Sentenza 17 novembre 2015
Massime • 1
La disciplina di cui all'art. 586 cod. pen. è incompatibile con il riconoscimento della responsabilità a titolo di concorso anomalo ai sensi dell'art. 116 cod. pen., in quanto la morte della vittima, nel primo caso, non è voluta da alcuno dei compartecipi all'azione delittuosa principale, nel secondo è invece voluta, con dolo diretto o indiretto, da taluno dei concorrenti ed è causalmente legata al delitto base programmato da tutti i correi. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso l'ipotesi di cui all'art. 586 cod. pen. e ritenuto sussistenti i presupposti del concorso anomalo nei confronti di taluni degli imputati, che avevano partecipato ad una azione intimidatoria e violenta in danno della persona offesa, nel corso della quale altro imputato aveva fatto fuoco e ucciso la vittima, utilizzando un'arma che deteneva all'insaputa dei correi).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/11/2015, n. 12929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12929 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2015 |
Testo completo
129 2 9/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 17/11/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA ARTURO CORTESE - Presidente N. 1069/2015- Dott. - Consigliere - Dott. RA MARIA SILVIO BONITO - Consigliere - N. 52827/2014 REGISTRO GENERALE Dott. MONICA BONI - Consigliere - Dott. IO MINCHELLA - Rel. Consigliere - Dott. IO CAIRO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI ROMA nei confronti di: ER AO N. IL 17/12/1988 TO CO N. IL 20/07/1989 RA TT N. IL 02/11/1989 ROMA FABRIZIO N. IL 30/11/1989 inoltre: AR LE N. IL 15/05/1990 D'IO RA N. IL 19/01/1989 ER AO N. IL 17/12/1988 TO CO N. IL 20/07/1989 RA TT N. IL 02/11/1989 ROMA FABRIZIO N. IL 30/11/1989 avverso la sentenza n. 9/2014 CORTE ASSISE APPELLO di ROMA, del 26/06/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/11/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. IO CAIRO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per Sentite le conclusioni: del Procuratore generale dott. Luigi Birritteri che ha chiesto parziale annullamento della sentenza impugnata, in accoglimento del ricorso del procuratore generale, e rinvio relativamente alle posizioni degli imputati NO, OM, ZI e LI;
rigetto nel resto. Ascoltati i difensori delle costituite parti civili: -avvocato AO Faralli nell'interesse di RO VA;
-avvocato Luca Milani nell'interesse di RO RG;
-avvocato Federico Scognamiglio nell'interesse ER RO;
-avvocato Roberto Borgogno nell'interesse di IA IA TA che hanno rassegnato conclusioni scritte e depositato nota spese;
Uditi i difensori: -avvocato Marino Gaetano nell'interesse di NI AL che ha chiesto accoglimento del ricorso;
-- avvocati Diddi Alessandro e Zeppieri Leone nell'interesse di D'ON ES che hanno chiesto accoglimento del ricorso;
-avvocato Oropallo Domenico nell'interesse di ZI AO che ha chiesto accogliersi il ricorso e dichiararsi inammissibile quello proposto dal P.G.; -avvocato Palmieri Angelo ES e Palmieri Oreste nell'interesse di LI GI che hanno chiesto accogliersi il ricorso e dichiararsi inammissibile quello proposto dal P.G.; avvocato Vasaturo ES nell'interesse di NO EO che ha chiesto accogliersi il ricorso;
- avvocato Cannatelli Aurelio nell'interesse di OM IZ che ha chiesto accogliersi il ricorso RITENUTO IN FATTO 1.La Corte d'assise di Latina il 15-7-2013 condannava NI AL e ES D'ON alla pena di anni 24 di reclusione ciascuno (riconoscendo le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante della minorata difesa); condannava AO ZI alla pena di anni 16 di reclusione;
GI LI, EO NO e IZ OM alla pena di anni 15 di reclusione ciascuno (riconoscendo le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla ritenuta aggravante). La penale responsabilità era affermata per il concorso nell'omicidio di EO RO, commesso al parco Europa di Latina la sera del 31-1-2011 e per il reato di minaccia aggravata in danno del RA della vittima, ER RO (detto AL), previa derubricazione dell'originaria imputazione, ascritta sub specie d'omicidio tentato. La Corte d'assise d'appello di OM, con sentenza in data 26.6.2014, in riforma della decisione di primo grado, esclusa l'aggravante di cui all'art 6 n. 5 cod. pen., riduceva la pena per NI AL ad anni 16 di reclusione e per D'ON ES ad anni 15 mesi sei di reclusione. Derubricata l'ipotesi di cui al capo A, nel reato di cui agli artt. 81, 589, 586, 612 cod. pen., determinava la pena per ZI AO, LI GI, EO NO e IZ OM, in quella di anni tre mesi quattro giorni venti di reclusione ciascuno, con interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque. Assolveva ZI AO, GI 2 少 L LI, EO NO e IZ OM dalle residue imputazioni con formula del non aver commesso il fatto.
1.1. La ricostruzione processuale della vicenda nei titoli giudiziari. L'omicidio del 31.1.2011 era diretta conseguenza di una lite avvenuta due sere prima, innanzi al locale Pietra Nuda. RO EO aveva sferrato una testata al volto di De SI ES. Costui ne aveva parlato al cugino ES D'ON, che era intervenuto in immediato, rivolgendo frasi offensive alla madre ed alla sorella dei RO. Il D'ON si era, dunque, rivolto al pregiudicato Renato Pugliese, per comporre la vicenda. Convocata il 31.1.2011 una riunione, presso l'abitazione del predetto Pugliese, costui aveva preso atto del fallimento di quel tentativo. Si era, pertanto, defilato. La sera stessa, a seguito di numerose telefonate da ER RO a D'ON, si era giunti ad un incontro al parco Europa. Si erano ivi portati i RO ed il gruppo del D'ON, composto dagli odierni ricorrenti. Ne era derivato l'omicidio di RO EO. Lo scontro era stato segnalato alla polizia giudiziaria (con chiamate al n. 112 e 113). Gli operanti erano sopraggiunti pressoché in immediato. ER RO aveva indicato nell'immediatezza agli inquirenti la presenza nel gruppo antagonista del ZI e del D'ON ES. Il ZI era stato ascoltato. Dichiarava che si erano organizzati su impulso di D'ON, per punire i RO. Rettificava, poi, le sue affermazioni dicendo che avrebbero voluto solo "chiarire"; lo sparatore era stato NI AL. Era stato, pertanto, ascoltato anche costui. Aveva ammesso i fatti. Confessava di aver detenuto l'arma per conto del D'ON; costui gli aveva chiesto di penderla e di portarla al "chiarimento". Giunti sul posto aveva notato i due fratelli RO sulla panchina. Aveva esploso un primo colpo a scopo intimidatorio. EO RO aveva estratto una pistola e gli aveva sparato contro. ND aveva reagito esplodendo due colpi in successione. Aveva condotto gli operanti sul posto ove aveva occultato la pistola (una bernardelli calibro 7,65) ed aveva consegnato loro, altresì, un quantitativo di cocaina. ER RO rendeva dichiarazioni sostanzialmente sovrapponibili. Confermava che il RA aveva sparato un colpo rispondendo a quello del NI. La pistola, tuttavia, era una scacciacani caricata a salve. ND lo sparatore aveva colpito il RA. In dibattimento aveva modificato versione: il RA era in possesso della scacciacani, ma non era riuscito ad estrarla.
1.2. Le conclusioni in primo grado e la decisione della Corte d'assise d'appello. La Corte d'assise di Latina aveva ricostruito l'episodio come una spedizione punitiva del gruppo D'ON verso i RO. La condotta era stata concertata, ma non ricorreva la premeditazione, aggravante esclusa già in verdetto di primo grado. Tutti i sostenitori del gruppo D'ON erano al corrente dell'arma (come da dichiarazione del NI). Costui aveva agito sospinto da dolo diretto. Gli altri erano in dolo eventuale. Il tentato omicidio in danno di ER RO, avevano ritenuto i giudici di primo grado, andava recuperato all'ipotesi di cui all'art 612 comma 2 cod. pen. Il tema della derubricazione era stato affrontato dal P.M. in gravame. La Corte d'assise d'appello aveva ritenuto infondata la doglianza. I giudici di secondo grado avevano ritenuto essersi trattato di un vero e proprio regolamento di conti. Non era, dunque, un'aggressione preordinata di un gruppo (quello del D'ON) ai danni di altro, quello dei RO. 3 li Era una "sfida" lanciata e prontamente raccolta. Era stato EO RO a fare diverse telefonate al D'ON quella sera. CA LI, teste oculare, confermava di aver sentito la frase del RO per fortuna che dovevi venire da solo. La PP aveva allertato gli inquirenti, con una chiamata al numero d'emergenza ed aveva confermato il movimento anomalo di soggetti alla periferia del parco. Il delitto, dunque, era maturato secondo i giudici della Corte d'assise d'appello in un contesto di confronto-scontro e di sfida accolta. Era stato mendace ER RO allorquando in dibattimento aveva negato di aver visto il RA impugnare la pistola. La ricostruzione dei fatti era, di converso, coerente con quanto ZI aveva raccontato in ambientale il 10-2-2012 nel carcere di Frosinone. Le dichiarazioni del NI e del ZI erano credibili soggettivamente ed erano ampiamente riscontrate reciprocamente ed attraverso le dichiarazioni rese dalla CA. Ancora, il rinvenimento dell'arma del delitto, attraverso il contributo del NI, in uno all'impossibilità di prefigurare una sorta di complotto tra i due dichiaranti - senza comprendere chi avrebbero dovuto coprire era ipotesi che si sarebbe ritorta contra se. Induceva, pertanto, ad escludere letture alternative dei fatti. Il rinvenimento dell'arma scacciacani (modello Kimar) sul luogo del delitto confermava ancora quanto detto dalla CA e dal RO ER, in immediato, oltre che quanto ammesso dagli stessi ZI e NI. La Corte d'assise d'appello si soffermava, poi, sui due punti ritenuti cruciali nella vicenda. L'uno era relativo alla possibilità di ricondurre l'arma al D'ON; l'altro, alla consapevolezza della detenzione della pistola stessa, da parte degli altri concorrenti. Il primo punto era assistito dal supporto logico. Esso riscontrava pienamente la dichiarazione del NI;
ciò perché era D'ON il soggetto direttamente coinvolto nel chiarimento con i RO e che, in definitiva, aveva maggiori ragioni di temere possibili azioni di violenza. Quanto al secondo si osservava che il NI aveva spiegato di aver ricevuto ordine dal D'ON di prendere l'arma. L'invito era stato rivolto, prendendolo da parte, tanto che il primo aveva aderito occultando la pistola nel giubbotto. Non era appagante secondo la Corte d'assise d'appello il ragionamento del primo giudice, secondo cui tutti i concorrenti dovessero essere al corrente della disponibilità della pistola, perché era l'unico strumento d'offesa. In realtà, e contrariamente a quanto ritenuto, avrebbero potuto affrontare la questione anche in maniera diversa e venendo semplicemente alle mani. Si apriva, pertanto, un nodo critico su quel tema e sulla possibilità di inferire la consapevolezza da parte di tutti i concorrenti del possesso dell'arma. La questione non era stata approfondita in fase di interrogatorio e lo stesso NI non aveva, in definitiva, spiegato in base a quale criterio avesse fatto quella considerazione. Il ragionamento si addentrava nel campo delle ipotesi. Su questo piano era plausibile sia che tutti sapessero dell'arma, sia che non lo sapessero. Ipotesi equiprobabili inducevano il dubbio. Si era, pertanto, al cospetto di una chiamata priva di riscontri individualizzanti, ex art. 192 comma 3 cod. proc. pen. di In questa prospettiva era stata pronunciata assoluzione dai delitti in materia di armi a carico dei concorrenti diversi dal NI e dal D'ON. L'omicidio era stato loro imputato ex artt. 589, 586 e 612 cod. pen.. NI e D'ON, al contrario, erano stati ritenuti colpevoli per dolo diretto il primo ed eventuale il secondo. Andava esclusa la legittima difesa reale o putativa, avendo dato causa ai fatti ed essendosi realizzata, nella specie, una vera e propria sfida. L'eccesso non sussisteva, poiché esso si sarebbe potuto ipotizzare solo in reale presenza della scriminante. La provocazione, ancora, non era configurabile per effetto di reciproche aggressioni e ripicche, che non permettevano di ritenere un fatto ingiusto quale causa immediata della provocazione stessa. Per il D'ON si era escluso il concorso anomalo, giacché costui aveva previsto ed accettato il rischio del verificarsi dell'evento più grave. Motivazioni analoghe, soprattutto in relazione alla consapevolezza del possesso dell'arma, escludevano il concorso ex art. 586 cod. pen.
2. Avverso la decisione ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d'appello di OM e articola i seguenti motivi di ricorso. -Illogicità, carenza e contraddittorietà della motivazione. Violazione dell'art 192 1. comma 3 cod. proc. pen. 5 La sentenza di primo grado aveva correttamente fondato l'affermazione di penale responsabilità sulle dichiarazioni di NI AL. Costui aveva indicato i coimputati come soggetti al corrente della disponibilità dell'arma. Erroneamente la Corte d'assise d'appello di OM aveva ritenuto non riscontrate le dichiarazioni ed aveva escluso il concorso nel delitto ascritto, sia ex art. 110 che 116 cod. pen. per il ZI, il LI, il OM ed il NO, giungendo così alla qualificazione della condotta ex artt. 586, 589 e 612 cod. pen. La contraddizione essenziale si enucleava, secondo il ricorrente, ai fll. 24, 25 e 26 della sentenza impugnata. Da un lato si era richiamata l'attendibilità del NI (legata anche al comportamento di aver permesso il rinvenimento dell'arma) e, dall'altro, si era sottolineato che le dichiarazioni erano, appunto, riscontrate dagli elementi richiamati in sentenza (fl. 26) (in questo senso erano le dichiarazioni dei testi RO ER e CA, oltre che le ammissioni del coimputato ZI). In via coeva, tuttavia, si era opposto, da parte dei giudici di secondo grado, che mancavano i riscontri esterni individualizzanti alla dichiarazione del NI, sul punto specifico indicato e relativo alla consapevolezza della disponibilità dell'arma. Il ragionamento, si assume, sarebbe in contrasto con l'art. 192 comma 3 cod. proc. pen. NI aveva, infatti, chiaramente affermato che gli amici erano a conoscenza del particolare. La Corte d'assise d'appello, con motivazione contraddittoria, non aveva indicato sulla scorta di quali elementi avesse fondato il giudizio di parziale inattendibilità. Il riscontro esterno su un punto, come quello oggetto di verifica, che afferiva l'atteggiamento psicologico, avrebbe assunto carattere logico e non fattuale. L'accettazione di un incontro in piena notte con i RO, finalizzato ad uno scontro con costoro, avrebbe dovuto necessariamente postulare la consapevolezza della presenza dell'arma, da parte di tutti gli interventori. 5 心 Si è richiesto, pertanto, annullamento con rinvio della decisione impugnata per le posizioni indicate.
3. Ricorrono, ancora, per cassazione gli imputati ed articolano i seguenti motivi.
3.1. EO NO a mezzo del difensore di fiducia deduce: - inutilizzabilità degli interrogatori resi da ZI e NI per mancata fonoregistrazione, in violazione dell'art. 141 bis cod. proc. pen. I giudici avevano ritenuto che non constando un provvedimento di fermo in senso stretto non si dovesse fonoregistrare l'interrogatorio dei dichiaranti. Nella specie il NI era stato sottoposto ad attività di perquisizione alle ore 7.10; il verbale di rilevamento fotografico sul rinvenimento della pistola aveva avuto inizio alle ore 7,20. L'interrogatorio/confessione era delle ore 8,45, cioè, oltre un'ora dopo il ritrovamento dell'arma. Pertanto, era impossibile ritenere che il dichiarante non fosse in stato di detenzione, formalmente subentrato alle successive 14.30. Erano pertanto inutilizzabili i verbali delle dichiarazioni rese dal NI e da AO ZI in data 1.2.2011. -nullità, inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali presso la casa circondariale di Velletri, Frosinone e Latina. La Corte d'assise d'appello aveva errato nel ritenere legittimi i decreti di autorizzazione delle operazioni. Le intercettazioni erano avvenute durante l'udienza preliminare e non potevano essere ritenute ai sensi dell'art 430 cod. proc. pen. attività istruttoria integrativa, proprio perché si sarebbe dovuta ancora chiudere la fase preliminare. Disposte nel procedimento n. 764/2012, le captazioni erano inutilizzabili per difetto di motivazione dei decreti d'urgenza e dei provvedimenti di convalida. Non ricorrevano, né i gravi indizi, né il requisito di assoluta indispensabilità, ai fini delle indagini. De resto, il ZI aveva reso dichiarazioni il 30.8.2011 presso il carcere di Civitavecchia e le indagini iniziate successivamente nel mese di gennaio 2012, in fase di udienza preliminare, erano state intempestive. In particolare l'attività di intercettazione, già disposta a carico di AL NI, dimostrava che non vi erano minacce. ZI, dal suo canto, aveva reso dichiarazioni in data 1.2.2011; se vi fossero state minacce sarebbero emerse. Era incoerente ipotizzare che lo scopo fosse quello di indurre il dichiarante a desistere da atteggiamenti collaborativi, poiché ZI stesso avrebbe potuto rendere dichiarazioni per tutto il procedimento. Alla luce delle forme di tutela garantitegli non era, d'altro canto, comprensibile di quali intimidazioni potesse essere destinatario. Le intercettazioni, dunque, non erano state rivolte ad acquisire elementi sulla minaccia, ma a svolgere indagini sul delitto di omicidio, in fase di udienza preliminare e pur dopo la chiusura delle indagini stesse. Ricorreva, pertanto, la violazione dell'art. 407 comma 3 cod. proc. pen. Del resto, tra le attività integrative non era ammessa dall'art. 430 cod. proc. pen. quella di intercettazione. Se ne deduceva violazione della disposizione di legge, omessa motivazione sul punto da parte della Corte d'assise d'appello cui la questione era stata devoluta. nullità dell'ordinanza del 23.5.2013 relativa all'acquisizione contra alios delle dichiarazioni rese da ZI e NI ex art. 500 comma 4 cod. proc. pen. Il 6 li punto di contraddittorietà della motivazione era relativo alla parte in cui si erano messi in correlazione gli elementi sintomatici e rivelatori della minaccia richiamando le valutazioni del giudice di primo grado e degenerando in presunzioni vaghe e meri sospetti. - illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla affermazione di colpevolezza. Si era esclusa la consapevolezza dell'arma da parte del NO e si era ritenuta la causalità della condotta di minaccia rispetto all'evento morte, con violazione degli artt. 40, 41 e 42 e 43 cod. pen. La decisione assunta era contraddittoria. Sulla scorta del presupposto indicato non si sarebbe potuta ritenere la responsabilità per il delitto di cui agli artt. 586, 589 e 612 cod. pen.. Il RO, si evidenziava, era deceduto per effetto di colpi d'arma da fuoco esplosi al suo indirizzo e non per effetto di minacce. L'evento era stato prodotto da cause eccezionali ed autonome, (colpo di pistola) non attribuibili all'imputato. Né sussistevano le condizioni di cui all'art. 586 cod. pen. che richiedeva un coefficiente di prevedibilità ed evitabilità in concreto del rischio connesso al reato doloso base. Si era forzata l'interpretazione ipotizzando l'accettazione di una partecipazione ad una rissa evento, tuttavia, solo ipotetico e che non era certo essersi neppure verificato. La rissa, pertanto, non era prospettabile come fatto-presupposto, derivando l'evento morte da ben altra azione. Se ne sarebbe dovuta, infine, valutare la prevedibilità e l'evitabilità. Il NI aveva colpito la vittima appena era sceso dalla vettura e senza che vi fosse alcuna prevedibilità di quel gesto. Tanto che la conseguenza immediata era quella della fuga. Erronea era stata la conclusione di ritenere in collegamento un'ipotetica minaccia con l'evento finale, applicando l'art. 586 cod. pen. Si è, pertanto, concluso chiedendo annullamento della sentenza impugnata con rinvio per dichiarare la nullità dell'ordinanza di rigetto del 23.5.2013, per la violazione dell'art. 141 bis cod. proc. pen.; per dichiarare la nullità dell'ordinanza del 15.5.2012 relativamente all'inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali;
per dichiarare la nullità dell'ordinanza del 23.5.2013 relativa alle dichiarazioni rese erga alios da parte del NI e del ZI. Si è poi insistito per l'annullamento senza rinvio o con rinvio per contraddittorietà della motivazione e/o carenza di essa nella parte in cui, dopo avere escluso la consapevolezza dell'arma per il NO, lo si era giudicato colpevole del delitto riqualificato sub specie di fatto colposo.
