Sentenza 18 dicembre 2007
Massime • 1
Sono utilizzabili, e non contrastano con l'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, i risultati delle intercettazioni di un colloquio avvenuto nel parlatorio del carcere tra l'indagato e una persona venuta a fargli visita, quando le stesse siano state disposte in base ad un provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria, in presenza dei presupposti di legge e per un periodo di tempo limitato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/12/2007, n. 5136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5136 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 18/12/2007
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere - N. 2283
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MATERA Lina - Consigliere - N. 24559/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IA SA, nato a [...] l'[...];
avverso l'ordinanza del 31 ottobre 2006 emessa dal Tribunale di Potenza;
visti gli atti, l'ordinanza denunciata e il ricorso;
sentita la relazione del Consigliere Dott. Giorgio Fidelbo;
sentito il Sostituto Procuratore Generale, Dott. Eugenio Selvaggi, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
sentiti i difensori dell'imputato, avvocati Managò Antonio e Cassotta Giorgio, che hanno insistito per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Tribunale di Potenza, in sede di riesame, ha confermato l'ordinanza del 16 gennaio 2006 con cui il G.i.p. in sede, in funzione di giudice distrettuale, aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di IA SA, gravemente indiziato per una serie di reati, tra cui quello di aver promosso e organizzato un'associazione a delinquere armata di stampo mafioso (capo A) e un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (capo B), nonché di numerosi episodi di detenzione illecita e spaccio di droga (capi D, G, I, J, K, L, M, N, O, P, Q), di detenzione di armi ed esplosivi (capi R) e di estorsione (capo F1), annullando il provvedimento solo con riferimento ad alcune imputazione provvisorie, relative ad un episodio di detenzione di sostanza stupefacente (capo H) e a tre casi di estorsione (capi D1, G1 e H1).
Secondo i giudici di merito dalle indagini espletate è emersa un'intensa attività illecita, organizzata dallo IA e dai suoi uomini, finalizzata alla commissione sistematica di reati in materia di droga, di armi, di estorsione e di usura. Gli elementi dimostrativi della sussistenza dei gravi indizi sarebbero costituiti da numerose conversazioni intercettate e dai relativi riscontri operati dalla polizia giudiziaria, che comprendono anche registrazioni videofilmate nonché pedinamenti e sequestri di quantitativi di droga. Da questa situazione probatoria emergerebbe la figura di SA IA come persona di elevato spessore criminale, in grado di organizzare e dirigere anche dal regime di detenzione domiciliare, in cui si trovava in Taranto, una vasta attività di traffici illeciti nella zona jonica-metapontina.
2. Nell'interesse dell'indagato ha proposto ricorso per cassazione il suo difensore.
2.1. Il ricorrente censura l'ordinanza nella parte in cui ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza in ordine all'associazione di stampo mafioso, senza offrire alcuna spiegazione circa l'esistenza di un clima di intimidazione creato da tale organizzazione criminale, rilevando che il Tribunale abbia fatto riferimento piuttosto alla capacità di intimidazione dello stesso IA e non della associazione. Peraltro, si sostiene che i giudici abbiano travisato il contenuto di alcune intercettazioni, attribuendo ad esse un linguaggio criptico, che in realtà non avevano, traendone erroneamente argomenti a sostegno dell'esistenza di un'associazione. Si evidenzia altresì l'illogicità della motivazione che, da un lato, afferma la sussistenza degli indizi per il reato associativo mafioso e, dall'altro, annulla il provvedimento cautelare in relazione ai reati estorsivi, che nell'impostazione dell'ordinanza genetica rappresentavano elementi dimostrativi della stessa associazione. Inoltre, si rileva che comunque l'ordinanza non avrebbe dimostrato l'esistenza di un vincolo associativo stabile, ne' l'indeterminatezza del programma criminoso e nemmeno l'esistenza di una struttura organizzativa, sia pure rudimentale, omettendo di individuare quelle condotte attraverso cui si sarebbe manifestata la forza di intimidazione dell'organizzazione, in grado di determinare situazioni di assoggettamento e di omertà dei singoli.
2.2. Con altro motivo si deduce la violazione di legge per aver respinto l'eccezione di incompetenza per territorio del G.i.p. del Tribunale di Potenza, assumendo che le attività di programmazione dell'associazione si sarebbero realizzate in Taranto, cioè nel luogo in cui SA AR, ritenuto dagli stessi giudici capo e promotore dell'associazione criminosa, si trovava almeno dall'ottobre 2002, data cui fa riferimento la contestazione.
