Sentenza 6 febbraio 2014
Massime • 1
Ai fini dell'utilizzabilità, mediante lettura, delle dichiarazioni rese in sede predibattimentale dal testimone divenuto irreperibile non è sufficiente l'infruttuoso espletamento delle ricerche previste dall'art. 159 cod. proc. pen., ma è altresì necessario che il giudice compia tutti gli accertamenti congrui alla peculiare situazione personale dello stesso, quale risultante dagli atti, dalle deduzioni specifiche eventualmente effettuate dalle parti, nonché dall'esito dell'istruttoria svolta nel corso del giudizio ovvero dia conto, con motivazione non apparente e non manifestamente illogica o contraddittoria, dell'apprezzamento compiuto sulla ragionevole impossibilità di svolgere ulteriori ed efficaci ricerche del dichiarante. (Nella specie è stata ritenuta insufficiente la ricerca dei due testimoni, che erano stati agevolmente reperiti per l'udienza precedente rispetto a quella nella quale era stata disposta l'acquisizione delle loro dichiarazioni, benchè già allora risultasse avvenuto il presunto mutamento di abitazione di uno dei due e fosse stato reperito l'altro al domicilio ove successivamente era stato indicato come "sconosciuto").
Commentari • 3
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L'irreperibilità sopravvenuta del soggetto che abbia reso dichiarazioni predibattimentali va accertata con rigore e non con una verifica meramente "burocratica e routinaria" e costituisce un'ipotesi di oggettiva impossibilità di formazione della prova in contraddittorio e di conseguente irripetibilità dell'atto dovuta a fatti o circostanze imprevedibili. La deroga al principio costituzionale del diritto al contraddittorio nella formazione della prova ha natura eccezionale e di applicazione restrittiva e va accertato con la dovuta diligenza: le ricerche non possono essere limitate al solo territorio nazionale, vanno comunque estese nel domicilio dichiarato, ai luoghi abitualmente …
Leggi di più… - 3. Processo penale: sommarie informazioni in udienza dibattimentaleMara M · https://www.studiocataldi.it/ · 18 marzo 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/02/2014, n. 16445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16445 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 06/02/2014
Dott. CONTI Giovanni - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 161
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere - N. 24241/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
C.E. , nato a (OMISSIS) ;
avverso la sentenza del 17/01/2013 della Corte di appello di Brescia;
visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Conti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. SELVAGGI Eugenio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per il ricorrente l'avv. CONDEMI Luca, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Brescia, su impugnazione del Procuratore Generale in sede, in riforma della sentenza assolutoria in data 13 ottobre 2010 del Tribunale di Bergamo, dichiarava C.E. colpevole del reato di cui agli artt. 56, 81 cpv., 317 e 609 bis c.p., in danno di F.A.M. (capo A) e agli artt. 317 e 609 - bis c.p., (capo B, primo episodio) e artt. 56, 317 e 609 - bis c.p., (capo B, secondo episodio) in danno di D.J. , e ravvisata la continuazione tra tutti i reati di cui sopra, lo condannava, con le attenuanti generiche, alla pena di tre anni e dieci mesi di reclusione, con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e da qualsiasi ufficio inerente la tutela e la curatela.
Con il capo A, era stato contestato al C. , appartenente ai Vigili Urbani di Bergamo con funzioni di "Specialista di vigilanza" e con mansioni di "capo - turno", per avere, abusando delle sue qualità e dei suoi poteri, presentandosi in divisa e con l'autovettura di servizio ad F.A.M. , nel luogo ove essa si prostituiva, in due occasioni, fattala salire in macchina, la invitava ad avere un rapporto sessuale gratuito con lui, dicendole che se non avesse acconsentito l'avrebbe accompagnata in Questura per controlli, ricevendo in entrambe occasioni un rifiuto da parte della donna;
e reiterando simili inviti e minacce nei successivi quindici giorni, sempre con il rifiuto della F. (in (OMISSIS)
),
Con il capo B, era stato contestato al C. di avere, con il medesimo abuso delle qualità e dei poteri, e con analoghe modalità minatorie, ottenuto, una prima volta, che la prostituta D.J. si prestasse gratuitamente a praticare con lui in macchina un completo rapporto sessuale, e di avere, in una successiva occasione, tentato di ottenerlo, non riuscendo questa volta nell'intento per l'opposizione della donna, che aveva minacciato di chiamare la polizia (in (OMISSIS) ).
