Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 4 giugno 1976 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 24 febbraio 1994 |
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- 1. Consolidazionehttps://www.brocardi.it/ · 1
Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 4435 del 24 febbraio 2009 «L'interpretazione di una disposizione testamentaria volta a determinare se il testatore abbia voluto disporre una sostituzione fedecommissaria o una costituzione testamentaria di usufrutto deve muovere dalla ricerca della effettiva volontà del "de...» Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 243 del 10 gennaio 1995 «Integra fedecommesso, vietato dall'art. 899 del c.c. del 1865, quella disposizione testamentaria, comunque articolata, che conferisca secondo un ordine successivo determinati beni ad un istituto per la durata della sua vita ed i medesimi beni ad...» Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 11602 del 26 maggio …
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Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Avezzano, sentenza 23/10/2024, n. 398Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Avezzano in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Mario CERVELLINO, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi n. 1971 dell'anno 2019, trattenuta in decisione in data 27.9.2021 e vertente TRA Parte_1 C.F._1 (C.F. ) residente in [...] ed elettivamente domiciliato in Avezzano, nello studio dell'Avv. UI De IS che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti ATTORE E Controparte_1 C.F._2 ( , residente a [...], via della Controparte_2 C.F._3Chiesa, 1 , ( ), residente in [...],Controparte_3 C.F._4 ), in proprio e nella qualità …Leggi di più...
- usucapione·
- art. 102 c.p.c.·
- contumacia·
- volture·
- sentenza irrevocabile·
- errore materiale·
- decreto di usucapione·
- proprietà·
- trascrizioni·
- cancellazioni
Versioni del testo
- Art. 1.
Dopo l' articolo 1159 del codice civile , approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 , e' aggiunto l'articolo seguente:
"Art. 1159-bis. - Usucapione speciale per la piccola proprieta' rurale. - La proprieta' dei fondi rustici con annessi fabbricati situati in comuni classificati montani dalla legge si acquista in virtu' del possesso continuato per quindici anni.
Colui che acquista in buona fede da chi non e' proprietario, in forza di un titolo che sia idoneo a trasferire la proprieta' e che sia debitamente trascritto, un fondo rustico con annessi fabbricati, situati in comuni classificati montani dalla legge, ne compie l'usucapione in suo favore col decorso di cinque anni dalla data di trascrizione.
La legge speciale stabilisce la procedura, le modalita' e le agevolazioni per la regolarizzazione del titolo di proprieta'.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai fondi rustici con annessi fabbricati, situati in comuni non classificati montani dalla legge, aventi un reddito non superiore ai limiti fissati dalla legge speciale". - Art. 2.
Le disposizioni dell' articolo 1159-bis del codice civile si applicano ai fondi rustici con annessi fabbricati situati in comuni classificati montani ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 , qualunque siano la loro estensione ed il loro reddito, nonche' ai fondi rustici con annessi fabbricati situati in comuni non classificati montani, quando il loro reddito dominicale iscritto in catasto ai sensi del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589 , convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976 , ((non supera complessivamente le lire 350.000)) - Art. 3.
Il riconoscimento della proprieta', quando ricorrono le condizioni e i requisiti previsti dall'articolo precedente, puo' essere richiesto con ricorso al pretore del luogo in cui e' situato il fondo. Il ricorso deve contenere l'indicazione specifica dei documenti sui quali si fonda e dei mezzi di prova che si propongono ai fini dell'accertamento del possesso.
La richiesta e' resa nota mediante affissione dell'istanza, per novanta giorni, all'albo del comune, in cui sono situati i fondi per i quali viene richiesto il riconoscimento del diritto di proprieta', e all'albo della pretura, ed e' pubblicata per estratto, per una sola volta, nel Foglio degli annunzi legali della provincia. Nelle due pubblicazioni deve essere indicato il termine di novanta giorni per l'opposizione di cui al terzo comma del presente articolo. La pubblicazione nel Foglio degli annunzi legali della provincia deve essere fatta non oltre quindici giorni dalla data dell'avvenuta affissione nei due albi. L'istanza deve essere notificata a coloro che nei registri immobiliari figurano come titolari di diritti reali sull'immobile ed a coloro che, nel ventennio antecedente alla presentazione della stessa, abbiano trascritto contro l'istante o i suoi danti causa domanda giudiziale non perenta diretta a rivendicare la proprieta' o altri diritti reali di godimento sui fondi medesimi.
Contro la richiesta di riconoscimento e' ammessa opposizione da parte di chiunque vi abbia interesse entro novanta giorni dalla scadenza del termine di affissione oppure dalla data di notifica di cui al comma precedente.
Sull'opposizione il pretore giudica con sentenza nei limiti della propria competenza per valore. Tuttavia, quando il valore dei fondi cui l'opposizione si riferisce eccede tali limiti, il pretore rimette gli atti al tribunale competente.
Quando non e' fatta opposizione, il pretore, raccolte, ove occorra, le prove indicate ed assunte le informazioni opportune, provvede con decreto, per il quale, in caso di accoglimento dell'istanza, si osservano le forme di pubblicita' previste dal secondo comma. Contro tale decreto puo' essere proposta opposizione entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di affissione, il pretore provvede ai sensi del comma precedente.
Contro il decreto di rigetto il ricorrente puo' proporre reclamo, entro trenta giorni dalla comunicazione, mediante ricorso al tribunale, che provvede in camera di consiglio.
Il decreto di accoglimento non opposto e la sentenza definitiva passata in cosa giudicata, ove contenga riconoscimento di proprieta', costituiscono titolo per la trascrizione ai sensi dell' articolo 2651 del codice civile .
Sono salvi i diritti che i terzi di buona fede abbiano acquistato da colui che ha ottenuto il decreto o la sentenza di cui al comma precedente, purche' l'acquisto abbia avuto luogo in base ad un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda giudiziale con cui si faccia valere sull'immobile un diritto di proprieta' od altro diritto reale.