3.2. LI GI, a mezzo del suo difensore di fiducia, deduce: 3 cod. proc.nullità della sentenza per violazione degli artt. 125 comma pen., 429 lett. c) cod. proc. pen. e 178 cod. proc. pen. per motivazione difettosa, illogica e contraddittoria, oltre che apparente. Si assume che con il primo motivo dell'atto di appello si era censurata genericità del capo di imputazione e l'addebito ascritto al LI. Non era specificato in fatto il segmento di concorso attribuito al ricorrente. - Violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. La sentenza sarebbe motivata in maniera del tutto generica ed apparente. La Corte non aveva adeguatamente ponderato 7 la posizione del LI, che si era immediatamente dissociato dal gruppo, dopo il primo sparo. Aveva omesso la motivazione in particolare sul quarto motivo d'appello. LI non aveva partecipato alla lite del 29.1.2011; non aveva motivo di astio verso gli antagonisti e non era a conoscenza di quanto si era verificato, fino alla sera del tragico evento (31.1.2011). RO ER non aveva mai nominato il LI, né lo aveva indicato, nonostante lo conoscesse. Alcuno di questi elementi era stato esaminato dal giudice d'appello. LI era fuggito perché sconvolto per quanto accaduto. La motivazione non spiegava da cosa si fosse tratta la conclusione che costui nel recarsi al parco Europa avesse cognizione della spedizione punitiva in itinere. Occupava, tra l'altro, la vettura su cui non era trasportata l'arma. Il LI non aveva, d'altro canto, partecipato alle minacce verso il RA della vittima. Era illogico ritenere che il ricorrente avesse cognizione della minaccia verso EO RO, là dove si era esclusa la conoscenza della disponibilità dell'arma. nullità della sentenza per difetto di motivazione sulla pena. Non si era indicata la ragione per la quale si partiva dal massimo edittale di anni cinque di reclusione. Ciò in ragione del ruolo del LI e dell'aumento anche sproporzionato operato per il concorso del delitto di minacce, là dove il LI stesso non era stato neppure visto dal RO. :
3.3. AO ZI, a mezzo dei suoi difensori di fiducia, deduce: " -inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 586 e 612 cod. pen. e conseguente contraddittorietà e manifesta illogicità della decisione. Il motivo di ricorso si concentra sulla circostanza che la sentenza impugnata avrebbe ritenuto "voluto" il reato meno grave (612 cod. pen.) aderendo ad un generico proposito di intimidazione con gli altri imputati, che erano, al pari, all'oscuro della disponibilità di un'arma. Gli elementi, tuttavia, a carico del ZI, sia pur passando da un'ipotesi di reato più grave ad una meno grave, non permettevano lo scrutinio necessario e la certezza sulla attribuzione al ricorrente della condotta di minaccia ritenuta. AO ZI era rimasto estraneo all'incontro chiarificatore del 29.1.2011 ed alla stessa fase esecutiva, durante la quale il D'ON avrebbe aggregato il gruppo dei sostenitori dell'incontro-scontro. Il ricorrente era stato chiamato proprio per favorire una possibile riconciliazione, conoscendo sia D'ON, sia i RO. Giunti sul posto egli non aveva avuto contatto con gli antagonisti;
non aveva posto in essere gesti recuperabili alla condotta di minaccia. Non era possibile, infatti, argomentare la conclusione che il concorso si appuntasse sull'esplosione del primo colpo, perché la stessa Corte d'assise d'appello aveva escluso che il ZI medesimo avesse contezza della disponibilità dell'arma. Il ricorrente era stato, pertanto, riconosciuto colpevole del delitto di minaccia verso RO ER, senza indicazione dell'argomento logico su cui si era fondata la conclusione. Perché si possa configurare responsabilità ex art 586 cod. pen. deve esistere un nesso di causalità tra la morte o la lesione e il reato base;
ancora l'evento deve essere rimproverabile all'agente sotto la forma della colpa in concreto. 8 Dunque, ammesso che l'aver preso parte all'azione di chiarificazione collettiva, portandosi sul posto, abbia integrato la minaccia non si sarebbe, comunque, potuto annoverare tra i decorsi causali possibili, e concretamente prevedibili, la morte del RO, con l'impiego di arma da fuoco. Ciò perché il ZI non aveva contezza della disponibilità della pistola. Era una frattura logica ammettere la responsabilità del ricorrente ex art. 586 cod. pen., dopo aver escluso la consapevolezza di costui su quel tema. Si è insistito per l'annullamento della sentenza impugnata.
3.4. OM IZ, a mezzo del difensore, articola i seguenti motivi di ricorso: Difetto di motivazione o-Violazione degli artt. 40, 586, 589 e 612 cod. pen. motivazione contraddittoria sul nesso di causalità, tra l'azione posta in essere dall'imputato e l'evento morte;
attribuibilità dell'evento a titolo di colpa. prova e del principio del -Violazione dei criteri legali di valutazione della ragionevole dubbio. La Corte d'assise d'appello era giunta a conclusioni errate. Pur partita dal presupposto che l'imputato non fosse a conoscenza del possesso dell'arma, ne aveva affermato la penale responsabilità ex artt. 586 e 589 cod. pen. La Corte non aveva, tuttavia, spiegato da quali elementi l'imputato avesse avuto, sin dall'inizio, percezione della partecipazione ad una "spedizione"; né aveva esplicitato la ragione per la quale dovesse ipotizzare uno scontro con modalità violente, là dove si era parlato semplicemente di un chiarimento tra il D'ON ed i fratelli RO. Non si era enucleato alcun argomento di motivazione a sostegno della prevedibilità che dalla presenza dell'imputato sul luogo del delitto potesse derivare il rischio dell'evento morte. Né i giudici di secondo grado avevano indicato da quale fonte dimostrativa si dovesse inferire un coefficiente di riferibilità psicologica, a titolo di colpa, dell'evento non investito dal dolo del reato base. Nessun elemento documentava modalità violente sull'incontro a venire (fl., 28 sentenza). Lo stesso ZI aveva escluso che il OM avesse avuto conoscenza dell'intento di punire i fratelli RO, intento reso noto dal D'ON solo al ZI ed al LI. ZI aveva reso una versione dei fatti il 31.1.2011; nel corso dell'interrogatorio successivo del giorno 1.2.2011 aveva parlato semplicemente di un intervento pacificatore. Nel momento in cui si era recato al parco Europa l'imputato non era in grado di rappresentarsi l'eventualità di uno scontro violento. Uscito di casa era ignaro dei motivi e del luogo in cui sarebbe avvenuto l'incontro; soprattutto della circostanza che di lì a poco sarebbe avvenuta una sparatoria. Si era trattato di un evento consumatosi in brevissimo tempo, cui l'imputato non aveva preso parte attiva. Si indica come la giurisprudenza di legittimità abbia chiarito che la fattispecie di cui all'art 586 cod. pen. debba essere connotata dal requisito della colpa in concreto. 9 responsabilità ex art. 586 cod. pen. era stata inferita Nel caso di specie la di minaccia (fattispecie dolosa) che non risulterebbe attraverso un delitto commesso o che risultava di incerta e difficile configurazione. Non ricorreva la prova che l'imputato avesse commesso un delitto doloso e che detto delitto fosse legato all'evento morte da nesso causale. Soprattutto, non esisteva sotto il profilo psicologico la colpa in concreto, per violazione di una regola cautelare con prevedibilità ed evitabilità dell'evento stesso. La contraddittorietà della prova acquisita realizzava la tipica ipotesi del dubbio ragionevole.
3.5. NI AL, a mezzo del suo difensore, deduce: -La nullità della sentenza in relazione all'ordinanza del 23-5-2013 della Corte d'assise di Latina che non ha ritenuto il NI ed il ZI in condizione di detenzione nel momento in cui erano ascoltati e rendevano dichiarazioni, giacché il fermo era intervenuto alle 14.30. Si assume la violazione degli artt. 5 CEDU in relazione agli artt. 117 e 111 Cost., 178 lett. c) 125 n. 3 e 141 bis cod. proc. pen. I soggetti erano già dal momento dei primi atti di polizia giudiziaria in stato di detenzione;
non avevano possibilità di allontanarsi liberamente. Ne derivava l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese, perché l'interrogatorio era stato assunto senza registrazione. Si era, dunque, differita la restrizione del NI, che si sarebbe dovuto trarre in arresto per l'arma e la droga rinvenuta. Contrariamente, il fermo era stato emesso dopo sei ore circa. L'inutilizzabilità delle dichiarazioni determinava nullità della sentenza. Erroneamente si era ritenuta la rilevanza della norma nella sola fase cautelare. - Nullità dell'ordinanza del 12-6-2012, per violazione degli artt. 125 n. 3 267 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 6 par 3 lett. d) CEDU e 117, 111 Cost., 178 lett. c) cod. proc. pen. Omessa motivazione, motivazione illogica e/o violazione di legge, per mancata dichiarazione di inutilizzabilità dell'ambientale di cui al nr. 234/11 R.I.T. del 3-5-2011 tra NI AL ed i familiari. Il decreto urgente di intercettazione era stato emesso dal P.M. il 30.3.2011; la convalida era del 31.3.2011; il 14.4.2011 la polizia giudiziaria aveva chiesto di procedere alle sole intercettazioni audio ed il Pubblico Ministero aveva assentito con n.o.; la data del 14.4.2011, pertanto, determinava l'inizio delle operazioni che sarebbero dovute terminare il 29-4-2011. Di converso, il verbale di inizio delle operazioni stesse recava la data del 3-5-2011, data successiva di diciannove giorni rispetto al n.o. I giudici dell'appello si erano limitati a fare proprie le motivazioni del giudice di primo grado, senza rispondere alle censure mosse con i motivi d'appello. Nullità dell'ordinanza dell' 8-4-2013 per violazione degli artt. 125 n. 3, 271, 268 commi 1 e 3 cod proc pen. in relazione agli artt. 6 par 3 lett d) CEDU e 117, 111 Cost. 178 lett. c) cod. proc. pen. Omessa motivazione, motivazione illogica e/o violazione di legge per mancata dichiarazione di inutilizzabilità dell'ambientale tra il NI e i familiari in data 3-5-2011. Il colloquio era stato registrato solo in parte per una mancanza ed un difetto del sistema di registrazione. In realtà la Corte aveva omesso di motivare sul punto e l'intercettazione doveva essere dichiarata inutilizzabile per frammentarietà e, 10 li parzialità. Contrariamente i giudici avevano motivato riconducendo il problema al " riuso continuato dei CD". -Nullità dell'ordinanza del 23-5-2013 per violazione degli artt. 125 n. 3, 500 comma 4 cod. proc. pen., in relazione agli artt. 6 par 3 lett d) CEDU e 117, 111 Cost. 178 lett. c) cod. proc. pen., omessa motivazione, motivazione illogica e/o violazione di legge per l'acquisizione degli interrogatori di NI AL e ZI AO. Si deduce insussistenza di elementi concreti che potessero dar conto di violenza o minaccia nei confronti dei dichiaranti. Vi era stata, pertanto, violazione delle norme indicate, incidenza sul diritto di difesa e violazione del giusto processo. Le intercettazioni avevano documentato che non vi erano minacce;
il procedimento era rimasto a carico di ignoti. Quella posta in essere era un'iniziativa finalizzata ad ottenere gli arresti domiciliari. Non sarebbero bastate in funzione acquisitiva mere frasi captate durante i colloqui. Occorrevano elementi di fatto che potessero documentare l'intimidazione verso il NI ed il ZI. La sentenza era, pertanto, contraddittoria;
si sosteneva l'esistenza di minacce e si dava, tuttavia, conto dell'archiviazione del procedimento perché ignoti gli autori del reato. -Nullità della sentenza per omessa motivazione ex art. 125 n. 3 cod. proc. pen., in relazione alla nullità dell'ordinanza del 15-5-2012 per violazione degli artt. 415 bis e 416 c.p.p., artt. 6 par 3 lett d) CEDU e 117, 111 Cost. 178 lett. c) cod. proc. pen., motivazione omessa, illogica e/o violazione di legge per mancata trasmissione di tutti gli atti di indagine con la richiesta di rinvio a giudizio e l'utilizzabilità all'udienza preliminare anche ai fini di un'eventuale scelta di rito alternativo. La Corte d'assise d'appello aveva, appunto, concluso per l'inutilizzabilità degli atti, ma non aveva spiegato come quegli atti andassero ad incidere sull'acquisizione probatoria posta a base della affermazione della penale responsabilità. Gli atti non trasmessi erano stati indicati al Giudice per l'udienza preliminare. Il diritto di difesa era stato leso e si era dirottata la questione sul tema utilizzabilità/inutilizzabilità assolutamente diverso da quello posto. -Nullità dell'ordinanza emessa dalla Corte d'assise di Latina il 15.5.2012 ex art. 125 n. 3 cod. proc. pen., per violazione degli artt. 415 bis e 416 c.p.p. artt. 6 par 3 lett. d) CEDU e 117, 111 Cost. 178 lett. c) cod. proc. pen. omessa, illogica motivazione e/o violazione di legge per mancata dichiarazione di nullità dell'interrogatorio del giorno 1.2.2011 ore 8.45, per violazione del diritto di difesa essendo stato omesso l'avviso al difensore avvocato Daniele Giordano. La nomina del difensore era stata formalizzata alle ore 7.00 del giorno 1.2.2011, in occasione dei prelievi dei residui di polvere da sparo. Era stata, dunque, irritualmente rivolta la domanda di nominare un difensore di fiducia in occasione $ dell'interrogatorio, nonostante la nomina già intervenuta. Non si comprendevano le ragioni della presenza dell'avvocato IA Belli, che non era a conoscenza della nomina dell'altro difensore e che non era, pertanto, nella condizione di eccepire alcun vizio. -Nullità della sentenza in relazione alla nullità dell'ordinanza dell'11-7-2013 per violazione degli artt. 125 n. 3, 237, 523 comma 5 524 cod. proc. pen., in relazione agli artt. 6 par 3 lett d) CEDU, 117, 111 Cost., 178 lett. c) cod. proc. pen., per omessa, illogica motivazione e/o violazione di legge per mancata acquisizione di documenti provenienti dall'imputato. In particolare si trattava di 11 un DVD contente immagini del 7-2-2012 presso la casa circondariale;
del turno difensori del 31.1.2011-1.2.2011. Il DVD attestava il colloquio con i familiari in carcere e dimostrava che il NI era mancino. La Corte, ancora, non aveva risposto sui temi prospettati. · Mancata effettuazione di perizia sulle chiamate ai numeri del 112 e del 113. La difesa aveva chiesto ed ottenuto la registrazione delle chiamate pervenute al n. 112 e 113. Il CD che registrava le telefonate al 112 era valido;
l'altro no. Era stata richiesta perizia. La Corte d'assise d'appello aveva respinto la richiesta senza motivazione e si era così violato il diritto alla prova. -Nullità della sentenza in relazione alle ordinanze 20.10.2012 e 11.12.2012; violazione di legge avendo la Corte d'Assise autorizzato il teste CO ad utilizzare materiale da lui formato e non il CD asseritamente acquisito agli atti. La Corte di Assise di appello non aveva motivato sul punto devoluto con il VI motivo d'appello. La difesa all'udienza del giorno 11.12.2012 aveva sollevato questioni su anomalie del CD contenente i tabulati telefonici, ma la Corte aveva semplicisticamente ritenuto che non si trattasse di manipolazioni o di alterazioni del dato stesso. Nullità della sentenza in relazione all'ordinanza del 16-10-2012; violazione di legge per mancata acquisizione come prova atipica del filmato di Lazio TV. La Corte d'assise d'appello aveva erroneamente sostenuto che l'acquisizione del filmato successiva rendesse inammissibile il motivo. Si deduce ex adverso che era stato leso il diritto alla prova;
non bastavano sul punto le testimonianze rese, ma attraverso il filmato si sarebbe potuto acquisire ogni altro particolare sull'operato della polizia giudiziaria chiamandola a deporre. La mancata acquisizione aveva leso il diritto al contraddittorio sui temi dimostrativi. Nullità della sentenza in relazione all'ordinanza 7-2-2013; violazione di legge per mancata dichiarazione di incompatibilità del perito, TA DI, dopo la dichiarazione di inutilizzabilità della perizia effettuata. La Corte aveva erroneamente ritenuto che la nullità fosse sanata attraverso l'audizione del perito in contraddittorio. La nullità della perizia aveva comportato che l'incarico dovesse essere attributo ad altro perito ex art. 221 comma 1 cod. proc. pen. -Nullità della sentenza in relazione all'ordinanza del 15-4-2013; mancato ascolto in contraddittorio della telefonata della PP al 112, al fine di operare le contestazioni tra quanto riferito a telefono e quanto detto in contraddittorio il 15.4.2013; lesione del principio del contraddittorio. La Corte aveva surrogato l'ascolto con l'acquisizione della deposizione sul contenuto della conversazione di CA LI;
anche la testimonianza della PP, unita a quella della CA, non si sarebbero potute sostituire all'ascolto diretto ed alla perizia richiesta e disattesa. Le due testi erano state sentite prima dell'acquisizione dei CD e ciò aveva ristretto la possibilità di controesame per difetto di conoscenza sui contenuti delle conversazioni. - Nullità della sentenza in relazione all'ordinanza 9-5-2013; violazione di legge per mancata possibilità di porre domande ai testi della difesa LI AN, RO ER, detto AL, TA IA IA. Si era violato il diritto alla prova ed alla controprova ed al processo equo;
in realtà detta violazione persisteva 12 li anche al cospetto del diniego di risentire i testi già ascoltati come dichiaranti per l'Accusa. -Nullità della sentenza in relazione all'ordinanza del 27-6-2013; violazione di legge per rigetto delle richieste di integrazione istruttoria. Era stata respinta dalla Corte la richiesta di integrazione istruttoria ex art. 507 cod. proc. pen., avanzata anche all'esito della documentazione fornita dalla Questura con nota 22 aprile 2013, che conteneva immagini fotografiche relative al rinvenimento dell'arma. La Corte d'assise d'appello non aveva motivato sul punto devoluto con motivo specifico al n. XIII;
Nel merito si lamenta: -(indicato come XIII motivo di ricorso): Nullità della sentenza per violazione dell'art 530, 125 n. 3, 192 e 575 cod. proc. pen., art 6 par 2 CEDU, 117 e 117 Cost. Si assume che la confessione del NI era solo apparente. I fatti non si sarebbero potuti svolgere come narrato da costui;
egli era il più debole tra i protagonisti della vicenda. La superficialità delle indagini e le mancate integrazioni istruttorie avevano determinato una ricostruzione dei fatti non coerente. La teste oculare, CA, aveva indicato tre persone sulla panchina. Non aveva precisato il numero di colpi. Aveva riferito di una sparatoria in atto tra gruppi, dato confermato dalla telefonata al 113. La Corte d'assise aveva sminuito il dato riferendo un problema di vista opposto non su quel punto specifico, ma relativamente all'allontanamento dei soggetti dal luogo del fatto con le autovetture. Si è dunque adombrata l'ipotesi di altre armi vere, non ritrovate (perché sottratte). Si è così affermata la possibilità che la vittima fosse stata attinta da altra arma, con calibro identico. Elementi di incongruità erano ricavabili dalle fotografie che riproducevano il rinvenimento dell'arma e della sostanza stupefacente. Era stato superficiale indicare in sentenza che gli oggetti erano stati rinvenuti su indicazione dell'imputato. Ancora si evidenziava l'incongruenza relativa alla dimensione dello scavo in rapporto alla condizione di ingombro del reperto. Si ripercorreva l'argomentare della sentenza di primo grado e se ne criticavano le motivazioni. Si ricostruiva la distanza minima tra l'autore dello sparo ed il corpo della vittima, operando un'ipotesi sul movimento del gruppo RO, portatosi al cospetto degli antagonisti, e si riteneva che al momento del secondo sparo tra gruppo dei primi ed il NI vi fosse una distanza non inferiore a circa 12 metri. I dati erano incompatibili, pertanto, con quanto detto dal teste RO e dai consulenti delle parti civili costituite. Si contestava la compatibilità con l'azione di sparo da parte del NI, alla luce della circostanza che costui fosse mancino. Il particolare si affermava essere documentato in un DVD, che non era stato acquisito agli atti del dibattimento (fll. 37-49 dei motivi di ricorso). Si enucleano poi i seguenti punti critici verso la sentenza di appello: - fl 22 sulle dichiarazioni di CA LI e sulla conversazione registrata al 113: a torto i giudici avevano sostenuto che le dichiarazioni erano coerenti con gli interrogatori di NI e ZI. Di converso, la versione era completamente diversa e la ricostruzione della Corte era affetta da manifesta illogicità; -fl 23: la Corte dava atto che la teste CA aveva riferito di aver visto i gruppi affrontarsi a colpi d'arma da fuoco e ciò non era aderente agli interrogatori di ZI e NI. Ancora, si era affermata una convergenza di quanto detto dal 13 li NI e dal ZI, là dove l'uno aveva riferito di aver esploso il primo colpo a terra e l'altro aveva dichiarato che era andato a vuoto. -fl 25: le dichiarazioni di ER RO non erano genuine e spontanee;
non v'era possibilità di farne uso coerente;
lo stesso P.G. aveva richiesto la trasmissione degli atti per quanto detto in fase istruttoria di primo grado da parte di costui. -fl 26: la pistola rinvenuta si era dato per accertato che fosse quella che aveva esploso il colpo, senza operare alcun accertamento scientifico;
si sarebbe dovuto approfondire il tema e verificare anche se vi fossero impronte o altri elementi indicativi in detta direzione;
-fll. 33 e 34 v'era omessa motivazione sull'ipotesi del "fuoco amico". La Corte d'assise d'appello aveva giustificato il colpo sparato a terra come una sensazione soggettiva del NI (poiché non corrispondeva il dato né alle dichiarazioni della CA, né a quelle del ZI, né a quelle tardive del RO ER). -(Motivo XIV): violazione di legge e mancato riconoscimento della legittima difesa in tutte le sue forme. In particolare v'era contraddizione nell'aver ritenuto uno scontro in atto tra due gruppi e nel non aver riconosciuto o ipotizzato la legittima difesa, reale o nella forma putativa (art. 59 cod. pen.) o in quella dell'eccesso (art. 55 cod. pen). Ancora la decisione era viziata in relazione alla derubricazione del delitto di tentato omicidio in quello di minacce aggravate dall'uso dell'arma. A fronte di derubricazione siffatta non si sarebbe potuto escludere in modo assoluto l'applicazione dell'art 586 cod. pen. in virtù del richiamo all'art 83 cod. pen.. La Corte d'assise di appello aveva confutato le richieste dei motivi di appello sul punto non fondando sulle prove, ma su una ricostruzione soggettiva ed errata dei fatti. -(Motivo n. XV). Nullità della sentenza per omessa rinnovazione dell'istruttoria. Era stata richiesta alla Corte d'assise d'appello la rinnovazione ed in particolare: -l'acquisizione dei colloqui in carcere del NI sino alla data dell'8.4.2013; - nuova audizione del capo della squadra mobile per esercitare il diritto al controesame sulle circostanze emerse nel corso dell'istruttoria e precluse con l'ordinanza del 9-5-2013; -documenti allegati nella memoria deposita dal NI;
-certificazione attestante i turni dei difensori d'ufficio tra il 31.1.2011 e 1.2.2011. La Corte d'assise di appello non aveva motivato sul punto ed aveva opposto una generica ultroneità. Si è richiesto annullamento della sentenza impugnata.
