Sentenza 22 luglio 2015
Massime • 1
Gli effetti della rinuncia a comparire in udienza, da parte dell'imputato detenuto, permangono fino al momento della revoca espressa di tale rinuncia, cioè fino a quando l'interessato non manifesti, nelle forme e nei termini di legge, la volontà di essere nuovamente presente e di mettere nel nulla il suo precedente consenso alla celebrazione dell'udienza in sua assenza; è, quindi, onere dell'imputato detenuto concorrere alla chiarezza delle modalità di espressione delle proprie dichiarazioni. (Fattispecie in cui l'imputato, dopo aver formalmente rinunciato a presenziare ad un'udienza, non aveva fatto pervenire alcuna contraria manifestazione di volontà di partecipazione al procedimento).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/07/2015, n. 36708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36708 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2015 |
Testo completo
367 08/1 5 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da - Presidente - Sent. n. sez.1343 Giovanni Conti Carlo Citterio CC - 22/7/2015 Giorgio Fidelbo Relatore - R.G.N. 3545/15 Stefano Mogini Benedetto PA Raddusa ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da BR EL, nato a [...] il [...] avverso il decreto del 14 ottobre 2014 emesso dalla Corte d'appello di Roma;
visti gli atti, il decreto impugnato e il ricorso;
lette le richieste del sostituto procuratore generale Piero Gaeta, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udita la relazione del consigliere Giorgio Fidelbo. RITENUTO IN FATTO 1. Con la decisione indicata in epigrafe la Corte d'appello di Roma ha confermato il decreto del 17 marzo 2014 con cui il Tribunale di quella città ha applicato nei confronti di BR EL la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di tre anni, con conseguenti prescrizioni ed obbligo di soggiorno nel territorio del Comune di Grottaferrata. дя 2. L'avvocato Marco Marronaro, difensore del EL, ha proposto ricorso per cassazione deducendo due motivi: -nullità del decreto emesso il 17.3.2014 per omessa notifica del rinvio dell'udienza e per la mancata traduzione del prevenuto, che all'epoca si trovava in stato di detenzione per altra causa;
carenza di motivazione in relazione alla sussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza semplice e di quella dell'obbligo di soggiorno. Il difensore ha, inoltre, depositato una memoria in cui censura le conclusioni del procuratore generale e insiste per l'accoglimento del ricorso, ribadendo i motivi già dedotti. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi proposti.
3.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta l'omessa notifica dei rinvii delle udienze del 16.12.2013 e del 10.2.2014, che equipara ad una omessa citazione, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento;
non è contestato che il prevenuto, detenuto per altra causa, abbia espressamente rinunciato a comparire all'udienza del 16.12.2013, ma la difesa assume che la rinuncia riguardava solo detta udienza e non si estendeva alle successive. La censura è del tutto infondata, in quanto la consolidata giurisprudenza di questa Corte ritiene che gli effetti della rinuncia a comparire in udienza, da parte dell'imputato detenuto, permangono fino al momento della revoca espressa di tale rinuncia, cioè fino a quando l'interessato non manifesti, nelle forme e nei termini di legge, la volontà di essere nuovamente presente e di mettere nel nulla il suo precedente consenso alla celebrazione dell'udienza in sua assenza. E', quindi, onere dell'imputato detenuto concorrere alla chiarezza delle modalità di espressione delle proprie dichiarazioni (cfr., Sez. 6, n. 914 del 11/12/2014, Pascarella, Rv. 262056; Sez. 4, n. 27974 del 26/3/2014, Bruno, Rv. 261567; Sez. 5, n. 36609 del 15/7/2010, Rv. 248433). Nel caso di specie, il EL, dopo la formale rinuncia a presenziare all'udienza del 16.12.2013, non ha fatto pervenire alcuna contraria 2 rr manifestazione di volontà di partecipazione al procedimento, sicché appare del tutto corretta la decisione della Corte d'appello che ha respinto l'eccezione di nullità in questione.
3.2. Con l'altro motivo si contesta la sussistenza dei presupposti previsti per l'applicazione della misura di prevenzione. Invero, la censura attiene ad un vizio di motivazione, vizio che, come è noto, non è ammesso nel ricorso per cassazione in materia di procedimento di prevenzione, se non come violazione di legge per denunciare una totale mancanza della motivazione (Sez. u, n. 33451 del 29/5/2014, Repaci, Rv. 260246), situazione che non ricorre nel caso in esame in cui la Corte d'appello ha fornito ampie giustificazioni in merito ai presupposti della misura di prevenzione.
4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene quo determinare in euro 1.000,00.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 luglio 2015 Il Presidente Il Consigliere estensore Giorgio Fidelbo Giovanni Conti DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 10 SET 2015 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Piera Esposito 3