CASS
Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/12/2025, n. 40446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40446 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano SECONDA SEZIONE PENALE Composta da ANGELO CAPUTO - Presidente - Sent. n. sez. 1524/2025 IA EL LL UP - 14/11/2025 ON LE R.G.N. 27704/2025 IA LL TU - Relatore - EL UL ha pronunciato la seguente sui ricorsi proposti da: AT AN nato a [...] il [...] NN AL nato a [...] il [...] NN NI nato a [...] il [...] NN EL nata a [...] il [...] NN TE nato a [...] il [...] NN NA nato a [...] il [...] NN EM nato a [...] il [...] RI IN nato a [...] il [...] RA NE nato a [...] il [...] AP SE nato a [...] il [...] OF IO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 27/05/2025 della CORTE di APPELLO di CATANZARO Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla Consigliera IA LL TU;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale MARCO PATARNELLO, che ha concluso chiedendo che venga dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi di LO BA, LO ON, LO DA, LO AR, LO RE e OF FI, nonché il rigetto dei ricorsi di RI NO, LO ME, CU VI, RA RM e SS US. Penale Sent. Sez. 2 Num. 40446 Anno 2025 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: LL TU IA Data Udienza: 14/11/2025 2 Udite le conclusioni dei difensori dei ricorrenti, in particolare: Avv. SE FONTE, per SS US, che ha chiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso con ogni conseguente statuizione;
Avv. SALVATORE IANNONE, per LO RE, CU VI e RA RM, nonché per LO ME e OF FI, quale sostituto per delega orale dell'Avv. PIETRO MANCUSO, ed ancora quale sostituto per delega orale dell’Avv. ROMULADO TRUNCE’ per LO ME, che ha chiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso con ogni conseguente statuizione;
Avv. VALERIO VIANELLO ACCORRETTI per LO RE, che ha chiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso con ogni conseguente statuizione;
Avv. LUIGI FALCONE per LO BA, LO ON e LO AR, che ha chiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso con ogni conseguente statuizione;
Avv. SERGIO DE ANGELIS, quale sostituto processuale dell'Avv. IA AR GARRINI, per LO DA, che ha chiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso con ogni conseguente statuizione;
Avv. PAOLO CARNUCCIO per RI NO, che ha chiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso con ogni conseguente statuizione. 1. La Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza del 27/05/2025, sull’appello proposto avverso la sentenza del G.u.p. di Catanzaro, ad esito di rito abbreviato, per quanto qui di interesse in relazione ai motivi di ricorso proposti, ha: - confermato la condanna di RI NO per il capo 6) della rubrica (artt. 110, 81 cpv., 629, comma primo e secondo, 416-bis.1 cod. pen. in concorso); - rideterminato le pene inflitte a LO BA e LO AR, dopo aver escluso la circostanza aggravante di cui all’art. 629, comma secondo, cod. pen. per il capo 8) della rubrica (artt. 110, 81 cpv., 629, comma primo e secondo, 416-bis.1 cod. pen. in concorso); - confermato la condanna di LO ON per il capo 19) (artt. 81, cpv, 629, 416-bis.1 cod. pen.); - confermato la condanna di LO ME per il capo 18) (artt. 110, 644 416-bis.1, cod. pen.); - rideterminato la pena per LO DA ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., con dichiarazione di inammissibilità dei motivi di appello oggetto di rinuncia per il capo 14) con sostituzione della pena detentiva con quella della detenzione domiciliare con prescrizioni;
- ha rideterminato la pena inflitta a LO RE (a seguito della assoluzione dello stesso dalla imputazione di cui al capo 14) per non aver commesso il fatto) per i reati allo stesso ascritti e oggetto di motivi di ricorso ai capi 6) 11) e 3 12) della rubrica (artt. 110, 81, cpv, 629, comma primo e secondo, 416-bis.1 cod. pen.; artt. 110, 81 cpv, 644, comma primo e terzo n. 1) e n. 3), 416-bis.1 cod. pen.); - rideterminato la pena inflitta a CU VI per il solo reato di cui al capo 14) (artt. 110, 512- bis, 416-bis.1 cod. pen., ritenuto originariamente assorbito nel capo 13) nella sentenza impugnata, in relazione al quale è stata invece pronunciata assoluzione perché il fatto non costituisce reato); - rideterminato la pena inflitta a RA RM, esclusa la circostanza aggravante di cui all’art. 629, comma secondo, cod. pen. per il reato di cui al capo 16) (artt. 110, 82 cpv, 629, 416-bis.1 cod. pen.); - rideterminato la pena inflitta a SS US, esclusa la circostanza aggravante di cui all’art. 629, comma secondo, cod. pen. per il reato di cui al capo 15) (artt. 56, 110, 629, 416-bis.1 cod. pen.); - confermato la condanna di OF FI per i reati allo stesso ascritti (oggetto dei motivi di ricorso) ai capi 3) 6) 17) e 18) della rubrica (artt. 81, 110, 629, 416-bis.1 cod. pen., art. 81, 110, 644, 416-bis.1 cod. pen.). 2. Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, per mezzo dei rispettivi difensori, RI NO, LO BA, LO ON, LO ME, LO DA, LO AR, LO RE, CU VI, RA RM, SS US, OF FI, articolando motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Ricorso RI NO. 3.1. Vizio della motivazione perché mancante, contraddittoria o manifestamente illogica in relazione alla affermazione di responsabilità del ricorrente per il capo 6) della rubrica;
la Corte di appello - con motivazione mancante in ordine alla completezza delle informazioni probatorie, contraddittoria in relazione alla omessa ed errata valutazione delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia LO DA ed infine illogica con riguardo alla ricostruzione della condotta ascritta – aveva ritenuto credibili le dichiarazioni rese dalla persona offesa proprio perché confermate, in modo risolutivo, da quanto dichiarato dal LO DA. La difesa ha ampiamente richiamato le dichiarazioni rese dal collaborante e dalla persona offesa EL, evidenziando come il LO DA avesse ricostruito il ruolo 4 del RI in modo del tutto diverso da quanto ritenuto dalla Corte di appello (pag. 3 e 4 del ricorso), con evidente ricorrenza di un travisamento della prova e contraddittorietà della motivazione nell’aver ritenuto credibile la persona offesa, anche atteso che le dichiarazioni della stessa risultavano confermate dal LO DA, nonostante il collaboratore avesse affermato che per quanto a lui risultava il RI non aveva mai preso denaro a titolo estorsivo dal EL. La Corte di appello ha omesso di motivare sul punto, nonostante la devoluzione del tema con specifico motivo di appello. 3.2. Violazione di legge e vizio della motivazione perché mancante, contraddittoria o manifestamente illogica in ordine alla ricorrenza della aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen.; il giudice di primo grado aveva ritenuto certamente sussistente il metodo mafioso, con specifico motivo di appello era stato criticato il ragionamento del primo giudice, atteso che la persona offesa non aveva mai riferito di condotte diverse da quelle della materiale consegna di una busta e, ciò nonostante, la Corte di appello aveva omesso di motivare in ordine all’aspetto relativo al dolo nell’aggravante in contestazione, senza neppure specificare la ricorrenza della fattispecie nella duplice accezione relativa alla ricorrenza del c.d. metodo mafioso o della c.d. agevolazione della consorteria criminale. Risultano omesse le ragioni in base alle quali è stata ritenuta la sussistenza della aggravante. 3.3. Violazione di legge e vizio della motivazione perché mancante, contraddittoria o manifestamente illogica in relazione agli artt. 240 e 240-bis cod. pen.; quanto al sequestro preventivo disposto nei confronti del ricorrente, la difesa ha richiamato la motivazione della Corte di appello (pag. 13 del ricorso), evidenziando come le argomentazioni spese si confondano sulla natura giuridica del sequestro che portava alla confisca, anche atteso che era stata del tutto pretermessa la considerazione della memoria tecnica difensiva, depositata in data 08/07/2024, che aveva chiarito e analizzato la provenienza lecita dei beni nel patrimonio del RI e della sua famiglia;
la Corte di appello aveva motivato sul tema devoluto in modo confuso, non tenendo conto delle osservazioni difensive che avevano sottolineato come nel provvedimento di convalida del sequestro era stato richiamato sia l’art. 321 cod. proc. pen., che l’art. 240 (pag.31) e 240-bis cod. pen. (pag. 160), ma in concreto l’attività di indagine era stata orientata a riscontrare non tanto la presenza di somme di denaro 5 da ritenere profitto della condotta contestata, quanto ad evidenziare la sperequazione tra i redditi dichiarati e il patrimonio posseduto per come ricostruito nell’arco di tempo interessato dall’accertamento; il sequestro si doveva ritenere senza alcun dubbio disposto sulla base della sperequazione asseritamente ricorrente tra i redditi percepiti dal nucleo familiare del ricorrente e il patrimonio posseduto ai sensi dell’art. 321, comma secondo, cod. proc. pen. e art. 240-bis cod. pen., sicché si presentava del tutto erronea l’affermazione della Corte di appello secondo la quale il provvedimento ablativo era stato disposto ai sensi dell’art. 240 cod. pen. in relazione a beni riconducibili agli inquisiti la cui disponibilità può aggravare le conseguenze del reato;
non si tratterebbe difatti di sequestro strettamente collegato all’art. 240 cod. pen., considerato che erano stati acquisiti non solo beni patrimoniali per un totale superiore al valore del profitto della presunta attività illecita (pari a 36 mila euro) ma anche beni successivi al periodo in contestazione (come la ditta individuale del ricorrente costituita nel 2020). 4. Ricorsi LO BA e LO AR (motivi sovrapponibili). 4.1. Violazione di legge e vizio della motivazione perché carente, contradditoria o manifestamente illogica quanto alla ritenuta configurabilità del reato di tentata estorsione di cui al capo 8) della rubrica;
la difesa ha sostenuto la ricorrenza di un percorso argomentativo ibrido e illogico, in assenza di reale argomentazione quanto al motivo di appello, che aveva sottolineato la assenza di qualsiasi connessione tra i diversi elementi probatori che la sentenza aveva posto a base del suo convincimento;
in particolare, dopo aver richiamato il contenuto del motivo di appello, la difesa ha sottolineato come la vicenda oggetto di giudizio e le richieste dei due fratelli LO non corrispondessero affatto a quella descritta dalla imputazione, chiarendo come non si potesse ritenere alcuna continuità tra l’estorsione c.d. storica riferita al padre del ricorrente (LO US detto Pepè) e le richieste del LO BA, non potendosi ritenere risolutive in tal senso le dichiarazioni rese dal FO e dal EL per come riportate dalla Corte di appello, che ne aveva frainteso il contenuto, considerato, tra l’altro che il EL aveva chiarito di avere pagato la cifra prevista annualmente nel 2013 ad altro soggetto, diverso dagli odierni ricorrenti;
non si poteva ritenere ricorrente 6 l’automatico trasferimento della pretesa estorsiva dal padre ai figli come sostenuto dalla Corte di appello, il che avrebbe dovuto eventualmente condurre alla richiesta riqualificazione della condotta come violenza privata. Non poteva bastare il collegamento con la precedente richiesta estorsiva, configurandosi una mera domanda di lavoro al fine di farsi assumere come musicanti. 4.2. Violazione di legge, violazione di norme processuali e vizio della motivazione perché omessa, non avendo la Corte di appello fornito alcuna argomentazione quanto alla ricorrenza della circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen.; era stato proposto uno specifico motivo di appello sul punto e la motivazione cumulativa non poteva essere ritenuta sufficiente ed adeguata;
occorreva una considerazione analitica della censura proposta che è del tutto mancata e che era ancor più necessaria attesa l’esclusione della circostanza aggravante di cui all’art. 629, comma secondo, cod. pen. 5. Ricorso LO ON. 5.1. Vizio della motivazione in ordine alle censure difensive esplicitamente proposte per il capo 19) della rubrica quanto alla oggettiva incompatibilità tra la affermata esclusione della fattispecie di cui all’art. 629, comma secondo, cod. pen. e l’avvenuto riconoscimento della aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen.; la motivazione resa sul punto è apparente, e dunque omessa, con particolare riferimento alla specifica critica articolata quanto alla portata delle prove dichiarative, la mancanza di qualsiasi esplicita attività minacciosa o violenta da parte del ricorrente, la inconciliabile affermazione quanto alla ricorrenza di una estorsione ambientale e dunque silente, seppur a seguito della affermata esclusione della partecipazione del ricorrente alla consorteria di stampo ‘ndranghetista rappresentata dal clan LO;
le censure della difesa non erano affatto concentrate sulle divergenze tra le dichiarazioni delle persone offese (seppur sussistenti, atteso che alcuni dei testi indicati avevano avuto conoscenza dei fatti imputati al ricorrente solo de relato) ma bensì concentrate sulla incompatibilità conseguente con la ritenuta ricorrenza della circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., basata sull’esplicito riconoscimento dell’estortore come membro di una consorteria di stampo mafioso. La Corte di appello aveva del tutto omesso di considerare le censure critiche sul tema devoluto, dandone una lettura riduttiva nel riepilogo dei motivi. 7 5.2. Violazione di legge, erronea applicazione della legge penale e vizio della motivazione perché illogica e contraddittoria in relazione alla affermata ricorrenza di estorsione ambientale, circostanza questa incompatibile con la esclusione della aggravante di cui all’art. 629, comma secondo, cod. pen.; la difesa ha richiamato l’esito istruttorio e il travisamento delle dichiarazioni dei testimoni Scordamace, Squillace e Preiato, da ritenere solo testi de relato e la mancanza di qualsiasi elemento di prova in ordine a condotte minacciose e intimidatorie tenute con metodo mafioso, desunto solo ed esclusivamente dal fatto che il ricorrente si chiamasse LO;
nel complesso la motivazione si doveva ritenere generica e confusa rispetto alle censure devolute (così quanto alla qualità di proprietari e non meri amministratori di Scordamaglia e Squillace, con note creative prive di qualsiasi aggancio concreto quanto alla diretta relazione dello Scordamaglia con la famiglia LO); la Corte di appello non ha affrontato il rilievo di principale censura in ordine alla decisione di primo grado e si è limitata ad affermare che si riteneva integrata la condotta oggetto di imputazione, attesa l’appartenenza del ricorrente ad una delle famiglie più blasonate dal punto di vista delinquenziale del circondario, senza tuttavia tenere conto della decisione di primo grado che aveva esplicitamente escluso che il ricorrente si potesse ritenere partecipe del clan predetto. Si è sottolineato come, senza l’acclarata condizione mafiosa del soggetto estortore, non fosse possibile parlare di estorsione ambientale, soprattutto nella forma c.d. silente, cioè senza minaccia o violenza espressa neppure in modo larvato;
manca qualsiasi accertamento, smentito dalla decisione di primo grado, in ordine alla notoria appartenenza del ricorrente al clan dei LO, nell’impossibilità di poter ritenere integrata una sorta di consuetudine estorsiva ereditata dal padre GI, una non comprensibile novazione soggettiva del rapporto estorsivo, in qualità di erede di un mafioso, pur non essendo partecipe della associazione mafiosa. 5.3. Violazione di legge ed erronea applicazione della legge penale, vizio della motivazione perché manifestamente illogica e contraddittoria nell’aver ritenuto la ricorrenza della aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen.; anche in questo caso la difesa ha richiamato l’omessa considerazione dei rilievi difensivi da parte della Corte di appello (secondo motivo di appello) quanto alla contraddittorietà e manifesta illogicità della affermazione secondo la quale il ricorrente non era partecipe della associazione mafiosa riferibile 8 al clan LO e, pur tuttavia, non aveva bisogno di esercitare minacce esplicite a fini estorsivi attesa la sua caratura criminale;
l’erronea applicazione della legge penale era evidente, atteso che non si poteva applicare l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. nei casi di estorsione silente;
manca qualsiasi esplicitazione delle circostanze sulla base delle quali è stato ritenuto ricorrente il metodo mafioso, pur avendo escluso la aggravante di cui all’art. 629, comma secondo, cod. pen.; né valeva ad integrare il c.d. metodo mafioso, in una sua concreta estrinsecazione, la teoria relativa all’aver ricevuto in eredità il diritto alla guardiania in quanto figlio di LO GI, la teoria della novazione soggettiva era da ritenersi del tutto apodittica. 6. Ricorso LO ME. 6.1. Violazione di legge e vizio della motivazione perché omessa quanto alla effettiva ricorrenza del dolo di usura, senza riqualificare il fatto ascritto come favoreggiamento reale nei confronti del marito OF FI;
la Corte di appello ha erroneamente surrogato una presunzione di consapevolezza alla necessaria prova positiva dell’elemento soggettivo del reato ascritto, così omettendo di considerare la possibile ricorrenza della scriminante di cui all’art. 384 cod. pen. e travisando il tipo di prova presente a carico della ricorrente;
la Corte di appello, difatti, quanto alla conversazione della LO con la BA si riferisce ad una chiamata telefonica (affermando che la ricorrente “chiudeva la conversazione”), mentre invece si trattava di una registrazione in presenza in un clima di provocazione e resistenza della persona offesa, rispetto alla quale la ricorrente manteneva un contegno equilibrato in assenza di qualsiasi minaccia o violenza verbale, essendosi limitata ad esplicitare la propria inconsapevolezza in ordine ai conteggi e la necessità di un chiarimento con il marito;
la pervicacia e prontezza della condanna è smentita dal tenore del colloquio registrato a sua insaputa. 6.2. Violazione di legge in relazione all’art. 416-bis.1 cod. pen. per avere la Corte di appello erroneamente ritenuto la ricorrenza della aggravante del metodo mafioso;
l’evocazione della detenzione di un familiare, il marito nella specie, era da ritenere indicativa della semplice volontà della ricorrente di ottenere un chiarimento dallo stesso, perché unica persona in possesso dei dati del credito azionato, in assenza di qualsiasi velata minaccia. 9 6.3. Violazione di legge e vizio della motivazione per omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche, atteso lo stato di incensuratezza della ricorrente;
la motivazione sul punto si deve ritenere illogica e insufficiente, attesa l’erronea interpretazione della conversazione registrata, non ricorrendo alcuna pervicacia della stessa;
la motivazione è da ritenere apparente in quanto utilizza una mera formula di stile. 7. Ricorso LO DA. 7.1. Violazione di legge e vizio della motivazione perché manifestamente illogica e/o contraddittoria nel non aver dichiarato in relazione al capo 14) (trasferimento fraudolento di valori) l’intervenuto decorso del termine di prescrizione, nonostante la richiesta di concordato in appello ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen.; in tal senso la difesa ha richiamato il motivo specificamente proposto sul punto e la data di commissione della condotta contestata, oltre che l’intervenuta concessione della circostanza attenuante della collaborazione (art. 8, comma 1, d.l. n. 152 del 1991 conv. nella l. n. 203 del 1991) che determinava l’elisione della circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. ed evidenziava come la richiesta formulata ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. non implicasse rinuncia alla prescrizione. 8. Ricorso LO RE. 8.1. Violazione di legge e vizio della motivazione perché mancante, contraddittoria e manifestamente illogica in relazione agli artt. 110, 629 cod. pen., nonché 192 cod. proc. pen. con particolare riferimento al capo 6) della rubrica;
in tal senso la difesa ha osservato coma la Corte di appello non abbia adeguatamente affrontato le censure difensive che avevano sottolineato la debolezza del quadro indiziario, basandosi sulle parziali e non credibili dichiarazioni della persona offesa EL, senza tener conto dell’apporto dichiarativo del collaboratore LO DA, che aveva escluso un coinvolgimento del ricorrente nei fatti ascritti al capo 6); in tal senso la difesa ha sottolineato come siano state sottovalutate in modo manifestamente illogico le lacune mnemoniche della persona offesa, con una motivazione non condivisibile nel riferire il ricordo chiaro ed univoco solo al caso in cui vi erano stati problemi quanto alla richiesta estorsiva: le lacune predette non potevano in alcun modo essere ritenute segno 10 di genuinità delle dichiarazioni della persona offesa. La difesa ha specificamente richiamato i presupposti fattuali erroneamente interpretati dalla Corte di appello (pag. 5 del ricorso) riferendo le dichiarazioni del EL ad altro complesso turistico rispetto a quello richiamato nella imputazione ascritta. Si è osservato come la ricostruzione degli elementi di prova a carico del ricorrente sia gravemente carente (con particolare riferimento al mancato riconoscimento della voce del presunto estorsore, pag. 7 del ricorso) e non abbia tenuto conto della emersione del ruolo del ricorrente solo in questa occasione, seppur smentito dalle dichiarazioni di LO DA. La giustificazione fornita nel valutare tali dichiarazioni appare contraddittoria, atteso che il collaboratore era stato ritenuto pienamente credibile in altre circostanze e, invece, in questo caso si era fatto riferimento ad una sua reticenza o parziale conoscenza dei fatti. Infine, è stata sottolineata la carenza della motivazione nel non aver fornito elementi chiari in ordine alla presenza del ricorrente sui luoghi, in assenza di qualsiasi condotta attiva, valida ad integrare una minaccia implicita ed un effettivo concorso nel delitto imputato, anche nelle forme del rafforzamento del proposito altrui. 8.2. Violazione di legge e vizio della motivazione perché mancante, contraddittoria o manifestamente illogica in relazione agli artt. 110, 644 cod. pen., nonché art. 192 cod. proc. pen. quanto al capo 11); la difesa ha sostenuto l’omessa risposta alle specifiche censure difensive quanto al delitto di usura in concorso, attesa la presenza e l’intervento del ricorrente solo in fase finale quanto all’accordo per la cessione del terreno da parte di OP RA, anche in questo caso basandosi sulle sole dichiarazioni della persona offesa, rimanendo invece del tutto pretermesse le dichiarazioni del collaboratore LO DA, nonostante proprio egli avesse seguito in diversi incontri la vicenda imputata;
dalle dichiarazioni del collaboratore era emerso senza alcun dubbio come il prestito e i relativi interessi fossero stati direttamente gestiti da SO LO e LO DA avesse seguito in prima persona l’evolversi del rapporto di prestito, nonostante ciò la Corte di appello si era limitata a recepire in modo acritico le dichiarazioni di OP RA, nonostante mancasse qualsiasi elemento per sostenere un apporto causale del ricorrente, che non era in alcun modo coinvolto nella fase genetica della pattuizione usuraria, né in quella esecutiva di recupero del credito, mentre la consapevolezza dello stesso rispetto al reato contestato era 11 stata desunta esclusivamente dalla accettazione del trasferimento della proprietà di un terreno, sebbene LO DA avesse parlato di una sua presenza solo occasionale in questo caso;
tra l’altro era stata del tutto omessa la considerazione della circostanza per cui nel caso di specie non era stato pattuito alcun pagamento di interessi, ma solo ed esclusivamente il pagamento del residuo pagamento dovuto;
emergeva l’omessa valutazione della portata e consistenza degli interessi usurari rispetto a tale fase finale del rapporto, caratterizzata dall’accollo del debito da parte di OP con importo complessivo rimasto invariato, con evidente staticità della obbligazione. 8.3. Violazione di legge e vizio della motivazione perché mancante, contraddittoria e manifestamente illogica in relazione agli artt. 110, 629 cod. pen., con particolare riferimento al capo 11) della rubrica;
la difesa ha lamentato l’omessa considerazione delle censure proposte con l’atto di appello (pag. 18 del ricorso), sostenendo un chiaro travisamento degli elementi indiziari anche a causa della trattazione cumulativa dei capi 11) 12) e 14); anche a voler ritenere attendibili le dichiarazioni della persona offesa non è emersa alcuna prova della coercizione asseritamente posta in essere dal ricorrente;
è mancata del tutto la analisi degli elementi costitutivi della condotta ascritta, nell’impossibilità di ritenere integrato il concorso tra l’usura e l’estorsione, attesa la assenza di qualsiasi forma di violenza o minaccia. 8.4. Violazione ed erronea applicazione della legge penale e vizio della motivazione perché manifestamente illogica nell’aver ritenuto ricorrente la circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. in relazione ai capi 6) 11) e 12); la Corte di appello ha ritenuto sussistenti tutte le aggravanti con motivazione unitaria e complessiva, riconoscendo la ricorrenza del metodo mafioso con argomentazioni insufficienti e fragili, sulla base del mero riscontro di atti di minaccia o violenza, senza che ricorrano le modalità peculiari del c.d. metodo mafioso, ricorrendo solo un assertivo richiamo per relationem alle argomentazioni del primo giudice;
manca qualsiasi specifico riferimento alla condotta del ricorrente soprattutto alla luce delle dichiarazioni rese dalle persone offese EL e OP;
quanto al capo 11) la difesa ha evidenziato come la aggravante possa ritenersi ricorrente solo nel caso in cui venga effettivamente evocata la provenienza dei capitali da persone legate alla criminalità organizzata, circostanza non emersa nel caso di specie;
inoltre la difesa ha osservato come la finalità di agevolazione dell’organizzazione mafiosa 12 sia stata riconosciuta solo in relazione ai capi 6) e 12), con un apodittico riferimento alla materiale sussistenza dei fatti ed alla presunta affiliazione del ricorrente, omettendo una valutazione individualizzante circa le condotte poste in essere dallo stesso, facendo derivare la valutazione di sussistenza della aggravante esclusivamente dai legami familiari del ricorrente. La correlazione delle minacce al contesto mafioso si è basata su mere inferenze e congetture. 8.5. Violazione di legge e vizio della motivazione perché contraddittoria o manifestamente illogica per avere riconosciuto, in relazione ai capi 6) e 12) della imputazione la circostanza aggravante di cui all’art. 628, comma terzo, n. 3, cod. pen.; la difesa aveva evidenziato in senso critico, con i motivi di appello, come il ricorrente non fosse stato mai destinatario di provvedimenti giudiziari o investigativi che ne attestassero l’appartenenza ad una articolazione di ‘ndrangheta; la Corte di appello non ha specificamente risposto alla censura, richiamando il tema solo nell’ambito della parte dedicata al trattamento sanzionatorio e richiamando una decisione di condanna divenuta definitiva solo in data 11/12/2024; risulta omessa una considerazione del portato dell’aggravante rispetto all’epoca di commissione dei fatti (agosto 2014). La previsione risulta quindi violata, essendo necessaria la attualità della appartenenza al sodalizio mafioso al fine di correlare il reato agli scopi della consorteria criminale mafiosa. 8.6. Violazione ed erronea applicazione dell’art. 62-bis cod. pen. in relazione all’art. 133 cod. pen.; la pena irrogata al ricorrente come pena base era caratterizzata da una misura elevata prossima alla media edittale e, ciò nonostante, la Corte di appello aveva motivato in modo sostanzialmente apparente quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche. 9. Ricorso CU VI. 9.1. Violazione di legge e vizio della motivazione perché contraddittoria e manifestamente illogica nell’aver ritenuto la sussistenza del reato di intestazione fittizia;
il ricorrente dopo aver richiamato il diverso esito del giudizio di primo e di secondo grado, quanto al capo 14), per il quale veniva condannato, ha sottolineato come la motivazione fosse del tutto viziata quanto alla ricorrenza dell’elemento soggettivo del delitto allo stesso imputato, tenuto conto della emersa estraneità dello stesso ai contesti indagati, tanto che il 13 CU non risultava coinvolto né in riunioni, né in captazioni durante le indagini;
la consapevolezza rispetto alla condotta imputata sarebbe stata dedotta sulla base della caratura criminale del LO RE, che tuttavia all’epoca dei fatti non era assolutamente un dato consolidato giudizialmente o noto;
né appariva risolutiva la circostanza riportata dalla Corte di appello quanto alla assenza di un valido corrispettivo in ordine alla compravendita di tale terreno, mentre era emersa senza alcun dubbio la mera occasionalità del coinvolgimento del ricorrente;
la affermazione di responsabilità si era basata su una mera congettura (l’essere il CU parente del LO) in assenza di effettiva prova quanto all’elemento soggettivo del reato;
né era stata riscontrato l’asserito ruolo di parente di riferimento del LO, affermazione generica e del tutto sfornita di riscontri. La condizione di incensuratezza all’epoca dei fatti di LO RE rendeva poi del tutto inverosimile che la compravendita avesse effettivamente la finalità di evitare la sottoposizione dei beni del LO a procedura di prevenzione e che il CU potesse averne conoscenza percependo senza incertezze tale intento elusivo. 9.2. Violazione di legge e vizio della motivazione quanto alla riconosciuta sussistenza della aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen.; il ricorrente ha evidenziato in via preliminare come la Corte di appello avesse sostanzialmente condiviso sul punto le conclusioni del primo giudice, che tuttavia aveva ritenuto la ricorrenza della aggravante con riferimento al diverso reato di riciclaggio per il quale il CU era stato assolto proprio dalla Corte di appello;
si è poi sottolineata, quanto alla finalità agevolativa, che la mera ricorrenza di rapporto di parentela con LO RE non potesse rappresentare un elemento sufficiente a configurare la aggravante attesa la sua natura soggettiva, anche considerato che proprio nella decisione impugnata i giudici di appello avevano ritenuto il ricorrente inconsapevole (così escludendo il riciclaggio) della vicenda usuraria sottostante al trasferimento del bene del quale diventava titolare, che non poteva quindi essere imputata allo stesso a titolo di colpa, né poteva a tal fine essere ritenuta sufficiente la conoscenza effettiva della caratura criminale del LO RE o i rapporti di conoscenza intervenuti con i componenti della cosca LO, mancando qualsiasi elemento fattuale a riscontro di tale tesi del tutto astratta dagli elementi acquisiti in giudizio. 14 9.3. Vizio della motivazione perché omessa quanto alla richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche;
è mancata una considerazione individualizzante in favore del ricorrente e di fatto la motivazione si identifica con una mera formula di stile, valida a sostenere la decisione cumulativa sul punto. 9.4. Vizio della motivazione perché insufficiente e manifestamente illogica quanto alla identificazione della pena base per il delitto di intestazione fittizia di beni;
la Corte di appello ha sostenuto il distacco dal minimo edittale facendo esclusivo riferimento al valore del bene, elemento in alcun modo direttamente riferibile al CU che non aveva partecipato direttamente alla compravendita del terreno, compravenduto sulla base dell’accordo delle parti sostanziali della compravendita, rispetto alla quale egli non era in grado di intervenire. 10. Ricorso RA RM. 10.1. Vizio della motivazione perché carente e manifestamente illogica, con travisamento della prova quanto alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 416- bis.1 cod. pen. in relazione al capo 16) della rubrica;
non appare sufficiente per ritenere ricorrente la circostanza aggravante predetta, nella forma del metodo, il mero richiamo contenuto a pag. 36 nella determinazione della pena nell’ambito del quale ci si riferisce al supporto del gruppo SS i cui componenti erano per la maggior parte detenuti;
tale elemento non vala ritenere raggiunta la prova della cointeressenza del gruppo criminale evocato e la motivazione sul punto è parziale ed incompleta, basata su una considerazione parcellizzata delle dichiarazioni della persona offesa, così travisate, né d’altra parte è emersa alcuna sudditanza o timore della persona offesa CO, che decise senza paura di interrompere il rapporto e la dazione di somme di denaro che in precedenza aveva conferito a titolo di liberalità. 10.2. Vizio della motivazione perché carente e manifestamente illogica nel non avere concesso le circostanze attenuanti generiche;
la Corte di appello non ha argomentato sul punto, nonostante lo specifico motivo di appello, che aveva proposto quale elemento da valorizzare non solo l’ammissione della perpetrazione della condotta, ma anche lo stato di incensuratezza del ricorrente, chiaro sintomo di contenuta e ridotta capacità a delinquere. 15 10.3. Vizio della motivazione perché carente e manifestamente illogica quanto alla individuazione della pena base per il delitto di estorsione;
manca del tutto una esplicazione del criterio prescelto dalla Corte di appello, soprattutto considerato che il giudice di primo grado aveva invece applicato una pena base coincidente con il minimo edittale;
sul punto la Corte di appello avrebbe dovuto rendere una motivazione rafforzata, mentre invece non emerge alcun riferimento ai parametri di cui all’art. 133 cod. pen., mentre emerge chiaramente la disparità di trattamento con LO ON 11. Ricorso SS US. 11.1. Violazione di legge e vizio della motivazione perché carente in relazione agli artt. 56 e 629 cod. pen. con particolare riferimento alla ritenuta idoneità ed univocità degli atti ad integrare il tentativo di estorsione contestato al capo 15) della rubrica;
la difesa ha richiamato la motivazione della Corte di appello alle pag. 29 – 31, così come la esclusione della aggravante di cui all’art. 629, comma secondo, cod. pen. ed ha evidenziato come in modo del tutto confuso e poco chiaro fosse stata ricostruita la responsabilità del ricorrente esclusivamente sulla base delle dichiarazioni del CO, persona offesa, dichiarazioni che non erano riferite all’episodio oggetto di contestazione;
la prova della condotta, senza alcuna verifica della idoneità e univocità degli atti, si era basata su una mera congettura della persona offesa, non potendo essere ritenuto elemento di prova sufficiente la prima dichiarazione del CO del 24/11/2020, l’intercettazione ambientale del 24/12/2020 (nella quale il CO dava sfogo alla sua rabbia frustrazione per quanto subito in passato), le dichiarazioni rese dal CO in data 11 e 26/02/2020 nelle quali, secondo i giudici di appello, ammetteva i motivi della visita del SS, pur non essendo mai stata pronunciata dallo stesso alcuna minaccia con evidente finalità estorsiva nei diversi accessi al bar Mc Fly;
si è precisato come l’errore della motivazione consistesse nell’aver attribuito al ricorrente una condotta riferibile al RA ed altri soggetti, che materialmente avevano dato seguito alle loro richieste estorsive;
le stesse dichiarazioni del CO secondo il quale era sembrato strano che il SS, appena uscito dal carcere, fosse andato a chiedergli i soldi per Natale non potevano essere ritenute sufficienti al fine di ritenere integrata la responsabilità del ricorrente. 16 11.2. Violazione di legge e vizio della motivazione perché omessa con riferimento a specifiche doglianze inoltrate con motivi di appello quanto alla ricorrenza della circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., con particolare riferimento alla connotazione soggettiva della stessa;
la difesa ha sottolineato come non potesse ritenersi sufficiente il generico richiamo contenuto nell’ambito del trattamento sanzionatorio a pag. 35 della decisione impugnata, con un mero rinvio a pag. 31 dove tuttavia si affronta il tema della univocità degli atti , senza alcun riferimento alla circostanza di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen.; era stata tra l’altro del tutto omessa la considerazione della aggravante nelle sue diverse forme e la ricorrenza di un effettivo e specifico stato di soggezione della asserita vittima della tentata estorsione. 11.3. Vizio della motivazione per difetto di razionalità e logicità della spiegazione quanto alla omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche, non potendosi ritenere sufficiente il richiamo alla attività asseritamente posta in essere all’uscita dal carcere, mentre erano state del tutto pretermesse e svalutate circostanze positivamente valorizzabili come l’esiguità del disvalore della condotta, la riparazione del danno mediante risarcimento, l’incensuratezza del ricorrente;
ricorre un vizio motivazionale, consistente nel non avere la Corte di appello giustificato l’aumento di pena rispetto al minimo edittale;
il giudice avrebbe dovuto motivare specificamente tale diversa valutazione nella scelta della pena base. 12. Ricorso OF FI. 12.1. Vizio della motivazione perché omessa rispetto alle specifiche deduzioni difensive introdotte con l’atto di appello in ordine alla affermazione di responsabilità per il capo 3) della rubrica, con particolare riferimento alla omessa considerazione della portata risolutiva delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, in particolare LO RE, che avevano escluso il coinvolgimento del ricorrente nel fatto oggetto di imputazione al capo 3) predetto;
la difesa ha osservato come la affermazione di responsabilità del ricorrente sia stata centrata solo sulle dichiarazioni della persona offesa RU, nonostante la assenza di qualsiasi cenno da parte dei collaboratori di giustizia (Liperoti, Muto, Cortese); ricorre in motivazione solo un asettico riferimento alle dichiarazioni dei collaboratori, secondo il quale tali dichiarazioni “per quanto non individualizzanti, contribuiscono a 17 ricostruire il consolidato contesto che ha fatto da sfondo all’ingresso sulla scena estorsiva del discendente dello storico estorsore, postosi a sua volta senza soluzione di continuità quale legittimo e naturale prosecutore – con gli stessi odiosi metodi paterni – di una pretesa economica fondata sul ricatto e sulla prevaricazione e resa irrifiutabile dalla indiscussa egemonia territoriale del sodalizio del quale lo stesso OF è risultato da ultimo appartenere”; tale motivazione non appare sufficiente a superare le obiezioni difensive proposte con i motivi di appello sul punto, soprattutto considerato che, nella puntuale ricostruzione del collaboratore LO DA, l’episodio in questione era stato riferito a OF RM e OF AR. 12.2. Vizio della motivazione nel senso della illogicità della stessa e conseguente travisamento della prova inerente alla mancata assunzione di prova documentale, rappresentata dalla fattura asseritamente emessa dal ricorrente per coprire la dazione della somma a titolo di estorsione con la falsa giustificazione di lavori edili;
