Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/10/2017, n. 3041
CASS
Sentenza 3 ottobre 2017

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di valutazione della prova testimoniale, non essendo necessari elementi di riscontro esterni, il giudice deve limitarsi a verificare l'intrinseca attendibilità della testimonianza - avuto riguardo alla logicità, coerenza ed analiticità della deposizione nonchè all'assenza di contraddizioni con altre deposizioni testimoniali o con elementi accertati con i caratteri della certezza - sulla base della presunzione che, fino a prova contraria, il teste, ove sia in posizione di terzietà rispetto alle parti, riferisce di solito fatti obiettivamente veri (principio di affidabilità) e mente solo in presenza di un sufficiente interesse a farlo (principio di normalità), specialmente nel caso in cui dalla veridicità del dichiarato possano scaturire conseguenze pregiudizievoli per sé o per altri (principio di responsabilità).

Commentari3

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  • 3Guida in stato di ebbrezza e avviso difensivo orale (Cass. 18349/21)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 10 giugno 2021

    L'avviso all'interessato della facoltà di avvalersi di un difensore nel caso di alcoltest o prelievo emartico senza finalità terapeutiche non è prescritto in forma scritta, e ben può risulare dalla testimonianza, dovendo però valutare l'attendibilità della testimonianza degli operatori della polizia giudiziaria in merito a quanto dagli stessi direttamente percepito nell'immediatezza dei fatti ma non verbalizzato, anche in relazione alle ragioni della omessa verbalizzazione. La prova dell'avviso di cui all'art. 114 disp. att. c.p.p. non deve essere offerta esclusivamente in base al contenuto del verbale di cui all'art. 357 c.p.p., in cui, secondo quanto stabilito dall'art. 115 disp. att. …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/10/2017, n. 3041
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3041
Data del deposito : 3 ottobre 2017

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