Sentenza 3 ottobre 2017
Massime • 1
In tema di valutazione della prova testimoniale, non essendo necessari elementi di riscontro esterni, il giudice deve limitarsi a verificare l'intrinseca attendibilità della testimonianza - avuto riguardo alla logicità, coerenza ed analiticità della deposizione nonchè all'assenza di contraddizioni con altre deposizioni testimoniali o con elementi accertati con i caratteri della certezza - sulla base della presunzione che, fino a prova contraria, il teste, ove sia in posizione di terzietà rispetto alle parti, riferisce di solito fatti obiettivamente veri (principio di affidabilità) e mente solo in presenza di un sufficiente interesse a farlo (principio di normalità), specialmente nel caso in cui dalla veridicità del dichiarato possano scaturire conseguenze pregiudizievoli per sé o per altri (principio di responsabilità).
Commentari • 3
- 1. Art. 194 c.p.p. - Oggetto e limiti della testimonianzahttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
- 2. Guida in stato di ebbrezza: è valido l'avviso orale della facoltà di farsi assistere da un legale?Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 11 settembre 2023
La massima In tema di guida in stato di ebbrezza, la prova dell'avvenuto adempimento dell'obbligo di dare avviso alla persona sottoposta ad esame alcolimetrico della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia, ove non risultante dal verbale, può essere data mediante la deposizione dell'agente operante, con la conseguenza che l'unico profilo suscettibile di valutazione giudiziale è quello relativo all'attendibilità di tale testimonianza, anche in ordine alle ragioni della mancata verbalizzazione (Cassazione penale , sez. IV , 29/04/2021 , n. 18349). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi saperne di più sul reato di guida in stato di ebbrezza? Vuoi consultare altre sentenze in tema di …
Leggi di più… - 3. Guida in stato di ebbrezza e avviso difensivo orale (Cass. 18349/21)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 10 giugno 2021
L'avviso all'interessato della facoltà di avvalersi di un difensore nel caso di alcoltest o prelievo emartico senza finalità terapeutiche non è prescritto in forma scritta, e ben può risulare dalla testimonianza, dovendo però valutare l'attendibilità della testimonianza degli operatori della polizia giudiziaria in merito a quanto dagli stessi direttamente percepito nell'immediatezza dei fatti ma non verbalizzato, anche in relazione alle ragioni della omessa verbalizzazione. La prova dell'avviso di cui all'art. 114 disp. att. c.p.p. non deve essere offerta esclusivamente in base al contenuto del verbale di cui all'art. 357 c.p.p., in cui, secondo quanto stabilito dall'art. 115 disp. att. …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/10/2017, n. 3041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3041 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2017 |
Testo completo
03 04 1-1 8 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da: Presidente - Sent. n. sez.1280 Giacomo Paoloni Pier Luigi Di Stefano U.P. 03/10/2017 R.G.N. 15029/2017 Laura Scalia Antonio Corbo - Consigliere Rel.- Pietro Silvestri ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto dalla parte civile, il Comune di Lignano Sabbiadoro, nel procedimento a carico di IR GO, nato a [...] il [...] avverso la sentenza emessa il 04/10/2016 dalla Corte di Appello di Trieste visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Pietro Silvestri;
udito il Sostituto Procuratore Generale, dott. Luca Tampieri, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore della parte civile, Avv. Luca De Pauli, in sostituzione dell'Avv. Luca Ponti, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il difensore dell'imputato, l'Avv. Alberto Sommajo, in sostituzione dell'Avv. Maria Giulia Turchetto che ha chiesto rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Trieste, in riforma della sentenza di condanna, ha assolto perché il fatto non sussiste IR GO dal reato di inadempimento di contratti in pubbliche forniture, previsto dall'art. 356 cod. pen. All'imputato è contestato di avere compiuto, nella qualità di legale rappresentante della società Ecoverde s.n.c., frode nella esecuzione del contratto di appalto per la raccolta dei rifiuti solidi urbani stipulato con il Comune di Lignano Sabbiadoro in quanto: a) avrebbe impiegato un numero di mezzi per la raccolta dei rifiuti solidi urbani in numero inferiore a quello contrattualmente र previsto;
b) non avrebbe svuotato giornalmente i cassonetti delle immondizie, contrariamente a quanto previsto c) avrebbe utilizzato i mezzi che avrebbero dovuto essere destinati alla raccolta dei rifiuti sul territorio di Lignano Sabbiadoro per la raccolta di rifiuti provenienti da altri comuni;
d) avrebbe conferito presso l'impianto di smaltimento sito in San Giorgio di Nogaro come rifiuti solidi urbani provenienti dal territorio del Comune di Lignano Sabbiadoro rifiuti di diverso tipo, in realtà provenienti da altri comuni, con addebito del relativo costo di smaltimento al Comune di Lignano Sabbiadoro. La Corte di appello, pur accertando l'estinzione del reato per prescrizione, ha ritenuto di dover assolvere l'imputato sulla base di una rivisitazione critica degli elementi di prova a carico e, in particolare, dalle dichiarazioni dei testi d'accusa, considerati di non decisiva valenza.
