Sentenza 27 maggio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/05/2026, n. 19372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19372 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE
Composta da
IU DE AR
STEFANO APRILE
MI NA AM
RI RE ZO
VI LO
ha pronunciato la seguente
- Presidente -
- Relatore -
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
1. EL UA ID ED nato a [...] il [...]
2. LI RO nato in [...] il [...] 3. AS TO nato a [...] il [...]
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 19372/2026 Roma, li, 27/06/2026
Sent. n. sez. 355/2026 UP 28/04/2026 R.G.N. 41541/2025
avverso la sentenza del 25/06/2025 della Corte d'assise d'appello di Bologna Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Stefano Aprile;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore DR CIMMINO che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
uditi i difensori:
- avv. La MAca Luca, per le parti civili AF KA ed El AM ED, che deposita conclusioni e nota spese;
-avv. La MAca Luca, per l'imputato EL UA, che si riporta al ricorso e ne chiede l'accoglimento; - avv. Cristofori DR, per l'imputato LI, che conclude, anche per il co-difensore, riportandosi ai motivi e insistendo per l'accoglimento; - avv. Carchia Domenico, per l'imputato LI, conclude riportandosi ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
CA 1 Seriale: 712bd1bbe351e0d5- Firmato Da: STEFANO APRILE Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 46383e06b1b1d46e
Firmato Da: IU DE AR Emesso Da: US QUALIFIED Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 69cc52c51a475951
1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'Assise d'appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza pronunciata dalla Corte d'Assise di Modena in data 9 gennaio 2024, ha confermato la condanna di - AS TO a quattro anni e due mesi di reclusione ed euro 24.000 di multa per l'estorsione continuata ai danni di ZU, EJ, NN e IE, con la già concessa circostanza attenuante dell'art. 62 n. 4 cod. pen. e la recidiva, nonché ne ha dichiarato la responsabile civile anche per l'estorsione ai danni di El AM e AF (artt. 81 cpv. e 629 cod. pen. - capo F); EL UA ID ED a un anno e quattro mesi di reclusione ed euro 2.500 di multa per il concorso nella detenzione e spaccio continuati di sostanze stupefacenti, già ritenuta in primo grado l'ipotesi lieve (artt. 110, 81 cpv. cod. pen., 71, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, TU Stup.-capo B); - LI RO a sei anni e sei mesi di reclusione ed euro 29.000 di multa per il concorso nella detenzione e spaccio continuati di sostanze stupefacenti (artt. 110, 81 cpv. cod. pen., 71, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, TU Stup. - capo C); - LI RO a due anni e due mesi di reclusione per il possesso di un falso documento d'identità valido per l'espatrio e per la falsificazione materiale di due documenti di identità, fatti riuniti sotto la continuazione (artt. 497-bis cod. pen. - capo D); art. 477 e 482 cod. pen. - Capo E); - EL UA ID ED e LI RO per il concorso nell'omicidio di HO IC (artt. 110 e 575 cod. pen. - Capo A) rispettivamente a ventuno anni di reclusione e ventidue anni di reclusione, ferma per LI la pena finale di trenta anni di reclusione in forza del criterio moderatore dell'art. 78, primo comma, cod. pen., già applicato in primo grado.
1.1. Nella notte tra il 24 e il 25 agosto 2021, verso le 02:00 circa, veniva rinvenuto HO IC, gravemente ferito e con il cranio sfondato da un colpo inferto con una mazza o una spranga, che si trovava riverso sulla carreggiata stradale dirimpetto al complesso immobiliare denominato "La Fazenda", senza che emergessero elementi di un possibile impatto contro un veicolo. Circa 20 giorni dopo, la vittima decideva in ospedale per le gravi e irreparabili conseguenze del colpo subito al capo. Le investigazioni, che il giorno appresso avevano anche portato all'arresto di un soggetto per il possesso di circa 1 kg di cocaina, si dirigevano verso le persone gravitanti attorno al complesso denominato "La Fazenda", di fatto gestito da AS TO, nell'ambito del quale dimoravano abusivamente anche la persona offesa e gli imputatie ove si svolgevano traffici illeciti, in particolare attinenti allo spaccio di stupefacenti. Le dichiarazioni testimoniali, raccolte in varie forme e con difficoltà per il clima omertoso che avvolgeva le persone dimoranti nel complesso immobiliare, nonché parzialmente superando i timori palesati da alcuni testimoni e anche per mezzo della captazione delle conversazioni telefoniche e tra presenti, consentivano di individuare alcuni elementi probatori e indiziari ritenuti conclusivi per la responsabilità degli imputati EL UA e
2
Firmato Da: IU DE AR Emesso Da: US
QUALIFIED CA 1 Seriale: 712bd1bbe351e0d5-Firmato Da: STEFANO APRILE Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 46383e06b1b1d46e
Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 69cc52c51a475951
LI in merito all'omicidio di HO, allo spaccio di stupefacenti che svolgevano EL UA e LI presso "La Fazenda", alle estorsioni commesse da AS per ottenere il pagamento ("in nero") del canone di locazione, nonché in merito ai reati di falso commessi da LI. Oltre alle imputazioni relative agli stupefacenti a carico di EL UA e LI, per le quali la responsabilità non è contestata, il giudizio si è focalizzato sull'omicidio di HO. La responsabilità concorsuale di EL UA e LI è stata affermata, pur non essendo stato possibile chiarire chi abbia materialmente colpito la vittima con una spranga al capo, nei confronti del primo, sulla base della confessione resa da EL UA in una conversazione telefonica captata mentre parlava con la fidanzata MI, nonché da altri elementi di contesto e indiziari a suo carico (tra i quali spiccano le dichiarazioni di MI e una ulteriore captazione di una conversazione con la madre AF, giudicata confessoria), e, per LI, da una dichiarazione di EL UA, captata in una diversa conversazione, nonché sulla base di altri elementi di contesto e indiziari a suo carico (tra i quali spiccano le dichiarazioni di AB che ha riferito le dichiarazioni accusatorie di ET AR).
1.2. L'imputazione a carico di AS è quella di estorsione ex art. 629 cod. pen., asseritamente commessa nel contesto della "gestione di fatto degli immobili del complesso "La Fazenda", con minacce consistite nel paventare distacchi di acqua e/o energia elettrica e allontanamenti dagli appartamenti al fine di costringere gli occupanti al pagamento mensile di somme in "nero" (200-500 euro per ogni unità immobiliare). In primo grado la responsabilità è stata affermata solo per i fatti in danno di ZU AN - EJ ED e di IE NU - NN TE, con l'assoluzione per le condotte ai danni di altri utilizzatori degli appartamenti. In appello, a seguito della parziale riforma, sono stati accolti i soli interessi civili di AF KA ed EL AQ per la condotta estorsiva ai loro danni.
1.3. Il giudice di appello, preso atto della mancanza di motivi di impugnazione con riguardo alla responsabilità per i reati dei capi B), C) ed E), ha esaminato le restanti censure degli imputati EL UA ID ED, LI RO e AS TO, dopo avere dichiarato inutilizzabili le dichiarazioni di AZ TT e i colloqui informali intrattenuti con la polizia giudiziaria da AR ED e da AB (Uluceanu) GI IA. Come si è detto, la sentenza di primo grado è stata confermata e, in accoglimento dell'appello proposto dalle parti civili EL UA e AF, è stata dichiarata la responsabilità civile per le conseguenze da reato di AS TO anche per l'episodio di estorsione commesso ai loro danni per il quale l'imputato era stato assolto dal primo giudice.
2. Ricorrono EL UA ID ED, LI RO e AS TO, a mezzo dei rispettivi difensori.
3
Firmato Da: IU DE AR Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 712bd1bbe351e0d5-Firmato Da: STEFANO APRILE Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 46383e06b1b1d46e Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 69cc52c51a475951
3. Il ricorso di EL UA ID ED, con il difensore avv. Luca La MAca, si articola in dieci motivi.
3.1. Il primo motivo denuncia la violazione della legge processuale in relazione alla mancata rinnovazione dell'istruttoria. La Corte d'appello ha negato la rinnovazione dell'esame dei testi HO CA, RI ON, MI SI, AF KA, escussi prima del deposito della perizia di trascrizione delle intercettazioni, così impedendo domande mirate sul contenuto dei colloqui trascritti. Il ricorso contesta la motivazione d'appello che ha ritenuto non necessaria la trascrizione per l'utilizzabilità delle intercettazioni. La difesa sottolinea, a proposito dell'erroneità della decisione, che non aveva eccepito l'inutilizzabilità, ma aveva richiesto la rinnovazione dell'esame dei testimoni alla luce della perizia di trascrizione delle captazioni.
3.2. Il secondo motivo denuncia il vizio della motivazione in relazione all'acquisizione al dibattimento delle dichiarazioni rese da AZ TT nel corso delle indagini preliminari. La Corte di appello non ha sanzionato l'ordinanza del 22 novembre 2023 che, in primo grado, aveva acquisito le dichiarazioni di AZ TT, nonostante la perizia ne attestasse l'incapacità già al novembre 2021. Pur dichiaratane l'inattendibilità in appello, l'ingresso di quelle dichiarazioni in dibattimento ha condizionato il giudizio complessivo.
3.3. Il terzo motivo denuncia la violazione di legge, in relazione all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., e il vizio della motivazione sulla prova indiziaria. La decisione poggerebbe su indizi non "gravi, precisi e concordanti": l'arma, il luogo e la dinamica sono ignoti;
il movente è definito dal giudice di appello oscuro», solo verosimilmente legato a droga/denaro. Si tratta, cioè, di una ricostruzione "a mosaico" che accumula ipotesi e congetture anziché superare il ragionevole dubbio. Si censurano i passaggi motivazionali nei quali il giudice di appello ammette di non saper spiegare i motivi reali dei contatti notturni tra l'imputato e la vittima, ma conclude che vi fosse un "affare particolare» connesso allo spaccio: si tratta di un salto logico.
3.4. Il quarto motivo denuncia il vizio della motivazione sul valore confessorio della telefonata del 21 settembre 2021 con MI SI e sull'attendibilità dei testi MI e EL. La frase "<ti ricordi il ragazzo che ho mandato in coma? è morto» non poteva essere elevata a confessione: l'imputato, infatti, era ubriaco tanto che aveva un «tono strascicato». Si deve anche considerare l'immediata risposta di MI che sposta la responsabilità dell'omicidio all'albanese», tanto che l'imputato la zittisce: la Corte d'appello non spiega perché tutto ciò non incrini il valore autoaccusatorio della conversazione. Si contesta che il giudice di appello abbia posto al centro quella frase come *<confessione spontanea» (pagg. 23 ss.), senza confrontarsi criticamente con la sequenza dialogica e con lo stato d'ebbrezza ammesso dalla stessa Corte.
3.5. Il quinto motivo denuncia il vizio della motivazione sull'attendibilità del teste MI.
4
Firmato Da: IU DE AR Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 712bd1bbe351e0d5-Firmato Da: STEFANO APRILE Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 46383e06b1b1d46e Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 69cc52c51a475951
Si deduce la manifesta illogicità e l'omessa valutazione perché le intercettazioni di MI con RT AN (1° ottobre 2021 e 18 ottobre 2021) mostrerebbero menzogne (ammesse da MI) e un giudizio su EL UA ID ED come persona «non cattiva»; MI, infatti, chiede di andare a trovarlo in carcere, così smentendo la paura che aveva riferito in aula;
del resto, non vi è traccia di una denuncia asseritamente sporta dalla donna. Circa la presunta paura di MI, sono chiarissime le smentite di AN che riferisce della richiesta della donna di accompagnarlo in carcere a fare visita all'imputato. L'appello accredita l'affidabilità di MI senza motivare in modo coerente su questi controindizi e senza dar conto dei dialoghi ambientali del 26 settembre 2021 nella caserma dei Carabinieri, dialoghi nei quali la donna parla solo di spaccio di droga, ma non di omicidio. Le dichiarazioni di EL, che la Corte valorizza a conforto di quelle di MI, sono invece del tutto dissonanti: egli riferisce di un accoltellamento in piscina.
2021.
3.6. Il sesto motivo denuncia il vizio della motivazione sulle captazioni del 26 settembre
La sentenza della Corte di appello risulta illogica e contraddittoria nell'asserire che il significato delle parole captate in data 26 settembre 2021 in caserma tra EL UA e la madre («<mi hanno scoperto») non si riferiscano all'attività di spaccio, bensì all'omicidio (pag. 26 della sentenza), perché detta attività sarebbe già stata confessata nell'interrogatorio del 22 settembre 2021, mentre l'imputato ha sempre detto che in quella conversazione egli si riferiva all'attività di spaccio. La Corte erra nel non dare credibilità a EL UA basandosi su un dato errato ovvero l'interrogatorio dell'indagato nel corso del quale avrebbe confessato l'attività di spaccio: l'interrogatorio in data 22 settembre 2021 non è mai avvenuto. La suddetta motivazione appare ancor più illogica e contradditoria sulla scorta delle intercettazioni ambientali del 26 settembre 2021 eseguite presso la caserma dei Carabinieri di Modena, ove emerge (da pag. 152 a pag. 162) che MI, intercettata senza saperlo, parla tranquillamente, non ascrive alcuna responsabilità EL UA per l'aggressione e l'omicidio, ma è preoccupata esclusivamente per lo spaccio di stupefacenti.
3.7. Il settimo motivo denuncia il vizio della motivazione sulle dichiarazioni del teste EO in merito a quanto appreso da AB. La Corte d'appello utilizza la deposizione dibattimentale di AB per corroborare la responsabilità di LI RO, ma non trae da quella stessa fonte l'effetto liberatorio per EL UA ID ED: infatti, la donna, secondo quanto riferito dal teste EO, ha escluso che EL UA fosse l'autore dell'omicidio. Ciò integra una motivazione selettiva e contraddittoria. Si richiamano i passaggi nei quali la Corte d'appello riconosce che, secondo il teste AB, l'aggressione è stata commessa da LI (con un congiunto), senza menzionare EL UA ID ED (pag. 28), e si imputa alla Corte di non avere spiegato perché ciò non indebolisca l'impianto accusatorio verso il ricorrente.
5
Firmato Da: IU DE AR Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 712bd1bbe351e0d5-Firmato Da: STEFANO APRILE Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 46383e06b1b1d46e Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 69cc52c51a475951
3.8. L'ottavo motivo denuncia il vizio della motivazione sui contatti telefonici con la vittima nel corso della notte. La Corte d'appello afferma che le ragioni dei contatti «sfuggono», ma da ciò desume l'esistenza di un "affare particolare» collegato allo spaccio. La conclusione è apodittica e smentita dall'evidenza perché la gran parte delle chiamate proveniva dalla vittima e non riceveva risposta da parte dell'imputato, nonché dalle spiegazioni fornite dall'imputato (richieste di passaggi in scooter).
3.9. Il nono motivo denuncia il vizio della motivazione sulla qualificazione giuridica ex art. 584 cod. pen. La Corte ha negato la riqualificazione in omicidio preterintenzionale, limitandosi ad affermare contraddittoriamente che proprio «in mancanza di certezze"> (movente/ruoli/dinamica) non si potrebbe parlare di preterintenzione. Per la difesa, al contrario, difetta la prova del dolo di omicidio, mentre il quadro fattuale (un colpo, morte a distanza, incertezza sulla dinamica) impone la diversa qualificazione ex art. 584 cod. pen.
3.10. Il decimo motivo denuncia la violazione di legge e il vizio della motivazione sul trattamento sanzionatorio e sulle circostanze attenuanti generiche. La pena è eccessiva. La mancata concessione delle generiche sul capo A) è errata nonostante l'incensuratezza e il comportamento collaborativo (la difesa rivendica che l'individuazione di LI RO come responsabile sarebbe dipesa anche da EL AQ ID ED).
4. Nell'interesse di LI RO sono stati proposti due ricorsi, rispettivamente a firma dei difensori avv. DR Cristofori e avv. Suela Fani. Le direttrici comuni di critica sono: uso contraddittorio e non riscontrato delle dichiarazioni e delle condotte di EL UA ID ED (telefonata del 21 settembre 2021 con la frase "mi hanno scoperto"; versioni mutevoli) come "confessione" per condannare EL UA e, al contempo, come chiamata in correità per affermare la responsabilità di LI, senza rispettare i canoni dell'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen. e senza riscontri individualizzanti a carico di LI;
valorizzazione selettiva di fonti de relato (AB/Uluceanu GI, ET AR) e di "voci correnti nell'ambiente", con motivazione frazionata e non coerente (artt. 187, 191, 194, comma 3, 192 cod. proc. pen.); lacune/illogicità su movente, ruoli e dinamica ("molti lati oscuri"), a fronte della qualificazione in omicidio volontario, anziché valutare l'art. 584 cod. pen.; diniego delle istanze istruttorie difensive (rinnovazione dibattimentale;
perizie; escussioni mirate) con motivazioni apparenti;
vizi su acquisizioni ex art. 512 cod. proc. pen. (dichiarazioni ZU AN, EJ ED, AZ TT) e sull'esame di EL UA dopo le conclusioni in appello;
trattamento sanzionatorio e attenuanti generiche motivati in modo stereotipato;
circostanza attenuante dell'art. 73, comma 5, TU Stup (capo C).
