Versione
1 luglio 1931
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Versione
4 gennaio 1975
4 gennaio 1975
Art. 503.
(Serrata e sciopero per fini non contrattuali)
Il datore di lavoro o i lavoratori, che per fine politico commettono, rispettivamente, alcuno dei fatti preveduti dall'articolo precedente, sono puniti con la reclusione fino a un anno e con la multa non inferiore a lire diecimila, se si tratta d'un datore di lavoro, ovvero con la reclusione fino a sei mesi e con la multa fino a lire mille, se si tratta di lavoratori.
((63)) -------------- AGGIORNAMENTO (63)
La Corte Costituzionale, con sentenza 19 - 27 dicembre 1974, n. 290 (in G.U. 1ª s.s. 03/01/1975, n. 3), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo "nella parte in cui punisce anche lo sciopero politico che non sia diretto a sovvertire l'ordinamento costituzionale ovvero ad impedire o ostacolare il libero esercizio dei poteri legittimi nei quali si esprime la sovranita' popolare".
(Serrata e sciopero per fini non contrattuali)
Il datore di lavoro o i lavoratori, che per fine politico commettono, rispettivamente, alcuno dei fatti preveduti dall'articolo precedente, sono puniti con la reclusione fino a un anno e con la multa non inferiore a lire diecimila, se si tratta d'un datore di lavoro, ovvero con la reclusione fino a sei mesi e con la multa fino a lire mille, se si tratta di lavoratori.
((63)) -------------- AGGIORNAMENTO (63)
La Corte Costituzionale, con sentenza 19 - 27 dicembre 1974, n. 290 (in G.U. 1ª s.s. 03/01/1975, n. 3), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo "nella parte in cui punisce anche lo sciopero politico che non sia diretto a sovvertire l'ordinamento costituzionale ovvero ad impedire o ostacolare il libero esercizio dei poteri legittimi nei quali si esprime la sovranita' popolare".
Commentari • 25
- 1. Art. 503 c.p. - Serrata e sciopero per fini non contrattualihttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 206.78299
Il datore di lavoro o i lavoratori, che per fine politico commettono, rispettivamente, alcuno dei fatti preveduti dall'articolo precedente, sono puniti con la reclusione fino a un anno e con la multa non inferiore a euro 1.032, se si tratta d'un datore di lavoro, ovvero con la reclusione fino a sei mesi e con la multa fino a euro 103 se si tratta di lavoratori. (*) La Corte costituzionale con sentenza n. 290/1974 ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 503 c.p., nella parte in cui punisce anche lo sciopero politico che non sia diretto a sovvertire l'ordinamento costituzionale ovvero ad impedire o ostacolare il libero esercizio dei poteri legittimi nei quali si esprime la sovranità popolare.
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Giurisprudenza • 76
- 1. Cass. pen., sez. II, sentenza 12/02/2014, n. 19618Provvedimento: […] 2) la violazione dell'art. 503 c.p., comma 4, per avere la Corte di appello acquisito e, quindi, utilizzato per la decisione i verbali delle dichiarazioni confessorie rese dall'imputato in sede di indagini preliminari, dopo le contestazioni - effettuate dal P.G. - a seguito della ritrattazione della confessione. […] rispetto alla regolamentazione complessiva della materia attualmente racchiusa nel codice di rito, impongono di ritenere che il recupero probatorio per effetto delle contestazioni, prefigurato dall'art. 503 c.p.p., commi 5 e 6 non operi comunque ai fini dell'affermazione della responsabilità di soggetti diversi dal dichiarante;Leggi di più...
- fattispecie·
- sulla base delle loro dichiarazioni contenute nel fascicolo del p.m·
- efficacia probatoria·
- contestazione del contenuto della deposizione di un testimone o di una altra parte·
- dichiarazioni difformi rese dall'imputato prima del giudizio·
- rinnovazione dell'istruzione dibattimentale·
- limiti·
- acquisizione al fascicolo per il dibattimento a seguito delle contestazioni·
- giudizio di appello·
- legittimità·
- giudizio·
- contestazioni·
- istruzione dibattimentale·
- esame dei testimoni·
- acquisizione nel fascicolo del dibattimento