2. Ha proposto ricorso per cassazione la parte civile, il Comune di Lignano Sabbiadoro, articolando quattro motivi di ricorso.
2.1. Con il primo e il quarto si deducono violazione di legge in relazione agli artt. 530 129 - cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Si sostiene che la Corte, in relazione ad un reato prescritto, non avrebbe potuto assolvere l'imputato in presenza di una prova meramente insufficiente.
2.2. Con il secondo si deduce violazione di legge in relazione agli artt. 530 129 - 192-546 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, nonché travisamento della prova. Secondo il ricorrente, dalla istruttoria di primo grado, e, in particolare, da una serie di testimonianze, sarebbe emerso che: a) in più occasioni dalla sede della società erano partiti alla volta di Lignano Sabbiadoro camion già pieni di rifiuti;
b)i rifiuti conferiti dalla Ecoverde presso l'impianto di smaltimento fossero già stati trattati e non avessero la caratteristiche del rifiuto urbano;
c) nei mesi invernali, quando la popolazione di Lignano è di circa 500 abitanti, rispetto ai 300.000 estivi, vi era stato un inspiegabile e significativo aumento dei rifiuti raccolti, circostanza, questa, che poteva spiegarsi solo assumendo che i rifiuti, il cui costo di smaltimento era addebitato al Comune di Lignano Sabbiadoro, provenissero da un altro territorio;
d) nel febbraio del 2016 vi era stata una contestazione da parte della società CSR, che gestiva l'impianto di smaltimento, al Comune di Lignano Sabbiadoro ed a IR in ordine alla presenza di rifiuti non urbani tra quelli conferiti dalla Ecoverde s.n.c.; e) dopo la contestazione in questione la quantità di rifiuti conferiti dal Comune di Lignano Sabbiadoro era tornata "normale". Da tali elementi il ricorrente fa discendere la illogicità della motivazione della sentenza che avrebbe erroneamente ritenuto "deboli" le prove a carico, tenuto 2 conto che anche le attestazioni di regolarità del servizio, valorizzate dalla sentenza impugnata, sarebbero relativi ad un periodo temporale precedente.
2.3. Con il terzo motivo si lamenta la mancanza di motivazione per avere la Corte di appello non preso in considerazione un'ulteriore condotta contestata, quella relativa all'uso di un numero di mezzi inferiore a quello concordato, pure posta a fondamento della condanna.
3. In data 27/09/2017 è stata depositata una memoria difensiva nell'interesse del Comune ricorrente con la quale vengono ribaditi gli argomenti posti a fondamento del ricorso. In pari data è stata depositata anche una memoria nell'interesse dell'imputato con la quale, ripercorsi gli argomenti posti a fondamento della motivazione della sentenza di assoluzione, si è assunto che i rilievi contenuto nel ricorso per cassazione sarebbero inammissibili perché si risolverebbero in una non consentita richiesta di riesame del merito del processo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è fondato limitatamente al secondo motivo. il terzo e il quarto 2. Inammissibili sono il primo ed il secondo motivo di ricorso, atteso il consolidato principio, che questo Collegio condivide, secondo cui all'esito del giudizio, in caso di contraddittorietà 0 insufficienza della prova, il proscioglimento nel merito non prevale rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità, salvo che, come nel caso di specie, in sede di appello, sopravvenuta una causa estintiva del reato, il giudice sia chiamato a valutare, per la presenza della parte civile, il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili, oppure ritenga infondata nel merito l'impugnazione del P.M. proposta avverso una sentenza di assoluzione in primo grado ai sensi dell'art. 530, comma secondo, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244273). 3. È invece fondato il secondo motivo di ricorso.