2.3. All'incompetenza per territorio conseguirebbe l'incompetenza dell'autorità giudiziaria nel richiedere e disporre le intercettazioni ambientali presso la casa circondariale di Taranto.
2.4. Con riferimento alle intercettazioni si deduce pure la mancanza dei presupposti dell'indispensabilità e dell'urgenza.
2.5. Inoltre, si denuncia l'inutilizzabilità dei risultati delle stesse intercettazioni ai sensi dell'art. 268 c.p.p., comma 3, in quanto il provvedimento con cui si è disposto l'utilizzo di impianti esterni non sarebbe motivato circa la indisponibilità, insufficienza o inidoneità.
2.6. Ancora, viene denunciata la violazione dell'art. 8 della C.e.d.u., per l'illegittimità dell'intercettazione dei colloqui nel parlatoio del carcere: al riguardo si cita una decisione della Corte dei diritti dell'Uomo e si eccepisce l'illegittimità costituzionale dell'art. 266 c.p.p. nella parte in cui consente tali forme di intercettazioni.
2.7. L'inutilizzabilità viene riproposta anche con riferimento all'inosservanza del termine di durata delle intercettazioni, superiore ai quaranta giorni indicati nel provvedimento di autorizzazione.
2.8. Con un ulteriore motivo si censura l'ordinanza in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi in ordine ai reati di cui al capo R), affermando che il Tribunale avrebbe travisato i fatti dando ad essi un'interpretazione del tutto illogica e omettendo di prendere in considerazione i motivi nuovi dedotti.
2.9. In data 1 dicembre 2007 l'indagato ha presentato motivi nuovi, in cui si ribadisce l'eccezione di incompetenza territoriale, allegando inoltre una memoria difensiva.
2.10. Ulteriori motivi sono stati depositati dall'avvocato Managò in data 15 dicembre 2007, ribadendo censure già dedotte nel ricorso, in particolare quelle sull'incompetenza e sull'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni per violazione dell'art. 268 c.p.p., comma 3. MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Preliminarmente deve respingersi il motivo con cui è stata riproposta l'eccezione di incompetenza territoriale. Il Tribunale del riesame ha ritenuto l'infondatezza dell'eccezione ricorrendo, in prima battuta, al criterio del luogo di consumazione del reato permanente, per poi precisare che la competenza sarebbe comunque spettata all'autorità giudiziaria lucana in base al criterio residuale di cui all'art. 9 c.p.p., comma 3. Le conclusioni del Tribunale paiono condivisibili, anche se sulla base degli atti è possibile fermarsi all'applicazione del solo criterio previsto dall'art. 8 c.p.p., comma 3, in quanto risulta dalla ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito (g.i.p. e tribunale) che il sodalizio capeggiato dall'indagato ha manifestato la sua operatività, almeno nella fase iniziale, nella area jonico- metapontina, nei territori dei comuni di Policoro, Scanzano, Rotondella e Nova Siri, per cui correttamente è stata ritenuta la competenza del G.i.p. distrettuale di Potenza, escludendo ogni rilevanza al luogo di "residenza" dell'indagato.
4. La soluzione della questione della competenza territoriale determina, conseguentemente, il rigetto del motivo con cui è stata dedotta, per le stesse ragioni, l'incompetenza del G.i.p. di Potenza ad autorizzare le intercettazioni.
5. Continuando nell'esame dei motivi processuali, si rileva l'infondatezza anche delle censure rivolte a far valere l'inutilizzabilità delle intercettazioni.
Come ha correttamente ritenuto il Tribunale del riesame, si tratta di eccezioni del tutto generiche e aspecifiche, in quanto il ricorrente non ha indicato, ne' allegato i decreti ritenuti illegittimi e, inoltre, non ha neppure messo in evidenza quali conversazioni, rilevanti ai fini della ritenuta sussistenza dei gravi indizi, sarebbero inutilizzabili per effetto della pretesa illegittimità delle intercettazioni.
6. Per quanto riguarda la dedotta violazione dell'art. 268 c.p.p., comma 3 deve rilevarsi che esiste in atti l'attestazione sulla indisponibilità degli impianti di intercettazione all'interno degli uffici della procura.
