Sentenza 11 maggio 2010
Massime • 1
È illegittima la valutazione frazionata delle dichiarazioni della persona offesa, riferibili ad un unico episodio avvenuto in un unico contesto temporale, in quanto il giudizio di inattendibilità su alcune circostanze inficia, in tale ipotesi, la credibilità delle altre parti del racconto, essendo sempre e necessariamente ravvisabile un'interferenza fattuale e logica tra le parti del narrato. (In motivazione la Corte ha precisato che, in tal caso, l'attendibilità della persona offesa deve essere valutata globalmente, tenendo conto di tutte le dichiarazioni e circostanze del caso concreto e di tutti gli elementi acquisiti al processo).
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Le regole di valutazione dell'attendibilità della persona offesa Era stato condannato alla pena di anni quattro di reclusione il sacerdote che con più azioni esecutive del medesimo disegno e, in tempi diversi, aveva usato violenza fisica e costretto alcuni giovani ragazzi della propria parrocchia a compiere e subire atti sessuali. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, quest'ultimo, imponente nel fisico e dotato di particolare carisma nella comunità dei giovani, approfittando di tali relazioni interpersonali e a volte cogliendo la scusa di praticare massaggi shatsu, li costringeva a subire atti sessuali di vario genere. A seguito della condanna, il ministro di culto si rivolgeva …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/05/2010, n. 21640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21640 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2010 |
Testo completo
REG. GENERALE n. 24863/2009 ACR
O S C U RA T A
SENTENZA N. рги
2 1 64 0 / 1 0 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO,
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
In caso di diffusione del SEZIONE TERZA PENALE presente provvedimento omettere le generalità e Composta dagli Ill.mi Sigg.: gli altri dati identificativi, Presidente 1. Dott. Ernesto Lupo a normi dell'ert. 52
Consigliere
2. Dott. Alfredo Teresi d.lgs. 196/03 in quanto: Consigliere
3. Dott.ssa Claudia Squassoni disposto d'ufficio
Consigliere 4. Dott. Amedeo Franco (est.)
☐ a richiesta di parte imposto dalla legge Consigliere 5. Dott. Giulio Sarno ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da P.D. nato a "omissis" avverso la sentenza emessa il 16.3.2009 dalla corte d'appello di Venezia;
udita nella pubblica udienza dell'11 maggio 2010 la relazione fattå dal
Consigliere Amedeo Franco;
udito il Pubblico Ministero in persona Sostituto Procuratore Generale dott. Mario Fraticelli, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
udito per la parte civile il difensore avv. Antonio Maccari;
udito per l'imputato il difensore d'ufficio avv. Federico Favino;
Svolgimento del processo
Con la sentenza in epigrafe la corte d'appello di Venezia confermò la sen- tenza emessa il 26.10.2000 dal tribunale di Treviso, che aveva dichiarato|
P.D. colpevole dei reati di cui: a) all'art. 609 bis cod. pen. per avere con violenza e minaccia costretto a subire atti sessuali;
b) all'art. D.G.R.
582 cod. pen., e lo aveva condannato alla pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione, oltre pene accessorie e risarcimento del danno in favore della parte civile con una provvisionale di lire 20 milioni.
L'imputato propone ricorso per cassazione deducendo mancanza di moti- vazione in relazione ai motivi svolti con la produzione della sentenza 527/06 ed inosservanza dell'art. 192 cod. proc. pen. In particolare lamenta che la corte d'appello si è limitata ad una copia-incolla della sentenza di primo grado e non ha risposto ai motivi di gravame sulla inattendibilità della parte offesa in rela- zione alla dichiarata eiaculazione in vagina ed alla telefonata al dott. ■M. La corte non ha esaminato nemmeno la sentenza 527/06 con la quale era stato assolto da analoga accusa e che evidenziava la sua personalità. Non è stato poi considerato che le ecchimosi al seno, come riferito dal dott. D.P. potevano essere state causate da una semplice palpazione non violenta a causa della situa- zione ormonale della donna. Non è stato considerato che la parte offesa aveva
-2- lerna, che invece non era stata riscontra- ta. Illogicamente è stato dato rilievo allo scritto osceno inviato dall'imputato al- la donna senza considerare che esso era stato determinato dalla reazione avuta quando si era sentito ricattato avendogli la ☐ D.G. due giorni dopo il fatto chiesto di versarle la somma di 20 milioni di lire o altrimenti l'avrebbe denun-
ciato.
