Sentenza 25 gennaio 2005
Massime • 2
Integra una particolare ipotesi di competenza funzionale quella del giudice investito dell'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 e segg. cod. proc. pen., dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio immediato, e la violazione della relativa disciplina determina ai sensi degli artt. 178, comma primo, lett. a), e 179, comma primo, cod. proc. pen. una nullità assoluta e insanabile, rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del processo, e, quindi, anche nel giudizio di cassazione.
In tema di applicazione della pena a richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 e segg. cod. proc. pen., poichè la decisione del giudice che ratifica l'accordo corrisponde all'interesse che le parti hanno ritenuto di soddisfare con la richiesta di patteggiamento, l'ammissibilità del ricorso per cassazione avverso detta decisione, con cui si lamenti unicamente l'incompetenza del giudice ad emetterla, è subordinata alla specifica indicazione di un'utilità concreta perseguita con il mezzo di gravame, a nulla rilevando la natura funzionale dell'incompetenza dedotta e la sua conseguente rilevabilità di ufficio. (Fattispecie nella quale l'imputato, dopo l'emissione del decreto di giudizio immediato, aveva tempestivamente chiesto al g.i.p. - e ottenuto dopo la prestazione del consenso del P.M. - l'applicazione della pena a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., censurandone poi la decisione sull'unico rilievo che competente a pronunciarsi sarebbe stato il giudice del dibattimento; la Corte, nell'enunciare il principio di cui sopra, ha ritenuto la declaratoria di nullità preclusa dalla inammissibilità dell'impugnazione dovuta a carenza di interesse).
Commentari • 4
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1. La sentenza qui pubblicata e commentata viene a chiudere una sequenza processuale complessa, senza per altro risolvere - come vedremo - la questione giuridica risultata controversa. Una ricostruzione critica della vicenda era stata da noi già offerta nel commentare l'ordinanza con la quale la sesta sezione penale della Corte aveva rimesso al ricorso alle Sezioni unite (si veda, volendo, G. ROMEO, Alle Sezioni unite la questione della competenza all'emissione del mandato di arresto europeo, in questa Rivista). Inutile dunque appesantire l'odierna esposizione: torneremo solo brevemente sugli antefatti, per il resto rinviando alla nota che si è appena citata. 2.- Lo stesso giorno del …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 25/01/2005, n. 4419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4419 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2005 |
Testo completo
Dott. Nicola MARVULLI Presidente
Dott. Pasquale TROJANO Consigliere
Dott. Giorgio LATTANZI Consigliere
Dott. Aldo GRASSI Consigliere
Dott. Giuliana FERRUA Consigliere
Dott. Francesco MARZANO Consigliere
Dott. Nicola MILO Consigliere
Dott. Giovanni CANZIO Consigliere
Dott. Franco FIANDANESE rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto nell'interesse di:
GI NO, n. Catania il 12.5.1973;
De CA AZ, n. Catania il 26.10.1972;
avverso la sentenza del G.I.P. presso il Tribunale di Camerino, in data 22 marzo 2004;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Sentita in camera di consiglio la relazione svolta dal consigliere dott. Franco Fiandanese;
Letta la richiesta del Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Cassazione di dichiarare inammissibili i ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Camerino, in data 14 gennaio 2004, richiedeva al giudice delle indagini preliminari l'emissione del decreto di giudizio immediato ai sensi degli artt. 453 e 454 cod. proc. pen. nei confronti di GI NO e De CA AZ, imputati dei reati di rapina aggravata e porto illegale di un taglierino. Il g.i.p., con decreto del 19 gennaio 2004, notificato il 23 gennaio 2004, disponeva procedersi a giudizio immediato, fissando per la celebrazione del dibattimento davanti al tribunale l'udienza dell'11 marzo 2004, avvertendo gli imputati della facoltà di richiedere, entro quindici giorni dalla notifica del decreto, il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.. Gli imputati, con separate richieste depositate presso la cancelleria del g.i.p. il 7 febbraio 2004, richiedevano l'applicazione della pena e il p.m., in data 10 febbraio 2004, prestava il proprio consenso. Il g.i.p., con provvedimento in calce alla richiesta, in data 16 febbraio 2004, fissava per la decisione l'udienza del 22 marzo 2004. Il giorno dell'udienza davanti al g.i.p. gli imputati, in stato di custodia cautelare in carcere, reiteravano le richieste di patteggiamento ed il pubblico ministero ribadiva il consenso già prestato, senza che fosse sollevata alcuna questione di competenza funzionale;
anzi gli imputati avanzavano richieste di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, che venivano accolte dal g.i.p. con la concessione degli arresti domiciliari, contestualmente alla pronuncia di sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. con applicazione delle pene concordemente richieste.