6
Firmato Da: IU DE AR Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 712bd1bbe351e0d5-Firmato Da: STEFANO APRILE Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 46383e06b1b1d46e Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 69cc52c51a475951
4.1. Il ricorso a firma dell'avv. DR Cristofori è sviluppato in un'unica articolata critica che denuncia plurime violazioni di legge e vizi della motivazione. Il ricorso così rubrica le censure: «violazione dell'art. 606 comma 1, lett. b) c) e) cod. proc. pen. Contraddittorietà, illogicità, incoerenza, motivazionale evincibile dal testo del provvedimento impugnato e da altri atti del processo, di cui infra: pagg. da 23 a 31 sentenza gravata, "nel merito": per aver, al contempo, la Corte ravvisato il coinvolgimento del ricorrente EL UA ID ED sulla scorta della telefonata intercettata in data 21.09.2021 progr. 81, RIT 476/21, e professato la partecipazione attiva di LI RO, impiegando risultanze di asserita chiamata in correità/reità, per come provenienti da EL UA ID ED, inconciliabili nel loro contenuto con la rappresentazione del fatto di cui alla indicata intercettazione telefonica in data 21.09.2021, fra EL AQ ID ED e MI SI, aff. da 80 a 103, esame dibattimentale dell'imputato EL UA ID ED effettuato il 26.05.2025 innanzi la Corte d'Assise d'appello di Bologna, successivamente agli interventi conclusivi di tutte le parti processuali, risultanze delle quali ai verbali delle dichiarazioni dell'imputato EL UA ID ED, acquisiti ai sensi dell'art. 513 cod. proc. pen. dalla Corte d'Assise di Modena, come richiamati al par.
7. pagg. 102. 103, 104, 105. sentenza 01/2024 in data 09.01.2024 Corte Assise Modena, verbale in data 08.04.2022 di interrogatorio di EL UA, richiamato a pag. 27 sentenza di secondo grado, identico vizio motivazionale per essere stata ritenuta la responsabilità del ricorrente LI RO nel reato di cui al capo A), in violazione del disposto degli artt. 187, 191, 194 comma 3, 192, cod. proc. pen., essendo state impiegate contra reum fonti di prova evinte da deposizioni testimoniali su "voci correnti nel pubblico", (pag. 28 sentenza 13/2025 C. Ass. app. BO impugnata, pag. da 72 a 75 sentenza 01/2024 in data 09.01.2024 C. Ass. Modena par.
6.3 la testimonianza di AB GI IA- che al tempo della deposizione aveva nuovamente assunto il cognome da nubile Uluceanu-, pag. da 75 a 79 sentenza 01/2024 in data 09.01.2024 C. Ass. Modena par. 6.4, la testimonianza di ET AR, pag. da 79 a 86 sentenza 01/2024 in data 09.01.2024 C. Ass. Modena par. 6.5, la testimonianza di MI SI), inosservanza del disposto di cui agli artt. 187, 191, 194 comma 3, 192, cod. proc. pen., incoerenza intrinseca ed estrinseca nonché irriscontrabilità della cosiddetta chiamata in correità/reità di EL UA ID ED, erronea applicazione dell'art. 110 c.p. con riferimento al concorso di LI RO nel reato di cui al capo A), art. 575 c.p., erronea applicazione dell'art. 73 comma 1 dpr 309/90 in relazione al capo C) da doversi ascrivere alla fattispecie lieve dell'art. 73 comma 5 dpr 309/90, erronea applicazione degli artt. 132, 133, 62 bis, c.p., in relazione al capo A), quantomeno in relazione ai reati per i quali è intervenuta confessione dei capi c) d) e), violazione degli artt. 602 comma 1, comma 4, 503, 496, 493, 524, 526, 178 comma 1 lett. c), cod. proc. pen., con discendente nullità della sentenza gravata per essere stato disposto l'esame di EL AQ ID ED una volta terminata la discussione di tutte le parti, senza che sia successivamente intervenuta replica, inosservanza del disposto di cui agli arti. 143, 178, 179, 585, 601, comma 3, cod. proc.
7
Firmato Da: IU DE AR Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 712bd1bbe351e0d5-Firmato Da: STEFANO APRILE Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 46383e06b1b1d46e Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 69cc52c51a475951
pen.".
Quanto all'incompatibilità logica: la Corte d'appello fonda la colpevolezza di EL UA sulla telefonata del 21 settembre 2021 («ti ricordi il tipo che ho mandato in coma? è morto») e sulla frase <<mi hanno scoperto» del 26 settembre 2021, ma usa le stesse fonti per affermare, al contempo, il concorso decisivo di LI, senza indicare quale delle molte versioni di EL AQ sia credibile, né offrire riscontri individualizzanti a carico di LI. Quanto alle fonti de relato e alle "voci": la centralità attribuita a AB/Uluceanu GI (che riferisce quanto le avrebbe detto ET, a sua volta oscillante e vicino a sostanze/alcol) è censurata perché radicata sulle "voci di ambiente" e contraddetta da passaggi dibattimentali;
l'appello avrebbe sovrastimato tale apporto come elemento decisivo, trincerandosi dietro una motivazione per relationem. Quanto ai vizi processuali e istruttori: per quanto riguarda l'esame di EL UA, effettuato il 26 maggio 2025 dopo la discussione delle parti, è dedotta la nullità per violazione della sequenza dibattimentale e, comunque, per l'inattendibilità che è emersa anche nelle risposte rese in udienza («non ricordo quando me l'avrebbe detto», ecc.); in merito all'ordinanza 26 maggio 2025 è contestata l'acquisizione ex art. 512 cod. proc. pen. delle dichiarazioni di ZU e EJ nonché delle dichiarazioni AZ del 16 novembre 2021 malgrado l'incapacità a testimoniare accertata in perizia;
in merito al profilo linguistico e alla notifica della sentenza di primo grado all'imputato LI è segnalato che la traduzione in albanese della sentenza di primo grado è stata disposta soltanto in avvio del giudizio di appello, con riflessi dedotti sugli artt. 143, 585, 601, comma 3, cod. proc. pen. anche con riguardo alla conoscenza effettiva della decisione e ai termini di impugnazione.
4.2. Il ricorso a firma dell'avv. Suela Fani è articolato in dodici motivi.
4.2.1. Il primo motivo denuncia la nullità della prima udienza (27 ottobre 2022) per mancata traduzione dell'imputato. LI, ai domiciliari, non è stato tradotto nonostante l'istanza difensiva (19 ottobre 2022); la Corte valorizza erroneamente una rinuncia a comparire formata in carcere (22 settembre 2022) senza traduzione in albanese. La difesa invoca nullità assoluta (artt. 178 lett. c), 179, 420bis cod. proc. pen.) e richiama giurisprudenza (S.U. Arena e S.U. Costantino) sul diritto incomprimibile alla partecipazione;
inoltre, in quell'udienza furono ammesse le prove (perizia di trascrizione, ecc.), dunque la nullità non è irrilevante, come erroneamente affermato dalla Corte di secondo grado.
4.2.2. Il secondo motivo denuncia la violazione delle norme processuali e della Convenzione EDU in relazione all'utilizzo delle dichiarazioni di AR. Le dichiarazioni di AR sono state oggetto di registrazione informale in data 23 ottobre 2021 e, poi, utilizzate per le contestazioni nel corso dell'esame in dibattimento;
la Corte ha poi dichiarato inutilizzabili le contestazioni basate su quella registrazione, ma - secondo la difesa - ne ha conservato la "portata"
contro
LI (violazione dell'art. 526, comma 1bis, cod. proc. pen.; principi SU CA e SU Pasqua su legalità della prova).
8
Firmato Da: IU DE AR Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 712bd1bbe351e0d5- Firmato Da: STEFANO APRILE Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 46383e06b1b1d46e Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 69cc52c51a475951
Le dichiarazioni di AR non potevano, inoltre, essere oggetto della testimonianza di EO, al pari di quelle di AB.
4.2.3. Il terzo motivo denuncia la «inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di norme giuridiche nonché mancanza, contraddittoria e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla impugnata ordinanza istruttoria del 22 novembre 2023 e sulla richiesta di parziale rinnovazione dell'istruzione dibattimentale». Il ricorso così argomenta la doglianza: «La Corte di Assise di Appello ha ritenuto apoditticamente, senza alcuna motivazione sul punto e/o con motivazione apparente, riferendosi genericamente ai testi proposti, di obliterare il rigetto, del Giudice di primo grado, senza pronunciarsi sulla nullità dell'ordinanza istruttoria emessa all'udienza del 22.11.2023 sulla scorta del "Sul punto si ritiene che i testi proposti e le questioni su cui la difesa chiede supplemento di perizia siano superflui e non necessari per la decisione". La mancata motivazione in ordine alla determinazione di non assumere la prova determina un vizio della motivazione dal quale discende la nullità della sentenza. Prima del vizio di motivazione sulla superfluità dei testi, La Corte di Appello non si confronta con la doglianza difensiva ossia la illegittimità della ordinanza per violazione di legge, in relazione alla revoca del teste della difesa Bojku Nderim - res.te in Modena in via Gramsci 8, di cui al n. 24 della lista testi regolarmente depositata, di cui si eccepiva la nullità ordinanza immediatamente dopo la pronuncia". Il teste, sottolinea la difesa, era comunque presente all'udienza, ma la Corte ha rifiutato di esaminarlo, ritenendo di avere già revocato l'ordinanza di ammissione a seguito della rinuncia della difesa. Il teste era decisivo perché si trovava in compagnia dell'imputato e poteva chiarire le ragioni della ricerca su google maps.
4.2.4. Il quarto motivo denuncia la «inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di norme giuridiche nonché mancanza, contraddittoria e manifesta illogicità della motivazione sulla richiesta di parziale rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in riferimento alle richiesta di perizia antropometrica, certificato casellario e carichi pendenti di ET La perizia antropometrica sull'aggressore era necessaria in quanto l'altezza di LI è di circa 1,60 m, mentre la vittima era alta 1,93 m, sicché andava verificata la dinamica perché la consulenza medicolegale non ha risposto a quesiti essenziali (distanze, forza, compatibilità strumentale). Il diniego è apodittico. L'acquisizione del certificato del casellario e dei carichi pendenti di ET è stata rifiutata benché decisivi per la credibilità (timori/denunce AB verso il marito).
4.2.5. Il quinto motivo denuncia la «inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di norme giuridiche nonché mancanza, contraddittoria e manifesta illogicità della motivazione in riferimento alla violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio nella valutazione della prova indiziaria. Mancata, illogica e contraddittoria motivazione in ordine
9
Firmato Da: IU DE AR Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 712bd1bbe351e0d5-Firmato Da: STEFANO APRILE Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 46383e06b1b1d46e Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 69cc52c51a475951
all'elemento soggettivo del reato contestato e del concorso di persone nel reato, nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. b) ed e), con riguardo al movente omicidiario>> Il ricorso sottolinea che la chiamata in (cor)reità di EL UA è inconsistente: plurime versioni, smentite interne, tardiva "accusa" a LI solo dopo la scoperta della telefonata captata;
l'esame del 26 maggio 2025 in appello mostra risposte contraddittorie (anche il P.G. dubita della credibilità). La Corte non applica il "metodo a tre tempi" (attendibilità intrinseca, riscontri estrinseci individualizzanti, esclusione "circolarità delle notizie). Testi AB e ET: si tratta di testi de relato "instabili" (ritardi, stato psicofisico di ET, mancata conferma piena, frasi temporalmente incongrue come "gli hanno tappato la bocca» quando invece la vittima era ancora in vita); motivazione frazionata senza spiegare perché una parte è credibile e l'altra no. Teste MI SI: le dichiarazioni sono contraddittorie (telefonate con RT AN, ambientale del 26 settembre 2021 in caserma); l'appello, secondo la difesa, deduce da tale inconsistente dichiarazione i ruoli e il movente senza fatti certi. Dati oggettivi (tabulati/uso telefono) letti in modo illogico. La sessione dati dalle ore 01:43 alle ore 02:43 (notte del fatto), se prova che LI non dormiva, prova anche che usava il telefono nell'orario in cui si colloca l'aggressione, non che fosse intento a colpire o spostare la vittima;
del resto, la tesi dello "spegnimento" del telefono il 24-25 agosto 2021 è incompatibile con l'esistenza di quella sessione. I contatti tra LI e la vittima sono soltanto 27 in cinque mesi, sicché non indicano "traffici in comune".
4.2.6. Il sesto motivo denuncia la «violazione e/o erronea applicazione nonché inosservanza delle regole legali che presiedono, ex art. 192 cod. proc. pen., comma 2, e 195 cpp all'utilizzabilità della prova indiziaria nel processo penale nonché mancanza, contraddittoria e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata in relazione alla chiamata in correità». Le dichiarazioni del coimputato EL UA, nei vari e molteplici interrogatori (resi in fase di indagini) fornendo altrettanto varie e molteplici versioni del tutto inattendibili e inverosimili - giunte, peraltro, al momento della conoscenza della telefonata intercettata con la fidanzata MI SI, nel corso della quale si attribuisce la paternità dell'omicidio (conversazione telefonica del 21 settembre 2021 alle ore 20.05: «ti ricordi il tipo che ho mandato in coma? E' morto») sotto il profilo sostanziale, non costituiscono una chiamata in correità che, comporterebbe un suo coinvolgimento e, dunque, non è possibile attribuibile alla stessa un forte valore probatorio a causa del coinvolgimento personale del dichiarante. Lo stesso non ha mai confessato la responsabilità dell'omicidio e le sue versioni, si sottolinea contrastanti e inverosimili, mentendo anche sulla frase "ho mandato in coma», hanno restituito sempre versioni contrastanti. Viceversa, EL UA ha sempre negato il significato della telefonata, collocandosi al
10
Firmato Da: IU DE AR Emesso Da:
US QUALIFIED CA 1 Seriale: 712bd1bbe351e0d5-Firmato Da: STEFANO APRILE Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 46383e06b1b1d46e Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 69cc52c51a475951
di fuori della scena del crimine;
soltanto in occasione del presunto esame reso al termine della discussione delle parti (udienza del 26 maggio 2025 innanzi alla Corte di Assise di appello) afferma, del tutto contraddittoriamente, che LI gli avrebbe confessato di essere l'autore dell'omicidio; o meglio, prima riferisce di averlo «sentito in giro» e, poi, cambiando nuovamente versione, riferisce di averlo saputo da LI, ma non sa fornire alcuna spiegazione e alcun utile elemento a fondamento della sua versione. Si sottolinea che l'inattendibilità di EL UA, quanto alle accuse a carico di LI, era già stata attestata dal Tribunale di Bologna, in funzione di tribunale del riesame, allorquando aveva annullato il titolo cautelare. La difesa aveva comunque rifiutato in data 8 giugno 2023 di prestare il consenso all'utilizzo delle dichiarazioni rese al di fuori del contraddittorio da EL UA: di ciò la Corte si è disinteressa. La operata valutazione frazionata non tiene conto, inoltre, dei principi giurisprudenziali in proposito espressi, quando, come nel caso in esame, emergono dichiarazioni palesemente false su elementi decisivi per la ricostruzione del fatto e la incoerenza delle dichiarazioni del propalante. Le dichiarazioni di EL UA risultano non solo contraddittorie e mendaci, ma assolutamente inverosimili. In punto di credibilità intrinseca le sue dichiarazioni risultano palesemente contraddittorie e difformi su punti essenziali della vicenda, nel tentativo di collocarsi al di fuori della scena del crimine. Lo stesso fornisce, nel corso dell'ultimo esame all'udienza 26 maggio 2025, versioni differenti nella stessa deposizione, tanto che lo stesso Procuratore generale affermerà la non credibilità delle sue affermazioni. Entrambe le sentenze hanno omesso ogni valutazione sul punto senza considerare la palese incoerenza e incostanza narrativa delle propalazioni dell'EL UA, caratterizzata da totale assenza di elementi individualizzanti, basata su una non provata millanteria di LI, il quale avrebbe confessato allo stesso di essere autore dell'omicidio, per giunta mentre erano in corso le indagini per individuare l'autore del fatto. Non fornisce alcun elemento sulla circostanza in cui sarebbe intervenuta la presunta confessione, le modalità o anche solo le motivazioni del fatto. Su quest'ultimo aspetto esclude che si possa trattare di <<affari di droga" affermando - nel corso dell'ennesima difforme dichiarazione - trattasi di *soldi per l'affitto», ipotesi che peraltro escluderebbe un qualsivoglia interesse di LI.
4.2.7. Il settimo motivo denuncia la «violazione e/o erronea applicazione nonché inosservanza delle regole legali che presiedono l'utilizzabilità della prova indiziaria nel processo penale ex art. 192 cod. proc. pen., comma 2, e 195 cod. proc. pen. nonché mancanza, contraddittoria e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata in relazione alle dichiarazioni della MI, ZU, AF». Sulle dichiarazioni di MI la Corte di Assise di appello, dopo aver presunto che ella fosse già a conoscenza della responsabilità del fidanzato, compie una operazione deduttiva fondata su supposizioni. La deposizione di MI appare frutto di un precedente accordo tra i
11
Firmato Da: IU DE AR Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 712bd1bbe351e0d5- Firmato Da: STEFANO APRILE Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 46383e06b1b1d46e Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 69cc52c51a475951
due fidanzati per poter agevolare la posizione di EL UA. Di fatti, MI cambia versione rispetto alle dichiarazioni rese nelle s.i.t. - che saranno oggetto di contestazione da parte del pubblico ministero (trascrizione verbale udienza 23 marzo 2023). La dichiarazione è palesemente inattendibile e intrinsecamente contraddittoria e non è lineare nemmeno in relazione alla propria fonte: a volte dichiara che EL UA abbia appreso la notizia dalla vicina, ma poi cambia versione e dichiara che glielo avrebbe riferito proprio LI che il responsabile fosse il co-imputato, ma che egli non era presente. L'elemento che avrebbe attribuito credibilità a tale affermazione, secondo le sentenze di merito, sarebbe costituito dal fatto che MI riferisce di avere appreso la circostanza quando erano dentro la sua autovettura, in contrasto con quanto dichiara EL AQ nel corso dell'esame reso il 26 maggio 2025, il quale sottolinea di aver parlato con la fidanzata dell'accaduto in un primo momento e successivamente, in una occasione, trovandosi nel parcheggio della "Fazenda" avrebbero visto per caso passare LI e, in quella occasione, avrebbe mostrato a MI chi fosse l'autore dell'omicidio. Si tratta di due versioni che denotano, da una parte, il preventivo accordo sulla versione più opportuna da fornire e, dall'altra, la totale inattendibilità delle stesse. MI dichiarerà che, nel corso della celebre telefonata, non aveva avuto alcuna reazione alla presunta confessione e cercava di sviare il discorso facendo riferimento "all'albanese", sintomo invece della non spontaneità e del preventivo accordo tra i due. Detta versione contrasta con quanto emerge nella intercettazione ambientale (n. 116 del 26/09/2021 ore 18:17:55 - sala di attesa della caserma dei Carabinieri) nella quale MI, tradita dalla situazione in cui si trova, spontaneamente e senza avere il dubbio di essere intercettata si rivolge al fidanzato facendo riferimento "ad un amico", locuzione chiarissima che esclude trattasi dell'albanese LI, ma certamente dell'altro albanese - amico in affari - OJ. È lo stesso EL UA che dichiarerà nel corso dell'esame il 26 maggio 2025 che con OJ c'era un legame di amicizia. Del resto, che la persona della quale i due discorrano, in merito all'omicidio, sia proprio OJ lo conferma il mar. EO («Tornando alla telefonata, il fatto che la ragazza dica: "E guindi la colpa è dell'albanese", si riferisce probabilmente a quell'albanese che è stato arrestato e non a LI RO, ma bensì a BO AH). La sentenza ritiene attraverso una serie di deduzioni, che non derivano da un fatto accertato, ma a loro volta da una deduzione, che LI - al quale si attribuisce aprioristicamente un elevato livello di criminalità - fosse presente sul luogo - ritenendo più probabile che lo stesso abbia coinvolto EL UA come palo o compartecipe morale: «Non potendo ipotizzare un ruolo marginale del LI a fronte della negazione di quest'ultimo circa qualunque suo contributo» (pag. 25 della sentenza). La contraddizione logica della motivazione appare evidente allorquando si afferma che le chiamate assidue tra la vittima HO ed EL UA sono indice che i due avessero un
"affare".
