Sentenza 22 settembre 2005
Massime • 3
Il decreto di archiviazione ha efficacia (limitatamente) preclusiva solo nei confronti dell'autorità giudiziaria che ha provveduto all'archiviazione. Invero, l'autorizzazione alla riapertura delle indagini, rimuovendo gli effetti della precedente valutazione di infondatezza della notizia di reato e quindi ponendosi giuridicamente come atto equipollente alla revoca, non può che provenire dallo stesso giudice che ha emesso il provvedimento di archiviazione ed inerire ad un sindacato sul potere di esercizio dell'azione penale di cui è titolare il pubblico ministero presso quell'ufficio giudiziario, sicché nessun ostacolo incontra l'autorità giudiziaria di altra sede a compiere accertamenti su fatti oggetto del provvedimento di archiviazione.
Nel caso di trasmissione degli atti del procedimento, per competenza territoriale, da un ufficio del pubblico ministero ad altro ufficio del pubblico ministero, il "dies a quo" della durata delle indagini preliminari deve individuarsi nella data in cui il nome dell'indagato è stato iscritto nel registro delle notizie di reato del pubblico ministero ritenutosi successivamente competente.
I "motivi nuovi" a sostegno dell'impugnazione, previsti nelle norme concernenti il ricorso per cassazione in materia cautelare (art. 311, quarto comma, cod. proc. pen.) devono avere ad oggetto i capi o i punti della decisione impugnata che sono stati enunciati nell'originario atto di gravame ai sensi dell'art. 581, lett. a), cod. proc. pen.
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- 1. L'iscrizione della notizia di reato e le sue patologiePerrotta Giulio · https://www.diritto.it/ · 17 maggio 2012
- 2. Incidente probatorio e partecipazione dell’indagatoAlessandro Taraborrelli · https://www.filodiritto.com/ · 27 marzo 2006
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/09/2005, n. 45725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45725 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 22/09/2005
Dott. MARINI Pierfrancesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 991
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - N. 5707/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CH LV, n. il 14/11/1961;
avverso ORDINANZA del 22 - 23/12/2004 del TRIBUNALE DI PERUGIA;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Marini Pierfrancesco;
udito il Pubblico Ministero nella persona del Dr. GALASSO Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
La Corte:
OSSERVA
1. Con ordinanza 22/12/2004, il Tribunale di Perugia ha respinto la richiesta formulata nell'interesse di IO LV ed intesa al riesame dell'ordinanza in data 06/12/2004 da parte del Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale, applicativa nei di lui confronti della misura della custodia cautelare in carcere in ordine al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, riferito all'indagato sub specie di distrazione, in danno dei creditori del Consorzio IREC Interventi Regionali nella edilizia pubblica, dichiarato fallito in data 23/05/1994, della somma di L. 19.180.887.070, nonché di dissipazione dell'intero patrimonio immobiliare del Consorzio IREC conferito in data 30/12/1989 in occasione della fusione per incorporazione nel Consorzio Cooperative Edilizie Edilabit r.l. (poi fallito il 21/02/2001); reato attribuito al IO nella qualità di amministratore di fatto ed assoluto dominus nonché membro del consiglio di amministrazione, in concorso con il curatore fallimentare (Campioni Raffaele) ed il giudice delegato (Vitalone Vincenzo) e, in particolare, colto negli episodi della transazione 15/02/1999 tra il fallimento IREC, il Consorzio Edilabit e la S.P.C. S.p.a nella qualità di assuntrice del concordato (in termini che avevano sottratto alla procedura fallimentare IREC un rilevante credito vantato nei confronti del Comune di Napoli) e nella riscossione del credito senza alcuna garanzia di destinazione dello stesso alla esecuzione del concordato.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione il IO deducendo, a mezzo del difensore, "motivazione carente e contraddittoria in relazione alle eccezioni formulate in udienza" nonché "motivazione apparente, carente e contraddittoria in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari.