Contro questa sentenza gli imputati presentavano ricorso per cassazione, deducendo, come unico motivo, la incompetenza funzionale del giudice;
affermavano, infatti, che, dopo aver emesso il decreto che dispone il giudizio immediato, il g.i.p. non sarebbe più competente a celebrare il rito alternativo dell'applicazione della pena, essendosi spogliato del processo, che deve considerarsi, così, transitato alla successiva fase processuale, quella cioè del giudizio;
la decisione del g.i.p. avrebbe determinato, di conseguenza, una indebita regressione del processo. Il Procuratore Generale presso la Suprema Corte concludeva per l'inammissibilità del ricorso, condividendo l'orientamento giurisprudenziale assertivo della competenza del g.i.p. fino a quando tale giudice non abbia trasmesso materialmente il fascicolo al giudice del dibattimento.
La Sezione II di questa Corte, con ordinanza del 5 ottobre 2004, rilevata l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale sulla competenza, del g.i.p. o del giudice del dibattimento, ad emettere la sentenza di applicazione di pena, devolveva la relativa questione alle Sezioni Unite. La Sezione remittente osservava che la questione era stata sollevata numerose volte in sede di conflitto di competenza fra g.i.p. e giudice del dibattimento, ma che era comunque ammissibile anche se sollevata con ricorso della parte, in quanto l'incompetenza funzionale configurava una nullità assoluta e rilevabile d'ufficio ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. a), e 179, comma 1, cod. proc. pen.; aggiungeva che il ricorso doveva ritenersi ammissibile anche se conteneva la denunzia di vizi processuali in sede di applicazione dell'art. 444 cod. proc. pen., perché la giurisprudenza, che aveva escluso la rilevabilità di questioni di nullità anche assoluta diverse da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento e al consenso prestato, operava in relazione a eventuali nullità verificatesi prima della richiesta di applicazione di pena ma non a nullità verificatesi dopo. Il Primo Presidente assegnava il ricorso alle Sezioni Unite per l'udienza del 25 gennaio 2005, in occasione della quale il P.G. reiterava le conclusioni già prese, rilevando che la competenza del g.i.p. appariva coerente e funzionale a consentire una pronuncia immediata e quindi in linea con il canone costituzionale della ragionevole durata dei processi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'esame della questione di diritto che ha dato luogo a contrasto giurisprudenziale e che è stata rimessa a queste Sezioni Unite, impone la preliminare valutazione della ammissibilità del motivo di ricorso che detta questione ha sollevato.
Occorre osservare, in primo luogo, che la competenza in ordine alla quale si controverte nel caso di specie deve qualificarsi come funzionale, con una tipizzazione che, pur non trovando un'esplicita previsione nel codice di procedura penale, è desumibile dal sistema, essendo connaturata alla costruzione normativa della ripartizione delle attribuzioni del giudice in relazione allo sviluppo del processo, e riflette i suoi effetti direttamente sulla idoneità specifica dell'organo all'adozione di un determinato provvedimento, di modo che la violazione delle regole relative a tale tipo di competenza configura una nullità assoluta ed insanabile rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, e, quindi, anche in sede di ricorso per cassazione, ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. a), e 179, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. Un., 20 luglio 1994 n. 14, De Lorenzo, riv. 198219;
nonché, Sez. IV, 12 gennaio 1999, n. 7439, Tega, riv. 213738; Sez. I, 7 novembre 1997 - 26 febbraio 1998, n. 6257, D'Onofrio, riv. 209892).