2. Nel dibattimento di primo grado, risultate inutili le ricerche delle persone offese al fine della loro comparizione quali testi, essendo le stesse, di cittadinanza rumena, formalmente residenti in [...], ma allontanatesi per ignota destinazione, il Tribunale acquisiva le loro dichiarazioni e gli atti di riconoscimento fotografico assunti dalla Questura di Bergamo, a norma dell'art. 512 c.p.p.. 3. Il Tribunale giungeva alla decisione assolutoria, con la formula "il fatto non sussiste", sulla base di una valutazione di non completa credibilità delle dichiarazioni rese dalle persone offese alla p.g., essendo da ritenere incongruo il comportamento che avrebbe tenuto il C. , che con la F. aveva immediatamente desistito dall'ottenere il rapporto sessuale sulla base del mero rifiuto di lei, pur tornando numerose volte sul luogo ove essa si prostituiva, a rischio di farsi scoprire in divisa in auto con una prostituta;
e che con la D. , dopo il primo rapporto sessuale ottenuto, aveva adottato analogo comportamento di desistenza dopo il rifiuto oppostogli in occasione del secondo incontro sulla base della semplice minaccia della donna di chiamare la polizia. Inoltre, non costituivano elemento decisivo i riconoscimenti fotografici, e l'indicazione della targa dell'auto di servizio usata dal C. , che bene potevano spiegarsi sulla base di contatti avuti dall'imputato con le due donne a seguito di normali controlli. Infine, come la difesa aveva dedotto, il C. , essendo coordinatore del servizio di turno serale nel periodo di tempo di cui alle imputazioni, avrebbe avuto difficoltà ad allontanarsi dal comando e in ogni caso le sue uscite con l'autovettura erano registrate;
e la moglie dell'imputato, Fi.Mo. , aveva riferito che quando non era di turno notturno il marito passava le serate con lei.
4. Nell'accogliere l'impugnazione del Pubblico Ministero, la Corte di appello osservava che le dichiarazioni della F. dovevano considerarsi non preordinate in quanto rese a seguito di un controllo casuale dei documenti da parte della Questura, come riferito dal teste M. ; e che la D. era stata sentita dalla polizia in quanto era stata la F. a riferire di avere avuto notizia dalla sua connazionale di analoghe condotte minatorie usate dal vigile urbano.
Non doveva considerarsi motivo di perplessità il fatto che il vigile urbano, a fronte delle resistenze delle donne, avesse desistito dall'attuare le sue minacce, pur ritornando in più occasioni a molestarle.
Restava il fatto che entrambe avevano riferito che l'autore delle minacce era un vigile urbano in divisa che utilizzava una autovettura di colore bianco, la cui targa era stata esattamente annotata dalla F. e che corrispondeva a quella in uso al C. ; che l'epoca in cui secondo il racconto delle donne erano avvenuti gli episodi era compatibile con i turni di servizio del mese di agosto e con l'uso della macchina da parte del C. , il quale, essendo capo - turno, non doveva rendere conto delle sue uscite;
che entrambe avevano esattamente descritto l'età e le fattezze fisiche del vigile e lo avevano riconosciuto con certezza in un album fotografico loro esibito contenente le immagini di dieci appartenenti alla polizia locale, essendo irrilevante che non avessero riferito di una cicatrice che quello recava sul volto;
che le dichiarazioni della moglie del C. non erano affatto incompatibili con l'uso della macchina di servizio da parte dell'imputato nei giorni di turno notturno.
Conclusivamente, secondo la Corte di appello, essendo le dichiarazioni delle persone offese pienamente attendibili, e riscontrandosi reciprocamente, doveva ritenersi raggiunta la prova della responsabilità dell'imputato.