12
Firmato Da: IU DE AR Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 712bd1bbe351e0d5- Firmato Da: STEFANO APRILE Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 46383e06b1b1d46e Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 69cc52c51a475951
D'altronde, è stato accertato che il cittadino albanese per il quale EL UA lavorava fosse OJ, arrestato il giorno seguente all'aggressione e al quale sono stati sequestrati 1 kg di cocaina, come riferito anche da MI. La circostanza che EL UA avesse iniziato a spacciare per conto di LI è circostanza verificatasi successivamente all'arresto di OJ e dunque successiva alla aggressione;
si tratta di una circostanza confermata anche dal registro delle chiamate tra i due, essendo emerse numerose telefonate dopo l'arresto di OJ (pag. 30 sentenza): è errata la conclusione secondo la quale EL UM fosse un piccolo spacciatore per conto di LI e la conseguente ulteriore deduzione che attribuisce valenza probatoria alla sua presenza sul luogo. Le dichiarazioni di ZU, la quale avrebbe visto LI sul luogo, risultano del tutto inattendibili in quanto la stessa fornisce varie versioni differenti che non trovano conferma nelle dichiarazioni di EJ (suo compagno), presente anch'egli sul luogo dove veniva rinvenuto il corpo. La presenza di LI viene data inspiegabilmente per certa, mentre ZU riferisce della presenza di AS TO e che avrebbe visto LI e gli avrebbe chiesto una sigaretta. EJ, anche egli sul luogo, non ha mai riferito tale circostanza;
anzi EJ nelle s.i.t. del 20 ottobre 2021, a domanda specifica se avesse visto "DI" (LI) nella notte dell'aggressione nella zona di ritrovamento del corpo lo stesso risponde: "Non l'ho visto la notte dell'aggressione.* Sulla manifesta illogicità della motivazione in ordine alle dichiarazioni di AF KA (madre di EL UA) è sufficiente rilevare che le sentenze di merito, del tutto apoditticamente e con motivazione del tutto illogica, affermano che la testimone avrebbe riferito di un atteggiamento minaccioso e inquisitorio, ciò che potrebbe dimostrare l'intenzione di LI di spaventare il complice e indurlo a non raccontare nulla di quanto sapeva (pag. 29), mentre le spiegazioni fornitele dal figlio (EL AQ) chiariscono che la visita "era per i soldi della droga» che egli doveva a LI.
4.2.8. L'ottavo motivo denuncia la mancanza, contraddittoria e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla valutazione sulla attendibilità delle dichiarazioni AB e ET e illegittimità della valutazione frazionata della prova dichiarativa». Le dichiarazioni di AB sono non solo contraddittorie e reticenti e piene di inesattezze, ma palesano quale unica fonte comune il "sentito dire" che la sentenza trascura completamente. Inizialmente dice "di averle sentite al bare solo successivamente, ovvero nelle s.i.t. del 7 gennaio 2022 a distanza di cinque mesi dall'accaduto, riferisce per la prima volta di averle apprese da ET, che non confermerà, il quale risultava pacificamente soggiogato da alcol e droghe. L'attendibilità di AB viene ritenuta proprio alla luce delle telefonate con l'amica RB che però contrastano con quanto dichiarato dalla stessa ovvero che sia stato ET a riferirle della confessione dell'omicidio da parte di LI. Si evidenzia al riguardo il
13
Firmato Da: IU DE AR Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 712bd1bbe351e0d5-Firmato Da: STEFANO APRILE Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 46383e06b1b1d46e Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 69cc52c51a475951
contrasto delle dichiarazioni della stessa sulla fonte primaria dalla quale ha appreso la notizia. La testimonianza de relato di AB è inattendibile, mancando quella coerenza intrinseca ed estrinseca del racconto, oltre alla totale assenza di qualunque riscontro esterno ("Mi disse che avevano litigato quella sera per ragioni di soldi legati all'affitto e che il ragazzo morto doveva darli a DI, non so se DI a sua volta li dovesse dare ad altri, e non voleva darli, dicendogli che li avrebbe denunciati per quello che facevano"). Ora, pur prescindendo dall'illogicità intrinseca del narrato secondo il quale «<ET le avrebbe confidato che fosse stato DI ed il cugino ... e che gli hanno tappato la bocca"> poiché all'epoca HO era ancora vivo, è palese che la premura di AB, di ribadire che ET era sotto effetto di sostanze e alcool e non avrebbe confermato la circostanza, mostra la mendacia delle dichiarazioni. L'irrazionalità e illogicità della motivazione emergono anche con riguardo al ritardo con il quale la testimonianza è emersa: la importantissima circostanza viene riferita soltanto in data 7 gennaio 2022, a distanza di oltre quattro mesi dall'accaduto e nonostante AB avesse più volte chiamato i Carabinieri per riferire vari fatti e, per giunta, dopo la convocazione per essere escussa il 25 ottobre 2021. 4.2.9. Il nono motivo denuncia la «inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di norme giuridiche nonché mancanza, contraddittoria e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla valutazione di dati oggettivi ricavabili dall'esame dei flussi telefonici. Illogica ed errata valutazione degli elementi a sostegno della sentenza di condanna» Affermare, come fa la sentenza impugnata, che i contatti tra LI e HO siano stati molti non si confronta con il dato oggettivo: i due hanno avuto 27 contatti telefonici in cinque mesi. È un dato che si pone in totale contraddizione con l'affermazione della sentenza e dal quale non si può dedurre che tali contatti siano espressione di "affari in comune" o che HO "spacciasse" per conto di LI. Non sono, del resto, stati evidenziato contatti tra LI e acquirenti di droga, a confutazione dell'assunto accusatorio. Neppure è attinente al thema probandum l'affermazione (pag. 30): «Dall'esame del telefono di LI emerge che era sul posto al momento della commissione del delitto, ma ciò non è significativo posto che abitava alla Fazenda. Tuttavia, non corrisponde al vero la sua affermazione di essere andato a letto verso le 23 e quindi di essere addormentato all'ora in cui avvenne l'omicidio (tra le 2 e le 2,15) perché risulta invece attivata una sessione telefonica dalle ore 1,43 della durata di circa un'ora». Tale deduzione appare palesemente illogica e contraddittoria. Se si ritiene, da un lato, che la connessione dati che opera LI, della durata di un'ora, dalle ore 01.43, smentisca il fatto che egli stava dormendo, a maggior ragione smentisce il fatto che LI si potesse trovare sul luogo del delitto o intento a colpire la vittima, o spostarla, essendo certo che il
14
Firmato Da: IU DE AR Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 712bd1bbe351e0d5-Firmato Da: STEFANO APRILE Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 46383e06b1b1d46e Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 69cc52c51a475951
momento dell'aggressione è stato collocato tra le ore le 2 e le 2,15. La sentenza evidenzia, a sostegno dell'ipotesi di concorso in omicidio, «<i numerosi contatti con il coimputato EL UA, soprattutto dopo l'aggressione e anche in concomitanza con il giomo 18/9/21, in cui era stata resa nota la morte di HO, ricoverato in ospedale ed in coma fino a quel momento» (pg.30). L'affermazione è fuorviante perché risulta pacificamente che i due avevano iniziato a "collaborare" in affari droga dopo l'arresto di Bojku, avvenuto il giorno successivo all'aggressione ai danni di HO.
4.2.10. Il decimo motivo denuncia il vizio della motivazione sulla qualificazione del capo C) alla stregua dell'art. 73, comma 5, TU Stup. Detta qualificazione attenuata è stata riconosciuta ai coimputati MA RJ e OI BD. Non è stato sequestrato denaro, strumenti di confezionamento;
la qualità dello stupefacente non è stata accertata, né la reiterazione delle condotte è di ostacolo all'ipotesi attenuata.
4.2.11. L'undicesimo motivo denuncia la violazione di legge e il vizio della motivazione sulla qualificazione giuridica del capo A) alla stregua dell'art. 584 cod. pen. L'ipotesi dell'art. 584 cod. pen. è stata esclusa in modo laconico;
a fronte di movente, dinamica e ruoli incerti, l'evento morte si palesa l'esito preterintenzionale di percosse o
lesioni
4.2.12. Il dodicesimo motivo denuncia la violazione di legge e il vizio della motivazione sul trattamento sanzionatorio, anche in riferimento alle porzioni di pena per i reati satellite, e alle circostanze attenuanti generiche.
5. Il ricorso di AS TO, con l'avv. Domenico Carchia, è articolato in sei motivi.
5.1. Il primo motivo denuncia la violazione della legge processuale, in relazione agli artt. 512, 526, comma 2, 533, comma 1, cod. proc. pen., con riguardo alla inutilizzabilità delle s.i.t. rese da EJ e ZU, anche con riguardo al presunto stato di irreperibilità dei
medesimi.
Si impugna l'ordinanza in data 23 marzo 2023 con la quale, ex art. 512 cod. proc. pen., sono stati acquisiti, nonostante l'eccezione della difesa, i verbali di sommarie informazioni rese da EJ ED e ZU AN. La difesa deduce che non è stata "rigorosamente" accertata l'irreperibilità: i Carabinieri avevano contezza della partenza dall'aeroporto di Genova il 28 agosto 2022 e di indizi della presenza della donna a Nizza (Francia), ma non risultano svolte verifiche presso l'aeroporto o le compagnie aeree, né la rogatoria internazionale;
pertanto, la lettura delle dichiarazioni è illegittima e, comunque, opera il divieto dell'art. 526, comma 1-bis e comma 2, cod. proc. pen. perché l'assenza è frutto di una libera scelta di sottrarsi al contraddittorio. Si richiama giurisprudenza (Sez. U 27918/2010; Cass. 4945/2021; 11248/2025, ecc.) sull'esigenza di rigore nelle ricerche, anche internazionali, ai fini dell'irripetibilità.
15
Firmato Da: IU DE AR Emesso Da: US
QUALIFIED CA 1 Seriale: 712bd1bbe351e0d5- Firmato Da: STEFANO APRILE Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 46383e06b1b1d46e
Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 69cc52c51a475951
5.2. Il secondo motivo denuncia il vizio della motivazione, anche per travisamento, con riguardo alle posizioni di ZU AN e EJ ED, in relazione alle dichiarazioni di AF, la quale ha escluso che i due fossero consapevoli che i distacchi di corrente erano asseritamente determinati dall'imputato per ottenere il pagamento del canone di locazione. Si lamenta la mancanza e l'illogicità della motivazione per non aver valutato puntualmente le dichiarazioni della teste AF KA che, secondo la difesa, smentirebbero l'accusa circa minacce o distacchi strumentali riferiti da ZU AN e EJ ED. La Corte d'appello ha omesso il vaglio critico di dati probatori decisivi, incorrendo in travisamento.
5.3. Il terzo motivo denuncia la violazione della legge processuale, in riferimento agli artt. 512, 533, 192 cod. proc. pen., anche per travisamento della prova, con riguardo dichiarazioni predibattimentali di ZU AN e EJ ED e alla necessità di riscontri delle stesse nonché al giudizio di credibilità. I dichiaranti non hanno mai riferito di avere subito minacce dall'imputato, sicché la prova è comunque travisata. Si censura la genericità delle propalazioni raccolte (es.: "minacciava di interrompere le forniture"; "staccava luce e gas") senza specificazione di quali forniture, modalità, occasioni, destinatari;
la Corte avrebbe omesso sia l'accertamento di credibilità delle persone offese, sia l'individuazione di riscontri esterni, in violazione dei principi CEDU e di legittimità (Sez. U n. 27918/2010; tra le altre, Cass. 19864/2019; 13384/2024).
5.4. Il quarto motivo denuncia il vizio della motivazione, anche per travisamento, con riguardo alle posizioni di IE NU e NN TE. Per la coppia IE - NN si sostiene che l'affermazione di responsabilità sia interamente fondata sulle sole dichiarazioni di IE, le quali, lette integralmente, non proverebbero minacce riconducibili all'imputato: gli episodi (richieste di anticipo;
24 giorni senza riscaldamento durante il Covid;
ulteriore distacco di due mesi) non attesterebbero coartazione o distacchi volontari finalizzati al pagamento, e talora la stessa teste riconduce i distacchi al sovraccarico. Si aggiunge un ulteriore travisamento circa l'asserita abitudine della teste di confrontarsi direttamente con l'imputato, smentita - secondo la difesa - da riscontri (es. dichiarazioni RI Cuomo).
5.5. Il quinto motivo denuncia la violazione della legge sostanziale, in relazione all'art. 629 cod. pen., in ordine alla responsabilità, per difetto di minaccia o coartazione ai danni delle persone offese. Si deduce che, nel contesto di occupazioni senza contratto (pagamenti "in nero"), il rifiuto di proseguire nella disponibilità dell'immobile o la richiesta di liberarlo non integra di per sé minaccia estorsiva, mancando un male ingiusto e la coartazione della volontà: l'ordinamento non tutela la pretesa degli occupanti a rimanere, sicché l'eventuale "utilità prospettata" (continuare a fruire dell'alloggio) non fonderebbe l'estorsione; si richiamano
16
Serial: 712bd1bbe351e0d5-Firmato Da: STEFANO APRILE Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 46383e06b1b1d46e
Firmato Da: IU DE AR Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 69cc52c51a475951
arresti sulla necessità che la minaccia azzeri gli spazi di scelta e non si riduca a una mera pressione o a una pretesa esosa, semmai valutabile sul piano civilistico (Cass. 13043/2000; Cass. 39336/2010).
5.6. Il sesto motivo denuncia il vizio della motivazione, anche per travisamento, con riguardo alle posizioni di AF KA ed EL UA ID ED. Pur in assenza di condanna penale sul punto, la Corte d'appello ha riconosciuto gli interessi civili di AF KA ed EL UA ID ED, ritenendo minacciosa la prassi adottata dall'imputato (tagli forniture/espulsione). La difesa replica che la teste pagava sempre in anticipo, che non ha mai ricevuto minacce personali, che i distacchi erano spesso dovuti a sovraccarico e che non vi sono riscontri di manomissioni o interruzioni volontarie riferibili all'imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi seguono diversi esiti: il ricorso di EL UA ID ED è nel complesso infondato;
il ricorso di LI RO è fondato limitatamente al reato di omicidio del capo A), mentre va rigettato quanto ai capi C), D) ed E); il ricorso di AS TO è fondato limitatamente al reato di estorsione del capo F) commesso ai danni di ZU AN e EJ ED, mentre nel resto è infondato.
1.1. Dopo l'illustrazione degli elementi posti alla base della affermazione di responsabilità di EL UA e LI per l'omicidio di HO, saranno esaminate le questioni processuali, comuni anche al ricorso di AS, per poi concentrare l'attenzione sui singoli ricorsi e sui singoli reati.
2. É opportuno riportare sinteticamente gli elementi sui quali si fondano le decisioni di merito in merito all'omicidio di HO.
2.1. In primo grado gli elementi posti a base dell'affermazione di responsabilità di EL UA ID ED sono costituiti da: - frase autoincriminante intercettata in data 21 settembre 2021 rivolta all'allora compagna MI SI: «ti ricordi il ragazzo che ho mandato in coma? è morto». La Corte di Assise ha attribuito alla frase un pieno valore confessorio (anche per l'esito degli accertamenti fonici), ritenendo irrilevanti i successivi tentativi dell'imputato di riformulare la frase o il suo senso;
-confidenze di EL UA a persone vicine che sono convergenti sulla responsabilità: a MI SI (dettaglio del colpo alla testa con una mazza o spranga), a EL DR e a AN Pasquale;
si tratta di elementi dai quali il primo giudice ha desunto la conoscenza diretta dei fatti e la presenza sul luogo dell'aggressione;
17
Firmato Da: IU DE AR Emesso
Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 712bd1bbe351e0d5- Firmato Da: STEFANO APRILE Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 46383e06b1b1d46e Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 69cc52c51a475951
- contatti di EL UA con la vittima a ridosso del fatto, cancellazioni di tracce e menzogne: intensi scambi telefonici con HO IC fino a pochi minuti prima;
cancellazione volontaria del registro chiamate fino al 9/9/21; conversazione ambientale con la madre (<<mi hanno scoperto»); ricostruzioni difensive ritenute inverosimili sulla propria collocazione oraria e sui rapporti con LI RO. A mente della decisione di primo grado, questi elementi, unitariamente considerati, collocano l'imputato sul posto e all'ora dell'aggressione e sorreggono il concorso nell'omicidio.