3.1. Secondo i principi consolidati dalla Corte di cassazione la sentenza non può essere annullata sulla base di mere prospettazioni alternative che si risolvano in una rilettura orientata degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferire rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, perché considerati maggiormente plausibili, o perché assertivamente ritenuti dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 3 7/10/2015, Musso, rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, rv. 234148). Compito del giudice di legittimità nel sindacato sui vizi della motivazione non è infatti quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito;
la Corte di cassazione è tenuta tuttavia a stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando completa e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. Oggetto del sindacato di legittimità sulla motivazione è la "tenuta" del ragionamento probatorio, la stabilità argomentativa del ragionamento posto a fondamento della decisione.
4. Nel caso di specie il ragionamento probatorio della Corte di appello è viziato.
4.1. Il Tribunale, nel motivare la sentenza di condanna, aveva spiegato, al di là dei profili di mero inadempimento contrattuale, come un controllo presso il consorzio di smaltimento in cui la società della quale l'imputato era legale rappresentante conferiva i rifiuti, consentì di verificare che: a) tra quelli conferiti vi fosse una presenza di rifiuti non riconducibili all'oggetto del contratto e, in particolare, allo svuotamento dei cassonetti urbani, atteso che, invece, si trattava di materiale secco, cioè derivante da operazioni pregresse di selezione e trattamento;
b) tale constatazione portò ad accertare che in quel periodo vi fosse stato un irragionevole incremento del 30- 40% dei conferimenti di rifiuti di RSU, formalmente provenienti dal Comune di Lignano Sabbiadoro, proprio nei mesi in cui, in ragione della stagione non estiva e quindi della diminuzione del - 1la quantità di rifiuti avrebbe numero di abitanti del comune in questione dovuta diminuire;
c) proprio in quel periodo lo smaltimento di un altro soggetto conferente, la cui raccolta e trasporto era effettuata dalla Ecoverde s.n.c. per altri comuni, era stato azzerato. Tale constatazione indusse a ritenere che la Ecoverde s.n.c. avesse addebitato al Comune di Lignano Sabbiadoro, la cui quantità di rifiuti smaltiti era sensibilmente, irragionevolmente e documentalmente aumentata, lo smaltimento di rifiuti di altri comuni (testi Casasola, Toso, Rizzi). Aveva spiegato il Tribunale che il teste US, dipendente della società Daneco s.p.a., che gestiva il riciclaggio dei rifiuti, aveva compiuto dei controlli ed effettuato delle fotografie di quelli conferiti dalla Ecoverde s.n.c. ed aveva personalmente assistito allo scarico dei camion della ditta, potendo in tal modo 4 direttamente verificare, nel periodo maggio - giugno 2006, che fosse stato scaricato materiale diverso dai rifiuti solidi urbani, rivenendo in particolare materiale cartaceo con indirizzi di comuni di altri territori. Proprio tali elementi avevano condotto il Tribunale a ritenere che la Ecoverde scaricasse come proveniente dal Comune di Lignano Sabbiadoro, con conseguente addebito a quest'ultimo, materiale proveniente "aliunde". Sotto altro profilo, è emerso in punto di fatto che Comune di Lignano aveva affidato alla Ecoverde la raccolta differenziata di vetro, plastica e lattine;
i prodotti in questione, dopo essere stati raccolti, venivano ceduti a consorzi nazionali deputati al loro riciclaggio - che normalmente erogavano un - contributo ai comuni. Il Comune di Lignano, a differenza di altri comuni, aveva ceduto alla Ecoverde la possibilità di chiedere direttamente il contributo indicato a fronte di un corrispettivo più basso pagato alla Ecoverde, mentre altri comuni, che pure si avvalevano della Ecoverde, non avevano ceduto a quest'ultima il diritto a riscuotere direttamente tale contributo. In un certo momento, si è spiegato, la società Asvoo s.p.a., che pure si avvaleva della Ecoverde per la raccolta di rifiuti da alcuni comuni del Veneto che non avevano ceduto alla società di IR il diritto a riscuotere il contributo, aveva verificato che la raccolta di tali rifiuti dai comuni in questione ed il loro conferimento era diminuito drasticamente;
tale dato fattuale era stato posto a fondamento della inferenza per cui la Ecoverde imputasse al Comune di Lignano Sabbiadoro i rifiuti raccolti presso altri comuni, così lucrando il contributo che non avrebbe potuto percepire direttamente da questi ultimi.