3.6. Ricorre, infine, per cassazione, a mezzo dei difensori di fiducia, ES D'ON. Premette questioni processuali eccepite in primo e secondo grado e svolge una disamina delle vicende ricostruite dalla Corte d'assise in primo grado. ND enuclea specificamente i motivi di ricorso (dal fl. 8). Deduce: -Violazione degli artt. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125 e 267 cod. proc. pen.: mancanza di motivazione dei decreti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche sui gravi indizi, sulla indispensabilità ai fini della prosecuzione delle indagini, sia sull'urgenza. Le intercettazioni erano state disposte in altro procedimento e concernevano i colloqui in carcere tra gli imputati. I temi oggetto di doglianza erano stati proposti alla Corte d'assise d'appello che li aveva disattesi con motivazione apparente ed apodittica. Si era 14 li in sintesi utilizzato il meccanismo della motivazione per relationem ed il riferimento alla denuncia del ZI presso la casa circondariale, per le minacce ricevute, additato quale "infame". Analogo difetto di motivazione constava per i decreti di proroga. Richiamati gli orientamenti giurisprudenziali sulla motivazione di atti siffatti si opponeva che la sala colloqui dovesse essere equiparata al luogo di privata dimora di cui all'art 614 cod. pen. ed occorreva il requisito aggiuntivo che ivi si stesse svolgendo attività delittuosa. La sentenza non aveva motivato sul punto ed aveva richiamato la tecnica della motivazione per relationem. Nulla, tuttavia, si era detto sui due requisiti aggiuntivi dell'urgenza, per il decreto assunto dal P.M. e per l'indispensabilità delle attività ai fini della prosecuzione delle indagini. - Violazione degli artt. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. in relazione all'art. 271 e 261 comma 1 cod. proc. pen., per essere le intercettazioni ambientali non integralmente registrate. La questione afferiva il colloquio presso la Casa circondariale di Velletri del 3-5-2011 tra il NI ed i familiari. Sul punto erano stati articolati due motivi di appello. I file erano spezzettati e le conversazioni non erano integralmente registrate. La questione sottoposta alla Corte era stata trattata con motivazione superficiale. Il richiamo alle considerazioni svolte dal perito DI non era idoneo a superare il nucleo dell'eccezione. Il tema residuava ed era relativo alla inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni. Il disposto normativo prevede che le comunicazioni intercettate siano registrate e che di esse sia redatto verbale. D'altro canto le date di creazione dei file (1-1-2005 e 1-1-2008) erano assolutamente non compatibili con le date dei decreti che avevano autorizzato le intercettazioni. Si è richiamata la giurisprudenza che non ammette che, in caso di mancata registrazione della conversazione, il contenuto possa essere recuperato attraverso l'attestazione di chi lo abbia percepito. Da ciò si deduce violazione dell'art 268 comma 1 cod. proc. pen. e inutilizzabilità delle intercettazioni. - Violazione degli artt. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. in relazione all'art 141 bis cod. proc. pen. Le dichiarazioni del NI e del ZI erano state acquisite in violazione della norma anzidetta. Pur formalmente emesso in momento successivo il decreto di fermo, allorquando i due dichiaranti assumevano la determinazione di riferire erano già in condizione di restrizione. Si è unito il frontespizio dell'informativa da cui si ricaverebbero le dichiarazioni dei testi, tutti assunti in orari anteriori agli interrogatori dei due dichiaranti (che avvenivano alle ore 6,15 e alle ore 8,15). Del resto espunte le dichiarazioni dei due dichiaranti, per la ritenuta inutilizzabilità, la prova di resistenza non avrebbe permesso di fondare il costrutto d'accusa essendo assolutamente inidonee, in detta direzione, le dichiarazioni della CA e del RO ER. Violazione degli artt. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. e lett. e) in relazione agli artt. 500 comma 4 cod. proc. pen. e 526 comma 1 cod. proc. pen. per avere la motivazione fondato il convincimento su prove illegittimamente acquisite e per aver illogicamente motivato, con riferimento ai presupposti di cui agli artt. 513 comma 1 e 500 comma 4 cod. proc. pen. In particolare, si deduce che la condizione legittimante l'acquisizione delle dichiarazioni assunte unilateralmente in fase investigativa, in deroga alla regola del contraddittorio, là dove riguardi soggetti che abbiano la facoltà di non 15 si rispondere, è legittima solo allorquando in danno di costoro sia stato posto in essere il delitto di cui all'art 377 bis cod. pen. Diversamente al cospetto di una decisione libera di non rispondere alle domande non vi sarebbero i presupposti per acquisire le dichiarazioni stesse in deroga alla regola della formazione della prova in contraddittorio. Nella specie il clima di intimidazione era stato ritenuto ed inferito da una serie di intercettazioni ambientali. Mentre l'art 111 Cost. richiama il concetto di condotta illecita e l'art. 500 cod. proc. pen. di violenza, per l'acquisizione delle dichiarazioni si afferma che la sentenza avrebbe evocato un generico stato soggettivo di paura. Non era stata effettivamente individuata una causa esogena da cui quella condizione potesse trarre scaturigine in concreto. Ancora, le intimidazioni, al più, si erano sviluppate in fase di indagini preliminari;
la Corte avrebbe dovuto verificarne l'attualità al momento in cui erano assunte le rispettive determinazioni di non rispondere, al fine di accertare se ci fosse effettivamente una scelta coartata e volta non far rendere esame ovvero se si trattasse di libera volontà dei dichiaranti di esercitare il diritto al silenzio. Si deducono, poi, i vizi di motivazione. Ricostruiti i fatti secondo la sentenza emessa dalla Corte d'assise d'appello si enucleano i seguenti motivi: · Violazione degli artt. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. in relazione all'art M 192 comma 3 cod. proc. pen. per aver la sentenza attribuito rilevanza alla dichiarazione del NI sulla consapevolezza da parte del ricorrente del possesso dell'arma, in difetto di riscontro. Il punto era stato trattato al fl 26 della sentenza impugnata. I riscontri erano stati attinti attraverso le dichiarazioni del ZI e del teste CA. Tuttavia, quei testi nulla avevano riferito sul dato cruciale della consapevolezza da parte del D'ON dell'arma che deteneva il NI. Né era valorizzabile la dichiarazione resa dal NI stesso, successivamente, secondo cui non tutti sapessero della disponibilità dell'arma, elemento da cui si sarebbe dovuto inferire che erano gli altri a non saperlo;
non il D'ON. In primo luogo la dichiarazione era stata resa ex artt. 208 e 494 cod. proc. pen., cioè, attraverso dichiarazione spontanea e, dunque, sottraendosi, in definitiva, all'esame. In secondo luogo ammettere che il riscontro potesse essere di portata : logica, si è osservato, non avrebbe potuto indurre la conclusione che esso potesse derivare dalla stessa dichiarazione da riscontrare. La decisione presentava un punto di contraddizione e di illogicità proprio sul nucleo centrale della questione. La Corte aveva ritenuto non riscontrata la dichiarazione del NI per gli altri coimputati ed aveva raggiunto conclusione opposta, per la posizione del D'ON, senza adeguata motivazione sul punto. -Violazione degli artt. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. e 116 cod. pen. Nei motivi di appello era stata censurata la mancata valutazione ed il mancato riconoscimento della fattispecie del cd. concorso anomalo. Il D'ON nella fattispecie non aveva né voluto, né accettato un reato come quello commesso dal NI. Il rigetto della ricostruzione era stato fondato sulla scorta del dato che il ricorrente sapesse della disponibilità dell'arma. A parte la mancanza di prova sul punto, obietta il ricorrente, il NI aveva agito sulla scorta di circostanze eccezionali e non prevedibili, né collegabili all'intenzione del D'ON stesso. Il 16 li NI aveva sparato per la necessità di difendersi dall'attacco di EO RO. Era un fatto atipico e imprevedibile non legato alla condotta del D'ON, cui si sarebbe dovuto riconoscere la fattispecie di cui all'art. 116 cod. pen. -Violazione degli artt. 606 comma 1 lett. c) e) cod. proc. pen. e 586 cod. pen. L'esclusione dell'ipotesi da ultimo indicata per il D'ON era derivata dall'applicazione erronea dell'art. 192 cod. proc. pen. e dall'aver ritenuto che costui fosse a conoscenza dell'arma. In ogni caso, ed ammesso che il D'ON avesse voluto partecipare al regolamento di conti, era non ipotizzabile un rapporto diretto tra quanto voluto (minaccia) e quanto realizzato (la morte del RO EO). Il primo colpo sparato dal NI, non era stato diretto alla vittima;
era stato esploso per intimidire al cospetto di tutto il gruppo. Se tutti avevano aderito alla minaccia aggravata, dunque, il nucleo centrale nel prosieguo dell'azione era frutto di un'azione imprevista dello stesso RO. Costui aveva esploso un colpo d'arma da fuoco, che era stato inteso come iniziativa di aggressione. Da ciò era derivata la risposta armata con l'esplosione del colpo che lo attingeva mortalmente. Non v'era dolo sull'evento ulteriore;
si sarebbe al più dovuta applicare la fattispecie di cui all'art 586 cod. pen. -Violazione degli artt. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. 52 cod. pen. illogicità e contraddittorietà della motivazione. La Corte d'assise d'appello aveva errato nell'escludere la legittima difesa almeno nella forma putativa. In particolare aveva trascurato i ripetuti contatti telefonici dei RO che sollecitavano l'incontro e la situazione in cui si era trovato il D'ON, che non avrebbe più potuto differire l'incontro. Né vi erano margini per rivolgersi alle forze di polizia, poiché non vi sarebbe stata ragione o motivo di denuncia, versandosi al cospetto di ipotesi di pericolo solo astratto. Si era, dunque, trovato sia pur attraverso l'azione di un terzo nella condizione di legittima difesa reale o almeno putativa. - Violazione degli artt. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen., 62 n. 2 cod. pen. La Corte d'assise d'appello aveva escluso l'attenuante della provocazione richiesta nei motivi d'appello. Gli stessi tabulati attestavano che il D'ON la sera del 31.1.2011 era stato contattato dai RO 19 volte. In particolare ed a sostegno in fatto dell'elemento circostanziale si evidenziava che EO RO aveva colpito De SI. I RO non avevano accolto le richieste di pacificazione rivolte dal D'ON, anche a mezzo del Pugliese ed avevano aggregato il gruppo, per infliggere una punizione. Loro avevano preteso e fissato l'appuntamento. Ricorreva l'attenuante negata.
3.6.1. Nell'interesse del D'ON risultano depositati motivi aggiunti il 29-10- 2015. I motivi di cui ai nn. 1, 2, 3, 4 e 5 propongono essenzialmente le questioni già affrontate nel ricorso principale. Il motivo n. 6 affronta il tema della dichiarazione resa dal NI e l'inattendibilità del dichiarante dal punto di vista intrinseco, alla luce della conversazione del 3-2-2011. Richiama il dato trascrittivo, che riporta anche per estratto e afferma che la consapevolezza della disponibilità nella dichiarazione del dell'arma da parte del NI in capo al D'ON 17 di chiamante sarebbe stata indotta dagli inquirenti. Lo documenterebbe il riferimento a "loro". Sul tema del riscontro individualizzante si è osservato che i punti a supporto erano stati ritratti da tre ordini di motivi. Il primo logico: D'ON era il soggetto direttamente coinvolto nel chiarimento ed era colui che avrebbe dovuto temere di più. Il secondo relativo alle modalità della richiesta: il D'ON aveva intimato al NI di prendere l'arma caricarla ed occultarla. Il terzo relativo alla frase pronunciata, secondo cui non tutti erano a conoscenza della disponibilità dell'arma. Da ciò se ne era ritratto che il D'ON lo sapesse. La decisione era in contraddizione nella parte in cui aveva desunto mancanza di prova della conoscenza per gli atri imputati sulla disponibilità dell'arma ed aveva, al contrario, ritenuto che il D'ON lo sapesse, elaborando un percorso fondato su deduzioni logiche non riscontrate. La contraddizione era logica;
il chiarimento sarebbe potuto avvenire anche verbalmente. Questo dimostrava che non era unica conclusione ammissibile la conoscenza dell'arma da parte del D'ON. Né ZI avrebbe offerto conoscenza aggiuntiva, poiché sul punto dell'arma lo stesso giudice aveva escluso che a costui constasse. Con il settimo motivo, richiamata la doglianza relativa al mancato riconoscimento del concorso cd. anomalo, si soggiunge che non è possibile dedurre la sussistenza dei presupposti di cui all'art 116 comma 1 cod. pen. Tra volontà dell'agente e fatto diverso, osserva il ricorrente, deve esistere un nesso psicologico;
tuttavia, per applicarsi l'attenuante deve trattarsi di evento "più grave" non voluto. Pur ammesso che il D'ON avesse avuto conoscenza della disponibilità dell'arma da parte del NI ciò non bastava a documentare la sussistenza del dolo in forma diretta o indiretta da parte del ricorrente. Non sarebbe, cioè, bastata la sola rappresentazione dell'uso dell'arma; occorreva l'accettazione del rischio dell'evento morte, tema distinto e posto come elemento ulteriore. Sarebbe il momento volitivo e non quello rappresentativo del dolo a differenziare la categoria giuridica nella sua struttura ontologica. Era questa la prova che faceva difetto e che gli atti processuali smentivano. Se D'ON avesse accettato quel rischio si sarebbe fatto scudo del correo armato e non si sarebbe portato al cospetto della vittima come primo interlocutore. I motivi di cui ai nn. 8, 9 e 10 ribadiscono temi già espressi nel ricorso principale.
3.7. Nell'interesse di EO NO è stata depositata memoria a confutazione degli argomenti di cui al ricorso del Procuratore generale. diSi rinnova l'argomentare sulla correttezza della decisione e sull'assenza riscontri con portata individualizzante in relazione alla specifica circostanza della consapevolezza, da parte del ricorrente, della disponibilità dell'arma in capo al NI. Costui non aveva spiegato come e quando i concorrenti avrebbero accettato di avere un ruolo nel delitto di omicidio;
aveva nella specie chiarito solo che il D'ON lo aveva chiamato in disparte intimandogli di armarsi. 18 li : Le dichiarazioni rese sul punto attestavano che l'arma era stata prelevata dal NI a casa, su richiesta del D'ON e che il primo era sceso, celandola sotto il giubbotto. L'aveva estratta solo sul luogo del fatto e sparando a terra. Alcun elemento dimostrava che avessero concordato prima del delitto dinamica d'azione e dotazione armata. coerente in Sul punto la Corte d'assise d'appello aveva svolto un ragionamento punto logico. Si insiste nel rigetto del ricorso del p.g.
