Sentenza 5 ottobre 2023
Massime • 1
In tema di stupefacenti, la configurabilità del delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, postula un'adeguata valutazione complessiva del fatto, in relazione a mezzi, modalità e circostanze dell'azione, ed a quantità e qualità delle sostanze, con riferimento al grado di purezza, sì da pervenire all'affermazione di lieve entità in conformità ai principi costituzionali di offensività e di proporzionalità della pena. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione che aveva escluso la lieve entità del fatto, valorizzando il livello di professionalità del traffico, desumibile dall'elevato grado di purezza della cocaina, con principio attivo pari al 55,65%, dalla quale era ricavabile un numero di dosi particolarmente alto, per 291 unità).
Commentario • 1
- 1. La lieve entità nel reato di spaccio non può fondarsi su criteri meramente quantitativi (Cass. pen. n. 17511/2025)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 15 maggio 2025
1. Premessa La sentenza in esame affronta un tema ricorrente e tuttavia ancora foriero di contrastanti applicazioni: la configurabilità del fatto di lieve entità nei reati in materia di stupefacenti, ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Il caso si segnala per l'interessante analisi svolta dalla Corte di cassazione in ordine ai criteri interpretativi che regolano il discrimen tra il fatto “lieve” e la condotta di non minima offensività, anche alla luce di parametri apparentemente favorevoli all'imputato (quantità modesta, assenza di organizzazione esterna, utilizzo dell'abitazione). 2. Il fatto L'imputato era stato tratto a giudizio per la detenzione e la cessione reiterata di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/10/2023, n. 50257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50257 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2023 |
Testo completo
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARILIA DI NARDO che ha concluso chiedendo Q a Penale Sent. Sez. 4 Num. 50257 Anno 2023 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: D'ANDREA ALESSANDRO Data Udienza: 05/10/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 14 luglio 2022 la Corte di appello di Bari, in accoglimento dell'impugnazione proposta dal Procuratore generale, ha riqualificato il delitto ascritto a IA VI ai sensi dell'art. 73, comma 1, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, rideterminando la pena nei suoi confronti applicata, ritenute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, nella misura di anni quattro di reclusione ed euro 18.000,00 di multa. L'imputato, in particolare, è stato riconosciuto colpevole di avere detenuto a fine di spaccio, all'interno della sua abitazione, grammi 86,93 di sostanza stupefacente del tipo cocaina, pari a circa 291 dosi singole, avvolta in un involucro di cellophane sigillato con del nastro adesivo di cui aveva cercato inutilmente di disfarsi occultandolo maldestramente sotto una siepe ubicata davanti alla finestra della sua camera da letto. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione IA VI, a mezzo del suo difensore, eccependo tre motivi di censura. Con il primo ha dedotto violazione ed erronea interpretazione dell'art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990, nonché carenza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione con riguardo alla configurata sua responsabilità in ordine alla fattispecie criminosa ascrittagli. A dire del ricorrente, infatti, la Corte territoriale avrebbe ritenuto la sussistenza della su'a responsabilità penale pur in carenza di riscontri probatori idonei a riferire alla sua persona la droga rinvenuta, essendo stata essa trovata sotto una siepe posta in un cortiletto di facile accesso anche ai residenti delle abitazioni confinanti, in quanto area non di sua esclusiva pertinenza, bensì parte comune di un edificio composto da più unità abitative. Lo stupefacente, pertanto, poteva essere stato occultato da chiunque, anche in un momento antecedente rispetto all'arrivo della P.G. operante. Di alcun pregio sarebbe, poi, la circostanza per cui l'involucro di cellophane sarebbe stato chiuso con nastro adesivo avente lo stesso colore di uno rinvenuto presso l'abitazione dello IA, atteso che, unitamente ad esso, erano stati trovati nella sua dimora anche altri rulli di nastro adesivo, pure di colori diversi. Con la seconda doglianza il ricorrente ha eccepito violazione ed erronea interpretazione dell'art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990, nonché carenza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione con riferimento all'erronea qualificazione dei fatti nell'ipotesi di cui al comma 1, e non già del comma 5, del citato articolo. 