Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 30 aprile 1958 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 17 luglio 2011 |
Commentari • 37
- 1. Contributo unificato nelle cause di lavoro, previdenziali ed assistenzialiGaetano Walter Caglioti · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/ · 1
Il “ servizio giustizia” ha (rappresenta) un costo che viene, nella generalità dei casi, sostenuto dalla parte processuale privata. Il principio fondamentale che delinea il rapporto tra soggetti interessati (parti private) e l'esercizio della funzione giurisdizionale è , nel processo civile, quello dell'iniziativa di parte c.d. principio della domanda [1]. Collegato al principio della domanda, e strettamente connesso a questo, è l'onere, a carico della parte processuale privata , delle spese occorrenti nel e per il processo civile [2]. Ai sensi dell'articolo 8, primo comma [3], D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 [4] [Testo Unico spese di giustizia , nel prosieguo del lavoro indicato con …
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Giurisprudenza • +500
- 1. Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Liguria, sentenza 07/01/2025, n. 1Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA LIGURIA in composizione monocratica nella persona del Giudice Primo Referendario dr.ssa Patrizia ESPOSITO ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio pensionistico iscritto al n. 21310 del registro di Segreteria, proposto da C. A., nata a [...] (…), in data omissis (c. f. omissis), residente a omissis, ai fini del presente atto elettivamente domiciliata presso lo studio professionale degli avv.ti Francesco Leone, Simona Fell, Ciro Catalano del foro di Palermo, con studio nella via Libertà n. 62, che la rappresentano e difendono sia congiuntamente che disgiuntamente, i quali …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Articolo unico.
Gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle cause per controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, gli atti relativi ai provvedimenti di conciliazione dinanzi agli uffici del lavoro e della massima occupazione o previsti da contratti o accordi collettivi di lavoro nonche' alle cause per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie sono esenti, senza limite di valore o di competenza, dall'imposta di bollo, di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura ((, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115)) .
Sono allo stesso modo esenti gli atti e i documenti relativi alla esecuzione sia immobiliare che mobiliare delle sentenze ed ordinanze emesse negli stessi giudizi, nonche' quelli riferentisi a recupero dei crediti per prestazioni di lavoro nelle procedure di fallimento, di concordato preventivo e di liquidazione coatta amministrativa.
COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N.115 .
COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N.115 .
Le disposizioni di cui al primo comma si applicano alle procedure di cui agli articoli 618-bis , 825 e 826 del codice di procedura civile .
(5)
------------- AGGIORNAMENTO (5)
Il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 come modificato dalla L. 23 dicembre 2009, n. 191 ha disposto (con l'art. 10, comma 6-bis) che "Nelle controversie di cui all'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319 , e successive modificazioni, e in quelle in cui si applica lo stesso articolo, e' in ogni caso dovuto il contributo unificato per i processi dinanzi alla Corte di cassazione".