3.8. Hanno depositato memoria le costituite parti civili a mezzo dei difensori a sostegno delle ragioni poste a fondamento del ricorso del P.G. Si evidenzia la violazione del criterio di cui all'art. 192 comma 3 cod. proc. pen. e la contraddittorietà della decisione in uno alla carenza di motivazione. Con la decisione della Corte d'assise d'appello si era violata la regola della unitarietà del reato concorsuale ed il principio per cui l'evento era conseguenza dell'azione congiunta dei diversi soggetti che avevano partecipato pur non avendo posto in essere il segmento tipico di condotta. NI era attendibile sul piano personale e riscontrato dagli altri elementi di prova. Era un errore valutativo, dunque, che riscontro offerto ab estrinseco dagli altri elementi che convalidavano il narrato non si estendesse anche al punto specifico relativo alla consapevolezza dell'arma. La sentenza era affetta da contraddizione evidente nella parte in cui al fl. 27 si affidava ad enunciati in irriducibile contrasto ("NI o D'ON non potevano non aver comunicato il possesso dell'arma, ma potrebbero benissimo non averlo fatto"). La sentenza di appello non aveva preso in considerazione la circostanza che le minacce esercitate sui due dichiaranti essenziali avevano potuto avere incidenza anche sull'affermazione resa dal NI stesso, secondo cui non tutti sapevano del possesso dell'arma. Si confuta, poi, la dedotta inutilizzabilità delle dichiarazioni rese per violazione dell'art 141 bis cod. proc. pen. assumendo che, nel momento in cui erano state rese le dichiarazioni, le fonti non erano in condizione detentiva. Quanto ai temi dedotti circa l'inutilizzabilità delle conversazioni per difetto delle motivazioni si assume: il corretto apporto motivazionale per relationem;
-la non - necessità di altre argomentazioni sull'urgenza dopo la convalida del decreto da parte del Gip;
-l'assenza delle condizioni per ipotizzare che i colloqui in istituto di pena fossero assimilabili a quelli all'interno del domicilio domestico. Sulla inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali in data 3-5-2011 si è ritenuto che alla luce della perizia disposta (da cui era emersa la genuinità del dato intercettivo -fl. 10 Corte di Assise-) la Corte d'assise d'appello aveva escluso manipolazioni o intenti di alterazione con motivazione adeguata. Le interruzioni erano dovute alla fisiologia delle conversazioni;
non vi era appunto interruzione ai numeri progressivi automaticamente attribuiti dalla macchina della registrazione. Non vi era violazione degli artt. 513 comma 1 e 500 comma 4 cod. proc. pen. Gli imputati NI e ZI erano stati destinatari di minacce;
il tema era stato affrontato e motivato dai giudici del merito. OSSERVA IN DIRITTO 1. I motivi di ricorso, per ragioni di ordine logico-sistematico, vanno esaminati separatamente. 19 di 1.1. Nell'ordine si procede all'esame del ricorso del Procuratore generale. L'esatta individuazione dei temi devoluti con il mezzo di impugnazione segna, invero, i . poteri cognitivi della Corte. Delimita di riflesso il connesso perimetro decisorio sulle questioni poste dagli imputati, in ragione del divieto di reformatio in peius, per i profili non devoluti con il mezzo di gravame interposto dalla Parte pubblica. Si è avuto modo di anticipare come il ricorso deduca l'illogicità, la carenza e la contraddittorietà della motivazione, per violazione, in definitiva, dell'art 192 comma 3 cod. proc. pen. Il ricorrente si duole della decisione assunta dalla Corte d'assise d'appello di OM che, ritenuta non riscontrata la dichiarazione del NI AL, sul punto specifico della consapevolezza del possesso dell'arma da parte dei concorrenti ZI, LI, OM e NO ne aveva escluso il concorso nel delitto ascritto, giungendo così alla qualificazione della condotta stessa ex artt. 586, 589 e 612 cod. pen. Il punto motivazionale sottoposto a critica dal ricorrente, con il motivo di impugnazione, è esattamente definito. Si incentra, pertanto, sulla violazione dell'art. 192 comma 3 cod. proc. pen. per la parte relativa all'indicata affermazione del NI stesso. Si articola, in diritto, l'argomento per cui il riscontro esterno Su un segmento, che afferisce essenzialmente l'atteggiamento psicologico, assume un carattere logico e non fattuale. Da ciò si inferisce, nella prospettiva del ricorrente, che l'incontro accettato in piena notte fosse finalizzato ad uno scontro e postulasse secondo logica la consapevolezza della presenza dell'arma da parte di tutti gli interventori. Così fissato il nucleo centrale del tema devoluto si comprende come esso segni il perimetro giuridico entro cui questa Corte deve operare lo scrutinio di legittimità richiesto. Si tratta, cioè, di appurare quanto al merito della doglianza se il riscontro indicato alla chiamata di correo sia effettivamente necessario, anche sul segmento di fatto specifico testé evocato, come ritenuto dalla Corte d'assise d'appello e se, ed in che termini, esso possa risolversi in un'argomentazione di portata strutturale puramente logica. Il motivo di impugnazione si arresta alla cornice tracciata. Non sono sviluppati possibili ed ulteriori argomenti di doglianza rispetto alla decisione assunta dalla Corte d'assise d'appello ed alla diversa qualificazione giuridica, in punto sostanziale, che la Corte medesima ha inteso attribuire ai fatti. Si richiama, invero, la responsabilità a titolo di concorso, ritenuta dai primi giudici, attraverso un modello "vincolato" di critica alla decisione che si lega esclusivamente alla violazione dell'art 192 comma 3 cod. proc. pen. Da ciò discende, in rito, la conseguenza che il rigetto del motivo di ricorso sul punto specifico tracciato ritenendo dunque corretta l'applicazione dell'art 192 - comma 3 cod. proc. pen. inibisce l'esercizio di poteri ulteriori da parte della Corte con conseguente giudicato sulla pena inflitta e con la sola possibilità di operare l'eventuale e corretta qualificazione giuridica dei fatti, ex art 619 cod. proc. pen.. Nella specie, si anticipava, il ricorso non devolve a questa Corte il tema della qualificazione colposa, dedotta dalla mancanza di prova in fatto sulla conoscenza della disponibilità dell'arma. I giudici di secondo grado hanno, invero, escluso sia il concorso ex art 110 cod. pen., per difetto del riscontro esterno sul punto 20 M indicato, sia la distinta possibilità di riqualificazione della condotta ex art 116 cod. pen. e ciò a prescindere dal motivo di doglianza connesso alla violazione - dell'art. 192 comma 3 cod. proc. pen. -. Contrariamente, l'impugnazione vincola la critica alla decisione ancorandola alla disposizione anzidetta e, soprattutto, devolve quella questione come unico tema di diritto rilevante che, per quanto detto, finisce per segnare l'ambito esclusivo di cognizione di questa Corte. Si discute, cioè, nella prospettiva del ricorrente, della mancata ritenuta fattispecie concorsuale ex artt. 116 o 110 cod. pen. in ragione della violazione della disposizione processuale dell'art 192 comma 3 cod. proc. pen. Da ciò deriva la logica conseguenza che, ritenuta corretta l'applicazione dell'art 192 comma 3 cod. proc. pen., si consolidano con efficacia di giudicato, le statuizioni a favore degli imputati, non superabili attraverso il motivo di ricorso interposto ed oggetto d'esame. In altri termini tutte le statuizioni che risultano avere autonomia giuridico- concettuale e che non costituiscono oggetto di specifica doglianza, attraverso argomenti di diritto espressamente sviluppati, restano coperte dall'autorità del 7 giudicato.
1.1.2. Ciò posto, passando all'esame specifico del tema processual-probatorio, deve escludersene la fondatezza. Si assume, in definitiva, attraverso la contraddittorietà e la manifesta illogicità dell'argomentare, la violazione di legge e nella specie dell'art 192 comma 3 cod. proc. pen. Deve, di converso, dirsi che lo scrutinio operato sul punto dai giudici della Corte d'assise d'appello è corretto. L'esame di una fonte di conoscenza da cui promani la chiamata di correo, infatti, non può risolversi nella verifica di attendibilità complessiva del dichiarante e della sua dichiarazione erga alios. Non risulta sufficiente, cioè, la pura “attendibilità sul fatto". Occorre, di converso, che in relazione ai distinti temi, propalati ed in relazione alla posizione di ciascun concorrente, si profilino elementi ulteriori che possano convalidare il segmento di specifico addebito. Non è richiesta, è ovvio, ai fini dell'individualizzazione la presenza di dati ex se idonei a dare prova autosufficiente. Occorre, piuttosto, che si disponga di elementi, anche logici, che permettano di collegare la specifica posizione del chiamato alla condotta a lui ascritta. E' essenziale, tuttavia, che il riscontro, anche se recuperato alla matrice logica, non si risolva in un ritorno circolare alla chiamata stessa. Ciò per evitare che il procedimento di controllo estrinseco, finisca per appuntarsi sulla dichiarazione del soggetto che, di converso, va riscontrato disancorandosi integralmente dai profili di fatto in cui matura il contributo concorsuale. La portata logica e non materiale deve, dunque, attingere, per supportare la chiamata, da elementi esterni e di contorno al fatto rilevante nella sua storicità. Poste premesse siffatte si intende come in realtà il tema del riscontro nel caso in esame sia strettamente collegato al profilo psicologico degli agenti e come abbia ad oggetto la verifica sul se i concorrenti, per i quali consta impugnazione del procuratore generale sapessero o meno della dotazione armata, nell'aderire al progetto. Va chiarito che quella esperibile innanzi al giudice di legittimità non è un'indagine di fatto. Piuttosto in questa sede deve accertarsi se la decisione impugnata abbia 21 li rispettosa dell'art. 192 utilizzato un'argomentazione legale probatoria corretta e comma 3 cod. proc. pen. Il motivo di ricorso sviluppa il tracciato per cui, affermata l'attendibilità personale della fonte, se ne sarebbe dovuta ritrarre la conseguenza logica che il dichiarante avrebbe detto il vero anche sulla questione della disponibilità dell'arma. Diversamente il costrutto sarebbe stato caratterizzato da una frattura di coerenza interna su quanto asserito. Il ragionamento, in astratto corretto, non autorizza, tuttavia, la conclusione ulteriore, che sia raggiunta la prova, in concreto, che tutti i soggetti "chiamati" sapessero ipso facto dell'arma. La fonte dichiarativa riferisce particolari che permettono di costruire diversi segmenti storici nella vicenda. Nel complesso è stata ritenuta attendibile personalmente e sulle dichiarazioni rese. Correttamente, tuttavia, i giudici della Corte d'assise d'appello hanno ritenuto necessario un elemento estrinseco che potesse dare conforto, con tratti d'individualizzazione, al tema della conoscenza dell'arma. Quel profilo avrebbe potuto espletare, infatti, incidenza su una possibile qualificazione del titolo d'imputazione concorsuale. Si intende, allora, come non sia appagante l'approccio che pretenda di inferire dall'attendibilità generale e complessiva della dichiarazione anche il tratto di supporto su quel dato storico di specifico dettaglio. Il tracciato seguito in parte qua dai giudici della Corte d'assise d'appello è, pertanto, corretto. Diversamente, il giudizio sul riscontro, nella sua portata individualizzante, sfumerebbe e rischierebbe di cedere a percorsi di semplificazione logica e probatoria, vietati proprio dalla ratio dell'art. 192 comma 3 cod. proc. pen. Nel caso di specie la valutazione dei giudici della Corte d'assise d'appello sulla consapevolezza della dotazione armata è sorretta da argomentazione probatoria esattamente rispondente al principio di valutazione legale che impone l'art 192 comma 3 cod. proc. pen. La fonte dichiarativa, hanno annotato i giudici di secondo grado, ha affermato che i concorrenti fossero a conoscenza della disponibilità della pistola. Sul punto, tuttavia, i giudici di merito hanno ritenuto che non ricorressero elementi cui commisurare ab estrinseco uno scrutinio critico, in funzione della ricerca di un profilo esterno di riscontro. Anzi, il NI AL nel rendere la sua dichiarazione ha avuto modo di spiegare di aver prelevato la pistola su ordine del solo D'ON. Ha aggiunto il particolare in fatto che si sarebbe recato a casa ed avrebbe occultato la pistola sotto il giubbotto. La stessa dinamica d'azione afferente il prelievo dell'arma e descritta dal NI non implicava affatto una conoscenza indistinta e collettiva della sua disponibilità in capo ai concorrenti. E' condivisibile, pertanto, la conclusione raggiunta secondo cui il dipanarsi del fatto e la sua successione logico-temporale non offre segmenti che permettano ex se di enucleare una conclusione certa su quel dato. A fronte di situazione siffatta, il ricorso al ragionamento logico, attraverso l'inferenza deduttiva, avrebbe effettivamente rischiato di indurre la semplificazione cui si accennava. Le stesse modalità dell'azione, lo scontro che si sarebbe dovuto attuare, il T contrasto pregresso ed il clima in cui si inscriveva la dinamica di contrasto cui avrebbe fatto seguito l'incontro, non sono, per il ZI, il LI, il OM ed il NO, elementi di supporto esterno, neppure d'estrazione puramente logica, 22 validamente sviluppabili per inferirne a loro carico anche la consapevolezza della disponibilità della pistola. In questa prospettiva è, pertanto, corretta la valutazione operata dai giudici della Corte d'assise d'appello per quel segmento specifico. D'altro canto il ricorrente, pur recuperando il tema del riscontro stesso al piano logico, non spiega in base a quali elementi si dovesse ritrarre la conoscenza dell'arma. Anche la diversità di soluzioni cui perviene la Corte, differenziando la posizione del D'ON rispetto a quella degli altri concorrenti, non induce aspetti contraddittori o illogici nel ragionamento, ma rappresenta il punto d'arrivo di un tracciato motivazionale coerente e che si avrà modo di approfondire nello scrutinio della posizione del D'ON stesso. Questo tracciato risulta esattamente improntato all'applicazione di canoni logico-deduttivi corretti. Va, dunque, respinto il ricorso del Procuratore generale che ha censurato la violazione dell'art 192 comma 3 cod. proc. pen. che nel caso di specie e per quanto detto non sussiste.
1.1.3. Erra, in diritto, piuttosto, la Corte d'assise d'appello allorquando fa discendere dalla ritenuta assenza di riscontro e dalla mancanza di prova sulla conoscenza della disponibilità dell'arma la conclusione che il delitto stesso, ascritto ai concorrenti in condizione siffatta, dovesse essere qualificato ex artt. 612, 586, 589 cod. pen. Non è, invero, da quel segmento di fatto, relativo alla conoscenza o meno dell'arma, che si sarebbe potuta inferire la qualificazione giuridica dell'addebito nei termini ritenuti in sentenza, recuperandone la lesività alla fattispecie colposa evocata. Il punto non costituisce oggetto di specifica di doglianza da parte del ricorrente. Questa Corte, tuttavia, deve intervenire sulla quaestio iuris e riqualificare i fatti giuridicamente. Rientra, infatti, nei poteri della Corte di cassazione, ex art. 609, comma secondo, cod. proc. pen., la corretta qualificazione giuridica del fatto. In questi casi non sarebbero ammesse variazione in ordine al trattamento sanzionatorio e va conservata l'integrità della pena a salvaguardare la preclusione nascente dal giudicato in ordine al trattamento sanzionatorio operato dal giudice "a quo", anche là dove l'impugnazione da parte del pubblico ministero riguardi motivi diversi da quelli per cui la Corte riqualifica il fatto oggetto di giudizio. Ciò posto si è anticipata l'erroneità della valutazione in diritto operata dalla Corte d'assise d'appello. Si legge, in sostanza, in motivazione che avendo i concorrenti accettato la sfida avevano, con ciò, aderito al programma plurisoggettivo di porre in essere un delitto con violenza. Non sapendo dell'arma, tuttavia, non si sarebbero potuti prefigurare l'omicidio. Il dolo sarebbe stato inferibile dalla minaccia concretizzatasi, in definitiva, nell'adesione all'iniziativa di portarsi sul posto per il confronto con gli antagonisti. Il fatto ulteriore era derivato come conseguenza non voluta. Ciò avrebbe legittimato il richiamo degli artt. 586 e 589 cod. pen. come norme regolatrici della fattispecie. Posta nei termini indicati la quaestio facti e fissato il particolare della non conoscenza della disponibilità dell'arma in capo al ZI, al LI al NO ed al OM, si sarebbe, comunque, dovuto recuperare il fatto ascritto all'istituto di cui all'art. 116 cod. pen. 23 li La questione giuridica passa attraverso la delimitazione del rapporto tra la fattispecie colposa di cui agli artt. 586 e 589 cod. pen. e quella del concorso anomalo punita dall'art 116 cod. pen. L'art. 586 cod. pen. postula la commissione di un delitto doloso da cui derivi la morte o le lesioni come conseguenza non voluta. Deve esistere un nesso eziologico tra il fatto base-doloso e l'evento ulteriore non voluto ed, al pari, si deve riscontrare un indice psicologico di prevedibilità nel suo sviluppo. La fattispecie di cui all'art 586 cod. pen. è tendenzialmente a struttura monosoggettiva. I casi in cui è richiamata l'applicazione della disposizione in ipotesi di concorso di persone nel reato sono quelli in cui la volontà dei concorrenti è diretta a produrre congiuntamente un delitto doloso base e da esso deriva, come conseguenza non voluta da tutti i compartecipi, la morte o la lesione. Il concorso anomalo di cui all'art. 116 cod. pen. richiede necessariamente un'ipotesi che abbia genesi plurisoggettiva e che si concretizza nella realizzazione di un fatto doloso più grave da parte di taluno dei concorrenti e che si apprezzi come tale rispetto al delitto-base programmato. Anche il concorso anomalo richiede un logico sviluppo e la prevedibilità in concreto, come possibile epilogo rispetto al fatto programmato, del delitto diverso. Si deve, tuttavia, trattare di un evento voluto, con dolo diretto o indiretto da taluno dei concorrenti e di un risultato causalmente legato all'azione plurisoggettiva. Se si agisce in gruppo si finisce per aderire alle conseguenze che sono legate in fatto, in un logico e naturale divenire, all'azione programmata. Si tratta di conseguenze che, pur non volute dal singolo agente sono, comunque, annesse all'azione oggetto di programmazione. Là dove si programmi un delitto che rientra nell'ambito di un'azione violenta orientata alla persona la progressione e la degenerazione nell'evento lesivo maggiore o, addirittura, nella morte è ipotesi plausibile. Ciò perché la stessa aggressione al bene materiale (integrità fisica) che si è accettato di mettere in discussione può naturalmente progredire verso una lesività di maggiore gravità, nel perimetro di un bene giuridico omogeneo. Il nucleo differenziale, per ritenere integrato a carico del concorrente, dunque, il cd concorso anomalo ex art. 116 cod. pen., si incentra sulla particolarità che costui non abbia voluto, neppure nella forma del dolo indiretto l'evento ulteriore. Diversamente il titolo di imputazione sarebbe l'art 110 cod. pen. Ebbene, proprio alla luce della premessa operata, ed acquisita la mancata conoscenza della disponibilità dell'arma, ricorre a carico degli agenti indicati la fattispecie di cui all'art 116 cod. pen. Quel dato in fatto finisce per risultare ininfluente ai fini della esclusione del concorso cd. anomalo ed è impropriamente richiamato per collegare la fattispecie all'art 586 cod. pen., creando una commistione concettuale ed una conclusione giuridica errata. L'istituto del concorso anomalo richiede una “prevedibilità” da scrutinare alla luce di tutti gli elementi in concreto disponibili. La stesso concetto non va, tuttavia, sovrapposto a quello di "previsione dell'evento" o di sua "accettazione". L'uno e l'altro aprirebbero già all'imputazione dolosa diretta o indiretta cui è funzionale l'art 110 cod. pen. (ex plurimis, Cass. 10.01.2006, n. 8837, Rv. 233580). 2422 4 li Significa, piuttosto, rappresentabilità che va ponderata in concreto ed in ragione della specifica natura dell'azione in essere. E' un giudizio intimamente condizionato dalla natura collettiva dell'azione cui accede il contributo concorsuale. Modalità commissiva siffatta porta con sé tratti indiscutibili di diversità rispetto all'esecuzione monosoggettiva. In quest'ultima invero il dinamismo causale e l'eziologia finalistica sono essenzialmente dipendenti dalle condizioni che risalgono alla sola azione del soggetto. E' costui, pertanto, ad averne il controllo esclusivo ed a dominare l'insieme degli atti, che per contestualità e finalismo oggettivo risalgono unicamente al suo impulso volitivo. L'azione collettiva è ontologicamente distinta. Pur senza evocare la disputa monistica o pluralistica del reato concorsuale, deve qui solo annotarsi che in essa convergono distinti contributi ed un determinismo concausale che si riduce ad unità per effetto di apporti materiali e psicologici plurimi. Essi possono operare anche su piani distinti e su livelli differenziali delle serie causali che si attivano, potendo palesare la produzione di risultati plurimi o di eventi distinti da quelli eventualmente programmati. Da ciò deriva che la prevedibilità di una conseguenza è strettamente collegata alla forma di manifestazione del reato. Soprattutto al cospetto di un'azione collettiva si dilata l'onere a carico dell'aderente al progetto comune, per le possibili iniziative e le varianti individuali che possono essere indotte da taluno dei concorrenti al progetto condiviso. E' un giudizio da svolgere, pertanto, tenendo in considerazione che la astratta configurabilità del verificarsi di un evento deve confrontarsi con la particolarità che il singolo aderente non ha il controllo esclusivo dell'azione, come accade nel fatto monosoggettivo. La indicata prevedibilità non postula affatto, d'altro canto, che l'aderente al progetto collettivo debba avere anche la possibilità di prefigurarsi le modalità commissive del reato più grave. Le particolarità esecutive fanno parte della fase attuativa del delitto e possono anche non rientrare in una programmazione specifica ed analitica della progettualità criminosa. E' il caso di aggiungere che nella fattispecie di cui all'art. 116 cod. pen., addirittura, afferendo la programmazione un delitto diverso, regola siffatta porta con sé la conclusione che non occorre neppure una specifica previsione o prevedibilità del "mezzo commissivo" del fatto diverso e più grave rispetto a quello voluto da taluno dei partecipi. Ciò che piuttosto può escludere il concorso anomalo è l'ipotesi in cui il reato diverso e più grave si presenti come un evento atipico, dovuto a circostanze eccezionali e del tutto imprevedibili, (Cass. 10.11.2006, n. 40156, Rv. 235449) non collegato in alcun modo al fatto criminoso su cui si è innestato ovvero l'ipotesi d'un suo verificarsi per rapporto di pura occasionalità, tale ex se da escludere il di causalità (Sez. 2, sentenza n. 3167 del 28/10/2013 nesso } Ud. (dep. 23/01/2014) Rv. 258604, Sorrenti). In questo senso ancora si è affermato che si configura il concorso anomalo ex art. 116 cod. pen. nel caso in cui l'agente, pur non avendo in concreto previsto il fatto più grave, avrebbe potuto rappresentarselo come sviluppo logicamente prevedibile dell'azione convenuta facendo uso, in relazione a tutte le circostanze del caso del 3/04/2013 concreto, della dovuta diligenza (Sez. 3, sentenza n. 44266 Ud. (dep. 31/10/2013) Rv. 257614, De Luca). 