5. Ricorre per cassazione il C. , con atto sottoscritto personalmente e dal difensore avv. Luca Condemi, con il quale si deduce:
5.1. Vizio di motivazione in punto di affermazione della responsabilità penale.
La Corte di appello non ha tenuto adeguato conto delle testimonianze a discarico, tra cui quelle di Fi.Mo. , moglie del C. , e dei fogli di servizio, che non erano compatibili con il periodo temporale (a partire da fine luglio) in cui, secondo la F. , il C. sarebbe andata a trovarla per ben quindici giorni consecutivi.
È stata irragionevolmente disattesa la testimonianza dei colleghi dell'imputato, che hanno escluso che l'ufficiale di turno potesse uscire dalla caserma con la sua auto senza essere notato. È stata ignorata la certificazione della divisione illeciti del Comune di Bergamo, con cui si attestava che nel periodo luglio - 15 ottobre 2007 il C. non aveva elevato alcuna sanzione, dato contrastante con il racconto della D. che ha riferito di una contravvenzione elevata dal vigile a un suo cliente.
Non si è considerato che la inverosimiglianza intrinseca del racconto delle due donne derivava dal fatto che esse, essendo cittadine Europee e regolarmente residenti da tempo a XXXXXX, non avevano motivo di temere circa provvedimenti da parte di forze di polizia.
Quanto al riconoscimento fotografico, esso era inficiato dalla vecchia data della foto del C. e contraddetto dalla circostanza che le due donne non avevano rilevato la vistosa cicatrice sul lato destro del cranio del medesimo ne' descritte le basette molto lunghe e folte che egli portava.
5.2. Inosservanza dell'art. 526 c.p.p., comma 1 - bis, che tenuto anche conto della giurisprudenza di legittimità e di quella della Corte Europea dei diritti dell'Uomo, vieta di fondare l'affermazione di responsabilità esclusivamente su dichiarazioni predibattimentali senza possibilità per l'imputato di confrontarsi in dibattimento con le fonti accusatorie.
Nel presente processo, infatti non vi è alcun altro elemento, diverso da quello costituito dalle dichiarazioni rese dalle due donne alla p.g., mai esaminate nel contraddittorio tra le parti, che conforti l'ipotesi di accusa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso appare manifestamente infondato. Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, la Corte di appello ha esposto con completezza e coerenza gli elementi dai quali si è desunta la piena attendibilità del racconto reso dalle persone offese.
È stato infatti ineccepibilmente osservato nella sentenza impugnata che la collocazione temporale dei fatti non era affatto contraddetta dalle risultanze documentali dei turni di servizio in cui era impegnato l'imputato, che, essendo "capo-turno", aveva ampia possibilità di allontanarsi con la sua auto senza renderne conto, e che comunque gli stessi colleghi del C. avevano dichiarato che nessuno di loro era stato sempre presente durante i turni serali dell'imputato.
Contrariamente a quanto dedotto, i fogli di servizi, peraltro incompleti, erano compatibili temporalmente con il racconto delle persone offese, essendo risultato che il C. era in servizio nel periodo compreso tra la fine di luglio e l'inizio di settembre del 2007; e lo stesso doveva dirsi con riferimento al periodo delle ferie di cui risulta avere goduto l'imputato (30 giugno - 16 luglio). Appare palesemente irrilevante il fatto che non risulti elevata dai vigili urbani alcuna sanzione al cliente della D. su cui questa aveva riferito, essendo ben immaginabile che l'imputato non abbia voluto lasciare traccia di essa.
Quanto alla testimonianza della moglie del C. , questa si è limitata a riferire che, quando il congiunto non era impegnato nei turni di servizio, egli tornava sempre la sera a casa;
sicché ciò non esclude che l'imputato abbia commesso i fatti addebitatigli proprio nei giorni dei turni.