2 La Corte di appello avrebbe errato nel riqualificare il delitto nella più grave ipotesi delittuosa, atteso che, diversamente da quanto da essa ritenuto, il principio attivo della droga sequestrata non poteva essere considerato elevato e che certamente trattavasi di stupefacente di scarsa qualità. Con l'ultimo motivo lo IA ha lamentato violazione ed erronea interpretazione dell'art. 99 cod. pen., nonché carenza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, in merito all'erroneo riconoscimento nei suoi confronti della recidiva specifica ed infraquinquennale. La Corte di merito, in particolare, non avrebbe in alcun modo motivato sulle ragioni di concreta sussistenza della suddetta recidiva qualificata, in tal maniera disattendendo i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità per cui non è a tal fine sufficiente fare mero richiamo alla presenza di precedenti penali, atteso che essi esauriscono la loro efficacia in fase di contestazione dell'aggravante, senza, tuttavia, poter avere nessuna automatica incidenza nella successiva fase della sua applicazione. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato con riguardo all'ultimo motivo proposto, determinando l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente la recidiva, dovendo nel resto essere dichiarato inammissibile. 2. In primo luogo priva di ogni fondamento è l'introduttiva doglianza, con cui il ricorrente ha proposto questioni afferenti alla rilettura del fatto e delle prove assunte, come tali non passibili di valutazione in questa sede di legittimità. In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi - dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti - e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così, tra le tante, Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv, 203428-01). 3 Esula dai poteri di questa Corte la rilettura della ricostruzione storica dei fatti posti a fondamento della decisione di merito, dovendo l'illogicità del discorso giustificativo, quale vizio di legittimità denunciabile mediante ricorso per cassazione, essere di macroscopica evidenza (cfr. Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794-01; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone e altri, Rv. 207944-01). Sono precluse al giudice di legittimità, pertanto, la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., fra i molteplici arresti in tal senso: Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep.,2021, F., Rv. 280601- 01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507-01). E', conseguentemente, sottratta al sindacato di legittimità la valutazione con cui il giudice di merito esponga, con motivazione logica e congrua, le ragioni del proprio convincimento. 2.1. Ebbene, con riferimento alla sentenza impugnata deve essere osservato come, con motivazione puntuale ed immune da vizio alcuno, siano state illustrate in essa, in modo lineare e coerente, le ragioni per cui risulta congruamente provata l'integrazione della condotta delittuosa da parte dello IA, atteso che, alla stregua di quanto adeguatamente esplicato dai giudici di secondo grado, gli operanti, subito prima di entrare nell'abitazione e di rinvenire la droga occultata sotto una siepe posta davanti alla finestra della camera da letto dell'imputato, avevano udito «distintamente il rumore di apertura e chiusura di un infisso metallico posto sul piano strada sul lato sinistro dello stabile, in corrispondenza della camera da letto dello IA munita invero di una finestra scorrevole in anticorodal». Conseguentemente, la Corte territoriale ha ritenuto, con argomentazioni logiche ed esenti dai prospettati vizi, che la condotta di occultamento della droga potesse essere riferita unicamente alla persona del prevenuto, unico soggetto non solo avente una perfetta padronanza e conoscenza dei luoghi, ed in particolare dell'esistenza di un cortiletto interno con presenza di una siepe presso cui nascondere la sostanza stupefacente, ma anche in grado di gestire con azioni particolarmente celeri le operazioni di occultamento della droga - azionando la tapparella interna della finestra della sua camera da letto, accedendo da essa alla vicinissima siepe e quindi rientrando velocemente dall'indicata finestra all'interno della sua abitazione -. 3. Del pari manifestamente infondata è anche la seconda censura dedotta dall'imputato, con cui ha lamentato l'intervenuta erronea riqualificazione del fatto 4 ai sensi dell'art. 73, comma 1, D.P.R. n. 309 del 1990, essendone, a suo avviso, corretto l'inquadramento effettuato dal primo giudice nella più lieve ipotesi prevista dal quinto comma. In proposito, infatti, deve darsi conto dell'indirizzo interpretativo espresso dalla giurisprudenza di legittimità per cui il ricor - scimento dell'indicata fattispecie richiede un'adeguata valutazione complessiva el fatto, in relazione a mezzi, modalità e circostanze dell'azione, qualità e qua: tità della sostanza con riferimento al grado di purezza, in modo da pervenire :Vaffermazione di lieve entità in conformità ai principi costituzionali di offensivit e proporzionalità della pena (cfr. Sez. 6, n. 1428 del 19/12/2017, dep. 2018, Rv. 271959-01). E' necessario, cioè, che la qualificazione del fatto ai sen;
