Articolo 503 del Codice penale
Articolo 485Articolo 452 bis
Versione
1 luglio 1931
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Versione
4 gennaio 1975
Art. 503.

(Serrata e sciopero per fini non contrattuali)

Il datore di lavoro o i lavoratori, che per fine politico commettono, rispettivamente, alcuno dei fatti preveduti dall'articolo precedente, sono puniti con la reclusione fino a un anno e con la multa non inferiore a lire diecimila, se si tratta d'un datore di lavoro, ovvero con la reclusione fino a sei mesi e con la multa fino a lire mille, se si tratta di lavoratori.
((63)) -------------- AGGIORNAMENTO (63)
La Corte Costituzionale, con sentenza 19 - 27 dicembre 1974, n. 290 (in G.U. 1ª s.s. 03/01/1975, n. 3), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo "nella parte in cui punisce anche lo sciopero politico che non sia diretto a sovvertire l'ordinamento costituzionale ovvero ad impedire o ostacolare il libero esercizio dei poteri legittimi nei quali si esprime la sovranita' popolare".
Entrata in vigore il 4 gennaio 1975
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