOtter Depositato in Cancelleria Antonio Agrò 28 SET 2015 ogg Cassazione sezione VI, rg. 23262/2015 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO.. Piera ESPOSITO