Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 30 aprile 1958 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 17 luglio 2011 |
Commentari • 36
- 1. Un “impegno” per i nuovi poveri in giacca e cravattahttps://www.finanzaefisco.com/
- 2. Il 1° agosto 1973 la riforma «giusta» e «civile» del processo del lavoro diventa legge della nostra Repubblica che sul lavoro è fondata. di Vincenzo Antonio PosoVincenzo Antonio Poso · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
Sommario: 1. Prologo. – 2. Il quadro normativo precedente sino agli anni Sessanta. – 3. Il dibattito politico, sindacale e parlamentare degli anni Sessanta e le prime, timide, proposte di riforma. – 4. Tra gli anni Sessanta e gli anni Settanta. La felice stagione del riformismo coraggioso e dello «Statuto dei Lavoratori». – 5.Le dispute dottrinali che hanno preceduto la riforma processuale del 1973. – 6. La grande illusione dell'«uso alternativo del diritto» e della «giustizia di classe» – 7 .La Sesta Legislatura alla Camera dei Deputati. – 7.1. Le Sedute delle Commissioni permanenti riunite(Giustizia e Lavoro),in sede legislativa:18 ottobre 1972. – 7.2. Continua:19 ottobre 1972. – 7.3. …
Leggi di più… - 3. Foglio di giurisprudenza.Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/
Il “servizio giustizia” ha (rappresenta) un costo che viene, nella generalità dei casi, sostenuto dalla parte processuale privata. Il principio fondamentale che delinea il rapporto tra soggetti interessati (parti private) e l'esercizio della funzione giurisdizionale è, nel processo civile, quello dell'iniziativa di parte c.d. principio della domanda[1]. Collegato al principio della domanda, e strettamente connesso a questo, è l'onere, a carico della parte processuale privata, delle spese occorrenti nel e per il processo civile[2]. Ai sensi dell'articolo 8, primo comma[3], D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115[4] [Testo Unico spese di giustizia, nel prosieguo del lavoro indicato con l'acronimo …
Leggi di più… - 4. Contributo unificato nelle cause di lavoro, previdenziali ed assistenzialiGaetano Walter Caglioti · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Il “ servizio giustizia” ha (rappresenta) un costo che viene, nella generalità dei casi, sostenuto dalla parte processuale privata. Il principio fondamentale che delinea il rapporto tra soggetti interessati (parti private) e l'esercizio della funzione giurisdizionale è , nel processo civile, quello dell'iniziativa di parte c.d. principio della domanda [1]. Collegato al principio della domanda, e strettamente connesso a questo, è l'onere, a carico della parte processuale privata , delle spese occorrenti nel e per il processo civile [2]. Ai sensi dell'articolo 8, primo comma [3], D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 [4] [Testo Unico spese di giustizia , nel prosieguo del lavoro indicato con …
Leggi di più… - 5. L’uso delle direttive ministeriali negli istituti di spesa del processoGaetano Walter Caglioti · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Non sempre, con particolare riguardo agli istituti di spese di giustizia [1] e agli effetti fiscali negli atti del procedimento giurisdizionale, la normativa è (appare) caratterizzata dalla “chiarezza”[2] . Mancanza di “chiarezza”, della norma, che spesso crea contrasti nella sua “interpretazione” e, consequenziale, “applicazione concreta” tra i diversi Uffici giudiziari e nei rapporti tra quest'ultimi e l'utenza. Per evitare, e spesso per regolamentarne, i contrasti l'Amministrazione giustizia, tramite le sue articolazioni centrali, dirama direttive nelle due forme di note e circolari [3] . Direttive atte a chiarire la portata delle norme a disporre riguardo la loro pratica applicazione …
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Giurisprudenza • +500
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Versioni del testo
- Articolo unico.
Gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle cause per controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, gli atti relativi ai provvedimenti di conciliazione dinanzi agli uffici del lavoro e della massima occupazione o previsti da contratti o accordi collettivi di lavoro nonche' alle cause per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie sono esenti, senza limite di valore o di competenza, dall'imposta di bollo, di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura ((, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115)) .
Sono allo stesso modo esenti gli atti e i documenti relativi alla esecuzione sia immobiliare che mobiliare delle sentenze ed ordinanze emesse negli stessi giudizi, nonche' quelli riferentisi a recupero dei crediti per prestazioni di lavoro nelle procedure di fallimento, di concordato preventivo e di liquidazione coatta amministrativa.
COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N.115 .
COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N.115 .
Le disposizioni di cui al primo comma si applicano alle procedure di cui agli articoli 618-bis , 825 e 826 del codice di procedura civile .
(5)
------------- AGGIORNAMENTO (5)
Il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 come modificato dalla L. 23 dicembre 2009, n. 191 ha disposto (con l'art. 10, comma 6-bis) che "Nelle controversie di cui all'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319 , e successive modificazioni, e in quelle in cui si applica lo stesso articolo, e' in ogni caso dovuto il contributo unificato per i processi dinanzi alla Corte di cassazione".