3. In concreto, il ricorrente ha denunciato:
1) il Tribunale non avrebbe minimamente trattato l'eccezione di assoluta inutilizzabilità degli atti di indagine, eccezione ora riproposta sul rilievo che per i fatti di (bancarotta il G.I.P. del Tribunale di Roma aveva emesso decreto di archiviazione in data 21/01/1997 ed il P.M. presso lo stesso Tribunale non aveva richiesto, ed ovviamente ottenuto, l'autorizzazione alla riapertura delle indagini, ai sensi dell'art. 414 c.p.p., "prima di trasferire gli atti a Perugia"; 2) sarebbero inutilizzabili, in particolare, le intercettazioni telefoniche, in quanto eseguite "attraverso procedure del tutto contra legem e già dichiarate inutilizzabili dalle diverse autorità giudiziarie napoletane" occupatesi dell'indagine;
3) violazione del giudicato cautelare, avendo l'impugnata ignorato sia il provvedimento del G.I.P. del Tribunale di Napoli, reiettivo di una prima richiesta di misura cautelare, sia il negativo esito - divenuto definitivo in seguito a pronuncia della Suprema Corte - delle richieste di misure cautelari reali.
4. Il difensore del ricorrente ha successivamente, con atto pervenuto in data 28/07/2005, presentato nuovi motivi, deducendo (con numerazione "a seguire"): 4) ripetute inosservanze ed erronee applicazione della legge penale e delle norme extragiuridiche extrapenali di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, con riferimento alle vicende in termini che dimostrerebbero "l'assoluta abnormità della ricostruzione" operata nell'ordinanza di custodia cautelare;
5) erronea applicazione della legge penale per mancanza dell'elemento costitutivo del reato, questo individuato nella inesistenza ovvero nella nullità della sentenza dichiarativa del fallimento del Consorzio in quanto pronunciata ben oltre l'anno dalla estinzione per effetto della fusione in Edilabit;
6) violazione di legge per sua erronea applicazione nella ravvisabilità della condotta del reato per cui si procede, tradottasi viceversa in atti autorizzati ovvero assolutamente legittimi;
7) violazione dell'art. 42 c.p. in punto di elemento soggettivo del reato, da escludersi, quanto alla transazione, per l'ipotesi di errore sulla liceità del fatto determinato "dal comportamento dell'autorità giudiziaria"; 8) insussistenza delle esigenze cautelari "anche per inosservanza od erronea applicazione della legge penale", con riferimento al giudicato cautelare ovvero al superamento dei termini di durata massima delle indagini come inconciliabile con il pericolo di inquinamento probatorio.
5. Il ricorso deve essere respinto.
6. Infondato, invero, deve ritenersi il primo motivo di impugnazione. Premesso, infatti, che è sicuramente da escludersi il difetto di motivazione in ordine alla eccezione di nullità per violazione dell'art. 414 c.p.p., risultando alla stessa dedicata specifica risposta che occupa l'intera pag. 4 dell'impugnata ordinanza, non sussiste neppure il vizio di erronea applicazione o interpretazione della norma.
La previsione del provvedimento formale di riapertura delle indagini successivamente al decreto di archiviazione, invero, risponde alla funzione di garanzia dell'indagato che si evitino reiterazioni del procedimento fino a quando non intervengano esigenze di nuove investigazioni, consentendo al G.I.P. di esercitare un effettivo controllo sulla richiesta del P.M. anche al fine di evitare finalità elusive della disciplina sui limiti cronologico per lo svolgimento delle indagini. Ha peraltro statuito il giudice di legittimità che tale preclusione processuale - che, ove configurabile in difetto del provvedimento autorizzativo che funge da condizione di procedibilità, determina l'inutilizzabilità degli atti di indagine - opera solo nell'ipotesi in cui le indagini vengano riattivate dallo stesso pubblico ministero che richiese l'archiviazione (v. Cass. Sez. Un., 22/03/2000 n. 9, Finocchiaro;
Cass. Sez. 5^, 05/10/1999 n. 12893, Calvisi) e che il decreto di archiviazione ha efficacia (limitatamente) preclusiva solo nei confronti dell'autorità giudiziaria che tale provvedimento ha emesso, atteso che l'autorizzazione alla riapertura delle indagini, rimuovendo gli effetti della precedente valutazione di infondatezza della notizia di reato e quindi ponendosi giuridicamente come atto equipollente alla revoca, non può che provenire dallo stesso giudice che ha emesso il provvedimento di archiviazione ed inerire ad un sindacato sul potere di esercizio dell'azione penale di cui è esponente il pubblico ministero titolare delle relative funzioni presso quell'ufficio giudiziario (Cass. Sez. 6^, 12/07/1996 n. 8511, Taglieri), sicché nessun ostacolo incontra l'autorità giudiziaria di altra sede a compiere accertamenti su fatti oggetto del provvedimento di archiviazione.