la difesa ha rilevato come la Corte di appello abbia glissato sulla questione sollevata dalla difesa, limitandosi a richiamare la circostanza che il RU aveva affermato che sarebbe stato in grado di produrre tale documentazione, richiamando un chiaro interesse della difesa a produrre tale documentazione per giustificare la liceità della prestazione ricevuta;
la difesa ha quindi sostenuto un travisamento della prova sul punto e ha sostenuto come tale vizio sia proponibile in questa sede atteso che il riscontro in merito a tale prova documentale, mai assunta e valutata, è stato introdotto per la prima volta soltanto nelle motivazioni della sentenza di secondo grado, ricorrendo nel caso in esame un vizio di omessa pronuncia rispetto ad un significativo dato processuale, come evidenziato in diverse occasioni dalla giurisprudenza di legittimità; in sostanza l’affermazione di responsabilità del ricorrente per il capo 3) risulta basata su una prova che non esiste, rappresentando tale documento, se esistente un elemento idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio. 12.3. Vizio della motivazione perché omessa in ordine alle contestazioni difensive inerenti il vaglio di attendibilità delle dichiarazioni delle persone offese per i capi 3) 6) 17) e 18), nonché violazione di legge per inosservanza dell’art. 192 cod. proc. pen. quanto alla valutazione della credibilità della persona offesa, attese le censure presentate dalla difesa e le osservazioni relative alle numerose contraddizioni interne;
sono state in tal senso richiamate le 18 dichiarazioni delle persone offese RU, EL, BA e AN ed è stata sottolineata la assenza di qualsiasi riscontro esterno rispetto al dichiarato, con particolare riferimento al RU anche costituito parte civile nel presente procedimento;
si è richiamata la criticità delle dichiarazioni del EL, attesa la scarsa memoria dello stesso, non giustificabile secondo le considerazioni spese dalla Corte di appello sul punto (pag. 13 del ricorso) ed ancora la ambiguità e non coerenza delle dichiarazioni rese dai coniugi BA e AN, rispetto ai quali il giudice di appello si era limitato a ricalcare pedissequamente la motivazione del giudice di primo grado, senza alcun confronto con le osservazioni della difesa proposte con i motivi di appello (considerato il ricorso del AN a diverse versioni). 12.4. Violazione di legge ed erronea applicazione dell’art. 125 cod. proc. pen. e 133 cod. pen. in tema di trattamento sanzionatorio, non avendo la Corte di appello in alcun modo affrontato il tema quantificazione della pena, tenendo conto del dato evocato dalla difesa per cui “il ricorrente non si è reso protagonista di ulteriori vicende nell’ambito del presente procedimento oltre a quelle contestategli, circostanza che il collegio non ha minimamente valorizzato” (pag. 18 del ricorso) e senza indicare le circostanze di segno positivo la cui assenza è stata ritenuta determinante ai fini del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche;
in sostanza il giudice di appello ha negato tali circostanze valorizzando esclusivamente la gravità del fatto reato in violazione dell’art. 133 cod. pen. 1. È fondato il ricorso di LO DA, mentre sono solo parzialmente fondati i ricorsi di CU VI, LO RE, RA RM, SS US per le ragioni che seguono. Nel resto i ricorsi di LO DA, CU VI, LO RE, RA RM, SS US devono essere dichiarati inammissibili. 2. Risultano, invece, interamente inammissibili, in quanto proposti con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti, i ricorsi presentati nell’interesse di RI NO, LO BA, LO AR, LO ON, LO ME e OF FI. 19 3. Considerazioni generali Vale la pena di premettere alla disamina delle singole doglianze, senza sacrificio di un esame specifico delle peculiarità di ciascuna, alcune questioni di diritto, inerenti a plurimi motivi di ricorso proposti dai difensori con argomentazioni sovrapponibili. 3.1. La doppia conforme pronuncia di condanna. Si deve precisare come, per la maggior parte dei ricorrenti, ci si trovi di fronte ad un’affermazione conforme di responsabilità da parte dei due giudici di merito (essendo stato inciso, solo parzialmente, il regime circostanziale per alcuni dei ricorrenti e modificato il capo di imputazione per cui ha riportato condanna per CU VI). Dunque, per quanto attiene al nucleo portante dell’ipotesi accusatoria, occorre registrare la piena conferma della ricostruzione in fatto e delle considerazioni in diritto operate dal Giudice dell’udienza preliminare da parte della Corte catanzarese, che giunge a conclusioni sostanzialmente analoghe, sulla scorta di una conforme ponderazione del compendio istruttorio. I giudici di appello hanno infatti pienamente condiviso la decisione di primo grado, ricostruendo analiticamente la posizione e le condotte direttamente imputabili ai ricorrenti. In tal senso, si deve ricordare che la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente chiarito che la sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, specie quando i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e ampiamente chiarite nella pronuncia di primo grado (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229-01; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615-01; Sez. 6, n. 8309 del 14/01/2021, Li Destri, non mass.). Pertanto, in presenza di una c.d. “doppia conforme” anche nell'iter motivazionale, il giudice di appello non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente ogni risultanza processuale, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale, egli spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente i fatti decisivi. Ne consegue che, in tal caso, debbono considerarsi implicitamente disattese le argomentazioni che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la 20 decisione adottata (Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593-01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841- 01; Sez. 3, n. 13266 del 19/02/2021, Quatrini, non mass.). Neppure la mancata enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie, con riguardo all’accertamento dei fatti e delle circostanze che si riferiscono all'imputazione, determina la nullità̀ della sentenza d’appello per mancanza di motivazione, se tali prove non risultano decisive e se il vaglio sulla loro attendibilità̀ possa, comunque, essere ricavato per relationem dalla lettura della motivazione (Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, C., Rv. 275853-01): ciò̀ è riscontrabile nella sentenza impugnata, che ha esaminato ed espressamente confutato le deduzioni difensive negli aspetti fondamentali. In sede di legittimità̀, quindi, non è censurabile la sentenza per il silenzio su una specifica doglianza prospettata con il gravame, quando questa risulti disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente escludere la ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che essa evidenzi una ricostruzione dei fatti che implicitamente conduca alla reiezione della prospettazione difensiva, senza lasciare spazio a una valida alternativa (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741-01; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Currò, Rv. 275500-01; Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, dep. 2014, Cento, Rv. 259643-01; Sez. 5, n. 607 del 14/11/2013, dep. 2014, Maravalli, Rv. 256879-01). 3.2. Inoltre, è stata sostenuta in alcuni ricorsi la ricorrenza di un travisamento della prova. In tal senso, si deve ricordare che, nel caso di specie, in presenza di decisioni che, nei due gradi, giungono a conclusioni analoghe sulla scorta di una conforme valutazione delle medesime emergenze istruttorie, vige il principio per cui la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado, sia quando operi attraverso ripetuti richiami a quest'ultima, sia quando, per l’appunto, adotti gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette in maniera congiunta e complessiva ben potendo integrarsi reciprocamente dando luogo ad un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01). Vero, poi, che tra i vizi riconducibili al novero di quelli denunziabili ai sensi dell’art. 21 606 comma 1, lett. e), cod. proc. pen. vi è quello del “travisamento”, che, come è noto, è ravvisabile nel caso di contraddittorietà della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato, ovvero da altri atti del processo indicati nei motivi di gravame, ovvero dall’errore cosiddetto revocatorio, che cadendo sul significante e non sul significato della prova, si traduce nell’utilizzo di una prova inesistente per effetto di una errata percezione di quanto riportato dall’atto istruttorio ovvero nella omessa valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia (Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168-01; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499-01; Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, Grancini, Rv. 272406-01; Sez. 2, n. 27929 del 12/06/2019, Borriello, Rv. 276567-01). In altri termini, come si è chiarito, il “travisamento” deve avere ad oggetto una prova che non sia stata affatto valutata ovvero che sia stata considerata dal giudice di merito in termini incontrovertibilmente difformi (non già dal suo “significato”, ma) dal suo “significante” e che venga individuata specificamente e “puntualmente”, oltre che idonea a disarticolare il ragionamento su cui si fonda la decisione impugnata. È necessario, dunque, che la relativa deduzione abbia un oggetto definito e inopinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della dichiarazione (o di altro elemento di prova) e quello tratto dal giudice, con conseguente esclusione della rilevanza di presunti errori da questi commessi nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (cfr., Sez. 5, n. 8188/2017, cit.; Sez. 2, n. 27929/2019, cit.; cfr., anche, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758-01, secondo cui il vizio di travisamento della prova è ravvisabile ed efficace solo se l’errore accertato sia idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell’elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del devolutum in caso di cosiddetta “doppia conforme” e l’intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio). La giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che in virtù della previsione di cui all’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., il controllo del giudice di legittimità si può estendere alla omessa considerazione o al travisamento della prova, purché, però, si tratti di una prova decisiva;
si è inoltre sottolineato che è deducibile in sede di legittimità e rientra, pertanto, in detto controllo soltanto l’errore per l’appunto “revocatorio”, in quanto il rapporto di 22 contraddizione esterno al testo della sentenza impugnata, introdotto con la suddetta novella, non può che essere inteso in senso stretto, quale rapporto di negazione sulle premesse, mentre ad esso è estraneo ogni discorso confutativo sul significato della prova, ovvero di mera contrapposizione dimostrativa, considerato che nessun elemento di prova, per quanto significativo, può essere interpretato per “brani” né fuori dal contesto in cui è inserito;
ne deriva che gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell’apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa e che, pertanto, restano inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio (Sez. 6, n. 9923 del 05/12/2011, dep. 2012, S., Rv. 252349-01; Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540-01; Sez. 2, n. 7380 del 11/01/2007, Messina, Rv. 235716-01). 3.3. Deduzioni e allegazioni non consentite - Enunciazione dei motivi di ricorso in forma alternativa o perplessa. In relazione a tutti gli odierni ricorsi, va qui ribadito il dictum di questa Corte secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, la denunzia cumulativa, promiscua e perplessa della inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché della mancanza, della contraddittorietà e della manifesta illogicità della motivazione rende i motivi aspecifici ed il ricorso inammissibile, ai sensi degli artt. 581, comma 1, lett. c), e 591, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dai motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio (cfr., Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, in motivazione;
precedentemente, Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, Rugiano, Rv. 264535-01; Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, Alota, Rv. 263541-01; Sez. 2, n. 31811 del 08/05/2012, Sardo, Rv. 254328-01; Sez. 6, n. 800 del 06/12/2011, dep. 2012, Bidognetti, Rv. 251528-01; Sez. 6, n. 32227 del 16/07/2010, T., Rv. 248037-01): costituisce, pertanto, onere del ricorrente che intende denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. indicare espressamente - a pena di aspecificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso - su quale profilo la motivazione 23 asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria e in quali parti sia manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione. Invero, l’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. stabilisce la ricorribilità per «mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame»: ebbene, tale disposizione, se letta in combinazione con l'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (a norma del quale è onere del ricorrente «enunciare i motivi del ricorso, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta») evidenzia che non può ritenersi consentita l'enunciazione perplessa ed alternativa dei motivi di ricorso, essendo onere del ricorrente quello specificare con precisione se la deduzione del vizio di motivazione sia riferita alla mancanza, alla contraddittorietà od alla manifesta illogicità ovvero, se - congiuntamente - ad una pluralità di tali vizi, in relazione a quali specifici punti della motivazione gli stessi vadano riferiti. 3.4. Riproposizione di motivi già disattesi e rilettura del compendio probatorio. Può osservarsi, ancora in via preliminare, come numerosi motivi proposti da taluni ricorrenti si caratterizzino per l’avere, nella maggior parte della loro articolazione, reiterato argomenti già introdotti con l’atto di appello. In pratica, gli stessi hanno riproposto le proprie argomentazioni difensive al fine di giungere ad una lettura alternativa del merito, senza realmente confrontarsi con l’ampia, logica e persuasiva motivazione della Corte di appello, che ha analiticamente ricostruito le condotte poste a base della condanna degli stessi. Le difese hanno sollecitato una rilettura delle prove acquisite in dibattimento, in contrasto con il diritto vivente. Dev’essere, in tal senso, sottolineato che è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa ed alternativa lettura, sia pure anch’essa logica, dei dati processuali o una 24 diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, dep. 2019, Battaglia, Rv. 275100-01; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702-01; Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758-01; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269217-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01). Da ciò consegue l’inammissibilità di tutte le doglianze che criticano la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento, rappresentando tutto ciò una non ammissibile interferenza con la valutazione del fatto riservata al giudice del merito (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965-01). 3.5. Violazione di legge eccepita per censurare vizi della motivazione. Parimenti, non sono consentiti i motivi con cui si deduca la ricorrenza di violazione di legge con riferimento all’art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), dello stesso codice. In tal senso, si deve richiamare e ribadire l’orientamento di questa Corte secondo il quale le doglianze relative alla violazione del suddetto articolo, riguardanti la valutazione delle risultanze probatorie, non possono essere dedotte con il motivo di violazione di legge (Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191-01; Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 2017, Pecorelli, Rv. 271294-01; Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012, F., Rv. 253567-01; Sez. 6, n. 7336 del 08/01/2004, Meta, Rv. 229159-01). Successivamente, anche le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito detto principio, affermando che non è «consentito il motivo di ricorso con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. 25 pen., ed in difetto di una espressa sanzione di inutilizzabilità, nullità, inammissibilità, decadenza» (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-04, cit., in motivazione, nello stesso senso, anche quanto alla lett. b) dell’art. 606 cod. proc. pen., Sez. 6, n. 4119 del 30/04/2019, dep. 2020, Romeo Gestioni S.p.a., Rv. 278196-02). 3.6. Motivi di appello già originariamente inammissibili. Secondo il consolidato orientamento di legittimità, l’interesse richiesto dall’art. 568, comma quarto, cod. proc. pen., quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione dev’essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione di quel provvedimento, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante. In tanto può dunque riconoscersi la sussistenza di un interesse concreto che renda ammissibile nel processo di cassazione la doglianza in quanto nell’eventuale giudizio di rinvio possa raggiungersi un risultato, non solo teoricamente corretto, ma anche favorevole (Sez. 2, n. 37876 del 12/09/2023, Gagliardi, Rv. 285026-01; Sez. 3, n. 30547 del 06/03/2019, Chiocchio, Rv. 276274-01; Sez. 6, n. 17686 del 07/04/2016, Conte, Rv. 267172-01; Sez. 2, n. 25715 del 28/05/2004, Fasano, Rv. 229724-01). Di conseguenza, posto pertanto che, in tema di ricorso di legittimità, ai fini della sussistenza del necessario interesse ad impugnare, non è sufficiente la mera pretesa preordinata all’astratta osservanza della legge e alla correttezza giuridica della decisione, essendo, invece, necessario che sia comunque dedotto un pregiudizio concreto e suscettibile di essere eliminato dalla riforma o dall'annullamento della decisione impugnata, è concordemente ritenuto inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado, che non abbia preso in considerazione un motivo di appello, il quale risulti ab origine inammissibile per manifesta infondatezza o per genericità, in quanto l’eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022, Testa, Rv. 283808-01; Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281-01; Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Liberti, Rv. 276745-01; Sez. 6, n. 47722 del 06/10/2015, Arcone, Rv. 265878-01; Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014, dep. 2015, Bianchetti, Rv. 263157- 01). 3.7. L’aggravante di cui all’art. 416-bis.
1. cod. pen. 26 Per gran parte dei reati oggetto di contestazione è stata riconosciuta la sussistenza dell’aggravante speciale prevista dall’art. 416-bis.1 cod. pen. Il primo comma della suddetta disposizione prevede che, per i delitti punibili con pena diversa dall’ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-bis cod. pen. ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Sono così delineate due distinte fattispecie circostanziali, tradizionalmente definite come “del metodo mafioso” e “dell’agevolazione mafiosa”. La prima, in quanto riferita alle modalità di realizzazione dell’azione criminosa, ha natura oggettiva ed è valutabile a carico di tutti i concorrenti che siano stati a conoscenza dell’impiego del metodo mafioso ovvero l’abbiano ignorato per colpa o per errore determinato da colpa (Sez. 4, n. 5136 del 02/02/2022, Arlotta, Rv. 282602-02; Sez. 6, n. 41772 del 13/06/2017, Vicidomini, Rv. 271103-01). La seconda ha natura soggettiva e richiede la sussistenza del dolo specifico di agevolare l’organizzazione criminale di riferimento, finalità che però non presuppone necessariamente l’intento del consolidamento o rafforzamento del sodalizio criminoso;
l’agente deve, quindi, deliberare l’attività illecita nella convinzione di apportare un vantaggio alla compagine associativa, fondando tale rappresentazione su elementi concreti, inerenti, in via principale, all’esistenza di un gruppo associativo avente le caratteristiche di cui all’art. 416-bis cod. pen. e all’effettiva possibilità che l’azione illecita si inscriva tra le possibili utilità ricavabili da tale compagine, anche se non essenziali, secondo la valutazione del soggetto agente, non necessariamente coordinata con i componenti dell’associazione (Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734-01; Sez. 6, n. 53691 del 17/10/2018, Belvedere, Rv. 274615-01; Sez. 6, n. 28212 del 12/10/2017, dep. 2018, Barallo, Rv. 273538-01; Sez. 6, n. 54481 del 06/11/2017, Madaffari, Rv. 271652-01; Sez. 6, n. 43890 del 21/06/2017, Aruta, Rv. 271098-01, e Sez. 6, n. 25510 del 19/04/2017, Realmuto, Rv. 270158-01: pronunce tutte concordi nel precisare che l’aggravante risulta applicabile non solo nei confronti di chi abbia agito con tale primaria finalità, ma anche di chi l’abbia comunque condivisa e fatta propria). 3.8. Il trattamento sanzionatorio e le circostanze attenuanti generiche. 27 Anche il tema della dosimetria della pena irrogata, della concessione o meno delle circostanze attenuanti generiche e della valutazione relativa all’insieme di circostanze aggravanti ed attenuanti contestate è stato oggetto di numerosi motivi di ricorso. Sul punto è bene premettere e richiamare costanti princìpi interpretativi sanciti da questa Corte di legittimità, secondo i quali la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai princìpi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, Angelini, Rv. 281217-01). Il giudice, infatti, nel realizzare il giudizio di determinazione della pena «non è tenuto ad un’analitica enunciazione di tutti gli elementi presi in considerazione, ma può limitarsi alla sola enunciazione di quelli determinanti per la soluzione adottata, la quale è insindacabile in sede di legittimità qualora sia immune da vizi logici di ragionamento» (così, Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S., Rv. 269196-01; nello stesso senso, Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142-01; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, dep. 2008, Cilia, Rv. 238851-01). Quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, occorre inoltre considerare come questa Corte abbia ripetutamente affermato che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62-bis cod. pen., disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell’imputato (cfr., Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590-01; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986-01; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610-01; Sez. 3, n. 20664 del 16/12/2022, dep. 2023, Ventimiglia, non mass.). Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, il giudice di merito non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli 28 ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (cfr., Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549-01; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509-01; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826-01). Nel caso di specie, la valutazione globale delle varie posizioni operata dal giudice di primo grado, oggetto di plurime censure laddove evidenzia un generale appiattimento delle peculiarità delle singole vicende personali, riposa, coerentemente con la giurisprudenza sopra richiamata, con un forte - seppure talora implicito - richiamo da parte del giudice di appello alla eclatante gravità delle condotte, inserite in un articolato meccanismo caratterizzato da un evidente e riconosciuto radicamento e controllo del territorio, iper-valorizzando il perdurante vantaggio di posizione derivante dal metodo mafioso riferibile quanto meno indirettamente all’appartenenza di quasi tutti i ricorrenti, per legami diretti o meno, ad un ampio gruppo familiare la cui portata e rilevanza quale consorteria di stampo mafioso è stata riconosciuta da sentenza definitive richiamate, in modo non contestato neanche dalle difese, nell’incipit della sentenza impugnata. In tal senso, si è affermato in giurisprudenza che la motivazione cumulativa di diniego delle circostanze attenuanti generiche a più coimputati non difetta di genericità, ove riferita alla gravità del fatto ed alla pericolosità dei soggetti, desunta, quest’ultima, dalla gravità del reato e dal quadro di ambiente (Sez. 3, n. 21690 del 20/02/2013, Bonanno, Rv. 255773-01). 4. Ricorso RI NO. 4.1. I primi due motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente in quanto articolano una critica unitaria, anche se da diversa prospettiva argomentativa, quanto alla affermazione di responsabilità per il delitto ascritto al capo 6) della rubrica ed alla sua connotazione circostanziale ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen. I motivi sono non solo generici, in assenza di effettivo confronto con la motivazione del giudice di appello (resa in senso del tutto conforme al giudice di primo grado), ma anche non consentiti in quanto del tutto reiterativi dei motivi di appello, che sono stati adeguatamente affrontati con motivazione del tutto esente dai vizi lamentati, con argomentazioni immuni da manifesta illogicità o contraddittorietà. 29 Si devono, quindi, richiamare perché applicabili ai motivi dedotti i principi enunciati ai § 3.1., 3.4. e 3.7 con particolare riferimento alla riconosciuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., tenuto altresì conto della chiara premessa introduttiva della Corte di appello (pag. 3) che, su un piano generale, ha richiamato l’incontestabile dato di fatto rappresentato dalla operatività nel periodo di interesse, rispetto alle singole contestazioni oggetto del presente procedimento, sulla costa Ionica - con riferimento alla zona del comune di Cutro e con influenze verso il comune di Isola di capo Rizzuto, Cropani, LL e LL AR - di una locale di ‘ndrangheta composta da unità cellulari riconducibili alle famiglie LO, SS, OF, AL (con richiamo alle indagini ON ed all’operazione JH e considerazione dello strutturato inserimento e legame con la cosca ND RI e, per quanto riguarda la fascia ionica-catanzarese, con la cosca RI), elemento questo non contestato in alcun modo dai motivi di ricorso di tutti i ricorrenti. Quanto al primo motivo di ricorso, relativo al capo 6) della rubrica si deve osservare come la Corte di appello abbia considerato e valutato, in modo risolutivo: - la portata delle dichiarazioni della persona offesa EL, valorizzando in tal senso proprio le condizioni particolari nella quali veniva inoltrata la richiesta estorsiva (le caratteristiche della convocazione del EL, presenza di più persone, chiara percezione delle minacce, ruolo e riconoscibilità della loro forza, atteso il riferimento, come soggetti istanti a OF FI e LO RE, indicazione di specifiche modalità esecutive per l’adempimento della richiesta estorsiva, con individuazione del RI quale persona di fiducia e proprio per questo addetto alla riscossione); - l’atteggiamento inequivoco del ricorrente, che si presentava presso l’abitazione della persona offesa, oltre che (una volta emerso il tentativo di sottrarsi al pagamento) la ripetizione e reiteratività di tale presenza presso la persona offesa al fine di ottenere la consegna del denaro, con espressa considerazione delle censure difensive, qui riproposte, quanto alle dichiarazioni del collaboratore LO DA e al suo mancato ricordo sul punto. La Corte di appello ha, difatti, chiarito sul punto (pag. 24 e seg.) come la dichiarazione del collaboratore si dovesse ritenere irrilevante nel caso di specie, attesa la chiarezza delle dichiarazioni della persona offesa quanto alle condotte poste in essere e integranti la condotta contestata. Tale valutazione è poi del tutto 30 conforme alle specifiche considerazioni rese sul punto anche dal giudice di primo grado (pag.48 e seg.) che ha specificato come il LO DA non avesse in alcun modo negato il coinvolgimento del RI nella vicenda, riferendo al contrario come non si potesse escludere che egli svolgesse il ruolo di intermediario tra il padre e la persona offesa, anche precisando l’importanza del suo ruolo, in quanto soggetto pulito, non battezzato per ragioni di copertura della sua posizione, sebbene di fatto intraneo alla ‘ndrina, in quanto oggettivamente a disposizione della stessa. Il giudice di primo grado ha anche precisato come il ruolo del RI sia emerso senza alcuna incertezza dopo i fermi, a seguito dei quali aveva svolto rilevanti funzioni operative, curando gli spostamenti dei familiari dei LO, incaricato tra l’altro di trasferire informazioni all’esterno del carcere (con esplicita considerazione e valorizzazione anche della portata delle captazioni in carcere di LO SO, che aveva espressamente incaricato il RI al fine di reperire somme di denaro, nascoste in punti specifici, con movimentazione del contante da consegnare ai legali). Il ricorrente non si confronta effettivamente con la motivazione della Corte di appello, che ha ricostruito e ritenuto credibili le dichiarazioni della persona offesa, motivando in modo specifico anche sulla maggiore puntualità del ricordo della persona offesa quanto alla condotta imputata, con argomentazione del tutto priva di aporie, che semplicemente la difesa non condivide, senza tenere conto della valutazione globale posta in essere e delle espresse ragioni di convincimento. La Corte di appello ha quindi correttamente applicato il principio di diritto, che qui si intende ribadire, secondo il quale quando si verte in un caso in cui è necessario esaminare l’attendibilità della persona offesa, non è obbligatoria la ricerca di conferme rispetto a quanto dichiarato: la giurisprudenza di legittimità infatti, anche quando prende in considerazione la possibilità di valutare l’attendibilità estrinseca della testimonianza della persona offesa, attraverso l’individuazione di conferme esterne al dichiarato, si esprime in termini di opportunità e non di necessità, lasciando al giudice di merito un ampio margine di apprezzamento circa le modalità di controllo della attendibilità nel caso concreto (Sez. 5, n. 12920 del 13/02/2020, Ciotti, Rv. 279070-01 Sez. 1, n. 29732 del 24/06/2010, Stefanini, Rv. 248016-01). A ciò si deve aggiungere che costituisce principio incontroverso l’affermazione che la valutazione dell’attendibilità della parte offesa dal reato rappresenta 31 una questione di fatto, che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni, circostanza assolutamente non ricorrente nel caso in esame (Sez. 2, n. 41505 del 24/09/2013, Terrusa, Rv. 257241- 01; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342-01). La motivazione offerta dalla Corte territoriale è priva di vizi logici manifesti e decisivi e si presenta coerente sia con le indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di legittimità, che con le emergenze processuali, fornendo una logica e coerente valutazione degli elementi che compongono il quadro probatorio a carico del ricorrente. Il ricorrente non si è confrontato con le ragioni poste a fondamento della motivazione e con la giurisprudenza di legittimità che ha ribadito che è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione ( Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970- 01). Identiche conclusioni valgono quanto alla riconosciuta sussistenza, in senso conforme al giudice di primo grado, della circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. La Corte di appello ha chiaramente ricostruito il contesto nel quale si inseriva la condotta imputata al ricorrente, i suoi rapporti di familiarità con OF FI e LO RE, la frequentazione costante con gli stessi, la ripetitività delle condotte poste in essere proprio al fine di agevolare la consorteria criminale di riferimento, nell’interesse della stessa, a seguito di intimidazione del tutto inequivoca. A fronte di una prova valutata in modo argomentato - ritenuta chiara ed univoca, anche sulla base di una serie di argomentazioni logiche e del tutto prive di aporie, tra l’altro in senso del tutto conforme al giudice di primo grado (che a pag. 51 e seg. ha specificamente valorizzato il ruolo di sodale di fatto del RI, la chiara consapevolezza del contesto nel quale si inseriva la sua condotta e la finalità della stessa, al fine di ricostruire anche dal punto di vista soggettivo il riconoscimento della aggravante contestata, anche a fronte della chiara percezione della persona offesa quanto al controllo del territorio da parte di compagine criminale e familiare di riferimento) - la difesa si è limitata a fornire una propria 32 versione alternativa (si sarebbe trattato della mera consegna di una busta) in modo non consentito in questa sede. Deve, dunque, essere ribadito il principio secondo il quale è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch’essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099-01). 4.2. Il terzo motivo di ricorso è generico, in mancanza di confronto con la motivazione della Corte di appello, oltre che non consentito, in quanto totalmente reiterativo del motivo di appello. In tal senso, si deve osservare come il ricorrente abbia introdotto una serie di censure richiamando il contenuto e la finalità emergente, nella prospettiva della difesa, dal provvedimento di sequestro, precisando come proprio con riferimento a tale provvedimento si dovesse ritenere erronea la motivazione della Corte di appello. Nel proporre tali argomentazioni, reiterative del terzo motivo di appello, il ricorrente non si confronta effettivamente con la decisione della Corte di appello, che - dopo aver ricostruito specificamente il suo ruolo, l’aver ricevuto somme di denaro nell’interesse della consorteria criminale di riferimento, l’essere stato il cassiere di fiducia di LO SO (pag. 35) – ha preso specificamente in esame le censure difensive ed ha affermato, con logiche argomentazioni, non contestate nella loro effettiva portata, come nel caso di specie ricorresse, proprio in considerazione dell’importo della confisca (identificato a prescindere dalla analisi economico finanziaria del nucleo familiare del RI) una ipotesi di confisca ai sensi dell’art. 240 cod. pen. per un importo corrispondente al profitto del reato ascritto. Il ricorrente non confrontandosi effettivamente con tale punto della decisione, ha richiamato le caratteristiche (asseritamente ricorrenti) del provvedimento di sequestro ed ha ritenuto confusa la motivazione che avrebbe dovuto adeguarsi alla diversa conclusione qui proposta, senza effettivamente contestare la ricorrenza dei presupposti della confisca del profitto disposta ai sensi dell’art. 240 cod. pen. e, dunque, proponendo un motivo aspecifico. In conclusione, la doglianza così prospettata solo apparentemente denuncia un errore logico o giuridico 33 determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608- 01) sicché si deve ribadire che il ricorso si è limitato, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970- 01) senza contestare effettivamente la portata della decisione. 