Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/07/2015, n. 36708
CASS
Sentenza 22 luglio 2015

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Gli effetti della rinuncia a comparire in udienza, da parte dell'imputato detenuto, permangono fino al momento della revoca espressa di tale rinuncia, cioè fino a quando l'interessato non manifesti, nelle forme e nei termini di legge, la volontà di essere nuovamente presente e di mettere nel nulla il suo precedente consenso alla celebrazione dell'udienza in sua assenza; è, quindi, onere dell'imputato detenuto concorrere alla chiarezza delle modalità di espressione delle proprie dichiarazioni. (Fattispecie in cui l'imputato, dopo aver formalmente rinunciato a presenziare ad un'udienza, non aveva fatto pervenire alcuna contraria manifestazione di volontà di partecipazione al procedimento).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/07/2015, n. 36708
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 36708
    Data del deposito : 22 luglio 2015

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