25 di Deve cioè richiedersi non solo un nesso causale ma anche psicologico, tra la condotta del soggetto che ha voluto soltanto il reato meno grave e l'evento diverso, nel senso che quest'ultimo deve essere oggetto di possibile rappresentazione in quanto logico sviluppo, secondo l'ordinario svolgersi e concatenarsi dei fatti umani, fermo restando che la prognosi postuma sulla prevedibilità del diverso reato commesso dal concorrente va effettuata in concreto, valutando la personalità dell'imputato e le circostanze ambientali nelle quali l'azione si è svolta (Sez. 5, Sentenza n. 34036 del 18/06/2013 Ud. (dep. 06/08/2013) Rv. 257251, Malgeri ed altri). Ciò chiarito, si osserva, in relazione al caso di specie, che i presupposti del concorso anomalo sussistono tutti, essendo stato accertato che vi era fra i correi l'accordo per il compimento dell'azione intimidatoria e violenta che si sarebbe appunto concretizzata nel presentarsi ad un incontro-scontro con i RO, proprio la sera in cui maturò il delitto. L'azione di sparo si consumò in quella congiuntura materiale e fu posta in essere dal NI AL, armatosi su richiesta del D'ON. Il delitto dunque non fu frutto di un evento eccezionale ed atipico. Si inseriva, piuttosto, in un segmento storico preciso. Era stata programmata un'iniziativa violenta che si sarebbe dovuta porre in essere a sostegno delle ragioni dello stesso D'ON che aveva, d'altro canto, organizzato e predisposto il supporto umano all'azione di confronto con i RO. Che parte dei concorrenti aderenti non sapessero della dotazione armata, si è spiegato, è segmento fattuale irrilevante, ai fini del concorso anomalo. Una conoscenza eventuale di quel particolare specifico avrebbe eventualmente determinato concorso ex art. 110 cod. pen. Piuttosto anche alla luce della mancata conoscenza, alla luce della situazione di fatto descritta dal giudice a quo nel merito, non si esclude il nesso psicologico di rimproverabilità per l'evento maggiore. L'adesione ad un'azione volta, in definitiva, a ledere un bene personale e giuridico come quello dell'integrità fisica avrebbe esposto al rischio, nel possibile dinamismo dell'azione collettiva, anche di lesioni maggiori che si sarebbero potute spingere certamente ad attingere la vita. Irrilevante, ancora, si è detto, è la mancanza di conoscenza della disponibilità di un mezzo lesivo di portata certamente rilevante. Là dove i concorrenti ne avessero avuto cognizione aderendo all'azione ne avrebbero anche accettato le conseguenze. In quel caso l'imputazione sarebbe stata dolosa almeno in termini indiretti. Nella fattispecie, di converso, è proprio la mancanza di conoscenza che impone il recupero applicativo dell'art 116 cod. pen. Del resto - e si è anche anticipato ai fini dell'imputazione dell'evento lesivo maggiore è - indifferente la cognizione specifica dello strumento d'offesa o del processo causale che determina il risultato più grave. E' piuttosto rilevante che esso si inscriva nell'azione collettiva in essere;
che sia in nesso causale con essa, pur derivando dal gesto di un singolo soggetto e che sia prevedibile come logico e possibile sviluppo dell'azione medesima. Il carattere violento di quanto programmato ed accettato dai concorrenti portava con sé che quella dinamica potesse degenerare anche attraverso l'impiego di mezzi occasionalmente rinvenuti in loco e che sarebbero stati utilizzati per l'aggressione oggetto di condivisa progettazione. 26 di Il concorso è, pertanto, di struttura anomala e va correttamente ricondotto all'art 116 cod. pen.. Il divieto di reformatio in peius - si è già spiegato - rende intangibile il trattamento sanzionatorio definito nel giudizio di merito.
2. Passando all'esame dei motivi di ricorso dei singoli imputati si deve osservare quanto segue.
2.1. Possono essere trattate congiuntamente le questioni che sono state prospettate da più ricorrenti.
2.1.2 Tra queste vi è quella relativa all'inutilizzabilità degli interrogatori resi dal ZI e dal NI per mancata fonoregistrazione, in violazione dell'art. 141 bis cod. proc. pen. La questione è affrontata nei ricorsi di EO NO, NI AL (che richiama anche l'ordinanza del 23-5-2013 della Corte d'assise di Latina) e di ES D'ON. Si afferma che i soggetti fossero già dal momento dei primi atti di polizia giudiziaria in stato di detenzione. Non avevano, pertanto, possibilità di allontanarsi liberamente. Se ne deduce l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese, perché l'interrogatorio era stato assunto senza la garanzia costitutiva della registrazione. Si era, tra l'altro, differita la restrizione del NI che si sarebbe dovuto trarre in arresto per l'arma e la droga rinvenuta. Contrariamente il fermo era stato emesso dopo sei ore circa. Il tema non è fondato. La Corte d'assise d'appello ha sul punto espresso motivazione giuridicamente corretta. L'art. 141 bis cod. proc. pen., introdotto con la legge 8-8-1995 n.332, ha esteso il regime di garanzie a tutela di chiunque possa essere coinvolto in fatti di rilievo penale, stabilendo che ogni interrogatorio di persona che si trovi, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione e che non si svolga in udienza, deve essere documentato integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva, ovvero, in caso di impossibilità di impiego di tali strumenti, con le forme della consulenza tecnica. della perizia O La giurisprudenza di legittimità, avuto riguardo alla "ratio legis" (Cass. Sez. Un. 30-6-1998 n.9) ha riconosciuto alla norma un contenuto di particolare rigore. La sanzione di inutilizzabilità attinge l'atto sia nei confronti della persona che ha reso l'interrogatorio che nei confronti di terzi e ne impedisce la valutazione non solo in dibattimento, a fini probatori, ma anche in relazione ad ogni altra decisione da adottare nella fase delle indagini preliminari e nei riti alternativi. Tuttavia, ai fini che qui rilevano, il tenore della disposizione e la natura degli effetti prodotti dall' inosservanza impongono un'interpretazione rigorosa dei presupposti d'operatività. Deve, invero, ritenersi che lo stato di detenzione sia da configurare come condizione materiale di restrizione della libertà personale, per esecuzione di pena ovvero per applicazione di misura cautelare o di misura di sicurezza o per provvedimenti custodiali temporanei. Si tratta, dunque, di uno status individuale che deriva solo da un provvedimento formale e tipico che produce il relativo effetto "costitutivo" sulla condizione del suo destinatario. 27 4 Non sono ammesse, dunque, valutazioni di carattere sostanzialistico che protendano, secondo le specifiche e mutevoli congiunture materiali, ad ammettere o escludere lo status di restrizione, facendo leva su particolari condizioni di fatto o sulla possibilità di un allontanamento libero del soggetto da determinati luoghi o da contesti specifici. Ciò perché si aprirebbe l'interpretazione della norma ad una lettura elastica in ragione delle innumerevoli possibilità che le fattispecie concrete possono presentare. Quanto detto vale viepiù al cospetto delle cd. precautele, che si sostanziano in iniziative, che in alcuni casi possono non competere all'autorità giudiziaria e che, soprattutto, sono spesso frutto di valutazioni e verifiche preliminari da operare, anche alla presenza del soggetto e dopo aver acquisito più elementi che confermino il quadro materiale per incidere la libertà personale. Si pensi ai casi in cui occorra procedere ad attività preliminari di identificazione o all'acquisizione di riscontri fattuali su segmenti di fatto, che possono risultare rilevanti, ai fini dell'assunzione della stessa misura interinale, escludendo ipotesi di autocalunnia o altri tentativi di copertura volti a sviare le indagini. In tutti questi casi sino alla formale adozione di un titolo che abbia effetti costitutivi sullo status del destinatario non può dirsi che ricorra l'indicata condizione di soggetto in vinculis. Si intende allora come la sanzione di inutilizzabilità di cui all'art 141 bis cod. proc. pen. derivi dall'omissione della "registrazione" in presenza di una condizione di restrizione, in senso stretto, che deriva solo e necessariamente dall'adozione di un provvedimento che abbia formalmente generato la condizione di detenzione. Una situazione siffatta non ricorreva nel caso in esame, poiché, allorché furono resi gli interrogatori, nessuno degli imputati era detenuto in senso formale e va ribadito che non sia configurabile, oltre allo stato di detenzione e di libertà, un "tertium genus" assimilabile al primo per il solo fatto che gli atti risultavano assunti negli uffici della polizia giudiziaria. D'altro canto nel caso di specie non ha neppure rilievo il richiamo alla necessità di trarre in arresto il NI per l'arma e la sostanza stupefacente. La questione torna alla premessa operata. Entrambi (NI e ZI) operavano rivelazioni agli inquirenti in immediato. Al NI si giungeva per quanto detto dal ZI e costui era individuato per quanto il RO stesso aveva riferito in immediato. Si comprende, allora, come le notizie progressivamente acquisite dagli inquirenti e le stesse verifiche operate in immediato avessero indotto a realizzare una prima e sommaria conoscenza degli eventi con le relative attività di riscontro su quanto detto. Solo all'esito, dunque, si addiveniva alla formale adozione dei provvedimenti che trasformavano la condizione dei soggetti da liberi in indagati in vinculis. Le dichiarazioni rese precedentemente erano assunte alla presenza dei difensori ed erano rese proprio in funzione della conoscenza di quei particolari necessari che in immediato avrebbero dovuto orientare gli inquirenti. I motivi di ricorso in parte qua articolati sono, dunque, infondati e vanno respinti.
2.1.3. Ancora è comune al ricorso del NO, del NI e del D'ON il tema relativo alla nullità dell'ordinanza del 23-5-2013 con cui era stata ordinata 28 li l'acquisizione erga alios delle dichiarazioni del ZI e del NI ex art 500 comma 4 cod. proc. pen. ! Le doglianze possono essere trattate congiuntamente. L'art. 500 comma 4 cod. proc. pen., (espressamente richiamato dall'art. 513 c.p.p. relativo alle dichiarazioni di persona imputata e quindi riferibile anche alle dichiarazioni dell'imputato) consente di avvalersi in modo pieno delle dichiarazioni precedentemente rese ed utilizzate per la contestazione, nei casi di subornazione o di violenza o minaccia esercitate sul dichiarante. La norma rappresenta diretta attuazione dell'art. 111 comma quinto Cost., che prefigura una deroga al contraddittorio "per effetto di provata condotta illecita". Condotta siffatta reca impedimento all'esplicazione del contraddittorio, inteso come metodo di formazione della prova. Ebbene nel caso di specie risulta corretto l'utilizzo delle dichiarazioni istruttorie del ZI e del NI, essendo stata disposta la lettura e la piena e diretta utilizzazione, solo dopo aver accertato espressamente, con specifico e puntuale giudizio di fatto, fondato "su elementi concreti" il profilo inerente l'attività di intimidazione che aveva indotto i dichiaranti ad assumere la determinazione di sottrarsi all'esame dibattimentale. Deve osservarsi che pur avendo l'imputato diritto al silenzio, là dove detta facoltà non sia frutto di una libera scelta, ma sia indotta o influenzata, nelle forme tipizzate dall'art. 500 comma 4 cod. proc. pen. da iniziative altrui protese ad . evitare che il dichiarante reiteri, sottoponendosi ad esame, le accuse svolte è legittimo il recupero in chiave probatoria di quanto affermato precedentemente. Le dichiarazioni assumono forza probante oltre che contra se anche erga alios. D'altro canto, ai fini dello scrutinio da compiere, da parte del giudice di merito non è richiesta la prova certa, oltre ogni ragionevole dubbio, di una fattispecie penale sostanziale, cui l'azione di intimidazione o di subornazione può essere conforme ed i presupposti funzionali all'acquisizione ex art 500 comma 4 cod. proc. pen.. I due temi sono distinti. L'uno ha valenza ed effetti sostanziali e segue uno statuto ricostruttivo precipuo. L'altro ha carattere prettamente processuale e si collega al principio di autonoma cognizione del giudice penale sulle fattispecie rilevanti ai fini del decidere (art 2 cod. proc. pen.). E' un meccanismo, dunque, : che si conforma a parametri di ragionevolezza e persuasività, nel cui ambito può assumere rilievo qualunque elemento sintomatico dell'intimidazione subita dal dichiarante, se connotato da precisione, obiettività e significatività. Ciò che rileva in funzione della fattispecie acquisitiva in esame è la situazione di intimidazione tipizzata dalla norma processuale che può influire sulla scelta del dichiarante. E' una realtà da accertare, incidentalmente, in un subprocedimento a forma libera, in cui occorre rimanere aderenti ad elementi concreti, escludendo quelli meramente ipotetici o fondati sul sospetto. -Ciò che rileva, dunque, nelle ipotesi di offerta o promessa di denaro o utilità ovvero di intimidazione in senso ampio (che comprendono la vis corporis corpori data e la vis animo illata) è la condotta materiale da cui deriva la scelta dibattimentale e non il puro timore del dichiarante di subire una violenza o una minaccia che tragga genesi da un convincimento unilaterale, intimistico e non collegato a fattori esterni attribuibili a terzi, in nesso di collegamento con l'esame da assumere in dibattimento. Si deve, poi, ritenere che la disposizione in esame non sia norma a pura "tutela" del teste. 2 29 9 li La garanzia per costui è assicurata da altri precetti di natura sostanziale (artt. 336, 612, 610 cod. pen. o dalla diversa fattispecie rilevante in ragione della specificità del caso concreto e della qualità del dichiarante art. 377 bis cod. pen.-). E', piuttosto, il meccanismo acquisitivo descritto presidio processuale che garantisce l'integrità e la genuinità del contraddittorio, come strumento essenziale di formazione della prova, in uno stretto e rigoroso bilanciamento tra valori e principi strutturali di sistema che dall'obbligo di deporre, secondo verità, giungono al riconoscimento del diritto al silenzio, a seconda delle distinte fonti orali e dei temi oggetto d'accertamento. Ebbene l'art 500 comma 4 cod. proc. pen., prevede il recupero probatorio delle dichiarazioni unilaterali al cospetto delle indicate situazioni tipiche ed a prescindere dalla eventuale archiviazione disposta sul delitto a monte. Il tema sostanziale e quello processuale restano scissi nei rispettivi ambiti d'operatività. Ciò accade perché in ragione di quelle condotte si espone con condotta illecita il contraddittorio al rischio di inquinamenti e di criticità nella sua funzione essenziale di ricostruzione della vicenda sottoposta all'esame del giudice. Si spiega, allora, perché il modello acquisitivo in esame si sviluppi ed operi anche al cospetto di azioni che non derivano direttamente dall'imputato contro il quale, in definitiva, possono essere utilizzate le dichiarazioni recuperate. Il delicato meccanismo è caratterizzato da un perimetro ben definito. Si tratta in primo luogo di una norma che in ragione della sua eccezionalità, non ammette estensioni oltre i casi tassativamente previsti. In secondo luogo non si istituisce nel sistema un criterio di valutazione legale unidirezionale del dato recuperato. Piuttosto esso è utilizzabile come prova, in deroga al principio del contraddittorio, risultando, tuttavia, sottoposto al criterio di libera valutazione da parte del decidente, che è chiamato a scrutinarne egualmente la forza dimostrativa. Venendo alla valutazione operata dalla Corte d'assise d'appello deve osservarsi che la motivazione sui presupposti strutturali d'operatività dell'art 500 comma 4 cod. proc. pen. è immune da vizi censurabili in sede di legittimità. I giudici della Corte d'assise d'appello hanno dato conto delle ragioni a sostegno della decisione ed hanno, soprattutto, enucleato gli elementi di fatto da cui sono stati inferiti gli atteggiamenti di minaccia e di intimidazione che hanno esplicato un ruolo determinante sulla scelta degli imputati di non rispondere alle domande in dibattimento. Ne è, pertanto, derivata la conclusione che quella scelta non fosse frutto di una libera volontà dei dichiaranti e che, piuttosto, si legasse al clima di pressione e di minaccia che entrambi stavano subendo. Valgano in proposito i richiami agli esiti delle intercettazioni, ai timori espressi allo stesso Presidente del collegio giudicante, oltre che alla richiesta di essere scortati in udienza. La Corte d'assise d'appello ha sottolineato quei particolari ed ha spiegato il significato recessivo delle stesse missive scambiate tra gli imputati, improntate a sentimenti di amicizia. Ha esplicitato, soprattutto, i dati di fatto posti a fondamento della decisione ed ha spiegato perché si trattasse di indici univoci dell'indicata condizione di intimidazione. Lo stesso NI, d'altro canto, aveva indicato al padre i suoi timori, durante il colloquio del 3-5-2011. In quella circostanza aveva espressamente affermato che se avesse detto tutto lo avrebbero ammazzato. 030 3 نا I giudici della Corte d'assise d'appello hanno, poi, fatto riferimento alla relazione del 28-11-2011 ed alle dichiarazioni che lo stesso NI aveva reso all'ufficio matricola, asserendo di temere per la sua incolumità. Ebbene si tratta di elementi non puramente congetturali ed ipotetici che risultano correttamente valutati e ritenuti, con motivazione adeguata ed immune da censure rilevabili in questa sede, idonei a permettere il recupero probatorio, ex art 500 comma 4 cod. proc. pen., delle dichiarazioni stesse rese dal NI in data 1.2.2011. Anche il ZI aveva, d'altro canto, manifestato presso l'istituto ove era ristretto in Civitavecchia analoghi timori per la sua incolumità ed aveva collegato quella condizione proprio alle dichiarazioni che aveva reso per l'omicidio del RO. Non a caso ad agosto aveva chiesto di essere trasferito ed era stato allocato presso l'istituto di Frosinone in regime di isolamento. In questa prospettiva sono stati valorizzati gli epiteti con cui il ZI era definito dagli altri imputati ed i riferimenti al timore per la sua incolumità, legati anche ottenuto nell'ambiente carcerario ialla circostanza che altri detenuti avessero verbali delle sue dichiarazioni. Ebbene anche per la posizione del ZI la motivazione resa è coerente e non reca vizi censurabili in sede di legittimità. Sono tutti quelli enucleati elementi che, al pari, superano le doglianze in parte qua articolate nel motivo specifico dedotto da NI AL. Si tratta di argomenti tesi, per un verso, a confutare la complessiva conclusione cui erano giunti i giudici del merito, indicando obiettivi ulteriori funzionali ad un trattamento cautelare meno severo cui il NI aspirava e, per altro verso, fondati su aspetti essenzialmente generici che non enucleano vizi di legittimità e finiscono per richiedere un'inammissibile valutazione in fatto a questa Corte sulla situazione legittimante l'acquisizione che, al contrario, i giudici a quo hanno esaustivamente e correttamente motivato. In relazione ai tratti di specificità che la doglianza assume nel motivo di ricorso interposto nell'interesse del D'ON si deve ribadire quanto già premesso. : I principi enucleati valgono anche allorquando la condotta illecita sia posta in essere nei confronti di un soggetto che abbia facoltà di non rispondere alle domande. Non occorre che nei confronti del dichiarante si versi al cospetto del delitto di cui all'art 377 bis cod. pen. perché possa darsi luogo alla fattispecie processuale acquisitiva delle dichiarazioni. Si è già avuto modo di spiegare che gli ambiti di tutela siano distinti e che il meccanismo in esame che permette in rito il recupero dichiarativo è proteso ad assicurare la "libertà" della scelta di sottoporsi o meno ad esame. Non vale dedurre in contrario che, là dove il sistema preveda una facoltà generale d'astensione dal deporre o dal sottoporsi ad esame, sarebbe inconciliabile l'acquisizione delle dichiarazioni senza la sussistenza dell'indicata fattispecie delittuosa. Basta qui annotare che la facoltà "di non rispondere" è presidio a tutela del dichiarante, che nel bilanciamento dei contrapposti interessi vede recessivo il valore della conoscenza attraverso il contraddittorio processuale. Bilanciamento siffatto è intimamente collegato alla particolare qualità soggettiva della fonte orale. In altri termini la garanzia verso colui che assume una posizione qualificata (art 199 cod. pen., art. 210 cod. proc. pen. e 197 bis cod. proc. pen.) prevale sul bisogno di conoscenza ed autorizza soggetto ad avvalersi della facoltà indicata, secondo i rispettivi statuti di tutela. 31 li E' un equilibrio delicato retto dal principio di libertà nella scelta da parte della fonte. Ciò anche in funzione della portata espansiva erga alios che dalle dichiarazioni può discendere, in ragione del diverso collegamento tra le regiudicande e degli avvertimenti eventualmente resi ai sensi dell'art. 64 cod. proc. pen. Ogni condizionamento, a detto criterio orientatore, realizzato con comportamenti tipizzati dall'art 500 comma 4 cod. proc. pen., altera la genuinità dell'epistemologia processuale e rientra nel paradigma indicato del recupero delle dichiarazioni, secondo quanto già anticipato. Ciò accade anche al cospetto delle fonti "qualificate" e pur in difetto di prova certa sul delitto di cui all'art 377 bis cod. pen. La specifica incriminazione di cui all'art 377-bis cod.pen. che tra l'altro estende la rilevanza penale alle condotte "condizionanti" anche la scelta positiva di affermare il mendacio - attesta proprio il valore centrale nel sistema processuale della "libertà" della fonte alla quale l'ordinamento riserva il diritto di non rispondere. Oltre a prevedere un sistema processuale acquisitivo delle dichiarazioni relative, con il richiamo espresso all'art 500 comma cod. proc. pen., da parte degli artt. 503 e 513 cod. proc. pen., si assicura il livello di presidio maggiore attraverso una specifica incriminazione di quella condotta che espleta i suoi effetti, tuttavia ed ancora una volta, autonomamente sul piano sostanziale. Di converso su quello processuale lo statuto operativo del meccanismo in esame è nel solo art. 500 comma 4 cod. proc. pen. e si risolve attraverso il principio dell'autonoma cognizione delle questioni pregiudiziali che l'art 2 cod. proc. pen. riserva al giudice che necessiti della conoscenza sul tema incidentale. Alla luce di quanto detto la doglianza articolata nei distinti motivi di ricorso va ritenuta infondata e va respinta.
