Sentenza 7 ottobre 2010
Massime • 1
Integra il reato di estorsione non già l'esercizio di una generica pressione alla persuasione o la formulazione di proposte esose o ingiustificate ma il ricorso a modalità tali da forzare la controparte a scelte in qualche modo obbligate, facendo sì che non le venga lasciata alcuna ragionevole alternativa tra il soggiacere alle altrui pretese o il subire, altrimenti, un pregiudizio diretto e immediato.
Commentario • 1
- 1. Tribunale di Nola - 1567/21 - GM Raffaele Muzzica - Maltrattamenti - Condanna e assoluzioneAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 22 febbraio 2022
Tribunale Nola, 19/08/2021, (ud. 08/07/2021, dep. 19/08/2021), n.1567 Giudice: Raffaele Muzzica Reato: 572, 56, 629 e 582, 585 in relazione agli artt. 576 n. 1, 61 n. 2 c.p. Esito: Condanna e assoluzione REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NOLA GIUDICE UNICO DI PRIMO GRADO IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA Sezione Penale Il Giudice monocratico del Tribunale, dott. Raffaele Muzzica, alla pubblica udienza dell'8/7/2021 ha pronunciato la seguente SENTENZA nei confronti di: (...), nato a San Giuseppe Vesuviano il (...), residente ed elettivamente domiciliato in Ottaviano alla via (...) (domicilio eletto in sede dì interrogatorio di convalida il 26/3/2021) - detenuto in …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/10/2010, n. 39336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39336 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COSENTINO Giuseppe Maria - Presidente - del 07/10/2010
Dott. GENTILE Domenico - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - N. 1321
Dott. BRONZINI Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - N. 4531/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PMT PRESSO TRIBUNALE DI NAPOLI, nei confronti di:
1) CITO EMANUELE N. IL 18/07/1976;
avverso l'ordinanza n. 10273/2009 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI, del 21/12/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GENTILE Domenico;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale dott. MURA Antonio, che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
Letti il ricorso ed i motivi proposti.
CONSIDERATO IN FATTO
Il GIP presso il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 06.12.09, applicava a CITO EMANUELE la misura cautelare della custodia in carcere in ordine all'imputazione di estorsione in danno di NE MA, capo del cantiere edile sito in Napoli alla Via vicinale Miranda, dal quale, previa richiesta di volergli parlare, formulata in due occasioni diverse, si faceva consegnare la somma di Euro 50;
L'imputato proponeva impugnazione avverso tale decisione ed il Tribunale per il Riesame di Napoli, con ordinanza del 21.12.2009, accoglieva i motivi ed annullava il provvedimento cautelare impugnato.
Osservava il Tribunale che il carico indiziario si fondava solo sulla circostanza che il CI si era presentato per due volte presso il citato cantiere edile, chiedendo di parlare con il proprietario ovvero con il capocantiere e che, quest'ultimo, a nome NE MA, gli aveva dato la soma di Euro 50 in occasione della seconda visita;
il Tribunale valorizzava: - l'assenza di minacce e violenze, - la modestia della somma, - l'assenza di qualsiasi riferimento del CI all'appartenenza a clan camorristica, -le dichiarazioni dello stesso NE che aveva dichiarato di avere spontaneamente versato la soma affinché il CI "prendesse una tazza di caffè" (pag. 2);
per concludere che non sussistevano le prove sufficienti per ipotizzare il delitto di estorsione, giacché la dazione del denaro sembrava doversi ricondurre "ad una triste ed usuale consuetudine, invalsa nei territori martoriati dalla presenza camorristica, di prevenire piuttosto che curare il cancro del pizzo con l'elargizione di piccole regalie per tenere lontani dal cantiere eventuali malintenzionati" (pag. 3).
Avverso l'ordinanza di annullamento della misura cautelare ricorre per cassazione il PM presso il Tribunale di Napoli, deducendo:
1 MOTIVO ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e). Il ricorrente censura la decisione impugnata per illogicità, atteso che il Tribunale aveva del tutto ignorato il contenuto dei verbali di interrogatorio dei collaboratori di giustizia: SC VI e AR EL - inviati in termine utile per essere valutati- dai quali emergeva che il CI UE era in realtà un affiliato di spicco del "clan Sarno" e dedito ad attività estorsiva per conto del detto clan nella zona di Ponticelli, ove era avvenuto l'episodio contestato;
- l'ordinanza era illogica per avere ritenuto che un affiliato al clan camorristico potesse, di sua iniziativa, soprassedere alle minacce ed accontentarsi di una tazza di caffè;
- illogica era anche l'affermazione, contenuta nell'ordinanza, per cui la modestia del "quantum" evidenziava piuttosto una prestazione "di cortesia" da parte della persona offesa;
Chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La motivazione del Tribunale risulta incensurabile in questa sede per avere applicato uno dei principi formulati dalla Giurisprudenza di legittimità in materia di estorsione, secondo il quale non basta l'esercizio di una generica pressione alla persuasione, ma occorre che l'agente si avvalga di modalità tali da forzare la controparte a scelte in qualche modo obbligate, facendo si che non le venga lasciata alcuna ragionevole alternativa tra il soggiacere alle altrui pretese o il subire, altrimenti, un pregiudizio diretto e immediato. Cassazione penale, sez. 6, 07 novembre 2000, n. 13043. Il PM ricorrente censura la motivazione sotto il profilo della illogicità ma si scontra con l'articolata motivazione offerta dal Tribunale che, in punto di fatto, ha fondato la sua decisione su circostanze fattuali ben precise, quali: - assenza di minacce e violenze;
-mancata prospettazione dell'affiliazione ai "clan"; - richiesta di un'offerta per: "un caffè"; -richiesta sostanziata dall'indagato attraverso la ricezione di un somma effettivamente modesta.
Si tratta di una motivazione priva di illogicità evidente e, come tale, incensurabile in questa sede di legittimità, ove la Corte di cassazione non può fornire una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione di merito, ne' può stabilire se questa propone la migliore ricostruzione delle vicende che hanno originato il giudizio, ma deve limitarsi a verificare se la giustificazione della scelta adottata in dispositivo sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento. Cassazione penale, sez. 4, 29 gennaio 2007, n. 12255. Al riguardo il PM censura la motivazione nella parte in cui avrebbe ritenuto verosimile che un affiliato ai "clan" possa avere agito a titolo meramente personale, ma si tratta di una valutazione alternativa delle prove che non tiene conto della motivazione impugnata;
neppure si può sostenere l'illogicità della deduzione del Tribunale, atteso che la stessa non è errata in maniera assoluta, mentre l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, dev'essere percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze;
Cassazione penale sez. 2, 05 maggio 2009, n. 24847. Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 ottobre 2010. Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2010