5. Ricorsi LO BA e LO AR. 5.1. I due motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente in quanto articolano una critica unitaria, anche se da diversa prospettiva argomentativa, quanto alla affermazione di responsabilità per il delitto ascritto al capo 8) della rubrica ed alla sua connotazione circostanziale ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen. I motivi sono non solo generici, in assenza di effettivo confronto con la motivazione del giudice di appello (resa in senso del tutto conforme al giudice di primo grado) ma anche non consentiti in quanto del tutto reiterativi dei motivi di appello (per come chiaramente riportati a pag. 17 e non contestati in questa sede), che sono stati adeguatamente affrontati con motivazione del tutto esente dai vizi lamentati, mediante argomentazioni immuni da manifesta illogicità o contraddittorietà. Si devono, quindi, richiamare perché applicabili ai motivi dedotti i principi enunciati ai § 3.1., 3.4. e 3.7 anche e con particolare riferimento alla riconosciuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., tenuto altresì conto del già richiamato riferimento della Corte di appello (pag. 3) al contesto mafioso incombente ed oggetto di accertamento definitivo nel periodo di interesse. La Corte di appello, ha ritenuto provata la condotta ascritta ai ricorrenti non solo richiamando la portata delle dichiarazioni, univoche e concordanti tra loro, di EL e FO, quali persone offese coinvolte in momenti diversi dalla azione dei ricorrenti, ma anche analizzando specificamente le censure difensive e ricostruendo la dinamica per la corresponsione della somma oggetto della richiesta estorsiva, somma esplicitamente riconosciuta come dovuta dal EL, dallo stesso direttamente collegata alla precedente posizione e ruolo del padre dei ricorrenti e trasmessa al nuovo gestore della struttura, tanto che al FO veniva ridotta la quota di locazione da corrispondere purché si occupasse lui direttamente della corresponsione della somma oggetto di richiesta estorsiva. In tale 34 ampia considerazione degli elementi di prova a carico dei ricorrenti è emersa la significativa portata delle dichiarazioni della persona offesa EL, che non aveva in alcun modo escluso la legittimazione dei due ricorrenti a richiedere la somma a titolo estorsivo, ma voleva liberarsi di tale incombente, indirizzandoli verso altro soggetto, il FO, tenuto al suo posto, proprio in considerazione degli accordi relativi alla gestione della struttura turistica, che avevano preso esplicitamente in considerazione i costi del pagamento estorsivo da ritenere ricompreso nell’importo da corrispondere a titolo di locazione in relazione al controllo del territorio, elemento questo noto e chiaramente riferibile ai contesti familiari dei ricorrenti, tanto che il FO al fine di comprendere la portata della condotta estorsiva posta in essere si era rivolto ad LO SO per la sua caratura criminale. La Corte di appello ha anche richiamato le modalità della condotta - descritte senza incertezze come reiterate, minacciose ed aggressive (a pag. 26 in particolare dove si è valorizzata la presenza aggressiva e ripetuta dei ricorrenti presso la abitazione della persona offesa in LL Marina) - e, in modo del tutto conforme al giudice di primo grado, ritenuto- alla luce del complessivo contesto emerso dalle circostanze riportate dalle persone offese, all’evidente presenza di un condizionamento ambientale costante da parte di consorteria di stampo mafioso - la sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 416- bis.1 cod. pen., evidenziando specificamente come i due ricorrenti si fossero avvicinati al FO con la chiara consapevolezza di collegarsi con le loro pretese allo “stipendio” originariamente corrisposto al padre, così condividendo le considerazioni del giudice di primo grado (pag. 27 in appello e pag. 55 e seg. in primo grado, dove sono state valorizzate le dichiarazioni di LO DA, che ha esplicitamente confermato che i due ricorrenti, a causa delle resistenze mostrate dal FO, volevano compiere degli atti ritorsivi nei confronti dell’imprenditore, chiedendo esplicitamente una autorizzazione a tale “topolino” per rendere ancora più deciso l’effetto intimidatorio, sovrapponendosi al ruolo di LO SO che, invece, venuto a conoscenza della loro condotta li aveva bloccati), così ricostruendo la piena consapevolezza della provenienza della richiesta e della destinazione delle risorse conseguenti in rapporto di diretta continuità con le precedenti richieste estorsive (pag. 26 dove è stato valorizzato il collegamento tra le richieste al FO e poco dopo al EL con la falsa scusa dell’esibirsi come musicisti), mediante l’utilizzo di tecniche 35 collaudate di intimidazione e controllo del territorio, con chiara riferibilità della richiesta ad una sfera plurisoggettiva e per l’utilità della stessa plurisogggetività (in tal senso anche pag. 62 della decisione di primo grado). Il giudice di appello ha correttamente applicato i principi di diritto richiamati al § 4 in tema di valutazione della attendibilità delle persone offese (Sez. 5, n. 12920 del 13/02/2020, Ciotti, Rv. 279070- 01 Sez. 1, n. 29732 del 24/06/2010, Stefanini, Rv. 248016-01), che non solo hanno riportato in modo univoco e coerente tra loro i fatti oggetto di imputazione, ma hanno trovato conferma anche nelle dichiarazioni del collaboratore LO DA, con le quali il difensore non si è in alcun modo confrontato, né in questa sede, né in sede di appello con i motivi proposti senza effettivamente contestare tali dichiarazioni, limitandosi a proporre una lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede. Risultano, infine, chiaramente indicati e ricostruiti gli elementi che hanno portato a ritenere la ricorrenza della aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. in applicazione dei principi di diritto già richiamati al § 3.7. Appare conseguentemente evidente che i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e ampiamente chiarite nella pronuncia di primo grado (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, Valerio, Rv. 252615-01; Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229-01) e il giudice di appello ha specificamente considerato le doglianze della difesa con una valutazione globale esplicativa, in modo logico e riscontrabile, delle ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente i fatti decisivi (Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593- 01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841-01). 6. Ricorso LO ON. 6.1. I motivi proposti sono generici, in assenza di effettivo confronto con la motivazione del giudice di appello (resa in senso del tutto conforme al giudice di primo grado) ed anche non consentiti in quanto del tutto reiterativi dei motivi di appello, che sono stati adeguatamente affrontati con motivazione del tutto esente dai vizi lamentati, con argomentazioni immuni da manifesta illogicità o contraddittorietà. 36 Si devono, quindi, richiamare perché applicabili ai motivi dedotti i principi enunciati ai § 3.1., 3.4. e 3.7 anche e con particolare riferimento alla riconosciuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. 6.2. I motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente tra loro in quanto articolano una critica unitaria, anche se da diversa prospettiva argomentativa, quanto alla affermazione di responsabilità per il delitto ascritto al capo 19) della rubrica ed alla sua connotazione circostanziale ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen., sempre tenendo, altresì, presente, come si è detto, le conformi valutazioni dei giudici di merito, circa il quadro generale, caratterizzato dall’operatività, nel periodo di interesse, di una locale di ‘ndrangheta nell’ambito territoriale di riferimento. In particolare, il ricorrente ha sostenuto la ricorrenza di vizio della motivazione in quanto omessa con riferimento alle censure difensive (primo motivo) e la violazione ed erronea applicazione della legge penale (secondo motivo) per avere la Corte di appello erroneamente ritenuto sussistente una estorsione c.d. ambientale nonostante sia stata esclusa la circostanza aggravante di cui all’art. 629, comma secondo, cod. pen., così conseguentemente rilevando l’impossibilità di riconoscere, come avvenuto la circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. (terzo motivo), proprio perché non si poteva in alcun modo ritenere sussistente un collegamento tra il ricorrente e la consorteria mafiosa dei LO. Nel proporre tali argomentazioni il ricorrente di fatto si limita a proporre una lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (§ 3.4), evidentemente basata su una lettura parcellizzata della pluralità di elementi valorizzati dai giudici di merito in senso conforme tra loro. In particolare, si deve rilevare come la Corte di appello abbia con evidenza sottolineato la non decisività della argomentazione secondo la quale (introdotta in questa sede con il primo e secondo motivo di appello quale vizio della motivazione e violazione di legge) l’esclusione della circostanza aggravante di cui all’art. 629, comma secondo, cod. pen. e il riconoscimento della aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., attesa la chiara indicazione del diritto vivente nel senso della piena compatibilità della aggravante in esame anche per condotte poste in essere da soggetti non riconosciuti come intranei e partecipi, ma che utilizzano modalità e interlocuzioni tipiche di tali associazioni o pongono in essere attività finalizzate di fatto al sostegno della stessa. In tal 37 senso, occorre ricordare come questa Corte si sia costantemente interrogata in ordine al tema della compatibilità tra la aggravante di cui all’art. 629, comma secondo, e l’art. 416-bis.1 cod. pen., risolvendo positivamente tale tematica e precisando che l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. presuppone che la condotta sia tenuta con modalità mafiose o al fine di avvantaggiare la consorteria, non essendo tuttavia necessario che il soggetto agente appartenga ad un sodalizio di tal genere (Sez. 2, n. 20320 del 15/05/2024, Loliva, Rv. 286426-01). Il rilievo proposto non coglie dunque nel segno e si appalesa nella sua manifesta infondatezza, atteso che accedere ad una tale considerazione significherebbe rendere inapplicabile tale previsione a soggetti non associati, senza tenere conto che mentre la previsione di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. presuppone che la condotta sia stata tenuta con modalità mafiose, pur non essendo necessario che il soggetto agente appartenga a un sodalizio criminale di tal genere, invece la seconda aggravante evocata postula la provenienza della violenza o della minaccia da persona appartenente ad associazione mafiosa, senza che sia necessario il concreto accertamento delle modalità di esercizio di tali violenza e minaccia, né che esse siano state attuate mercé l'utilizzo della forza intimidatrice derivante dall'appartenenza all'associazione mafiosa. Ciò posto, occorre poi considerare come, contrariamente a quanto affermato dalla difesa, la Corte di appello in ordine alla prova della piena integrazione della condotta da parte del ricorrente, abbia esplicitamente preso in considerazione le deduzioni della difesa ed ha ricostruito, in modo non censurabile in questa sede: - la portata delle dichiarazioni degli amministratori (con specifico richiamo alla posizione dello Scordamaglia); - la rilevanza e continuità della condotta del ricorrente anche rispetto al ruolo del padre, ricostruita in termini di consuetudine estorsiva, evidenziando sul punto un dato essenziale, ovvero che tale elemento era addirittura stato oggetto di riunioni condominiali (tenuto conto delle univoche dichiarazioni del Cortese); - la mancanza di una valida versione alternativa in ordine alla corresponsione di tali somme;
- la chiara connotazione della condotta in questione in termini di estorsione ambientale (pag. 34 dove è stata valorizzata la pluralità di pagamenti posti in essere senza reagire da un numero consistente di condomini per un periodo di tempo lunghissimo e la passiva e unanime accettazione di un servizio non richiesto, che era esattamente quello che aveva in precedenza posto in essere il padre del ricorrente, con 38 chiara percezione di un controllo territoriale evocativo del contesto ambientale tipico della zona, nonché le caratteristiche delle dichiarazioni rese dai diversi condomini, anche in relazione al ruolo di amministratore di alcuni di essi). Infine, si deve osservare come, quanto all’esito del giudizio censurato nel merito, non colga nel segno la critica relativa alla considerazione delle dichiarazioni, che sarebbero state travisate, di SC, AT e Preiato, quali testimoni asseritamente de relato. Sul punto si deve riscontrare non solo una specifica considerazione, letta in modo parcellizzato dalla difesa, della portata di tali dichiarazioni in relazione al ruolo svolto dai singoli condomini nell’ambito del comprensorio sottoposto ad estorsione, con espressione di un pieno e logico convincimento, in applicazione del principio di diritto, che qui si intende ribadire, secondo il quale in tema di testimonianza indiretta, il giudice può ritenere attendibile la deposizione del teste "de relato", sebbene sia contrastante con quella della fonte diretta, in quanto l'art. 195 cod. proc. pen. non prevede alcuna deroga al principio di libera valutazione della prova e al ruolo del giudice al quale compete in via esclusiva la scelta critica e motivata della versione dei fatti da privilegiare (Sez. 6, n. 38064 del 05/06/2019, Pisani, Rv. 277062-01; Sez. 3, n. 529 del 02/12/2014, N., Rv. 261793-01) ma anche la aspecificità e genericità del tema così introdotto, quanto al travisamento della prova, non essendo stata articolata alcuna puntuale considerazione in ordine alla decisività del travisamento ed alla sua idoneità a disarticolare l’intero ragionamento probatorio, mentre è semplicemente emersa una mera contrapposizione interpretativa sulla portata dimostrativa di tali elementi di prova (§ 3.2.) Quanto al terzo motivo di ricorso il ricorrente, nel proporre le proprie censure, non si confronta effettivamente con la articolata motivazione della Corte di appello, che nel ricostruire la condotta del LO ON ha correttamente applicato il principio di diritto, che qui si intende ribadire, secondo il quale in tema di estorsione, è configurabile l'aggravante del metodo mafioso anche a fronte di un messaggio intimidatorio "silente", in quanto privo di un'esplicita richiesta, nel caso in cui la consorteria abbia raggiunto una forza intimidatrice tale da rendere superfluo l'avvertimento mafioso, sia pure implicito, ovvero il ricorso a specifici comportamenti violenti o minacciosi (Sez. 2, n. 51324 del 18/10/2023, Rizzo, Rv. 285669-01). 39 Il tema del radicamento territoriale di una consorteria criminale, riferibile al nucleo familiare del ricorrente, è stato esplicitamente affrontato dalla Corte di appello, in senso conforme al giudice di primo grado, richiamando tra l’altro accertamenti giudiziari e condanne definitive in tal senso (neanche contestate dalla difesa) che rappresentano elementi univoci, nella considerazione del tutto priva di aporie dei giudici di merito, al fine di connotare ampiamente nel senso della estorsione ambientale la condotta imputata, sicché si deve ritenere correttamente ricostruita portata della condotta e sua connotazione circostanziale. 7. Ricorso LO ME. 7.1. I primi due motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente in quanto articolano una critica unitaria, anche se da diversa prospettiva argomentativa, quanto alla affermazione di responsabilità per il delitto ascritto al capo 18) della rubrica ed alla sua connotazione circostanziale ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen. I motivi sono non solo generici, in assenza di effettivo confronto con la motivazione del giudice di appello (resa in senso del tutto conforme al giudice di primo grado), ma anche non consentiti in quanto del tutto reiterativi dei motivi di appello, che sono stati adeguatamente affrontati con motivazione del tutto esente dai vizi lamentati, con argomentazioni immuni da manifesta illogicità o contraddittorietà. Si devono, quindi, richiamare perché applicabili ai motivi dedotti i principi enunciati ai § 3.1., 3.4. e 3.7 con particolare riferimento alla riconosciuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., tenuto altresì conto su un piano generale del già richiamato contesto criminale nel periodo in questione (pag. 3 della sentenza impugnata). Quanto al primo e secondo motivo di ricorso, relativo al capo 18) della rubrica, con i quali la ricorrente ha sostenuto la violazione di legge e una omessa motivazione in ordine al dolo di usura (senza riqualificare il fatto ascritto come favoreggiamento reale nei confronti del marito OF FI) oltre che quanto alla connotazione circostanziale ex art. 416-bis.1 cod. pen., si deve osservare come la Corte di appello abbia considerato e valutato, in modo risolutivo la portata delle dichiarazioni delle persone offese (e specialmente della BA, richiamando la registrazione tra presenti effettuata dalla stessa, rispetto alla quale la difesa ha semplicemente contestato uno 40 dei termini utilizzati per sostenere la presenza di un travisamento, tuttavia non allegato come decisivo) valorizzando una serie di elementi del tutto univoci quanto alla piena consapevolezza della natura estorsiva della richiesta, con la quali la ricorrente non si confronta effettivamente, limitandosi a proporre una propria lettura alternativa e parcellizzata del merito non consentita in questa sede. La motivazione della Corte di appello si presenta, difatti, articolata e logicamente riscontrabile, nell’avere ricostruito: - la conoscenza specifica della natura del debito, con analitica connotazione delle pretese e richieste azionate nei diversi accessi presso l’esercizio commerciale, richieste che non avrebbero potuto trovare altra giustificazione e che non sono state in alcun modo chiarite altrimenti;
- il reclamo del pagamento nel rispetto degli accordi precedentemente presi, elemento ritenuto indicativo della conoscenza della natura del debito;
- la determinazione del dovuto a seguito delle contestazioni e resistenze dei debitori;
- una chiara rigidità operativa nel tentativo di raggiungere il proprio obiettivo (tanto da richiedere prestazioni addirittura superiori al debito, evocando future conseguenze negative, con particolare riferimento al ruolo del marito ed allo stato di detenzione dello stesso); - l’utilizzo di una modalità comunicativa, in parte implicita, ma del tutto chiara, affatto equivoca, quanto alla natura della richiesta, alla provenienza della stessa, con esplicitazione del metodo mafioso, in senso del tutto conforme al giudice di primo grado (si veda in tal senso anche pag. 95 della sentenza di primo grado, dove è stata valorizzata la riscossione del credito a rotazione, il progetto co- delinquenziale condiviso, la richiesta di denaro in assenza di prestazione sottostante, la chiara evocazione del marito, per la sua nota caratura, oltre che per il suo stato di detenzione, come soggetto posto alle spalle della richiesta della ricorrente). In conclusione, l’insieme degli elementi valutati ricostruiscono in modo coerente, in assenza di contraddizioni o manifesta illogicità la condotta ascritta alla ricorrente e la connotazione circostanziale della stessa (tenuto conto del complessivo contesto ambientale emerso, dei legami familiari della stessa e delle caratteristiche della richiesta, in considerazione dell’evidente presenza di un condizionamento ambientale costante da parte di consorteria di stampo mafioso) mentre le censure difensive si limitano a criticare in modo non consentito la persuasività delle argomentazioni, ritenendole inadeguate e tentando di introdurre a tal fine una differente comparazione di significati 41 probatori. Devono qui essere ribaditi i principi enunciati ai paragrafi 3.4. e 3.7 (con particolare riferimento alla articolata ricostruzione di una serie di elementi di fatto indicativi della chiara destinazione delle risorse alla associazione evocata per il tramite del riferimento al marito pag. 33). 7.2. Il terzo motivo di ricorso non è consentito perché totalmente reiterativo del motivo di appello, in assenza di confronto con la motivazione che ha evocato al fine di escludere la concessione delle circostanze attenuanti generiche la gravità della condotta, desunta anche dalla ripetizione di condotte volte ad ottenere il saldo del credito usurario, oltre che dalla piena determinazione e pervicacia della stessa nel sostituire il marito, detenuto proprio perché indagato e poi imputato per appartenenza al sodalizio mafioso rappresentato dal clan LO. La Corte di appello ha, dunque, adeguatamente motivato sul punto in assenza di qualsiasi arbitrio o irragionevolezza, enunciando gli elementi determinanti per la soluzione adottata, con ciò correttamente applicando i principi di diritto enunciati in tema di dosimetria della pena al § 3.8, dovendosi in conclusione ritenere inammissibile la censura volta ad ottenere sul punto una nuova ed ulteriore valutazione di congruità della pena. 8. Ricorso LO DA. 8.1. Il motivo di ricorso proposto da LO DA in ordine alla mancata declaratoria di prescrizione del reato allo stesso ascritto al capo 14) è fondato, per le ragioni che seguono. L’elemento risolutivo allegato dalla difesa in senso critico, rispetto alla decisione della Corte di appello, è rappresentato dalla intervenuta concessione della circostanza attenuante della collaborazione di cui all’art. 8 del d.l. 152 del 1991 e dalla mancata rinuncia al motivo di appello sul punto. In tal senso, si deve osservare come la Corte di appello, non abbia correttamente applicato il principio di diritto affermato da questa Corte, che qui si intende ribadire, secondo il quale il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 8, comma 1, d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 1991, n. 203, comporta l'elisione automatica dell'aggravante di cui all'art. 7 del medesimo d.l., sicché di essa non deve tenersi conto ai fini del calcolo dei termini di prescrizione del reato (Sez. 2, n. 5771 del 23/09/2022, Gallo, Rv. 284407-0; Sez. 1, n. 26826 del 05/05/2011, CO, Rv. 250795-01). Da ciò consegue - attesa la 42 imputazione ascritta (art. 512-bis cod. pen.), la data di commissione della condotta (in epoca prossima al 11/11/2015) - la necessità di giungere sul punto ad annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in relazione al capo 14) perché estinto per prescrizione. Quanto ai residui capi ascritti al ricorrente (6,11,12) che congiuntamente al capo 14) erano rientrati nel concordato in appello ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. deve essere disposta la trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro per l’ulteriore corso, atteso che nel caso di specie, il ricorrente non aveva rinunciato espressamente e personalmente (o a mezzo di procuratore speciale) alla prescrizione, sicché il giudice d'appello non poteva sottrarsi al dovere di dichiarare l'estinzione del reato di cui al capo 14), intervenuta prima della sua decisione, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., per il decorso del termine di prescrizione massimo. Sul tema si deve ricordare che questa Corte ha già affermato in caso sovrapponibile a quello in esame, con principio che si condivide e che si deve ribadire, che in tema di concordato in appello, l'accordo delle parti non implica rinuncia alla prescrizione di uno dei reati in continuazione, né essa può essere desunta dall'inclusione, nel calcolo della pena ex art. 81 cod. pen, della quota di sanzione per il reato prescritto, posto che, ai sensi dell'art.157, comma 7, cod. proc. pen., la rinuncia deve avere forma espressa, che non ammette equipollenti, sicché, qualora il giudice di appello non rilevi ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. l'intervenuta prescrizione del reato ed il menzionato errore sia stato dedotto mediante ricorso per cassazione, la sentenza impugnata va annullata, dovendosi ritenere caducato anche l'accordo complessivo sulla pena (Sez. 5, n. 6991 del 13/11/2023, Cosignani, Rv. 285974-01). La decisione Cosignani ha condivisibilmente affermato sul punto che: “in tema di concordato sulla pena, con rinuncia agli altri motivi di appello, previsto dall'art. 599-bis cod. proc. pen., l'accordo delle parti non implica rinuncia alla prescrizione che, ai sensi dell'art. 157, comma 7, cod. proc. pen., 2 deve avere forma espressa;
ne consegue che, qualora il giudice di appello non rilevi l'intervenuta prescrizione del reato, detto errore può essere dedotto mediante ricorso per cassazione (Sez. 1, n. 51169 del 11/6/2018, Porrà, Rv. 274384). Le stesse Sezioni Unite, con la pronuncia Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481, hanno di recente stabilito che, nei confronti della 43 sentenza resa all'esito di concordato in appello, è proponibile il ricorso per cassazione con cui si deduca l'omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, maturata anteriormente alla pronuncia di tale sentenza, risolvendo una fattispecie in cui - come nel caso in esame - non era stato formulato un precedente motivo d'appello, esplicitamente dedicato a far rilevare l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione. Sottolineano le Sezioni Unite che la formulazione della richiesta di concordato in appello "non costituisce rinuncia alla prescrizione del reato eventualmente già verificatasi, ritenendo di confermare la linea interpretativa già stabilita da Sez. U, n. 18953 del 25/02/2016, TT, Rv. 266333, per quanto riferita all'ipotesi di applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen. La sentenza Fazio ritiene "di centrale rilievo l'argomento espresso da Sez. U, "TT" che designa l'irrilevanza della specialità del rito ex art. 444 cod. proc. pen. allorquando saggia la tenuta del principio affermato in tema di rinuncia alla prescrizione rispetto ad esso, osservando che la differenza strutturale rispetto al rito ordinario «non è, però, tale da comportare, per il patteggiamento, un regime differenziato in tema di rinuncia alla prescrizione, posto che la norma di cui all'art. 157, settimo comma, cod. pen., è disposizione di carattere generale, valida per tutti i casi e moduli procedurali, senza eccezioni o diversificazioni di sorta». Ed infatti, la pronuncia TT ha evidenziato come, in tema di patteggiamento, la richiesta di applicazione della pena da parte dell'imputato, ovvero il consenso prestato alla proposta del pubblico ministero, non possono valere come rinuncia alla prescrizione, in quanto l'art.157, comma 7, cod. pen. richiede la forma espressa, che non ammette equipollenti. Le Sezioni Unite richiamano l'attenzione degli interpreti sul fatto che la rinuncia alla prescrizione penale ha natura di atto dismissivo gravido di conseguenze per l'imputato; per tale ragione deve essere formulata espressamente. Rinunciare ad un diritto già maturato, ossia a quello di far valere gli effetti dell'estinzione del reato per il decorso del termine prescrizionale, significa - secondo la sentenza TT - esercitare il "diritto al processo" e, quindi, alla prova, nell'ambito dell'inalienabile diritto alla difesa, sancito dall'art. 24 Cost., in sintonia, peraltro, con la presunzione di innocenza, di cui all'art. 27, secondo comma, della stessa Carta costituzionale, ed all'art. 6, par. 2, CEDU. Affermano, quindi, le Sezioni Unite che «la rinuncia implica.., opzione per la prosecuzione del processo verso l'epilogo di una pronuncia nel merito della regiudicanda e comporta, pertanto, 44 anche rivitalizzazione della pretesa punitiva statuale, altrimenti affievolita dal decorso del termine di prescrizione». 3 Le importanti conseguenze, per le sorti dell'imputato, che conseguono alla rinuncia alla prescrizione, radicano la convinzione del massimo collegio che essa rientri nell'alveo dei diritti "personalissimi", che possono essere esercitati dall'interessato personalmente o, al più, con il ministero di un procuratore speciale, restando dunque estranea alla sfera delle facoltà e dei diritti esercitabili dal difensore, ai sensi dell'art. 99, comma 1, cod. proc. pen., in nome e per conto del suo assistito (si cita Sez. 1, n. 21666 del 14/12/2012, dep. 2013, Gattuso, Rv. 256076).
2.1. Le medesime argomentazioni sin qui esposte sono state di recente messe in campo da Sez. 5, n. 33266 del 9/5/2023, Pane, Rv. 284990, per decidere, a contrario, che è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. con cui si deduca la prescrizione, allorché la rinuncia ai motivi di appello, effettuata a mezzo di procuratore speciale, abbia riguardato anche il motivo relativo all'intervenuta estinzione del reato, da intendersi, quindi, come rinuncia espressa alla prescrizione, ai sensi dell'art. 157, comma settimo, cod. pen. Nella fattispecie, infatti, la rinuncia a far valere la prescrizione si è ritenuta operata con la rinuncia al motivo sul punto, intervenuto dopo il maturare della causa estintiva, trattandosi in tal caso di rinuncia espressa, effettuata a mezzo di procuratore speciale, quindi nel rispetto delle forme proprie della natura personalissima dell'atto ai sensi dell'art. 157, comma 7 cod. pen., e con la finalità specifica di ottenere la quantificazione della pena concordata anche in conseguenza della rinuncia a far valere la prescrizione.”. 9. Ricorso LO RE. 9.1. Il quinto motivo di ricorso è fondato in relazione ai capi 6) e 12) per le ragioni che seguono, mentre nel resto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto con motivi generici, non consentiti e manifestamente infondati. 9.2. Il primo motivo di ricorso non è consentito non solo quanto alla evocazione del vizio di violazione di legge ai sensi dell’art. 192 cod. proc. pen. (devono sul punto essere richiamati ed applicati i principi di cui al § 3.5.), ma anche quanto al vizio della motivazione, la cui ricorrenza è stata sostenuta in ogni sua forma (in quanto mancante, contraddittoria e manifestamente illogica, § 3.3.) atteso che le censure 45 difensive, in parte sovrapponibili alle argomentazioni già affrontate per la posizione del concorrente RI NO, si risolvono nella proposta di una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (§ 3.4.). In altri termini, il ricorrente, nel contestare le conclusioni raggiunte dalla Corte di appello, in termini del tutto conformi al giudice di primo grado, quanto al capo 6) della rubrica, ha criticato la persuasività della motivazione e ha sostenuto la mancanza di rigore nella valutazione effettuata dalla Corte di appello, proponendo una differente comparazione di significati probatori, che tuttavia non valgono a scalfire la logicità delle argomentazioni della Corte di appello, del tutto incensurabili sul punto. La Corte di appello ha considerato attendibili, sulla base di una ricostruzione accurata, le dichiarazioni della persona offesa EL, valorizzando in tal senso proprio le condizioni particolari nelle quali veniva inoltrata la richiesta estorsiva (le caratteristiche della convocazione del EL, presenza di più persone, chiara percezione delle minacce, ruolo e riconoscibilità della loro forza, atteso il riferimento, come soggetti istanti a OF FI e LO RE, indicazione di specifiche modalità esecutive per l’adempimento della richiesta estorsiva, con individuazione del RI quale persona di fiducia e proprio per questo addetto alla riscossione) ed applicando correttamente i principi di diritto già enunciati al § 4.1. in tema di attendibilità della persona offesa, chiarendo, in modo del tutto immune da manifesta illogicità, il tema proposto da diversi atti di appello in ordine alle asserite lacune mnemoniche del EL (pag. 24), che precisava senza alcuna incertezza che nel caso di specie i toni erano stati decisi, minacciosi e lo avevano intimorito in modo particolare, sicché il ricordo era particolarmente vivido rispetto ad altre occasioni, specificando che aveva da sempre pagato a titolo di estorsione diverse somme, in momenti differenti, per mantenere al sicuro le proprie attività imprenditoriali. La Corte di appello ha anche valorizzato il ruolo centrale di LO RE e OF FI nella condotta imputata al capo 6) della rubrica, che avevano richiamato al dovere di adempiere totalmente quanto dovuto all’imprenditore, che aveva cercato di evidenziare le sue difficoltà a corrispondere l’intera cifra e aveva sperato di giungere ad una mediazione. Anche quanto al tema delle dichiarazioni del LO DA quale collaboratore, devono essere richiamate le considerazioni già espresse quanto alla posizione di 46 RI NO. La Corte di appello ha ritenuto irrilevante la mancanza di ricordo dello stesso, eventualmente da riferire ad un atteggiamento reticente o poco informato, attesa la puntualità del ricordo della persona offesa e la chiarezza degli elementi apportati quanto alla prova della condotta ascritta. Il ricorrente non si confronta, dunque, effettivamente con la motivazione della Corte di appello, che ha ricostruito e ritenuto credibili le dichiarazioni della persona offesa, specificamente motivando anche sulla maggiore puntualità del ricordo quanto alla condotta imputata, con argomentazione del tutto priva di aporie, che semplicemente la difesa non condivide, senza tenere conto della valutazione globale posta in essere e delle espresse ragioni di convincimento. La Corte di appello ha sul punto correttamente applicato il principio di diritto, che qui si intende ribadire, secondo il quale quando si verte in un caso in cui è necessario esaminare l’attendibilità della persona offesa, non è obbligatoria la ricerca di conferme rispetto a quanto dichiarato: la giurisprudenza di legittimità infatti, anche quando prende in considerazione la possibilità di valutare l’attendibilità estrinseca della testimonianza della parte offesa attraverso l’individuazione di conferme esterne al dichiarato si esprime in termini di opportunità e non di necessità, lasciando al giudice di merito un ampio margine di apprezzamento circa le modalità di controllo della attendibilità nel caso concreto (Sez. 5, n. 12920 del 13/02/2020, Ciotti, Rv. 279070-01 Sez. 1, n. 29732 del 24/06/2010, Stefanini, Rv. 248016-01). A ciò si deve aggiungere che costituisce principio incontroverso l’affermazione che la valutazione dell’attendibilità della parte offesa dal reato rappresenta una questione di fatto, che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni, circostanza assolutamente non ricorrente nel caso in esame (Sez. 2, n. 41505 del 24/09/2013, Terrusa, Rv. 257241-01; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342-01). La motivazione offerta dalla Corte territoriale è priva di vizi logici manifesti e decisivi e si presenta coerente sia con le indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di legittimità, che con le emergenze processuali, fornendo una logica e coerente valutazione degli elementi che compongono il quadro probatorio a carico del ricorrente, che non si è confrontato con le ragioni poste a fondamento della motivazione e con la giurisprudenza di legittimità che ha ribadito 47 che è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione ( Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970- 01). 9.3. Il secondo e terzo motivo di ricorso possono essere trattati congiuntamente, attese le censure proposte con le quali è stata dedotta la ricorrenza del vizio di violazione di legge e vizio della motivazione in ogni sua forma in ordine alla affermazione di responsabilità per le imputazioni di cui ai capi 11) e 12) che si presentano strettamente connesse tra loro e relative alle stesse persone offese (LL e OP). Anche rispetto a tali deduzioni difensive si deve osservare come non sia consentita l’evocazione del vizio di violazione di legge ai sensi dell’art. 192 cod. proc. pen. (devono sul punto essere richiamati ed applicati i principi di cui al § 3.5.), mentre, nel resto, l’asserita ricorrenza di vizio della motivazione, evocata in ogni sua forma (§ 3.3.) si risolve in una lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (§ 3.4.) in presenza di una serie di considerazioni logicamente argomentate dalla Corte di appello, con la quale il ricorrente non si confronta effettivamente, limitandosi a proporre una mera contrapposizione dimostrativa quanto al significato della prova. In tal senso, occorre rilevare come la Corte di appello non solo abbia specificamente evidenziato come la ricostruzione della vicenda imputata non sia stata in alcun modo effettivamente contestata quanto alla ricorrenza del prestito, alla natura usuraria dello stesso (pag. 27), ma abbia anche ricostruito specificamente, sulla base delle dettagliate e puntuali dichiarazioni delle persone offese, il ruolo del LO RE, la portata intimidatoria della sua azione in presenza di una piena consapevolezza della natura del debito (derivante dalla relazione tra gli imprenditori e LO SO), della evoluzione delle trattative che avevano interessato la posizione, come imprenditori, prima del LL e poi dell’OP, della sua novazione (gestita proprio grazie anche all’intervento del ricorrente) confluita nella successiva compravendita di terreno in favore di CU VI in assenza di corrispettivo (pag. 28). Elementi questi, nella valutazione del tutto congrua della Corte di appello che, congiuntamente alle coerenti e riscontrate dichiarazioni delle persone offese (che chiarivano in modo inequivoco 48 la natura intimidatoria delle richieste, il timore provato tanto che il LL cedeva le sue posizioni all’OP e cercava di “sparire” per sottrarsi al possibile contatto con gli estortori in relazione al debito usurario contratto) trovavano nella stipulazione del contratto, a seguito della novazione forzata del debito usurario, in favore di soggetto privo di qualsiasi ruolo formale ed in assenza di valido corrispettivo, il momento catalizzatore delle attività illecite imputate. La Corte di appello ha, su questi punti oggetto di contestazione, specificamente affrontato le censure difensive e delineato, in modo del tutto privo di aporie, i ruoli svolti dai diversi soggetti, confutando l’argomentazione difensiva secondo la quale la presenza del LO RE sarebbe stata solo occasionale, sottolineando come proprio alla sua presenza e sulla base delle sue indicazioni furono rinegoziate le condizioni di adempimento del debito usurario dell’OP. La persona offesa ha, inoltre, richiamato la ripetuta presenza e gli incontri intervenuti con il ricorrente, l’intimidazione subita proprio dal LO RE, che aveva sottolineato che la situazione si protraeva da troppo tempo e doveva essere risolta, e il senso di liberazione provato dall’OP al momento della accettazione della proposta di ricevere a saldo il terreno, operazione che era stata in seguito portata compimento sulla base delle indicazioni del ricorrente (pag. 28). Nel giungere a tale ragionata e logica conclusione la Corte di appello ha reso una motivazione del tutto conforme al giudice di primo grado (pag. 73 e seg. dove sono state valorizzate non solo le dichiarazioni conformi delle persone offese, ma anche le dichiarazioni del collaboratore LO DA, che confermava l’andamento della gestione del debito usurario del LL e l’intervento del ricorrente, i ruoli svolti in modo coordinato e consapevole dai singoli imputati, il ruolo decisivo di LO RE nella rinegoziazione della pattuizione usuraria, con richiamo alla risolutiva portata delle dichiarazioni di OP RA e specifica considerazione delle censure difensive sul punto, delineando apporto e tipologia del concorso nei reati imputati al ricorrente, pag. 75 e seg. con specifica ricostruzione della portata della condotta anche estorsiva). Anche in questo caso, quanto alla estorsione contestata, la Corte di appello ha adeguatamente ricostruito il contesto e le modalità in cui maturava la richiesta, la situazione di evidente condizionamento delle persone offese, la chiara presenza di una minaccia implicita correlata alla posizione e ruolo dei ricorrenti, nota e notoria, per il 49 controllo sul territorio esercitato dalla famiglia di provenienza del ricorrente, così ritenendo correttamente integrata una ipotesi di estorsione ambientale, con chiara percezione da parte degli imprenditori della concretezza e possibilità di certa attuazione della minaccia (tanto che il LL cercava di far perdere le proprie tracce) come evidenziato anche dal giudice di primo grado in senso conforme alla considerazione della Corte di appello (pag. 78 e seg.). È stato in tal senso correttamente applicato il principio di diritto, che qui si intende ribadire, secondo il quale non è necessario che la vittima conosca l’estorsore o l’eventuale clan di appartenenza del medesimo, rilevando soltanto le modalità della richiesta in sé estorsiva, che pur formalmente priva di contenuto minatorio, ben può manifestare una energica carica intimidatoria, come percepita dalla vittima stessa, alla luce della sottoposizione del territorio in cui detta richiesta è formulata all’influsso di notorie consorterie mafiose (Sez. 2, n. 22976 del 13/04/2017, Neri, Rg. 270175-01; Sez. 2, n. 21707 del 17/04/2019, Barone, Rv. 276115-01). 