dell'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990 costituisca l'approdo della valazione complessiva di tutte le circostanze del fatto rilevanti per stabilire la sua entità alla luce dei criteri normativizzati e che tale percorso valutativo, così ricc Itruito,` si rifletta nella motivazione della decisione, dovendo il giudice dimostrara di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza eventualmente riservata solo ad alcuni di ess: (cfr., in questi termini, Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Muroio, Rv. 274076-01,'. Ciò premesso in punto di diritto, deve ritenersi, ailora, che, nel caso di specie, la Corte territoriale abbia offerto una motivaziona pienamente adeguata in ordine al disposto diniego del riconoscimento deW fattispecie della lieve entità, essendo stati posti in rilievo aspetti rivelatori de.ila finalità di spaccio e della professionalità con cui lo stesso veniva svolto da parte dell'imputato, in particolar modo considerata la rilevantissima consistenza del principio attivo (55,65%) presente nella cocaina da lui posseduta, nonché la derivata possibilità di ricavarne un numero di dosi particolarmente elevato, pari a 291 unità. In modo palesemente adeguato, quindi, i giudici di appello hanno del tutto correttamente mostrato di aver valutato i plurimi e variegati dati probatori disponibili, negando la ricorrenza del fatto di lieve entità sulla base di elementi cui hanno ritenuto di attribuire una rilevanza maggiormente significativa rispetto ad altri ai fini dell'esclusione della minima offensività. 4. Deve essere accolto, invece, l'ultimo motivo eccepito da parte del ricorrente, con cui è stato lamentato l'erroneo riconoscimento della recidiva qualificata contestatagli, per carenza di motivazione sul punto, e quindi per non esservi stata alcuna effettiva valutazione di essa in termini concreti. La Corte di appello, infatti, ha ritenuto di poter applicare la recidiva specifica ed infraquinquennale senza operare nessuna effettiva valutazione in 5 proposito, esplicando le ragioni dell'accresciuta pericolosità sociale dell'imputato, palesata con la commissione del delitto oggetto del presente giudizio. Nondimeno, considerato che l'applicazione dell'aumento di pena per effetto della recidiva rientra nell'esercizio dei poteri discrezionali del giudice, che ne deve fornire adeguata motivazione con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta a rivelare la maggior capacità a delinquere dell'imputato, tale da giustificare l'aumento di pena, il giudice non può esimersi dalla concreta verifica in ordine alla sussistenza degli elementi indicativi di una maggiore capacità a delinquere del reo - anche considerato che con la sentenza n. 185/2015 la Corte Costituzionale ha escluso che l'aumento di pena possa essere correlato ad una presunzione di maggiore pericolosità del reo, anche per le ipotesi di recidiva obbligatoria di cui all'art. 99, comma 5 cod. pen., senza alcun accertamento concreto della effettiva significatività del nuovo episodio delittuoso -. Peraltro, alla stregua di quanto affermato da questa Corte di legittimità, ai fini della rilevazione della recidiva, intesa quale elemento sintomatico di un'accentuata pericolosità sociale del prevenuto, e non come fattore meramente descrittivo dell'esistenza di precedenti penali per il delitto a carico dell'imputato, la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice (così, tra le tante, Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, Del Chicca, Rv. 270419-01; ma cfr. anche, in termini conformi, Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, P.G., Calibè, Rv. 247838-01). Né può ritenersi soddisfatto l'evidenziato onere giustificativo della ritenuta applicazione della recidiva qualificata, in ragione di un'accresciuta pericolosità sociale dell'imputato desunta dall'avvenuta integrazione del nuovo reato, facendo riferimento alla motivazione resa da parte del primo giudice - in virtù di una lettura combinata delle due sentenze, espressive di una "doppia conforme" pronuncia di responsabilità - atteso che neppure nella pronuncia di primo grado era stata espressa motivazione alcuna in ordine alle ragioni di riconoscimento della recidiva nei confronti del prevenuto. 5. L'impugnata sentenza deve, pertanto, essere annullata limitatamente alla statuizione concernente la recidiva - con quel che eventualmente ne deriva 6 ai fini della concreta determinazione della pena - con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari, nel resto dichiarandosi l'inammissibilità del ricorso.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente la recidiva, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Bari. Dichiara il ricorso inammissibile nel resto. Così deciso in Roma il 5 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il Pre •nte