5. A fronte di tale quadro di riferimento, la Corte di appello ha ritenuto che gli elementi di prova a carico, relativi al conferimento da parte dell'Ecoverde s.n.c. di rifiuti provenienti da altri comuni con connesso addebito dei costi al Comune di Lignano Sabbiadoro, "sono risultati abbastanza deboli, essendo fondati su supposizioni (dep. Toso, US, Rizzi) e su valutazioni di carattere documentale". Secondo la Corte le deposizioni avrebbero una limitata valenza probatoria sia perché fondate su "un dato esperienziale" "sia perché - per quanto riguarda i documenti cartacei non esprimeva un valore quantitativo, non essendo improbabile che a Lignano fosse cestinata corrispondenza ricevuta dal villeggiante in altro comune". Secondo la Corte, tale tema di prova, che avrebbe potuto trovare conferma ove fossero stati sentiti gli autisti dei mezzi di raccolta, era sostanzialmente contraddetto dalla documentazione rilasciata il 9 maggio 2006 dal Comune di Lignano con cui questi aveva certificato la regolarità del servizio.
6. Si tratta di una sentenza e di un ragionamento probatorio instabile, che viola i principi fissati dall'art. 192 cod. proc. pen. e che pone a fondamento della pronuncia di assoluzione una motivazione formalmente apparente, gravemente carente e sostanzialmente elusiva dei principi generali in tema di valutazione della prova testimoniale.
6.1. Sia il legislatore del 1930, sia il legislatore repubblicano hanno dedicato scarsissima attenzione alla definizione del valore processuale delle singole fonti di prova, rifiutando il sistema della prova legale a favore di un sistema fondato sul c.d. libero convincimento del giudice, principio che ha trovato esplicita formulazione negli artt. 192, comma 1, 189 e 193 cod. proc. pen. Ogniqualvolta il legislatore ha posto dei limiti al principio del libero convincimento del giudice, ciò ha fatto non tanto imponendogli un risultato conoscitivo quanto, piuttosto, proibendogliene uno, considerato potenzialmente errato. Si può quindi affermare che il legislatore in talune ipotesi ha autorizzato il Giudice a ritenere provato un determinato fatto solo perché rappresentatogli da un unico mezzo di prova, e purchè non sussistano ragioni che consiglino di svalutarne il valore. Tale è appunto l'ipotesi della testimonianza che, come si afferma, "fa prova sino a prova contraria ". Il fondamento di tale asserto è rinvenibile non solo nella riconosciuta generale capacità a testimoniare, ma soprattutto in un complesso di regole di esperienze ritenute astrattamente valide ed affidabili. La prima di tali regole è quella della normale terzietà del teste;
la seconda è invece, desumibile dal riconoscimento anche alla persona offesa della possibilità di testimoniare dato che, evidentemente, essa non viene considerata come portatrice di un interesse di per sé inquinante. Ciò è possibile in forza di un ulteriore presunzione, e cioè che, di solito, chi comunica a terzi un fatto, dice la verità (principio di affidabilità, sul quale si fonda la normale vita di relazione) e che mente solo se a tanto abbia sufficiente interesse (principio di normalità), e ciò specialmente se dalla veridicità del dichiarato possano scaturire conseguenze pregiudizievoli per sé o per altri (principio di responsabilità). Tali considerazioni spiegano allora perché la presunzione di attendibilità della testimonianza sia solamente generica e "Juris tantum", in quanto suscettibile di prova contraria, sottoposta al prudente apprezzamento del giudice all'esito della verifica che questi avrà effettuato della stessa. Verifica che, non necessitando di elementi di riscontro esterni, potrà essere limitata all'esame dell'attendibilità intrinseca della deposizione. Necessario e sufficiente sarà perciò che, in omaggio ai su riferiti principi di affidabilità, normalità e responsabilità, la deposizione sia resa da persona realmente terza rispetto alle parti, della quale non possa affermarsi alcun apprezzabile interesse a mentire e che sia stata resa edotta delle responsabilità conseguenti all'ipotesi di un eventuale mendacio. In omaggio ai criteri c.d. della linearità e della completezza, ciò che deve essere verificato è che la deposizione sia internamente logica e coerente, priva di contraddizioni e che non sia in inspiegabile contrasto con altre deposizioni testimoniali parimenti attendibili o con elementi "aliunde" accertati con i caratteri della certezza. La testimonianza deve essere, inoltre, dotata di adeguata capacità dimostrativa del fatto da provare e questa sarà tanto maggiore quanto meglio il teste sia stato in grado di rappresentare il fatto e quanto più l'oggetto della deposizione sia "significativo" di ciò che con la testimonianza si intende provare. Infine, giova sicuramente all'attendibilità della testimonianza la circostanza che il fatto sia analiticamente esposto, attesa la regola di esperienza che insegna che la menzogna è genericamente lacunosa ed incompleta, per l'impossibilità di attribuire ad un fatto inventato la ricchezza di particolari che sono propri, invece, degli accadimenti reali. Se così è, allora appare altresì chiaro che la garanzia della legittimità della verifica appena descritta è costituita dal contraddittorio delle parti nell'assunzione della prova: quanto più è pieno il contraddittorio, tanto più completa ed affidabile potrà ritenersi la suddetta verifica.