Per quanto concerne la motivazione relativa all'insufficienza degli impianti si osserva che, secondo la giurisprudenza di questa Sezione, "diverso può essere il livello di specificazione concreta della motivazione a seconda che si tratti di giustificare il presupposto dell'insufficienza o dell'inidoneità degli impianti. Infatti, mentre il controllo sull'inidoneità può richiedere un maggiore sforzo giustificativo, in quanto tale situazione può dipendere da una molteplicità di cause, che vanno da ragioni puramente tecniche riguardanti gli impianti, a valutazioni afferenti la tipologia delle indagini, quello riguardante l'insufficienza necessita sicuramente di un livello di specificazione più basso, perché, tenuto conto che l'espressione "insufficienti" è posta dalla norma in alternativa al concetto di inidoneità - attinente più ad aspetti relativi alla funzione -, essa non può che concernere il rapporto tra disponibilità degli impianti e richieste di intercettazioni, riferendosi cioè ad una situazione di mancanza, ristrettezza e scarsità dei mezzi, che corrisponde poi al significato stesso del termine" (Sez. 6^, 26 settembre 2006, 40668, Cangiano). Del resto, la questione risolta dalla sentenza citata dalla difesa (Sez. un., 26 novembre 2003, n. 919, Gatto) riguardava proprio un caso di insufficienza degli impianti, rispetto a cui era stata offerta una motivazione che riferiva dell'indisponibilità di linee presso la procura, motivazione ritenuta del tutto congrua, in quanto in grado di consentire il controllo sulla condotta del pubblico ministero:
sostanzialmente, la Corte ha riconosciuto come, una volta evidenziata l'indisponibilità delle linee, non occorresse indicarne anche le cause, essendo la situazione obiettiva a rilevare ai fini della motivazione, che può essere attestata dal pubblico ministero presso il quale sono installati gli impianti di intercettazione. Ed è entro questi limiti che le Sezioni unite hanno riconosciuto il valore attestativo del decreto del pubblico ministero.
Deve quindi ritenersi che sia stato legittimo il ricorso agli impianti esterni, in quanto autorizzato preventivamente dal pubblico ministero, in relazione a un'effettiva insufficienza di impianti interni alla procura, adeguatamente motivata, sicché deve respingersi il motivo con cui il ricorrente ha dedotto l'inutilizzabilità delle intercettazioni.
7. Non possono essere accolti neppure i motivi con cui si eccepisce l'inutilizzabilità dell'intercettazione del 5.2.2003, relativa al colloquio tra l'indagato e la sua compagna, LI SS, nella sala colloqui del carcere di Taranto.
Infatti, deve escludersi che la captazione sia stata eseguita dopo la scadenza del termine indicato nel provvedimento di autorizzazione per le operazioni di intercettazione: i giudici del riesame hanno sostenuto che alla data del 5.2.2003 il termine di quaranta giorni concesso per l'esecuzione delle intercettazioni non era scaduto, precisando che tale termine deve essere computato a far tempo dalla data di inizio delle operazioni, che nel caso di specie è coinciso con l'ingresso dello AR nell'istituto di pena di Taranto, avvenuto successivamente al 25.1.2003, per cui alla data del 5.2.2003 il termine non era affatto scaduto.
In conclusione, questo Collegio non può che confermare la correttezza delle argomentazioni svolte dal Tribunale.
7.1. Manifestamente infondato è l'altro motivo, sempre afferente alla conversazione di cui sopra, con cui si è dedotta l'inutilizzabilità dell'intercettazione per violazione dell'art. 8 C.e.d.u., in quanto avvenuta nel corso di un colloquio nel parlatorio del carcere tra l'indagato e la SS, che si era recata a fargli visita.
Preliminarmente, deve rilevarsi che la disciplina nazionale in materia di intercettazioni non si pone in contrasto con la normativa europea prevista dal citato art. 8 C.e.d.u., che ammette limitazioni del diritto al rispetto della vita privata da parte della pubblica autorità, nei casi previsti dalla legge e quando tali limitazioni siano necessarie "per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale o protezione dei diritti e delle libertà altrui". Gli artt. 266 c.p.p. e ss. hanno come parametro, in primo luogo, l'art. 15 Cost., che non si limita a porre solo la riserva di legge, ma richiede anche la garanzia di giurisdizione, imponendo che la limitazione di qualunque forma di comunicazione possa avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria (con le garanzie stabilite dalla legge). Nel caso di specie, l'intercettazione è avvenuta all'interno del carcere, durante il colloquio tra il detenuto e la sua compagna, nel rispetto di tutti i presupposti e le condizioni stabilite dagli artt.266 c.p.p. e ss., per cui deve escludersi ogni profilo di illegittimità o di inutilizzabilità dell'intercettazione. Invero, il ricorrente nel denunciare l'inutilizzabilità dell'intercettazione richiama una sentenza della Corte europea dei diritti dell'Uomo (sent. 6 dicembre 2005, Wisse c. Francia, ric. n. 