Tali principi, dei quali ha fatto applicazione il giudice del riesame - sul rilievo che, dopo il decreto di archiviazione 21/01/1997 dal G.I.P. del Tribunale di Roma su conforme richiesta del Pubblico Ministero dello stesso Tribunale, gli atti di indagine "contestati" (e posti a fondamento della misura cautelare personale) sono stati viceversa compiuti dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Perugia ed in ordine a fatti ulteriori e successivi di bancarotta post-fallimentare - non vengono in realtà disconosciuti dal ricorrente che, tuttavia, riconosciuto che non occorresse alcun provvedimento autorizzativo all'attività di indagine svolta dal P.M. di Napoli, assume che di siffatta autorizzazione si sarebbe dovuto munire il P.M. di Roma prima di trasferire gli atti a Perugia. Tale motivo è però infondato, atteso che, come rilevasi dagli atti (e sostanzialmente riconosciuto dallo stesso ricorrente), le indagini (delle quali si discute) svolte dall'ufficio della Procura della Repubblica di Perugia cui il procedimento è stato rimesso ex art. 11 c.p.p. perché riguardante anche un magistrato (il giudice delegato al fallimento) nella qualità di indagato costituiscono niente altro che la prosecuzione dell'attività di indagine autonoma ed ex novo avviata dal Pubblico Ministero di Napoli cui non necessitava, per quanto detto ut supra e pacifico, alcuna autorizzazione alla riapertura da parte del competente G.I.P. dopo il decreto di archiviazione emesso dal G.I.P. del Tribunale di Roma;
il P.M. presso il Tribunale di Roma, cui gli atti erano stati inviati dal Tribunale di Napoli per la ritenuta competenza territoriale in ordine ai reati di bancarotta oggetto di indagine, non necessitava, pertanto, di alcun autorizzazione ex art. 414 c.p.p. "prima di trasferire gli atti a Perugia", non ricorrendo, nella fattispecie, l'ipotesi di riapertura delle indagini quale prevista dalla norma e ritenuta nella giurisprudenza di legittimità.
7. Totalmente privo di pregio è il secondo motivo di impugnazione, atteso che il provvedimento impugnato contiene l'affermazione che le risultanze delle intercettazioni - ritenute parzialmente (peraltro) inutilizzabili dal Tribunale del riesame di Napoli - non sono state poste a fondamento dell'ordinanza applicativa della misura custodiale, ne' in effetti risultano prese minimamente in considerazione nell'ordinanza in scrutinio che, viceversa, ha riconfermato la sussistenza del grave quadro indiziario dei fatti di bancarotta fraudolenta interamente sulla base della voluminosa documentazione descrittiva delle vicende del consorzio fallito e della conclusiva spoliazione del patrimonio quale effetto della mancata riscossione dei crediti, fatti riconducibili al IO quale amministratore di fatto e dominus delle società verso cui sono confluite le somme.
