Sentenza 7 novembre 2000
Massime • 1
Per la configurabilità del reato di estorsione non basta l'esercizio di una generica pressione alla persuasione o la formulazione di proposte esose o ingiustificate, ma occorre che l'agente si avvalga di modalità tali da forzare la controparte a scelte in qualche modo obbligate, facendo sì che non le venga lasciata alcuna ragionevole alternativa tra il soggiacere alle altrui pretese o il subire, altrimenti, un pregiudizio diretto e immediato. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la S.C.ha escluso che potesse qualificarsi come tentativo di estorsione la condotta del locatario di un immobile il quale, a fronte di una richiesta di anticipata risoluzione del contratto di locazione da parte del proprietario, aveva subordinato il proprio consenso al versamento di una somma di danaro a titolo di "buona uscita").
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/11/2000, n. 13043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13043 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FRANCESCO MORELLI Presidente del 07/11/2000
1. Dott. MICHELE BESSON Consigliere SENTENZA
2. Dott. GIUSEPPE D'ERRICO Consigliere N. 2005
3. Dott. CORRADO DANZA Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. VINCENZO TARDINO Consigliere N. 18514/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da LA VA, nato a [...] il [...];
LL RE n. a Pavia il 1.12.1964
avverso la sentenza (10.2.2000) della Corte d'appello di Milano Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Tardino V.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. A. Siniscalchi che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore avv. Azzali, che illustrava: motivi del ricorso, ribadendo le precedenti conclusioni del ricorso, altresì, atto, previa documentazione che viene acquisita, dalla revoca di parte civile.
In fatto e in diritto
Contro la sentenza (10.2.2000)della Corte d'Appello di Milano che, in riforma di quella del Pretore di Pavia, appellata dal Procuratore generale di quella stessa città aveva dichiarato LA VA e LL RE colpevoli di tentata estorsione condannandoli alla pena di anni uno e mesi due di reclusione e L. 1000.000 di multa ciascuno, proponeva ricorso per cassazione il difensore per violazione di legge e vizio di motivazione. Con un primo motivo deduceva la nullità della sentenza per errata applicazione degli artt. 629 e 51 c.p., osservando che i suoi assistiti avevano agito nell'esercizio di una facoltà legittima a norma dell'art. 51 c.p. - la pretesa di una legittima buonuscita per l'anticipato recesso dal contratta di locazione che aveva una durata quadriennale - che esclude l'antigiuridicità del fatto previsto dall'art. 629 c.p., in relazione al quale non sarebbe stato sussistente il requisito dell'ingiusto profitto. Con un secondo motivo, l'insussistenza del fatto reato per la ricorrenza di una circostanza scriminante putativa (esercizio di una facoltà legittima). Con un terzo motivo, la più corretta qualificazione giuridica del fatto come esercizio arbitrario delle proprie ragioni, e la conseguente declaratoria d'improcedibilità per mancanza di querela, o di estinzione del reato per prescrizione. Con un quarto motivo il difetto di motivazione per violazione dell'art. 185 c.p. In tema di buonuscita, per l'anticipata risoluzione di un rapporto di locazione la Corte di merito ha ritenuto gli estremi costituitivi dell'estorsione tentata, argomentando come gl'imputati avessero fatto ricorso ad un molto persuasivo mezzo di pressione ...; e come gli stessi piuttosto che formulare una proposta contrattabile su un piano paritario in via transattiva, avessero fatto una richiesta economicamente ingiustificata quale unica alternativa al grave danno connesso al mancato rilascio dell'immobile. Il difensore degl'imputati, tra l'altro, eccepiva l'insussistenza di una minaccia estorsiva, anche perché la condotta dei suoi assistiti si sarebbe obiettivata nell'esercizio di una facoltà legittima al sensi dell'art. 51 c.p. Il ricorso è sostanzialmente fondato e va accolto, con il conseguente annullamento della sentenza impugnata. E invero, la materialità del