Sentenza 26 marzo 1997
Massime • 2
La dichiarazione di nomina del difensore di fiducia effettuata dall'imputato (o indagato) detenuto con atto ricevuto dal direttore dello stabilimento di custodia a norma dell'art. 123 cod. proc. pen., ha immediata efficacia come se fosse direttamente ricevuta dall'autorità giudiziaria destinataria, alla quale deve essere comunicata con urgenza con le modalità e gli strumenti previsti dall'art. 44 disp. att. cod. proc. pen.; ne consegue che è affetto dalla nullità di carattere generale a regime intermedio di cui all'art. 178 lett. c) cod. proc. pen. l'atto compiuto in mancanza del previo avviso al difensore di fiducia così tempestivamente nominato, ancorché la nomina non sia pervenuta all'ufficio dell'autorità procedente prima della fissazione dell'atto medesimo. (Nell'affermare detto principio la Corte ha altresì precisato che l'atto di nomina del difensore effettuato in carcere, specie nelle ipotesi in cui si debba ancora procedere all'interrogatorio di garanzia ex art. 294 cod. proc. pen., è da annoverare tra i casi <
Il mancato avviso al difensore di fiducia nominato tempestivamente (e cioè prima che l'interrogatorio di garanzia sia stato disposto dal giudice competente) produce la nullità generale a regime intermedio di cui all'art. 178 lett. c) cod. proc. pen. la quale, se ritualmente dedotta, comporta la declaratoria di invalidità dell'atto e, di conseguenza, l'immediata perdita di efficacia della misura custodiale, a mente dell'art. 302 cod. proc. pen.
Commentari • 2
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 26/03/1997, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 26 marzo 1997 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: in data 26.3.97
dott. Prof. Antonio LA TORRE Presidente
l. Dott. Francesco TRIDICO Componente Sentenza
2. " TU NT " N. 2
3. " VA TI "
4. " BR AR " Regis. Gener.
5. " Mauro D. SA (Rel) " N. 41770/96
6. " Francesco LL "
7. " TO GE "
8. " AL LB "
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CO AR nato in [...] il [...];
avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 6 agosto 1996, quale giudice in sede di appello su provvedimenti concernenti la libertà personale.
Udita la relazione fatta dal Consigliere Losapio.
Udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale dott. Sebastiano Suraci, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.
Udito il difensore del ricorrente, avv. Staiano, il quale ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e immediata liberazione del ricorrente.
LA CORTE OSSERVA1. Con ordinanza in epigrafe fu rigettato l'appello proposto dell'odierno ricorrente avverso il provvedimento del GIP del Tribunale di Catanzaro del 25 marzo 1996 reittivo della richiesta declaratoria d'inefficacia dell'ordinanza di custodia cautelare detentiva, dallo stesso giudice emessa nei riguardi del OP, stante l'invalidità dell'interrogatorio di garanzia, di cui all'art. 294 c.p.p., per violazione dei diritti della difesa, con l'effetto di cui all'art. 302 c.p.p.. Il Tribunale a quo, con l'ordinanza impugnata, per primo precisò le cadenze temporali della vicenda, qui, in sintesi, così riassumibili.
Il 19 febbraio 1996 il GIP del Tribunale di Catanzaro emise ordinanza cautelare detentiva nei riguardi di diverse persone sottoposte a indagini preliminari e, tra esse, dell'odierno ricorrente. Il successivo 6 marzo il OP, con dichiarazione resa al direttore della Casa circondariale di Milano, ove era stato ristretto, nominò il difensore di fiducia, con le modalità previste dall'art. 123 c.p.p. Il giorno seguente (7 marzo) il predetto GIP, dopo aver nominato un difensore di ufficio, delegò il GIP del Tribunale di Milano per l'espletamento dell'interrogatorio di garanzia (art. 294 c.p.p.) nei riguardi del OP;
il giorno 8 marzo il Giudice delegato provvide in conformità, previo avviso al difensore di ufficio. Solo il 9 marzo l'atto di nomina del difensore di fiducia pervenne al Giudice competente, il quale, con il già cennato provvedimento del 25 marzo successivo, rigettò la richiesta di declaratoria di nullità dell'interrogatorio e, di conseguenza, di perdita di efficacia della misura di cautela.