9.4. Anche il quarto motivo di ricorso non è consentito in quanto totalmente reiterativo delle argomentazioni introdotte in sede di appello sul tema della ritenuta ricorrenza della aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. in mancanza di un effettivo confronto con la decisione della Corte di appello, resa in senso del tutto conforme al giudice di primo grado. Sul punto devono essere richiamati, perché applicabili al caso di specie, i principi di diritto di cui ai § 3.1., 3.4., 3.7. Sulla base di una puntuale analisi degli elementi appena richiamati il giudice di appello ha - alla luce del già richiamato contesto emerso dal giudizio e delineato dai giudici di merito con riferimento alle circostanze riportate dalle persone offese ed alla ritenuta ed evidente presenza di un condizionamento ambientale costante da parte di consorteria di stampo mafioso - ritenuto la ricorrenza della aggravante contestata nella sua duplice estrinsecazione (richiamando specificamente le considerazioni rese a pag. 25 della decisione in senso conforme alle conclusioni raggiunte a pag. 76-79 della sentenza di primo grado, oltre che le componenti del trattamento sanzionatorio) raccordando la ricorrenza di un atteggiamento inequivoco, alle plurime circostanze evidenziate anche dalla sentenza di primo grado quanto alla chiara allusione all’obbligo di assecondare le richieste di denaro, proprio in considerazione del controllo criminale del territorio, evocando un controllo chiaramente riferibile a compagini mafiose e 50 nell’interesse delle stesse, in esecuzione di un progetto delinquenziale comune e condiviso, escludendo che potessero ritenersi ricorrenti - anche per le modalità di comunicazione, per gli atteggiamenti tenuti - pretese azionate da soggetti che agivano in modo isolato o per interessi strettamente personali. Le stesse caratteristiche della condotta, l’intervenuta novazione della pretesa usuraria, i ruoli svolti in progressione dai soggetti intervenuti nella gestione del debito usurario dei due imprenditori, con atteggiamento intimidatorio ed inequivoco (come emerso dalle dichiarazioni delle persone offese, pienamente concordanti tra loro) sono stati ritenuti elementi indicativi e risolutivi quanto alla ricorrenza della aggravante oggetto di contestazione, con ricostruzione della sua portata sia quanto all’utilizzazione del metodo mafioso (per il capo 12, mentre tale profilo è stato escluso quanto al capo 11) già in primo grado, si veda in tal senso pag. 76 e seg. della motivazione) che quanto alla evidente agevolazione della organizzazione criminale di riferimento (per il capo 11) e per il capo 12)), secondo i principi evocati dalla giurisprudenza di questa Corte dei quali la Corte di appello ha fatto corretta applicazione (Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734-01; Sez. 6, n. 53691 del 17/10/2018, Belvedere, Rv. 274615-01; Sez. 6, n. 28212 del 12/10/2017, dep. 2018, Barallo, Rv. 273538-01; Sez. 6, n. 54481 del 06/11/2017, Madaffari, Rv. 271652-01; Sez. 6, n. 43890 del 21/06/2017, Aruta, Rv. 271098-01, e Sez. 6, n. 25510 del 19/04/2017, Realmuto, Rv. 270158-01). 9.5. Il quinto motivo di ricorso è fondato. Come puntualmente evidenziato dalla difesa, erano state devolute sul punto della ricorrenza della aggravante di cui all’art. 628, comma terzo, n. 3 cod. pen. quanto ai capi 6) e 12) specifiche deduzioni critiche alla motivazione del giudice di primo grado. Deduzioni che sono state oggetto di motivo di ricorso anche in questa sede, considerata la mera presenza di un richiamo al tema devoluto nell’ambito delle valutazioni relative alla dosimetria della pena, avendo evidenziato la difesa come la motivazione si dovesse ritenere sul punto sostanzialmente omessa. Il rilievo coglie nel segno, atteso che non risulta presente alcuna specifica considerazione delle deduzioni della difesa, emergendo un mero richiamo ad una decisione di condanna nell’ambito della determinazione del trattamento sanzionatorio, senza alcun riferimento all’epoca dei fatti imputati, circostanza che era stata specificamente 51 devoluta alla Corte di appello al fine di vagliare l’effettiva sussistenza della circostanza aggravante imputata. La sentenza deve conseguentemente essere annullata affinché il giudice del merito, nell’ambito della propria completa discrezionalità, motivi sul tema devoluto in relazione ai capi 6) e 12), tenendo conto del principio di diritto di recente confermato da questa Corte quanto alla connotazione dei rapporti tra art. 416-bis.1 e 629, comma secondo, cod. pen. (Sez. 6, n. 31325 del 18/06/2025, Alessi, Rv. 288638-01; Sez. 2, n. 15429 del 08/03/2024, Zagaria, Rv. 286280, Sez.1, n. 39836 del 19/04/2023, P, Rv. 285059-01) e della caratterizzazione della verifica devoluta in relazione all’epoca di commissione del fatto, secondo i parametri enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, che ha chiarito con orientamento consolidato, che qui si intende ribadire, che ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, n. 3, cod. pen., non è necessario che l'appartenenza dell'agente a un'associazione di tipo mafioso sia accertata con sentenza definitiva, ma è sufficiente che l'accertamento sia avvenuto nel contesto del provvedimento di merito in cui si applica la citata aggravante ( Sez. 2, n. 48448 del 31/10/2023, Genovese, Rv. 285587-01; Sez. 2, n 33775 del 04/05/2016, Bianco, Rv. 267850-01). 9.6. Il sesto motivo non è consentito, perché totalmente reiterativo, in assenza di confronto con la motivazione della Corte di appello, che ha adeguatamente affrontato le censure difensive, argomentato in modo logico e non censurabile in questa sede quanto alla impossibilità di concedere le circostanze attenuanti generiche in assenza di qualsiasi forma di arbitrio o irragionevolezza. Devono essere sul punto richiamati ed applicati i principi di diritto enunciati al & 3.8., non essendo consentita una nuova valutazione di congruità della pena ove adeguatamente motivata, come nel caso di specie, dal giudice di appello (pag. 36 dove è stata sottolineata la assenza di elementi positivamente valorizzabili a fronte della biografia criminale del ricorrente e della gravità e numero di imputazioni riferibili allo stesso). 10. Ricorso CU VI. 10.1. Il primo motivo di ricorso è generico, oltre che manifestamente infondato. Il ricorrente ha dedotto la ricorrenza di vizio della motivazione in ogni sua forma (sul punto devono essere richiamati i principi di cui al § 3.3.) sostanzialmente contestando la 52 considerazione della Corte di appello quanto alla ricorrenza dell’elemento soggettivo del delitto di cui all’art. 512-bis cod. pen. Nell’articolare tale censura il ricorrente non si confronta con la chiara e logica ricostruzione della Corte di appello che, nel ritenere il CU responsabile del delitto predetto (capo 14 della rubrica) e non del riciclaggio, ha specificamente richiamato una serie di elementi univoci in tal senso, con motivazione che non si presta a censure in questa sede (pag. 29 e seg. dove è stata valorizzata la conclusione del contratto come momento catalizzatore della piena consapevolezza del ricorrente, attese le caratteristiche della stipula, le condizioni economico e sociali riferibili al ricorrente, i suoi legami familiari, inequivoci, quanto al contesto di riferimento, la mancata allegazione di una spiegazione alternativa in ordine al coinvolgimento in una compravendita di tale portata, tra l’altro in assenza di corresponsione di un prezzo per l’acquisto). Sono stati, dunque, presi in considerazione, in assenza di aporie, una serie di elementi oggettivi, univoci e risolutivi, con ricostruzione della piena riferibilità, anche quanto all’elemento soggettivo, della condotta ascritta al ricorrente ai sensi dell’art. 512-bis cod. pen. sulla base di una corposa prova logica. Con questa motivazione il ricorrente non si confronta, ricadendo quindi nella decisa genericità ed aspecificità del motivo. Sul punto va rammentato l’insuperato principio di diritto delle Sez. U Petrella che hanno chiarito che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza la possibilità di verificare il significato probatorio delle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074-01). In conclusione, poi, si deve rilevare come nel ricostruire la condotta ascritta il giudice di appello abbia correttamente applicato il principio di diritto, che qui si intende ribadire, secondo il quale risponde a titolo di concorso anche colui che non è animato dal dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale, a condizione che almeno uno degli altri concorrenti agisca con tale intenzione e che della stessa il primo sia consapevole (Sez. 2, n. 38044 del 14/07/2021, Chiocchio, Rv. 282202-01; Sez. 2, n. 38277 del 07/06/2019, Nuzzi, Rv. 276954-01; da ultimo v. Sez. 2, n.27123 del 03/05/2023, 53 Carnovale, Rv. 284796-01, nonché Sez. 2, n. 18260 del 06/05/2022, Priolo, non mass.). Questo orientamento è conforme al principio più generale statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 16 del 05/10/1994, Demitry, non mass. sul punto), secondo il quale, nelle fattispecie (anche) a dolo specifico, «la sussistenza del reato richiede che almeno uno dei concorrenti agisca per quella particolare finalità richiesta dalla norma incriminatrice;
occorre peraltro che il concorrente privo del dolo specifico sia consapevole che altro concorrente agisca con il richiesto elemento soggettivo». Nello stesso senso si sono poi pronunciate le Sezioni Unite in tema di concorso esterno nel delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 202904-01). Tali principi risultano rispettati nel caso di specie, tenuto conto della imputazione in concorso, della portata delle condotte riferibili ai singoli concorrenti e della ricostruzione di contesto in ordine al chiaro collegamento personale e familiare del CU e della sua famiglia con il gruppo LO, in assenza di una valida giustificazione in ordine alla partecipazione a tale anomala compravendita, direttamente collegata alle ulteriori attività (estorsione e usura) considerate e valutate a carico di LO SO, LO DA e LO RE. 10.2. Il secondo motivo di ricorso è fondato. Il rilievo della difesa in ordine alla ricorrenza di un vizio della motivazione, contraddittoria e sostanzialmente omessa, seppur presente materialmente, coglie nel segno. In tal senso, si deve osservare come un dato fondamentale nella valutazione della censura sia rappresentato dalla diversa imputazione per la quale il ricorrente ha riportato condanna (intestazione fittizia, piuttosto che riciclaggio, nel quale in primo grado, era stato ritenuto assorbito il delitto di cui all’art. 512-bis cod. pen.). La Corte di appello ha chiarito che il ricorrente, quale intestatario fittizio, doveva essere ritenuto inconsapevole della estorsione e della usura sottostanti alla operazione contrattuale, per poi giungere nell’ambito della determinazione della dosimetria della pena a ritenere la certa ricorrenza della aggravante di cui all’art. 416- bis.1 cod. pen. sia pure rapportata al capo 14) anziché a quello di cui al capo 13) con motivazione che non solo si caratterizza per una effettiva apoditticità (non avendo correlato la aggravante al nuovo reato in relazione al quale è stata affermata la responsabilità del ricorrente) ma si presenta anche contraddittoria in relazione alle valutazioni rese sul punto dal giudice di primo grado in ordine alla 54 sussistenza della aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. contestata, quanto al caso di specie, nella forma della agevolazione mafiosa (pag. 81 e seg. dove la ricostruzione quanto a tale elemento circostanziale si è basata sulla piena consapevolezza delle operazioni poste in essere a monte della intestazione fittizia, con particolare riferimento alla usura in danno delle persone offese, attribuendo un rilievo decisivo al coinvolgimento con soggetti noti per la loro caratura criminale, ma comunque richiamati in relazione alla operazione di usura ed estorsione sottostante). La sentenza deve conseguentemente essere annullata con rinvio sul punto e il giudice del merito dovrà, nell’ambito della propria piena discrezionalità, valutate la ricorrenza o meno della aggravante contestata in relazione al delitto per il quale il CU ha riportato condanna, tenendo presenti i principi di diritto richiamati al § 3.7. (Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734-01; Sez. 6, n. 53691 del 17/10/2018, Belvedere, Rv. 274615-01; Sez. 6, n. 28212 del 12/10/2017, dep. 2018, Barallo, Rv. 273538-01; Sez. 6, n. 54481 del 06/11/2017, Madaffari, Rv. 271652-01; Sez. 6, n. 43890 del 21/06/2017, Aruta, Rv. 271098-01, e Sez. 6, n. 25510 del 19/04/2017, Realmuto, Rv. 270158-01: pronunce tutte concordi nel precisare che l’aggravante risulta applicabile non solo nei confronti di chi abbia agito con tale primaria finalità, ma anche di chi l’abbia comunque condivisa e fatta propria). 10.3. Il terzo motivo di ricorso è fondato. Risulta materialmente omessa qualsiasi considerazione in ordine alla possibile concessione o meno delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. La decisione di primo grado aveva esplicitamente richiamato (pag. 102), in considerazione della gravità delle condotte rispettivamente imputate ed in assenza di elementi positivamente valorizzabili, l’impossibilità di concedere le circostanze attenuanti generiche con motivazione cumulativa, comunque complessivamente adeguata secondo i principi sul punto richiamati al § 3.8 (la motivazione cumulativa di diniego delle circostanze attenuanti generiche a più coimputati non difetta di genericità, ove riferita alla gravità del fatto ed alla pericolosità dei soggetti, desunta, quest’ultima, dalla gravità del reato e dal quadro di ambiente, sul tema Sez. 3, n. 21690 del 20/02/2013, Bonanno, Rv. 255773-01). Nel caso di specie una tale considerazione non risulta esplicitata dalla Corte di appello, neanche in premessa, nella motivazione relativa al trattamento sanzionatorio e la necessità di una valutazione specifica, nel caso in esame, conseguiva alla diversa 55 connotazione della condotta ascritta e dalle valutazioni espresse nel senso di una inconsapevolezza del CU quanto alle operazioni sottostanti la intestazione fittizia allo stesso ascritta e per la quale ha riportato condanna. La sentenza deve, dunque, essere annullata con rinvio e il giudice di merito dovrà procedere alla valutazione specifica sul punto nell’ambito della propria piena discrezionalità. 10.4. Il quarto motivo di ricorso è generico, oltre che manifestamente infondato. Il giudice di appello ha determinato, nell’ambito della propria discrezionalità, la nuova pena base in relazione al delitto imputato ai sensi dell’art. 512-bis cod. pen. e nel determinare la pena non si ravvisa alcuna manifesta illogicità, essendo pienamente riscontrabile il canone valutativo, che ha chiaramente richiamato la gravità della condotta posta in essere. Devono sul punto essere richiamati i principi già enunciati al § 3.8., atteso che in mancanza di qualsiasi irragionevolezza o illegalità non è consentita una nuova valutazione di congruità della pena, specificamente motivata dal giudice di appello nel caso di specie. 11. Ricorso RA RM. 11.1. Il primo motivo di ricorso è non consentito in quanto totalmente reiterativo del motivo di appello, oltre che generico perché basato su una considerazione frammentaria delle argomentazioni della Corte di appello, in mancanza di un effettivo confronto con le ragioni della decisione, non censurabili in questa sede in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. in relazione al capo 16) della rubrica. Devono essere richiamati e ribaditi i principi di diritto enunciati ai punti 3.1., 3.4., 3.7. essendosi sul tema oggetto del motivo la difesa limitata a proporre una differente comparazione di significati probatori rispetto ad elementi di prova che sono stati correttamente valutati dalla Corte di appello. In tal senso, occorre considerare che la Corte di appello ha ritenuto - in modo logico ed argomentato, attraverso il riferimento al già descritto complessivo contesto criminale, delineato, tra l’altro, dalle circostanze concordemente riportate dalle persone offese - la sussistenza della aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. non solo sulla base della captazione ambientale e delle successive e progressive ammissioni della persona offesa CO, ma anche in considerazione del portato inequivoco delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Colosimo, del tutto pretermesse dal ricorrente (pag. 31 se seg. dove sono stati 56 valorizzati in modo logico ed argomentato il contesto in cui maturava la richiesta del RA, le caratteristiche della stessa, la finalità a sostegno dei carcerati, l’inequivoco riferimento alla famiglia di provenienza, la piena consapevolezza del destinatario della richiesta quanto alla diretta riferibilità della somma consegnata alle esigenze della consorteria criminale di riferimento). Il motivo tende, dunque, ad introdurre una considerazione diversa ed alternativa di significativi elementi di fatto, che non possono essere oggetto di rilettura in questa sede in presenza di una motivazione del tutto immune da manifesta illogicità o apparenza o contraddittorietà. 11.2. Il secondo motivo di ricorso è fondato. Valgono per il RA considerazioni sovrapponibili a quelle espresse in ordine alla posizione del CU al § 10.3. Risulta, anche in questo caso, materialmente omessa qualsiasi considerazione in ordine alla possibile concessione o meno delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62- bis cod. pen. La decisione di primo grado aveva esplicitamente richiamato (pag. 102), in considerazione della gravità delle condotte rispettivamente imputate ed in assenza di elementi positivamente valorizzabili, l’impossibilità di concedere le circostanze attenuanti generiche con motivazione cumulativa, comunque complessivamente adeguata secondo i principi sul punto richiamati al § 3.8 (la motivazione cumulativa di diniego delle circostanze attenuanti generiche a più coimputati non difetta di genericità, ove riferita alla gravità del fatto ed alla pericolosità dei soggetti, desunta, quest’ultima, dalla gravità del reato e dal quadro di ambiente, sul tema Sez. 3, n. 21690 del 20/02/2013, Bonanno, Rv. 255773-01). Nel caso di specie una tale considerazione non risulta esplicitata dalla Corte di appello. La sentenza deve, dunque, essere annullata sul punto e il giudice di merito dovrà procedere alla specifica considerazione del tema devoluto nell’ambito della propria piena discrezionalità. 11.3. Il terzo motivo è generico, in assenza di effettivo confronto con la motivazione, che ha motivato in modo non censurabile in ordine alla nuova pena, determinata a seguito della esclusione della aggravante di cui all’art. 629, comma secondo, cod. pen. richiamando in modo univoco la rilevanza, portata e gravità della condotta posta in essere. Devono essere sul punto richiamati ed applicati i principi già enunciati al §3.8., dovendosi ancora una volta ribadire che non è consentita una nuova valutazione di congruità della pena in mancanza di qualsiasi forma di arbitrio o irragionevolezza, mentre risultano 57 adeguatamente enunciati gli elementi determinanti per la soluzione adottata. 12. Ricorso SS US. 12.1. Il primo e il secondo motivo di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente attesa la critica proposta da diverse prospettive argomentative in ordine alla affermazione di responsabilità e regime circostanziale del fatto ascritto al capo 15) della rubrica, non sono consentiti in quanto reiterativi dei motivi di appello, in mancanza di effettivo confronto con la motivazione della Corte di appello. Il ricorrente ha difatti proposto una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede, criticando la persuasività della motivazione, la confusione della stessa per essersi concentrata esclusivamente sulle dichiarazioni della persona offesa anche al fine di ritenere integrata, secondo la difesa apoditticamente, la circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. Anche in questo caso devono essere richiamati, perché applicabili al caso di specie i principi già enunciati ai § 3.1., 3.4, 3.7., tenuto altresì conto della richiamata premessa introduttiva della Corte di appello (pag. 3) circa l’operatività nel periodo di interesse di una locale di ‘ndrangheta. La Corte di appello, in senso conforme al giudice di primo grado, ha ritenuto ricorrente il tentativo di estorsione aggravato ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen. con una motivazione del tutto immune da illogicità, mediante una ampia ricostruzione non solo degli elementi probatori a carico del ricorrente, ma anche di contesto, con riferimento al dominio del territorio da parte di consorterie criminali nell’ambito delle quali era pienamente inserito il nucleo familiare del ricorrente (pag. 29 e seg.) precisando specificamente sia la portata univoca della condotta (per come emergente sia dalla captazione ambientale nella quale la persona offesa CO ammetteva esplicitamente di essere sottoposto a richieste estorsive plurime) che l’idoneità della stessa, atteso il contegno tenuto dal ricorrente che: - si era presentato senza effettivo motivo presso la attività commerciale della persona offesa accompagnato da altre due persone a supporto;
- aveva convocato la persona offesa e lo aveva condotto in zona più appartata del bar per sedersi con lui, disponendo che le due persone che lo accompagnavano controllassero l’accesso al locale, al fine di impedire ad altri di avvicinarsi (proprio in considerazione della particolarità della conversazione che si sarebbe affrontata); - aveva richiamato all’ordine 58 la persona offesa, sottolineando che si era dimenticata della sua famiglia e che invece avrebbe dovuto contribuire anche per sostenere chi si trovava in difficoltà a seguito di provvedimenti della autorità giudiziaria, elargendo somme di denaro a titolo di regalie natalizie per sostenere le famiglie dei detenuti. Motivazione questa, che alla luce del contesto ricostruito nei giudizi di merito, e già richiamato, è del tutto idonea a dar conto della sussistenza della aggravante oggetto di contestazione. La Corte di appello ha descritto, con motivazione logicamente articolata, gli atteggiamenti intimidatori posti in essere, la chiara portata della richiesta, le richieste formulate, evocando la propria famiglia di origine del tutto nota sul territorio per il suo spessore criminale, la presenza di più persone presenti, elemento significativo nel senso del rafforzamento della portata della attività del ricorrente, la finale destinazione delle somme, con una chiara valorizzazione delle modalità esecutive, della provenienza delle richieste, della tempistica che aveva connotato tali contatti (il SS era appena stato scarcerato e il padre era invece ancora detenuto in quanto capo di consorteria criminale in relazione alla quale aveva riportato condanna ai sensi dell’art. 416-bis cod. pen.), valutando puntualmente anche le censure in ordine alla portata della captazione ambientale e quanto alla iniziale reticenza della persona offesa (pag. 30 e seg. anche in relazione alle diverse visite ricevute dal ricorrente ed al collegamento dello stesso con il RA). Il ricorrente non si confronta effettivamente con il complessivo ragionamento della Corte di appello e propone in modo non consentito non solo una lettura alternativa del merito, ma anche della captazione ambientale. Sul punto si deve ribadire che l’interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, non può essere sindacata dalla Corte di cassazione se non nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite. In questa sede, dunque, è possibile prospettare un’interpretazione del significato di un’intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il contenuto sia stato indicato in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva e incontestabile (Sez. U, n. 22471 del 59 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263715-01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D’Andrea, Rv. 268389-01; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650-01) circostanza certamente non ricorrente nel caso di specie. In conclusione, si deve osservare come ricorra una adeguata e congrua motivazione quanto alla condotta imputata ed alla ricorrenza della circostanza aggravante nella sua duplice caratterizzazione (Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734-01; Sez. 6, n. 53691 del 17/10/2018, Belvedere, Rv. 274615-01; Sez. 6, n. 28212 del 12/10/2017, dep. 2018, Barallo, Rv. 273538-01; Sez. 6, n. 54481 del 06/11/2017, Madaffari, Rv. 271652-01; Sez. 6, n. 43890 del 21/06/2017, Aruta, Rv. 271098-01, e Sez. 6, n. 25510 del 19/04/2017, Realmuto, Rv. 270158-01). 12.2. Il terzo motivo di ricorso è fondato solo ed esclusivamente quanto alle censure articolate in ordine alla ricorrenza del vizio della motivazione perché omessa in ordine alla richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. Risulta materialmente omessa qualsiasi considerazione in ordine alla possibile concessione o meno delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. La decisione di primo grado aveva esplicitamente richiamato (pag. 102), in considerazione della gravità delle condotte rispettivamente imputate ed in assenza di elementi positivamente valorizzabili, l’impossibilità di concedere le circostanze attenuanti generiche con motivazione cumulativa, comunque complessivamente adeguata secondo i principi sul punto richiamati al § 3.8 (la motivazione cumulativa di diniego delle circostanze attenuanti generiche a più coimputati non difetta di genericità, ove riferita alla gravità del fatto ed alla pericolosità dei soggetti, desunta, quest’ultima, dalla gravità del reato e dal quadro di ambiente, sul tema Sez. 3, n. 21690 del 20/02/2013, Bonanno, Rv. 255773-01). Nel caso di specie una tale considerazione non risulta esplicitata dalla Corte di appello, neanche in premessa o nella motivazione relativa al trattamento sanzionatorio, sicché risulta omessa la valutazione concreta devoluta con specifico motivo di appello. La sentenza deve essere annullata sul punto con rinvio e il giudice di merito dovrà procedere alla valutazione specifica nell’ambito della propria piena discrezionalità. È invece generico, oltre che manifestamente infondato, il rilievo, affrontato nella parte finale del motivo, quanto alla pena prescelta come pena base in assenza di effettivo confronto con la motivazione, che ha richiamato in modo non censurabile, in ordine alla nuova pena, 60 determinata a seguito della esclusione della aggravante di cui all’art. 629, comma secondo, cod. pen. la rilevanza, portata e gravità della condotta posta in essere. Devono essere sul punto applicati i principi già enunciati al § 3.8., dovendosi ancora una volta ribadire che non è consentita una nuova valutazione di congruità della pena in mancanza di qualsiasi forma di arbitrio o irragionevolezza, mentre risultano adeguatamente enunciati gli elementi determinanti per la soluzione adottata. 13. Ricorso OF FI. 13.1. Il primo motivo di ricorso non è consentito in quanto reiterativo, oltre generico in assenza di un effettivo confronto con la motivazione, al fine evidente di introdurre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede. Attesa la doppia affermazione conforme di responsabilità quanto al capo 3) della rubrica devono essere richiamati ed applicati in relazione alla censura dedotta i principi di cui ai § 3.1., 3.4. La Corte di appello ha difatti compiutamente ricostruito, con motivazione che non si presta a censure in questa sede, la sottoposizione a ripetute richieste estorsive del Villaggio Santa Monica, sia sulla base delle dichiarazioni della persona offesa, che in considerazioni delle plurime dichiarazioni di collaboratori di giustizia specificamente considerate (pag. 22) che ricostruivano contesto e sottoposizione della zona al controllo della ‘ndrina OF. Nell’ambito di tale ricostruzione di contesto è stata poi specificamente valutata la univoca e chiara dichiarazione della persona offesa RU, che ha specificamente ricostruito la richiesta inoltrata dal ricorrente a seguito del decesso del padre, evidenziando la sussistenza di una piena continuità tra le attività di OF RM e OF FI. È stata, dunque, ritenuta la ricorrenza di piena prova quanto alla responsabilità del ricorrente, in senso conforme al giudice di primo grado, correttamente applicando il principio di diritto, che qui si intende ribadire, secondo il quale quando si verte in un caso in cui è necessario esaminare l’attendibilità della persona offesa, non è obbligatoria la ricerca di conferme rispetto a quanto dichiarato: la giurisprudenza di legittimità infatti, anche quando prende in considerazione la possibilità di valutare l’attendibilità estrinseca della testimonianza della parte offesa attraverso l’individuazione di conferme esterne al dichiarato si esprime in termini di opportunità e non di necessità, lasciando al 61 giudice di merito un ampio margine di apprezzamento circa le modalità di controllo della attendibilità nel caso concreto (Sez. 5, n. 12920 del 13/02/2020, Ciotti, Rv. 279070-01 Sez. 1, n. 29732 del 24/06/2010, Stefanini, Rv. 248016-01). A ciò si deve aggiunge che costituisce principio incontroverso l’affermazione che la valutazione dell’attendibilità della parte offesa dal reato rappresenta una questione di fatto, che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni, circostanza assolutamente non ricorrente nel caso in esame (Sez. 2, n. 41505 del 24/09/2013, Terrusa, Rv. 257241-01; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342-01). La motivazione offerta dalla Corte territoriale è priva di vizi logici manifesti e decisivi e si presenta coerente sia con le indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di legittimità, che con le emergenze processuali, fornendo una logica e coerente valutazione degli elementi che compongono il quadro probatorio a carico del ricorrente. Il ricorrente non si è quindi confrontato con le ragioni poste a fondamento della motivazione e con la giurisprudenza di legittimità che ha ribadito che è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione ( Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970- 01), dovendosi ritenere sul punto disattese le diverse censure difensive proposte con il motivo di appello, sulla base di un articolato ragionamento ricostruttivo, rispetto al quale il ricorrente si limita a proporre argomentazioni che integrano una mera contrapposizione dimostrativa. 13.2. Il secondo motivo di ricorso è totalmente generico ed aspecifico nella sua formulazione, oltre che manifestamente infondato. Innanzi tutto, occorre osservare come il ricorrente abbia sostenuto una mera illogicità, e non quindi una manifesta illogicità della motivazione, per poi sostenere in modo aspecifico la conseguente ricorrenza di un travisamento della prova consistente nella mancata assunzione di prova documentale (identificata in una fattura richiamata dalla persona offesa per coprire la dazione di danaro a titolo di estorsione). La formulazione del motivo si caratterizza all’evidenza per una sostanziale 62 genericità ed aspecificità sia in considerazione del contenuto della decisione sul punto, che in relazione al travisamento della prova. In tal senso si devono richiamare ed applicare i principi già affermati al § 3.2. e precisare che al tema del travisamento risulta estraneo ogni discorso confutativo sul significato della prova, che, nel caso di specie, è stata ritenuta dalla Corte di appello ininfluente attesa la portata, univoca, delle dichiarazioni della persona offesa. Tra l’altro appare eccentrica l’argomentazione difensiva secondo la quale il riscontro rispetto a tale prova documentale può essere devoluto in questa sede perché rappresenterebbe elemento introdotto autonomamente dalla Corte di appello per la prima volta in assenza di allegazioni difensive sul tema. In realtà, anche in relazione a tale profilo, il ricorrente omette di confrontarsi con la motivazione, che non richiama, né contesta specificamente sul punto, che ha chiarito che era stato proprio l’appellante a sostenere che il RU non sarebbe stato in grado di esibire tale fattura a riscontro delle sue dichiarazioni, specificamente motivando sul punto in senso contrario alle allegazioni difensive (così rispondendo specificamente alla censura introdotta, proprio su questo tema, con l’atto di appello al punto 1.3. pag. 17 e seg.). Il tema risulta, sulla base della documentazione, introdotto proprio dalla difesa e sul punto la Corte di appello ha motivato specificamente, disattendendo la censura e fornendo una considerazione di logica interpretativa che il ricorrente non ha contestato e con la quale non si è confrontato (né, nell’ambito del predetto motivo di appello, ha mai formulato una qualsiasi richiesta di acquisizione documentale a sostegno della ritenuta decisività della documentazione evocata). Né, si deve ancora sottolineare, la censura per come proposta ha evidenziato in modo argomentato la effettiva sussistenza di un travisamento tale idoneo a disarticolare l’intera decisione, evidenziando effettivamente la presenza di una non controvertibile difformità tra il senso della prova e quello in concreto tratto dal giudice sul punto. 13.3. Il terzo motivo di ricorso non è consentito in quanto totalmente reiterativo dei motivi di appello, oltre che generico in mancanza di confronto con la motivazione della Corte di appello in ordine alla affermazione di responsabilità per le imputazioni, oggetto delle considerazioni difensive, di cui ai capi 3) 6) 17) e 18). È evidente come la motivazione sia presente e non sia stata omessa quanto alla credibilità delle persone offese RU, EL, BA e AN e 63 la allegazione difensiva è finalizzata alla introduzione di una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede. Si devono sul punto richiamare ed applicare i principi di diritto di cui ai § 3.1., 3.3., 3.4 ed anche 3.5. attesa la asserita ricorrenza di violazione di legge con riferimento all’art. 192 cod. proc. pen. La Corte di appello ha reso una ampia motivazione sulle condotte oggetto di imputazione ed ha ritenuto pienamente credibili le persone offese con una motivazione logicamente articolata, ricostruendo specificamente come già evidenziato per le posizioni dei concorrenti RI NO, LO RE e LO ME. Anche quanto a tali censure occorre ricordare che quando si verte in un caso in cui è necessario esaminare l’attendibilità della persona offesa, non è obbligatoria la ricerca di conferme rispetto a quanto dichiarato: la giurisprudenza di legittimità infatti, anche quando prende in considerazione la possibilità di valutare l’attendibilità estrinseca della testimonianza della parte offesa attraverso l’individuazione di conferme esterne al dichiarato si esprime in termini di opportunità e non di necessità, lasciando al giudice di merito un ampio margine di apprezzamento circa le modalità di controllo della attendibilità nel caso concreto (Sez. 5, n. 12920 del 13/02/2020, Ciotti, Rv. 279070-01 Sez. 1, n. 29732 del 24/06/2010, Stefanini, Rv. 248016-01). A ciò si deve aggiungere che costituisce principio incontroverso l’affermazione che la valutazione dell’attendibilità della parte offesa dal reato rappresenta una questione di fatto, che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni, circostanza assolutamente non ricorrente nel caso in esame (Sez. 2, n. 41505 del 24/09/2013, Terrusa, Rv. 257241- 01; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342-01). La motivazione offerta dalla Corte territoriale è priva di vizi logici manifesti e decisivi e si presenta coerente sia con le indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di legittimità, che con le emergenze processuali, fornendo una logica e coerente valutazione degli elementi che compongono il quadro probatorio a carico del ricorrente. 13.4. Il quarto motivo di ricorso è generico ed aspecifico e non si confronta con la complessiva ricostruzione del ruolo e della pluralità delle condotte poste in essere dal ricorrente, ritenute di decisa gravità, sulla base della quali è stato espresso il giudizio sanzionatorio e calibrata la dosimetria della pena, mentre gli elementi allegati dalla 64 difesa in questa sede (la circostanza secondo la quale il ricorrente non si sarebbe reso protagonista di ulteriori vicende nell’ambito del presente procedimento, oltre a quelle contestategli) non rappresentavano all’evidenza un elemento di rilevanza da valorizzare al fine della concessione delle circostanze attenuanti generiche, sulla base tra l’altro di un motivo caratterizzato già in sede di appello da estrema genericità non avendo effettivamente il ricorrente introdotto argomenti specifici a sostegno della ricorrenza di elementi positivamente valorizzabili, limitandosi a richiamare, in modo assertivo, la condotta assolutamente collaborativa del ricorrente. Devono essere richiamati ed applicati i principi già enunciati ai § 3.6., 3.8. atteso che non può essere richiesta una nuova valutazione di congruità del trattamento sanzionatorio in assenza di elementi arbitrarietà o illogicità ed irragionevolezza della scelta enunciata (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549-01; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509-01; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826-01). 14. In conclusione: - deve essere annullata senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di LO DA relativamente al capo 14) perché estinto per prescrizione, nonché nel resto disponendo la trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro per l'ulteriore corso;
- deve essere annullata la medesima sentenza nei confronti di CU VI limitatamente alle circostanze aggravanti di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. ed alle circostanze attenuanti generiche, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro, con inammissibilità nel resto del ricorso del CU;
- deve essere annullata la medesima sentenza nei confronti di LO RE limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 628, terzo comma, n. 3) cod. pen. in relazione ai capi 6) e 12), con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro, con inammissibilità nel resto il ricorso di LO RE;
- deve essere annullata la sentenza impugnata nei confronti di RA RM e di SS US limitatamente alle circostanze attenuanti generiche, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro, mentre sono nel resto inammissibili i ricorsi di RA e di SS;
- devono essere dichiarati inammissibili i ricorsi di RI NO, LO BA, LO 65 AR, LO ON, LO ME e OF FI, con condanna degli stessi al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di LO DA relativamente al capo 14) perché estinto per prescrizione, nonché nel resto disponendo la trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro per l'ulteriore corso. Annulla la medesima sentenza nei confronti di CU VI limitatamente alle circostanze aggravanti di cui all'art. 416 bis.1 c.p. e alle circostanze attenuanti generiche, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro;
dichiara inammissibile nel resto il ricorso di CU. Annulla la medesima sentenza nei confronti di LO RE limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 628, terzo comma, n. 3) c.p. in relazione ai capi 6) e 12), con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro;