Ciò premesso, con riferimento allo speciale rito nel quale la sentenza impugnata è stata pronunciata, la giurisprudenza di questa Suprema Corte ha più volte affermato il principio secondo il quale l'applicazione concordata della pena postula la rinunzia a far valere eccezioni di nullità, precisandosi, in alcune pronunce, che deve ritenersi esclusa la deducibilità delle nullità degli atti che siano stati assunti in precedenza rispetto alla richiesta di patteggiamento (Sez. VI, 6 aprile 1999, n. 6616, Rocco, riv. 214746;
Sez. I, 26 maggio 1997, n. 6520, Versace, riv. 208056; Sez. VI, 3 aprile 1991, n. 9838, Pelella, riv. 188408), ed in altre, più numerose, che, indipendentemente dal momento in cui la nullità si sarebbe verificata, la richiesta di pena concordata comporta la rinuncia a far valere le nullità che non inficiano la richiesta di patteggiamento ed il consenso ad esso prestato (Sez. VI, 25 giugno 2003 n. 32391, Simone, riv. 226508; Sez. VI, 5 dicembre 2002 n. 6945, Tornatore, riv. 223523; Sez. VI, 24 marzo 2000, n. 1445, Procopio, riv. 216318; Sez. V, 29 dicembre 1998 - 1 aprile 1999, n. 7262, Ben Hamidi, riv. 212924; Sez. VI, 3 dicembre 1996 - 17 gennaio 1997, n. 279, Tamburello, riv. 206690; Sez. VI, 25 maggio 1994, n. 10102, Mancini, riv. 199558; Sez. III, 22 ottobre 1993, n. 11596, Giglione, riv. 196931; Sez. I, 22 marzo 1993, n. 1216, Pezzurro, riv. 193940; Sez. VI, 26 maggio 1992, n. 7903, Cogo, riv. 191093). Non mancano, inoltre, affermazioni giurisprudenziali, secondo le quali il suddetto principio deve applicarsi solo alle nullità diverse da quelle assolute ed insanabili (Sez. V, 23 giugno 1998, n. 4129, Cieri, riv. 211510), osservandosi, in particolare che, se il c.d. patteggiamento costituisce impegno ad accettare ed eseguire la sanzione concordata con il pubblico ministero e ritenuta equa dal giudice, con rinuncia ad ogni questione od obiezione di qualsiasi natura, con la conseguenza che non è possibile proporre al giudice dell'impugnazione eccezioni che sono state superate dall'applicazione della pena richiesta, ne' devolvere allo stesso il potere di conoscerne, lo stesso giudice, peraltro, su quelle rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del processo può pronunciarsi, anche indipendentemente da una doglianza sul punto, ai sensi dell'art. 609, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. IV, 11 marzo 1992, n. 4821, Maradona, riv. 190059). Tutte le sentenze ora citate sono meramente assertive, non contenendo alcuno sviluppo argomentativo dei principi affermati, mentre una corretta impostazione della problematica in esame impone, innanzitutto, di distinguere l'aspetto della deducibilità da quello della rilevabilità d'ufficio, evidenziando, con riferimento alla deducibilità, che, nel caso di specie, si tratta di eccezione formulata solo con il ricorso per cassazione, e, quindi, valutando tale eccezione sotto il profilo dell'interesse a ricorrere. La giurisprudenza di questa Suprema Corte, anche a Sezioni Unite, ha più volte chiarito che l'interesse richiesto dall'art. 568, quarto comma, cod. proc. pen., quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione immediata pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente (Sez. Un. 13 dicembre 1995, n. 42, Timpani, riv. 203093; Sez. Un. 27 settembre
1995, n. 10372, Serafino, riv. 202269; Sez. Un. 16 marzo 1994, n. 6563, Rusconi, riv. 197535; nonché, Sez. III, 23 giugno 2000, n. 9831, Taormina, riv. 217412; Sez. V, 18 giugno 1999, n. 9135, Lecci, riv. 213963; Sez. I, 27 febbraio 1997, n. 4340, Battaggia, riv. 207437).