Poi, il detto Tribunale de libertate, a giustificazione razionale della decisione di rigetto dell'appello avverso la prefata ordinanza del GIP, sostenne, riassumendo, che l'interrogatorio di garanzia si era svolto nella presenza del difensore di ufficio, il quale ha funzione e facoltà non dissimili da quelle del difensore di fiducia;
che la nomina, del difensore di fiducia, realizzata innanzi al direttore dello stabilimento carcerario di custodia (ai sensi dell'art. 123 c.p.p.), era pervenuta al GIP competente dopo che l'interrogatorio era stato espletato, dovendosi riaffermare la regola secondo la quale la nomina di difensore, nelle situazioni previste dal citato art. 123, ha efficacia solo dal momento in cui perviene all'autorità giudiziaria destinataria, trattandosi di atto non caratterizzato da situazione di urgenza o implicante decadenza;
che, infine, sarebbe necessario contemperare le esigenze della difesa con quelle della procedura, specie quando, come nel caso di specie, l'atto da compiere (interrogatorio di garanzia) sia urgente.
2. Il OP, tramite il suo difensore, ricorre per cassazione denunziando nullità del provvedimento impugnato per erronea applicazione di legge e manifesta illogicità della motivazione. Sotto il primo profilo, dopo avere contestato la omologabilità del difensore di fiducia con quello nominato d'ufficio, con specifico riferimento all'interrogatorio di garanzia (art. 294 c.p.p.), censura, per violazione dell'art. 123 c.p.p., anche in relazione all'art. 44 disp. att. c.p.p., la interpretazione fornita dal Giudice a quo sulla disposizione codicistica quanto a immediatezza dell'efficacia delle dichiarazioni rese dal detenuto innanzi al direttore dello stabilimento di custodia, introducendo, così un inaccettabile distinguo tra atti urgenti e non, al di là del testo della norma e in contrasto con la ratio della stessa, commettendo l'ulteriore errore di far rientrare nella seconda categoria (atti non urgenti) la nomina del difensore di fiducia. Secondo il deducente tale interpretazione, tesa a comprimere il diritto di assistenza mediante il professionista di fiducia, e, quindi, in malam partem, sarebbe resistita da decisioni della Corte cost. e da un cospicuo indirizzo giurisprudenziale della Cassazione.
3. La Sez. VI della Corte, cui il ricorso era stato assegnato, con ordinanza del 7 febbraio 1997, dispose la rimessione della decisione del ricorso a queste Sezioni unite rilevando la esistenza, nella giurisprudenza delle singole sezioni, di un contrasto - peraltro risalente sin nella vigenza del codice di rito abrogato - quanto a interpretazione della disposizione del richiamato art. 123 (art. 80 del cessato codice) in relazione all'effetto della dichiarazione di nomina del difensore, posto che alcune decisioni (citate) hanno affermato l'immediata efficacia della nomina, indipendentemente dal momento in cui, poi, l'atto venga a conoscenza dell'autorità giudiziaria precedente (o destinataria), mentre altre (pure citate) hanno sostenuto l'efficacia differita al momento conoscitivo sopra indicato, effetto della distinzione tra dichiarazioni impeditive del verificarsi di decadenze (impugnazione, richiesta di giudizio immediato e similmente) caratterizzate dall'urgenza, e dichiarazioni recettizie (nomina, revoca del difensore) non fornite di tale requisito.
Il primo Presidente aggiunto della Corte ha assegnato il ricorso all'odierna udienza.
4. Osserva il Collegio che in effetti è presente, nella giurisprudenza della Corte, un contrasto quale specificato dall'ordinanza di rimessione - contrasto richiamato anche nel ricorso - con riferimento all'efficacia della dichiarazione di nomina del difensore da parte dell'imputato (o indagato) in vinculis.