dichiara inammissibile nel resto il ricorso di LO RE. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di RA RM e di SS US limitatamente alle circostanze attenuanti generiche, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro;
dichiara nel resto inammissibili i ricorsi di RA e di SS. Dichiara inammissibili i ricorsi di RI NO, LO BA, LO AR, LO ON, LO ME e OF FI, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 14/11/2025 La Cons. est. Il Presidente IA LL TU ANGELO CAPUTO
udita la relazione svolta dalla Consigliera IA LL TU;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale MARCO PATARNELLO, che ha concluso chiedendo che venga dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi di LO BA, LO ON, LO DA, LO AR, LO RE e OF FI, nonché il rigetto dei ricorsi di RI NO, LO ME, CU VI, RA RM e SS US. Penale Sent. Sez. 2 Num. 40446 Anno 2025 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: LL TU IA Data Udienza: 14/11/2025 2 Udite le conclusioni dei difensori dei ricorrenti, in particolare: Avv. SE FONTE, per SS US, che ha chiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso con ogni conseguente statuizione;
Avv. SALVATORE IANNONE, per LO RE, CU VI e RA RM, nonché per LO ME e OF FI, quale sostituto per delega orale dell'Avv. PIETRO MANCUSO, ed ancora quale sostituto per delega orale dell’Avv. ROMULADO TRUNCE’ per LO ME, che ha chiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso con ogni conseguente statuizione;
Avv. VALERIO VIANELLO ACCORRETTI per LO RE, che ha chiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso con ogni conseguente statuizione;
Avv. LUIGI FALCONE per LO BA, LO ON e LO AR, che ha chiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso con ogni conseguente statuizione;
Avv. SERGIO DE ANGELIS, quale sostituto processuale dell'Avv. IA AR GARRINI, per LO DA, che ha chiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso con ogni conseguente statuizione;
Avv. PAOLO CARNUCCIO per RI NO, che ha chiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso con ogni conseguente statuizione. 1. La Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza del 27/05/2025, sull’appello proposto avverso la sentenza del G.u.p. di Catanzaro, ad esito di rito abbreviato, per quanto qui di interesse in relazione ai motivi di ricorso proposti, ha: - confermato la condanna di RI NO per il capo 6) della rubrica (artt. 110, 81 cpv., 629, comma primo e secondo, 416-bis.1 cod. pen. in concorso); - rideterminato le pene inflitte a LO BA e LO AR, dopo aver escluso la circostanza aggravante di cui all’art. 629, comma secondo, cod. pen. per il capo 8) della rubrica (artt. 110, 81 cpv., 629, comma primo e secondo, 416-bis.1 cod. pen. in concorso); - confermato la condanna di LO ON per il capo 19) (artt. 81, cpv, 629, 416-bis.1 cod. pen.); - confermato la condanna di LO ME per il capo 18) (artt. 110, 644 416-bis.1, cod. pen.); - rideterminato la pena per LO DA ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., con dichiarazione di inammissibilità dei motivi di appello oggetto di rinuncia per il capo 14) con sostituzione della pena detentiva con quella della detenzione domiciliare con prescrizioni;
- ha rideterminato la pena inflitta a LO RE (a seguito della assoluzione dello stesso dalla imputazione di cui al capo 14) per non aver commesso il fatto) per i reati allo stesso ascritti e oggetto di motivi di ricorso ai capi 6) 11) e 3 12) della rubrica (artt. 110, 81, cpv, 629, comma primo e secondo, 416-bis.1 cod. pen.; artt. 110, 81 cpv, 644, comma primo e terzo n. 1) e n. 3), 416-bis.1 cod. pen.); - rideterminato la pena inflitta a CU VI per il solo reato di cui al capo 14) (artt. 110, 512- bis, 416-bis.1 cod. pen., ritenuto originariamente assorbito nel capo 13) nella sentenza impugnata, in relazione al quale è stata invece pronunciata assoluzione perché il fatto non costituisce reato); - rideterminato la pena inflitta a RA RM, esclusa la circostanza aggravante di cui all’art. 629, comma secondo, cod. pen. per il reato di cui al capo 16) (artt. 110, 82 cpv, 629, 416-bis.1 cod. pen.); - rideterminato la pena inflitta a SS US, esclusa la circostanza aggravante di cui all’art. 629, comma secondo, cod. pen. per il reato di cui al capo 15) (artt. 56, 110, 629, 416-bis.1 cod. pen.); - confermato la condanna di OF FI per i reati allo stesso ascritti (oggetto dei motivi di ricorso) ai capi 3) 6) 17) e 18) della rubrica (artt. 81, 110, 629, 416-bis.1 cod. pen., art. 81, 110, 644, 416-bis.1 cod. pen.). 2. Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, per mezzo dei rispettivi difensori, RI NO, LO BA, LO ON, LO ME, LO DA, LO AR, LO RE, CU VI, RA RM, SS US, OF FI, articolando motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Ricorso RI NO. 3.1. Vizio della motivazione perché mancante, contraddittoria o manifestamente illogica in relazione alla affermazione di responsabilità del ricorrente per il capo 6) della rubrica;
la Corte di appello - con motivazione mancante in ordine alla completezza delle informazioni probatorie, contraddittoria in relazione alla omessa ed errata valutazione delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia LO DA ed infine illogica con riguardo alla ricostruzione della condotta ascritta – aveva ritenuto credibili le dichiarazioni rese dalla persona offesa proprio perché confermate, in modo risolutivo, da quanto dichiarato dal LO DA. La difesa ha ampiamente richiamato le dichiarazioni rese dal collaborante e dalla persona offesa EL, evidenziando come il LO DA avesse ricostruito il ruolo 4 del RI in modo del tutto diverso da quanto ritenuto dalla Corte di appello (pag. 3 e 4 del ricorso), con evidente ricorrenza di un travisamento della prova e contraddittorietà della motivazione nell’aver ritenuto credibile la persona offesa, anche atteso che le dichiarazioni della stessa risultavano confermate dal LO DA, nonostante il collaboratore avesse affermato che per quanto a lui risultava il RI non aveva mai preso denaro a titolo estorsivo dal EL. La Corte di appello ha omesso di motivare sul punto, nonostante la devoluzione del tema con specifico motivo di appello. 3.2. Violazione di legge e vizio della motivazione perché mancante, contraddittoria o manifestamente illogica in ordine alla ricorrenza della aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen.; il giudice di primo grado aveva ritenuto certamente sussistente il metodo mafioso, con specifico motivo di appello era stato criticato il ragionamento del primo giudice, atteso che la persona offesa non aveva mai riferito di condotte diverse da quelle della materiale consegna di una busta e, ciò nonostante, la Corte di appello aveva omesso di motivare in ordine all’aspetto relativo al dolo nell’aggravante in contestazione, senza neppure specificare la ricorrenza della fattispecie nella duplice accezione relativa alla ricorrenza del c.d. metodo mafioso o della c.d. agevolazione della consorteria criminale. Risultano omesse le ragioni in base alle quali è stata ritenuta la sussistenza della aggravante. 3.3. Violazione di legge e vizio della motivazione perché mancante, contraddittoria o manifestamente illogica in relazione agli artt. 240 e 240-bis cod. pen.; quanto al sequestro preventivo disposto nei confronti del ricorrente, la difesa ha richiamato la motivazione della Corte di appello (pag. 13 del ricorso), evidenziando come le argomentazioni spese si confondano sulla natura giuridica del sequestro che portava alla confisca, anche atteso che era stata del tutto pretermessa la considerazione della memoria tecnica difensiva, depositata in data 08/07/2024, che aveva chiarito e analizzato la provenienza lecita dei beni nel patrimonio del RI e della sua famiglia;
la Corte di appello aveva motivato sul tema devoluto in modo confuso, non tenendo conto delle osservazioni difensive che avevano sottolineato come nel provvedimento di convalida del sequestro era stato richiamato sia l’art. 321 cod. proc. pen., che l’art. 240 (pag.31) e 240-bis cod. pen. (pag. 160), ma in concreto l’attività di indagine era stata orientata a riscontrare non tanto la presenza di somme di denaro 5 da ritenere profitto della condotta contestata, quanto ad evidenziare la sperequazione tra i redditi dichiarati e il patrimonio posseduto per come ricostruito nell’arco di tempo interessato dall’accertamento; il sequestro si doveva ritenere senza alcun dubbio disposto sulla base della sperequazione asseritamente ricorrente tra i redditi percepiti dal nucleo familiare del ricorrente e il patrimonio posseduto ai sensi dell’art. 321, comma secondo, cod. proc. pen. e art. 240-bis cod. pen., sicché si presentava del tutto erronea l’affermazione della Corte di appello secondo la quale il provvedimento ablativo era stato disposto ai sensi dell’art. 240 cod. pen. in relazione a beni riconducibili agli inquisiti la cui disponibilità può aggravare le conseguenze del reato;
non si tratterebbe difatti di sequestro strettamente collegato all’art. 240 cod. pen., considerato che erano stati acquisiti non solo beni patrimoniali per un totale superiore al valore del profitto della presunta attività illecita (pari a 36 mila euro) ma anche beni successivi al periodo in contestazione (come la ditta individuale del ricorrente costituita nel 2020). 4. Ricorsi LO BA e LO AR (motivi sovrapponibili). 4.1. Violazione di legge e vizio della motivazione perché carente, contradditoria o manifestamente illogica quanto alla ritenuta configurabilità del reato di tentata estorsione di cui al capo 8) della rubrica;
la difesa ha sostenuto la ricorrenza di un percorso argomentativo ibrido e illogico, in assenza di reale argomentazione quanto al motivo di appello, che aveva sottolineato la assenza di qualsiasi connessione tra i diversi elementi probatori che la sentenza aveva posto a base del suo convincimento;
in particolare, dopo aver richiamato il contenuto del motivo di appello, la difesa ha sottolineato come la vicenda oggetto di giudizio e le richieste dei due fratelli LO non corrispondessero affatto a quella descritta dalla imputazione, chiarendo come non si potesse ritenere alcuna continuità tra l’estorsione c.d. storica riferita al padre del ricorrente (LO US detto Pepè) e le richieste del LO BA, non potendosi ritenere risolutive in tal senso le dichiarazioni rese dal FO e dal EL per come riportate dalla Corte di appello, che ne aveva frainteso il contenuto, considerato, tra l’altro che il EL aveva chiarito di avere pagato la cifra prevista annualmente nel 2013 ad altro soggetto, diverso dagli odierni ricorrenti;
non si poteva ritenere ricorrente 6 l’automatico trasferimento della pretesa estorsiva dal padre ai figli come sostenuto dalla Corte di appello, il che avrebbe dovuto eventualmente condurre alla richiesta riqualificazione della condotta come violenza privata. Non poteva bastare il collegamento con la precedente richiesta estorsiva, configurandosi una mera domanda di lavoro al fine di farsi assumere come musicanti. 4.2. Violazione di legge, violazione di norme processuali e vizio della motivazione perché omessa, non avendo la Corte di appello fornito alcuna argomentazione quanto alla ricorrenza della circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen.; era stato proposto uno specifico motivo di appello sul punto e la motivazione cumulativa non poteva essere ritenuta sufficiente ed adeguata;
occorreva una considerazione analitica della censura proposta che è del tutto mancata e che era ancor più necessaria attesa l’esclusione della circostanza aggravante di cui all’art. 629, comma secondo, cod. pen. 5. Ricorso LO ON. 5.1. Vizio della motivazione in ordine alle censure difensive esplicitamente proposte per il capo 19) della rubrica quanto alla oggettiva incompatibilità tra la affermata esclusione della fattispecie di cui all’art. 629, comma secondo, cod. pen. e l’avvenuto riconoscimento della aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen.; la motivazione resa sul punto è apparente, e dunque omessa, con particolare riferimento alla specifica critica articolata quanto alla portata delle prove dichiarative, la mancanza di qualsiasi esplicita attività minacciosa o violenta da parte del ricorrente, la inconciliabile affermazione quanto alla ricorrenza di una estorsione ambientale e dunque silente, seppur a seguito della affermata esclusione della partecipazione del ricorrente alla consorteria di stampo ‘ndranghetista rappresentata dal clan LO;
le censure della difesa non erano affatto concentrate sulle divergenze tra le dichiarazioni delle persone offese (seppur sussistenti, atteso che alcuni dei testi indicati avevano avuto conoscenza dei fatti imputati al ricorrente solo de relato) ma bensì concentrate sulla incompatibilità conseguente con la ritenuta ricorrenza della circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., basata sull’esplicito riconoscimento dell’estortore come membro di una consorteria di stampo mafioso. La Corte di appello aveva del tutto omesso di considerare le censure critiche sul tema devoluto, dandone una lettura riduttiva nel riepilogo dei motivi. 7 5.2. Violazione di legge, erronea applicazione della legge penale e vizio della motivazione perché illogica e contraddittoria in relazione alla affermata ricorrenza di estorsione ambientale, circostanza questa incompatibile con la esclusione della aggravante di cui all’art. 629, comma secondo, cod. pen.; la difesa ha richiamato l’esito istruttorio e il travisamento delle dichiarazioni dei testimoni Scordamace, Squillace e Preiato, da ritenere solo testi de relato e la mancanza di qualsiasi elemento di prova in ordine a condotte minacciose e intimidatorie tenute con metodo mafioso, desunto solo ed esclusivamente dal fatto che il ricorrente si chiamasse LO;
nel complesso la motivazione si doveva ritenere generica e confusa rispetto alle censure devolute (così quanto alla qualità di proprietari e non meri amministratori di Scordamaglia e Squillace, con note creative prive di qualsiasi aggancio concreto quanto alla diretta relazione dello Scordamaglia con la famiglia LO); la Corte di appello non ha affrontato il rilievo di principale censura in ordine alla decisione di primo grado e si è limitata ad affermare che si riteneva integrata la condotta oggetto di imputazione, attesa l’appartenenza del ricorrente ad una delle famiglie più blasonate dal punto di vista delinquenziale del circondario, senza tuttavia tenere conto della decisione di primo grado che aveva esplicitamente escluso che il ricorrente si potesse ritenere partecipe del clan predetto. Si è sottolineato come, senza l’acclarata condizione mafiosa del soggetto estortore, non fosse possibile parlare di estorsione ambientale, soprattutto nella forma c.d. silente, cioè senza minaccia o violenza espressa neppure in modo larvato;
manca qualsiasi accertamento, smentito dalla decisione di primo grado, in ordine alla notoria appartenenza del ricorrente al clan dei LO, nell’impossibilità di poter ritenere integrata una sorta di consuetudine estorsiva ereditata dal padre GI, una non comprensibile novazione soggettiva del rapporto estorsivo, in qualità di erede di un mafioso, pur non essendo partecipe della associazione mafiosa. 5.3. Violazione di legge ed erronea applicazione della legge penale, vizio della motivazione perché manifestamente illogica e contraddittoria nell’aver ritenuto la ricorrenza della aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen.; anche in questo caso la difesa ha richiamato l’omessa considerazione dei rilievi difensivi da parte della Corte di appello (secondo motivo di appello) quanto alla contraddittorietà e manifesta illogicità della affermazione secondo la quale il ricorrente non era partecipe della associazione mafiosa riferibile 8 al clan LO e, pur tuttavia, non aveva bisogno di esercitare minacce esplicite a fini estorsivi attesa la sua caratura criminale;
l’erronea applicazione della legge penale era evidente, atteso che non si poteva applicare l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. nei casi di estorsione silente;
manca qualsiasi esplicitazione delle circostanze sulla base delle quali è stato ritenuto ricorrente il metodo mafioso, pur avendo escluso la aggravante di cui all’art. 629, comma secondo, cod. pen.; né valeva ad integrare il c.d. metodo mafioso, in una sua concreta estrinsecazione, la teoria relativa all’aver ricevuto in eredità il diritto alla guardiania in quanto figlio di LO GI, la teoria della novazione soggettiva era da ritenersi del tutto apodittica. 6. Ricorso LO ME. 6.1. Violazione di legge e vizio della motivazione perché omessa quanto alla effettiva ricorrenza del dolo di usura, senza riqualificare il fatto ascritto come favoreggiamento reale nei confronti del marito OF FI;
la Corte di appello ha erroneamente surrogato una presunzione di consapevolezza alla necessaria prova positiva dell’elemento soggettivo del reato ascritto, così omettendo di considerare la possibile ricorrenza della scriminante di cui all’art. 384 cod. pen. e travisando il tipo di prova presente a carico della ricorrente;
la Corte di appello, difatti, quanto alla conversazione della LO con la BA si riferisce ad una chiamata telefonica (affermando che la ricorrente “chiudeva la conversazione”), mentre invece si trattava di una registrazione in presenza in un clima di provocazione e resistenza della persona offesa, rispetto alla quale la ricorrente manteneva un contegno equilibrato in assenza di qualsiasi minaccia o violenza verbale, essendosi limitata ad esplicitare la propria inconsapevolezza in ordine ai conteggi e la necessità di un chiarimento con il marito;
la pervicacia e prontezza della condanna è smentita dal tenore del colloquio registrato a sua insaputa. 6.2. Violazione di legge in relazione all’art. 416-bis.1 cod. pen. per avere la Corte di appello erroneamente ritenuto la ricorrenza della aggravante del metodo mafioso;
l’evocazione della detenzione di un familiare, il marito nella specie, era da ritenere indicativa della semplice volontà della ricorrente di ottenere un chiarimento dallo stesso, perché unica persona in possesso dei dati del credito azionato, in assenza di qualsiasi velata minaccia. 9 6.3. Violazione di legge e vizio della motivazione per omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche, atteso lo stato di incensuratezza della ricorrente;
la motivazione sul punto si deve ritenere illogica e insufficiente, attesa l’erronea interpretazione della conversazione registrata, non ricorrendo alcuna pervicacia della stessa;
la motivazione è da ritenere apparente in quanto utilizza una mera formula di stile. 7. Ricorso LO DA. 7.1. Violazione di legge e vizio della motivazione perché manifestamente illogica e/o contraddittoria nel non aver dichiarato in relazione al capo 14) (trasferimento fraudolento di valori) l’intervenuto decorso del termine di prescrizione, nonostante la richiesta di concordato in appello ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen.; in tal senso la difesa ha richiamato il motivo specificamente proposto sul punto e la data di commissione della condotta contestata, oltre che l’intervenuta concessione della circostanza attenuante della collaborazione (art. 8, comma 1, d.l. n. 152 del 1991 conv. nella l. n. 203 del 1991) che determinava l’elisione della circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. ed evidenziava come la richiesta formulata ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. non implicasse rinuncia alla prescrizione. 8. Ricorso LO RE. 8.1. Violazione di legge e vizio della motivazione perché mancante, contraddittoria e manifestamente illogica in relazione agli artt. 110, 629 cod. pen., nonché 192 cod. proc. pen. con particolare riferimento al capo 6) della rubrica;
in tal senso la difesa ha osservato coma la Corte di appello non abbia adeguatamente affrontato le censure difensive che avevano sottolineato la debolezza del quadro indiziario, basandosi sulle parziali e non credibili dichiarazioni della persona offesa EL, senza tener conto dell’apporto dichiarativo del collaboratore LO DA, che aveva escluso un coinvolgimento del ricorrente nei fatti ascritti al capo 6); in tal senso la difesa ha sottolineato come siano state sottovalutate in modo manifestamente illogico le lacune mnemoniche della persona offesa, con una motivazione non condivisibile nel riferire il ricordo chiaro ed univoco solo al caso in cui vi erano stati problemi quanto alla richiesta estorsiva: le lacune predette non potevano in alcun modo essere ritenute segno 10 di genuinità delle dichiarazioni della persona offesa. La difesa ha specificamente richiamato i presupposti fattuali erroneamente interpretati dalla Corte di appello (pag. 5 del ricorso) riferendo le dichiarazioni del EL ad altro complesso turistico rispetto a quello richiamato nella imputazione ascritta. Si è osservato come la ricostruzione degli elementi di prova a carico del ricorrente sia gravemente carente (con particolare riferimento al mancato riconoscimento della voce del presunto estorsore, pag. 7 del ricorso) e non abbia tenuto conto della emersione del ruolo del ricorrente solo in questa occasione, seppur smentito dalle dichiarazioni di LO DA. La giustificazione fornita nel valutare tali dichiarazioni appare contraddittoria, atteso che il collaboratore era stato ritenuto pienamente credibile in altre circostanze e, invece, in questo caso si era fatto riferimento ad una sua reticenza o parziale conoscenza dei fatti. Infine, è stata sottolineata la carenza della motivazione nel non aver fornito elementi chiari in ordine alla presenza del ricorrente sui luoghi, in assenza di qualsiasi condotta attiva, valida ad integrare una minaccia implicita ed un effettivo concorso nel delitto imputato, anche nelle forme del rafforzamento del proposito altrui. 8.2. Violazione di legge e vizio della motivazione perché mancante, contraddittoria o manifestamente illogica in relazione agli artt. 110, 644 cod. pen., nonché art. 192 cod. proc. pen. quanto al capo 11); la difesa ha sostenuto l’omessa risposta alle specifiche censure difensive quanto al delitto di usura in concorso, attesa la presenza e l’intervento del ricorrente solo in fase finale quanto all’accordo per la cessione del terreno da parte di OP RA, anche in questo caso basandosi sulle sole dichiarazioni della persona offesa, rimanendo invece del tutto pretermesse le dichiarazioni del collaboratore LO DA, nonostante proprio egli avesse seguito in diversi incontri la vicenda imputata;
dalle dichiarazioni del collaboratore era emerso senza alcun dubbio come il prestito e i relativi interessi fossero stati direttamente gestiti da SO LO e LO DA avesse seguito in prima persona l’evolversi del rapporto di prestito, nonostante ciò la Corte di appello si era limitata a recepire in modo acritico le dichiarazioni di OP RA, nonostante mancasse qualsiasi elemento per sostenere un apporto causale del ricorrente, che non era in alcun modo coinvolto nella fase genetica della pattuizione usuraria, né in quella esecutiva di recupero del credito, mentre la consapevolezza dello stesso rispetto al reato contestato era 11 stata desunta esclusivamente dalla accettazione del trasferimento della proprietà di un terreno, sebbene LO DA avesse parlato di una sua presenza solo occasionale in questo caso;
tra l’altro era stata del tutto omessa la considerazione della circostanza per cui nel caso di specie non era stato pattuito alcun pagamento di interessi, ma solo ed esclusivamente il pagamento del residuo pagamento dovuto;
emergeva l’omessa valutazione della portata e consistenza degli interessi usurari rispetto a tale fase finale del rapporto, caratterizzata dall’accollo del debito da parte di OP con importo complessivo rimasto invariato, con evidente staticità della obbligazione. 8.3. Violazione di legge e vizio della motivazione perché mancante, contraddittoria e manifestamente illogica in relazione agli artt. 110, 629 cod. pen., con particolare riferimento al capo 11) della rubrica;
la difesa ha lamentato l’omessa considerazione delle censure proposte con l’atto di appello (pag. 18 del ricorso), sostenendo un chiaro travisamento degli elementi indiziari anche a causa della trattazione cumulativa dei capi 11) 12) e 14); anche a voler ritenere attendibili le dichiarazioni della persona offesa non è emersa alcuna prova della coercizione asseritamente posta in essere dal ricorrente;
è mancata del tutto la analisi degli elementi costitutivi della condotta ascritta, nell’impossibilità di ritenere integrato il concorso tra l’usura e l’estorsione, attesa la assenza di qualsiasi forma di violenza o minaccia. 8.4. Violazione ed erronea applicazione della legge penale e vizio della motivazione perché manifestamente illogica nell’aver ritenuto ricorrente la circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. in relazione ai capi 6) 11) e 12); la Corte di appello ha ritenuto sussistenti tutte le aggravanti con motivazione unitaria e complessiva, riconoscendo la ricorrenza del metodo mafioso con argomentazioni insufficienti e fragili, sulla base del mero riscontro di atti di minaccia o violenza, senza che ricorrano le modalità peculiari del c.d. metodo mafioso, ricorrendo solo un assertivo richiamo per relationem alle argomentazioni del primo giudice;
manca qualsiasi specifico riferimento alla condotta del ricorrente soprattutto alla luce delle dichiarazioni rese dalle persone offese EL e OP;
quanto al capo 11) la difesa ha evidenziato come la aggravante possa ritenersi ricorrente solo nel caso in cui venga effettivamente evocata la provenienza dei capitali da persone legate alla criminalità organizzata, circostanza non emersa nel caso di specie;
inoltre la difesa ha osservato come la finalità di agevolazione dell’organizzazione mafiosa 12 sia stata riconosciuta solo in relazione ai capi 6) e 12), con un apodittico riferimento alla materiale sussistenza dei fatti ed alla presunta affiliazione del ricorrente, omettendo una valutazione individualizzante circa le condotte poste in essere dallo stesso, facendo derivare la valutazione di sussistenza della aggravante esclusivamente dai legami familiari del ricorrente. La correlazione delle minacce al contesto mafioso si è basata su mere inferenze e congetture. 8.5. Violazione di legge e vizio della motivazione perché contraddittoria o manifestamente illogica per avere riconosciuto, in relazione ai capi 6) e 12) della imputazione la circostanza aggravante di cui all’art. 628, comma terzo, n. 3, cod. pen.; la difesa aveva evidenziato in senso critico, con i motivi di appello, come il ricorrente non fosse stato mai destinatario di provvedimenti giudiziari o investigativi che ne attestassero l’appartenenza ad una articolazione di ‘ndrangheta; la Corte di appello non ha specificamente risposto alla censura, richiamando il tema solo nell’ambito della parte dedicata al trattamento sanzionatorio e richiamando una decisione di condanna divenuta definitiva solo in data 11/12/2024; risulta omessa una considerazione del portato dell’aggravante rispetto all’epoca di commissione dei fatti (agosto 2014). La previsione risulta quindi violata, essendo necessaria la attualità della appartenenza al sodalizio mafioso al fine di correlare il reato agli scopi della consorteria criminale mafiosa. 8.6. Violazione ed erronea applicazione dell’art. 62-bis cod. pen. in relazione all’art. 133 cod. pen.; la pena irrogata al ricorrente come pena base era caratterizzata da una misura elevata prossima alla media edittale e, ciò nonostante, la Corte di appello aveva motivato in modo sostanzialmente apparente quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche. 9. Ricorso CU VI. 9.1. Violazione di legge e vizio della motivazione perché contraddittoria e manifestamente illogica nell’aver ritenuto la sussistenza del reato di intestazione fittizia;
il ricorrente dopo aver richiamato il diverso esito del giudizio di primo e di secondo grado, quanto al capo 14), per il quale veniva condannato, ha sottolineato come la motivazione fosse del tutto viziata quanto alla ricorrenza dell’elemento soggettivo del delitto allo stesso imputato, tenuto conto della emersa estraneità dello stesso ai contesti indagati, tanto che il 13 CU non risultava coinvolto né in riunioni, né in captazioni durante le indagini;
la consapevolezza rispetto alla condotta imputata sarebbe stata dedotta sulla base della caratura criminale del LO RE, che tuttavia all’epoca dei fatti non era assolutamente un dato consolidato giudizialmente o noto;
né appariva risolutiva la circostanza riportata dalla Corte di appello quanto alla assenza di un valido corrispettivo in ordine alla compravendita di tale terreno, mentre era emersa senza alcun dubbio la mera occasionalità del coinvolgimento del ricorrente;
la affermazione di responsabilità si era basata su una mera congettura (l’essere il CU parente del LO) in assenza di effettiva prova quanto all’elemento soggettivo del reato;
né era stata riscontrato l’asserito ruolo di parente di riferimento del LO, affermazione generica e del tutto sfornita di riscontri. La condizione di incensuratezza all’epoca dei fatti di LO RE rendeva poi del tutto inverosimile che la compravendita avesse effettivamente la finalità di evitare la sottoposizione dei beni del LO a procedura di prevenzione e che il CU potesse averne conoscenza percependo senza incertezze tale intento elusivo. 9.2. Violazione di legge e vizio della motivazione quanto alla riconosciuta sussistenza della aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen.; il ricorrente ha evidenziato in via preliminare come la Corte di appello avesse sostanzialmente condiviso sul punto le conclusioni del primo giudice, che tuttavia aveva ritenuto la ricorrenza della aggravante con riferimento al diverso reato di riciclaggio per il quale il CU era stato assolto proprio dalla Corte di appello;
si è poi sottolineata, quanto alla finalità agevolativa, che la mera ricorrenza di rapporto di parentela con LO RE non potesse rappresentare un elemento sufficiente a configurare la aggravante attesa la sua natura soggettiva, anche considerato che proprio nella decisione impugnata i giudici di appello avevano ritenuto il ricorrente inconsapevole (così escludendo il riciclaggio) della vicenda usuraria sottostante al trasferimento del bene del quale diventava titolare, che non poteva quindi essere imputata allo stesso a titolo di colpa, né poteva a tal fine essere ritenuta sufficiente la conoscenza effettiva della caratura criminale del LO RE o i rapporti di conoscenza intervenuti con i componenti della cosca LO, mancando qualsiasi elemento fattuale a riscontro di tale tesi del tutto astratta dagli elementi acquisiti in giudizio. 14 9.3. Vizio della motivazione perché omessa quanto alla richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche;
è mancata una considerazione individualizzante in favore del ricorrente e di fatto la motivazione si identifica con una mera formula di stile, valida a sostenere la decisione cumulativa sul punto. 9.4. Vizio della motivazione perché insufficiente e manifestamente illogica quanto alla identificazione della pena base per il delitto di intestazione fittizia di beni;
la Corte di appello ha sostenuto il distacco dal minimo edittale facendo esclusivo riferimento al valore del bene, elemento in alcun modo direttamente riferibile al CU che non aveva partecipato direttamente alla compravendita del terreno, compravenduto sulla base dell’accordo delle parti sostanziali della compravendita, rispetto alla quale egli non era in grado di intervenire. 10. Ricorso RA RM. 10.1. Vizio della motivazione perché carente e manifestamente illogica, con travisamento della prova quanto alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 416- bis.1 cod. pen. in relazione al capo 16) della rubrica;
non appare sufficiente per ritenere ricorrente la circostanza aggravante predetta, nella forma del metodo, il mero richiamo contenuto a pag. 36 nella determinazione della pena nell’ambito del quale ci si riferisce al supporto del gruppo SS i cui componenti erano per la maggior parte detenuti;
tale elemento non vala ritenere raggiunta la prova della cointeressenza del gruppo criminale evocato e la motivazione sul punto è parziale ed incompleta, basata su una considerazione parcellizzata delle dichiarazioni della persona offesa, così travisate, né d’altra parte è emersa alcuna sudditanza o timore della persona offesa CO, che decise senza paura di interrompere il rapporto e la dazione di somme di denaro che in precedenza aveva conferito a titolo di liberalità. 10.2. Vizio della motivazione perché carente e manifestamente illogica nel non avere concesso le circostanze attenuanti generiche;
la Corte di appello non ha argomentato sul punto, nonostante lo specifico motivo di appello, che aveva proposto quale elemento da valorizzare non solo l’ammissione della perpetrazione della condotta, ma anche lo stato di incensuratezza del ricorrente, chiaro sintomo di contenuta e ridotta capacità a delinquere. 15 10.3. Vizio della motivazione perché carente e manifestamente illogica quanto alla individuazione della pena base per il delitto di estorsione;
manca del tutto una esplicazione del criterio prescelto dalla Corte di appello, soprattutto considerato che il giudice di primo grado aveva invece applicato una pena base coincidente con il minimo edittale;
sul punto la Corte di appello avrebbe dovuto rendere una motivazione rafforzata, mentre invece non emerge alcun riferimento ai parametri di cui all’art. 133 cod. pen., mentre emerge chiaramente la disparità di trattamento con LO ON 11. Ricorso SS US. 11.1. Violazione di legge e vizio della motivazione perché carente in relazione agli artt. 56 e 629 cod. pen. con particolare riferimento alla ritenuta idoneità ed univocità degli atti ad integrare il tentativo di estorsione contestato al capo 15) della rubrica;
la difesa ha richiamato la motivazione della Corte di appello alle pag. 29 – 31, così come la esclusione della aggravante di cui all’art. 629, comma secondo, cod. pen. ed ha evidenziato come in modo del tutto confuso e poco chiaro fosse stata ricostruita la responsabilità del ricorrente esclusivamente sulla base delle dichiarazioni del CO, persona offesa, dichiarazioni che non erano riferite all’episodio oggetto di contestazione;
la prova della condotta, senza alcuna verifica della idoneità e univocità degli atti, si era basata su una mera congettura della persona offesa, non potendo essere ritenuto elemento di prova sufficiente la prima dichiarazione del CO del 24/11/2020, l’intercettazione ambientale del 24/12/2020 (nella quale il CO dava sfogo alla sua rabbia frustrazione per quanto subito in passato), le dichiarazioni rese dal CO in data 11 e 26/02/2020 nelle quali, secondo i giudici di appello, ammetteva i motivi della visita del SS, pur non essendo mai stata pronunciata dallo stesso alcuna minaccia con evidente finalità estorsiva nei diversi accessi al bar Mc Fly;
si è precisato come l’errore della motivazione consistesse nell’aver attribuito al ricorrente una condotta riferibile al RA ed altri soggetti, che materialmente avevano dato seguito alle loro richieste estorsive;
le stesse dichiarazioni del CO secondo il quale era sembrato strano che il SS, appena uscito dal carcere, fosse andato a chiedergli i soldi per Natale non potevano essere ritenute sufficienti al fine di ritenere integrata la responsabilità del ricorrente. 16 11.2. Violazione di legge e vizio della motivazione perché omessa con riferimento a specifiche doglianze inoltrate con motivi di appello quanto alla ricorrenza della circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., con particolare riferimento alla connotazione soggettiva della stessa;
la difesa ha sottolineato come non potesse ritenersi sufficiente il generico richiamo contenuto nell’ambito del trattamento sanzionatorio a pag. 35 della decisione impugnata, con un mero rinvio a pag. 31 dove tuttavia si affronta il tema della univocità degli atti , senza alcun riferimento alla circostanza di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen.; era stata tra l’altro del tutto omessa la considerazione della aggravante nelle sue diverse forme e la ricorrenza di un effettivo e specifico stato di soggezione della asserita vittima della tentata estorsione. 11.3. Vizio della motivazione per difetto di razionalità e logicità della spiegazione quanto alla omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche, non potendosi ritenere sufficiente il richiamo alla attività asseritamente posta in essere all’uscita dal carcere, mentre erano state del tutto pretermesse e svalutate circostanze positivamente valorizzabili come l’esiguità del disvalore della condotta, la riparazione del danno mediante risarcimento, l’incensuratezza del ricorrente;
ricorre un vizio motivazionale, consistente nel non avere la Corte di appello giustificato l’aumento di pena rispetto al minimo edittale;
il giudice avrebbe dovuto motivare specificamente tale diversa valutazione nella scelta della pena base. 12. Ricorso OF FI. 12.1. Vizio della motivazione perché omessa rispetto alle specifiche deduzioni difensive introdotte con l’atto di appello in ordine alla affermazione di responsabilità per il capo 3) della rubrica, con particolare riferimento alla omessa considerazione della portata risolutiva delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, in particolare LO RE, che avevano escluso il coinvolgimento del ricorrente nel fatto oggetto di imputazione al capo 3) predetto;
la difesa ha osservato come la affermazione di responsabilità del ricorrente sia stata centrata solo sulle dichiarazioni della persona offesa RU, nonostante la assenza di qualsiasi cenno da parte dei collaboratori di giustizia (Liperoti, Muto, Cortese); ricorre in motivazione solo un asettico riferimento alle dichiarazioni dei collaboratori, secondo il quale tali dichiarazioni “per quanto non individualizzanti, contribuiscono a 17 ricostruire il consolidato contesto che ha fatto da sfondo all’ingresso sulla scena estorsiva del discendente dello storico estorsore, postosi a sua volta senza soluzione di continuità quale legittimo e naturale prosecutore – con gli stessi odiosi metodi paterni – di una pretesa economica fondata sul ricatto e sulla prevaricazione e resa irrifiutabile dalla indiscussa egemonia territoriale del sodalizio del quale lo stesso OF è risultato da ultimo appartenere”; tale motivazione non appare sufficiente a superare le obiezioni difensive proposte con i motivi di appello sul punto, soprattutto considerato che, nella puntuale ricostruzione del collaboratore LO DA, l’episodio in questione era stato riferito a OF RM e OF AR. 12.2. Vizio della motivazione nel senso della illogicità della stessa e conseguente travisamento della prova inerente alla mancata assunzione di prova documentale, rappresentata dalla fattura asseritamente emessa dal ricorrente per coprire la dazione della somma a titolo di estorsione con la falsa giustificazione di lavori edili;