2.2. In primo grado gli elementi posti a base dell'affermazione di responsabilità di LI RO sono costituiti da: - dichiarazione de relato di AB (Uluceanu) GI IA: la donna ha riferito delle confidenze fattele dal compagno ET AR (cliente e amico di LI) sul coinvolgimento di LI RO nell'aggressione di HO derivante da motivi legati al denaro e/o alla droga;
il primo giudice ha valorizzato la spontaneità del contatto della donna con gli inquirenti, i riscontri in merito ai rapporti tra la donna, il compagno e LI, e l'atteggiamento di timore palesato fin da subito dalla teste;
- tracce informatiche e telefoniche "anomale": cancellazione del registro chiamate a partire dal 29 luglio 2021; assenza di traffico proprio nei giorni 24 e 25 agosto 2021; ricerca su Google Street View in data 18 settembre 2021 del punto esatto del rinvenimento del corpo di HO;
tentativo di contatto da parte di EL AQ ID ED alle 03:54 del 25 agosto 2021. Si tratta di elementi di prova e indiziari letti dal primo giudice come indicativi del ruolo concorsuale di LI nell'omicidio di HO;
-presenza di LI nell'immediatezza e condotte "evasive": LI è stato visto sul luogo dei soccorsi e notato nascondersi dietro un furgone (dichiarazioni di ZU AN); rapido allontanamento di LI dall'alloggio in coincidenza con il decesso della vittima avvenuto in data 18 settembre 2021. Pur non identificando l'autore materiale del colpo letale, il primo giudice ha ritenuto provata la compresenza non casuale e l'azione sinergica dei due imputati.
2.3. In secondo grado l'affermazione di responsabilità di EL UA ID ED è essenzialmente incentrata sulla frase intercettata («io ho mandato in coma»), che viene qualificata come confessione spontanea. Il giudice di appello ha respinto le giustificazioni linguistiche e ha confermato che la registrazione, anche alla luce della perizia svolta dal R.I.S. dei Carabinieri, non lascia margini interpretativi. In corollario e a supporto di tale decisivo elemento sono indicati: (i) contatti serrati con la vittima nei giorni e nelle ore a ridosso del fatto;
(ii) cancellazioni mirate dei dati presenti sul telefono;
(iii) la frase captata in ambientale «mi hanno scoperto»; (iv) le versioni difensive ritenute mutevoli e non credibili.
2.4. In secondo grado gli elementi posti a base dell'affermazione di responsabilità di LI RO sono costituiti da:
18
Firmato Da: IU DE AR Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 712bd1bbe351e0d5-Firmato Da: STEFANO APRILE Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 46383e06b1b1d46e Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 69cc52c51a475951
- chiamata in correità proveniente da EL UA ID ED (resa dapprima in sede di interrogatorio di garanzia davanti al GIP e poi ribadita in appello); - testimonianza dibattimentale di AB (Uluceanu) GI IA (con la precisazione che sono giudicate utilizzabili soltanto le dichiarazioni rese in forma rituale e nel contraddittorio: sono stati esclusi i colloqui informali); la donna ha riferito che ET le riferi che DI" (LI), con un parente, aveva aggredito il ragazzo per questioni di denaro legate alla droga;
il tenore evasivo di ET AR nel corso del suo esame in dibattimento è considerato indicativo e rafforzativo del senso di omertà e timore già palesato da AB e, dunque, della veridicità di quanto riferito dalla donna;
- riscontri: cancellazioni dei log;
telefono spento proprio nella notte tra il 24 e 25 agosto 2021; sessione dati attiva alle 01:43 del 25 agosto 2021, giudicata incompatibile con il riferito sonno dell'imputato; contatti con EL UA ID ED anche il 18 settembre 2021, giorno della morte della vittima;
dichiarazioni di AF KA e MI SI coerenti nel collocare "albanese" (LI RO) come autore.
2.5. In secondo grado sono stati espunti o accantonati i seguenti elementi: - s.i.t. di AZ TT che in primo grado erano state utilizzate (acquisite ex art. 512 cod. proc. pen.) come tasselli indiziari a carico di EL UA ID ED. La Corte di appello ha ritenuto inattendibili le dichiarazioni di AZ anche in ragione della perizia che attesta l'incapacità già all'epoca delle dichiarazioni, tanto che il giudice di secondo grado ha deciso di non esaminarle, né valorizzarle ai fini della decisione. L'elemento è stato, quindi, espunto dal compendio probatorio di secondo grado;
colloqui informali di polizia giudiziaria con AR ED e con AB (Uluceanu) GI IA. In primo grado sono stati richiamati nel percorso motivazionale;
in appello è stata dichiarata l'inutilizzabilità dei colloqui informali;
la Corte di secondo grado ha fondato il giudizio soltanto sulle deposizioni rituali (esame in dibattimento di AB), incluse le dichiarazioni utilizzate per le contestazioni (verbale di dichiarazioni al pubblico ministero); sono stati ritenuti inutilizzabili i colloqui informali annotati o registrati dalla polizia giudiziaria. Sono, quindi, venute meno le propalazioni informali, mentre è rimasta la testimonianza dibattimentale di AB e il quadro dei riscontri oggettivi a essa;
- perimetro probatorio "razionalizzato" su EL UA ID ED. Rispetto al primo grado (che combinava confessione, confidenze, contatti telefonici, S.I.T. AZ, ambientali, ecc.), l'appello centra la motivazione sulla frase confessoria, sulle cancellazioni e sugli indici temporali/telefonici, riducendo il peso delle fonti indirette. Ad avviso del giudice di appello l'impianto accusatorio regge anche senza le dichiarazioni di AZ;
- per LI RO, l'appello epura le fonti inutilizzabili (colloqui informali), ma conferma il valore della deposizione dibattimentale di AB, ritenuta confermata dal "non smentire" di ET, e integrata da riscontri tecnici (spegnimenti/log cancellati;
attività web;
incroci di traffico) e dalle confidenze riferite da MI SI e AF KA.
19
Firmato Da: IU DE AR Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 712bd1bbe351e0d5-Firmato Da: STEFANO APRILE Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 46383e06b1b1d46e Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 69cc52c51a475951
3. Le questioni processuali.
3.1. Sono fondati il primo motivo del ricorso di AS e il primo cumulativo motivo dell'avv. Cristofori per LI, che denunciano l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da ZU AN e EJ ED, recepite in verbali di s.i.t., acquisite ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen. Ciò determina l'annullamento della sentenza impugnata quanto al capo F), limitatamente all'estorsione in danno dei suddetti e l'assorbimento del secondo e del terzo motivo del ricorso di AS, motivi che riguardano sempre la suddetta estorsione. Quanto a LI, la fondatezza del motivo sull'utilizzabilità delle dichiarazioni di ZU AN e EJ ED concorre a determinare l'annullamento del capo relativo all'omicidio di HO, ferme le ulteriori determinazioni sui restanti motivi che riguardano tale capo A).
3.1.1. Il giudice di appello ha evidenziato che, nei verbali di vane ricerche datati 24 febbraio 2023: <<i Carabinieri di Modena danno atto che dalla banca dati SDI i due risultano censiti l'ultima volta alla frontiera aerea di Genova in data 27/8/22 e che "tutti gli accertamenti svolti attraverso la Banca Dati Forze di Polizia non hanno permesso di localizzare altro eventuale domicilio e/o residenza", così indicando implicitamente che le ricerche effettuate sui nominativi in oggetto non hanno dato esito successivo, neppure nel paese di destinazione del volo preso dai due, partendo dallo scalo aereo di Genova».
3.1.2. La giurisprudenza di legittimità ha autorevolmente chiarito che ai fini della legittimità della lettura di atti assunti dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero, dal difensore di una parte privata o dal giudice nel corso dell'udienza preliminare, a norma dell'art. 512 cod. proc. pen., l'irreperibilità sopravvenuta del soggetto che abbia reso dichiarazioni predibattimentali - alla quale non può attribuirsi presuntivamente il significato della volontaria scelta di sottrarsi all'esame da parte dell'imputato o del suo difensore - integra, se accertata con rigore, un'ipotesi di oggettiva impossibilità di formazione della prova in contraddittorio e di conseguente irripetibilità dell'atto dovuta a fatti o circostanze imprevedibili» (Sez. U, n. 36747 del 28/05/2003, [...], Rv. 225470-01). La successiva giurisprudenza di legittimità ha sottolineato che «<l'acquisizione in dibattimento dei verbali di dichiarazioni per sopravvenuta impossibilità di ripetizione è subordinata al rigoroso accertamento sia dell'irreperibilità del testimone, previo espletamento di accurate ricerche, sia dell'imprevedibilità dell'irripetibilità dibattimentale durante la fase delle indagini preliminari, sulla base del criterio della prognosi postuma, sia infine dell'estraneità dell'irreperibilità a una volontaria e libera scelta del testimone di sottrarsi all'esame in contraddittorio» (Sez. 2, n. 43331 del 18/10/2007, [...], Rv. 238198-01). Si è, in particolare, sottolineato che «non è sufficiente l'infruttuoso espletamento delle ricerche previste dall'art. 159 cod. proc. pen., ma è altresì necessario che il giudice compia tutti gli accertamenti congrui alla peculiare situazione personale dello stesso, quale risultante dagli atti, dalle deduzioni specifiche eventualmente effettuate dalle parti, nonché dall'esito
20
Firmato Da: IU DE AR Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 712bd1bbe351e0d5-Firmato Da: STEFANO APRILE Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 46383e06b1b1d46e Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 69cc52c51a475951
dell'istruttoria svolta nel corso del giudizio ovvero dia conto, con motivazione non apparente e non manifestamente illogica o contraddittoria, dell'apprezzamento compiuto sulla ragionevole impossibilità di svolgere ulteriori ed efficaci ricerche del dichiarante» (Sez. 6, n. 16445 del 06/02/2014, [...], Rv. 260155-01), e «dell'apprezzamento compiuto sulla ragionevole impossibilità di svolgere ulteriori ed efficaci ricerche del dichiarante» (Sez. 6, n. 24039 del 24/05/2011, [...], Rv. 250109-01).
3.1.3. Orbene, la motivazione del giudice di appello non soddisfa le condizioni di completezza e logicità che sono necessarie nel caso di specie. Anzitutto, la motivazione è apparente là dove afferma che l'informativa del 24 febbraio 2023 conterrebbe una "implicita" indicazione dello svolgimento di ricerche atte a individuare il paese di destinazione dell'aereo partito da Genova con a bordo la coppia. La dichiarata natura implicita dell'accertamento non è sufficiente per soddisfare i parametri legali che presidiano lo specifico accertamento da compiersi. Infatti, non risulta, dalla motivazione del provvedimento impugnato, che le ricerche siano state effettuate in modo completo, in quanto, all'ultima segnalazione alla frontiera aerea di Genova, non ha fatto seguito la effettiva verifica del luogo di destinazione dell'aereo sul quale la coppia si era imbarcata, individuazione che poteva essere utile, ove si fosse trattato di un "paese Schengen", per avviare le eventuali ulteriori indagini;
ciò, a maggior ragione, perché il Reparto Operativo - Nucleo Investigativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Modena aveva segnalato, con l'informativa del 6 aprile 2023, che: "L'Arma di Finale Ligure significava comunque che, dalle informazioni raccolte, era emerso che l'interessata si trovava a Nizza in Francia". D'altra parte, ZU è una cittadina italiana e ciò, in presenza di una specifica segnalazione della presenza del cittadino all'interno dello "spazio Schengen" e comunque della partenza da uno scalo aereo rientrante in detto spazio comune, determina la necessità di verificare effettivamente la destinazione del volo partito da Genova così da arrestare le ricerche ove si tratti di un "Paese extra Schengen" ovvero di intensificarle nel caso opposto, e, comunque, alla luce della segnalata presenza in Francia, di inviare una specifica ricerca del cittadino nell'ambito dello spazio comune europeo attraverso gli strumenti di collaborazione previsti dal "Regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 novembre 2018 sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale" (che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione). È utile notare, in proposito, che l'art. 34 del citato Regolamento riguarda proprio la *Segnalazione di persone ricercate per presenziare ad un procedimento giudiziario", tanto che gli Stati membri inseriscono nel SIS, su richiesta dell'autorità competente, segnalazioni relativi a: a) testimoni [...]».
21
Firmato Da: IU DE AR Emesso Da: US QUALIFIED
CA 1 Seriale: 712bd1bbe351e0d5-Firmato Da: STEFANO APRILE Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 46383e06b1b1d46e
Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 69cc52c51a475951
I giudici di merito, quindi, accontentandosi dell'incompletezza delle ricerche del testimone, non approfondendo il percorso del volo in partenza da Geniva, non considerando la segnalazione di polizia che riguardava la presenza del testimone all'interno dello "spazio Schengen" e, comunque, non inviando una "segnalazione SIS" per la individuazione e citazione del testimone in detto spazio comune, hanno assunto una decisione, circa la utilizzabilità delle dichiarazioni di ZU e EJ, che si palesa basata su una motivazione apparente e incompleta. 3.2. È infondato il primo motivo del ricorso di EL UA ID ED che denuncia la violazione della legge processuale in relazione alla mancata rinnovazione dell'istruttoria (esame dei testi HO CA, RI Cuomo, MI SI e AF KA) perché escussi prima del deposito della perizia di trascrizione delle intercettazioni;
ciò avrebbe comportato la lesione del diritto di difesa perché l'esame sarebbe stato penalizzato dalla impossibilità di contestare ai testimoni il contenuto delle captazioni. Va chiarito che, essendosi regolarmente proceduto all'esame dei testi nel corso del giudizio di primo grado, il ricorso, in realtà, propugna l'illegittimità del provvedimento del giudice di appello che ha rigettato la richiesta di rinnovazione, sostenendo che essa fosse doverosa per assicurare il diritto al contraddittorio senza che, al momento dell'assunzione della prova, la difesa abbia svolto alcuna eccezione od opposizione, circostanza che di per sé palesa l'inconsistenza della censura.
3.2.1. In ogni caso, costituisce un consolidato principio quello secondo il quale, in tema di intercettazioni, la prova è costituita dalle registrazioni, tanto che la trascrizione, in forme diverse da quelle della perizia, non comporta alcuna conseguenza (ex multis, Sez. 1, n. 12082 del 06/10/2000, [...], Rv. 217345-01). Da ciò deriva che alle parti, le quali hanno avuto la possibilità di avere piena contezza delle registrazioni per mezzo dell'accesso al materiale captativo depositato, è assicurato il pieno contraddittorio sulla prova che, ancorché non sia stata ancora disposta la trascrizione delle intercettazioni, è pienamente acquisita e utilizzabile anche nel corso dell'esame testimoniale delle persone in esse implicate e ciò a partire dal contenuto sommario di esse che è riportato nei brogliacci della polizia giudiziaria. Se, dunque, non è configurabile alcuna lesione del contraddittorio, poiché la prova captativa era già disponibile in un momento anteriore all'esame dei testimoni, è comunque utile ricordare che l'eventuale irregolare inversione dell'ordine di acquisizione non comporta alcuna conseguenza sulla validità degli atti istruttori: la giurisprudenza è costante nell'affermare che «in tema di istruzione dibattimentale, stante il principio di tassatività delle nullità, il mancato rispetto dell'ordine di assunzione delle prove non è causa di nullità, risolvendosi in una mera irregolarità non presidiata da alcuna sanzione processuale» (Sez. 6, n. 3609 del 03/10/2018 - dep. 2019, Furnari, Rv. 275880-02). Infine, non può che rilevarsi che la questione è sviluppata in modo del tutto astratto senza, cioè, che sia chiarito dalla difesa quale fosse la concreta necessità di procedere alla rinnovazione dell'esame dei testimoni a cagione del sopravvenuto deposito della trascrizione
22
Firmato Da: IU DE AR Emesso Da: US
QUALIFIED CA 1 Seriale: 712bd1bbe351e0d5-Firmato Da: STEFANO APRILE Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 46383e06b1b1d46e
Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 69cc52c51a475951
delle captazioni che eventualmente li coinvolgono. Il ricorso è, sul punto, del tutto generico poiché non si confronta con quanto specificamente evidenziato dai giudici di merito nella sentenza impugnata e nell'ordinanza 26 maggio 2025: le difese non hanno specificato in quali punti vi sarebbero divergenze o questioni poco chiare tra il dichiarato dei testimoni e il contenuto delle intercettazioni, come emerso dalla trascrizione di esse effettuata dal perito.
3.3. Il secondo motivo del ricorso di EL UA e una delle censure contenute nel primo cumulativo motivo dell'avv. Cristofori per LI denunciano l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in sede di s.i.t. da AZ TT, illegittimamente acquisite ex art. 512 cod. proc. pen., nonostante l'accertata incapacità a rendere dichiarazioni testimoniali fin dal novembre 2021; secondo la difesa tali dichiarazioni, pur asseritamente non impiegate per fondare la responsabilità, ma in realtà poste a base del convincimento del giudice, dovevano essere radicalmente espunte dal panorama probatorio.
3.3.1. Va ricordato che il giudice di secondo grado ha ribadito in sentenza quanto già esposto nell'ordinanza in data 26 maggio 2025: le dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria da AZ il 16 novembre 2021 sono state correttamente acquisite ex art. 512 cod. proc. pen. in quanto al dibattimento il testimone non era in grado di essere sottoposto all'esame per un disturbo psichico;
ciò non di meno le dichiarazioni sono state acquisite perché, nel momento nel quale furono assunte, la polizia giudiziaria non era nelle condizioni di riconoscere il disturbo mentale del dichiarante;
posta la legittimità dell'acquisizione, il giudice di appello ha comunque ritenuto inattendibile il teste a causa dell'accertata esistenza di un disturbo cognitivo (pag. 26 della sentenza).