71611), "che ha ritenuto illegittime le intercettazioni dei colloqui intervenuti nel parlatoio del carcere tra due fratelli detenuti ed i loro familiari" e da tale decisione trae argomenti per sostenere l'incostituzionalità dell'art. 266 c.p.p., nella parte in cui consente questo tipo di intercettazioni, proprio perché in contrasto con l'art. 8 C.e.d.u.. In questo modo, però, viene data una lettura distorta ad una decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo, che invece si è limitata a censurare la legislazione francese in materia di intercettazioni, con riferimento ad una pratica utilizzata dalle autorità di quel Paese, che procedevano ad una registrazione sistematica delle conversazioni effettuate all'interno del carcere, nei locali adibiti ai colloqui tra detenuti e familiari. In realtà, i giudici di Strasburgo non hanno ampliato la portata del citato art. 8 attraverso una interpretazione estensiva della disposizione ed hanno riconosciuto la violazione della C.e.d.u. in materia di rispetto della privacy in presenza di una sistematicità delle registrazioni e di una normativa non sufficientemente chiara, non essendo specificati i casi e i limiti del potere discrezionale delle autorità francesi nell'ordinare tali registrazioni. In sostanza, la sentenza in questione ha rilevato la violazione della C.e.d.u., in quanto la legislazione francese dell'epoca non aveva dato adeguata attuazione alla riserva di legge richiesta dall'art. 8 cit., che pretende l'indicazione dei presupposti e dei casi in cui la pubblica autorità è ammessa ad operare ingerenze sul diritto al rispetto della vita privata.
È evidente come la vicenda oggetto del presente procedimento non abbia niente a che fare con la questione decisa dalla Corte europea dei diritti dell'uomo. Il colloquio tra lo IA e la SS è stato intercettato in base ad un provvedimento legalmente dato dal giudice, in presenza dei presupposti di legge e per un periodo di tempo limitato;
la compromissione del diritto alla riservatezza, riconosciuto anche al detenuto, si giustifica in questo caso come in altri casi con l'esigenza, prevista dall'art. 267 c.p.p., di perseguire gravi reati.
8. In ordine agli altri motivi, che riguardano più specificamente la sussistenza dei gravi indizi dei reati contestati, soprattutto per i reati associativi, si osserva come il ricorrente muova una serie di censure all'ordinanza impugnata dirette a mettere in discussione la ricostruzione dei fatti in essa contenuta, attraverso una lettura alternativa del materiale di prova acquisito.
Il Tribunale ha puntualmente indicato gli elementi costituenti il quadro indiziario a base del provvedimento cautelare, offrendo al riguardo una motivazione che appare immune da vizi logici e fondata su una attenta lettura degli atti. Il ruolo dell'indagato nella costituzione e organizzazione delle associazioni in contestazione (capi A e B) viene sostenuto, a livello indiziario, prendendo in considerazione non solo i legami parentali personali con altri indagati, ma attraverso i risultati delle numerose intercettazioni telefoniche in cui gli indagati parlano tra loro utilizzando un linguaggio criptico, con cui tentano di nascondere il reale significato delle conversazioni in cui, secondo i giudici, si fa riferimento molto spesso al traffico di droga, ad armi e, in genere, all'attività illecita oggetto del sodalizio. Sul significato del linguaggio utilizzato nelle conversazioni intercettate il Tribunale ha dato un'interpretazione che, in quanto attinente a questioni che investono direttamente il "fatto", non possono essere censurate in sede di legittimità, tenuto conto che tale operazione di ricostruzione del senso delle parole adoperate poggia su una motivazione logica e coerente, che ha individuato l'esistenza di un doppio livello associativo, con al vertice sempre lo IA, anche a guidare la parallela organizzazione dedita al traffico di stupefacenti.
L'ordinanza analizza una serie di elementi sintomatici dell'esistenza di un vincolo associativo nell'ambito del gruppo formato tra gli altri da AR, AL, SS, AG, De DO, AS, CI, VI, RN, come ad esempio l'aiuto economico che lo IA ha offerto alla moglie del AR, dopo l'arresto di questi per detenzione di droga, trasportata a bordo dell'autovettura della compagna dell'indagato;
inoltre, viene evidenziata l'importanza della conversazione intercettata il 5.2.2003 tra lo AR e la SS, in cui i due fanno espresso riferimento ai fornitori dello stupefacente, nonché quelle da cui risulta che la moglie di AR, dopo l'arresto del marito, si occupa personalmente dello spaccio della droga;
vengono ritenute rilevanti anche le intercettazioni del 5.11.2002 tra AR e la moglie, nonché le numerose telefonate intercorse tra lo IA e AG, uno dei principali collaboratori, da cui emerge il ruolo di organizzatore dell'indagato, che si occupa della gestione di tutta l'attività illecita che fa capo al gruppo criminale, dal commercio della droga, alle estorsioni e all'usura.
