Sentenza 18 gennaio 2011
Massime • 2
La regola della formazione nel contraddittorio delle parti del fascicolo per il dibattimento non si applica al caso in cui sia disposto il giudizio immediato.
Il giudice che ha emesso un provvedimento cautelare personale non è incompatibile a provvedere in ordine alla richiesta di giudizio immediato nei confronti dello stesso imputato e per lo stesso fatto, dato che si tratta di valutazione che non definisce né una fase del procedimento né un grado di giudizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/01/2011, n. 5349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5349 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 18/01/2011
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 97
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAMACCI Luca - Consigliere - N. 20759/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) P.L. nato il (omesso) ;
avverso la sentenza del 14.12.2009;
della Corte di Appello di Salerno;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Silvio Amoresano;
sentite le conclusioni del P.G., Dr. VOLPE Giuseppe, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
sentito il difensore di parte civile, Avv. Boninfante Raffaele, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
sentito il difensore dell'imputato, Avv. Tanzola Sebastiano, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
1) Con sentenza del 14 dicembre 2009 la Corte di Appello di Salerno confermava la sentenza del Tribunale di Sala Consilina, in data 25.5.2006, con la quale P.L. era stato condannato, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 609 ter c.p., e ritenuta l'ipotesi attenuata di cui all'art. 609 bis c.p.,u.c., riconosciute le circostanze attenuanti generi che, alla pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione per il reato di cui all'art. 609 bis c.p., per avere, quale tecnico di radiologia in servizio all'Ospedale di XXXXX, e quindi incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle sue funzioni, effettuando un esame radiologico lombare a C.C. , compiuto atti sessuali, consistiti in toccamenti del seno e nell'inserimento della mano nelle mutandine con introduzione delle dita nella vagina, in danno della predetta C. .
La Corte territoriale rigettava le eccezioni preliminari sollevate dalla difesa. La regola del contraddittorio tra le parti nella formazione del fascicolo per il dibattimento ex art. 431 c.p.p., non opera nell'ipotesi di giudizio immediato (il rinvio fatto dagli artt. 457 e 431, riguarda la formulazione della norma nel testo antecedente alla L. 16 dicembre 1999, n. 479, e quindi la esclusiva necessità di indicazione degli atti e non il contraddittorio).
La violazione della norma concernente il previo interrogatorio dell'imputato come presupposto per la richiesta di giudizio immediato darebbe luogo ad una nullità a regime intermedio che non può essere dedotta ex art. 180, dopo la sentenza di primo grado.
Riteneva, poi, la Corte di merito irrilevante la questione di costituzionalità in relazione al termine di 90 giorni (decorrente dalla notizia di reato) previsto dall'art. 454 c.p.p., e la manifesta infondatezza della questione in relazione alla dedotta incompatibilità del GIP, non avendo il decreto con cui si dispone il giudizio immediato carattere di accertamento potenzialmente definitivo sul merito dell'accusa.
Quanto al "merito", confermava la Corte la piena attendibilità delle dichiarazioni della parte offesa che avevano, peraltro, trovato conferma in altri elementi probatori.
2) Ricorre per Cassazione P.L. , a mezzo del difensore, denunciando, con il primo motivo la violazione di legge in relazione all'art. 178 c.p.p., lett. c), artt. 457 e 431 c.p.p., nonché la mancanza di motivazione.
La formazione di fascicolo non è avvenuta ai sensi dell'art. 431 c.p.p., essendo gli atti transitati dal fascicolo del P.M. a quello del dibattimento. Tale violazione integra la nullità di cui all'art.178 c.p.p., lett. c).
Con il secondo motivo denuncia la violazione di legge in relazione all'art. 453 c.p.p., ed il vizio di motivazione. La scelta del GIP di accogliere la richiesta del P.M in ordine alla "evidenza della prova" è rimasta nel vago e non risulta in alcun modo giustificata. Inoltre, l'imputato non ha prestato l'interrogatorio previsto dall'art. 453 c.p.p., dal quale sia emersa l'evidenza della prova (negli interrogatori resi non si è parlato dell'evidenza della prova). Trattasi di nullità di carattere assoluto e non a regime intermedio.
Con il terzo motivo denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla dedotta questione di legittimità costituzionale. Palese era l'incompatibilità del GIP del Tribunale di Sala Consilina, che aveva conosciuto della vicenda, tanto da emettere misura cautelare interdittiva ed aveva poi, sulla base delle pregresse conoscenze, ritenuto di accedere alla richiesta del P.M. di giudizio immediato.
Con il quarto motivo denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla dedotta questione di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 2, 3, 24 e 111 Cost.. La difesa lamentava la innaturale lentezza nell'iscrizione a registro della notitia criminis e non, come sostenuto dalla Corte territoriale, il decorso del termine di 90 giorni. Nel caso di specie non risultava alcun caso fortuito o forza maggiore che giustificasse il ritardo.