la difesa ha rilevato come la Corte di appello abbia glissato sulla questione sollevata dalla difesa, limitandosi a richiamare la circostanza che il RU aveva affermato che sarebbe stato in grado di produrre tale documentazione, richiamando un chiaro interesse della difesa a produrre tale documentazione per giustificare la liceità della prestazione ricevuta;
la difesa ha quindi sostenuto un travisamento della prova sul punto e ha sostenuto come tale vizio sia proponibile in questa sede atteso che il riscontro in merito a tale prova documentale, mai assunta e valutata, è stato introdotto per la prima volta soltanto nelle motivazioni della sentenza di secondo grado, ricorrendo nel caso in esame un vizio di omessa pronuncia rispetto ad un significativo dato processuale, come evidenziato in diverse occasioni dalla giurisprudenza di legittimità; in sostanza l’affermazione di responsabilità del ricorrente per il capo 3) risulta basata su una prova che non esiste, rappresentando tale documento, se esistente un elemento idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio. 12.3. Vizio della motivazione perché omessa in ordine alle contestazioni difensive inerenti il vaglio di attendibilità delle dichiarazioni delle persone offese per i capi 3) 6) 17) e 18), nonché violazione di legge per inosservanza dell’art. 192 cod. proc. pen. quanto alla valutazione della credibilità della persona offesa, attese le censure presentate dalla difesa e le osservazioni relative alle numerose contraddizioni interne;
sono state in tal senso richiamate le 18 dichiarazioni delle persone offese RU, EL, BA e AN ed è stata sottolineata la assenza di qualsiasi riscontro esterno rispetto al dichiarato, con particolare riferimento al RU anche costituito parte civile nel presente procedimento;
si è richiamata la criticità delle dichiarazioni del EL, attesa la scarsa memoria dello stesso, non giustificabile secondo le considerazioni spese dalla Corte di appello sul punto (pag. 13 del ricorso) ed ancora la ambiguità e non coerenza delle dichiarazioni rese dai coniugi BA e AN, rispetto ai quali il giudice di appello si era limitato a ricalcare pedissequamente la motivazione del giudice di primo grado, senza alcun confronto con le osservazioni della difesa proposte con i motivi di appello (considerato il ricorso del AN a diverse versioni). 12.4. Violazione di legge ed erronea applicazione dell’art. 125 cod. proc. pen. e 133 cod. pen. in tema di trattamento sanzionatorio, non avendo la Corte di appello in alcun modo affrontato il tema quantificazione della pena, tenendo conto del dato evocato dalla difesa per cui “il ricorrente non si è reso protagonista di ulteriori vicende nell’ambito del presente procedimento oltre a quelle contestategli, circostanza che il collegio non ha minimamente valorizzato” (pag. 18 del ricorso) e senza indicare le circostanze di segno positivo la cui assenza è stata ritenuta determinante ai fini del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche;
in sostanza il giudice di appello ha negato tali circostanze valorizzando esclusivamente la gravità del fatto reato in violazione dell’art. 133 cod. pen. 1. È fondato il ricorso di LO DA, mentre sono solo parzialmente fondati i ricorsi di CU VI, LO RE, RA RM, SS US per le ragioni che seguono. Nel resto i ricorsi di LO DA, CU VI, LO RE, RA RM, SS US devono essere dichiarati inammissibili. 2. Risultano, invece, interamente inammissibili, in quanto proposti con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti, i ricorsi presentati nell’interesse di RI NO, LO BA, LO AR, LO ON, LO ME e OF FI. 19 3. Considerazioni generali Vale la pena di premettere alla disamina delle singole doglianze, senza sacrificio di un esame specifico delle peculiarità di ciascuna, alcune questioni di diritto, inerenti a plurimi motivi di ricorso proposti dai difensori con argomentazioni sovrapponibili. 3.1. La doppia conforme pronuncia di condanna. Si deve precisare come, per la maggior parte dei ricorrenti, ci si trovi di fronte ad un’affermazione conforme di responsabilità da parte dei due giudici di merito (essendo stato inciso, solo parzialmente, il regime circostanziale per alcuni dei ricorrenti e modificato il capo di imputazione per cui ha riportato condanna per CU VI). Dunque, per quanto attiene al nucleo portante dell’ipotesi accusatoria, occorre registrare la piena conferma della ricostruzione in fatto e delle considerazioni in diritto operate dal Giudice dell’udienza preliminare da parte della Corte catanzarese, che giunge a conclusioni sostanzialmente analoghe, sulla scorta di una conforme ponderazione del compendio istruttorio. I giudici di appello hanno infatti pienamente condiviso la decisione di primo grado, ricostruendo analiticamente la posizione e le condotte direttamente imputabili ai ricorrenti. In tal senso, si deve ricordare che la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente chiarito che la sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, specie quando i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e ampiamente chiarite nella pronuncia di primo grado (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229-01; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615-01; Sez. 6, n. 8309 del 14/01/2021, Li Destri, non mass.). Pertanto, in presenza di una c.d. “doppia conforme” anche nell'iter motivazionale, il giudice di appello non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente ogni risultanza processuale, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale, egli spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente i fatti decisivi. Ne consegue che, in tal caso, debbono considerarsi implicitamente disattese le argomentazioni che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la 20 decisione adottata (Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593-01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841- 01; Sez. 3, n. 13266 del 19/02/2021, Quatrini, non mass.). Neppure la mancata enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie, con riguardo all’accertamento dei fatti e delle circostanze che si riferiscono all'imputazione, determina la nullità̀ della sentenza d’appello per mancanza di motivazione, se tali prove non risultano decisive e se il vaglio sulla loro attendibilità̀ possa, comunque, essere ricavato per relationem dalla lettura della motivazione (Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, C., Rv. 275853-01): ciò̀ è riscontrabile nella sentenza impugnata, che ha esaminato ed espressamente confutato le deduzioni difensive negli aspetti fondamentali. In sede di legittimità̀, quindi, non è censurabile la sentenza per il silenzio su una specifica doglianza prospettata con il gravame, quando questa risulti disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente escludere la ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che essa evidenzi una ricostruzione dei fatti che implicitamente conduca alla reiezione della prospettazione difensiva, senza lasciare spazio a una valida alternativa (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741-01; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Currò, Rv. 275500-01; Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, dep. 2014, Cento, Rv. 259643-01; Sez. 5, n. 607 del 14/11/2013, dep. 2014, Maravalli, Rv. 256879-01). 3.2. Inoltre, è stata sostenuta in alcuni ricorsi la ricorrenza di un travisamento della prova. In tal senso, si deve ricordare che, nel caso di specie, in presenza di decisioni che, nei due gradi, giungono a conclusioni analoghe sulla scorta di una conforme valutazione delle medesime emergenze istruttorie, vige il principio per cui la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado, sia quando operi attraverso ripetuti richiami a quest'ultima, sia quando, per l’appunto, adotti gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette in maniera congiunta e complessiva ben potendo integrarsi reciprocamente dando luogo ad un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01). Vero, poi, che tra i vizi riconducibili al novero di quelli denunziabili ai sensi dell’art. 21 606 comma 1, lett. e), cod. proc. pen. vi è quello del “travisamento”, che, come è noto, è ravvisabile nel caso di contraddittorietà della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato, ovvero da altri atti del processo indicati nei motivi di gravame, ovvero dall’errore cosiddetto revocatorio, che cadendo sul significante e non sul significato della prova, si traduce nell’utilizzo di una prova inesistente per effetto di una errata percezione di quanto riportato dall’atto istruttorio ovvero nella omessa valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia (Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168-01; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499-01; Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, Grancini, Rv. 272406-01; Sez. 2, n. 27929 del 12/06/2019, Borriello, Rv. 276567-01). In altri termini, come si è chiarito, il “travisamento” deve avere ad oggetto una prova che non sia stata affatto valutata ovvero che sia stata considerata dal giudice di merito in termini incontrovertibilmente difformi (non già dal suo “significato”, ma) dal suo “significante” e che venga individuata specificamente e “puntualmente”, oltre che idonea a disarticolare il ragionamento su cui si fonda la decisione impugnata. È necessario, dunque, che la relativa deduzione abbia un oggetto definito e inopinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della dichiarazione (o di altro elemento di prova) e quello tratto dal giudice, con conseguente esclusione della rilevanza di presunti errori da questi commessi nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (cfr., Sez. 5, n. 8188/2017, cit.; Sez. 2, n. 27929/2019, cit.; cfr., anche, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758-01, secondo cui il vizio di travisamento della prova è ravvisabile ed efficace solo se l’errore accertato sia idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell’elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del devolutum in caso di cosiddetta “doppia conforme” e l’intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio). La giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che in virtù della previsione di cui all’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., il controllo del giudice di legittimità si può estendere alla omessa considerazione o al travisamento della prova, purché, però, si tratti di una prova decisiva;
si è inoltre sottolineato che è deducibile in sede di legittimità e rientra, pertanto, in detto controllo soltanto l’errore per l’appunto “revocatorio”, in quanto il rapporto di 22 contraddizione esterno al testo della sentenza impugnata, introdotto con la suddetta novella, non può che essere inteso in senso stretto, quale rapporto di negazione sulle premesse, mentre ad esso è estraneo ogni discorso confutativo sul significato della prova, ovvero di mera contrapposizione dimostrativa, considerato che nessun elemento di prova, per quanto significativo, può essere interpretato per “brani” né fuori dal contesto in cui è inserito;
ne deriva che gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell’apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa e che, pertanto, restano inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio (Sez. 6, n. 9923 del 05/12/2011, dep. 2012, S., Rv. 252349-01; Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540-01; Sez. 2, n. 7380 del 11/01/2007, Messina, Rv. 235716-01). 3.3. Deduzioni e allegazioni non consentite - Enunciazione dei motivi di ricorso in forma alternativa o perplessa. In relazione a tutti gli odierni ricorsi, va qui ribadito il dictum di questa Corte secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, la denunzia cumulativa, promiscua e perplessa della inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché della mancanza, della contraddittorietà e della manifesta illogicità della motivazione rende i motivi aspecifici ed il ricorso inammissibile, ai sensi degli artt. 581, comma 1, lett. c), e 591, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dai motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio (cfr., Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, in motivazione;
precedentemente, Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, Rugiano, Rv. 264535-01; Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, Alota, Rv. 263541-01; Sez. 2, n. 31811 del 08/05/2012, Sardo, Rv. 254328-01; Sez. 6, n. 800 del 06/12/2011, dep. 2012, Bidognetti, Rv. 251528-01; Sez. 6, n. 32227 del 16/07/2010, T., Rv. 248037-01): costituisce, pertanto, onere del ricorrente che intende denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. indicare espressamente - a pena di aspecificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso - su quale profilo la motivazione 23 asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria e in quali parti sia manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione. Invero, l’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. stabilisce la ricorribilità per «mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame»: ebbene, tale disposizione, se letta in combinazione con l'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (a norma del quale è onere del ricorrente «enunciare i motivi del ricorso, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta») evidenzia che non può ritenersi consentita l'enunciazione perplessa ed alternativa dei motivi di ricorso, essendo onere del ricorrente quello specificare con precisione se la deduzione del vizio di motivazione sia riferita alla mancanza, alla contraddittorietà od alla manifesta illogicità ovvero, se - congiuntamente - ad una pluralità di tali vizi, in relazione a quali specifici punti della motivazione gli stessi vadano riferiti. 3.4. Riproposizione di motivi già disattesi e rilettura del compendio probatorio. Può osservarsi, ancora in via preliminare, come numerosi motivi proposti da taluni ricorrenti si caratterizzino per l’avere, nella maggior parte della loro articolazione, reiterato argomenti già introdotti con l’atto di appello. In pratica, gli stessi hanno riproposto le proprie argomentazioni difensive al fine di giungere ad una lettura alternativa del merito, senza realmente confrontarsi con l’ampia, logica e persuasiva motivazione della Corte di appello, che ha analiticamente ricostruito le condotte poste a base della condanna degli stessi. Le difese hanno sollecitato una rilettura delle prove acquisite in dibattimento, in contrasto con il diritto vivente. Dev’essere, in tal senso, sottolineato che è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa ed alternativa lettura, sia pure anch’essa logica, dei dati processuali o una 24 diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, dep. 2019, Battaglia, Rv. 275100-01; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702-01; Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758-01; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269217-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01). Da ciò consegue l’inammissibilità di tutte le doglianze che criticano la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento, rappresentando tutto ciò una non ammissibile interferenza con la valutazione del fatto riservata al giudice del merito (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965-01). 3.5. Violazione di legge eccepita per censurare vizi della motivazione. Parimenti, non sono consentiti i motivi con cui si deduca la ricorrenza di violazione di legge con riferimento all’art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), dello stesso codice. In tal senso, si deve richiamare e ribadire l’orientamento di questa Corte secondo il quale le doglianze relative alla violazione del suddetto articolo, riguardanti la valutazione delle risultanze probatorie, non possono essere dedotte con il motivo di violazione di legge (Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191-01; Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 2017, Pecorelli, Rv. 271294-01; Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012, F., Rv. 253567-01; Sez. 6, n. 7336 del 08/01/2004, Meta, Rv. 229159-01). Successivamente, anche le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito detto principio, affermando che non è «consentito il motivo di ricorso con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. 25 pen., ed in difetto di una espressa sanzione di inutilizzabilità, nullità, inammissibilità, decadenza» (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-04, cit., in motivazione, nello stesso senso, anche quanto alla lett. b) dell’art. 606 cod. proc. pen., Sez. 6, n. 4119 del 30/04/2019, dep. 2020, Romeo Gestioni S.p.a., Rv. 278196-02). 3.6. Motivi di appello già originariamente inammissibili. Secondo il consolidato orientamento di legittimità, l’interesse richiesto dall’art. 568, comma quarto, cod. proc. pen., quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione dev’essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione di quel provvedimento, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante. In tanto può dunque riconoscersi la sussistenza di un interesse concreto che renda ammissibile nel processo di cassazione la doglianza in quanto nell’eventuale giudizio di rinvio possa raggiungersi un risultato, non solo teoricamente corretto, ma anche favorevole (Sez. 2, n. 37876 del 12/09/2023, Gagliardi, Rv. 285026-01; Sez. 3, n. 30547 del 06/03/2019, Chiocchio, Rv. 276274-01; Sez. 6, n. 17686 del 07/04/2016, Conte, Rv. 267172-01; Sez. 2, n. 25715 del 28/05/2004, Fasano, Rv. 229724-01). Di conseguenza, posto pertanto che, in tema di ricorso di legittimità, ai fini della sussistenza del necessario interesse ad impugnare, non è sufficiente la mera pretesa preordinata all’astratta osservanza della legge e alla correttezza giuridica della decisione, essendo, invece, necessario che sia comunque dedotto un pregiudizio concreto e suscettibile di essere eliminato dalla riforma o dall'annullamento della decisione impugnata, è concordemente ritenuto inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado, che non abbia preso in considerazione un motivo di appello, il quale risulti ab origine inammissibile per manifesta infondatezza o per genericità, in quanto l’eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022, Testa, Rv. 283808-01; Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281-01; Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Liberti, Rv. 276745-01; Sez. 6, n. 47722 del 06/10/2015, Arcone, Rv. 265878-01; Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014, dep. 2015, Bianchetti, Rv. 263157- 01). 3.7. L’aggravante di cui all’art. 416-bis.
1. cod. pen. 26 Per gran parte dei reati oggetto di contestazione è stata riconosciuta la sussistenza dell’aggravante speciale prevista dall’art. 416-bis.1 cod. pen. Il primo comma della suddetta disposizione prevede che, per i delitti punibili con pena diversa dall’ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-bis cod. pen. ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Sono così delineate due distinte fattispecie circostanziali, tradizionalmente definite come “del metodo mafioso” e “dell’agevolazione mafiosa”. La prima, in quanto riferita alle modalità di realizzazione dell’azione criminosa, ha natura oggettiva ed è valutabile a carico di tutti i concorrenti che siano stati a conoscenza dell’impiego del metodo mafioso ovvero l’abbiano ignorato per colpa o per errore determinato da colpa (Sez. 4, n. 5136 del 02/02/2022, Arlotta, Rv. 282602-02; Sez. 6, n. 41772 del 13/06/2017, Vicidomini, Rv. 271103-01). La seconda ha natura soggettiva e richiede la sussistenza del dolo specifico di agevolare l’organizzazione criminale di riferimento, finalità che però non presuppone necessariamente l’intento del consolidamento o rafforzamento del sodalizio criminoso;
l’agente deve, quindi, deliberare l’attività illecita nella convinzione di apportare un vantaggio alla compagine associativa, fondando tale rappresentazione su elementi concreti, inerenti, in via principale, all’esistenza di un gruppo associativo avente le caratteristiche di cui all’art. 416-bis cod. pen. e all’effettiva possibilità che l’azione illecita si inscriva tra le possibili utilità ricavabili da tale compagine, anche se non essenziali, secondo la valutazione del soggetto agente, non necessariamente coordinata con i componenti dell’associazione (Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734-01; Sez. 6, n. 53691 del 17/10/2018, Belvedere, Rv. 274615-01; Sez. 6, n. 28212 del 12/10/2017, dep. 2018, Barallo, Rv. 273538-01; Sez. 6, n. 54481 del 06/11/2017, Madaffari, Rv. 271652-01; Sez. 6, n. 43890 del 21/06/2017, Aruta, Rv. 271098-01, e Sez. 6, n. 25510 del 19/04/2017, Realmuto, Rv. 270158-01: pronunce tutte concordi nel precisare che l’aggravante risulta applicabile non solo nei confronti di chi abbia agito con tale primaria finalità, ma anche di chi l’abbia comunque condivisa e fatta propria). 3.8. Il trattamento sanzionatorio e le circostanze attenuanti generiche. 27 Anche il tema della dosimetria della pena irrogata, della concessione o meno delle circostanze attenuanti generiche e della valutazione relativa all’insieme di circostanze aggravanti ed attenuanti contestate è stato oggetto di numerosi motivi di ricorso. Sul punto è bene premettere e richiamare costanti princìpi interpretativi sanciti da questa Corte di legittimità, secondo i quali la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai princìpi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, Angelini, Rv. 281217-01). Il giudice, infatti, nel realizzare il giudizio di determinazione della pena «non è tenuto ad un’analitica enunciazione di tutti gli elementi presi in considerazione, ma può limitarsi alla sola enunciazione di quelli determinanti per la soluzione adottata, la quale è insindacabile in sede di legittimità qualora sia immune da vizi logici di ragionamento» (così, Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S., Rv. 269196-01; nello stesso senso, Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142-01; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, dep. 2008, Cilia, Rv. 238851-01). Quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, occorre inoltre considerare come questa Corte abbia ripetutamente affermato che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62-bis cod. pen., disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell’imputato (cfr., Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590-01; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986-01; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610-01; Sez. 3, n. 20664 del 16/12/2022, dep. 2023, Ventimiglia, non mass.). Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, il giudice di merito non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli 28 ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (cfr., Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549-01; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509-01; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826-01). Nel caso di specie, la valutazione globale delle varie posizioni operata dal giudice di primo grado, oggetto di plurime censure laddove evidenzia un generale appiattimento delle peculiarità delle singole vicende personali, riposa, coerentemente con la giurisprudenza sopra richiamata, con un forte - seppure talora implicito - richiamo da parte del giudice di appello alla eclatante gravità delle condotte, inserite in un articolato meccanismo caratterizzato da un evidente e riconosciuto radicamento e controllo del territorio, iper-valorizzando il perdurante vantaggio di posizione derivante dal metodo mafioso riferibile quanto meno indirettamente all’appartenenza di quasi tutti i ricorrenti, per legami diretti o meno, ad un ampio gruppo familiare la cui portata e rilevanza quale consorteria di stampo mafioso è stata riconosciuta da sentenza definitive richiamate, in modo non contestato neanche dalle difese, nell’incipit della sentenza impugnata. In tal senso, si è affermato in giurisprudenza che la motivazione cumulativa di diniego delle circostanze attenuanti generiche a più coimputati non difetta di genericità, ove riferita alla gravità del fatto ed alla pericolosità dei soggetti, desunta, quest’ultima, dalla gravità del reato e dal quadro di ambiente (Sez. 3, n. 21690 del 20/02/2013, Bonanno, Rv. 255773-01). 4. Ricorso RI NO. 4.1. I primi due motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente in quanto articolano una critica unitaria, anche se da diversa prospettiva argomentativa, quanto alla affermazione di responsabilità per il delitto ascritto al capo 6) della rubrica ed alla sua connotazione circostanziale ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen. I motivi sono non solo generici, in assenza di effettivo confronto con la motivazione del giudice di appello (resa in senso del tutto conforme al giudice di primo grado), ma anche non consentiti in quanto del tutto reiterativi dei motivi di appello, che sono stati adeguatamente affrontati con motivazione del tutto esente dai vizi lamentati, con argomentazioni immuni da manifesta illogicità o contraddittorietà. 29 Si devono, quindi, richiamare perché applicabili ai motivi dedotti i principi enunciati ai § 3.1., 3.4. e 3.7 con particolare riferimento alla riconosciuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., tenuto altresì conto della chiara premessa introduttiva della Corte di appello (pag. 3) che, su un piano generale, ha richiamato l’incontestabile dato di fatto rappresentato dalla operatività nel periodo di interesse, rispetto alle singole contestazioni oggetto del presente procedimento, sulla costa Ionica - con riferimento alla zona del comune di Cutro e con influenze verso il comune di Isola di capo Rizzuto, Cropani, LL e LL AR - di una locale di ‘ndrangheta composta da unità cellulari riconducibili alle famiglie LO, SS, OF, AL (con richiamo alle indagini ON ed all’operazione JH e considerazione dello strutturato inserimento e legame con la cosca ND RI e, per quanto riguarda la fascia ionica-catanzarese, con la cosca RI), elemento questo non contestato in alcun modo dai motivi di ricorso di tutti i ricorrenti. Quanto al primo motivo di ricorso, relativo al capo 6) della rubrica si deve osservare come la Corte di appello abbia considerato e valutato, in modo risolutivo: - la portata delle dichiarazioni della persona offesa EL, valorizzando in tal senso proprio le condizioni particolari nella quali veniva inoltrata la richiesta estorsiva (le caratteristiche della convocazione del EL, presenza di più persone, chiara percezione delle minacce, ruolo e riconoscibilità della loro forza, atteso il riferimento, come soggetti istanti a OF FI e LO RE, indicazione di specifiche modalità esecutive per l’adempimento della richiesta estorsiva, con individuazione del RI quale persona di fiducia e proprio per questo addetto alla riscossione); - l’atteggiamento inequivoco del ricorrente, che si presentava presso l’abitazione della persona offesa, oltre che (una volta emerso il tentativo di sottrarsi al pagamento) la ripetizione e reiteratività di tale presenza presso la persona offesa al fine di ottenere la consegna del denaro, con espressa considerazione delle censure difensive, qui riproposte, quanto alle dichiarazioni del collaboratore LO DA e al suo mancato ricordo sul punto. La Corte di appello ha, difatti, chiarito sul punto (pag. 24 e seg.) come la dichiarazione del collaboratore si dovesse ritenere irrilevante nel caso di specie, attesa la chiarezza delle dichiarazioni della persona offesa quanto alle condotte poste in essere e integranti la condotta contestata. Tale valutazione è poi del tutto 30 conforme alle specifiche considerazioni rese sul punto anche dal giudice di primo grado (pag.48 e seg.) che ha specificato come il LO DA non avesse in alcun modo negato il coinvolgimento del RI nella vicenda, riferendo al contrario come non si potesse escludere che egli svolgesse il ruolo di intermediario tra il padre e la persona offesa, anche precisando l’importanza del suo ruolo, in quanto soggetto pulito, non battezzato per ragioni di copertura della sua posizione, sebbene di fatto intraneo alla ‘ndrina, in quanto oggettivamente a disposizione della stessa. Il giudice di primo grado ha anche precisato come il ruolo del RI sia emerso senza alcuna incertezza dopo i fermi, a seguito dei quali aveva svolto rilevanti funzioni operative, curando gli spostamenti dei familiari dei LO, incaricato tra l’altro di trasferire informazioni all’esterno del carcere (con esplicita considerazione e valorizzazione anche della portata delle captazioni in carcere di LO SO, che aveva espressamente incaricato il RI al fine di reperire somme di denaro, nascoste in punti specifici, con movimentazione del contante da consegnare ai legali). Il ricorrente non si confronta effettivamente con la motivazione della Corte di appello, che ha ricostruito e ritenuto credibili le dichiarazioni della persona offesa, motivando in modo specifico anche sulla maggiore puntualità del ricordo della persona offesa quanto alla condotta imputata, con argomentazione del tutto priva di aporie, che semplicemente la difesa non condivide, senza tenere conto della valutazione globale posta in essere e delle espresse ragioni di convincimento. La Corte di appello ha quindi correttamente applicato il principio di diritto, che qui si intende ribadire, secondo il quale quando si verte in un caso in cui è necessario esaminare l’attendibilità della persona offesa, non è obbligatoria la ricerca di conferme rispetto a quanto dichiarato: la giurisprudenza di legittimità infatti, anche quando prende in considerazione la possibilità di valutare l’attendibilità estrinseca della testimonianza della persona offesa, attraverso l’individuazione di conferme esterne al dichiarato, si esprime in termini di opportunità e non di necessità, lasciando al giudice di merito un ampio margine di apprezzamento circa le modalità di controllo della attendibilità nel caso concreto (Sez. 5, n. 12920 del 13/02/2020, Ciotti, Rv. 279070-01 Sez. 1, n. 29732 del 24/06/2010, Stefanini, Rv. 248016-01). A ciò si deve aggiungere che costituisce principio incontroverso l’affermazione che la valutazione dell’attendibilità della parte offesa dal reato rappresenta 31 una questione di fatto, che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni, circostanza assolutamente non ricorrente nel caso in esame (Sez. 2, n. 41505 del 24/09/2013, Terrusa, Rv. 257241- 01; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342-01). La motivazione offerta dalla Corte territoriale è priva di vizi logici manifesti e decisivi e si presenta coerente sia con le indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di legittimità, che con le emergenze processuali, fornendo una logica e coerente valutazione degli elementi che compongono il quadro probatorio a carico del ricorrente. Il ricorrente non si è confrontato con le ragioni poste a fondamento della motivazione e con la giurisprudenza di legittimità che ha ribadito che è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione ( Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970- 01). Identiche conclusioni valgono quanto alla riconosciuta sussistenza, in senso conforme al giudice di primo grado, della circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. La Corte di appello ha chiaramente ricostruito il contesto nel quale si inseriva la condotta imputata al ricorrente, i suoi rapporti di familiarità con OF FI e LO RE, la frequentazione costante con gli stessi, la ripetitività delle condotte poste in essere proprio al fine di agevolare la consorteria criminale di riferimento, nell’interesse della stessa, a seguito di intimidazione del tutto inequivoca. A fronte di una prova valutata in modo argomentato - ritenuta chiara ed univoca, anche sulla base di una serie di argomentazioni logiche e del tutto prive di aporie, tra l’altro in senso del tutto conforme al giudice di primo grado (che a pag. 51 e seg. ha specificamente valorizzato il ruolo di sodale di fatto del RI, la chiara consapevolezza del contesto nel quale si inseriva la sua condotta e la finalità della stessa, al fine di ricostruire anche dal punto di vista soggettivo il riconoscimento della aggravante contestata, anche a fronte della chiara percezione della persona offesa quanto al controllo del territorio da parte di compagine criminale e familiare di riferimento) - la difesa si è limitata a fornire una propria 32 versione alternativa (si sarebbe trattato della mera consegna di una busta) in modo non consentito in questa sede. Deve, dunque, essere ribadito il principio secondo il quale è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch’essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099-01). 4.2. Il terzo motivo di ricorso è generico, in mancanza di confronto con la motivazione della Corte di appello, oltre che non consentito, in quanto totalmente reiterativo del motivo di appello. In tal senso, si deve osservare come il ricorrente abbia introdotto una serie di censure richiamando il contenuto e la finalità emergente, nella prospettiva della difesa, dal provvedimento di sequestro, precisando come proprio con riferimento a tale provvedimento si dovesse ritenere erronea la motivazione della Corte di appello. Nel proporre tali argomentazioni, reiterative del terzo motivo di appello, il ricorrente non si confronta effettivamente con la decisione della Corte di appello, che - dopo aver ricostruito specificamente il suo ruolo, l’aver ricevuto somme di denaro nell’interesse della consorteria criminale di riferimento, l’essere stato il cassiere di fiducia di LO SO (pag. 35) – ha preso specificamente in esame le censure difensive ed ha affermato, con logiche argomentazioni, non contestate nella loro effettiva portata, come nel caso di specie ricorresse, proprio in considerazione dell’importo della confisca (identificato a prescindere dalla analisi economico finanziaria del nucleo familiare del RI) una ipotesi di confisca ai sensi dell’art. 240 cod. pen. per un importo corrispondente al profitto del reato ascritto. Il ricorrente non confrontandosi effettivamente con tale punto della decisione, ha richiamato le caratteristiche (asseritamente ricorrenti) del provvedimento di sequestro ed ha ritenuto confusa la motivazione che avrebbe dovuto adeguarsi alla diversa conclusione qui proposta, senza effettivamente contestare la ricorrenza dei presupposti della confisca del profitto disposta ai sensi dell’art. 240 cod. pen. e, dunque, proponendo un motivo aspecifico. In conclusione, la doglianza così prospettata solo apparentemente denuncia un errore logico o giuridico 33 determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608- 01) sicché si deve ribadire che il ricorso si è limitato, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970- 01) senza contestare effettivamente la portata della decisione. 5. Ricorsi LO BA e LO AR. 5.1. I due motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente in quanto articolano una critica unitaria, anche se da diversa prospettiva argomentativa, quanto alla affermazione di responsabilità per il delitto ascritto al capo 8) della rubrica ed alla sua connotazione circostanziale ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen. I motivi sono non solo generici, in assenza di effettivo confronto con la motivazione del giudice di appello (resa in senso del tutto conforme al giudice di primo grado) ma anche non consentiti in quanto del tutto reiterativi dei motivi di appello (per come chiaramente riportati a pag. 17 e non contestati in questa sede), che sono stati adeguatamente affrontati con motivazione del tutto esente dai vizi lamentati, mediante argomentazioni immuni da manifesta illogicità o contraddittorietà. Si devono, quindi, richiamare perché applicabili ai motivi dedotti i principi enunciati ai § 3.1., 3.4. e 3.7 anche e con particolare riferimento alla riconosciuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., tenuto altresì conto del già richiamato riferimento della Corte di appello (pag. 3) al contesto mafioso incombente ed oggetto di accertamento definitivo nel periodo di interesse. La Corte di appello, ha ritenuto provata la condotta ascritta ai ricorrenti non solo richiamando la portata delle dichiarazioni, univoche e concordanti tra loro, di EL e FO, quali persone offese coinvolte in momenti diversi dalla azione dei ricorrenti, ma anche analizzando specificamente le censure difensive e ricostruendo la dinamica per la corresponsione della somma oggetto della richiesta estorsiva, somma esplicitamente riconosciuta come dovuta dal EL, dallo stesso direttamente collegata alla precedente posizione e ruolo del padre dei ricorrenti e trasmessa al nuovo gestore della struttura, tanto che al FO veniva ridotta la quota di locazione da corrispondere purché si occupasse lui direttamente della corresponsione della somma oggetto di richiesta estorsiva. In tale 34 ampia considerazione degli elementi di prova a carico dei ricorrenti è emersa la significativa portata delle dichiarazioni della persona offesa EL, che non aveva in alcun modo escluso la legittimazione dei due ricorrenti a richiedere la somma a titolo estorsivo, ma voleva liberarsi di tale incombente, indirizzandoli verso altro soggetto, il FO, tenuto al suo posto, proprio in considerazione degli accordi relativi alla gestione della struttura turistica, che avevano preso esplicitamente in considerazione i costi del pagamento estorsivo da ritenere ricompreso nell’importo da corrispondere a titolo di locazione in relazione al controllo del territorio, elemento questo noto e chiaramente riferibile ai contesti familiari dei ricorrenti, tanto che il FO al fine di comprendere la portata della condotta estorsiva posta in essere si era rivolto ad LO SO per la sua caratura criminale. La Corte di appello ha anche richiamato le modalità della condotta - descritte senza incertezze come reiterate, minacciose ed aggressive (a pag. 26 in particolare dove si è valorizzata la presenza aggressiva e ripetuta dei ricorrenti presso la abitazione della persona offesa in LL Marina) - e, in modo del tutto conforme al giudice di primo grado, ritenuto- alla luce del complessivo contesto emerso dalle circostanze riportate dalle persone offese, all’evidente presenza di un condizionamento ambientale costante da parte di consorteria di stampo mafioso - la sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 416- bis.1 cod. pen., evidenziando specificamente come i due ricorrenti si fossero avvicinati al FO con la chiara consapevolezza di collegarsi con le loro pretese allo “stipendio” originariamente corrisposto al padre, così condividendo le considerazioni del giudice di primo grado (pag. 27 in appello e pag. 55 e seg. in primo grado, dove sono state valorizzate le dichiarazioni di LO DA, che ha esplicitamente confermato che i due ricorrenti, a causa delle resistenze mostrate dal FO, volevano compiere degli atti ritorsivi nei confronti dell’imprenditore, chiedendo esplicitamente una autorizzazione a tale “topolino” per rendere ancora più deciso l’effetto intimidatorio, sovrapponendosi al ruolo di LO SO che, invece, venuto a conoscenza della loro condotta li aveva bloccati), così ricostruendo la piena consapevolezza della provenienza della richiesta e della destinazione delle risorse conseguenti in rapporto di diretta continuità con le precedenti richieste estorsive (pag. 26 dove è stato valorizzato il collegamento tra le richieste al FO e poco dopo al EL con la falsa scusa dell’esibirsi come musicisti), mediante l’utilizzo di tecniche 35 collaudate di intimidazione e controllo del territorio, con chiara riferibilità della richiesta ad una sfera plurisoggettiva e per l’utilità della stessa plurisogggetività (in tal senso anche pag. 62 della decisione di primo grado). Il giudice di appello ha correttamente applicato i principi di diritto richiamati al § 4 in tema di valutazione della attendibilità delle persone offese (Sez. 5, n. 12920 del 13/02/2020, Ciotti, Rv. 279070- 01 Sez. 1, n. 29732 del 24/06/2010, Stefanini, Rv. 248016-01), che non solo hanno riportato in modo univoco e coerente tra loro i fatti oggetto di imputazione, ma hanno trovato conferma anche nelle dichiarazioni del collaboratore LO DA, con le quali il difensore non si è in alcun modo confrontato, né in questa sede, né in sede di appello con i motivi proposti senza effettivamente contestare tali dichiarazioni, limitandosi a proporre una lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede. Risultano, infine, chiaramente indicati e ricostruiti gli elementi che hanno portato a ritenere la ricorrenza della aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. in applicazione dei principi di diritto già richiamati al § 3.7. Appare conseguentemente evidente che i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e ampiamente chiarite nella pronuncia di primo grado (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, Valerio, Rv. 252615-01; Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229-01) e il giudice di appello ha specificamente considerato le doglianze della difesa con una valutazione globale esplicativa, in modo logico e riscontrabile, delle ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente i fatti decisivi (Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593- 01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841-01). 