4.1. Hanno seguito l'indirizzo dell'efficacia differita, nella vigenza nel nuovo codice di rito, tra le altre, Sez. VI, 5 giugno 1991, Vargas Caballero (massima n. 187845), per la quale la dichiarazione di nomina del difensore, resa secondo le modalità previste dall'art. 123 c.p.p. (o art. 80 del codice abrogato), ha efficacia soltanto dal momento in cui l'autorità giudiziaria che procede ne prenda conoscenza, posto che tale dichiarazione non è caratterizzata da situazione di urgenza o di decadenza. Sulla stessa linea interpretativa, ampliando il discorso giustificativo, si pone Sez. V, 23 giugno 1993, Tropeano (massima n. 195838), per la quale l'art. 123 c.p.p., nell'equiparare l'efficacia delle dichiarazioni rese dal detenuto al direttore dello stabilimento di custodia a quella delle dichiarazioni ricevute direttamente dall'autorità giudiziaria, intende riferirsi solo alle dichiarazioni relative ad atti che siano di per sè produttivi di effetti giuridici, quali le impugnazioni, le ricusazioni, le richieste di procedimenti speciali, le querele e similmente, non a quelle dichiarazioni, quale la nomina di difensore, che costituiscono solo il presupposto per iniziative dell'autorità giudiziaria, implicante l'effettiva conoscenza della manifestazione di volontà dell'imputato detenuto o internato. In termini analoghi si sono espresse Sez. I, 24 novembre 1995, Del Gado (massima n. 203562) e, sul tema specifico, Sez. II, 16 gennaio 1996, AR (massima n. 204037), per la quale il giudice non è tenuto a sospendere l'interrogatorio qualora l'imputato proceda, contestualmente, a nominare il difensore a conferma di analoga dichiarazione già effettuata all'ufficio matricola dello stabilimento di detenzione, se questa (prima) dichiarazione di nomina non sia venuta a conoscenza del giudice, quale che possa essere la causa del ritardo.
Similmente, Sez. VI, 11 dicembre 1995, LE (massima n. 203963), la quale fa riferimento alla nozione di conoscenza legale dell'atto di nomina del difensore affermando, da una canto, che, ove la nomina del difensore pervenga all'autorità giudiziaria che procede prima della fissazione dell'interrogatorio, questa è tenuta a far dare avviso all'avvocato nominato dall'interessato;
dall'altro canto, che, nell'opposta ipotesi, vale il principio della conoscenza legale, sicché la nomina comunicata successivamente alla fissazione dell'udienza per l'espletamento dell'atto non comporta nè la spedizione di avviso al difensore nominato ne' rinvio del compimento dell'interrogatorio.
Tale filone interpretativo fu seguito, nella vigenza del codice di rito abrogato, con omologo apparato razionale, tra le altre, da Sez. I, 3 marzo 1988, AN (massima n. 178112); Sez. IV, 16 novembre 1984, Tortorici, (massima n. 167091); Sez. III, 11 ottobre 1974, TU (massima n. 129585), la quale (ultima) prospetta la possibilità di applicazione di sanzioni disciplinari a carico del responsabile della tardiva trasmissione dell'atto all'autorità giudiziaria.
4.2. Sull'opposto versante ermeneutico si possono collocare: Sez. V, 18 maggio 1992, CE (massima n. 190998), per la quale, poiché a norma dell'art. 123 c.p.p. tutte le dichiarazioni rese dall'imputato detenuto hanno efficacia come se fossero ricevute direttamente dall'autorità giudiziaria, non può farsi carico sull'imputato dell'eventuale errore (o ritardo) nella trasmissione della dichiarazione;
Sez. V, 24 novembre 1994, Franconeri (massima n. 200449), la quale afferma esplicitamente che "la dichiarazione di nomina del difensore da parte del detenuto ha efficacia immediata, non appena ricevuta dal direttore del carcere e legittima il difensore stesso a ricevere gli avvisi previsti dalla legge". A sostegno razionale la decisione in commento, dopo avere confutato la contraria opinione propugnante l'efficacia differita della nomina perché atto presupposto per successive iniziative dell'autorità giudiziaria (sentenza Tropeano, cit. sub par.
4.l.), evidenziando come la nomina del difensore di fiducia sia, invece, atto fornito di una propria efficacia giuridica distinta da quella degli atti che la presuppongono, rileva la difformità della interpretazione criticata dal dato testuale della disposizione interpretata. Difatti, l'art.123 c.p.p. (così come l'art. 80 c.p.p. 1930) non fa differenza tra le dichiarazioni impeditive di decadenza e le altre che il detenuto sia dal codice autorizzato a rendere, quale, appunto quella di nomina del "suo" difensore (art. 179 c.p.p.); a tale riguardo, la decisione in esame richiama il dictum delle sentenze della Corte cost., 18 febbraio 1992, n. 59 e 12 giugno 1992, n. 276, secondo il quale ogni dichiarazione resa dal detenuto al direttore dello stabilimento di custodia equivale a notifica dell'atto al suo destinatario.