L'interesse ad impugnare deve presentare i caratteri della concretezza e dell'attualità, e cioè con il proposto gravame l'impugnante deve mirare a rimuovere l'effettivo pregiudizio che asserisce di aver subito, in via primaria e diretta, con il provvedimento impugnato e deve chiarire quale risultato intenda perseguire, non soltanto teoricamente corretto ma anche praticamente favorevole (Sez. Un. 25 giugno 199 7, n. 7, Chiappetta, riv. 208165). Si tratta di affermazioni di principio che sono state ribadite anche con riferimento alle impugnazioni del Pubblico Ministero, nonostante si riconosca che questi ha natura di parte pubblica e svolga la fondamentale funzione di vigilanza sull'osservanza delle leggi e sulla pronta e regolare amministrazione della giustizia che gli è assegnata dall'art. 73 dell'ordinamento giudiziario, non essendo previsto, neanche per il p.m., la possibilità di proporre un'impugnazione che si risolva in una mera pretesa teorica all'esattezza della decisione;
affermandosi che, quando il gravame del p.m. è diretto a lamentare una violazione astratta di una norma di diritto formale, prescritta a pena di nullità assoluta, l'interesse ad impugnare sussiste se da tale violazione derivi un reale pregiudizio dei diritti che si intendono tutelare, e nel nuovo giudizio, a seguito di annullamento, possa raggiungersi un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole (cfr., per tutte, Sez. Un. 24 marzo 1995, n. 9616, Boido, riv. 202018; Sez. Un. 11 maggio 1993, n. 6203, Amato, riv. 193743). In definitiva, non esistendo un interesse in senso assoluto delle parti alla correttezza giuridica delle decisioni che li riguardano nè alla esatta osservanza delle norme processuali, il ricorrente ha l'onere di evidenziare nei motivi di ricorso per cassazione l'interesse che giustifica il suo gravame, indicando sia il pregiudizio arrecato dal provvedimento impugnato alla sua sfera giuridica sia la situazione pratica più vantaggiosa che egli intende ottenere dall'esercizio del diritto di impugnazione e all'esito dell'eventuale nuovo giudizio di merito, con la cancellazione o la riduzione del pregiudizio lamentato. Ebbene, applicando tali principi al caso di specie, si può osservare che negli atti di gravame all'esame di questa Corte è totalmente assente la prospettazione dell'interesse che il ricorrente intende tutelare e dell'utilità che intende perseguire, mancando alcuna critica sulla esattezza giuridica della conclusione raggiunta dal giudice di merito.
La valutazione dell'interesse a ricorrere, del resto, non può essere disgiunta dallo speciale rito nel quale è stata pronunciata la sentenza impugnata. Trattandosi di applicazione di pena su richiesta, la pronuncia corrisponde esattamente all'accordo delle parti e quindi all'interesse che le parti stesse hanno ritenuto di potere soddisfare con la richiesta di patteggiamento. Del resto, proprio la valutazione che la parte fa del proprio interesse, e che è alla base dello speciale rito di cui si parla, consente di ritenere rispettati fondamentali principi costituzionali, in quanto non bisogna "confondere il diritto di libertà e quello di difesa con l'obbligo assoluto di esercitarli". "La legge fondamentale garantisce le condizioni affinché il diritto di libertà personale e quello di difesa possano essere esercitati in tutte le loro legittime facoltà, ma ciò non autorizza a configurare quell'esercizio come obbligatorio" (Corte Cost. n. 313 del 1990) e "l'imputato, quando chiede l'applicazione di una pena lo fa soltanto per ridurre al minimo quel maggior sacrificio della sua libertà, che egli prevede all'esito del giudizio ordinario. E quanto alla difesa, è proprio suo efficiente strumento la possibilità che la legge offre all'imputato di acquisire con sicurezza una pena minima sottraendosi al rischio di più gravi inflizioni" (Corte Cost. cit.).
Non si vede, pertanto, ne' è indicato dai ricorrenti, quale pregiudizio sia ad essi derivato dall'accoglimento delle richieste da loro stessi formulate. Per quanto concerne, poi, la specificazione del risultato eventualmente più favorevole che si intenda ottenere con il gravame, in seguito a nuovo giudizio davanti al giudice di merito funzionalmente competente, ancora una volta manca qualsiasi indicazione e specificazione. Tale risultato più favorevole, rispetto a quello assicurato dalla pronuncia di una sentenza conforme all'accordo delle parti, potrebbe essere solo quello conseguente ad una derubricazione della qualificazione giuridica del fatto o alla applicazione dell'art. 129 c.p.p.. Ma si tratterebbe, in mancanza, come si è detto, di una concreta censura sul punto, di una mera ipotesi teorica che non spetta al giudice dell'impugnazione formulare, in assenza di precisi elementi sottoposti alla sua valutazione.
Pertanto, poiché il problema della deducibilità della nullità assoluta ed insanabile deve essere risolto, con riferimento al ricorso in esame, nel senso della mancanza di interesse a ricorrere, viene a trovare soluzione preclusiva anche il problema della rilevabilità d'ufficio del vizio stesso. Infatti, l'art. 591 cod. proc. pen. al comma 1, lett. a), prevede che l'impugnazione sia inammissibile quando è proposta da chi non ha interesse e la inammissibilità dell'impugnazione impedisce alla Corte di affrontare il problema che ha indotto alla rimessione del ricorso alle Sezioni Unite, in quanto le censure sono inidonee ad instaurare il rapporto processuale di impugnazione.
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali, nonché, ciascuno, ai sensi dell'art. 616, al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro mille a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali e ciascuno della somma di euro mille a favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2004.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA L'8 FEBBRAIO 2005