6. Ricorso LO ON. 6.1. I motivi proposti sono generici, in assenza di effettivo confronto con la motivazione del giudice di appello (resa in senso del tutto conforme al giudice di primo grado) ed anche non consentiti in quanto del tutto reiterativi dei motivi di appello, che sono stati adeguatamente affrontati con motivazione del tutto esente dai vizi lamentati, con argomentazioni immuni da manifesta illogicità o contraddittorietà. 36 Si devono, quindi, richiamare perché applicabili ai motivi dedotti i principi enunciati ai § 3.1., 3.4. e 3.7 anche e con particolare riferimento alla riconosciuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. 6.2. I motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente tra loro in quanto articolano una critica unitaria, anche se da diversa prospettiva argomentativa, quanto alla affermazione di responsabilità per il delitto ascritto al capo 19) della rubrica ed alla sua connotazione circostanziale ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen., sempre tenendo, altresì, presente, come si è detto, le conformi valutazioni dei giudici di merito, circa il quadro generale, caratterizzato dall’operatività, nel periodo di interesse, di una locale di ‘ndrangheta nell’ambito territoriale di riferimento. In particolare, il ricorrente ha sostenuto la ricorrenza di vizio della motivazione in quanto omessa con riferimento alle censure difensive (primo motivo) e la violazione ed erronea applicazione della legge penale (secondo motivo) per avere la Corte di appello erroneamente ritenuto sussistente una estorsione c.d. ambientale nonostante sia stata esclusa la circostanza aggravante di cui all’art. 629, comma secondo, cod. pen., così conseguentemente rilevando l’impossibilità di riconoscere, come avvenuto la circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. (terzo motivo), proprio perché non si poteva in alcun modo ritenere sussistente un collegamento tra il ricorrente e la consorteria mafiosa dei LO. Nel proporre tali argomentazioni il ricorrente di fatto si limita a proporre una lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (§ 3.4), evidentemente basata su una lettura parcellizzata della pluralità di elementi valorizzati dai giudici di merito in senso conforme tra loro. In particolare, si deve rilevare come la Corte di appello abbia con evidenza sottolineato la non decisività della argomentazione secondo la quale (introdotta in questa sede con il primo e secondo motivo di appello quale vizio della motivazione e violazione di legge) l’esclusione della circostanza aggravante di cui all’art. 629, comma secondo, cod. pen. e il riconoscimento della aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., attesa la chiara indicazione del diritto vivente nel senso della piena compatibilità della aggravante in esame anche per condotte poste in essere da soggetti non riconosciuti come intranei e partecipi, ma che utilizzano modalità e interlocuzioni tipiche di tali associazioni o pongono in essere attività finalizzate di fatto al sostegno della stessa. In tal 37 senso, occorre ricordare come questa Corte si sia costantemente interrogata in ordine al tema della compatibilità tra la aggravante di cui all’art. 629, comma secondo, e l’art. 416-bis.1 cod. pen., risolvendo positivamente tale tematica e precisando che l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. presuppone che la condotta sia tenuta con modalità mafiose o al fine di avvantaggiare la consorteria, non essendo tuttavia necessario che il soggetto agente appartenga ad un sodalizio di tal genere (Sez. 2, n. 20320 del 15/05/2024, Loliva, Rv. 286426-01). Il rilievo proposto non coglie dunque nel segno e si appalesa nella sua manifesta infondatezza, atteso che accedere ad una tale considerazione significherebbe rendere inapplicabile tale previsione a soggetti non associati, senza tenere conto che mentre la previsione di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. presuppone che la condotta sia stata tenuta con modalità mafiose, pur non essendo necessario che il soggetto agente appartenga a un sodalizio criminale di tal genere, invece la seconda aggravante evocata postula la provenienza della violenza o della minaccia da persona appartenente ad associazione mafiosa, senza che sia necessario il concreto accertamento delle modalità di esercizio di tali violenza e minaccia, né che esse siano state attuate mercé l'utilizzo della forza intimidatrice derivante dall'appartenenza all'associazione mafiosa. Ciò posto, occorre poi considerare come, contrariamente a quanto affermato dalla difesa, la Corte di appello in ordine alla prova della piena integrazione della condotta da parte del ricorrente, abbia esplicitamente preso in considerazione le deduzioni della difesa ed ha ricostruito, in modo non censurabile in questa sede: - la portata delle dichiarazioni degli amministratori (con specifico richiamo alla posizione dello Scordamaglia); - la rilevanza e continuità della condotta del ricorrente anche rispetto al ruolo del padre, ricostruita in termini di consuetudine estorsiva, evidenziando sul punto un dato essenziale, ovvero che tale elemento era addirittura stato oggetto di riunioni condominiali (tenuto conto delle univoche dichiarazioni del Cortese); - la mancanza di una valida versione alternativa in ordine alla corresponsione di tali somme;
- la chiara connotazione della condotta in questione in termini di estorsione ambientale (pag. 34 dove è stata valorizzata la pluralità di pagamenti posti in essere senza reagire da un numero consistente di condomini per un periodo di tempo lunghissimo e la passiva e unanime accettazione di un servizio non richiesto, che era esattamente quello che aveva in precedenza posto in essere il padre del ricorrente, con 38 chiara percezione di un controllo territoriale evocativo del contesto ambientale tipico della zona, nonché le caratteristiche delle dichiarazioni rese dai diversi condomini, anche in relazione al ruolo di amministratore di alcuni di essi). Infine, si deve osservare come, quanto all’esito del giudizio censurato nel merito, non colga nel segno la critica relativa alla considerazione delle dichiarazioni, che sarebbero state travisate, di SC, AT e Preiato, quali testimoni asseritamente de relato. Sul punto si deve riscontrare non solo una specifica considerazione, letta in modo parcellizzato dalla difesa, della portata di tali dichiarazioni in relazione al ruolo svolto dai singoli condomini nell’ambito del comprensorio sottoposto ad estorsione, con espressione di un pieno e logico convincimento, in applicazione del principio di diritto, che qui si intende ribadire, secondo il quale in tema di testimonianza indiretta, il giudice può ritenere attendibile la deposizione del teste "de relato", sebbene sia contrastante con quella della fonte diretta, in quanto l'art. 195 cod. proc. pen. non prevede alcuna deroga al principio di libera valutazione della prova e al ruolo del giudice al quale compete in via esclusiva la scelta critica e motivata della versione dei fatti da privilegiare (Sez. 6, n. 38064 del 05/06/2019, Pisani, Rv. 277062-01; Sez. 3, n. 529 del 02/12/2014, N., Rv. 261793-01) ma anche la aspecificità e genericità del tema così introdotto, quanto al travisamento della prova, non essendo stata articolata alcuna puntuale considerazione in ordine alla decisività del travisamento ed alla sua idoneità a disarticolare l’intero ragionamento probatorio, mentre è semplicemente emersa una mera contrapposizione interpretativa sulla portata dimostrativa di tali elementi di prova (§ 3.2.) Quanto al terzo motivo di ricorso il ricorrente, nel proporre le proprie censure, non si confronta effettivamente con la articolata motivazione della Corte di appello, che nel ricostruire la condotta del LO ON ha correttamente applicato il principio di diritto, che qui si intende ribadire, secondo il quale in tema di estorsione, è configurabile l'aggravante del metodo mafioso anche a fronte di un messaggio intimidatorio "silente", in quanto privo di un'esplicita richiesta, nel caso in cui la consorteria abbia raggiunto una forza intimidatrice tale da rendere superfluo l'avvertimento mafioso, sia pure implicito, ovvero il ricorso a specifici comportamenti violenti o minacciosi (Sez. 2, n. 51324 del 18/10/2023, Rizzo, Rv. 285669-01). 39 Il tema del radicamento territoriale di una consorteria criminale, riferibile al nucleo familiare del ricorrente, è stato esplicitamente affrontato dalla Corte di appello, in senso conforme al giudice di primo grado, richiamando tra l’altro accertamenti giudiziari e condanne definitive in tal senso (neanche contestate dalla difesa) che rappresentano elementi univoci, nella considerazione del tutto priva di aporie dei giudici di merito, al fine di connotare ampiamente nel senso della estorsione ambientale la condotta imputata, sicché si deve ritenere correttamente ricostruita portata della condotta e sua connotazione circostanziale. 7. Ricorso LO ME. 7.1. I primi due motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente in quanto articolano una critica unitaria, anche se da diversa prospettiva argomentativa, quanto alla affermazione di responsabilità per il delitto ascritto al capo 18) della rubrica ed alla sua connotazione circostanziale ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen. I motivi sono non solo generici, in assenza di effettivo confronto con la motivazione del giudice di appello (resa in senso del tutto conforme al giudice di primo grado), ma anche non consentiti in quanto del tutto reiterativi dei motivi di appello, che sono stati adeguatamente affrontati con motivazione del tutto esente dai vizi lamentati, con argomentazioni immuni da manifesta illogicità o contraddittorietà. Si devono, quindi, richiamare perché applicabili ai motivi dedotti i principi enunciati ai § 3.1., 3.4. e 3.7 con particolare riferimento alla riconosciuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., tenuto altresì conto su un piano generale del già richiamato contesto criminale nel periodo in questione (pag. 3 della sentenza impugnata). Quanto al primo e secondo motivo di ricorso, relativo al capo 18) della rubrica, con i quali la ricorrente ha sostenuto la violazione di legge e una omessa motivazione in ordine al dolo di usura (senza riqualificare il fatto ascritto come favoreggiamento reale nei confronti del marito OF FI) oltre che quanto alla connotazione circostanziale ex art. 416-bis.1 cod. pen., si deve osservare come la Corte di appello abbia considerato e valutato, in modo risolutivo la portata delle dichiarazioni delle persone offese (e specialmente della BA, richiamando la registrazione tra presenti effettuata dalla stessa, rispetto alla quale la difesa ha semplicemente contestato uno 40 dei termini utilizzati per sostenere la presenza di un travisamento, tuttavia non allegato come decisivo) valorizzando una serie di elementi del tutto univoci quanto alla piena consapevolezza della natura estorsiva della richiesta, con la quali la ricorrente non si confronta effettivamente, limitandosi a proporre una propria lettura alternativa e parcellizzata del merito non consentita in questa sede. La motivazione della Corte di appello si presenta, difatti, articolata e logicamente riscontrabile, nell’avere ricostruito: - la conoscenza specifica della natura del debito, con analitica connotazione delle pretese e richieste azionate nei diversi accessi presso l’esercizio commerciale, richieste che non avrebbero potuto trovare altra giustificazione e che non sono state in alcun modo chiarite altrimenti;
- il reclamo del pagamento nel rispetto degli accordi precedentemente presi, elemento ritenuto indicativo della conoscenza della natura del debito;
- la determinazione del dovuto a seguito delle contestazioni e resistenze dei debitori;
- una chiara rigidità operativa nel tentativo di raggiungere il proprio obiettivo (tanto da richiedere prestazioni addirittura superiori al debito, evocando future conseguenze negative, con particolare riferimento al ruolo del marito ed allo stato di detenzione dello stesso); - l’utilizzo di una modalità comunicativa, in parte implicita, ma del tutto chiara, affatto equivoca, quanto alla natura della richiesta, alla provenienza della stessa, con esplicitazione del metodo mafioso, in senso del tutto conforme al giudice di primo grado (si veda in tal senso anche pag. 95 della sentenza di primo grado, dove è stata valorizzata la riscossione del credito a rotazione, il progetto co- delinquenziale condiviso, la richiesta di denaro in assenza di prestazione sottostante, la chiara evocazione del marito, per la sua nota caratura, oltre che per il suo stato di detenzione, come soggetto posto alle spalle della richiesta della ricorrente). In conclusione, l’insieme degli elementi valutati ricostruiscono in modo coerente, in assenza di contraddizioni o manifesta illogicità la condotta ascritta alla ricorrente e la connotazione circostanziale della stessa (tenuto conto del complessivo contesto ambientale emerso, dei legami familiari della stessa e delle caratteristiche della richiesta, in considerazione dell’evidente presenza di un condizionamento ambientale costante da parte di consorteria di stampo mafioso) mentre le censure difensive si limitano a criticare in modo non consentito la persuasività delle argomentazioni, ritenendole inadeguate e tentando di introdurre a tal fine una differente comparazione di significati 41 probatori. Devono qui essere ribaditi i principi enunciati ai paragrafi 3.4. e 3.7 (con particolare riferimento alla articolata ricostruzione di una serie di elementi di fatto indicativi della chiara destinazione delle risorse alla associazione evocata per il tramite del riferimento al marito pag. 33). 7.2. Il terzo motivo di ricorso non è consentito perché totalmente reiterativo del motivo di appello, in assenza di confronto con la motivazione che ha evocato al fine di escludere la concessione delle circostanze attenuanti generiche la gravità della condotta, desunta anche dalla ripetizione di condotte volte ad ottenere il saldo del credito usurario, oltre che dalla piena determinazione e pervicacia della stessa nel sostituire il marito, detenuto proprio perché indagato e poi imputato per appartenenza al sodalizio mafioso rappresentato dal clan LO. La Corte di appello ha, dunque, adeguatamente motivato sul punto in assenza di qualsiasi arbitrio o irragionevolezza, enunciando gli elementi determinanti per la soluzione adottata, con ciò correttamente applicando i principi di diritto enunciati in tema di dosimetria della pena al § 3.8, dovendosi in conclusione ritenere inammissibile la censura volta ad ottenere sul punto una nuova ed ulteriore valutazione di congruità della pena. 8. Ricorso LO DA. 8.1. Il motivo di ricorso proposto da LO DA in ordine alla mancata declaratoria di prescrizione del reato allo stesso ascritto al capo 14) è fondato, per le ragioni che seguono. L’elemento risolutivo allegato dalla difesa in senso critico, rispetto alla decisione della Corte di appello, è rappresentato dalla intervenuta concessione della circostanza attenuante della collaborazione di cui all’art. 8 del d.l. 152 del 1991 e dalla mancata rinuncia al motivo di appello sul punto. In tal senso, si deve osservare come la Corte di appello, non abbia correttamente applicato il principio di diritto affermato da questa Corte, che qui si intende ribadire, secondo il quale il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 8, comma 1, d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 1991, n. 203, comporta l'elisione automatica dell'aggravante di cui all'art. 7 del medesimo d.l., sicché di essa non deve tenersi conto ai fini del calcolo dei termini di prescrizione del reato (Sez. 2, n. 5771 del 23/09/2022, Gallo, Rv. 284407-0; Sez. 1, n. 26826 del 05/05/2011, CO, Rv. 250795-01). Da ciò consegue - attesa la 42 imputazione ascritta (art. 512-bis cod. pen.), la data di commissione della condotta (in epoca prossima al 11/11/2015) - la necessità di giungere sul punto ad annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in relazione al capo 14) perché estinto per prescrizione. Quanto ai residui capi ascritti al ricorrente (6,11,12) che congiuntamente al capo 14) erano rientrati nel concordato in appello ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. deve essere disposta la trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro per l’ulteriore corso, atteso che nel caso di specie, il ricorrente non aveva rinunciato espressamente e personalmente (o a mezzo di procuratore speciale) alla prescrizione, sicché il giudice d'appello non poteva sottrarsi al dovere di dichiarare l'estinzione del reato di cui al capo 14), intervenuta prima della sua decisione, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., per il decorso del termine di prescrizione massimo. Sul tema si deve ricordare che questa Corte ha già affermato in caso sovrapponibile a quello in esame, con principio che si condivide e che si deve ribadire, che in tema di concordato in appello, l'accordo delle parti non implica rinuncia alla prescrizione di uno dei reati in continuazione, né essa può essere desunta dall'inclusione, nel calcolo della pena ex art. 81 cod. pen, della quota di sanzione per il reato prescritto, posto che, ai sensi dell'art.157, comma 7, cod. proc. pen., la rinuncia deve avere forma espressa, che non ammette equipollenti, sicché, qualora il giudice di appello non rilevi ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. l'intervenuta prescrizione del reato ed il menzionato errore sia stato dedotto mediante ricorso per cassazione, la sentenza impugnata va annullata, dovendosi ritenere caducato anche l'accordo complessivo sulla pena (Sez. 5, n. 6991 del 13/11/2023, Cosignani, Rv. 285974-01). La decisione Cosignani ha condivisibilmente affermato sul punto che: “in tema di concordato sulla pena, con rinuncia agli altri motivi di appello, previsto dall'art. 599-bis cod. proc. pen., l'accordo delle parti non implica rinuncia alla prescrizione che, ai sensi dell'art. 157, comma 7, cod. proc. pen., 2 deve avere forma espressa;
ne consegue che, qualora il giudice di appello non rilevi l'intervenuta prescrizione del reato, detto errore può essere dedotto mediante ricorso per cassazione (Sez. 1, n. 51169 del 11/6/2018, Porrà, Rv. 274384). Le stesse Sezioni Unite, con la pronuncia Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481, hanno di recente stabilito che, nei confronti della 43 sentenza resa all'esito di concordato in appello, è proponibile il ricorso per cassazione con cui si deduca l'omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, maturata anteriormente alla pronuncia di tale sentenza, risolvendo una fattispecie in cui - come nel caso in esame - non era stato formulato un precedente motivo d'appello, esplicitamente dedicato a far rilevare l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione. Sottolineano le Sezioni Unite che la formulazione della richiesta di concordato in appello "non costituisce rinuncia alla prescrizione del reato eventualmente già verificatasi, ritenendo di confermare la linea interpretativa già stabilita da Sez. U, n. 18953 del 25/02/2016, TT, Rv. 266333, per quanto riferita all'ipotesi di applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen. La sentenza Fazio ritiene "di centrale rilievo l'argomento espresso da Sez. U, "TT" che designa l'irrilevanza della specialità del rito ex art. 444 cod. proc. pen. allorquando saggia la tenuta del principio affermato in tema di rinuncia alla prescrizione rispetto ad esso, osservando che la differenza strutturale rispetto al rito ordinario «non è, però, tale da comportare, per il patteggiamento, un regime differenziato in tema di rinuncia alla prescrizione, posto che la norma di cui all'art. 157, settimo comma, cod. pen., è disposizione di carattere generale, valida per tutti i casi e moduli procedurali, senza eccezioni o diversificazioni di sorta». Ed infatti, la pronuncia TT ha evidenziato come, in tema di patteggiamento, la richiesta di applicazione della pena da parte dell'imputato, ovvero il consenso prestato alla proposta del pubblico ministero, non possono valere come rinuncia alla prescrizione, in quanto l'art.157, comma 7, cod. pen. richiede la forma espressa, che non ammette equipollenti. Le Sezioni Unite richiamano l'attenzione degli interpreti sul fatto che la rinuncia alla prescrizione penale ha natura di atto dismissivo gravido di conseguenze per l'imputato; per tale ragione deve essere formulata espressamente. Rinunciare ad un diritto già maturato, ossia a quello di far valere gli effetti dell'estinzione del reato per il decorso del termine prescrizionale, significa - secondo la sentenza TT - esercitare il "diritto al processo" e, quindi, alla prova, nell'ambito dell'inalienabile diritto alla difesa, sancito dall'art. 24 Cost., in sintonia, peraltro, con la presunzione di innocenza, di cui all'art. 27, secondo comma, della stessa Carta costituzionale, ed all'art. 6, par. 2, CEDU. Affermano, quindi, le Sezioni Unite che «la rinuncia implica.., opzione per la prosecuzione del processo verso l'epilogo di una pronuncia nel merito della regiudicanda e comporta, pertanto, 44 anche rivitalizzazione della pretesa punitiva statuale, altrimenti affievolita dal decorso del termine di prescrizione». 3 Le importanti conseguenze, per le sorti dell'imputato, che conseguono alla rinuncia alla prescrizione, radicano la convinzione del massimo collegio che essa rientri nell'alveo dei diritti "personalissimi", che possono essere esercitati dall'interessato personalmente o, al più, con il ministero di un procuratore speciale, restando dunque estranea alla sfera delle facoltà e dei diritti esercitabili dal difensore, ai sensi dell'art. 99, comma 1, cod. proc. pen., in nome e per conto del suo assistito (si cita Sez. 1, n. 21666 del 14/12/2012, dep. 2013, Gattuso, Rv. 256076).
2.1. Le medesime argomentazioni sin qui esposte sono state di recente messe in campo da Sez. 5, n. 33266 del 9/5/2023, Pane, Rv. 284990, per decidere, a contrario, che è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. con cui si deduca la prescrizione, allorché la rinuncia ai motivi di appello, effettuata a mezzo di procuratore speciale, abbia riguardato anche il motivo relativo all'intervenuta estinzione del reato, da intendersi, quindi, come rinuncia espressa alla prescrizione, ai sensi dell'art. 157, comma settimo, cod. pen. Nella fattispecie, infatti, la rinuncia a far valere la prescrizione si è ritenuta operata con la rinuncia al motivo sul punto, intervenuto dopo il maturare della causa estintiva, trattandosi in tal caso di rinuncia espressa, effettuata a mezzo di procuratore speciale, quindi nel rispetto delle forme proprie della natura personalissima dell'atto ai sensi dell'art. 157, comma 7 cod. pen., e con la finalità specifica di ottenere la quantificazione della pena concordata anche in conseguenza della rinuncia a far valere la prescrizione.”. 9. Ricorso LO RE. 9.1. Il quinto motivo di ricorso è fondato in relazione ai capi 6) e 12) per le ragioni che seguono, mentre nel resto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto con motivi generici, non consentiti e manifestamente infondati. 9.2. Il primo motivo di ricorso non è consentito non solo quanto alla evocazione del vizio di violazione di legge ai sensi dell’art. 192 cod. proc. pen. (devono sul punto essere richiamati ed applicati i principi di cui al § 3.5.), ma anche quanto al vizio della motivazione, la cui ricorrenza è stata sostenuta in ogni sua forma (in quanto mancante, contraddittoria e manifestamente illogica, § 3.3.) atteso che le censure 45 difensive, in parte sovrapponibili alle argomentazioni già affrontate per la posizione del concorrente RI NO, si risolvono nella proposta di una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (§ 3.4.). In altri termini, il ricorrente, nel contestare le conclusioni raggiunte dalla Corte di appello, in termini del tutto conformi al giudice di primo grado, quanto al capo 6) della rubrica, ha criticato la persuasività della motivazione e ha sostenuto la mancanza di rigore nella valutazione effettuata dalla Corte di appello, proponendo una differente comparazione di significati probatori, che tuttavia non valgono a scalfire la logicità delle argomentazioni della Corte di appello, del tutto incensurabili sul punto. La Corte di appello ha considerato attendibili, sulla base di una ricostruzione accurata, le dichiarazioni della persona offesa EL, valorizzando in tal senso proprio le condizioni particolari nelle quali veniva inoltrata la richiesta estorsiva (le caratteristiche della convocazione del EL, presenza di più persone, chiara percezione delle minacce, ruolo e riconoscibilità della loro forza, atteso il riferimento, come soggetti istanti a OF FI e LO RE, indicazione di specifiche modalità esecutive per l’adempimento della richiesta estorsiva, con individuazione del RI quale persona di fiducia e proprio per questo addetto alla riscossione) ed applicando correttamente i principi di diritto già enunciati al § 4.1. in tema di attendibilità della persona offesa, chiarendo, in modo del tutto immune da manifesta illogicità, il tema proposto da diversi atti di appello in ordine alle asserite lacune mnemoniche del EL (pag. 24), che precisava senza alcuna incertezza che nel caso di specie i toni erano stati decisi, minacciosi e lo avevano intimorito in modo particolare, sicché il ricordo era particolarmente vivido rispetto ad altre occasioni, specificando che aveva da sempre pagato a titolo di estorsione diverse somme, in momenti differenti, per mantenere al sicuro le proprie attività imprenditoriali. La Corte di appello ha anche valorizzato il ruolo centrale di LO RE e OF FI nella condotta imputata al capo 6) della rubrica, che avevano richiamato al dovere di adempiere totalmente quanto dovuto all’imprenditore, che aveva cercato di evidenziare le sue difficoltà a corrispondere l’intera cifra e aveva sperato di giungere ad una mediazione. Anche quanto al tema delle dichiarazioni del LO DA quale collaboratore, devono essere richiamate le considerazioni già espresse quanto alla posizione di 46 RI NO. La Corte di appello ha ritenuto irrilevante la mancanza di ricordo dello stesso, eventualmente da riferire ad un atteggiamento reticente o poco informato, attesa la puntualità del ricordo della persona offesa e la chiarezza degli elementi apportati quanto alla prova della condotta ascritta. Il ricorrente non si confronta, dunque, effettivamente con la motivazione della Corte di appello, che ha ricostruito e ritenuto credibili le dichiarazioni della persona offesa, specificamente motivando anche sulla maggiore puntualità del ricordo quanto alla condotta imputata, con argomentazione del tutto priva di aporie, che semplicemente la difesa non condivide, senza tenere conto della valutazione globale posta in essere e delle espresse ragioni di convincimento. La Corte di appello ha sul punto correttamente applicato il principio di diritto, che qui si intende ribadire, secondo il quale quando si verte in un caso in cui è necessario esaminare l’attendibilità della persona offesa, non è obbligatoria la ricerca di conferme rispetto a quanto dichiarato: la giurisprudenza di legittimità infatti, anche quando prende in considerazione la possibilità di valutare l’attendibilità estrinseca della testimonianza della parte offesa attraverso l’individuazione di conferme esterne al dichiarato si esprime in termini di opportunità e non di necessità, lasciando al giudice di merito un ampio margine di apprezzamento circa le modalità di controllo della attendibilità nel caso concreto (Sez. 5, n. 12920 del 13/02/2020, Ciotti, Rv. 279070-01 Sez. 1, n. 29732 del 24/06/2010, Stefanini, Rv. 248016-01). A ciò si deve aggiungere che costituisce principio incontroverso l’affermazione che la valutazione dell’attendibilità della parte offesa dal reato rappresenta una questione di fatto, che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni, circostanza assolutamente non ricorrente nel caso in esame (Sez. 2, n. 41505 del 24/09/2013, Terrusa, Rv. 257241-01; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342-01). La motivazione offerta dalla Corte territoriale è priva di vizi logici manifesti e decisivi e si presenta coerente sia con le indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di legittimità, che con le emergenze processuali, fornendo una logica e coerente valutazione degli elementi che compongono il quadro probatorio a carico del ricorrente, che non si è confrontato con le ragioni poste a fondamento della motivazione e con la giurisprudenza di legittimità che ha ribadito 47 che è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione ( Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970- 01). 9.3. Il secondo e terzo motivo di ricorso possono essere trattati congiuntamente, attese le censure proposte con le quali è stata dedotta la ricorrenza del vizio di violazione di legge e vizio della motivazione in ogni sua forma in ordine alla affermazione di responsabilità per le imputazioni di cui ai capi 11) e 12) che si presentano strettamente connesse tra loro e relative alle stesse persone offese (LL e OP). Anche rispetto a tali deduzioni difensive si deve osservare come non sia consentita l’evocazione del vizio di violazione di legge ai sensi dell’art. 192 cod. proc. pen. (devono sul punto essere richiamati ed applicati i principi di cui al § 3.5.), mentre, nel resto, l’asserita ricorrenza di vizio della motivazione, evocata in ogni sua forma (§ 3.3.) si risolve in una lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (§ 3.4.) in presenza di una serie di considerazioni logicamente argomentate dalla Corte di appello, con la quale il ricorrente non si confronta effettivamente, limitandosi a proporre una mera contrapposizione dimostrativa quanto al significato della prova. In tal senso, occorre rilevare come la Corte di appello non solo abbia specificamente evidenziato come la ricostruzione della vicenda imputata non sia stata in alcun modo effettivamente contestata quanto alla ricorrenza del prestito, alla natura usuraria dello stesso (pag. 27), ma abbia anche ricostruito specificamente, sulla base delle dettagliate e puntuali dichiarazioni delle persone offese, il ruolo del LO RE, la portata intimidatoria della sua azione in presenza di una piena consapevolezza della natura del debito (derivante dalla relazione tra gli imprenditori e LO SO), della evoluzione delle trattative che avevano interessato la posizione, come imprenditori, prima del LL e poi dell’OP, della sua novazione (gestita proprio grazie anche all’intervento del ricorrente) confluita nella successiva compravendita di terreno in favore di CU VI in assenza di corrispettivo (pag. 28). Elementi questi, nella valutazione del tutto congrua della Corte di appello che, congiuntamente alle coerenti e riscontrate dichiarazioni delle persone offese (che chiarivano in modo inequivoco 48 la natura intimidatoria delle richieste, il timore provato tanto che il LL cedeva le sue posizioni all’OP e cercava di “sparire” per sottrarsi al possibile contatto con gli estortori in relazione al debito usurario contratto) trovavano nella stipulazione del contratto, a seguito della novazione forzata del debito usurario, in favore di soggetto privo di qualsiasi ruolo formale ed in assenza di valido corrispettivo, il momento catalizzatore delle attività illecite imputate. La Corte di appello ha, su questi punti oggetto di contestazione, specificamente affrontato le censure difensive e delineato, in modo del tutto privo di aporie, i ruoli svolti dai diversi soggetti, confutando l’argomentazione difensiva secondo la quale la presenza del LO RE sarebbe stata solo occasionale, sottolineando come proprio alla sua presenza e sulla base delle sue indicazioni furono rinegoziate le condizioni di adempimento del debito usurario dell’OP. La persona offesa ha, inoltre, richiamato la ripetuta presenza e gli incontri intervenuti con il ricorrente, l’intimidazione subita proprio dal LO RE, che aveva sottolineato che la situazione si protraeva da troppo tempo e doveva essere risolta, e il senso di liberazione provato dall’OP al momento della accettazione della proposta di ricevere a saldo il terreno, operazione che era stata in seguito portata compimento sulla base delle indicazioni del ricorrente (pag. 28). Nel giungere a tale ragionata e logica conclusione la Corte di appello ha reso una motivazione del tutto conforme al giudice di primo grado (pag. 73 e seg. dove sono state valorizzate non solo le dichiarazioni conformi delle persone offese, ma anche le dichiarazioni del collaboratore LO DA, che confermava l’andamento della gestione del debito usurario del LL e l’intervento del ricorrente, i ruoli svolti in modo coordinato e consapevole dai singoli imputati, il ruolo decisivo di LO RE nella rinegoziazione della pattuizione usuraria, con richiamo alla risolutiva portata delle dichiarazioni di OP RA e specifica considerazione delle censure difensive sul punto, delineando apporto e tipologia del concorso nei reati imputati al ricorrente, pag. 75 e seg. con specifica ricostruzione della portata della condotta anche estorsiva). Anche in questo caso, quanto alla estorsione contestata, la Corte di appello ha adeguatamente ricostruito il contesto e le modalità in cui maturava la richiesta, la situazione di evidente condizionamento delle persone offese, la chiara presenza di una minaccia implicita correlata alla posizione e ruolo dei ricorrenti, nota e notoria, per il 49 controllo sul territorio esercitato dalla famiglia di provenienza del ricorrente, così ritenendo correttamente integrata una ipotesi di estorsione ambientale, con chiara percezione da parte degli imprenditori della concretezza e possibilità di certa attuazione della minaccia (tanto che il LL cercava di far perdere le proprie tracce) come evidenziato anche dal giudice di primo grado in senso conforme alla considerazione della Corte di appello (pag. 78 e seg.). È stato in tal senso correttamente applicato il principio di diritto, che qui si intende ribadire, secondo il quale non è necessario che la vittima conosca l’estorsore o l’eventuale clan di appartenenza del medesimo, rilevando soltanto le modalità della richiesta in sé estorsiva, che pur formalmente priva di contenuto minatorio, ben può manifestare una energica carica intimidatoria, come percepita dalla vittima stessa, alla luce della sottoposizione del territorio in cui detta richiesta è formulata all’influsso di notorie consorterie mafiose (Sez. 2, n. 22976 del 13/04/2017, Neri, Rg. 270175-01; Sez. 2, n. 21707 del 17/04/2019, Barone, Rv. 276115-01). 