Sentenza 16 settembre 2014
Massime • 1
Il giudice dell'impugnazione non è tenuto a dichiarare preventivamente l'inutilizzabilità della prova contestata qualora ritenga di poterne prescindere per la decisione, ricorrendo al cosiddetto "criterio di resistenza", applicabile anche nel giudizio di legittimità. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato la sentenza impugnata che, nonostante l'inutilizzabilità di alcune prove dichiarative, aveva affermato la responsabilità dell'imputato sulla base di ulteriori elementi probatori).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/09/2014, n. 41396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41396 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GENTILE Mario - Presidente - del 16/09/2014
Dott. CASUCCI LIno - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere - N. 2018
Dott. DIOTALLEVI NN - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARRELLI PALOMBI R. - rel. Consigliere - N. 19033/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR NN nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 6/2/2014 della Corte d'appello di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Roberto Maria Carrelli Palombi di Montrone;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott. Aniello Roberto, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 6/2/2014, la Corte di appello di Palermo confermava la sentenza del Tribunale di Palermo del 20/6/2012, che aveva condannato AR NN alla pena di anni due e giorni quarantacinque di reclusione ed Euro 750,00 di multa per i reati di cui: a) art. 648 c.p. e art. 61 c.p., n. 2; b) art. 648 c.p., art. 61 c.p., n. 2; c) art. 648 c.p. e art. 61 c.p., n. 2; d) art. 648 c.p.,
art. 61 c.p., n. 2. 1.1. La Corte territoriale respingeva le censure mosse con l'atto d'appello, in punto di sussistenza di nullità della sentenza per violazione degli artt. 511 e 526 c.p.p. nonché in punto di riconosciuta responsabilità dell'imputato in ordine ai reati allo stesso ascritti, di qualificazione dei fatti nell'ambito dell'art. 712 c.p. e di trattamento sanzionatorio.
2. Avverso tale sentenza propone ricorso l'imputato per mezzo del suo difensore di fiducia, sollevando i seguenti motivi di gravame:
2.1. erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione agli artt. 511, 525 e 526 c.p.p.. Fa, al riguardo, rilevare che il difensore, essendo mutata la persona del giudice procedente, non aveva prestato il consenso alla rinnovazione degli atti mediante lettura, acconsentendo soltanto all'acquisizione di alcuni verbali di sommane informazioni ed eccependo l'inutilizzabilità delle prove presenti nel fascicolo.
2.2. mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), con riferimento al rigetto delle argomentazioni difensive proposte in sede di appello ed in particolare alla mancata derubricazione dei fatti nel reato di cui all'art. 712 c.p.. CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso deve essere rigettato, per essere infondate entrambe le questioni proposte.
3.1. Quanto al primo motivo, rileva il Collegio che nella sentenza impugnata è ricostruita la sequenza procedimentale all'esito della quale si è pervenuti alla decisione, dopo il mutamento della persona fisica del giudice ed il mancato consenso della difesa all'utilizzazione mediante lettura dei verbali di prova assunti dinanzi al giudice diverso;
segnatamente risulta che in relazione alla denuncia di furto presentata dalla persona offesa ed ai verbali di sommarie informazioni testimoniali di Lo ON PI AN LI e BE GI era intervenuto il consenso delle parti alla loro acquisizione al fascicolo per il dibattimento, manifestazione di volontà correttamente considerata dalla Corte territoriale non revocabile, sia pure in presenza di un successivo mutamento della persona fisica del giudice, in considerazione dell'ordinaria irrevocabilità degli atti di consenso in materia procedurale nell'ottica di assicurare certezza ai rapporti giuridici;
ciò risulta perfettamente in linea con la previsione contenuta nell'art. 111 Cost., comma 4, come novellato con la L. Costituzionale n. 2 del 1999, che demanda al legislatore ordinario la regolamentazione dei casi in cui ha formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato (sez. 1, n. 23157 del 18/4/2007, Rv. 237058). Inoltre il teste BE risulta essere stato risentito dal nuovo giudice, come anche il teste IA, in relazione ai quali il difensore aveva manifestato la richiesta di nuova audizione.
Certo, quindi, come correttamente rilevato nella sentenza impugnata, ha errato il giudice di prime cure a dichiarare indistintamente utilizzabili i verbali delle dichiarazioni dei testi assunti in data antecedente al 22/11/2011, allorquando il processo era regredito nella fase preliminare dinanzi al nuovo giudice;
ma da tale violazione, legittimamente, si è fatta derivare solo l'inutilizzabilità, ai sensi dell'art. 511 c.p.p., comma 2, delle dichiarazioni rese in sede dibattimentale dai testi Lo ON e NE, la cui audizione non è stata ripetuta dinanzi al nuovo giudice, nonostante l'espressa opposizione della difesa all'acquisizione mediante lettura. In tal senso si è espresso il costante orientamento di questa Corte condiviso dal Collegio (sez. U. n. 2 del 15/1/1999, Rv. 212395; sez. 5 n. 3613 del 7/11/2006, Rv.