Nella vigenza del codice di rito abrogato avevano seguito tale linea interpretativa, tra le altre, Sez. II, 1 marzo 1986, Sabattini (massima n. 172235), che, quanto a nomina del difensore di fiducia, ritenne equiparabili le situazioni disciplinari dall'art. 80 c.p.p. 10930 a quelle di cui all'art. 134 (e, ove ricorresse, all'art. 133) dello stesso codice, con la conseguenza che siffatte dichiarazioni avevano efficacia immediata e non differita al successivo tempo in cui detta autorità ne avesse avuto notizia;
solo nell'ipotesi di revoca del difensore l'art. 133 c.p.p. 1930, evidenziò la decisione in esame, prevedeva un diverso momento di efficacia: Similmente, per Sez. I, 15 ottobre 1974, OR (massima n. 129179) e Sez. II, 8 ottobre 1975, CU (massima n. 131999), le quali, in aggiunta, fecero rilevare come solo la nomina (o la revoca) del difensore di fiducia da parte dell'imputato libero, effettuata a norma dell'art.133 c.p.p. 1930, produceva effetto dal momento in cui veniva comunicata all'autorità giudiziaria precedente.
4.3. Queste Sezioni unite sono state già investite dal contrasto che ne occupa, ma la questione non potè essere allora risolta perché risultò irrilevante nel caso esaminato. (Sez. un., 6 luglio 1990, Scarpa, massima n. 185438).
4.4. La dottrina che si è occupata del problema, specie in margine a sentenze della Corte, è uniformemente indirizzata nel ritenere l'efficacia immediata della dichiarazione di nomina del difensore di fiducia da parte di colui che si trovi nella situazione prevista dall'art. 123 c.p.p., così come lo era stato in relazione alla norma dell'art. 80 c.p.p. abrogato. In particolare, talora rimarcando le ragioni addotte dalla giurisprudenza di legittimità, che si era espressa in tal senso, talora anticipando le argomentazioni poi fatte proprie dalla giurisprudenza, si è fatto rilevare come la norma (art. 123 cit.) non pone distinzioni del genere di quelle ritenute dall'opposto indirizzo, sicché appropriato risulterebbe il richiamo all'antico brocardo per il quale "ubi lex voluit dixit, ubi noluit, tacuit", facendo appello, anche, a decisioni della Corte delle leggi (sopra cit.), ed evidenziando, altresì l'iniquità di far ricadere sull'imputato (indagato) le conseguenze dell'inefficienza dell'apparato burocratico preposto a ricevere la dichiarazione, o della negligenza del personale addetto. Un autore ha, poi, specificato come la regola dell'immediatezza dell'efficacia della dichiarazione di nomina del difensore sia applicabile solo se il dichiarante abbia correttamente indirizzato l'atto dell'ufficio legittimato a riceverlo (come nel caso di dichiarazione resa dall'interessato in libertà) e, inoltre, come l'autorità che procede debba fare riferimento a colui che rivesta l'ufficio di difensore di fiducia nel momento in cui l'atto sia disposto e non anche a chi ne sia investito successivamente.
5. Tutto ciò premesso, ritiene la Corte che il rilevato contrasto debba essere composto aderendo all'indirizzo che propugna l'immediata efficacia della dichiarazione di nomina del difensore di fiducia resa in stato di detenzione, in ossequio alla lettera e alla ratio della norma espressa dall'art. 123 c.p.p.
5.1. Invero, l'imputato, a mente dell'art. 96 commi 1 e 2 c.p.p., ha il diritto di nominare il difensore di fiducia "con dichiarazione resa all'autorità procedente" e, se detenuto o internato, "ha facoltà di presentare impugnazioni, dichiarazioni e richieste con atto ricevuto dal direttore" dello stabilimento in cui è ristretto, le quali "hanno efficacia come se fossero ricevute direttamente dall'autorità giudiziaria" e, quindi, indipendentemente dall'osservanza dell'obbligo di immediata comunicazione dell'autorità destinataria.