Peraltro, dall'esame delle intercettazioni i giudici hanno offerto una accorta ricostruzione anche dei ruoli che i diversi collaboratori dello AR avevano all'interno dell'organizzazione e i rapporti con quest'ultimo, che coordinava le varie fasi del traffico di stupefacenti, dando di volta in volta le necessarie disposizioni, al AS o al AG, in seguito sostituito da ED. Inoltre, risultano ricostruite le modalità con cui venivano concordati gli incontri dello IA con i vari fornitori, nonché descritti i numerosi episodi di acquisto e di spaccio.
Sulla base di un numero rilevante di elementi e di riscontri il Tribunale ha, correttamente, ritenuto sussistente il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, nonché i singoli reati di cessione e acquisto di droga, riconoscendo allo AR la posizione di capo dell'associazione. Inoltre, ha affermato anche l'esistenza dell'ipotesi associativa di cui all'art. 416-bis c.p., evidenziando che oltre all'attività di spaccio l'associazione si dedicava anche ad altri reati, quali usura, estorsioni e traffico di armi. Al riguardo i giudici citano l'episodio della consegna dell'arma contestato al capo R), nonché la vicenda relativa all'usura e all'estorsione consumata ai danni di Di ZO, come prova della violenza e gravità delle intimidazioni operate dallo IA attraverso la sua associazione. In particolare, i giudici traggono elementi di conferma circa il carattere mafioso dell'associazione dagli episodi riguardanti le estorsioni commesse ai danni di RI e di ZZ, in cui dal tenore delle telefonate intercettate si desume la forza intimidatrice promanante dal gruppo criminale, che si identifica nel suo capo, nonché dall'altro episodio estorsivo contestato al capo F1), posto in essere dallo IA con SS Fiore, da cui emerge l'esistenza di un vero e proprio racket di estorsioni realizzato ai danni degli operatori economici del settore della pesca lungo il litorale materano. Dalle intercettazioni prese in considerazione dai giudici risulta come l'organizzazione avesse imposto ai pescatori un vero e proprio "pizzo", in denaro o in natura, unica condizione per poter continuare a svolgere l'attività di pesca senza dover subire le angherie dello AR, per il tramite del SS.
Da tutti questi elementi, e da altri ancora presi in esame nell'ordinanza, il Tribunale ha ritenuto dimostrato, almeno a livello dei gravi indizi, l'esistenza di un sodalizio di tipo mafioso, capeggiato dallo IA, in grado di creare un clima di intimidazione del quale sono state vittime soprattutto gli operatori economici dei luoghi in cui l'attività dell'organizzazione si è sviluppata.
8.1. Gli elementi posti a base dell'ordinanza impugnata, riassunti nei loro punti significativi, sono stati oggetto di una esauriente motivazione nel rispetto dei canoni di ordine logico che debbono orientare il giudice di merito nelle scelte da compiere nel proprio lavoro di ricostruzione della fattispecie cautelare e delle condizioni richieste per la permanenza della custodia come ab origine disposta e non meritano le censure contenute nel ricorso. hi questa sede, la Corte di legittimità deve limitarsi a ripercorrere l'iter argomentativo svolto dal giudice del riesame per verificarne la completezza e la insussistenza di vizi logici ictu oculi percepibili, senza possibilità, di regola, di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali;
infatti, il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, pur dopo le modifiche apportate dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 8, applicabile ai procedimenti in corso a norma dell'art. 10, stessa legge cit., non può riguardare la verifica della rispondenza delle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata alle acquisizioni processuali, provvedendosi così a una rilettura degli elementi di fatto, atteso che la relativa valutazione è riservata in via esclusiva al giudice del merito (Sez. 2^, 18 maggio 2006, n. 19547, Preziosi). Ne consegue che, qualora venga impugnato dall'imputato con ricorso per cassazione il provvedimento del tribunale per il riesame di conferma di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, è improponibile innanzi alla Corte di cassazione ogni questione che sconfini nella verifica degli indizi di colpevolezza che hanno legittimato, ex art. 273 c.p.p., comma 1, l'adozione della misura coercitiva, travalicando i limiti del sindacato consentito sulla motivazione della decisione impugnata, poiché il controllo di legittimità deve essere limitato al riscontro dell'esistenza di una motivazione logica in ordine ai punti censurati dall'ordinanza del tribunale, senza possibilità di compiere alcuna valutazione degli elementi indizianti e alcun apprezzamento dello spessore degli stessi, giustificativo dell'applicazione della misura cautelare.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 bis.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2008