Sentenza 27 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 27/06/2001, n. 8785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8785 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2001 |
Testo completo
E N 6 C.C.59993 8 O 9 I A Z A / R 6 T 2 B S 87 85 /0 1 . I R L . G L P E . A R D . L B A E A D D T RTE SUPREMA DI CASSAZIONE' I E S 1 3 T N Oggetto 1 IA E N S Sent. Corte cost·le . E R I S E N A SEZIONE TRIBUTARIA T E 4.525/2000 A u M Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 1990/98 Dott. Alfio FINOCCHIARO Consigliere Dott. Enrico ALTIERI Consigliere Cron.
2.2065 Dott. Antonio MERONE : Re. Consigliere Rep. Dott. Salvatore DI PALMA Ud. 13/03/01 Dott. Antonino DI BLASI Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SEN TENZA N. 59993 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
MA LI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PISA 20, presso lo studio dell'avvocato SPREGA FABIO, difeso dall'avvocato PIERDOMINICI FABIO, giusta delega a margine;
2001 controricorrente 472 avversO la sentenza n. 157/97 della Commissione tributaria regionale di ANCONA, depositata il 26/01/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/03/01 dal Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA;
udito il P.M. in persona del Sost tuto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto che il Ministro delle Finanze, con ricorso n.8990 del 1998, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche n. 157/10/97 del 26 gennaio 1998 nei confronti di IO MA;
che resiste, con controricorso, quest'ultimo, il quale ha eccepito, preliminarmente, 1'inammissibilità del ricorso per intempestività della sua proposizione. Considerato in diritto che la sentenza impugnata è stata notificata, ad istanza del controricorrente, all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Camerino in data 5 marzo 1998; che il ricorso per cassazione risulta notificato al controricorrente medesimo in data 11 maggio 1998, e cioè oltre il termine di sessanta giorni dalla notifi- cazione della sentenza (scadente il 4 maggio 1998), previsto dall'art.51 comma 1 del d.lgs n.546 del 1992; 2 che, peraltro, la notificazione della sentenza impugnata, eseguita, come detto, presso l'Ufficio di- strettuale delle imposte dirette di Camerino, deve ri- tenersi valida ed efficace e, quindi, idonea a far de- correre il predetto termine "breve" per la proposizione del ricorso per cassazione: infatti - posto che costi- tuisce consolidato e, comunque, assolutamente prevalen- te orientamento di questa Corte (cfr., e pluribus, sentt. nn.9846, 10420 e 10752 del 1998, 4276 del 1999), integralmente condiviso dal Collegio, quello, secondo cui, ai fini della decorrenza del termine breve di im- pugnazione delle sentenze delle commissioni tributarie, è sufficiente la loro notificazione all'ufficio tribu- tario che ha emesso ) che ha omesso di emettere) 0 l'atto impugnato e che non abbia esercitato la facoltà di farsi assistere dall'Avvocatura dello Stato nel giu- dizio di secondo grado (cfr. art. 10 comma 4 del d.lgs. n. 546 del 1992) - è noto che la Corte costituzionale, con sentenza n.525 del 2000 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, 1° serie speciale, n.49 del 29 novembre 2000), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 3 Cost., dell'art.21 comma 1 della legge 13 maggio 1999 n.133 (Disposizioni in mate- perequazione, razionalizzazione e federalismo ria di il quale dispone che: "L'articolo 38, comma fiscale) 3 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546 si interpreta nel senso che le sentenze pronunciate dalle commissioni tributarie regionali e dalle commissioni tributarie di secondo grado delle province autonome di Trento e Bol- zano, ai fini del decorso del termine di cui all'art. 325, comma 2, cod. proc. civ., vanno notificate all'Amministrazione finanziaria presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato competente, ai sensi dell'art.11, secondo comma, del. T.u., approvato con r.d. 30 ottobre 1933 n.1611 e successive modificazioni" "nella parte in cui estende anche al periodo anterio- alla sua entrata in vigore [18 maggio 1999: cfr. re art. 37 della legge n.133 del 1999, pubblicata nella G.U. n.113 del 17 maggio 1999] l'efficacia dell'interpretazione autentica, da essa adottata, dell'art. 38 comma 2" del d.lgs. n. 546 del 1992; che, pertanto, a seguito di tale dichiarazione di incostituzionalità ed a far data dal 30 novembre 2000 giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel- la G.U. e, quindi, a partire dal quale la norma dichia- rata incostituzionale cessa di avere efficacia e non può avere applicazione - e sulla base dell'orientamento di questa Corte dianzi ribadito, debbono ritenersi ido- nee a far decorrere il termine breve di impugnazione delle sentenze di secondo grado delle commissioni tri- 4 butarie le notificazioni delle stesse, (ritualmente) eseguite entro il 17 maggio 1999 nei confronti degli uffici tributari che hanno emesso (o che hanno omesso di emettere) l'atto impugnato e che non hanno esercita- to la predetta facoltà di assistenza da parte dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 10 comma 4 del d.lgs. n. 546 del 1992; mentre, successivamente alla data predetta (e cioè, dal 18 maggio 1999) debbono ritenersi idonee a tal fine le sole notificazioni delle sentenze stesse, (ritualmente) eseguite, ai sensi dell'art.21 comma 1 della legge n.133 del 1999, presso 1'Avvocatura distrettuale dello Stato territorialmente competente;
che, sulla base di tale principio, nella fatti- specie, la notificazione della sentenza impugnata, in quanto ritualmente eseguita in data 5 marzo 1998, deve ritenersi validamente ed efficacemente effettuata se- condo l'orientamento dianzi rammentato - ai fini della decorrenza del termine breve per la sua impugnazione mediante ricorso per cassazione;
che, conclusivamente, il presente ricorso per cassazione deve essere dichiarato inammissibile per in- tempestività della sua proposizione;
che l'incertezza delle fattispecie processuali del tipo di quella de qua risolta anche sulla base 5 della ricordata pronuncia di incostituzionalità - inte- gra giusto motivo, per dichiarare compensate per inte- tra le parti, le spese del presente grado di giudi- ro, zio.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del- la Sezione Tributaria, il 13 marzo 200.. Il Presidente Il relatore ed estensore Alfio Fino aro re Di Palma ay form CORTE IL CANCELLIERE C Arnaldo Casan E A R P TO E N CANCELLERIA O DEPOSITATO I 27 GIU. 2001 Z 6 8 A 9 5 CANCELLIERES R Oggi 1 . T / Arnaldo Casano S N 4 I / A - 6 G I 2 E B R . R . R A L . L P T . A A D D U . L B B E E I A T D R T A N I T I S 1 E 3 N S R 1 E E E S . T I N A A M 9