3. Passando all'esame delle specifiche doglianze articolate dai ricorrenti si svolgono le seguenti considerazioni. Le questioni relative all'utilizzabilità delle intercettazioni si affrontano separatamente perché in ciascuno dei ricorsi degli imputati sono enucleati temi di specificità che rendono in parte divergenti i motivi di doglianza.
3.1. EO NO deduce nullità, inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali presso la casa circondariale di Velletri, Frosinone e Latina. Spiega in realtà più temi di censura. Da un lato afferma che le operazioni di intercettazione erano avvenute durante l'udienza preliminare e non potevano essere ritenute, ai sensi dell'art 430 cod. proc. pen. attività istruttoria integrativa, proprio perché si sarebbe dovuta ancora chiudere la fase preliminare. Le intercettazioni non sarebbero state, pertanto, rivolte ad acquisire elementi sulla minaccia ai dichiaranti-detenuti, ma a svolgere indagini sul delitto di omicidio, in fase di udienza preliminare e pur dopo la chiusura delle indagini stesse. Ricorreva, pertanto, la violazione dell'art. 407 comma 3 cod. proc. pen. La questione non è fondata. Le intercettazioni sono state poste in essere per la necessità di approfondire in un procedimento distinto (nr. 764/2012) un tema ben diverso dall'omicidio ad esso collaterale, ma successivo storicamente e legato alle dichiarazioni che avevano inteso rendere, appunto, il NI ed il ZI. L'affermazione secondo cui attraverso quelle captazioni si intendevano eludere i termini delle indagini 32 li preliminari è pura asserzione non fondata su dati reali che ne documentino la fondatezza. D'altro canto non è pertinente il richiamo, attraverso valutazioni di fatto, all'effettività o alla reale rispondenza di determinate affermazioni all'intento di realizzare intimidazioni a carico dei due dichiaranti. Le intercettazioni erano, di converso, disposte proprio in questa prospettiva ed in funzione dell'approfondimento di un tema diverso dall'omicidio. Quanto alla questione concernente l'inutilizzabilità dei risultati captativi, per difetto di motivazione dei decreti d'urgenza e dei provvedimenti di convalida ed alla questione prospettata secondo cui non ricorressero né i gravi indizi, né il requisito di assoluta indispensabilità, ai fini delle indagini, la motivazione offerta in sentenza sul punto è corretta.
3.1.2. Quanto al tema di merito si lamenta la contraddittorietà e l'illogicità della decisione in relazione al percorso logico seguito dai giudici della Corte d'assise d'appello. Esclusa la consapevolezza dell'arma in capo al NO, si duole il ricorrente, si sarebbe ciò nonostante ammessa la responsabilità per fatto colposo, là dove, da un lato, l'evento era imprevedibile e, dall'altro, non era in collegamento causale con l'azione cui aveva aderito il NO stesso, gesto da recuperare alla pura minaccia. Sotto altro profilo l'astratta adesione ad una rissa, neppure verificatasi in concreto, non avrebbe comportato la responsabilità per l'evento ulteriore dovuto ad azione autonoma ed a causa eccezionale non ricollegabile all'imputato. I motivi di doglianza esposti sono infondati. Basta richiamare le considerazioni sopra svolte sulla delimitazione dei rapporti tra il delitto di cui all'art 586 e 589 cod. pen. e la fattispecie del concorso anomalo e ritenere qui ribadite quelle argomentazioni. I giudici di merito hanno congruamente spiegato con motivazione in fatto immune da vizi logici che anche il NO avesse aderito all'azione collettiva di confronto-scontro. Adesione siffatta involgeva secondo il tracciato enucleato il possibile sviluppo di un evento diverso e più grave di quello verificatosi. Non occorreva e si è anche - spiegato che il concorrente avesse cognizione o dovesse prevedere la natura o la caratteristica del mezzo lesivo commissivo. : Piuttosto l'intervento ad adiuvandum in un'azione violenta di struttura collettiva portava con sé la prevedibile variante individuale da parte di taluno dei concorrenti. L'evento verificatosi non aveva carattere eccezionale ed atipico, essendosi tradotto piuttosto in un uno sviluppo progressivo dell'aggressione al bene giuridico dell'integrità fisica che si era accettato di attingere prendendo parte alla spedizione organizzata dal D'ON. Si spiega allora come non siano fondate le ragioni di doglianza avanzate dal ricorrente e come piuttosto, secondo quanto si è avuto modo di spiegare, abbia errato la Corte d'assise d'appello nel richiamare l'art 586 cod. pen., recuperando dunque la fattispecie al trattamento di cui all'art 589 cod. pen. in luogo della corretta norma regolatrice che va individuata nell'art 116 cod. pen.
4. Venendo all'esame dei motivi di ricorso dedotti nell'interesse di NI AL si osserva quanto segue.
4.1. Oltre alle questioni già affrontate si è dedotta la nullità dell'ordinanza del 12- 6-2012 per violazione degli artt. 125 n. 3, 267 cod. proc. pen. in relazione agli 33 artt. 6 par 3 lett. d) CEDU e 117, 111 Cost., 178 lett. c. cod. proc. pen. Si censura l'omessa motivazione, la motivazione illogica e/o violazione di legge per mancata dichiarazione di inutilizzabilità dell'ambientale di cui al nr. 234/11 R.I.T. del 3-5-2011 tra NI AL ed i familiari. Il motivo prospettato è infondato. Non è conferente l'argomento addotto a sostegno dei tema di doglianza. Pur essendo stato emesso il decreto urgente di intercettazione dal P.M. il 30.3.2011 e la convalida il successivo 31.3.2011, vi era stato un seguito. In particolare la richiesta della polizia giudiziaria in data 14.4.2011 aveva in sostanza rivolto domanda di procedere alle sole intercettazioni audio ed il P.M. aveva assentito con n.o.. Deve osservarsi come sia erronea la prospettazione : opposta secondo cui la data del 14.4.2011 segnerebbe ex se l'inizio delle 2 operazioni, assurgendo a dies a quo di decorrenza ai fini del rispetto degli effetti temporali. Deve ribadirsi che la durata delle intercettazioni si misura avendo come riferimento il verbale di inizio di esecuzione delle operazioni. Nel caso di specie verbale siffatto attesta la data del 3-5-2011. Pur trattandosi di data successiva di diciannove giorni rispetto al n.o. espresso e richiamato nel motivo di ricorso non discende da detto particolare alcuna delle conseguenze lamentate. La giurisprudenza di questa Corte (Sez. 6, sentenza n. 22501 del 18/03/2011 Cc. (dep. 07/06/2011) Rv. 250495) ha chiarito che il termine di durata delle intercettazioni decorre dal giorno dell'inizio effettivo delle operazioni e non da quello in cui viene emesso il provvedimento che le autorizza. Da ciò discende che alcuna rilevanza hanno sia la data del decreto sia la successiva autorizzazione sul n.o. rilasciato. Ciò che, piuttosto, rileva in funzione del termine di durata è il dies di inizio effettivo delle captazioni. Né la circostanza che le captazioni fossero cominciate circa diciannove giorni dopo l'autorizzazione è dato che permette di inferire ipso facto l'insussistenza del requisito d'urgenza, che aveva caratterizzato il decreto emesso dal P.M. Sul punto è d'uopo annotare che, a parte l'intervenuta convalida del provvedimento da parte del Giudice per le indagini preliminari, l'eventuale differimento delle operazioni esecutive di captazione non incide sul requisito di urgenza che caratterizza l'intervento del Pubblico Ministero. La valutazione sul requisito d'urgenza attiene, invero, alla necessità di intervenire in immediato per non perdere tratti o particolari d'eloquio che possono rivelarsi utili ai fini delle indagini. E', tuttavia, una verifica che si opera con valutazione di prognosi ancorata ad un giudizio ex ante. Le operazioni esecutive ed il materiale allaccio delle utenze o l'attivazione in generale delle intercettazioni integrano attività di natura prettamente esecutiva che può non dipendere dal Pubblico Ministero e che non richiede, in generale, valutazioni su presupposti giuridico-fattuali, ma la sola necessità di coordinare gli adempimenti materiali che in ragione delle specifiche congiunture permettono di avviare lo strumento di captazione. Il motivo di ricorso è, pertanto, infondato e va respinto.
4.2. Si deduce, poi, la nullità dell'ordinanza emessa dalla Corte d'assise di Latina il 15.5.2012 ex art. 125 n. 3 cod. proc. pen., per violazione degli artt. 415 bis e 416 cod. proc. pen. e dell'art. 6 par 3 lett d) CEDU, oltre che degli artt. 117, 111 Cost. 178 lett. c) cod. proc. pen. per omessa, illogica motivazione e/o violazione di legge relativa alla mancata dichiarazione di nullità dell'interrogatorio 34 li del giorno 1.2.2011 ore 8.45, per violazione del diritto di difesa essendo stato omesso l'avviso al difensore avvocato Daniele Giordano. Si duole la difesa del particolare che sarebbe stata irritualmente rivolta la domanda di nominare un difensore di fiducia in occasione dell'interrogatorio, nonostante la sua già intervenuta nomina. Infatti, altra nomina del difensore era stata formalizzata alle ore 7.00 del giorno 1.2.2011 in occasione dei prelievi dei residui di polvere da sparo. Non si comprendevano, lamenta in ricorso la difesa, le ragioni della presenza dell'avvocato IA Belli che non era a conoscenza della nomina dell'altro professionista. Da ciò si è inferito che non sarebbe stata, tra l'altro, nella condizione di eccepire alcuna nullità. E' certo - perché ammesso anche nel provvedimento impugnato - che il difensore di fiducia già nominato non sia stato avvisato della fissazione dell'interrogatorio. Ebbene, omissione siffatta per consolidata giurisprudenza determina una nullità a regime intermedio dell'atto (Sez. Un., n. 2 del 26 marzo 1997, Procopio, Rv. 208269). Per quanto qui rileva deve ritenersi corretta, dunque, la conclusione della intervenuta sanatoria della menzionata nullità per la sua omessa deduzione nel corso dell'espletamento dell'atto ai sensi della prima parte del secondo comma dell'art. 182 cod. proc. pen. In tal senso il dato è altrettanto pacifico. Deve osservarsi che il disposto della norma citata presuppone in via logica, indubbiamente, che nell'immediatezza dell'espletamento dell'atto cui la nullità si riferisce, la parte onerata della sua deduzione conoscesse o fosse in grado di conoscere il vizio da eccepire. Nella fattispecie, dunque, l'indagato era presente e non indicava al professionista l'intervenuta nomina dell'altro difensore. La nullità, allora, derivante dall'omesso avviso a costui è sanata. Ciò perché l'indagato stesso rinunciava all'assistenza del detto difensore, accettando di essere assistito dal legale presente all'atto, che aveva egualmente nominato di fiducia, senza eccepire alcunché (ex multis Sez. 2, n. 535/09 del 12 dicembre 2008, Dimodugno, Rv. 242721). Questo principio opera anche allorquando la nomina del difensore di fiducia, poi non avvisato, sia stata effettuata da un prossimo congiunto dell'indagato, ai sensi dell'art. 96 c.p.p., comma 3 a condizione, però, che l'indagato risulti con certezza (e non soltanto in via presuntiva), preventivamente informato (anche nei preliminari dell'interrogatorio), dell'avvenuta effettuazione dell'anzidetta nomina (Sez. 1, n. 5167 del 11 ottobre 1996, Sali, Rv. 205732; Sez. 5, sentenza n. 47374 del 06/10/2014 Cc. (dep.17/11/2014) Rv. 261007). Del resto indica la sentenza di primo grado, richiamata nel provvedimento impugnato, che il ON rendeva interrogatorio alla presenza del difensore di fiducia avvocato Belli e che l'avvocato Giordano avvisato per le operazioni di prelievo dei residui dello sparo aveva rinunciato (sentenza di primo grado, fl 5). Del resto, la giurisprudenza di questa Corte ha anche avuto modo di chiarire che l'obbligo di avvisare il difensore di fiducia per l'interrogatorio di garanzia è correttamente adempiuto qualora, sussistendo l'esigenza di una rapida verifica in ordine alle condizioni legittimanti la restrizione della libertà personale, siano effettuati ripetuti tentativi di inoltrargli l'avviso a mezzo telefono con ripetute chiamate indirizzate al numero del suo studio senza sortire esito positivo, con la conseguenza che, in tal caso, è legittima la nomina del difensore d'ufficio, e che l'assenza di eccezioni da parte di quest'ultimo o dell'indagato determina comunque la sanatoria di cui all'art. 182, comma secondo, cod. proc. pen. (Sez. 5, sentenza n. 37283 del 1/07/2010 Cc. (dep. 19/10/2010) Rv. 248637). Il motivo di ricorso è infondato e va, pertanto, respinto. 35 4.3. Si lamenta, poi, la nullità dell'ordinanza dell'8-4-2013 per violazione degli artt. 125 n. 3, 271, 268 commi 1 e 3 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 6 par 3 lett d) CEDU e 117, 111 Cost. 178 lett. c) cod. proc. pen. e l'omessa motivazione, la sua illogicità e/o la violazione di legge per mancata dichiarazione di inutilizzabilità dell'ambientale tra il NI e i familiari in data 3-5-2011. Nel motivo di ricorso si è lamentato che il colloquio era stato registrato solo in parte per una mancanza ed un difetto del sistema di registrazione. Il vizio dedotto sul punto e che si sostanzierebbe in una omessa motivazione della Corte d'assise d'appello non sussiste. Contrariamente a quanto dedotto, il tema è stato, anche nella sua portata complessiva partitamente affrontato dalla Corte d'assise d'appello. Si è sul punto espressamente richiamata la sentenza di primo grado ed una perizia eseguita che, da un lato, aveva escluso ogni forma di manipolazione dei file e, dall'altro, aveva spiegato le ragioni del fenomeno, sottolineando il riuso continuativo dei file e chiarendo le ragioni delle discrasie sulle date delle stesse registrazioni. La motivazione è, pertanto, congrua ed immune da vizi rilevabili in questa sede. Va, pertanto, respinto il motivo articolato.