delitto di estorsione si sostanzia, non già in una qualunque violenza o minaccia mirata al procacciamento di un ingiusto profitto con altrui danno, ma in violenze o minacce concretamente capaci di coartare la libera determinazione della volontà, costringendo un soggetto a fare o ad omettere qualcosa. Si vuole dire che la nota giuridicamente pregnante di questo delitto consiste nel mettere la persona violentata o minacciata in condizioni di tale soggezione e dipendenza da non consentirle, senza un apprezzabile sacrificio della sua autonomia decisionale, alternative meno drastiche di quelle alle quali la stessa si considera costretta. Non già, pertanto, di una qualunque forma di generica pressione alla persuasione o di mere proposte esose o ingiustificate ... deve parlarsi, ma di modalità coercitive che abbiano forzato la persona a scelte, in qualche modo obbligate. In questo senso, anche lo strumentale uso di mezzi leciti e di azioni astrattamente consentite perché in funzione dell'esercizio di un diritto, può avere un significato ricattatorio e genericamente estorsivo, quando lo scopo mediato che si vuole raggiungere sia quello di vessare l'altrui volontà. Non è, perciò, tra l'altro, costitutiva della struttura oggettiva dell'estorsione la prospettazione di un male ingiusto (... potendo la minaccia astrattamente tendere a realizzare un diritto riconosciuto e tutelato dall'ordinamento giuridico); ma quello che è assolutamente fondamentale e imprescindibile è che il soggetto in relazione all'intimidazione subita, non abbia spazi di apprezzabile scelta: trovandosi nella necessità di adempiere a quanto richiesto se non vuole subire un pregiudizio diretto e immediato. Quando, invece, come nel caso di specie, dal rifiuto di una proposta astrattamente lecita, e quindi da un profitto non ingiusto, perché la relativa pretesa non può non dirsi genericamente tutelata dall'ordinamento (... perché nessuna norma civilistica o, comunque, dell'ordinamento vieta la negoziazione di una buonuscita, la cui trattativa è, pertanto, rimessa ad una libera determinazione della volontà delle parti, effettuata in base a scelte autonome, condizionate, ma non direttamente costrittive), benché genericamente vessatoria, non consegue alcun danno giuridicamente apprezzabile, ma solo la mancanza di una qualsiasi utilità progettualmente investita nell'accettazione delle condizioni imposte dalla controparte, al di là di anomalie negoziali eventualmente valutabili sul piano meramente civilistico, non è configurabile alcuna fattispecie estorsiva: e per la semplice ragione che al rifiuto di quelle proposte non è correlabile alcun pregiudizio reale e diretto implicante un qualche costringimento morale. Più precisamente, dalla pretesa degl'imputati non poteva conseguire l'effetto costrittivo di una minaccia: in quanto l'accettazione o meno di quella richiesta da parte del locatore che non è il contraente più debole del rapporto - non implicava alcuno stato di determinante soggezione o costrizione essendo quella parte libera di accettare o meno, senza alcun nocumento diretto. Quando, perciò, la minaccia non è relazionabile ad un fatto obiettivamente intimidatorio, perché non collegato all'imminenza di danni o pericoli reali e diretti, la minaccia non può dirsi sussistente Tutto ciò argomentato, il dedotto vizio logico della sentenza è nell'avere associato ad una richiesta economicamente ingiustificata e non contrattabile su un piano paritario ... l'idea che dal rifiuto della stessa potesse soltanto derivare un grave danno connesso al mancato rilascio: per nulla considerando che la parte offesa non aveva alcun diritto a quel rilascio d'immobile la cui contrattazione aveva per legge una durata quadriennale, e in relazione alla quale la buonuscita era nient'altro che la negoziazione della risoluzione anticipata del relativo contratto. L'insussistenza della minaccia comporta pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza per insussistenza del fatto, ogni altro motivo in questa valutazione assorbito.
P.T.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 7 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2000