3.3.2. I motivi sono parzialmente fondati perché l'incapacità di testimoniare, accertata con le modalità dell'art. 196, comma 2, cod. proc. pen., è risultata risalire già al momento nel quale AZ era stato assunto a sommarie informazioni dalla polizia giudiziaria, sicché di tutto il propalato, in qualunque modo raccolto, non poteva farsi alcun uso, al di là dell'inattendibilità del testimone. Va, infatti, sottolineato che la accertata incapacità a testimoniare determina la inutilizzabilità di qualsiasi dichiarazione resa dal soggetto in un momento nel quale tale incapacità si era già manifestata. Va qui rilevata la inutilizzabilità delle dichiarazioni resa da AZ sotto qualunque forma e, quindi, anche di quelle rese alla polizia giudiziaria che, dunque, non potevano essere acquisite ex art. 512 cod. proc. pen. Tale declaratoria, necessaria per la correzione della sentenza ex art. 619 cod. proc. pen., è però senza effetto sulla decisione impugnata poiché la motivazione non impiega le dichiarazioni di AZ, perché il diverso profilo del denunciato utilizzo delle dichiarazioni di AZ è, invece, infondato: il ricorso si limita ad affermare, in totale assenza di specificità e concretezza, che i giudici di appello avrebbero comunque utilizzato dette dichiarazioni a fondamento della decisione sulla responsabilità.
23
Firmato Da: IU DE AR Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 712bd1bbe351e0d5- Firmato Da: STEFANO APRILE Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 46383e06b1b1d46e Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 69cc52c51a475951
Tuttavia, i ricorsi non indicano alcun passaggio motivazionale che corrobori tale asserzione: non risulta controverso che le dichiarazioni, giudicate inattendibili, non sono state impiegate né dal primo né dal secondo giudice.
3.4. Il primo cumulativo motivo dell'avv. Cristofori per LI denuncia, per quanto qui interessa, la nullità della sentenza di primo grado per omessa traduzione in lingua albanese. Il motivo relativo alla presunta nullità è inammissibile poiché il difensore (avv. Fani) vi ha espressamente rinunciato, come risulta dal verbale di udienza del 26 maggio 2025. Si tratta, in effetti, di una rinuncia a un motivo che riguarda una singola argomentazione posta a sostegno del ricorso, evenienza che va tenuta distinta dalla rinuncia parziale, concernente un intero capo o punto della decisione, e dalla rinuncia al ricorso. Si è chiarito che, a prescindere dalla rinuncia all'impugnazione totale o parziale, quale atto abdicativo di diritti e facoltà processuali già acquisiti, che compete soltanto all'imputato o al difensore munito di procura speciale, «<il difensore è unicamente legittimato a rinunciare ad uno o più motivi di ricorso e che tale atto di rinuncia incide unicamente sull'onere di motivazione del giudice dell'impugnazione (Sez. 6, n. 7493 del 15/01/2021, [...], Rv. 281609-01). Per comprendere in cosa consista la rinuncia al motivo e in cosa si diversifichi rispetto alla rinuncia parziale è doveroso rifarsi ai principi espressi da Sez. U, n. 12603 del 24/11/2015 - dep. 2016, Celso, Rv. 266245-01; l'autorevole sentenza ha chiarito che la rinuncia all'impugnazione cd. parziale riguardi quelle parti dell'impugnazione con le quali si contesta e si chiede la riforma o l'annullamento di uno o più capi o punti del provvedimento impugnato;
in questa ipotesi si tratta di un atto abdicativo di diritti e facoltà processuali già acquisiti, con effetti più limitati rispetto a quella cd. totale, che non può essere compiuto dal difensore, di fiducia o di ufficio, privo di procura speciale, in quanto non ricompreso nella discrezionalità tecnica del difensore;
ciò a differenza della «mera rinuncia a una o più argomentazioni o motivazioni su cui si fondano le diverse parti dell'impugnazione relative ai diversi capi impugnati». Ebbene, la doglianza relativa alla presunta nullità della sentenza di primo grado, derivante dalla omessa (rectius: tardiva) traduzione della stessa, costituisce una argomentazione o motivazione sulla quale si fondava l'appello sul capo della condanna e, dunque, rientrante nei poteri dispositivi del difensore che vi ha rinunciato espressamente.
3.5. Il primo cumulativo motivo dell'avv. Cristofori per LI denuncia, per quanto qui interessa, la nullità della sentenza di appello per la violazione della sequela procedimentale derivante dall'effettuazione dell'esame di EL UA dopo la discussione è manifestamente infondato. Risulta dagli atti, ai quali la Corte di legittimità ha accesso in quanto giudice del fatto processuale (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, [...], Rv. 220092-01), che, durante la discussione delle parti, l'imputato EL UA, conformemente al disposto dell'art. 523, comma 5, cod. proc. pen., ha chiesto la parola, precisando di volere essere sottoposto
24
Firmato Da: IU DE AR Emesso Da:
US
QUALIFIED CA 1 Seriale: 712bd1bbe351e0d5-Firmato Da: STEFANO APRILE Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 46383e06b1b1d46e
Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 69cc52c51a475951
all'esame delle parti.
La Corte di Assise di appello ha, quindi, interrotto la discussione ex art. 523, comma 6, cod. proc. pen., procedendo in contraddittorio all'esame dell'imputato che vi aveva appena consentito, non risultando controverso che detto esame era stato tempestivamente richiesto dalle parti nel corso del giudizio (l'imputato aveva in precedenza rifiutato di sottoporvisi, tanto che erano state acquisiste, nei suoi confronti, le precedenti dichiarazioni dallo stesso rese). L'esame di EL UA, al quale hanno proceduto tutte le parti senza opporre alcuna eccezione, è quindi legittimamente entrato a fare parte degli elementi di prova fino a quel momento acquisiti, di tal che le dichiarazioni di EL UA, anche mediante le contestazioni che sono state nell'occasione effettuate dalle parti, sono divenute pienamente utilizzabili anche nei confronti di LI.
3.5.1. Tale rilievo consente, inoltre, di giudicare inammissibile perché generica la questione, sommariamente esposta al sesto motivo del ricorso a firma dell'avv. Fani, circa l'opposizione all'utilizzazione
contro
LI delle dichiarazioni rese da EL UA nel corso delle indagini preliminari, là dove il ricorso non chiarisce di quali dichiarazioni si tratti, alla luce dell'impiego per le contestazioni effettuate in sede di esame dibattimentale ex artt. 503 e 500 cod. proc. pen. delle precedenti dichiarazioni dallo stesso rese al pubblico ministero e al GIP. 3.6. È infondato il primo motivo del ricorso dell'avv. Fani per LI che denuncia la nullità della sentenza a causa della assenza dell'imputato all'udienza davanti alla Corte d'Assise in data 27 ottobre 2022.
Non risulta controverso che:
- l'imputato, regolarmente citato con atto recapitato a mani mentre si trovava ristretto in carcere per questa causa, ebbe a rendere alla matricola dell'istituto una dichiarazione di rinuncia a comparire, regolarmente trasmessa alla Corte in data 22 settembre 2022; - il difensore, con istanza depositata in data 19 ottobre 2022, ebbe a chiedere la tradizione del detenuto, nel frattempo avviato agli arresti domiciliari;
- la Corte non dispose la tradizione dell'imputato per l'udienza del 27 ottobre 2022; - all'udienza del 27 ottobre 2022, la difesa eccepi l'omessa traduzione dell'imputato e la nullità dell'atto di rinuncia del 22 settembre 2022 perché "non tradotto in lingua albanese, sostenendo che l'imputato, il quale non comprende la lingua italiana, non aveva compreso l'atto.
3.6.1. Come hanno correttamente evidenziato entrambi i giudici di merito è inconsistente la deduzione che riguarda la non comprensione della dichiarazione di rinuncia a comparire formulata dall'imputato.
sulla
Va, al riguardo, premesso che l'imputato, assistito da difensore di fiducia, aveva già ricevuto il decreto che dispone il giudizio per l'udienza del 27 ottobre 2022; comprensione di tale atto nessuna questione è stata dedotta dalla difesa. La giurisprudenza ha affermato che «la dichiarazione di rinuncia a comparire in udienza
25
Firmato Da: IU DE AR Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 712bd1bbe351e0d5-Firmato Da: STEFANO APRILE Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 46383e06b1b1d46e Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 69cc52c51a475951
dell'imputato detenuto, formulata in termini chiari ed inequivoci in relazione ad uno specifico procedimento, è valida ed efficace senza che l'interessato debba previamente ricevere, dall'ufficiale giudiziario o dal personale di polizia incaricato della traduzione, informazioni circa le conseguenze giuridiche derivanti dalla scelta, essendo onere del dichiarante consultarsi al riguardo con il proprio difensore» (Sez. 7, n. 22337 del 18/02/2015, [...], Rv. 263564-01). A fronte di ciò, va rilevato che l'imputato, edotto dalla citazione a giudizio per l'udienza del 27 ottobre 2022, si è volontariamente recato all'ufficio matricola dell'istituto di detenzione e ha reso la dichiarazione di rinuncia a comparire, debitamente annotata ex art. 123 cod. proc. pen. Trattandosi di una dichiarazione volontaria che riguarda una determinazione assunta dall'imputato, il personale dell'istituto aveva l'obbligo di raccoglierla, senza dovere indagare sulla volontà del dichiarante, il quale, del resto, si è limitato a manifestare una semplice determinazione. Va, infine, chiarito che la lingua processuale è quella italiana ex art. 109 cod. proc. pen., tanto che la dichiarazione di rinuncia a comparire resa da LI non poteva che essere assunta nella lingua legale. D'altra parte, a norma dell'art. 143, comma 1, secondo periodo, cod. proc. pen., l'imputato ha diritto all'assistenza gratuita di un interprete per le comunicazioni con il difensore prima di rendere un interrogatorio, ovvero al fine di presentare una richiesta o una memoria nel corso del procedimento», non già per ogni dichiarazione o comunicazione che intenda compiere. Da ciò discende che, nell'evenienza in discorso, resta esclusa dal paradigma normativo invocato dalla difesa la necessità dell'assistenza dell'interprete o del traduttore. Né la dichiarazione in esame rientra nell'elenco degli atti previsti dall'art. 143, comma 2, cod. proc. pen., ovvero riguarda più in generale il diritto di farsi assistere gratuitamente, indipendentemente dall'esito del procedimento, da un interprete al fine di poter comprendere l'accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti e lo svolgimento delle udienze cui partecipa». Va perciò escluso che l'imputato, allorquando rende volontariamente una dichiarazione verbalizzata ex art. 123 cod. proc. pen., debba essere assistito dall'interprete. Ciò non toglie che, ove ne ricorrano i presupposti e ne faccia richiesta, l'imputato si possa avvalere del supporto linguistico assicurato dall'art. 35 decreto Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, recante «Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà».
3.6.2. Tanto premesso, è priva di rilievo, ai fini della regolarità dell'udienza dibattimentale svoltasi in assenza dell'imputato a cagione della sua espressa rinuncia, la diversa intenzione comunicata dal difensore. Si è condivisibilmente affermato che «gli effetti della rinuncia a comparire in udienza, da
26
Firmato Da: IU DE AR Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 712bd1bbe351e0d5-Firmato Da: STEFANO APRILE Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 46383e06b1b1d46e Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 69cc52c51a475951
parte dell'imputato detenuto, permangono fino al momento della revoca espressa di tale rinuncia, cioè fino a quando l'interessato non manifesti, nelle forme e nei termini di legge, la volontà di essere nuovamente presente e di mettere nel nulla il suo precedente consenso alla celebrazione dell'udienza in sua assenza;
è, quindi, onere dell'imputato detenuto concorrere alla chiarezza delle modalità di espressione delle proprie dichiarazioni» (Sez. 6, n. 36708 del 22/07/2015, [...], Rv. 26467001), né una differente opzione può univocamente desumersi dalla richiesta di traduzione effettuata dal difensore, quando essa non contiene la espressa dichiarazione di revocare la precedente diversa volontà dell'imputato. 3.7. È inammissibile il secondo motivo del ricorso a firma dell'avv. Fani per LI che denuncia l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in sede di colloquio informale da AR. La Corte di secondo grado, come già aveva fatto il primo giudice con ordinanza in data 8 giugno 2023, ha ribadito (ordinanza del 26 maggio 2025; pag. 22 della sentenza) l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da AR nei colloqui informali e, per conseguenza, la inutilizzabilità delle dichiarazioni rese al dibattimento in risposta alla contestazione ex art. 500 cod. proc. pen. delle precedenti dichiarazioni non verbalizzate.
3.7.1. Il ricorso, senza alcuna specifica deduzione, si ostina però a sostenere che i giudici di merito abbiano impiegato tale materiale per fondare la decisione, nonostante la declaratoria di inutilizzabilità. Si tratta di una critica generica e priva di qualsiasi appiglio perché non viene indicato quale sarebbe il passaggio motivazionale che si poggia su dette dichiarazioni. Il ricorso è, del pari, generico, là dove asserisce che le suddette dichiarazioni di AR abbiano fatto oggetto della testimonianza del MA. EO e che di tale compendio si sia fatto uso ai fini della decisione. Sono state, dunque, dichiarate utilizzabili le dichiarazioni rese nel contradittorio delle parti all'udienza dibattimentale, con particolare riferimento a quanto riferito da LI a AR circa le proprie disavventure giudiziarie dalle quali sono stati tratti elementi per qualificare la personalità dell'imputato. Tali elementi, di contro, hanno fatto ingresso nel panorama probatorio in ragione di altri mezzi di prova (indagini di polizia giudiziaria;
dichiarazioni dell'imputato).
4. Il ricorso di EL UA ID ED è proposto avverso i capi della sentenza con i quali è stata confermata la responsabilità dell'imputato per l'omicidio volontario in concorso (capo A) e la determinazione della pena;
sono inoltre dedotti vizi sulla ricostruzione probatoria e sul diniego di riqualificazione nel delitto di omicidio preterintenzionale ex art. 584 cod. pen., nonché su vari profili processuali già esaminati (acquisizioni probatorie e diritto di difesa), sul trattamento sanzionatorio e sulle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso è nel complesso infondato.
4.1. In particolare, il ricorso (terzo, quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo motivo) si
27
Firmato Da: IU DE AR Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 712bd1bbe351e0d5- Firmato Da: STEFANO APRILE Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 46383e06b1b1d46e Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 69cc52c51a475951
appunta:
- sulla telefonata del 21 settembre 2021 con MI SI, denunciando il vizio della motivazione sul valore confessorio di quanto profferito nella circostanza dall'imputato; ad avviso della difesa lo stato d'ebbrezza nel quale si trovava l'imputato e la risposta resa da MI secondo la quale l'omicidio è colpa dell'albanese" nonché la circostanza che MI sia stata "zittita" dall'imputato, quando ha accennato alla responsabilità del cittadino albanese, non sono stati valutati coerentemente (pagg. 23-25). - sull'attendibilità di MI;
l'attendibilità andrebbe esclusa alla luce delle intercettazioni con RT AN nelle quali non si parla del riferito timore di MI verso l'imputato, della richiesta di effettuare una visita in carcere all'imputato avanzata da MI, che dimostra l'assenza di timore, e della mancanza della denuncia ai danni dell'imputato che MI ha detto di avere sporto;
- sulle dichiarazioni de relato di AB in merito a quanto appreso da ET circa la responsabilità di LI, che escludono la responsabilità dell'imputato, ma che sono state impiegate soltanto in senso accusatorio ai danni di LI RO e non anche a favore di EL UA ID ED (motivazione selettiva, pag. 28); - sui contatti telefonici;
i giudici muovono dalla premessa che non è stato chiarito il motivo della aggressione e giungono all'illogica conclusione che si tratterebbe di un "affare di droga o soldi", così incappando in un salto logico (pagg. 24-25); I motivi sulla responsabilità del capo A) sono infondati.
4.1.1. Entrambi i giudici di merito hanno posto al centro dell'impianto accusatorio a carico di EL UA la telefonata intercettata in data 21 settembre 2021 tra l'imputato e la fidanzata SI MI, nel corso della quale egli afferma di essere l'autore dell'omicidio: «<ti ricordi il tipo che ho mandato in coma? È morto». La dichiarazione, dopo non controversi approfondimenti tecnici (perizia; relazione tecnica del R.I.S.) sull'effettivo contenuto della captazione, è stata qualificata come confessione spontanea, corroborata da altri indizi. Il dedotto stato di alterazione dell'imputato, che avrebbe determinato lo stesso a esprimersi impropriamente a causa della assunzione di alcol, è stato giudicato inconsistente all'esito dell'accertamento di merito e tecnico sull'articolazione delle parole (pag. 172 della sentenza di primo grado), mentre il ricorso si limita a obliterare tali logiche e coerenti argomentazioni. D'altra parte, il reale senso confessorio della frase, oltre a essere confermato dagli approfondimenti tecnici, è risultato condiviso da MI che, infatti, non ha mai dubitato del contenuto della frase pronunciata dall'imputato mentre conversavano al telefono. È del pari infondata la critica che cerca di sostenere l'inattendibilità della dichiarazione dell'imputato alla luce della reazione della fidanzata SI MI, la quale, per tutta risposta, ha fatto riferimento allo "albanese". Come hanno logicamente illustrato i giudici di primo grado, richiamati sul punto dalla
28
Firmato Da: IU DE AR Emesso Da: US
QUALIFIED CA 1 Seriale: 712bd1bbe351e0d5- Firmato Da: STEFANO APRILE Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 46383e06b1b1d46e
Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 69cc52c51a475951
sentenza di appello, è risultato che MI aveva già chiarito che la frase scaturiva dal fatto che l'imputato EL UA, in precedenti occasioni, le aveva detto che ad aggredire HO era stato lo "albanese", riferendosi a LI, tanto che la donna, all'epoca, non aveva ipotizzato il coinvolgimento del fidanzato anche se aveva appreso dallo stesso che l'aggressione era dovuta a questioni di droga, così inducendo nella stessa il sospetto che anche EL UA potesse essere coinvolto. MI precisava, comunque, che nel corso della conversazione telefonica del 21 settembre 2021 aveva appreso per la prima volta la diretta ammissione di responsabilità da parte dell'imputato EL AQ, circostanza che, tuttavia, non aveva impedito alla stessa di ipotizzare, alla luce di quanto già in precedenza riferitole dall'imputato, che nell'aggressione fosse comunque coinvolto lo "albanese". Tale intima convinzione, del resto, risulta confermata, come chiariscono i giudici di merito, proprio dalla intimazione rivolta dall'imputato EL OA a MI ("stai zitta"), proprio quando la donna aveva chiamato in causa lo "albanese". Il senso dell'imperioso intervento dell'imputato EL UA è stato logicamente chiarito dai giudici di merito, sia perché la frase collocava EL UA comunque sul luogo dell'aggressione, così ingenerando il rischio di un suo coinvolgimento, sia perché lo stesso temeva eventuali ritorsioni da parte di LI che, infatti, nei giorni successivi all'aggressione di HO, si era recato con atteggiamento giudicato aggressivo e minaccioso a cercare l'imputato EL UA presso la sua abitazione.