Motivi della decisione Va preliminarmente rilevato che il reato di lesioni personali, essendo stato commesso il 23 agosto 1998, si è prescritto il 23 febbraio 2006, ossia in una da- ta anteriore alla sentenza impugnata, che quindi erroneamente non ha rilevato e dichiarato la già intervenuta estinzione del detto reato. Dagli atti non emergono in modo evidente cause di proscioglimento nel merito. La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio in ordine al re- ato di lesioni personali perché estinto per prescrizione. In ordine al reato di violenza sessuale la sentenza impugnata conforme- mente alla richiesta del Procuratore generale - deve essere annullata con rinvio per vizio di motivazione.
Innanzitutto, invero, la corte d'appello si è soffermata a valutare l'attendibilità o inattendibilità della tesi difensiva, circostanza di per sé irrile- vante, invece di valutare l'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa. In secondo luogo, la corte d'appello richiamando una decisione di questa Se- zione (26.9.2006, n. 40170, Gentile, m. 235575) — ha affermato che sarebbe le- gittima una valutazione frazionata delle dichiarazioni della parte offesa e che l'eventuale giudizio di inattendibilità, riferito ad alcune circostanze, non inficia la credibilità delle altre parti del racconto, sempre che non esista una interferen- za fattuale e logica tra le parti del narrato e sempre che l'inattendibilità di alcune parti delle dichiarazioni non sia talmente macroscopica da compromettere per intero la credibilità del dichiarante. La corte d'appello ha appunto ritenuto che nella specie non sussisteva una inattendibilità macroscopica di alcune parti del racconto della donna, con la conseguenza che l'intero racconto doveva ritenersi attendibile, anche perché gli atti di violenza non erano stati smentiti o contrasta- ti da alcuna sicura emergenza probatoria di segno contrario. Sennonché va subito rilevato che la suddetta decisione di questa Corte è stata malamente richiamata perché essa riguarda fattispecie affatto diversa ed è quindi inconferente nel caso in esame. La sentenza citata, invero, si riferiva a dichiarazioni della persona offesa relative ad episodi diversi e non allo stesso episodio, come invece accade nella specie. Con la detta decisione, invero, si è ribadito l'orientamento secondo cui «l'attendibilità della dichiarazione accusa- toria, anche se esclusa per una parte del racconto, non coinvolge necessaria- mente l'attendibilità del dichiarante con riferimento a quelle parti del racconto che reggono alla verifica del riscontro oggettivo esterno». La sentenza ha quin- di ritenuto che non esistesse un vizio di motivazione della sentenza impugnata perché il giudice del merito aveva motivatamente «escluso che esistesse una in- terferenza fattuale e logica fra le parti del racconto relative agli episodi per i quali l'imputato è stato assolto e quelle relative all'episodio per il quale vi è O S C U R A T A
-3- te intrinsecamente attendibili e riscon- trate». Dalla motivazione della suddetta sentenza, quindi, emerge chiaramente che il vizio di motivazione è stato escluso e che la c.d. valutazione frazionata non è stata ritenuta manifestamente illogica proprio perché le dichiarazioni inat- tendibili riguardavano alcuni episodi per i quali l'imputato era stato assolto, mentre la dichiarazione considerata attendibile riguardava un altro e diverso e- pisodio, senza che fosse riscontrabile alcuna interferenza logica e fattuale tra le parti delle dichiarazioni relative ai diversi episodi. Nella specie, invece, si tratta di un unico episodio, avvenuto in un unico contesto, sicché doveva essere seguita la regola generale secondo cui l'attendibilità della teste persona offesa deve essere valutata globalmente, te- nendo conto di tutte le sue dichiarazioni e di tutte le circostanze del caso concre- to e di tutti gli elementi acquisiti al processo. Del resto, nel caso di dichiarazioni che si riferiscono al medesimo episodio, esiste sempre e necessariamente una in- terferenza fattuale e logica tra le parti del narrato. Sebbene tale errore di giudizio sia di per sé idoneo ad inficiare la motiva- zione della sentenza impugnata che si fonda sostanzialmente su di esso, è oppor- tuno rilevare che sussiste anche il denunciato vizio di mancanza di motivazione perché la sentenza impugnata si è in sostanza limitata a riportarsi acriticamente alla sentenza di primo grado, senza valutare ed adeguatamente motivare sulle specifiche eccezioni sollevate con i motivi di appello.