4.4. Quanto alla doglianza relativa alla nullità della sentenza per omessa motivazione ex art. 125 n. 3 cod. proc. pen., in relazione alla nullità dell'ordinanza del 15-5-2012 per violazione degli artt. 415 bis e 416 cod. proc. pen., 6 par 3 lett. d) CEDU e 117, 111 Cost., 178 lett. c) cod. proc. pen., e per motivazione omessa, illogica e/o violazione di legge per mancata trasmissione di tutti gli atti di indagine con la richiesta di rinvio a giudizio, anche ai fini di un'eventuale scelta di rito alternativo svolgere le seguenti si devono osservazioni. La Corte d'assise d'appello ha concluso sul punto per l'inutilizzabilità degli atti indicati. Si duole il ricorrente che i giudici non avessero spiegato in che termini, tuttavia, gli atti andassero ad incidere sull'acquisizione probatoria posta a base della affermazione della penale responsabilità. Il motivo di ricorso in esame è infondato. Sono essenzialmente due le considerazioni da svolgere. La prima riguarda la mancanza la contraddittorietà e/o la illogicità della motivazione addotta. Il vizio, già nella sua formale articolazione, attraverso la cumulativa deduzione di temi invalidanti promiscui involgerebbe inammissibilità, deducendosi aspetti tra loro concettualmente incompatibili. Se la motivazione è mancante non può dedursene in via coeva un profilo di contraddittorietà o di manifesta illogicità. In ogni caso ed a prescindere da profilo siffatto la Corte d'assise d'appello ha motivato adeguatamente sul punto, contrariamente a quanto dedotto, e non si ravvisano nel ragionamento aspetti di criticità rilevabili in questa sede. La seconda considerazione afferisce la lesione del diritto di difesa. Il tema è sviluppato indicando che i giudici della Corte d'assise d'appello non avrebbero motivato sull'incidenza degli atti ritneuti inutilizzabili, ai fini della decisione. Ebbene,la critica è affetta da difetto di correlazione con la questione decisa e con il ragionamento posto a fondamento della sentenza impugnata. Non si indica, infatti, nel motivo di ricorso un elemento in fatto o uno specifico elemento di conoscenza dichiarato inutilizzabile che, al contrario, la Corte avrebbe utilizzato e posto a fondamento della sua decisione. Si sovverte, in altri termini, con la 36 M. tecnica di redazione del motivo di ricorso, il meccanismo di critica al provvedimento, generalizzandone la portata al cospetto della decisione e senza enucleare un punto d'aggancio specifico ad un profilo o ad un segmento specifico della motivazione che possa realmente integrare un vizio deducibile ex art. 606 cod. proc. pen. sub specie Né ricorre il prospettato tema della lesione al diritto di difesa d'accesso ai riti alternativi. La Corte d'assise d'appello ha osservato come la questione era stata già posta ai giudici del primo grado ed era stata affrontata e risolta, appunto, chiarendo come non vi fosse un problema di nullità del decreto che aveva disposto il giudizio, ma una questione relativa afferente la ritenuta inutilizzabilità degli atti non depositati contestualmente alla notifica dell'avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen. La questione è stata, pertanto, esaminata con motivazione corretta. La scelta di accesso ai riti alternativi è d'altro canto una eventualità rimessa alla volontà della parte, che in ragione della specifica consistenza del materiale acquisito ed utilizzabile valuta se definire la posizione allo stato degli atti ovvero se optare per la la scelta del rito ordinario. Non vi è incidenza concreta nel caso di specie del tema dedotto sulla scelta del rito. Né il motivo di ricorso indica specificamente ed esattamente quali atti o quali elementi avessero influito o condizionato (ed in che termini) un possibile intendimento d'accesso al rito a prova contratta. Deriva l'infondatezza della questione sollevata e il rigetto del motivo di ricorso.
4.5. Si è, ancora, dedotta nell'interesse del NI AL la nullità della sentenza in relazione all'ordinanza dell'11-7-2013 per violazione degli artt. 125 n. 3, 237, 523 comma 5 524 cod. proc. pen., in relazione agli artt. 6 par 3 lett d) CEDU, 117, 111 Cost., 178 lett. c) cod. proc. pen., per omessa, illogica motivazione e/o violazione di legge per mancata acquisizione di documenti provenienti dall'imputato. Contrariamente a quanto dedotto, tuttavia, sulla questione relativa alla acquisizione di un DVD contente immagini del 7-2-2012 presso la Casa circondariale, immagini che attestavano che il NI fosse mancino la Corte d'assise d'appello aveva adeguatamente motivato. Ne ha indicato la superfluità ed ha rinviato alla ricostruzione dei fatti operata ed alla confessione che il NI stesso aveva svolto. Non ricorre, pertanto, il vizio lamentato. Si pretende, piuttosto, attraverso la doglianza svolta di rimettere in sostanza alla Corte di legittimità la valutazione di un elemento di fatto, in funzione di una diversa ricostruzione della dinamica di sparo, tema di merito, ampiamente approfondito e argomentato dai giudici a quo. Quanto alla mancata acquisizione del turno difensori del 31.1.2011-1.2.2011 la Corte d'assise d'appello ha indicato le ragioni della decisione. Ha, correttamente, spiegato come la questione fosse in stretta connessione con la vicenda relativa alla difesa del NI, durante l'interrogatorio effettuato nell'immediatezza. La Corte ha, contrariamente, osservato come la presenza della professionista (Avvocato Belli) avesse permesso lo svolgimento dell'atto e come nella fattispecie l'unica nullità, relativa all'omesso avviso, si fosse sanata per mancata proposizione dell'eccezione che ne avrebbe legittimato il rilievo. Le questioni sono infondate e vanno disattese.
4.6. Si lamenta con altro motivo la mancata effettuazione di perizia sulle chiamate ai numeri del 112 e del 113. La difesa rappresenta di aver chiesto ed 37 M ottenuto la registrazione delle chiamate pervenute ai numeri 112 e 113. Mentre la registrazione delle conversazioni al nr 112 era valida, quella relativa alle conversazioni registrate al nr 113 non era altrettanto appagante. In ciò stava la necessità di disporre la perizia invocata. La Corte d'assise d'appello ha, tuttavia, respinto la richiesta. La motivazione sul punto è adeguata. Si dà conto delle ragioni che hanno indotto a ritenere superfluo il supplemento istruttorio. In particolare si è annotato come la questione fosse strettamente legata al merito della vicenda processuale e come, alla luce della stessa deposizione del teste CO e degli altri elementi, poi sviluppati nella ricostruzione della dinamica delittuosa, non occorresse procedere alla indicata integrazione. La Corte ha così disatteso anche la dedotta nullità relativa alle ordinanze del 20.10.2012 e dell'11.12.2012 e le questioni poste nel VI motivo di ricorso. Si è lamentato che la Corte d'Assise avesse autorizzato il teste CO ad utilizzare atti che non recavano la sua firma, ma che il teste affermava di aver redatto. Ancora si è sottolineata la mancanza dei tabulati acquisiti nella fase delle indagini. Le questioni sono state affrontate dai giudici della Corte d'assise d'appello. Si è, infatti, annotato come l'esame fosse avvenuto nel pieno rispetto del contraddittorio e come la perdita dei tabulati fosse un evento non imputabile ad alcuno. Allora ed a ben vedere la motivazione sul punto resiste e non vi sono ragioni specifiche di doglianza che abbiano indotto un vizio denunciabile in sede di legittimità o che dia luogo ad una fattispecie invalidante nel senso assunto in ricorso. Né si prospetta alcuna nullità per il profilo relativo alla circostanza che il teste avesse consultato atti che non aveva direttamente redatto. La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che per autorizzare l'ufficiale o l'agente di P.G. a consultare "documenti da lui redatti" non è richiesto che siano stati personalmente redatti o sottoscritti, in quanto è sufficiente che il teste abbia partecipato alle operazioni cui la documentazione si riferisce ovvero che tali operazioni siano state effettuate dall'ufficio di appartenenza (Sez. 3, sentenza n. 15056 del 25/02/2009 Ud. (dep. 08/04/2009) Rv. 243406). Anche sulle affermate anomalie del CD contenente i tabulati telefonici, la Corte stessa aveva ritenuto che non si trattasse di manipolazioni o di alterazioni del dato stesso. Le affermazioni in senso contrario, pertanto, a parte la genericità intrinseca non sono supportate da dati o elementi che ne possano in concreto documentare l'aderenza al reale.
4.7. Lamenta, poi, la difesa la nullità della sentenza in relazione all'ordinanza del 16-10-2012 per violazione di legge in ragione della acquisizione come prova atipica del filmato di Lazio TV. La Corte d'assise d'appello aveva erroneamente sostenuto che l'acquisizione del filmato successiva rendesse inammissibile il motivo di ricorso. In parte qua, tuttavia, si assume la lesione del diritto alla prova. Ebbene la critica sul punto è connotata da crismi di formale astrattezza che la rendono priva di specificità. Si afferma genericamente che attraverso il filmato si sarebbe potuto acquisire ogni particolare sull'operato della polizia giudiziaria, ma non si indica un punto specifico che avrebbe imposto, appunto, una rinnovazione o un elemento materiale che nella specifica congiuntura avrebbe effettivamente leso il contraddittorio sui temi dimostrativi. Il tema di doglianza è, alla luce di quanto detto, inammissibile. 38 4.8. Si duole la difesa, ancora, in relazione all'ordinanza del 7-2-2013, della violazione di legge per mancata dichiarazione di incompatibilità del perito, TA DI, dopo la dichiarazione di inutilizzabilità della perizia effettuata. Si critica in particolare la decisione di aver erroneamente ritenuto che la nullità fosse sanata attraverso l'audizione del perito in contraddittorio. Piuttosto la nullità della perizia comportava che l'incarico dovesse essere attributo ad altro perito, ex art. 221 comma 1 cod. proc. pen. La questione posta è relativa alla dichiarazione di inutilizzabilità della trascrizione delle intercettazioni, effettuata dal perito DI successivamente al 7-1-2013. Il vizio aveva tratto scaturigine dall'omesso avviso ai consulenti del giorno di prosecuzione delle operazioni peritali. Si legge, tuttavia, che era stato rinnovato l'incarico al medesimo perito per lo svolgimento delle attività di trascrizione successive a tale data. Questo elemento, pertanto, elimina in nuce la questione sollevata in parte qua. Il tema ulteriore è relativo ad una sostanziale incompatibilità del perito all'ufficio, da considerare,si annota in ricorso, quale dichiarazione di ricusazione. Ebbene anche il motivo di doglianza prospettato non è fondato. A parte la risposta della Corte d'assise d'appello deve osservarsi che secondo orientamento della giurisprudenza di questa Corte l'espletamento di una perizia dichiarata nulla non costituisce causa di incompatibilità del perito ai fini del conferimento di un nuovo incarico nel medesimo procedimento penale. Ciò in quanto al perito si applicano i casi di incompatibilità previsti dall'art. 222 cod. proc. pen. e non le cause di incompatibilità previste per il giudice dall'art. 34 cod. proc. pen., con la conseguenza che tale circostanza non costituisce motivo di ricusazione (Sez. 6, sentenza n. 43797 del 18/10/2012 Cc. (dep. 12/11/2012) Rv. 253814). D'altro canto si è anche avuto modo di sottolineare come l'ufficio di perito con riferimento alle attività di trascrizione non comporti alcuna attività valutativa, volta ad esprimere un giudizio tecnico (Sez. 1, sentenza n. 26700 del 26/03/2009 Ud. (dep. 01/07/2009) Rv. 244708). Anche il motivo esaminato è, pertanto, infondato e va respinto.
4.9. Altro tema introdotto con il motivo di ricorso è relativo alla nullità della sentenza in relazione all'ordinanza del 15-4-2013, sul mancato ascolto in contraddittorio della telefonata della PP al 112, al fine di operare le contestazioni tra quanto riferito a telefono e quanto detto in contraddittorio il 15.4.2013. La Corte d'assise d'appello ha ancora una volta affrontato la questione con motivazione congrua. Ha ritenuto superflua l'audizione della teste ed al pari è stata esclusa ogni ipotesi di nullità in relazione all'esame della teste CA LI, che era avvenuto regolarmente e nel pieno contraddittorio delle parti. Deve in proposito annotarsi come il significato della decisione della Corte d'assise d'appello sia stato sul punto chiaro. Contrariamente a quanto dedotto i giudici a "Kanno ben inteso il tema di doglianza e ne hanno escluso la fondatezza, quib poiché non occorreva operare alcuna contestazione all'esito dell'acquisizione del testo della conversazione registrata al 112, poiché si disponeva del testo della conversazione nella versione trascritta. Anche il richiamo in ricorso alla circostanza che l'integrazione avrebbe permesso il miglior approfondimento in riferimento a quanto contenuto nelle telefonate è aspetto critico che, ancora una volta, assume contorni di genericità intrinseca e che non documenta in che 39 li - termini e su quale punto specifico si fosse limitato il diritto di difesa, inibendo l'esame al cospetto di una conversazione che risultava appunto registrata. Né vale ancora affermare che si fosse concretizzata una lesione al principio del contraddittorio, essendo state assunte le due deposizioni della CA e della PP prima dell'acquisizione dei CD che conteneva le registrazioni delle telefonate. A ben vedere l'argomento di doglianza è stato affrontato dai giudici del merito ed è stato disatteso. Non si trattava nella fattispecie né di operare contestazioni alle dichiaranti, né di approfondire temi che tra l'altro il motivo di ricorso non esplicita. Piuttosto la questione afferiva alla valutazione d'attendibilità delle due fonti orali. Sul punto, tuttavia, i giudici a que sono stati precisi e non si enucleano punti di contraddizione o vizi di illogicità manifesta di portata invalidante per la decisione assunta.
4.10. Si oppone, nei motivi di ricorso la nullità della sentenza in relazione all'ordinanza del 9-5-2013 e la violazione di legge per mancata possibilità di porre domande ai testi della difesa LI AN, RO ER, detto AL, TA IA IA. Si era violato il diritto alla prova ed alla controprova ed al processo equo. In realtà detta violazione persisteva anche al cospetto del diniego di risentire i testi già ascoltati come dichiaranti per l'Accusa. Anche il vizio lamentato non sussiste. I testi erano stati già ascoltati come dichiaranti e dunque non v'era ragione, eseguito il controesame da parte della difesa, per invocarne nuova audizione in qualità di dichiaranti della difesa. Questa Corte ha avuto modo di affermare infatti che il contraddittorio resta assicurato sempre che la accusa e la difesa siano messe in grado di procedere all'esame. Ciò anche a fronte della richiesta concorrente delle parti (nella specie, pubblico ministero e imputato) di esaminare un testimone sulle stesse circostanze, poiché non può in concreto distinguersi sul piano logico un esame diretto e un controesame, Sez. 6, sentenza n. 9901 del 08/07/1998 Ud. (dep. 17/09/1998) Rv. 213052).
4.11. Quanto alla nullità della sentenza in relazione all'ordinanza del 27-6-2013 per violazione di legge e per il rigetto delle richieste di integrazione istruttoria il ricorrente si duole che la Corte d'assise d'appello aveva respinto la richiesta di integrazione istruttoria ex art. 507 cod. proc. pen., avanzata all'esito della documentazione fornita dalla Questura con nota 22 aprile 2013. Erano, in particolare, contenute immagini fotografiche relative al rinvenimento dell'arma. Contrariamente a quanto dedotto il giudice a quo ha indicato, sia pur sinteticamente, le ragioni del rigetto ed ha spiegato che, in definitiva, si trattava di richieste ultronee per le ragioni che la stessa Corte avrebbe esplicitato in sede di ricostruzione nel merito dei fatti e delle acquisizioni già formalizzate. Né il motivo di ricorso indica un tema probandum nella sua specificità correlandolo nella sua specificità alla decisione finale e indicandone un tratto di sicura decisività.
4.12. Quanto al punto n. XIII ed alle deduzioni sul merito della ricostruzione oltre alla dedotta nullità della sentenza per violazione dell'art 530, 125 n. 3, 192 e 575 cod. proc. pen., art 6 par 2 CEDU, 117 e 117 Cost., si deve osservare come non sia condivisibile la prospettazione ivi articolata. A parte l'apoditticità dell'affermazione secondo cui la confessione del NI sarebbe stata solo apparente, deve osservarsi che i giudici della Corte d'assise d'appello hanno dato 40 li ampiamente conto delle ragioni per le quali erano addivenuti alla conclusione enucleata. Il ragionamento sul punto in fatto è assistito da motivazione immune da vizi deducibili in sede di legittimità. La diversa ricostruzione opposta nel motivo di ricorso, attraverso la critica generica a quanto affermato dal NI, si risolve in una ipotesi alternativa che induce ad una rivalutazione nel merito della dinamica d'azione descritta dalle fonte dichiarativa e valutata sia in primo che in secondo grado, con giudizio immune da censure. La doglianza nei termini svolti è, pertanto, inammissibile in sede di legittimità. Ciò vale ancora per i riferimenti alla teste oculare, CA, alla conferma che si pretenderebbe di ritrarre dalla telefonata al 113, al significato dei problemi di vista della dichiarante oculare. Vale viepiù sull'ipotesi adombrata di altre armi vere, non ritrovate (perché ipoteticamente sottratte), che avevano attinto la vittima e che avrebbero avuto calibro identico a quello dell'arma che il NI aveva fatto trovare agli inquirenti (e che aveva indicato come pistola con cui aveva poco prima sparato al RO). Vale, infine, per le incongruenze che si ricaverebbero dalle fotografie, sul rinvenimento dell'arma e della sostanza stupefacente e che documenterebbero una dimensione dello scavo, non compatibile con la condizione di ingombro del reperto. Si deve annotare che oltre a ripercorrere le motivazioni della sentenza di primo grado (titolo tra l'altro non oggetto di giudizio) e ad operarne una critica generica nel motivo di ricorso si passa a delineare un'ipotesi assolutamente sganciata dai dati fattuali e ritratta da una valutazione alternativa del risultato di prova nel merito. Si ricostruisce, cioè, una distanza minima tra l'autore dello sparo ed il corpo della vittima e si opera una congettura sul movimento del gruppo RO, portatosi al cospetto degli antagonisti. Ciò per giungere alla conclusione che al momento del secondo sparo tra il gruppo dei primi ed il NI vi fosse una distanza non inferiore a 12 metri e per inferirne un'incompatibilità con quanto detto dal teste RO e dai consulenti delle parti civili costituite. Il tutto richiamando il particolare che il NI era mancino e che il quadro ritratto dalle dichiarazioni di CA LI e dalla conversazione registrata al 113 non fosse coerente con quanto ritneuto dai giudici ella Corte d'assise d'appello. Ebbene anche il motivo di ricorso articolato è nella parte relativa inammissibile. : Esso fonda la ricostruzione su una distinta valutazione dei fatti e del risultato della prova, invocando un nuovo scrutinio nel merito dell'esito dibattimentale già operato dal giudice a quo.
4.13. Infondato è il XIV motivo, relativo alla violazione di legge ed al mancato riconoscimento della legittima difesa in tutte le sue forme. Anche sul punto la sentenza della Corte d'assise d'appello è correttamente motivata. Richiamati gli argomenti posti a fondamento della decisione di primo grado si sono nucleate le : ragioni per le quali non ricorreva l'esimente obiettiva. Nella fattispecie, invero, si era al cospetto di una situazione di sfida e di scontro, reciprocità che in fatto escludeva la possibilità di riconoscere la causa di giustificazione invocata nella sua dimensione reale e putativa ovvero una forma d'eccesso rispetto ai limiti di essa.
4.14. Manifestamente infondata è la censura relativa alla derubricazione del delitto di tentato omicidio in quello di minacce aggravate dall'uso dell'arma. La 41 M motivazione sul punto è congrua e non ricorrevano i presupposti per l'applicazione dell'art 586 cod. pen. per effetto del richiamo all'art 83 cod. pen.. La Corte d'assise di appello ha confutato le richieste dei motivi sul punto dando conto delle ragioni a fondamento delle decisione.
4.15. Infondato è, infine, il motivo relativo alla nullità della sentenza per omessa : rinnovazione dell'istruttoria. La richiesta era stata correttamente ritenuta ultronea e la ricostruzione del merito dei fatti attestava, appunto, che le rinnovazioni per cui si instava non avessero il carattere della decisività e dell'assoluta rilevanza ai fini della decisione. ES D'ON oltre al ricorso principale5. Nell'interesse di sono stati presentati motivi aggiunti.