4.1.2. Sono, invece, inammissibili le deduzioni in merito all'inattendibilità di MI. Va premesso che MI è un testimone del tutto disinteressato ed estraneo, al quale si applicano alcuni costanti principi giurisprudenziali, tra i quali spicca: «in tema di valutazione della prova testimoniale, non essendo necessari elementi di riscontro esterni, il giudice deve limitarsi a verificare l'intrinseca attendibilità della testimonianza - avuto riguardo alla logicità, coerenza ed analiticità della deposizione nonché all'assenza di contraddizioni con altre deposizioni testimoniali o con elementi accertati con i caratteri della certezza - sulla base della presunzione che, fino a prova contraria, il teste, ove sia in posizione di terzietà rispetto alle parti, riferisce di solito fatti obiettivamente veri (principio di affidabilità) e mente solo in presenza di un sufficiente interesse a farlo (principio di normalità), specialmente nel caso in cui dalla veridicità del dichiarato possano scaturire conseguenze pregiudizievoli per sé o per altri (principio di responsabilità)» (Sez. 6, n. 3041 del 03/10/2017 - dep. 2018, Giro, Rv. 272152-01). Del resto, in tema di valutazione della prova testimoniale, non sono necessari riscontri esterni, dovendo il giudice limitarsi a verificare l'intrinseca attendibilità delle dichiarazioni, avuto riguardo alla loro logicità, coerenza e analiticità, nonché all'assenza di contraddizioni rispetto ad altre deposizioni o ad altri elementi concretamente accertati» (ex multis, Sez. 1, n. 10600 del 16/02/2024, [...], Rv. 285922-01). Ciò premesso, i giudici di merito hanno sottolineato che, ove mai si volesse ipotizzare
29
Firmato Da: IU DE AR Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 712bd1bbe351e0d5-Firmato Da: STEFANO APRILE Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 46383e06b1b1d46e Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 69cc52c51a475951
un atteggiamento di accondiscendenza verso qualcuno dei protagonisti della vicenda che ha portato alla morte di HO, si dovrebbe semmai ipotizzare una qualche vicinanza di MI ad EL UA, giammai avversione, astio o intenti calunniatori: anche il ricorso è costretto ad ammettere che la testimonianza di MI è scevra da siffatti rischi. Muovendo da tale logica premessa, il giudice di merito ha sottolineato che le dichiarazioni di MI, sempre coerente e conseguenziale, non sono affatto in contrasto con gli altri elementi acquisiti, con i quali, anzi, si saldano e si completano. Tanto premesso, le doglianze in tema inattendibilità di MI sono state correttamente giudicate inconsistenti;
si è dianzi chiarito, senza che il ricorso introduca una critica specifica, quale fosse il "timore" (rectius: la preoccupazione per il fidanzato e per le possibili reazioni dello "albanese") della testimone riguardo al coinvolgimento dell'imputato, e si è accertata la persistenza, nonostante il coinvolgimento dello stesso nella vicenda omicida, di un legame affettivo con l'imputato che spiega logicamente le ragioni che hanno spinto la donna a fargli visita in carcere (ragioni non smentite da AN), nonché l'irrilevanza della questione della denuncia. Del resto, il ricorso omette di criticare alcuni specifici elementi che hanno concorso a fondare la declaratoria di responsabilità dell'imputato che provengono da ulteriori convergenti elementi (pag. 175 sentenza di primo grado): MI e AN hanno riferito, per averlo appreso direttamente da EL UA nell'immediatezza dell'aggressione e prima della morte di HO, dell'uso di una mazza o di una spranga per colpire la vittima alla testa;
MI e AN hanno riferito, per averlo appreso direttamente da EL AQ nell'immediatezza, che l'aggressione era connessa a litigi per soldi legati alla droga». Anche con riguardo alla captazione ambientale della conversazione in caserma il 26 settembre 2021 tra EL UA e la madre, nella quale l'imputato ammette la responsabilità ("<mi hanno scoperto»), il ricorso trascura di criticarne la ritenuta convergenza accusatoria con quanto dichiarato dall'imputato nel corso della conversazione telefonica intercorsa con MI lo stesso giorno. Il ricorso, piuttosto, pretende di attribuire agli interventi di MI, sopraggiunta in caserma nel corso della captazione, un significato di smentita del significato confessorio della dichiarazione di EL UA, facendo leva sull'indimostrato presupposto che la fidanzata intendesse riferirsi alla responsabilità di EL UA per lo spaccio di droga. I giudici di primo grado hanno sottolineato, non venendo specificamente contraddetti dal ricorso, che la frase confessoria pronunciata da EL UA nella conversazione con la madre si riferisce in modo univoco all'omicidio, poiché, pochi istanti dopo la frase confessoria, l'imputato e la madre parlano espressamente dell'accusa di omicidio che, come essi stessi intuiscono, stava per essere formalmente mossa all'imputato nel corso dell'interrogatorio che, infatti, avrà luogo dopo pochi minuti e si caratterizzerà per una serie di menzogne che saranno, poi, contestate all'imputato nel corso del suo esame dibattimentale.
30
Firmato Da: IU DE AR Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 712bd1bbe351e0d5- Firmato Da: STEFANO APRILE Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 46383e06b1b1d46e Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 69cc52c51a475951
Se è, quindi, imprecisa l'affermazione del giudice di appello secondo la quale, in quel frangente, EL UA aveva già confessato l'attività di spaccio di stupefacenti, la circostanza che MI intervenuta nella conversazione in caserma in un momento successivo alla ricordata confessione potesse riferirsi all'attività illecita nel campo degli stupefacenti rimane priva di conseguenze rispetto al significato della frase mi hanno scoperto che è stato alla stessa attribuito proprio dai due conversanti (madre e figlio).
4.1.3. Le censure che riguardano la ricostruzione della causale dei contatti tra EL UA e HO, attribuiti allo spaccio di stupefacenti, e della causale dell'aggressione ai danni di HO, attribuita a questioni di debito \ credito connesse allo spaccio di droga, sono nel complesso infondate, mentre è inammissibile la doglianza che riguarda l'inattendibilità
del teste EL.
Premesso che l'assenza di movente dell'azione omicida è irrilevante ai fini dell'affermazione della responsabilità, allorché vi sia comunque la prova dell'attribuibilità di detta azione all'imputato (Sez. 1, n. 31449 del 14/02/2012, [...], Rv. 254143-01), entrambi i giudici di merito hanno ricostruito la vicenda che ha portato alla morte di HO come legata alle attività illecite poste in essere nel comprensorio "La Fazenda", dove, come risulta da numerosi convergenti elementi che il ricorso non critica in modo specifico, era svolta assiduamente una vasta attività di spaccio di droga, alla quale partecipavano attivamente l'imputato EL UA, come dallo stesso ammesso, la vittima e LI nonché altri soggetti (l'indagine ha anche portato all'arresto in flagranza di un altro soggetto che ivi gravitava e operava per analoghe ragioni). Alla luce degli acquisiti elementi, i giudici di merito hanno logicamente affermato che anche i contatti intercorsi tra EL UA e la vittima avevano per oggetto proprio l'attività illecita di spaccio di droga, sicché il ricorso, anche sotto tale profilo, si palesa inconsistente. Quanto alla denunciata inattendibilità di EL, che aveva riferito di diverse modalità dell'aggressione che gli sarebbero state narrate da non identificati soggetti, va rilevato che i giudici di merito hanno chiarito che tale descrizione, ferma la veridicità soggettiva di EL in merito a quanto allo stesso riferito, non corrisponde a quanto realmente accaduto, così espungendo il contributo del teste, senza che ciò possa sminuirne la attendibilità posto che egli si era limitato a riferire quanto raccontatogli da altri. Per contro, il ricorso non critica la rilevante circostanza, puntualmente valorizzata dai giudici di merito (pag. 26 della sentenza di appello), secondo la quale il testimone aveva, invece, riferito delle confidenze ricevute da EL UA, in merito al fatto che l'imputato sarebbe sopraggiunto dopo l'aggressione, dichiarazioni che coincidono, pur nella ritenuta falsità, con le iniziali dichiarazioni di analogo tenore fatte dall'imputato a MI, così rafforzando ulteriormente il narrato di questa nella parte che riferisce l'iniziale versione di EL AQ.
4.1.4. Il motivo che riguarda le dichiarazioni del MA. EO e quelle di AB è inammissibile.
31
Firmato Da: IU DE AR Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 712bd1bbe351e0d5- Firmato Da: STEFANO APRILE Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 46383e06b1b1d46e Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 69cc52c51a475951
Il ricorso prende le mosse dall'asserzione secondo la quale i giudici di appello avrebbero fondato la responsabilità sulla deposizione del MA. EO che avrebbe riferito quanto appreso da AB. La doglianza è manifestamente infondata perché i giudici di merito non hanno affatto utilizzato tali dichiarazioni nel senso indicato dai ricorsi e tanto meno per fondare la responsabilità di EL UA;
il ricorso, infatti, non indica specificamente i passaggi motivazionali dai quali si evincerebbe la fondatezza della censura. Viceversa, i giudici di merito hanno valorizzato le dichiarazioni del MA. EO per inquadrare e ricostruire il percorso di AB che, dapprima, ha preso informale contatto con i Carabinieri per riferire dei fatti appresi in merito alla morte di HO, poi, dopo essere stata tranquillizzata sui rischi che la stessa temeva di correre per le possibili ritorsioni da parte dei protagonisti, ha arricchito e ulteriormente dettagliato il racconto di quanto dalla stessa appreso in merito. La deposizione del MA. EO si palesava necessaria per verificare, come sollecitato dalla difesa, l'attendibilità e credibilità di AB, approfondendo il percorso compiuto dalla stessa per giungere, nonostante il timore di ritorsioni per sé e per il compagno ET, alla compiuta descrizione dei fatti. Del resto, la dichiarazione testimoniale del MA. EO non ha carattere sostitutivo di quella di AB che, di fatti, ha, nel pieno contraddittorio con tutte le parti, reso dichiarazioni dibattimentali a carico di LI. D'altra parte, la critica difensiva, che sottolinea che il narrato di AB riguarda solamente LI, senza coinvolgere EL UA, da ciò inferendo la parzialità e monodirezionalità del teste, se non ha conseguenze sulla motivazione della responsabilità di EL UA che si regge su altri distinti elementi, non ha neppure riflessi sulla posizione di LI perchè anche questa, secondo la prospettazione dei giudici di merito, si fonda su distinti e autonomi elementi, non essendo affatto richiesta la convergenza accusatoria di tutte le dichiarazioni dei propalanti che possono avere appreso elementi da diversi soggetti e in diversi momenti. Fermo quanto si dirà in merito al co-imputato LI, va rilevato che la donna ha narrato di quanto appreso da ET che, secondo quanto dalla stessa riferito, le ha raccontato le confidenze ricevute da LI circa la sua responsabilità nell'omicidio. È evidente che l'eventuale incompletezza delle confidenze, fatte da LI a ET e da questi riportate a AB, non costituisce un elemento in grado di sminuire quanto direttamente accertato dai giudici di merito a carico di EL UA, né il narrato di AB, che non chiama in causa EL UA, può ridondare a sminuire gli elementi accusatori a suo
carico.
4.2. Il nono motivo del ricorso di EL UA è inammissibile poiché, sotto l'usbergo della qualificazione giuridica, introduce censure in fatto alla ricostruzione operata dai giudici di merito, senza confrontarsi con la motivazione estesa dal primo e dal secondo giudice che,
32
Firmato Da: IU DE AR Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 712bd1bbe351e0d5-Firmato Da: STEFANO APRILE Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 46383e06b1b1d46e Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 69cc52c51a475951
a fronte delle generiche censure d'appello, si integrano vicendevolmente. Va premesso che il motivo ripropone ostinatamente le questioni alle quali già in primo grado era stata data ampia e articolata risposta, con la valorizzazione della condotta materiale (violentissimo colpo di spranga alla testa) giudicata, sulla base degli accertamenti tecnici non contraddetti specificamente dalle difese, univocamente finalizzata a cagionare la morte. Non va, del resto, dimenticato che la condotta non si è arrestata allo sfondamento del cranio di HO, ma si è vieppiù rafforzata, anche dal punto di vista psicologico, con il deliberato posizionamento della vittima esanime nel mezzo della sede stradale all'evidente scopo di farla sormontare dai veicoli in transito, così reiterando l'azione lesiva, palesando l'intento omicida e celando le tracce dell'aggressione. I giudici di merito hanno, in proposito, sottolineato che la divisata evenienza del sormontamento non si è verificata soltanto per la pronta reazione dei due conducenti che, alla guida dei rispettivi veicoli che percorrevano la strada in tempo di notte e con scarsa illuminazione, hanno avuto la fortuna di riuscire a evitare il corpo abbandonato sulla carreggiata. Ciò, tuttavia, non ha impedito che l'ordinario decorso causale del colpo di spranga alla testa abbia inevitabilmente condotto HO alla morte per le gravissime lesioni encefaliche riportate.
4.3. Il decimo motivo, sul trattamento sanzionatorio e le circostanze attenuanti generiche, è inammissibile. Gli elementi che la difesa sottolinea (incensuratezza; giovane età; comportamento processuale;
ecc.), oltre a essere stati ampiamenti vagliati, si pongono su un piano non consentito in questa sede poiché rivolti a sollecitare una diversa valutazione di merito. In particolare, la questione del comportamento processuale è inammissibile, ove si consideri che, contrariamente a quanto asserito, i giudici di merito hanno evidenziato che l'imputato non ha affatto tenuto una condotta collaborativa (consentendo di raccogliere elementi a carico di LI), posto che le numerose menzogne, che hanno costellato le dichiarazioni dell'imputato, hanno imposto uno sforzo motivazionale particolare, anche per quello che riguarda il co-imputato. Tale profilo va inteso, peraltro, come conferma dell'assenza di elementi positivi idonei a giustificare il riconoscimento del beneficio, posto che l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (v., ad es., Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [...], Rv. 281590-01).
4.4. Il ricorso di EL UA è, quindi, nel complesso infondato e va rigettato. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del
33
Firmato Da: IU DE AR Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 712bd1bbe351e0d5- Firmato Da: STEFANO APRILE Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 46383e06b1b1d46e Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 69cc52c51a475951
ricorrente al pagamento delle spese processuali.
5. Il ricorso di LI, articolato in due distinti atti a firma dei rispettivi difensori avv. Cristofori e avv. Fani, presenta alcune censure fondate, con riguardo all'omicidio del capo A), mentre è infondato nel resto.
5.1. Il terzo e il quarto motivo del ricorso a firma dell'avv. Fani, nonché le censure sui medesimi temi proposte nel ricorso a firma dell'avv. Cristofori, sono infondati. La richiesta di rinnovazione istruttoria è stata giudicata meramente esplorativa, tanto che i giudici di merito l'hanno motivatamente rigettata sottolineando che la perizia antropometrica è superflua all'esito del vaglio della consulenza sulle cause e sulle modalità dell'aggressione ai danni di HO, mentre il rigetto della richiesta di esaminare gli ulteriori testi viene criticato in modo assertivo, ostinatamente predicandone la necessarietà. La ricostruzione effettuata dal medico legale, anche con l'ausilio di attente indagini radiologiche sulla tipologia e caratteristiche del colpo inferto al capo e dell'arma utilizzata, hanno portato a individuare un'ampia compatibilità tra l'altezza di LI (160 cm) e quella vittima (cm 193), del tutto compatibile, anche se il colpo fosse stato portato ai danni della vittima in posizione eretta;
ovviamente la compatibilità sarebbe ancora maggiore, nel caso, affatto ipotetico, che la vittima si trovasse inginocchiata o seduta. L'invocata perizia, dunque, è stata motivatamente giudicata superflua ed esplorativa. Sotto l'altro profilo del rifiuto di procedere a rinnovazione della prova con riguardo al teste Bojku, è stata correttamente ritenuta determinatasi la revoca della richiesta di esaminare il teste formulata dalla difesa, alla luce di quanto affermato dal patrocinatore all'esito dell'udienza circa l'esaurimento delle prove, ivi incluse quelle dallo stesso chieste e ammesse dalla Corte di primo grado, senza che abbia rilievo, ai fini della necessità di riaprire l'istruttoria, la presenza del testimone alla successiva udienza dibattimentale. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che «la dichiarazione di chiusura dell'istruttoria dibattimentale, ove la parte vi assiste e non abbia eccepito il mancato esame di un testimone, comporta la revoca implicita dell'ammissione di tale deposizione ed eventuali nullità concernenti la suddetta deliberazione di esaurimento delle prove dovranno essere eccepite, a pena di decadenza, in sede di formulazione e precisazione delle conclusioni» (Sez. 3, n. 29649 del 27/03/2018, Bulletti. Rv. 273590-01). Non risulta, in effetti, che la difesa abbia mosso eccezioni di sorta, sia in occasione della disposta revoca implicita della autorizzazione alla citazione del teste Bojku, sia in sede di formulazione delle conclusioni;
la difesa si è limitata a insistere nell'esame del teste
presente.