Per soddisfare l'esigenza della immediatezza della comunicazione (atto dovuto per il direttore del luogo di custodia, e per chi da lui delegato), l'art. 44 disp. att. c.p.p., dopo avere precisato che per "immediatamente" deve intendersi entro il giorno stesso della dichiarazione (al massimo il giorno successivo), stabilisce che "nei casi di speciale urgenza, la comunicazione può avvenire anche con telegramma [... ] ovvero mediante l'uso di altri mezzi tecnici idonei"; disposizione aperta che autorizza l'uso di qualsiasi mezzo di comunicazione, quali, per esemplificare, il fonogramma, il telefax, la semplice telefonata, confermato secondo quanto dispone l'ultimo periodo dell'articolo in esame. La ratio di tale disposizione è facilmente rinvenibile nella esigenza di colmare, o almeno di ridurre al minimo, lo scarto di tempo tra la situazione virtuale (art. 123 c.p.p.:[...] "come se fossero" [...]) e quella reale: [...] "ricevute direttamente dall'autorità giudiziaria".
5.2. Sul piano operativo, le richiamate disposizioni di rito forniscono tutti gli strumenti necessari perché la voluta (dal legislatore) finalità possa essere conseguita con scarti minimi tra il momento della dichiarazione e quello della ricezione da parte dell'autorità destinataria, sicché eventuali ritardi non possono essere riferiti che alla negligenza di colui che deve provvedere ad inoltrare la comunicazione. Ma, tale condotta non può ricadere, con effetti negativi, sul diritto di difesa e, non può spostare ad un tempo diverso e successivo l'efficacia dell'atto, una volta che se ne ammetta, come dispone il testo della norma, l'efficacia immediata.
In definitiva, la legge di rito considera l'ufficio del direttore dello stabilimento di detenzione come una "propaggine" dell'ufficio di cancelleria o segreteria dell'autorità giudiziaria, parificando, quanto alla possibilità pratica di esercitare il diritto di difesa, la situazione dell'imputato detenuto, privato della libertà personale, a quella dell'imputato (indagato) libero, cosi attuando concretamente l'enunciato dell'art. 24 comma 2 della Costituzione.
5.3. La contraria opinione, che propugna l'efficacia differita dell'atto ex art. 123 1 e 2 c.p.p., per primo, confligge con il tenore letterale e ben chiaro della disposizione in esame, che non fa distinzione tra tipologie di atti (impugnazioni, dichiarazioni, richieste) a seconda del contenuto o della (ritenuta) urgenza,, per comprenderne alcune ed escluderne altre;
poi, perché svuota la ratio legis ispirata al favor rei nei riguardi di chi si trovi in stato di privazione della libertà personale e, dunque, nella impossibilità di recarsi presso l'ufficio giudiziario competente, come avrebbe potuto fare se libero;
infine, perché fa ricadere, come si è già evidenziato, il rischio del ritardo della comunicazione dell'atto compiuto (in conformità alla legge) sul dichiarante, senza che possa ipotizzarsi a suo carico un qualche profilo di colposo ritardo, confliggendo con l'intento del legislatore il quale, con l'equiparare, quanto ad efficacia, la dichiarazione resa nel luogo di detenzione a quella fatta direttamente all'autorità procedente, ha voluto, all'evidenza, garantire la persona privata della libertà dal rischio di ritardi ad altri (e comunque non a lui) imputabili.
Nè può condividersi la tesi (enucleabile da alcune decisioni della Corte: v., ad esempio, la sentenza Tropeano, cit. sub par. 4.1), secondo la quale la nomina del difensore di fiducia rientrerebbe nella categoria degli atti "presupposto" di (successive) iniziative dell'autorità giudiziaria, dato che, a parte il rilievo che all'espletamento degli atti seguenti "iniziative" il difensore prescelto ha pur sempre facoltà di partecipare (se previsto dalla legge), indipendentemente da tali "iniziative" il difensore ha facoltà di presentare memorie e richieste scritte in qualsiasi stato e grado di procedimento (art. 121 comma 1 c.p.p.) e, con specifico riferimento al detenuto (imputato, indagato), oltre a quelle di cui agli artt. 309, 310 e 311 c.p.p., anche richieste di revoca o modificazione della misura personale, secondo il disposto dell'art. 299 detto codice.
