Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/10/2004, n. 49334
CASS
Sentenza 13 ottobre 2004

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Non sussiste incompatibilità, per il giudice che abbia emesso un'ordinanza cautelare in fase di indagini preliminari, a deliberare il decreto di giudizio immediato, posto che tale provvedimento non definisce con sentenza un grado del giudizio e non esprime motivazioni vincolanti, semplicemente verificando l'ammissibilità della richiesta del P.M. di accedere direttamente al dibattimento sul presupposto dell'evidenza della prova. (Vedi Corte cost. 20 maggio 1996, n. 155).

L'omissione della dichiarazione di contumacia non implica di per sè, nell'assenza di una corrispondente previsione sanzionatoria, alcuna nullità del giudizio, nè una tale nullità può discendere dall'omessa verifica circa le ragioni dell'assenza dell'imputato, posto che un accertamento in proposito, una volta verificata la ritualità della citazione, deve essere condotto solo quando emerga positivamente l'eventuale impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o legittimo impedimento. (Fattispecie relativa a giudizio abbreviato richiesto e celebrato dopo il decreto di giudizio immediato).

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  • 1Cassazione penale, sez. II, sentenza 29/10/2008 n° 40443Accesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 13 gennaio 2009

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/10/2004, n. 49334
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 49334
Data del deposito : 13 ottobre 2004

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