La intrinseca credibilità del racconto delle persone offese, che hanno autonomamente riferito circa un analogo modus operandi dell'imputato, ed hanno esattamente descritto la sua auto di servizio (rilevandosene da una di esse anche il numero della targa) è stata adeguatamente valutata dai giudici di appello;
ed appare palesemente inconsistente il rilievo secondo cui, essendo entrambe cittadine comunitarie, esse non avrebbero avuto nulla da temere circa provvedimenti a loro carico da parte dell'autorità, essendo ben evidente che la loro attività di prostitute le esponeva di per sè a possibili illegittime ritorsioni da parte di forze di polizia. Appare non agevolmente comprensibile, ed a tutto concedere è frutto di una mera deduzione ipotetica, il rilievo secondo cui il riconoscimento fotografico effettuato senza incertezze da entrambe le donne sarebbe messo in crisi dal fatto che esse non avevano riferito circa alcuni particolari anatomici dell'imputato: rilevabili o meno che tali particolari fossero, resta il fatto inequivocabile del duplice riconoscimento, che correttamente è stato ritenuto chiudere ogni questione al riguardo.
2. Appare invece fondato il secondo motivo.
Le prove a carico dell'imputato derivano invero esclusivamente dalle dichiarazioni delle persone offese - pur riscontrate da elementi obiettivi, tra cui, soprattutto, l'indicazione dell'auto in uso al C. - le quali però non hanno deposto in dibattimento, ove si è disposta l'acquisizione dei verbali delle dichiarazioni da loro rese alla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 512 c.p.p.. Infatti, citate per la udienza dell'8 aprile 2009 innanzi al Tribunale di Bergamo, le due testi non vennero reperite: la F. risultava essersi allontanata dalla sua residenza anagrafica di Milano, e la D. era risultata inesistente all'indirizzo dalla stessa dichiarato. Le nuove ricerche, disposte in vista della successiva udienza del 23 settembre 2009, non avevano avuto esito, risultando le testi tuttora irreperibili. Peraltro, come risulta dagli atti, in occasione della precedente udienza del 2 luglio 2008 - alla quale esse non comparirono - ad entrambe le testi era stata notificata a mani la citazione.
Ora, perché si possano utilizzare le dichiarazioni testimoniali predibattimentali, a norma dell'art. 512 c.p.p., - che è norma che derogando al principio costituzionale del diritto dell'imputato al contraddittorio con le fonti orali di prova ha natura eccezionale e di applicazione restrittiva (v. in tal senso Sez. U, n. 27918 del 25/10/2010, dep. 2011, D.F., con specifico riferimento all'analoga disciplina contenuta nell'art. 512 bis c.p.p.) - non è sufficiente l'infruttuoso esperimento delle ricerche effettuate nei luoghi di residenza anagrafica, ma occorre che il giudice disponga rigorosamente e accuratamente tutti gli accertamenti utili ai fini della reperibilità del testimone (ex aliis, Sez. 6^, n. 24039 del 24/05/2011, Methnani, Rv. 250109; Sez. 2^, n. 22358 del 27/05/2010, Spinella, Rv. 247434; Sez. 2^, n. 43331 del 18/10/2007, Poltronieri, Rv. 238198).
Nella specie, appare per tabulas che non si sia proceduto con la dovuta diligenza a reperire le testimoni, considerato che esse, come detto, erano state agevolmente rintracciate dalla polizia giudiziaria in vista della prima udienza del 2 luglio 2008 davanti al Tribunale sulla base delle stesse dichiarazioni anagrafiche da esse rilasciate nella fase delle indagini, ricevendo la citazione a mani, pur essendo già allora verificatosi il presunto mutamento di abitazione da parte della F. rispetto al domicilio anagrafico dichiarato ed essendo stata la D. reperita al domicilio dalla stessa dichiarato ove poi essa venne successivamente indicata come "sconosciuta".
3. La sentenza impugnata va dunque annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Brescia, che procederà a nuovo giudizio previo esperimento di ogni utile indagine intesa alla ricerca delle persone offese onde assicurarne la presenza in dibattimento.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Brescia per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2014.
Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2014