Con il quinto motivo denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione, non avendo la Corte territoriale tenuto conto delle doglianze contenute nell'atto di appello ed avendo completamente ignorato i testi addotti a discarico. La Corte territoriale si è limitata a richiamare, in termini apodittici e meramente ripetitivi, la motivazione della sentenza di primo grado. Eppure erano state evidenziate le profonde discrasie delle dichiarazioni della persona offesa. Nè è stata spesa una sola parola in relazione all'elemento volitivo.
Eccepisce, infine, la prescrizione del reato alla luce della nuova normativa di cui agli artt. 157 e 160 c.p.. 3) Il ricorso è infondato.
3.1) In ordine alla formazione del fascicolo, la Corte territoriale ha già, correttamente, rilevato che nel giudizio immediato non trova applicazione la regola prevista dall'art. 431 c.p.p.. Secondo giurisprudenza consolidata infatti "il rispetto della regola del contraddicono tra le parti nella formazione del fascicolo per il dibattimento previsto dall'art. 431 c.p.p., nel testo risultante dalle modificazioni ad esso apportate con la L. 16 dicembre 1999, n.479, non opera nell'ipotesi di giudizio immediato, dovendo intendersi riferito il rinvio a tale disposizione figurante nell'art. 457 stesso codice alla formulazione antecedente a quelle modifiche e quindi alla esclusiva necessità di indicazione degli atti da inserire nel fascicolo medesimo e non nell'osservanza delle forme del contraddittorio (cfr. Cass. pen. sez. 1^ n. 785 del 21.11.2002; Cass. sez. 1^ n. 33525 del 12.6.2003). Peraltro e, in ogni caso, non sussiste la nullità di cui all'art.178 c.p.p., comma 1, lett. c), qualora la formazione del fascicolo del dibattimento avvenga in assenza del contraddittorio delle parti, considerato che l'udienza di cui all'art. 431 c.p.p., non comporta preclusione di sorta e non pregiudica in alcun modo le esigenze della difesa, in quanto tutte le questioni in essa proponibili possono essere riproposte nella fase preliminare del dibattimento ex art. 491 c.p.p., (cfr. ex multis Cass. sez. 2^ n. 12014 del 4.3. 2010; Cass.
sez. 5^ n. 19473 del 10.1.2007). 3.1.1) Altrettanto correttamente i Giudici di merito hanno rigettato l'ulteriore eccezione di nullità. La violazione della norma concernente il previo interrogatorio dell'imputato per far luogo alla richiesta di giudizio immediato da luogo, invero, ad una nullità a regime intermedio del relativo decreto, che, secondo il disposto dell'art. 180 c.p.p., non può essere rilevata ne' dedotta dopo la sentenza di primo grado (cfr. Cass. pen. sez. 2^, 28.9.2005 n. 40231;
conf. Cass. pen. sez. 6^ n. 25968 del 15.4.2010). Inoltre, secondo la stessa prospettazione difensiva, dall'interrogatorio prestato non sarebbe emersa l'evidenza della prova. Ma è del tutto evidente che la norma richiede che la persona sottoposta alle indagini sia interrogata sui fatti dai quali emerge l'evidenza della prova e non che dall'interrogatorio emerga l'evidenza della prova (e tanto meno che in esso si "parli" di tale evidenza); tanto che la persona indagata può anche omettere di comparire.
3.2) I motivi con cui si denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alle sollevate, nel giudizio di appello, questioni di costituzionalità, sono inammissibili. Secondo costante giurisprudenza di questa Corte (a partire da quella più risalente) "il provvedimento di rigetto della eccezione di incostituzionalità non è soggetto ad impugnazione, attenendo alla verifica (positiva) di un presupposto processuale (la inesistenza di una pregiudiziale di costituzionalità) di esclusiva competenza del giudice del processo. L'unico rimedio configurabile è la riproposizione della questione all'inizio di ogni grado del processo da parte dell'interessato dinanzi al giudice superiore, il quale ne valuterà nuovamente la rilevanza" (cfr. Cass. sez. 1^ n. 4200 del 25.1.1985; conf. Cass. sez. 3^ n. 4604 del 2.4.1986; Cass. sez. 1^ n. 1316 del 2.5.1988). Anche più di recente è stato ribadito che "Non può essere dedotto sotto forma di difetto di motivazione la carente considerazione riservata dal giudice di merito alla questione di legittimità costituzionale prospettata dalla parte. Il provvedimento relativo alla questione di costituzionalità è infatti in sè non impugnabile, riservando la legge la possibilità di riproporre la questione ad ogni successivo grado di giudizio" (Cass. sez. 6^ n. 706 del 19.2.1997). 3.2.1) In ogni caso, le sollevate questioni di costituzionalità sono manifestamente infondate.
