Cass. pen., sez. I, sentenza 27/05/2026, n. 19372
CASS
Sentenza 27 maggio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Contatti telefonici con la vittima

    La Corte ha ritenuto che i contatti fossero legati all'attività di spaccio, attività svolta nel complesso immobiliare e ammessa dall'imputato.

  • Rigettato
    Qualificazione giuridica ex art. 584 cod. pen.

    La Corte ha ritenuto provato il dolo di omicidio sulla base della violenza del colpo, della dinamica e del posizionamento del corpo della vittima.

  • Rigettato
    Valore confessorio della telefonata del 21 settembre 2021

    La Corte ha ritenuto la frase confessoria, confermata da accertamenti tecnici e dalla reazione della fidanzata, escludendo lo stato di ebbrezza e interpretando la reazione come timore di ritorsioni.

  • Rigettato
    Attendibilità della testimone MI

    La Corte ha ritenuto la testimone disinteressata e coerente, escludendo l'inattendibilità sulla base della sua relazione affettiva con l'imputato e della convergenza delle sue dichiarazioni con altri elementi probatori.

  • Rigettato
    Dichiarazioni de relato di AB

    La Corte ha ritenuto che le dichiarazioni di AB non fossero state utilizzate per fondare la responsabilità di EL UA e che la deposizione di EO servisse a ricostruire il percorso di AB, non a sostituire la sua testimonianza.

  • Accolto
    Inutilizzabilità delle dichiarazioni di ZU AN e EJ ED

    La Corte ha ritenuto fondato il motivo, dichiarando l'inutilizzabilità delle dichiarazioni per motivazione apparente e incompleta delle ricerche.

  • Accolto
    Dichiarazioni di EL UA ID ED

    La Corte ha ritenuto che le dichiarazioni di EL UA ID ED, pur utilizzabili, non sono state sottoposte a un adeguato vaglio critico, imponendo l'annullamento della sentenza.

  • Rigettato
    Attendibilità del teste MI

    La Corte ha ritenuto le censure inammissibili e infondate, richiamando i principi sull'attendibilità dei testimoni disinteressati.

  • Rigettato
    Qualificazione giuridica ex art. 584 cod. pen.

    La Corte ha ritenuto la qualificazione come omicidio volontario corretta sulla base della violenza del colpo e delle modalità del fatto.

  • Accolto
    Inutilizzabilità delle dichiarazioni di ZU AN e EJ ED

    La Corte ha ritenuto fondato il motivo, dichiarando l'inutilizzabilità delle dichiarazioni per motivazione apparente e incompleta delle ricerche.

  • Rigettato
    Dichiarazioni di AF KA

    La Corte ha ritenuto le censure inammissibili e infondate, affermando che i giudici di merito hanno ampiamente illustrato gli elementi probatori.

  • Rigettato
    Dichiarazioni predibattimentali di ZU AN e EJ ED

    La Corte ha ritenuto le censure inammissibili e infondate, affermando che i giudici di merito hanno ampiamente illustrato gli elementi probatori.

  • Rigettato
    Posizioni di IE NU e NN TE

    La Corte ha ritenuto le censure inammissibili e infondate, affermando che i giudici di merito hanno ampiamente illustrato gli elementi probatori.

  • Rigettato
    Responsabilità ex art. 629 cod. pen.

    La Corte ha ritenuto il reato integrato per la minaccia di distacchi delle forniture essenziali e il pagamento del canone in nero.

  • Rigettato
    Posizioni di AF KA ed EL UA ID ED

    La Corte ha ritenuto le censure inammissibili e infondate, affermando che i giudici di merito hanno ampiamente illustrato gli elementi probatori.

  • Rigettato
    Qualificazione giuridica ex art. 73, comma 5, TU Stup.

    La Corte ha ritenuto il ricorso generico e infondato, valorizzando indici fattuali e logici che escludono l'applicazione del comma 5.

  • Rigettato
    Circostanze attenuanti generiche

    La Corte ha ritenuto il ricorso generico e infondato, valorizzando elementi negativi della personalità dell'imputato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 27/05/2026, n. 19372
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19372
    Data del deposito : 27 maggio 2026

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