Cass. pen., sez. III, sentenza 05/12/2013, n. 5472
CASS
Sentenza 5 dicembre 2013

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

Anche dopo le sentenze della Corte costituzionale n. 496 del 1990 e nn. 401 e 502 del 1991, l'incompatibilità continua a non essere una condizione di capacità del giudice, onde l'eventuale violazione delle norme che la disciplinano costituisce una ipotesi di nullità relativa ex art. 181 cod. proc. pen., mentre la nullità assoluta di cui all'art. 178 lett. a), cod. proc. pen., è prevista solo in relazione al difetto di capacità del giudice determinato dalla mancanza dei requisiti necessari per l'esercizio delle funzioni giurisdizionali, e non anche in relazione al difetto delle condizioni specifiche per l'esercizio di quelle funzioni in un determinato procedimento. (Fattispecie in cui è stata respinta l'eccezione di incompatibilità del g.i.p. che, non avendo accolto la richiesta di archiviazione, aveva emesso decreto penale di condanna).

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, è configurabile un rapporto di continuità normativa tra il reato di omessa designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione di cui all'abrogato art. 4, comma quarto, lett. a), D.Lgs. n. 626 del 1994 e la corrispondente fattispecie attualmente sanzionata dagli artt. 17 e 55 D.Lgs. n. 81 del 2008.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 05/12/2013, n. 5472
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5472
    Data del deposito : 5 dicembre 2013

    Testo completo