Analogamente, è stata motivatamente rigettata la richiesta di acquisizione del certificato penale e dei carichi pendenti del testimone ET poiché irrilevante ai fini della valutazione di inattendibilità dello stesso, inattendibilità che anche la difesa, come entrambi i giudici di
merito, predicano.
34
Firmato Da: IU DE AR Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 712bd1bbe351e0d5- Firmato Da: STEFANO APRILE Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 46383e06b1b1d46e Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 69cc52c51a475951
In effetti, l'inaffidabilità delle dichiarazioni del testimone ET, il quale ha contraddittoriamente riferito delle confidenze ricevute dall'imputato LI (dapprima negando, ma poi non escludendo di averle ricevute), non è controversa restando, piuttosto, immutata la divergenza di vedute tra i giudici di merito e la difesa in merito alle conseguenze di tale inaffidabilità testimoniale rispetto a quanto riferito in proposito dalla teste AB. Si è, infatti, chiarito che le ondivaghe e contraddittorie dichiarazioni dibattimentali del testimone ET, che la difesa vorrebbe ulteriormente indebolire per mezzo dell'esame dei suoi pregiudizi penali, non comportano necessariamente l'inaffidabilità delle confidenze dallo stesso fatte al teste AB, dovendosi piuttosto accertare se, quando egli si confidava con la compagna, diceva il vero;
da tale logica affermazione è stata coerentemente tratta l'irrilevanza della richiesta di acquisizione documentale.
5.2. Già si è detto al par.
3.1. della inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da ZU e EJ, acquisite ex art. 512 cod. proc. pen. Fermo quanto già rilevato, va qui ulteriormente stigmatizzata la seguente incongruenza che dovrà essere emendata dal giudice di rinvio, ove l'inutilizzabilità risulti in quel giudizio superata. Il primo giudice (pag. 185) si è così espresso: «Non va, infine, dimenticato che la ZU ha dichiarato di avere visto LI sul luogo del rinvenimento del corpo di HO nei momenti in cui si stavano prestando i soccorsi, per quanto di tale circostanza ella sia l'unica fonte e su quei frangenti le dichiarazioni della donna non siano intrinsecamente coerenti (basti pensare alle diverse versioni fornite all'arrivo presso "La Fazenda" quella notte)". Il secondo giudice ha, invece, affermato (pag. 29): «Vi è la testimonianza di ZU AN, la quale nel verbale acquisito ex articolo 512 cod. proc. pen. reso in data 20/10/21, dichiara di avere visto LI in strada durante i primi accertamenti sull'omicidio, perché lei stessa gli aveva chiesto una sigaretta, e che LI si era nascosto dietro un furgone per non farsi vedere dalla PG intervenuta sul posto". Appare, quindi, evidente che, mentre il primo giudice ha riportato la dichiarazione di ZU senza attribuirle credibilità, il giudice di appello l'ha invece posta a base della responsabilità, così discostandosi dalla precedente valutazione senza giustificare un tale diverso esito. Si tratta, quindi, di un ulteriore vizio motivazionale che, ove si giunga all'utilizzabilità della prova, dovrà essere sanato dal giudice di rinvio.
5.3. Sono in larga parte inammissibili e comunque infondate le censure sull'attendibilità e credibilità del teste MI, che ha riferito delle confidenze fattele da EL UA che coinvolgono LI nell'omicidio (censura enunciata nel settimo motivo di ricorso a firma dell'avv. Fani per LI;
censura enunciata nel cumulativo ricorso dell'avv. Cristofori per LI). Già si è detto al par.
4.1. che, quanto a MI, le censure delle difese sull'attendibilità e credibilità del testimone sono inammissibili e infondate, sicché è sufficiente qui richiamare
35
Firmato Da: IU DE AR Emesso Da: US
QUALIFIED CA 1 Seriale: 712bd1bbe351e0d5-Firmato Da: STEFANO APRILE Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 46383e06b1b1d46e
Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 69cc52c51a475951
quanto esposto nel relativo paragrafo, dovendosi precisare che nessun elemento, al di là dell'asserzione difensiva, corrobora la denuncia, non consentita in questa sede poiché di merito, secondo la quale quanto dichiarato da MI sarebbe frutto del preventivo accordo intercorso con EL UA. Viceversa, il tema rilevante è quello della fonte delle conoscenze di MI che tutti i giudici di merito individuano in EL UA;
su ciò si tornerà ai paragrafi n.
5.4.2. e n.
5.4.3. D'altra parte, dell'inutilizzabilità delle dichiarazioni del teste ZU si è detto al par. 5.2., sicché qui è sufficiente esaminare le doglianze che riguardano le dichiarazioni di AF, nella parte che riferisce della visita di LI con fare minaccioso, che, come hanno logicamente chiarito i giudici di merito, sono piuttosto coerenti e credibili, anche alla luce di quanto poi emerge dalle conversazioni tra AF ed EL UA proprio in merito alla minacciosa visita di LI. Si tratta di censure, quelle concernenti all'attendibilità e credibilità di AF, che si palesano inammissibili in quanto generiche là dove pretendono di sottoporre il teste al vaglio dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., verifica nient'affatto richiesta per il testimone, ovvero contestano singoli passaggi della deposizione testimoniale perché ritenuti poco credibili in quanto dissonanti rispetto alla tesi difensiva.
5.4. L'ottavo motivo a firma dell'avv. Fani e la censura enunciata nel motivo a firma dell'avv. Cristofori riguardano le dichiarazioni di AB e ET.
5.4.1. Va ricordato che il giudice di primo grado aveva giudicato centrale, per l'affermazione della responsabilità di LI, la testimonianza di AB (Uluceanu) GI IA;
la donna aveva, nell'immediatezza, spontaneamente e riservatamente contattato i Carabinieri raccontando, con palesato timore per sé e altri, che il compagno ET AR, "cliente e amico dell'imputato LI, le aveva confidato il coinvolgimento di LI nella morte di HO, ciò mentre ET si trovava in uno stato di alterazione causato dall'assunzione di alcool e cocaina che evidentemente aveva allentato i suoi freni inibitori, così inducendolo a riferire alla compagna del gravissimo episodio che aveva portato alla morte di HO. Dopo tali prime informali indicazioni rese alla polizia giudiziaria, AB ha poi ulteriormente sviluppato le ulteriori dichiarazioni al dibattimento. Si è già detto che il contenuto della deposizione dibattimentale di AB è stato depurato dei colloqui informali con la polizia giudiziaria, dichiarati inutilizzabili, sicché le sentenze di merito si basano su quanto acquisito, nel pieno contraddittorio, in sede di esame dibattimentale. Secondo il primo giudice, prima di esaminare il contenuto delle dichiarazioni di AB è utile ricordare, anche a confutazione delle doglianze difensive, alcune conversazioni captate tra AB e l'amica RB (dalle quali emerge la certezza della prima di avere riferito la verità su quanto appreso da ET), ritenute dimostrative della veridicità di quanto la teste stava riferendo alla polizia giudiziaria;
analogamente, le
36
Firmato Da: IU DE AR Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 712bd1bbe351e0d5-Firmato Da: STEFANO APRILE Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 46383e06b1b1d46e Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 69cc52c51a475951
conversazioni captate tra AB e la madre di ET o ET stesso, mostrano, ad avviso dei giudici di merito, il timore di AB per le conseguenze di ciò che ella aveva dichiarato agli investigatori coinvolgendo LI che si sapeva essere soggetto pericoloso, con ciò ulteriormente confermando la veridicità del narrato. Secondo i giudici di merito ET, nel corso dell'esame dibattimentale, non ha smentito quanto riferito dalla compagna in merito a LI, limitandosi a tacciare le proprie confidenze come frutto di invenzioni, anche derivanti dallo stato di alterazione da sostanze nel quale all'epoca si trovava, senza però negare di averle effettuate. La Corte di primo grado ha ritenuto non convincente la giustificazione offerta da ET perché rivolta ad aiutare l'imputato, del quale era amico e beneficiario di cessione di stupefacenti, e comunque intrinsecamente illogica a fronte della gravità delle accuse riportate dalla compagna, delle quali egli era da tempo a conoscenza. In forza di ciò la Corte di merito ha ritenuto che la confidenza fatta da LI a ET, e da questo riportata a EZ, fosse effettiva e dal chiaro tenore confessorio. In questo caso i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione del principio giurisprudenziale secondo il quale in tema di testimonianza indiretta, il giudice può ritenere attendibile la deposizione del teste de relato che contrasti con quella della fonte diretta, in quanto il disposto dell'art. 195 cod. proc. pen. non prevede alcuna deroga al principio di libera valutazione della prova e al ruolo del giudice, cui compete, in via esclusiva, la scelta critica e motivata della versione dei fatti da privilegiare» (ex multis, Sez. 2, n. 40446 del 14/11/2025, [...], Rv. 289021-01), soprattutto alla luce della accertata dipendenza economica e psicologica esistente tra ET e l'imputato LI. Tanto premesso, deve essere rilevato che «in tema di testimonianza indiretta, le dichiarazioni del teste de relato devono essere considerate alla stregua di una prova indiziaria o "indiretta del fatto e, ai fini del giudizio di colpevolezza, devono formare oggetto di un approfondimento valutativo, comprensivo del rigoroso vaglio di attendibilità non solo del dichiarante, ma anche del soggetto di riferimento, sia nel caso in cui costui confermi, sia, a maggior ragione, in quello in cui smentisca le affermazioni a lui attribuite» (Sez. 2, n. 31241 del 22/07/2025, [...], Rv. 288557-01). Se la dichiarazione di AB, ritenuta credibile, costituisce un indizio a carico di LI, i giudici di primo grado hanno indicato, a ulteriore conforto del quadro indiziario, la telefonata del 21 settembre 2021 tra EL UA e MI nel corso della quale emergeva che LI era da entrambi considerato l'autore dell'omicidio; in particolare, EL AQ aveva informato preventivamente di ciò la fidanzata che, poi, si lasciava sfuggire un chiaro commento nel corso della conversazione captata.
5.4.2. Il giudice di secondo grado, confermando la centralità della dichiarazione di AB, ha aggiunto, a carico di LI: le dichiarazioni rese da EL UA al pubblico ministero in data 8 aprile 2022 e l'interrogatorio dibattimentale del 26 maggio 2025; le dichiarazioni di MI che ha riferito quanto appreso dallo stesso EL UA circa la
37
Firmato Da: IU DE AR Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 712bd1bbe351e0d5- Firmato Da: STEFANO APRILE Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 46383e06b1b1d46e Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 69cc52c51a475951
responsabilità di LI;
le dichiarazioni di MA che, unite alla captazioni del colloquio con il figlio EL UA che le aveva riferito della responsabilità di LI, descrivono la minacciosa visita di LI presso l'abitazione di AF ed EL UA per cercare quest'ultimo dopo l'omicidio di HO. Deve essere premesso che, alla luce della ricostruzione operata dai giudici di merito, oltre all'indizio derivante delle dichiarazioni di AB, la convergente fonte delle accuse a carico di LI è unicamente costituita da EL UA. Va anche premesso che sono pienamente utilizzabili nei confronti di LI le dichiarazioni accusatorie rese da EL UA nel corso dell'interrogatorio dibattimentale reso in contraddittorio in data 26 maggio 2025 nonché, seppure al solo limitato fine di valutarne l'attendibilità, le dichiarazioni precedentemente rese nelle indagini preliminari che, in detto contesto processuale, sono state utilizzate per le contestazioni. Analogamente, sono utilizzabili le dichiarazioni di EL UA rese a carico di LI nel corso delle conversazioni intercettate che egli ha intrattenuto in diversi momenti con la fidanzata MI e con la madre AF.
5.4.3. Fatte queste premesse, è necessario verificare, come sollecitato dai ricorsi, che i giudici di merito si siano attenuti ai parametri legali e giurisprudenziali di valutazione della prova, sia dichiarativa, sia derivante dalle captazioni. Si è da tempo chiarito che «nella valutazione della chiamata in correità o in reità, il giudice, ancora prima di accertare l'esistenza di riscontri esterni, deve verificare la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni, ma tale percorso valutativo non deve muoversi attraverso passaggi rigidamente separati, in quanto la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto devono essere vagliate unitariamente, non indicando l'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., alcuna specifica tassativa sequenza logico-temporale» (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012 - dep. 2013, Aquilina,) Rv. 255145 -01). In particolare, si era chiarito che il giudizio sulla credibilità soggettiva nell'ambito della complessiva e unitaria valutazione della chiamata in reità, ha una funzione primaria di determinazione del livello di rigore necessario per il controllo delle dichiarazioni, sicché se il dichiarante ha la propensione a mentire, si impone la massima cautela nella valorizzazione dell'apporto probatorio fornito e il massimo scrupolo nella confutazione delle obiezioni difensive sulla tenuta del racconto» (Sez. 1, n. 19759 del 17/05/2011, Misseri. Rv. 250244- 01). È, inoltre, rilevante richiamare i principi giurisprudenziali sulla cd. valutazione frazionata;
la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che xin tema di valutazione probatoria della chiamata di correo, l'accertata falsità su di uno specifico fatto narrato non comporta, in modo automatico, l'aprioristica perdita di credibilità di tutto il compendio conoscitivo-narrativo dichiarato dal collaboratore di giustizia, bensì rientra nei compiti del giudice la verifica e la ricerca di un "ragionevole equilibrio di coerenza e qualità", di ciò che viene riferito nel
38
Firmato Da: IU DE AR Emesso Da: US
QUALIFIED CA 1 Seriale: 712bd1bbe351e0d5-Firmato Da: STEFANO APRILE Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 46383e06b1b1d46e
Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 69cc52c51a475951
contesto di tutti gli altri fatti narrati, dovendo avere ben presente che la debole valenza di attendibilità soggettiva deve essere compensata con un più elevato e consistente spessore di riscontro, attraverso il necessario minuzioso raffronto di verifiche di credibilità estrinseca (Sez. 6, n. 20514 del 28/04/2010, [...], Rv. 247346-01; recentemente, Sez. 1, n. 26966 del 01/12/2022 - dep. 2023, Paola, Rv. 284836-01, ha affermato che «in tema di valutazione probatoria della chiamata di correo, l'accertata falsità di uno specifico fatto narrato dal dichiarante non impedisce la valorizzazione delle parti ulteriori di un suo racconto più complesso, a condizione che queste siano supportate da precisi riscontri, anche non specifici, ma comunque idonei a compensare il difetto di attendibilità soggettiva»). Non va dimenticato, del resto, che la cd valutazione frazionata riguarda anche le dichiarazioni rese da soggetti diversi dai chiamanti in reità o correità, ai quali si richiede un simile grado di attendibilità; si è affermato che «è illegittima la valutazione frazionata delle dichiarazioni della persona offesa, riferibili ad un unico episodio avvenuto in un unico contesto temporale, in quanto il giudizio di inattendibilità su alcune circostanze inficia, in tale ipotesi, la credibilità delle altre parti del racconto, essendo sempre e necessariamente ravvisabile un'interferenza fattuale e logica tra le parti del narrato» (Sez. 3, n. 21640 del 11/05/2010, [...], Rv. 247644-01, ha precisato che, in tal caso, l'attendibilità della persona offesa deve essere valutata globalmente, tenendo conto di tutte le dichiarazioni e circostanze del caso concreto e di tutti gli elementi acquisiti al processo). Va, quindi, posto l'accento su due aspetti: l'estraneità al reato, che caratterizza, rispetto alla chiamata di correo, la chiamata in reità operata dall'imputato circa altre condotte di terzi e la persona offesa;
l'unicità del fatto oggetto di narrazione che, di regola, ostacola la valutazione frazionata dell'apporto dichiarativo quando essa riguarda i fatti avvenuti in un unico contesto temporale. Tanto premesso, se è vero che il suddetto compendio dichiarativo di EL UA è pienamente utilizzabile, va sottolineato che si tratta di una chiamata in reità, e non in correità, poiché il dichiarante EL UA si dichiara estraneo alla responsabilità per l'omicidio e formula esclusivamente accuse a carico di LI, individuato come l'unico responsabile (forse in concorso con un cugino), pur essendo egli stesso stato riconosciuto responsabile del concorso nell'omicidio di HO. Tale peculiare situazione, nella quale il chiamante in reità è, a sua volta, ritenuto responsabile del medesimo delitto al quale nega di avere preso parte, impone una cautela aggiuntiva poiché la negatoria delle proprie responsabilità è anzitutto un elemento che si pone logicamente in urto con la credibilità del narrato accusatorio a carico di altri (LI). Ciò perché, anche a volere prescindere dall'ipotesi che l'accusa a carico di terzi sia formulata al solo scopo di sottrarsi alle proprie responsabilità, resta il fatto che la lettura frazionata del contributo dichiarativo, che riguarda un unico episodio svoltosi contestualmente, richiede un particolare sforzo di verifica della consistenza delle porzioni delle dichiarazioni, soprattutto quando l'operato frazionamento pone nell'incertezza la stessa
39
Firmato Da: IU DE AR Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 712bd1bbe351e0d5-Firmato Da: STEFANO APRILE Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 46383e06b1b1d46e Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 69cc52c51a475951
ricostruzione del fatto storico, alternativamente escludendo la presenza sulla scena di EL UA, ricomprendendovi però quella di LI (e del cugino), non chiarendo come e da chi EL UA, che si professa estraneo, abbia appreso dell'aggressione e dei ruoli dei chiamati in reità.