7. La Corte di merito non ha fatto corretta applicazione di tali principi.
7.1. La motivazione della sentenza non ha spiegato perché gli elementi di prova provenienti da molteplici deposizioni testimoniali rese da soggetti terzi rispetto ai fatti di causa, in relazione ai quali nessun interesse inquinante è stato anche solo prospettato, che hanno avuto ad oggetto circostanze fattuali cadute sotto la diretta percezione dei dichiaranti e che non sono state scalfite in nessun modo dal contraddittorio dibattimentale, debbano considerarsi "deboli". La Corte di Appello non ha indicato le ragioni per le quali: a) quanto riferito dai testimoni e documentato fotograficamente sarebbe dotato di limitata capacità persuasiva;
b) la quantità di rifiuti raccolti a Lignano Sabbiadoro fosse aumentata proprio nei mesi invernali quando la popolazione del luogo è invece drasticamente ridotta;
c) non sarebbe rilevante la circostanza che dai camion, che portavano i rifiuti raccolti a Lignano, venivano scaricati rifiuti di tipo diverso, 7 già "trattati" e vi erano chiari riferimenti a rifiuti raccolti in altri comuni;
d) effettuata nel febbraio del 2006, la quantità di rifiutidopo la contestazione conferiti era tornata "normale". Né è chiaro in cosa consisterebbe, secondo la Corte di merito "l'ombra di strumentalità sulla indignazione del Comune per la violazione degli accordi contrattuali" ovvero il dubbio "che l'addebito di somme non dovute per lo smaltimento di rifiuti provenienti da altri insediamenti si possa considerare di per sé una violazione essenziale del contratto d'appalto anche perché non vennero mai quantificati in termini economici l'entità e, conseguentemente, il costo per il comune, di questi rifiuti aggiuntivi addebitategli". Si tratta di un passaggio argomentativo contraddittorio perché, da una parte, la Corte, sembra ammettere che vi fu frode nella esecuzione di quel contratto e non solo inadempimento, ma, pur dando atto che furono indebitamente addebitati al Comune di Lignano Sabbiadoro costi relativi alla raccolta di rifiuti di altri comuni, sovrappone il profilo della configurazione del reato con quello della quantificazione del danno. Né, ancora, la Corte di merito si è preoccupata di verificare, come, rispetto a tali elementi, potesse essere giustificata la documentazione rilasciata nel maggio del 2016 dal Comune di Lignano rispetto alle contestazioni del febbraio di quello stesso anno della società CSR s.p.a. al IR ed allo stesso Comune della presenza di rifiuti non urbani tra quelli conferiti dalla Ecoverde. Nella specie, diversamente da quanto sostenuto dall'imputato, non si verte in un riesame fattuale, inammissibile in sede di legittimità, ma in una violazione di legge ed in un grave vizio della motivazione, essendo la decisione fondata su un ragionamento probatorio di nessuna tenuta argomentativa.
8. La sentenza deve quindi essere annullata ai fini civili per un nuovo esame con rinvio per il corrispondente giudizio al giudice civile competente per valore.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia il corrispondente giudizio sull'azione civile al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette altresì il regolamento delle complessive spese del giudizio penale nei suoi vari gradi. Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2017. Il Presidente Giacomo Paoloni DEPOSITATO IN CANCELLERIA ConsigliereIl Consigliere estensore TaxC Pietro Silvestri чоло Нил H 23 GEN 2018 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Piera Esposito