236044), affermando esplicitamente che in caso di rinnovazione del dibattimento a causa del mutamento della persona fisica del giudice monocratico o della composizione del giudice collegiale, la testimonianza raccolta dal primo giudice non è utilizzabile per la decisione mediante semplice lettura, senza ripetere l'esame del dichiarante, quando questo possa avere luogo e sia stato richiesto da una delle parti.
Deve però, a questo punto, rilevarsi che la Corte territoriale, dopo avere verificato l'inutilizzabilità della prova rappresentata dalle dichiarazioni rese dai testi Lo ON e NE, in conseguenza di quanto sopra evidenziato, ha ritenuto, in adesione al costante orientamento di questa Corte regolatrice (sez. 5 n. 37694 del 15/7/2008, Rv. 241299), di potere prescindere per la decisione dalle suddette prove, fondatamente contestate. Ciò sulla base del cosiddetto criterio di resistenza, che impone di valutare se gli elementi di prova acquisiti illegittimamente abbiano avuto un peso reale sulla decisione del giudice di merito;
si tratta, appunto, di valutare la struttura argomentativa della decisione impugnata, al fine di stabilire se la scelta di una determinata soluzione sarebbe stata la stessa anche senza l'utilizzazione di quegli elementi, per la presenza di altre prove ritenute di per sè sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 5 n. 569 del 18/11/2003, Rv. 226972; sez. 6 n. 10094 del 22/2/2005, Rv. 231832). Ed in applicazione di tali principi dalla lettura della sentenza impugnata, effettuata congiuntamente a quella di primo grado, emerge come i fatti contestati risultino compiutamente accertati sulla base di ulteriori elementi probatori che prescindono completamente dalle dichiarazioni considerate inutilizzabili.
3.2. Quanto poi al secondo motivo di ricorso, la doglianza si rivela, da un lato, aspecifica, risolvendosi in una generica critica della decisione impugnata e da un altro lato meramente ripetitiva delle argomentazioni prospettate nel gravame, alle quali la Corte d'appello ha dato adeguate e argomentate risposte, esaustive in fatto e corrette in diritto, che il ricorrente si limita a censurare in modo apodittico. Con specifico riferimento alla qualificazione giuridica del fatto, dalla lettura della sentenza impugnata ed in particolare dall'analisi effettuata dalla Corte territoriale in ordine alla sussistenza dell'elemento materiale e di quello psicologico del delitto di ricettazione si evince con tutta evidenzia l'impossibilità di configurare il fatto nell'ambito dell'ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 712 c.p.. Con tale argomentare la sentenza impugnata si è adeguata al costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale, ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione è necessaria la consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto, senza che sia peraltro indispensabile che tale consapevolezza si estenda alla precisa e completa conoscenza delle circostanze di tempo, di modo e di luogo del reato presupposto, potendo anche essere desunta da prove indirette, allorché siano tali da generare in qualsiasi persona di media levatura intellettuale, e secondo la comune esperienza, la certezza della provenienza illecita di quanto ricevuto. Ed in tal senso questa Corte ha più volte affermato che la conoscenza della provenienza delittuosa della cosa può desumersi da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dal comportamento dell'imputato che dimostri la consapevolezza della provenienza illecita della cosa ricettata, ovvero dalla mancata - o non attendibile - indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede (Sez. 2 n. 25756 del 11/6/2008, Nardino, Rv. 241458; sez. 2 n. 29198 del 25/5/2010, Fontanella, Rv. 248265). Nella sentenza impugnata l'assenza di plausibili spiegazioni in ordine alla legittima acquisizione dei titoli risultati di provenienza delittuosa ed il comportamento tenuto dallo stesso dopo la consegna dei titoli in pagamento si pone come coerente e necessaria conseguenza di un acquisto illecito degli stessi. Del resto, come questa Corte ha recentemente affermato (Sez. U. n. 12433 del 26/11/2009, Nocera, Rv. 246324; sez. 1 n. 27548 del 17/6/2010, Screti, Rv. 247718) l'elemento psicologico della ricettazione può essere integrato anche dal dolo eventuale, che è configurabile in presenza della rappresentazione da parte dell'agente della concreta possibilità della provenienza della cosa da delitto e della relativa accettazione del rischio, non potendosi desumere da semplici motivi di sospetto, ne' potendo consistere in un mero sospetto. E nel caso di specie, anche sotto questo aspetto, il ricorrente necessariamente doveva rappresentarsi, al momento della ricezione degli assegni la concreta possibilità che si trattasse di titoli di provenienza delittuosa.
4. Alla luce delle su esposte considerazioni si impone il rigetto del ricorso, cui consegue la condanna dell'imputato che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16 settembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2014