5.4.4. Sotto altro profilo non si dubita che siano pienamente utilizzabili le captazioni di due colloqui di EL UA (uno con la fidanzata MI;
uno con la madre AF) nel corso dei quali egli rivolge accuse a LI in merito alla morte di HO. In proposito, va ricordato che la giurisprudenza di legittimità ha autorevolmente precisato che «<le dichiarazioni auto ed etero accusatorie registrate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata hanno piena valenza probatoria e, pur dovendo essere attentamente interpretate e valutate, non necessitano degli elementi di corroborazione previsti dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen.» Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, [...], Rv. 263714-01). Anche in questo caso, fermi i ricordati principi, non è però secondaria, per attribuire un adeguato livello di credibilità al contributo conoscitivo che promana dalle captazioni, la circostanza che il dichiarante, conversando con terzi, renda, allo stesso tempo, una dichiarazione auto indiziante ed etero indiziante. Infatti, quando la dichiarazione contiene entrambe le accuse (contra se;
contra alios), è logico affermare che la verifica giudiziale si presenta più agevole poiché può fare leva sulla logica considerazione che colui, il quale accusa sé stesso e un altro soggetto di un grave reato, espone anzitutto la propria persona a gravissime conseguenze, sicché, salvo che emergano obiettive circostanze di segno contrario ovvero un intento calunnioso o forti ragioni di astio, non appare irragionevole dedurre che l'intera dichiarazione sia credibile e attendibile. È utile ricordare che anche questo tipo di propalazione accusatoria è nondimeno soggetta a un attento giudizio di verifica della attendibilità e credibilità. Piuttosto, la verifica deve essere rafforzata quando l'accusa è mossa, nel corso di una captazione con terzi, da chi si dichiara ed è di fatto estraneo al fatto: il giudice dovrà valutare gli elementi secondo il prudente apprezzamento, ma senza ricorrere al criterio dell'art. 193, comma 3, cod. proc. pen. In particolare, si è soggiunto che nell'effettuazione di tale compito, il giudice è chiamato a un rigoroso apprezzamento delle risultanze processuali potenzialmente idonee a invalidare il rilievo accusatorio delle dichiarazioni stesse (Sez. 6, n. 5073 del 19/12/2013 - dep. 2014, Attanasio, Rv. 258523-01).
5.4.5. Poste le indicate premesse metodologiche e sottolineato che, nel caso in esame, le dichiarazioni accusatorie di EL UA sono state effettuate dapprima nel corso di conversazioni private, che sono state anche intercettate, e poi nel processo, anche mediante quanto entrato a farvi parte in forza delle contestazioni operate nel corso dell'esame dibattimentale, non risulta, dall'esame delle sentenze di primo e secondo grado, che un tale vaglio critico di attendibilità e credibilità sia stato compiuto secondo i canoni giurisprudenziali applicabili.
40
Firmato Da: IU DE AR Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 712bd1bbe351e0d5- Firmato Da: STEFANO APRILE Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 46383e06b1b1d46e Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 69cc52c51a475951
In particolare, non sono state adeguatamente vagliate la attendibilità e la credibilità di EL UA che, pur giudicato responsabile del concorso nell'omicidio di HO, ha sempre negato ogni responsabilità e anche di essere soltanto a conoscenza dei fatti e ha mosso, in privato e poi al dibattimento, delle accuse a carico di LI, senza peraltro fornire indicazioni sull'origine di tali informazioni, sull'effettivo sviluppo dell'aggressione e sui ruoli di altri soggetti pur genericamente coinvolti. Quindi, attesa la natura indiziaria delle dichiarazioni di AB, per esse sole insufficienti a fondare la responsabilità di LI, e depurato il panorama probatorio dalle dichiarazioni di ZU, giudicate inutilizzabili, il compendio probatorio è essenzialmente costituito dalle dichiarazioni (dibattimentali e captate in intercettazioni) fornite da EL UA che, però non è stato sottoposto a un adeguato vaglio critico, sia quanto al contenuto, sia circa la fonte di conoscenza, sia in ordine ai rapporti con LI che dovrebbero giustificare la conoscenza di un fatto di tale gravità, fermo restando che la condanna a carico di EL OA per concorso nell'omicidio di HO si fonda su distinti e autonomi elementi che hanno superato il vaglio di legittimità. Si impone, dunque, l'annullamento della sentenza con riguardo alla responsabilità di LI per il capo A).
5.5. Viceversa, il motivo di ricorso sulla qualificazione giuridica del capo A) non supera le criticità già rilevate per l'analogo motivo sviluppato nell'interesse di EL AQ, con l'ulteriore intrinseca antinomia caratterizzata dal fatto che l'imputato LI nega recisamente qualunque coinvolgimento nell'aggressione, così rinunciando a fornire elementi sull'elemento intenzionale, peraltro già ampiamente descritto. Quanto alla condotta materiale, come già detto, i giudici di merito hanno ricostruito i fatti, correttamente qualificati alla stregua dell'omicidio volontario, a causa delle caratteristiche del colpo, delle modalità del fatto anche nella fase immediatamente successiva all'aggressione con la spranga quando il corpo della vittima è stato posizionato sulla sede stradale all'evidente scopo di farlo sormontare dai veicoli in transito. 5.6. È infondato il motivo che riguarda la qualificazione del capo C) ex art. 73, comma 5, TU Stup. e le circostanze attenuanti generiche.
5.6.1. Sulla qualificazione del capo C) il ricorso è generico perché non si confronta con l'ampia motivazione estesa dai giudici di merito che, piena aderenza agli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità (sulla non occasionalità, si veda: Sez. 6, n. 149 del 30/10/2025 - dep. 2026, Merlino, Rv. 289120-01; sulla complessiva valutazione, si veda: Sez. 4, n. 50257 del 05/10/2023, [...], Rv. 285706-01), hanno valorizzato numerosi indici fattuali e logici che il ricorso trascura o propone di valutare in modo diverso. Priva di specifica capacità critica è la doglianza secondo la quale la decisione sarebbe immotivata e intrinsecamente illogica perché, nel separato giudizio a carico dei correi del capo C), è stata riconosciuta per lo stesso fatto l'ipotesi dell'art. 73, comma 5, TU STUP. Il massimo consesso di legittimità ha chiarito che «in tema di concorso di persone nel
41
Firmato Da: IU DE AR Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 712bd1bbe351e0d5-Firmato Da: STEFANO APRILE Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 46383e06b1b1d46e Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 69cc52c51a475951
reato di cessione di sostanze stupefacenti, il medesimo fatto storico può configurare, in presenza dei diversi presupposti, nei confronti di un concorrente il reato di cui all'art. 73, comma 1 ovvero comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e nei confronti di altro concorrente il reato di cui all'art. 73, comma 5, del medesimo d.P.R.» (Sez. U, n. 27727 del 14/12/2023- dep. 2024, Gambacurta, Rv. 286581-01). Tanto premesso sulla possibile diversa qualificazione della condotta, la motivazione estesa sul punto non è soggetta a critiche specifiche.
5.6.2. Analogo difetto del ricorso riguarda le circostanze attenuanti generiche che sono state negate con una valutazione di merito, ampiamente radicata agli elementi di fatto (gravi fatti delittuosi in Albania;
traffico di stupefacenti in altro Paese europeo;
reiterazione, con professionalità, di numerosi episodi di spaccio di stupefacenti;
procacciamento di documenti falsi per sottrarsi ai controlli di polizia), che il ricorso si limita a sottovalutare e a non condividere.
5.6.3. Resta quindi ferma la responsabilità e la determinazione della pena per i capi C), D) ed E), questi ultimi due tra loro unificati ex art. 81 cpv., cod. pen., nonché l'esclusione della continuazione di detti reati con il capo C): per il capo C), anni sei e mesi sei di reclusione ed euro 29.000 di multa;
per i capi D) ed E), anni due e mesi due di reclusione.
5.7. In conclusione, il ricorso di LI RO va accolto sul capo A), ferma la corretta valutazione delle dichiarazioni di AB e ET, e rigettato nel resto, con declaratoria di eseguibilità della pena inflitta per i capi C), D) ed E), pari a complessivi otto anni e otto mesi di reclusione ed euro 29.000 di multa. Il giudice di rinvio, quanto al capo A) procederà a nuovo giudizio, attenendosi ai sopra richiamati principi di diritto, e, nella piena libertà delle valutazioni di merito a esso spettanti, sanerà i rilevati vizi processuali (acquisizione delle dichiarazioni di ZU) e logici e motivazionali relativi alle dichiarazioni, dibattimentali e captate nelle intercettazioni, di EL UA e, ove superata la rilevata inutilizzabilità delle dichiarazioni di ZU, procederà a nuova valutazione del propalato della stessa, procedendo, quindi, a una complessiva valutazione del compendio indiziario e probatorio, restando precluse le questioni sulla qualificazione giuridica, sulle nullità processuali e sulle circostanze attenuanti generiche.
6. Il ricorso di AS è in parte fondato. 6.1. È preliminare l'esame del quinto motivo che contesta l'insussistenza del reato di estorsione. Si tratta di una censura inammissibile e infondata. L'inammissibilità discende dal fatto che il motivo di appello, a differenza del motivo sviluppato in sede di legittimità, non contestava affatto la applicabilità al caso di specie del reato di estorsione, ma si limitava a invocare la lieve entità della condotta giusto quanto previsto dalla Corte costituzionale con sentenza n. 120 del 2023. Ora, come anche di recente ribadito da questa Corte (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020,
42
Firmato Da: IU DE AR Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 712bd1bbe351e0d5-Firmato Da: STEFANO APRILE Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 46383e06b1b1d46e Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 69cc52c51a475951
Filardo, Rv. 280027-02), ai fini della distinzione tra i reati di cui agli artt. 393 e 629 cod. pen. assume, pertanto, decisivo rilievo l'esistenza o meno di una pretesa in astratto ragionevolmente suscettibile di essere giudizialmente tutelata: nel primo, il soggetto agisce con la coscienza e la volontà di attuare un proprio diritto, a nulla rilevando che il diritto stesso sussista o non sussista, purché l'agente, in buona fede e ragionevolmente, ritenga di poterlo legittimamente realizzare;
nell'estorsione, invece, l'agente non si rappresenta, quale impulso del suo operare, alcuna facoltà di agire in astratto legittima, ma tende all'ottenimento dell'evento di profitto mosso dal solo fine di compiere un atto che sa essere contra ius, perché privo di giuridica legittimazione, per conseguire un profitto che sa non spettargli. Ne discende che, alla luce di una ricostruzione fattuale che non è stata oggetto di specifica contestazione in sede di merito, il reato di estorsione è stato ritenuto integrato nei suoi estremi essenziali: AS TO, operando nella assoluta illegalità, era divenuto gestore esclusivo - senza alcun titolo e nell'inerzia degli organi competenti - di tutto il complesso immobiliare "La Fazenda" composto in origine da un ristorante e palazzine;
egli agiva come proprietario degli appartamenti del complesso immobiliare, affittandoli a prezzo variabile a seconda della grandezza a persone alle quali non faceva firmare un regolare contratto di locazione e alle quali chiedeva un canone comprensivo di fornitura di tutte le utenze in un sistema del tutto abusivo;
le utenze risultavano anch'esse fornite ai vari appartamenti in modo illecito, con manomissione o allacciamenti abusivi a contatori che spesso non erano neppure visibili;
le forniture venivano gestite da AS in maniera del tutto arbitraria, tanto che nella palazzina vi era un unico contatore elettrico sotto la sua gestione che riforniva le utenze di tutti e quattro gli appartamenti. L'imputato, per ottenere il pagamento del canone, che sovente i conduttori non versavano tempestivamente, minacciava ed effettuava distacchi di corrente, acqua e riscaldamento. Priva di attinenza è, invece, la giurisprudenza citata dalla difesa: Sez. 2, n. 13043 del 07/11/2000, [...], Rv. 217508-01, si è occupata della condotta del regolare locatario di un immobile il quale, a fronte di una richiesta di anticipata risoluzione del contratto di locazione da parte del proprietario, aveva subordinato il proprio consenso al versamento di una somma di danaro a titolo di "buona uscita". Viceversa, rientra appieno nel paradigma normativo applicato nel caso di specie, la decisione, pure citata dalla difesa, secondo la quale integra il reato di estorsione non già l'esercizio di una generica pressione alla persuasione o la formulazione di proposte esose o ingiustificate, ma il ricorso a modalità tali da forzare la controparte a scelte in qualche modo obbligate, facendo sì che non le venga lasciata alcuna ragionevole alternativa tra il soggiacere alle altrui pretese o il subire, altrimenti, un pregiudizio diretto e immediato» (Sez. 2, n. 39336 del 07/10/2010, [...], Rv. 248870-01). È evidente che la specifica e reiterata pressione, accompagnata da minacce di distacchi delle forniture dei servizi essenziali dell'appartamento che dipendevano esclusivamente dall'imputato, per costringere il conduttore a pagare il canone pattuito in nero e senza titolo,
43
Firmato Da: IU DE AR Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 712bd1bbe351e0d5-Firmato Da: STEFANO APRILE Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 46383e06b1b1d46e Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 69cc52c51a475951
rientra pacificamente nel caso richiamato precedente giudiziario e, più in generale, nella condotta estorsiva oggetto dell'imputazione. Da ciò discende l'infondatezza del motivo di ricorso.
6.2. Sono inammissibili, in quanto generici e versati in fatto perché rivolti a sollecitare la Corte di legittimità a procedere a una diversa valutazione degli elementi probatori acquisiti e valutati, con doppia conforme, dai giudici di merito, il quarto e il quinto motivo che attengono alle estorsioni poste in danno di IE NU e NN TE e di AF KA ed EL UA ID ED. I giudici di merito, infatti, hanno ampiamente illustrato i convergenti elementi che depongono, anche a seguito degli accertamenti eseguiti sul posto e delle dichiarazioni testimoniali dei tecnici interpellati, che il modus operandi dell'imputato era esattamente quello descritto nella imputazione e si caratterizzava per la percezione del canone di locazione in nero, in assenza di qualunque legittimazione attiva a concedere gli appartamenti, e che si esplicitava, durante il rapporto, in continue pressioni e minacce per ottenere il pagamento del canone mensile, tanto che venivano effettuati gli stacchi dei servizi essenziali, come concordemente riferito da tutte le persone offese. Sotto tale profilo, del resto, è priva di consistenza la denuncia contenuta al sesto motivo circa la condanna civile, nonostante l'assoluzione disposta in primo grado, per le condotte attuate ai danni di AF KA ed EL UA ID ED, per le quali le parti civili hanno interposto appello risultando vittoriose all'esito di una complessiva rivalutazione dei fatti che sono stati unitariamente ricostruiti insieme alle altre deposizioni testimoniali. Anche tali motivi di ricorso sono, quindi, infondati.
6.3. La sentenza va, quindi, annullata con rinvio, limitatamente all'estorsione ai danni di ZU e EJ, con rinvio per nuovo giudizio sul detto capo ad altra Sezione della Corte di Assise di appello di Bologna che, attenendosi ai richiamati principi di diritto, sanerà il rilevato vizio di inutilizzabilità delle dichiarazioni delle persone offese, verificando l'ipotesi accusatoria alla luce delle suddette dichiarazioni e degli altri elementi acquisiti, esaminando, in caso di esito positivo, anche i motivi assorbiti (secondo e terzo). Viceversa, il giudizio di responsabilità penale è definitivo quanto alle estorsioni commesse ai danni di IE NU e NN TE nonché quanto alla responsabilità civile per le condotte compiute ai danni di AF KA ed EL UA ID ED: ciò che determina la condanna del ricorrente al pagamento delle spese sostenute nel giudizio di legittimità, liquidate, in relazione alle questioni esaminate, come da dispositivo.
6.4. La pena eseguibile, quanto al capo penale irrevocabile che riguarda l'estorsione ai danni di IE NU e NN TE, è di tre anni e quattro mesi di reclusione ed euro 1.400 di multa.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di MA RO, limitatamente al reato di
44
Firmato Da: IU DE AR Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 712bd1bbe351e0d5-Firmato Da: STEFANO APRILE Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 46383e06b1b1d46e Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 69cc52c51a475951
omicidio del capo A), con rinvio per nuovo giudizio su detto capo ad altra Sezione della Corte di Assise d'appello di Bologna. Rigetta nel resto il ricorso di MA RO e dichiara definitivo l'accertamento di responsabilità per i reati dei capi C), D) ed E) ed eseguibile la pena di otto anni e otto mesi di reclusione ed euro 29.000 di multa. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di AN TO, limitatamente al reato di estorsione del capo F) commesso ai danni di ZU AN e EJ ED, con rinvio per nuovo giudizio su detto capo ad altra Sezione della Corte di Assise d'appello di Bologna. Rigetta nel resto il ricorso di AN TO e dichiara definitivo l'accertamento di responsabilità penale per l'estorsione ai danni di IE NU e NN TE e dichiara eseguibile la pena di tre anni e quattro mesi di reclusione ed euro 1.400 di multa, nonché definitivo l'accertamento di responsabilità civile per le condotte ai danni di AF KA ed El AM ED. Condanna AN TO al pagamento delle spese sostenute nel giudizio di legittimità dalle parti civili AF KA ed El AM ED, che liquida in complessivi euro 4.200,00, oltre accessori di legge. Rigetta il ricorso di El AM ED che condanna al pagamento delle spese processuali.
Così è deciso, 28/04/2026
Il Consigliere estensore STEFANO APRILE
45
Il Presidente IU DE AR
Firmato Da: IU DE AR Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 712bd1bbe351e0d5-Firmato Da: STEFANO APRILE Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 46383e06b1b1d46e Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 69cc52c51a475951