5.1. Si lamenta violazione degli artt. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125 e 267 cod. proc. pen. e mancanza di motivazione dei decreti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche sui gravi indizi, sulla indispensabilità ai fini della prosecuzione delle indagini e sull'urgenza. Sulle motivazioni dei decreti di intercettazione la motivazione addotta dalla Corte d'assise d'appello non risulta né apparente, né apodittica. La Corte d'assise d'appello aveva in sintesi annotato come i decreti utilizzassero il meccanismo della motivazione per relationem e come si facesse e spesso riferimento alla denuncia del ZI presso la Casa circondariale, per le minacce ricevute e per essere stato additato quale "infame". Il punto è, pertanto, adeguatamente valutato e non si rilevano vizi deducibili in questa sede. Né diverso epilogo ha la censura relativa alla circostanza che la sala colloqui dovesse essere equiparata al luogo di privata dimora ai sensi dell'art. 614 cod. pen. di guisa che sarebbe stato necessario per autorizzare le captazioni il requisito aggiuntivo che ivi si stesse svolgendo attività delittuosa. La giurisprudenza di questa Corte, cui il collegio ritiene di aderire, è costante nell'escludere che la sala colloqui di un istituto penitenziario sia equiparabile ad un domicilio privato (Sez. 6, sentenza n. 3541 del 05/11/1999 Cc. (dep. 02/12/1999) Rv. 214972; Sez. 6, sentenza n. 5136 del 18/12/2007 Cc. (dep. 01/02/2008) Rv. 238733; Sez. 1, sentenza n. 32851 del 06/05/2008 Ud. (dep. 05/08/2008) Rv. 241228).
5.2. Quanto al secondo motivo di ricorso relativo all' inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni per violazione dell'art. 268 comma 1 cod. proc. pen. poiché le registrazioni ambientali non risultavano integralmente registrate si è già osservato come la sentenza impugnata abbia affrontato la questione offendo motivazione adeguata e rinviando anche alla decisione di primo grado. In questa prospettiva si ricava che le interruzioni nelle registrazioni non sono ricondotte a tagli o manipolazioni, ma ad una fisiologica interruzione della conversazione. Si dà atto, infatti, di come non vi fosse alcuna soluzione di continuità nei numeri dei progressivi attribuiti automaticamente dalla macchina alle conversazioni stesse : che risultavano in sequenza tra loro. Il motivo alla luce di quanto detto va respinto. Né trova conforto quanto dedotto a discarico secondo cui il perito nell'esaminare la 1 questione avrebbe implicitamente ammesso la sussistenza di manipolazioni volontarie o tagli ai colloqui. Contrariamente, si è detto come si ricavi che la 42 M spiegazione sia ben altra e si colleghi alla fisiologica interruzione delle conversazioni. Il terzo e quarto motivo comuni agli altri ricorrenti sono stati separatamente trattati e si rinvia a quanto detto. Quanto al 5'e 6° motivo si lamenta l'attribuzione di efficacia probatoria alla dichiarazione del coimputato NI sulla consapevolezza e sulla riconducibilità dell'arma al D'ON in difetto di riscontro individualizzante oltre che la violazione dell'art 606 comma 1 lett. e) per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sulla rilevanza giuridica della dichiarazione del NI. Quanto alle questioni attinenti il vizio di motivazione si ricostruisce il ragionamento dei giudici di merito e quello posto a fondamento della decisione impugnata. Si è innanzitutto censurata la sentenza impugnata per la violazione dell'art 192 comma 3 cod. proc. pen. Si assume che la dichiarazione accusatoria del NI AL sarebbe priva di riscontro individualizzante sul nucleo centrale della consapevolezza dell'arma da parte del D'ON. In particolare la difesa ritiene che la diversa rilevanza giuridica attribuita dai giudici alla medesima chiamata in correità (a seconda che ci si riferisca al D'ON o agli altri coimputati) disarticoli l'intero ragionamento probatorio rendendo illogica la decisione per la diversa forza dimostrativa che viene attribuita al medesimo dato. Nei motivi aggiunti si insiste sul tema di attendibilità intrinseca . Si è visto come si richiami la conversazione del 3-2-2011 e se ne proponga un'interpretazione alternativa, nel senso che se avesse detto tutto (cioè la verità) avrebbe rischiato la vita. La lettura di questa affermazione è, nella prospettazione a discolpa, rielaborata come dimostrazione che sino a quel momento il NI aveva asserito il mendacio. Diversamente non si sarebbe spiegata la ragione per la quale avrebbe dovuto correre un pericolo di vita dicendo cose che, in definitiva, aveva già detto. Ancora è stato rielaborato uno stralcio della conversazione durante la quale si sarebbe inteso come il riferimento all'arma sarebbe stato inculcato da "loro", cioè, dalle forze dell'ordine. In questa ottica si è criticata la prospettiva logica seguita per inferirne il riscontro, in ragione della circostanza che tutti i concorrenti avessero accettato di far parte della spedizione punitiva. Le doglianze non sono condivisibili. Con motivazione immune da vizio la Corte d'assise d'appello annota come il profilo logico-deduttivo nella presente vicenda induca una lettura diversificata delle posizioni. Risulta, invero, elemento di discrimine rilevante e netto l'antecedente storico-fattuale. In questo senso si valorizza la dichiarazione del NI nella parte in cui esplicita che era stato, appunto, il D'ON a chiedere di prelevare l'arma e di coinvolgere gli altri. In ciò sta, dunque, il nucleo della ratio decidendi e il fulcro della logica coerenza del procedere per inferenza deduttiva. Il D'ON era l'unico soggetto coinvolto nel "chiarimento". Questa è la ragione per la quale, correttamente hanno ritenuto i giudici del merito, non valesse un confronto comparativo con le altre posizioni dei concorrenti e con la metodica ricostruttiva sul particolare della disponibilità della pistola. La comparazione per assimilazione avrebbe, infatti, aperto ad un equivoco di fondo da cui i giudici di merito si sono correttamente tenuti discosti. 43 li Le posizioni dei concorrenti nella fattispecie erano sensibilmente diverse, non solo sul piano del contributo materiale, ma attraverso il prisma logico che avrebbe dovuto orientarne la lettura per ciascuno degli interventori. E', allora, corretta la prospettiva volta ad operare una lettura ben distinta delle risultanze di prova e della stessa dichiarazione del NI. A parte il contenuto intrinseco della dichiarazione del chiamante sul conto del D'ON rileva nella specie il dato che esso si saldi agli altri dati di conoscenza ed alla sequenza che è stata descritta. I giudici del merito hanno spiegato che il confronto-scontro traeva scaturigine da una vicenda specifica, che aveva interessato proprio il D'ON. Costui intervenuto inizialmente come elemento di supporto in favore del cugino aveva in proprio offeso la madre e la sorella della vittima. Si era, dunque, esposto in prima persona e la ricostruzione processuale ha documentato come proprio segmento d'offesa siffatta non si fosse riuscito a ricucire tra gli antagonisti. Era, allora, verso costui che residuava un profilo critico, ancora aperto nella vicenda. Alla luce di queste premesse i giudici della Corte d'assise d'appello hanno esposto le ragioni a sostegno della decisione senza alcun tratto di manifesta illogicità e si comprende perché il riferimento allo stesso richiamo dell'interrogatorio del NI, che non avrebbe approfondito il tema cruciale non sia stato riferito, nel tracciato della motivazione della sentenza impugnata, alla posizione del D?ON. Era quella in esame una questione che al più avrebbe potuto riguardare i concorrenti diversi dal D'ON. Né risulta correlata alla motivazione l'affermazione contenuta nel motivo di ricorso secondo cui la consapevolezza da parte del D'ON sul possesso della pistola sia stata inferita attraverso la dichiarazione del ZI, che, di converso, i medesimi giudici avevano ritenuto ignorasse quel dato. Contrariamente in motivazione non si segue questo tracciato. Piuttosto il ZI è utilizzato a supporto del narrato del NI sul piano della sua attendibilità generale e non come riscontro esterno individualizzante sul punto dell'arma. Si intende allora come il tema di doglianza in parte qua sia privo di correlazione con la motivazione assunta nel provvedimento impugnato. La struttura della motivazione, dunque, è retta da un tracciato logico coerente e non è affetta dal vizio denunciato.
5.3. Quanto al tema del mancato riconoscimento del concorso cd. anomalo, non è condivisibile a giudizio del collegio la prospettazione articolata, secondo cui il gesto sarebbe derivato da un'iniziativa del tutto imprevedibile e collegata a circostanze eccezionali, risoltesi nell'azione esclusiva del NI. Tra l'altro deve solo annotarsi come nei motivi aggiunti si escluda la ricorrenza dei presupposti per configurare il concorso anomalo ex art. 116 cod. pen. Si argomenta sul profilo volitivo del dolo che non sussisterebbe neppure nella forma indiretta e si ricostruisce in fatto alla luce della dinamica descritta una possibile azione di riparo da parte del D'ON, facendosi scudo del corpo del complice, se avesse agito con la previsione, appunto, di una possibile sparatoria. E' d'uopo rinviare a quanto già detto sopra sui rapporti tra concorso diretto ex art 110 cod. pen. e concorso anomalo, ex art. 586 cod. pen. e sul discrimine rispetto alla distinta fattispecie di cui all'art 586 cod. pen.. 44 li Deve qui solo aggiungersi che il D'ON, a conoscenza della disponibilità dell'arma, abbia preso parte ad un confronto che per naturale e possibile sviluppo logico avrebbe potuto comportare un evento come quello verificatosi. Lo stesso tema volitivo del dolo nella sua forma indiretta, pur pregevolmente : esposto nel suo aspetto giuridico, non involge, tuttavia, la conclusione cui si pretende di addivenire. Ciò perché il tipo d'azione congiunta programmata portava con sé l'accettazione di una sua possibile evoluzione nella direzione poi effettivamente realizzata. Non si è al cospetto né di un gesto atipico, né di una congiuntura eccezionale che avesse autonomamente prodotto l'evento più grave. Quella programmata era, nella sua intima essenza e nel progressivo dinamismo, un'azione sospinta animo laedendi. Si dirigeva, invero, alla minaccia dell'integrità fisica, bene giuridico compatibile con quello poi leso. La possibilità che un'aggressione verso quel valore procedesse, per effetto dell'azione concorsuale (che sfugge al dominio volitivo del singolo) è un dato assolutamente prevedibile e nella specie risulta comunque accettato dal D'ON che aveva incaricato lo stesso RO di dotarsi dell'arma. Il dolo è stato, dunque, correttamente recuperato alla forma di imputazione di cui all'art 110 cod. pen.
5.4. Non vi sono, poi, incongruenze logiche o contraddizioni nella motivazione sul punto dell'esclusione della legittima difesa nelle sue forme trattandosi di adesione ad un contesto di sfida e non ricorrendo la condizione d'operatività dell'esimente secondo il corretto ragionamento sviluppato dai giudici del merito. Ancora non v'è alcun vizio sul mancato riconoscimento della provocazione su cui la sentenza impugnata, egualmente, offre adeguata motivazione ricostruendo la scaturigine della vicenda delittuosa e le diverse fasi del confronto che ha generato il delitto. Va respinto il ricorso nell'interesse del D'ON ES.
6. Quanto ai motivi di doglianza presentati nell'interesse di LI GI si svolgono le seguenti considerazioni.
6.1. Il primo motivo di ricorso è incentrato sulla nullità del capo di imputazione per sua genericità e sulla mancata considerazione dei motivi di appello in funzione dell'indicata declaratoria. Si duole il ricorrente del travisamento su un'affermata premeditazione tema introdotto dal giudice d'appello e non trattato nel gravame proposto (e che, tra l'altro, si assume non contestato). Il motivo di ricorso è infondato. A prescindere dalla questione relativa alla prospettata incidenza motivazionale sul tema della premeditazione, aspetto che non ha alcuna influenza sulla ratio decidnedi, la sentenza emessa dalla Corte d'assise d'appello, contrariamente a quanto dedotto, motiva correttamente e senza vizi deducibili in sede di legittimità sulla questione di nullità sollevata. Il profilo che attesterebbe carenza contestativa nell'imputazione in funzione della delimitazione del segmento ascritto al LI e sul quale costui era stato chiamato a rispondere non sussiste. In particolare la decisione dei giudici della Corte d'assise d'appello annota come il LI fosse chiaramente individuato e chiamato a rispondere del concorso nel 45 delitto per il suo appartenere al "commando" che aveva prestato sostegno alla decisione del D'ON di accettare la sfida con il gruppo antagonista. L'imputazione, osservano i giudici, pone con chiarezza il nucleo centrale della questione e si è correttamente ritenuto che nella specie non vi fosse lesione dei diritti di difesa. Contrariamente a quanto dedotto la premeditazione era contestata e la decisione del motivo di appello ha correttamente diversificato i profili di rito e di merito.
6.2. La doglianza di cui al secondo motivo di ricorso rimette alla Corte una rivalutazione nel merito della prova, a fronte di una ricostruzione degli eventi che non presenta vizi di legittimità né quelli dedotti in maniera cumulativa e congiunta nel motivo di ricorso, che per ciò solo lo renderebbero aspecifco e privo della necessaria correlazione con i temi decisionali posti a fondamento della sentenza impugnata. La Corte d'assise d'appello offre una ricostruzione coerente dei fatti ed opera nella parte relativa una corretta applicazione dell'art. 192 comma 3 cod. proc. pen. Piuttosto erra in diritto, secondo quanto si è già detto, nella riqualificazione della condotta ex artt. 586 cod. pen. e 589 cod. pen. tema già affrontato e che qui va richiamato, dovendo ricondursi il contributo anche da parte del LI alla forma del concorso anomalo.
6.3. Detta qualificazione in punto di diritto ha valore assorbente sul tema della irragionevolezza del trattamento sanzionatorio sviluppato al terzo motivo di ricorso, trattamento che per il divieto di reformatio in peius va, comunque, tenuto fermo. Alla luce di quanto detto Il ricorso nell'interesse del LI va respinto.
7. Il ricorso presentato nell'interesse di ZI AO pone essenzialmente un tema di illogicità nella ricostruzione della vicenda e nelle conclusioni cui giunge la Corte d'assise d'appello. La doglianza articolata, tuttavia, pur ricostruendo in diritto correttamente le coordinate della problematica e del rapporto tra il concorso diretto, quello anomalo e la fattispecie del reato diverso da quello voluto, giunge alla conclusione errata che nella specie ricorrevano i presupposti per l'assoluzione del ZI. In questa prospettiva critica la sentenza impugnata e si concentra sulla ritenuta eziologia tra il delitto di minaccia (base) e l'evento maggiore, eziologia erroneamente rielaborata e priva di fondamento. In realtà il tema posto dal ricorso presentato nell'interesse del ZI non risulta errato in diritto. Da esso, tuttavia, discende non la conclusione che il ricorrente stesso pretenderebbe di ritrarre e, cioè, l'assoluzione dal fatto concorsuale, ma si è già anticipato deriva il concorso nella forma anomala nel delitto più grave commesso dal NI. E' corretto il rilievo che non possa prefigurasi l'art. 586 cod. pen. in relazione all'art 589 cod. pen. partendo, appunto, dalla minaccia come fattispecie base dolosa. Tuttavia, la sentenza che pure riconduce a detto schema formale per operare la qualificazione giuridica della vicenda sottoposta a scrutinio dà ampiamente conto in fatto del dinamismo d'azione che aveva contraddistinto l'iniziativa di concorso. Spiega come si fosse, in definitiva, accettato un incontro- scontro e ne fissa i tratti caratterizzanti. Così posta la quaestio facti il punto critico è relativo alla qualificazione giuridica della condotta, punto sul quale ha indubbiamente errato la Corte d'assise d'appello e su cui si deve convenire con 46 ناح quanto afferma il ricorrente nel ritenere che l'art 586 cod. pen. non sia collegabile, secondo il tracciato del titolo impugnato, alla fattispecie di cui all'art 612 cod. pen.. Piuttosto la sfida e lo scontro programmato prevedevano un'attività lesiva che a prescindere dalla consapevolezza della disponibilità di un'arma avrebbe imposto a ciascun aderente al progetto stesso - ed anche al - la possibilità ZI pur evocando l'asseritoe non dimostrato ruolo di paciere di prevedere una degenerazione. Non ha rilievo, allora, la circostanza che egli ignorasse la disponibilità dell'arma. Non occorre affinché ricorra il concorso anomalo, infatti, che si possa o debba prevedere la specifica modalità commissiva o che sia rappresentabile il mezzo con funzione lesiva. Ciò perché allorquando si aderisce ad un 'azione collettiva i segmenti del fatto sfuggono al controllo individuale. Il ricorso va dunque alla luce di quanto anche detto in precedenza respinto.
8. Quanto ai motivi presentati nell'interesse di OM IZ si deduce la contraddittorietà della motivazione poiché si afferma il OM non sarebbe stato a conoscenza dell'intento di punire i fratelli RO. Il motivo di ricorso, tuttavia, enuclea, attraverso il vizio di contraddittorietà della motivazione una serie di elementi attraverso i quali si invoca, in definitiva, una nuova valutazione della prova nel merito operazione inammissibile in questa sede. In ricorso si richiama la deposizione della teste CA se ne riporta uno stralcio (indicando, tuttavia, il dichiarante con il nominativo di DI) e si pretende di operare una lettura in fatto di quella deposizione in termini diversi da quelli eseguiti dal giudice di merito. Si intende, tuttavia, come la possibile interpretazione di un risultato di prova non spetti alla Corte di legittimità e come, al contrario, tra più ipotesi ammissibili si debba verificare se quella posta a fondamento della decisione sia assistita da crismi di logica ed accettabile ragionevolezza. Nel caso di specie non ricorre, né contraddittorietà della motivazione né manifesta illogicità. I giudici della Corte d'assise d'appello hanno valorizzato la presenza del OM all'incontro-scontro, fissato proprio stando a quanto detto sia dal ZI che dal NI per quanto accaduto. L'adesione a quell'iniziativa collettiva in funzione dello scontro portava con sé secondo quanto si è già avuto modo di dire anche per il OM IZ la prevedibile possibilità che in ragione del bene giuridico messo in pericolo (integrità fisica) che si potesse giungere alla forma massima di aggressione, attentando alla vita. Anche per il ricorrente, dunque, vale il criterio della irrilevanza della conoscenza della disponibilità dell'arma e della modalità specifica del mezzo lesivo che si sarebbe potuto utilizzare. In un contesto di scontro tra più soggetti ogni strumento, anche occasionalmente rinvenuto sarebbe stato suscettibile d'impiego con finalità aggressiva e, dunque, avrebbe potuto espletare un'eziologia lesiva idonea a produrre l'evento finale verificatosi. Erra, pertanto, anche nei confronti del OM IZ la Corte d'assise d'appello allorquando qualifica la condotta ex artt. 586 e 589 cod. pen. va correttamente ricondotto al Il fatto, per quanto detto e anticipato sopra, paradigma di cui all'art. 116 cod. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso del p.g.; rigetta i ricorsi di NI e D'ON; qualificati i fatti di cui al capo A nei confronti di ZI, LI NO e OM ai sensi 47 degli artt. 575, 612 e 116 cod. pen. ferma restando la pena inflitta, rigetta i ricorsi dei predetti;
condanna tutti gli imputati al pagamento delle spese processuali, nonché a rimborsare in solido alle parti civili TA IA IA, RO RG, RO VA e RO ER, le spese sostenute per questo giudizio, che liquida in euro 4000 cadauno, oltre accessori di legge. Così deciso in OM, il 17 novembre 2015 IlPresidenteg Il Consigliere estensore Aorlese ON CairoMutilis DEPOSITATA IN CANCELLERIA 31 MAR 2016 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA 8 48 4