Cass. pen., sez. II, sentenza 05/03/2015, n. 12896
CASS
Sentenza 5 marzo 2015

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L'incompatibilità ex art. 34, cod. proc. pen. non attiene alla capacità del giudice e non determina, pertanto, la nullità del provvedimento ex artt. 178 e 179, cod. proc. pen., ma costituisce soltanto motivo di possibile astensione ovvero di ricusazione dello stesso giudice, che deve essere fatto valere tempestivamente con la procedura di cui all'art. 37 cod. proc. pen.. (Fattispecie, nella quale il medesimo magistrato aveva presieduto il Tribunale, che aveva emesso la sentenza di primo grado, ed era stato poi componente del collegio di appello).

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  • 1Art. 37 c.p.p. Ricusazione
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  • 2Art. 34 c.p.p. Incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimento
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 05/03/2015, n. 12896
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12896
Data del deposito : 5 marzo 2015

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