Quanto alla iscrizione nel registro degli indagati, va rilevato che "L'apprezzamento della tempestività dell'iscrizione, il cui obbligo nasce solo ove a carico di una persona emerga l'esistenza di specifici elementi indizianti e non di meri sospetti, rientra nell'esclusiva valutazione discrezionale del P.M. ed è sottratto, in ordine all'art. ed al quando, al sindacato del giudice, ferma restando la configurabilità di ipotesi di responsabilità disciplinare o addirittura penale nei confronti del P.M. negligente" (cass. pen. sez. 6^ n. 40791 del 10.10.2007). Questa Corte ha già dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., dell'art. 335 c.p.p., e art. 407 c.p.p., commi 2 e 3, nella parte in cui non prevedono l'inutilizzabilità degli atti compiuti oltre la scadenza del termine delle indagini preliminari computato non dal giorno di iscrizione del nominativo dell'indagato nell'apposito registro, bensì dal giorno in cui emergendo a suo carico indizi di reità - tale iscrizione avrebbe dovuto aver luogo (cfr. Cass. pen. sez. 6^ n. 2261 del 4.12.2009). In ordine alla dedotta incompatibilità del GIP, "...l'art. 34 non prevede alcuna incompatibilità tra il giudice che ha disposto il giudizio immediato e quello che ha emesso la misura cautelare. La ratio legis di tale esclusione è evidente e consiste nella valutazione che il giudice che dispone il giudizio immediato non dichiara o concorre a dichiarare una sentenza che comunque definisce il grado di una fase del giudizio ne' esprime motivazioni vincolanti, limitandosi a verificare l'ammissibilità della richiesta del P.M. "quando la prova appare evidente" (art. 453 c.p.p.). Ne consegue che la fattispecie esula dalle varie ipotesi in cui la Corte Costituzionale, in particolare con la sentenza n. 155 del 20.5.1996, ha dichiarato la parziale incostituzionalità dell'art. 34 c.p.p., in relazione al giudice che ha emesso una misura cautelare, comprendendovi, oltre al giudizio dibattimentale, anche il giudizio abbreviato e l'applicazione pena su richiesta delle parti, che costituiscono comunque procedimenti che, a differenza del decreto di giudizio immediato, definiscono una fase del procedimento ed un grado di giudizio" (cfr. Cass. pen. sez. 4^ n. 49334 del 13.10.2004). 3.3) Il quinto motivo è manifestamente infondato venendo riproposte censure generi che su cui i giudici di merito si sono già ampiamente soffermati. È pacifico che, nell'ipotesi di conferma della sentenza di primo grado, le due motivazioni si integrino a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre far riferimento per giudicare della congruità della motivazione. Allorché, quindi, le due sentenze concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo (cfr. ex multis Cass. sez. 1^ n. 8868 del 26.6.2000 - Sangiorgi). Già il Tribunale aveva evidenziato che il racconto della persona offesa risultava particolarmente preciso e coerente ed era,per di più,confortato da elementi esterni. Evidenziava il Tribunale che dal dibattimento non era emerso alcun motivo per dubitare delle sue dichiarazioni accusatorie ("nessun astio o qualsivoglia tipo di contrasto nei confronti dell'imputato che la vittima neppure conosceva e non aveva mai incontrato prima").
La Corte territoriale, nel confermare il giudizio di piena attendibilità delle dichiarazioni della parte offesa, ha evidenziato che i profili di criticità di quelle dichiarazioni, prospettati dalla difesa, riguardavano aspetti assolutamente marginali. Ha sottolineato, in particolare, che non assumono rilevanza la mancata descrizione dell'abbigliamento utilizzato da C.C. al momento dell'esame e costituiscono circostanze di contorno, scarsamente significative, quelle relative alle modalità attraverso le quali si era pervenuti alla identificazione dell'imputato, o irrilevanti quanto alla pertinenza delle domande fatte dall'imputato alla parte offesa. Quanto alla piena consapevolezza di invasione "arbitraria" della sfera sessuale della vittima, i giudici di merito hanno evidenziato che non potevano esservi dubbi in proposito, in quanto la esplorazione vaginale non rientra certo nell'ambito delle attività prodromiche ad un esame radiologico.
3.4) Infine, il reato non è prescritto.
La normativa più favorevole applicabile è quella prevista dall'art.157 c.p., come riformulato con la L. n. 251 del 2005. Secondo tale norma, però, per determinare il tempo necessario a prescrivere, non si tiene conto della diminuzione per le circostanze attenuanti (quindi nel caso di specie sia delle attenuanti generiche che dell'attenuante ad effetto speciale di cui all'art. 609 bis) u.c.. Si deve tener conto della pena stabilita per il reato consumato ritenuto in sentenza (dieci anni), aumentata di 1/4 ex artt. 160 e 161 c.p., e quindi anni 12 e mesi 6 (non ancora decorsi, essendo stato il reato commesso il (omesso) ).
3.5) Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla costituita parte civile e che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese, sostenute nel grado dalla costituita parte civile, che liquida in Euro 2.500,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2011