In particolare, con i motivi di appello era stato dedotto che la parte offesa aveva dichiarato che l'imputato le aveva eiaculato la prima volta in vagina e che detta circostanza era stata smentita dai prelievi ginecologici. Questa deduzione non è stata presa in considerazione dalla corte d'appello, sebbene idonea - come le altre di seguito riportate - ad incidere sul giudizio di attendibilità della teste. Allo stesso modo, la difesa aveva eccepito che la parte offesa non aveva fornito spiegazioni coerenti in ordine ai motivi per i quali la sera del 19.8.1998 aveva telefonato da casa dell'imputato al sessuologo dott. M. in merito a problematiche di tipo sessuale, il che dimostrava le difficoltà che la donna aveva per la penetrazione e la sua volontà di superarle. Anche questa circostanza non è :
stata presa in considerazione dalla corte d'appello. La corte d'appello ha anche omesso di motivare sulla documentazione pro- dotta dall'imputato, almeno nella parte in cui essa poteva essere rilevante per individuare la personalità del prevenuto. La sentenza impugnata ha poi dato una motivazione apparente o comunque manifestamente illogica in ordine al fatto che le ecchimosi sul seno della donna sarebbero dimostrative di una avvenuta violenza sessuale. La sentenza invero si
è soffermata a valutare se vi fosse stata o meno penetrazione (circostanza irrile- vante ai fini del reato se la penetrazione fu consenziente) ma non ha spiegato: perché doveva escludersi che le ecchimosi fossero dipese dalla situazione or- monale della donna (circostanza non esclusa dal dott. D.P. ; perché doveva ritenersi che le ecchimosi fossero state causate da un atto di violenza e non era- no invece compatibili con una palpazione al seno nel corso di un normale rap- porto sessuale;
e perché infine doveva escludersi che siffatti palpamenti possano O S C U R A T A
-4- ale (senza peraltro specificare che cosa GC intendeva per rapporto «normale»). D.P. avevaVa anche rilevato che la difesa aveva eccepito che il dott. convenuto con il perito in ordine alla difficoltà della penetrazione per essere la donna obesa, di bassa statura e con pieghe cutanee tra le cosce, difficoltà con- fermate anche dalla telefonata al sessuologo dott. | M. Tale circostanza a- vrebbe dovuto probabilmente comportare delle lesioni nella zona vaginale che non furono invece rilevate, sicché la corte d'appello - come evidenziato anche dal Procuratore generale nella sua requisitoria - avrebbe dovuto valutarla e mo- tivare adeguatamente in proposito. La motivazione del resto manca anche sulla deduzione che la donna aveva riferito nella querela di avere avuto una emorragia interna dopo il rapporto, mentre ciò non era stato riscontrato dai sanitari e non era stato agli stessi riferi- to. Nemmeno è stata presa in considerazione la circostanza che la parte offesa aveva dichiarato che, dopo la presunta violenza, si era soffermata per più di un'ora nella abitazione del prevenuto aiutandolo a fare le pulizie di casa. E' poi manifestamente illogica la motivazione laddove attribuisce valore di riscontro della violenza alla lettera oscena inviata dal prevenuto alla donna il 26.8.98, senza valutare se in questa lettera si ammette anche la violenza e non solo il rapporto sessuale e senza considerare le argomentazioni della difesa se- condo cui tale lettera era stata chiaramente dettata da una reazione dell'imputato alla richiesta della donna di versargli 20 milioni di lire, richiesta percepita come un ricatto. Del resto anche tale richiesta effettuata due giorni dopo il fatto a- vrebbe dovuto essere adeguatamente valutata - il che invece non è avvenuto
-
nel complessivo giudizio di attendibilità del racconto della persona offesa. La sentenza impugnata deve dunque, in ordine al reato di violenza sessua- le, essere annullata per vizio di motivazione con rinvio per nuovo giudizio ad al- tra sezione della corte d'appello di Venezia.
Per questi motivi
La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di lesioni personali perché estinto per prescrizione. Annulla nel resto la stessa sentenza e rinvia ad altra sezione della corte d'appello di Venezia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, l'11 maggio 2010.
L'estensore
Audenfron Il Presidente Елшић Сиро
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità O S C U RA
imposto dalla legge
T A
.5-
dell'art. 52 d. lgs. 196/03 in quanto
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DI
A
DEPOSITATA IN CANCELLERIA |
M
E
il - 8 GIU. 2010