8. Infondato è altresì il terzo motivo di gravame.
Il Tribunale di Perugia, invero, ha puntualmente illustrato le "vicende cautelari" - con riferimento a misure sia personali sia reali - che hanno interessato il procedimento prima che il G.I.P. del Tribunale di Perugina, emettesse nei confronti del IO, in data 06/12/2004, il provvedimento applicativo della misura coercitiva oggetto dell'istanza di riesame, escludendo l'ipotesi del c.d. giudicato cautelare di per ciò stesso che il Tribunale di Napoli si era pronunciato sulla misura custodiale (rifiutata dal G.I.P.) limitatamente alla ulteriore e distinta ipotesi di delitto associativo (quanto ai fatti di bancarotta avendo invece affermato l'incompetenza territoriale) ed evidentemente non rilevando "le sorti" della misura cautelare reale (sequestro preventivo concesso dal G.I.P.). A fronte di tale motivazione, la censura si rivela assolutamente priva del carattere della specificità, generica perché non aggredisce l'argomentazione del giudice;
non valendo certamente, in tal senso, la parimenti generica affermazione che "tutto il materiale indiziante sul quale è stata emessa la misura è esclusivamente e totalmente lo stesso che è stato già oggetto delle valutazioni...da parte delle varie A.G. napoletane", affermazione che, del resto, non pone minimamente in crisi il giudizio denegatorio di un bis in idem per identità del fatto in materia cautelare.
9. Quanto ai motivi nuovi, dedotti con l'atto pervenuto in data 28/07/2005, non può che ne rilevarsene l'inammissibilità, in applicazione di un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità e ritenuto valevole anche nei procedimenti cautelari (per tutte, vedi Cass. Sez. Un., 25/02/1998 n. 4683, Bono ed altri), non avendo i medesimi ad oggetto i capi o i punti della decisione impugnata che sono stati enunciati nell'originario atto di gravame ai sensi dell'art. 585 c.p.p., comma 1 lett. a). Così è a dirsi quanto ai motivi sub 4), 5), 6) e 7); detti motivi, invero, sono tutti formulati deducendo vizi che inficierebbero il giudizio di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e, cioè, vizi che, come agevolmente ricavasi dal testo del ricorso originario, risultano soltanto "enunciati" ovvero "annunciati" nella intestazione ma, poi, non minimamente sviluppati. Non senza rilevare, del resto e ad abundantiam, che sono afflitti da ulteriori ed insuperabili profili di inammissibilità sia il motivo sub 4) - perché si risolve unicamente in una mera e domestica rilettura della vicenda e, quindi, introduce la pretesa di un giudizio di merito - sia il motivo sub 5) - perché del tutto infondatamente assume la "inesistenza" ovvero la "invalidità" della sentenza dichiarativa del fallimento del Consorzio IREC che, tuttavia, non risulta, ne' si allega, revocata in sede civile - sia il motivo sub 6) - che ugualmente enuncia il personale dissenso in ordine alla ritenuta illegittimità degli atti ed ai connessi effetti pregiudizievoli per il ceto creditorio - sia, ancora, il motivo sub 7) motivo - perché richiede un apprezzamento di merito in sede cautelare in punto di elemento soggettivo del reato, nonché impropriamente invoca (peraltro malamente citando una sentenza in tema di errore incolpevole dipendente da un provvedimento dell'autorità amministrativa) un errore sulla liceità dell'operazione di transazione incensurabilmente già qualificata "in contrasto con la procedura fallimentare" - sia il superstite motivo sub 8), e per quanto già superiormente rilevato in ordine all'assunto di giudicato cautelare, e perché fa decorrere il dies a quo della durata delle indagini dalla "prima" iscrizione ex art. 335 c.p.p., (in data 15/05/2002 da parte della Procura della Repubblica
di S.Maria Capua Vetere) anziché dall'iscrizione nel registro della Procura cui furono trasmessi gli atti (v. Cass. Sez. 1^, 25/10/1991, Borrello) e, perché, infine, ignora l'ulteriore esigenza cautelare ritenuta dal giudice sub specie di pericolo della reiterazione criminosa attraverso società di comodo e pluralità di prestanomi, ovvero sul punto deduce l'impossibilita di "incassare le somme attraverso la società EDREMIT ITALIA S.r.l." in forza di intervento del giudice (tramite un sequestro) e, cioè, una circostanza confermativa, piuttosto, dell'esigenza cautelare specificamente ed in più ampi termini descritta.
10. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato, ponendosi a carico del ricorrente il pagamento delle spese del procedimento. Non deve provvedersi agli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., perché l'impugnata ordinanza ha dato atto che la misura della custodia cautelare in carcere è stata sostituita, medio tempore, è con quella degli arresti domiciliari.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 settembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2005