9.4. Anche il quarto motivo di ricorso non è consentito in quanto totalmente reiterativo delle argomentazioni introdotte in sede di appello sul tema della ritenuta ricorrenza della aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. in mancanza di un effettivo confronto con la decisione della Corte di appello, resa in senso del tutto conforme al giudice di primo grado. Sul punto devono essere richiamati, perché applicabili al caso di specie, i principi di diritto di cui ai § 3.1., 3.4., 3.7. Sulla base di una puntuale analisi degli elementi appena richiamati il giudice di appello ha - alla luce del già richiamato contesto emerso dal giudizio e delineato dai giudici di merito con riferimento alle circostanze riportate dalle persone offese ed alla ritenuta ed evidente presenza di un condizionamento ambientale costante da parte di consorteria di stampo mafioso - ritenuto la ricorrenza della aggravante contestata nella sua duplice estrinsecazione (richiamando specificamente le considerazioni rese a pag. 25 della decisione in senso conforme alle conclusioni raggiunte a pag. 76-79 della sentenza di primo grado, oltre che le componenti del trattamento sanzionatorio) raccordando la ricorrenza di un atteggiamento inequivoco, alle plurime circostanze evidenziate anche dalla sentenza di primo grado quanto alla chiara allusione all’obbligo di assecondare le richieste di denaro, proprio in considerazione del controllo criminale del territorio, evocando un controllo chiaramente riferibile a compagini mafiose e 50 nell’interesse delle stesse, in esecuzione di un progetto delinquenziale comune e condiviso, escludendo che potessero ritenersi ricorrenti - anche per le modalità di comunicazione, per gli atteggiamenti tenuti - pretese azionate da soggetti che agivano in modo isolato o per interessi strettamente personali. Le stesse caratteristiche della condotta, l’intervenuta novazione della pretesa usuraria, i ruoli svolti in progressione dai soggetti intervenuti nella gestione del debito usurario dei due imprenditori, con atteggiamento intimidatorio ed inequivoco (come emerso dalle dichiarazioni delle persone offese, pienamente concordanti tra loro) sono stati ritenuti elementi indicativi e risolutivi quanto alla ricorrenza della aggravante oggetto di contestazione, con ricostruzione della sua portata sia quanto all’utilizzazione del metodo mafioso (per il capo 12, mentre tale profilo è stato escluso quanto al capo 11) già in primo grado, si veda in tal senso pag. 76 e seg. della motivazione) che quanto alla evidente agevolazione della organizzazione criminale di riferimento (per il capo 11) e per il capo 12)), secondo i principi evocati dalla giurisprudenza di questa Corte dei quali la Corte di appello ha fatto corretta applicazione (Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734-01; Sez. 6, n. 53691 del 17/10/2018, Belvedere, Rv. 274615-01; Sez. 6, n. 28212 del 12/10/2017, dep. 2018, Barallo, Rv. 273538-01; Sez. 6, n. 54481 del 06/11/2017, Madaffari, Rv. 271652-01; Sez. 6, n. 43890 del 21/06/2017, Aruta, Rv. 271098-01, e Sez. 6, n. 25510 del 19/04/2017, Realmuto, Rv. 270158-01). 9.5. Il quinto motivo di ricorso è fondato. Come puntualmente evidenziato dalla difesa, erano state devolute sul punto della ricorrenza della aggravante di cui all’art. 628, comma terzo, n. 3 cod. pen. quanto ai capi 6) e 12) specifiche deduzioni critiche alla motivazione del giudice di primo grado. Deduzioni che sono state oggetto di motivo di ricorso anche in questa sede, considerata la mera presenza di un richiamo al tema devoluto nell’ambito delle valutazioni relative alla dosimetria della pena, avendo evidenziato la difesa come la motivazione si dovesse ritenere sul punto sostanzialmente omessa. Il rilievo coglie nel segno, atteso che non risulta presente alcuna specifica considerazione delle deduzioni della difesa, emergendo un mero richiamo ad una decisione di condanna nell’ambito della determinazione del trattamento sanzionatorio, senza alcun riferimento all’epoca dei fatti imputati, circostanza che era stata specificamente 51 devoluta alla Corte di appello al fine di vagliare l’effettiva sussistenza della circostanza aggravante imputata. La sentenza deve conseguentemente essere annullata affinché il giudice del merito, nell’ambito della propria completa discrezionalità, motivi sul tema devoluto in relazione ai capi 6) e 12), tenendo conto del principio di diritto di recente confermato da questa Corte quanto alla connotazione dei rapporti tra art. 416-bis.1 e 629, comma secondo, cod. pen. (Sez. 6, n. 31325 del 18/06/2025, Alessi, Rv. 288638-01; Sez. 2, n. 15429 del 08/03/2024, Zagaria, Rv. 286280, Sez.1, n. 39836 del 19/04/2023, P, Rv. 285059-01) e della caratterizzazione della verifica devoluta in relazione all’epoca di commissione del fatto, secondo i parametri enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, che ha chiarito con orientamento consolidato, che qui si intende ribadire, che ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, n. 3, cod. pen., non è necessario che l'appartenenza dell'agente a un'associazione di tipo mafioso sia accertata con sentenza definitiva, ma è sufficiente che l'accertamento sia avvenuto nel contesto del provvedimento di merito in cui si applica la citata aggravante ( Sez. 2, n. 48448 del 31/10/2023, Genovese, Rv. 285587-01; Sez. 2, n 33775 del 04/05/2016, Bianco, Rv. 267850-01). 9.6. Il sesto motivo non è consentito, perché totalmente reiterativo, in assenza di confronto con la motivazione della Corte di appello, che ha adeguatamente affrontato le censure difensive, argomentato in modo logico e non censurabile in questa sede quanto alla impossibilità di concedere le circostanze attenuanti generiche in assenza di qualsiasi forma di arbitrio o irragionevolezza. Devono essere sul punto richiamati ed applicati i principi di diritto enunciati al & 3.8., non essendo consentita una nuova valutazione di congruità della pena ove adeguatamente motivata, come nel caso di specie, dal giudice di appello (pag. 36 dove è stata sottolineata la assenza di elementi positivamente valorizzabili a fronte della biografia criminale del ricorrente e della gravità e numero di imputazioni riferibili allo stesso). 10. Ricorso CU VI. 10.1. Il primo motivo di ricorso è generico, oltre che manifestamente infondato. Il ricorrente ha dedotto la ricorrenza di vizio della motivazione in ogni sua forma (sul punto devono essere richiamati i principi di cui al § 3.3.) sostanzialmente contestando la 52 considerazione della Corte di appello quanto alla ricorrenza dell’elemento soggettivo del delitto di cui all’art. 512-bis cod. pen. Nell’articolare tale censura il ricorrente non si confronta con la chiara e logica ricostruzione della Corte di appello che, nel ritenere il CU responsabile del delitto predetto (capo 14 della rubrica) e non del riciclaggio, ha specificamente richiamato una serie di elementi univoci in tal senso, con motivazione che non si presta a censure in questa sede (pag. 29 e seg. dove è stata valorizzata la conclusione del contratto come momento catalizzatore della piena consapevolezza del ricorrente, attese le caratteristiche della stipula, le condizioni economico e sociali riferibili al ricorrente, i suoi legami familiari, inequivoci, quanto al contesto di riferimento, la mancata allegazione di una spiegazione alternativa in ordine al coinvolgimento in una compravendita di tale portata, tra l’altro in assenza di corresponsione di un prezzo per l’acquisto). Sono stati, dunque, presi in considerazione, in assenza di aporie, una serie di elementi oggettivi, univoci e risolutivi, con ricostruzione della piena riferibilità, anche quanto all’elemento soggettivo, della condotta ascritta al ricorrente ai sensi dell’art. 512-bis cod. pen. sulla base di una corposa prova logica. Con questa motivazione il ricorrente non si confronta, ricadendo quindi nella decisa genericità ed aspecificità del motivo. Sul punto va rammentato l’insuperato principio di diritto delle Sez. U Petrella che hanno chiarito che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza la possibilità di verificare il significato probatorio delle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074-01). In conclusione, poi, si deve rilevare come nel ricostruire la condotta ascritta il giudice di appello abbia correttamente applicato il principio di diritto, che qui si intende ribadire, secondo il quale risponde a titolo di concorso anche colui che non è animato dal dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale, a condizione che almeno uno degli altri concorrenti agisca con tale intenzione e che della stessa il primo sia consapevole (Sez. 2, n. 38044 del 14/07/2021, Chiocchio, Rv. 282202-01; Sez. 2, n. 38277 del 07/06/2019, Nuzzi, Rv. 276954-01; da ultimo v. Sez. 2, n.27123 del 03/05/2023, 53 Carnovale, Rv. 284796-01, nonché Sez. 2, n. 18260 del 06/05/2022, Priolo, non mass.). Questo orientamento è conforme al principio più generale statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 16 del 05/10/1994, Demitry, non mass. sul punto), secondo il quale, nelle fattispecie (anche) a dolo specifico, «la sussistenza del reato richiede che almeno uno dei concorrenti agisca per quella particolare finalità richiesta dalla norma incriminatrice;
occorre peraltro che il concorrente privo del dolo specifico sia consapevole che altro concorrente agisca con il richiesto elemento soggettivo». Nello stesso senso si sono poi pronunciate le Sezioni Unite in tema di concorso esterno nel delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 202904-01). Tali principi risultano rispettati nel caso di specie, tenuto conto della imputazione in concorso, della portata delle condotte riferibili ai singoli concorrenti e della ricostruzione di contesto in ordine al chiaro collegamento personale e familiare del CU e della sua famiglia con il gruppo LO, in assenza di una valida giustificazione in ordine alla partecipazione a tale anomala compravendita, direttamente collegata alle ulteriori attività (estorsione e usura) considerate e valutate a carico di LO SO, LO DA e LO RE. 10.2. Il secondo motivo di ricorso è fondato. Il rilievo della difesa in ordine alla ricorrenza di un vizio della motivazione, contraddittoria e sostanzialmente omessa, seppur presente materialmente, coglie nel segno. In tal senso, si deve osservare come un dato fondamentale nella valutazione della censura sia rappresentato dalla diversa imputazione per la quale il ricorrente ha riportato condanna (intestazione fittizia, piuttosto che riciclaggio, nel quale in primo grado, era stato ritenuto assorbito il delitto di cui all’art. 512-bis cod. pen.). La Corte di appello ha chiarito che il ricorrente, quale intestatario fittizio, doveva essere ritenuto inconsapevole della estorsione e della usura sottostanti alla operazione contrattuale, per poi giungere nell’ambito della determinazione della dosimetria della pena a ritenere la certa ricorrenza della aggravante di cui all’art. 416- bis.1 cod. pen. sia pure rapportata al capo 14) anziché a quello di cui al capo 13) con motivazione che non solo si caratterizza per una effettiva apoditticità (non avendo correlato la aggravante al nuovo reato in relazione al quale è stata affermata la responsabilità del ricorrente) ma si presenta anche contraddittoria in relazione alle valutazioni rese sul punto dal giudice di primo grado in ordine alla 54 sussistenza della aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. contestata, quanto al caso di specie, nella forma della agevolazione mafiosa (pag. 81 e seg. dove la ricostruzione quanto a tale elemento circostanziale si è basata sulla piena consapevolezza delle operazioni poste in essere a monte della intestazione fittizia, con particolare riferimento alla usura in danno delle persone offese, attribuendo un rilievo decisivo al coinvolgimento con soggetti noti per la loro caratura criminale, ma comunque richiamati in relazione alla operazione di usura ed estorsione sottostante). La sentenza deve conseguentemente essere annullata con rinvio sul punto e il giudice del merito dovrà, nell’ambito della propria piena discrezionalità, valutate la ricorrenza o meno della aggravante contestata in relazione al delitto per il quale il CU ha riportato condanna, tenendo presenti i principi di diritto richiamati al § 3.7. (Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734-01; Sez. 6, n. 53691 del 17/10/2018, Belvedere, Rv. 274615-01; Sez. 6, n. 28212 del 12/10/2017, dep. 2018, Barallo, Rv. 273538-01; Sez. 6, n. 54481 del 06/11/2017, Madaffari, Rv. 271652-01; Sez. 6, n. 43890 del 21/06/2017, Aruta, Rv. 271098-01, e Sez. 6, n. 25510 del 19/04/2017, Realmuto, Rv. 270158-01: pronunce tutte concordi nel precisare che l’aggravante risulta applicabile non solo nei confronti di chi abbia agito con tale primaria finalità, ma anche di chi l’abbia comunque condivisa e fatta propria). 10.3. Il terzo motivo di ricorso è fondato. Risulta materialmente omessa qualsiasi considerazione in ordine alla possibile concessione o meno delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. La decisione di primo grado aveva esplicitamente richiamato (pag. 102), in considerazione della gravità delle condotte rispettivamente imputate ed in assenza di elementi positivamente valorizzabili, l’impossibilità di concedere le circostanze attenuanti generiche con motivazione cumulativa, comunque complessivamente adeguata secondo i principi sul punto richiamati al § 3.8 (la motivazione cumulativa di diniego delle circostanze attenuanti generiche a più coimputati non difetta di genericità, ove riferita alla gravità del fatto ed alla pericolosità dei soggetti, desunta, quest’ultima, dalla gravità del reato e dal quadro di ambiente, sul tema Sez. 3, n. 21690 del 20/02/2013, Bonanno, Rv. 255773-01). Nel caso di specie una tale considerazione non risulta esplicitata dalla Corte di appello, neanche in premessa, nella motivazione relativa al trattamento sanzionatorio e la necessità di una valutazione specifica, nel caso in esame, conseguiva alla diversa 55 connotazione della condotta ascritta e dalle valutazioni espresse nel senso di una inconsapevolezza del CU quanto alle operazioni sottostanti la intestazione fittizia allo stesso ascritta e per la quale ha riportato condanna. La sentenza deve, dunque, essere annullata con rinvio e il giudice di merito dovrà procedere alla valutazione specifica sul punto nell’ambito della propria piena discrezionalità. 10.4. Il quarto motivo di ricorso è generico, oltre che manifestamente infondato. Il giudice di appello ha determinato, nell’ambito della propria discrezionalità, la nuova pena base in relazione al delitto imputato ai sensi dell’art. 512-bis cod. pen. e nel determinare la pena non si ravvisa alcuna manifesta illogicità, essendo pienamente riscontrabile il canone valutativo, che ha chiaramente richiamato la gravità della condotta posta in essere. Devono sul punto essere richiamati i principi già enunciati al § 3.8., atteso che in mancanza di qualsiasi irragionevolezza o illegalità non è consentita una nuova valutazione di congruità della pena, specificamente motivata dal giudice di appello nel caso di specie. 11. Ricorso RA RM. 11.1. Il primo motivo di ricorso è non consentito in quanto totalmente reiterativo del motivo di appello, oltre che generico perché basato su una considerazione frammentaria delle argomentazioni della Corte di appello, in mancanza di un effettivo confronto con le ragioni della decisione, non censurabili in questa sede in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. in relazione al capo 16) della rubrica. Devono essere richiamati e ribaditi i principi di diritto enunciati ai punti 3.1., 3.4., 3.7. essendosi sul tema oggetto del motivo la difesa limitata a proporre una differente comparazione di significati probatori rispetto ad elementi di prova che sono stati correttamente valutati dalla Corte di appello. In tal senso, occorre considerare che la Corte di appello ha ritenuto - in modo logico ed argomentato, attraverso il riferimento al già descritto complessivo contesto criminale, delineato, tra l’altro, dalle circostanze concordemente riportate dalle persone offese - la sussistenza della aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. non solo sulla base della captazione ambientale e delle successive e progressive ammissioni della persona offesa CO, ma anche in considerazione del portato inequivoco delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Colosimo, del tutto pretermesse dal ricorrente (pag. 31 se seg. dove sono stati 56 valorizzati in modo logico ed argomentato il contesto in cui maturava la richiesta del RA, le caratteristiche della stessa, la finalità a sostegno dei carcerati, l’inequivoco riferimento alla famiglia di provenienza, la piena consapevolezza del destinatario della richiesta quanto alla diretta riferibilità della somma consegnata alle esigenze della consorteria criminale di riferimento). Il motivo tende, dunque, ad introdurre una considerazione diversa ed alternativa di significativi elementi di fatto, che non possono essere oggetto di rilettura in questa sede in presenza di una motivazione del tutto immune da manifesta illogicità o apparenza o contraddittorietà. 11.2. Il secondo motivo di ricorso è fondato. Valgono per il RA considerazioni sovrapponibili a quelle espresse in ordine alla posizione del CU al § 10.3. Risulta, anche in questo caso, materialmente omessa qualsiasi considerazione in ordine alla possibile concessione o meno delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62- bis cod. pen. La decisione di primo grado aveva esplicitamente richiamato (pag. 102), in considerazione della gravità delle condotte rispettivamente imputate ed in assenza di elementi positivamente valorizzabili, l’impossibilità di concedere le circostanze attenuanti generiche con motivazione cumulativa, comunque complessivamente adeguata secondo i principi sul punto richiamati al § 3.8 (la motivazione cumulativa di diniego delle circostanze attenuanti generiche a più coimputati non difetta di genericità, ove riferita alla gravità del fatto ed alla pericolosità dei soggetti, desunta, quest’ultima, dalla gravità del reato e dal quadro di ambiente, sul tema Sez. 3, n. 21690 del 20/02/2013, Bonanno, Rv. 255773-01). Nel caso di specie una tale considerazione non risulta esplicitata dalla Corte di appello. La sentenza deve, dunque, essere annullata sul punto e il giudice di merito dovrà procedere alla specifica considerazione del tema devoluto nell’ambito della propria piena discrezionalità. 11.3. Il terzo motivo è generico, in assenza di effettivo confronto con la motivazione, che ha motivato in modo non censurabile in ordine alla nuova pena, determinata a seguito della esclusione della aggravante di cui all’art. 629, comma secondo, cod. pen. richiamando in modo univoco la rilevanza, portata e gravità della condotta posta in essere. Devono essere sul punto richiamati ed applicati i principi già enunciati al §3.8., dovendosi ancora una volta ribadire che non è consentita una nuova valutazione di congruità della pena in mancanza di qualsiasi forma di arbitrio o irragionevolezza, mentre risultano 57 adeguatamente enunciati gli elementi determinanti per la soluzione adottata. 12. Ricorso SS US. 12.1. Il primo e il secondo motivo di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente attesa la critica proposta da diverse prospettive argomentative in ordine alla affermazione di responsabilità e regime circostanziale del fatto ascritto al capo 15) della rubrica, non sono consentiti in quanto reiterativi dei motivi di appello, in mancanza di effettivo confronto con la motivazione della Corte di appello. Il ricorrente ha difatti proposto una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede, criticando la persuasività della motivazione, la confusione della stessa per essersi concentrata esclusivamente sulle dichiarazioni della persona offesa anche al fine di ritenere integrata, secondo la difesa apoditticamente, la circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. Anche in questo caso devono essere richiamati, perché applicabili al caso di specie i principi già enunciati ai § 3.1., 3.4, 3.7., tenuto altresì conto della richiamata premessa introduttiva della Corte di appello (pag. 3) circa l’operatività nel periodo di interesse di una locale di ‘ndrangheta. La Corte di appello, in senso conforme al giudice di primo grado, ha ritenuto ricorrente il tentativo di estorsione aggravato ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen. con una motivazione del tutto immune da illogicità, mediante una ampia ricostruzione non solo degli elementi probatori a carico del ricorrente, ma anche di contesto, con riferimento al dominio del territorio da parte di consorterie criminali nell’ambito delle quali era pienamente inserito il nucleo familiare del ricorrente (pag. 29 e seg.) precisando specificamente sia la portata univoca della condotta (per come emergente sia dalla captazione ambientale nella quale la persona offesa CO ammetteva esplicitamente di essere sottoposto a richieste estorsive plurime) che l’idoneità della stessa, atteso il contegno tenuto dal ricorrente che: - si era presentato senza effettivo motivo presso la attività commerciale della persona offesa accompagnato da altre due persone a supporto;
- aveva convocato la persona offesa e lo aveva condotto in zona più appartata del bar per sedersi con lui, disponendo che le due persone che lo accompagnavano controllassero l’accesso al locale, al fine di impedire ad altri di avvicinarsi (proprio in considerazione della particolarità della conversazione che si sarebbe affrontata); - aveva richiamato all’ordine 58 la persona offesa, sottolineando che si era dimenticata della sua famiglia e che invece avrebbe dovuto contribuire anche per sostenere chi si trovava in difficoltà a seguito di provvedimenti della autorità giudiziaria, elargendo somme di denaro a titolo di regalie natalizie per sostenere le famiglie dei detenuti. Motivazione questa, che alla luce del contesto ricostruito nei giudizi di merito, e già richiamato, è del tutto idonea a dar conto della sussistenza della aggravante oggetto di contestazione. La Corte di appello ha descritto, con motivazione logicamente articolata, gli atteggiamenti intimidatori posti in essere, la chiara portata della richiesta, le richieste formulate, evocando la propria famiglia di origine del tutto nota sul territorio per il suo spessore criminale, la presenza di più persone presenti, elemento significativo nel senso del rafforzamento della portata della attività del ricorrente, la finale destinazione delle somme, con una chiara valorizzazione delle modalità esecutive, della provenienza delle richieste, della tempistica che aveva connotato tali contatti (il SS era appena stato scarcerato e il padre era invece ancora detenuto in quanto capo di consorteria criminale in relazione alla quale aveva riportato condanna ai sensi dell’art. 416-bis cod. pen.), valutando puntualmente anche le censure in ordine alla portata della captazione ambientale e quanto alla iniziale reticenza della persona offesa (pag. 30 e seg. anche in relazione alle diverse visite ricevute dal ricorrente ed al collegamento dello stesso con il RA). Il ricorrente non si confronta effettivamente con il complessivo ragionamento della Corte di appello e propone in modo non consentito non solo una lettura alternativa del merito, ma anche della captazione ambientale. Sul punto si deve ribadire che l’interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, non può essere sindacata dalla Corte di cassazione se non nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite. In questa sede, dunque, è possibile prospettare un’interpretazione del significato di un’intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il contenuto sia stato indicato in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva e incontestabile (Sez. U, n. 22471 del 59 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263715-01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D’Andrea, Rv. 268389-01; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650-01) circostanza certamente non ricorrente nel caso di specie. In conclusione, si deve osservare come ricorra una adeguata e congrua motivazione quanto alla condotta imputata ed alla ricorrenza della circostanza aggravante nella sua duplice caratterizzazione (Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734-01; Sez. 6, n. 53691 del 17/10/2018, Belvedere, Rv. 274615-01; Sez. 6, n. 28212 del 12/10/2017, dep. 2018, Barallo, Rv. 273538-01; Sez. 6, n. 54481 del 06/11/2017, Madaffari, Rv. 271652-01; Sez. 6, n. 43890 del 21/06/2017, Aruta, Rv. 271098-01, e Sez. 6, n. 25510 del 19/04/2017, Realmuto, Rv. 270158-01). 12.2. Il terzo motivo di ricorso è fondato solo ed esclusivamente quanto alle censure articolate in ordine alla ricorrenza del vizio della motivazione perché omessa in ordine alla richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. Risulta materialmente omessa qualsiasi considerazione in ordine alla possibile concessione o meno delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. La decisione di primo grado aveva esplicitamente richiamato (pag. 102), in considerazione della gravità delle condotte rispettivamente imputate ed in assenza di elementi positivamente valorizzabili, l’impossibilità di concedere le circostanze attenuanti generiche con motivazione cumulativa, comunque complessivamente adeguata secondo i principi sul punto richiamati al § 3.8 (la motivazione cumulativa di diniego delle circostanze attenuanti generiche a più coimputati non difetta di genericità, ove riferita alla gravità del fatto ed alla pericolosità dei soggetti, desunta, quest’ultima, dalla gravità del reato e dal quadro di ambiente, sul tema Sez. 3, n. 21690 del 20/02/2013, Bonanno, Rv. 255773-01). Nel caso di specie una tale considerazione non risulta esplicitata dalla Corte di appello, neanche in premessa o nella motivazione relativa al trattamento sanzionatorio, sicché risulta omessa la valutazione concreta devoluta con specifico motivo di appello. La sentenza deve essere annullata sul punto con rinvio e il giudice di merito dovrà procedere alla valutazione specifica nell’ambito della propria piena discrezionalità. È invece generico, oltre che manifestamente infondato, il rilievo, affrontato nella parte finale del motivo, quanto alla pena prescelta come pena base in assenza di effettivo confronto con la motivazione, che ha richiamato in modo non censurabile, in ordine alla nuova pena, 60 determinata a seguito della esclusione della aggravante di cui all’art. 629, comma secondo, cod. pen. la rilevanza, portata e gravità della condotta posta in essere. Devono essere sul punto applicati i principi già enunciati al § 3.8., dovendosi ancora una volta ribadire che non è consentita una nuova valutazione di congruità della pena in mancanza di qualsiasi forma di arbitrio o irragionevolezza, mentre risultano adeguatamente enunciati gli elementi determinanti per la soluzione adottata. 13. Ricorso OF FI. 13.1. Il primo motivo di ricorso non è consentito in quanto reiterativo, oltre generico in assenza di un effettivo confronto con la motivazione, al fine evidente di introdurre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede. Attesa la doppia affermazione conforme di responsabilità quanto al capo 3) della rubrica devono essere richiamati ed applicati in relazione alla censura dedotta i principi di cui ai § 3.1., 3.4. La Corte di appello ha difatti compiutamente ricostruito, con motivazione che non si presta a censure in questa sede, la sottoposizione a ripetute richieste estorsive del Villaggio Santa Monica, sia sulla base delle dichiarazioni della persona offesa, che in considerazioni delle plurime dichiarazioni di collaboratori di giustizia specificamente considerate (pag. 22) che ricostruivano contesto e sottoposizione della zona al controllo della ‘ndrina OF. Nell’ambito di tale ricostruzione di contesto è stata poi specificamente valutata la univoca e chiara dichiarazione della persona offesa RU, che ha specificamente ricostruito la richiesta inoltrata dal ricorrente a seguito del decesso del padre, evidenziando la sussistenza di una piena continuità tra le attività di OF RM e OF FI. È stata, dunque, ritenuta la ricorrenza di piena prova quanto alla responsabilità del ricorrente, in senso conforme al giudice di primo grado, correttamente applicando il principio di diritto, che qui si intende ribadire, secondo il quale quando si verte in un caso in cui è necessario esaminare l’attendibilità della persona offesa, non è obbligatoria la ricerca di conferme rispetto a quanto dichiarato: la giurisprudenza di legittimità infatti, anche quando prende in considerazione la possibilità di valutare l’attendibilità estrinseca della testimonianza della parte offesa attraverso l’individuazione di conferme esterne al dichiarato si esprime in termini di opportunità e non di necessità, lasciando al 61 giudice di merito un ampio margine di apprezzamento circa le modalità di controllo della attendibilità nel caso concreto (Sez. 5, n. 12920 del 13/02/2020, Ciotti, Rv. 279070-01 Sez. 1, n. 29732 del 24/06/2010, Stefanini, Rv. 248016-01). A ciò si deve aggiunge che costituisce principio incontroverso l’affermazione che la valutazione dell’attendibilità della parte offesa dal reato rappresenta una questione di fatto, che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni, circostanza assolutamente non ricorrente nel caso in esame (Sez. 2, n. 41505 del 24/09/2013, Terrusa, Rv. 257241-01; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342-01). La motivazione offerta dalla Corte territoriale è priva di vizi logici manifesti e decisivi e si presenta coerente sia con le indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di legittimità, che con le emergenze processuali, fornendo una logica e coerente valutazione degli elementi che compongono il quadro probatorio a carico del ricorrente. Il ricorrente non si è quindi confrontato con le ragioni poste a fondamento della motivazione e con la giurisprudenza di legittimità che ha ribadito che è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione ( Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970- 01), dovendosi ritenere sul punto disattese le diverse censure difensive proposte con il motivo di appello, sulla base di un articolato ragionamento ricostruttivo, rispetto al quale il ricorrente si limita a proporre argomentazioni che integrano una mera contrapposizione dimostrativa. 13.2. Il secondo motivo di ricorso è totalmente generico ed aspecifico nella sua formulazione, oltre che manifestamente infondato. Innanzi tutto, occorre osservare come il ricorrente abbia sostenuto una mera illogicità, e non quindi una manifesta illogicità della motivazione, per poi sostenere in modo aspecifico la conseguente ricorrenza di un travisamento della prova consistente nella mancata assunzione di prova documentale (identificata in una fattura richiamata dalla persona offesa per coprire la dazione di danaro a titolo di estorsione). La formulazione del motivo si caratterizza all’evidenza per una sostanziale 62 genericità ed aspecificità sia in considerazione del contenuto della decisione sul punto, che in relazione al travisamento della prova. In tal senso si devono richiamare ed applicare i principi già affermati al § 3.2. e precisare che al tema del travisamento risulta estraneo ogni discorso confutativo sul significato della prova, che, nel caso di specie, è stata ritenuta dalla Corte di appello ininfluente attesa la portata, univoca, delle dichiarazioni della persona offesa. Tra l’altro appare eccentrica l’argomentazione difensiva secondo la quale il riscontro rispetto a tale prova documentale può essere devoluto in questa sede perché rappresenterebbe elemento introdotto autonomamente dalla Corte di appello per la prima volta in assenza di allegazioni difensive sul tema. In realtà, anche in relazione a tale profilo, il ricorrente omette di confrontarsi con la motivazione, che non richiama, né contesta specificamente sul punto, che ha chiarito che era stato proprio l’appellante a sostenere che il RU non sarebbe stato in grado di esibire tale fattura a riscontro delle sue dichiarazioni, specificamente motivando sul punto in senso contrario alle allegazioni difensive (così rispondendo specificamente alla censura introdotta, proprio su questo tema, con l’atto di appello al punto 1.3. pag. 17 e seg.). Il tema risulta, sulla base della documentazione, introdotto proprio dalla difesa e sul punto la Corte di appello ha motivato specificamente, disattendendo la censura e fornendo una considerazione di logica interpretativa che il ricorrente non ha contestato e con la quale non si è confrontato (né, nell’ambito del predetto motivo di appello, ha mai formulato una qualsiasi richiesta di acquisizione documentale a sostegno della ritenuta decisività della documentazione evocata). Né, si deve ancora sottolineare, la censura per come proposta ha evidenziato in modo argomentato la effettiva sussistenza di un travisamento tale idoneo a disarticolare l’intera decisione, evidenziando effettivamente la presenza di una non controvertibile difformità tra il senso della prova e quello in concreto tratto dal giudice sul punto. 13.3. Il terzo motivo di ricorso non è consentito in quanto totalmente reiterativo dei motivi di appello, oltre che generico in mancanza di confronto con la motivazione della Corte di appello in ordine alla affermazione di responsabilità per le imputazioni, oggetto delle considerazioni difensive, di cui ai capi 3) 6) 17) e 18). È evidente come la motivazione sia presente e non sia stata omessa quanto alla credibilità delle persone offese RU, EL, BA e AN e 63 la allegazione difensiva è finalizzata alla introduzione di una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede. Si devono sul punto richiamare ed applicare i principi di diritto di cui ai § 3.1., 3.3., 3.4 ed anche 3.5. attesa la asserita ricorrenza di violazione di legge con riferimento all’art. 192 cod. proc. pen. La Corte di appello ha reso una ampia motivazione sulle condotte oggetto di imputazione ed ha ritenuto pienamente credibili le persone offese con una motivazione logicamente articolata, ricostruendo specificamente come già evidenziato per le posizioni dei concorrenti RI NO, LO RE e LO ME. Anche quanto a tali censure occorre ricordare che quando si verte in un caso in cui è necessario esaminare l’attendibilità della persona offesa, non è obbligatoria la ricerca di conferme rispetto a quanto dichiarato: la giurisprudenza di legittimità infatti, anche quando prende in considerazione la possibilità di valutare l’attendibilità estrinseca della testimonianza della parte offesa attraverso l’individuazione di conferme esterne al dichiarato si esprime in termini di opportunità e non di necessità, lasciando al giudice di merito un ampio margine di apprezzamento circa le modalità di controllo della attendibilità nel caso concreto (Sez. 5, n. 12920 del 13/02/2020, Ciotti, Rv. 279070-01 Sez. 1, n. 29732 del 24/06/2010, Stefanini, Rv. 248016-01). A ciò si deve aggiungere che costituisce principio incontroverso l’affermazione che la valutazione dell’attendibilità della parte offesa dal reato rappresenta una questione di fatto, che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni, circostanza assolutamente non ricorrente nel caso in esame (Sez. 2, n. 41505 del 24/09/2013, Terrusa, Rv. 257241- 01; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342-01). La motivazione offerta dalla Corte territoriale è priva di vizi logici manifesti e decisivi e si presenta coerente sia con le indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di legittimità, che con le emergenze processuali, fornendo una logica e coerente valutazione degli elementi che compongono il quadro probatorio a carico del ricorrente. 13.4. Il quarto motivo di ricorso è generico ed aspecifico e non si confronta con la complessiva ricostruzione del ruolo e della pluralità delle condotte poste in essere dal ricorrente, ritenute di decisa gravità, sulla base della quali è stato espresso il giudizio sanzionatorio e calibrata la dosimetria della pena, mentre gli elementi allegati dalla 64 difesa in questa sede (la circostanza secondo la quale il ricorrente non si sarebbe reso protagonista di ulteriori vicende nell’ambito del presente procedimento, oltre a quelle contestategli) non rappresentavano all’evidenza un elemento di rilevanza da valorizzare al fine della concessione delle circostanze attenuanti generiche, sulla base tra l’altro di un motivo caratterizzato già in sede di appello da estrema genericità non avendo effettivamente il ricorrente introdotto argomenti specifici a sostegno della ricorrenza di elementi positivamente valorizzabili, limitandosi a richiamare, in modo assertivo, la condotta assolutamente collaborativa del ricorrente. Devono essere richiamati ed applicati i principi già enunciati ai § 3.6., 3.8. atteso che non può essere richiesta una nuova valutazione di congruità del trattamento sanzionatorio in assenza di elementi arbitrarietà o illogicità ed irragionevolezza della scelta enunciata (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549-01; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509-01; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826-01). 14. In conclusione: - deve essere annullata senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di LO DA relativamente al capo 14) perché estinto per prescrizione, nonché nel resto disponendo la trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro per l'ulteriore corso;
- deve essere annullata la medesima sentenza nei confronti di CU VI limitatamente alle circostanze aggravanti di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. ed alle circostanze attenuanti generiche, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro, con inammissibilità nel resto del ricorso del CU;
- deve essere annullata la medesima sentenza nei confronti di LO RE limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 628, terzo comma, n. 3) cod. pen. in relazione ai capi 6) e 12), con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro, con inammissibilità nel resto il ricorso di LO RE;
- deve essere annullata la sentenza impugnata nei confronti di RA RM e di SS US limitatamente alle circostanze attenuanti generiche, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro, mentre sono nel resto inammissibili i ricorsi di RA e di SS;
- devono essere dichiarati inammissibili i ricorsi di RI NO, LO BA, LO 65 AR, LO ON, LO ME e OF FI, con condanna degli stessi al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di LO DA relativamente al capo 14) perché estinto per prescrizione, nonché nel resto disponendo la trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro per l'ulteriore corso. Annulla la medesima sentenza nei confronti di CU VI limitatamente alle circostanze aggravanti di cui all'art. 416 bis.1 c.p. e alle circostanze attenuanti generiche, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro;
dichiara inammissibile nel resto il ricorso di CU. Annulla la medesima sentenza nei confronti di LO RE limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 628, terzo comma, n. 3) c.p. in relazione ai capi 6) e 12), con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro;
dichiara inammissibile nel resto il ricorso di LO RE. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di RA RM e di SS US limitatamente alle circostanze attenuanti generiche, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro;
dichiara nel resto inammissibili i ricorsi di RA e di SS. Dichiara inammissibili i ricorsi di RI NO, LO BA, LO AR, LO ON, LO ME e OF FI, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 14/11/2025 La Cons. est. Il Presidente IA LL TU ANGELO CAPUTO