6. Con particolare riferimento alla norma dell'art. 44 disp. att. c.p.p., ritiene il Collegio che l'atto di nomina del difensore di fiducia, specie in situazioni quale quella del caso in esame (interrogatorio di garanzia ex art. 294 c.p.p.), sia da catalogare tra quelli di "speciale urgenza", di cui alla seconda parte del richiamato art. 44, perché l'interrogatorio dell'imputato (indagato) in genere, e quello di garanzia ex art. 294 c.p.p. in particolare, rappresenta un momento cruciale dell'impegno difensivo teso a far emergere la verità, almeno dal punto di vista dell'accusato. In tale specifica ipotesi, poi, viene in rilievo la credibilità dell'habeas corpus differito come disciplinato dalla vigente legge di rito penale: il giudice, infatti, piuttosto che sentire preventivamente accusa e difesa prima di emettere il provvedimento di cautela richiesto dal pubblico ministero, come accade nel rito di common law, posticipa (per volontà di legge) la verifica della posizione della persona già colpita dalla misura attuandola, in breve lasso di tempo (art. 294 cit.), tramite l'interrogatorio di garanzia (sempreché tale atto di difesa non sia stato espletato in occasione dell'udienza di convalida del fermo o dell'arresto in flagranza di reato) e, quindi, procede alla rivalutazione degli elementi addotti dall'accusa a confronto con quelli emersi nel corso dell'interrogatorio e, ove dovesse emergere l'attenuazione (o, addirittura, la mancanza) dei gravi indizi di colpevolezza (art. 273 c.p.p.), o dell'esigenza cautelare già ritenuta (art. 274 detto codice), ovvero dell'adeguatezza della misura applicata (art. 275), è obbligato a rendere i provvedimenti del caso, che possono spaziare dall'immediata scarcerazione all'attenuazione del regime di cautela (art. 294 comma 3 c.p.p.;
direttiva n. 60 della legge di delega all'emanazione del nuovo codice di procedura penale, 16 febbraio 1987, n. 81). In questo modo il legislatore ha ritenuto di avere soddisfatto l'impegno assunto, mediante la ratifica del Patto internazionale sui diritti civili e politici (adottato a New York il 19 dicembre 1946,reso esecutivo nello Stato con l. 25 ottobre 1977 n. 881), art. 9 § 3, per il quale "Chiunque sia arrestato o detenuto in base a un'accusa di carattere penale deve essere tradotto al più presto dinanzi ad un giudice [...]"; disposizione ribadita dall'art. 5 § 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva nello Stato con l. 4 agosto 1955 n. 848), come peraltro, la Corte ha già avuto modo di affermare (Sez. I, 12 marzo 1990, Savio, Giur. it. 1990, II, 250). È dunque evidente la essenzialità del ruolo che il difensore svolge (o può svolgere) nel presenziare all'espletamento dell'atto di garanzia mediante l'esercizio delle facoltà riconosciutegli dalla legge, proponendo domande, sollecitando precisazioni, avanzando riserve, etc. (art. 364 comma 7 c.p.p.) 7. Sulle svolte considerazioni trova fondamento la declaratoria di nullità, ex art.178 lett. C) c.p.p., quindi di carattere generale assoluto attenuato
(c.d. "intermedio": art. 180 c.p.p.; cfr. I, 19 ottobre 1994, De Martino, massima n. 200315), dell'interrogatorio espletato dal GIP delegato (del Tribunale di Milano) senza il previo avviso al difensore di fiducia tempestivamente nominato, cioè, nominato prima che l'atto fosse disposto dal giudice competente, come risulta dalle sequenze temporali evidenziate dal Tribunale di Catanzaro con l'ordinanza impugnata.
La nullità dell'interrogatorio di garanzia produce, secondo la prevalente giurisprudenza della Corte (tra le tante, Sez. I, 7 febbraio 1995, Faiello, massima n. 200500; Sez. II, 9 agosto 1994, CE, massima n. 199309), la perdita di efficacia della misura cautelare, a mente dell'art. 302 c.p.p.
8. Conclusivamente, vanno affermati i seguenti principi di diritto: (a) la dichiarazione di nomina del difensore di fiducia effettuata dall'imputato (indagato) detenuto con atto ricevuto dal direttore dello stabilimento di custodia, a norma dell'art. 123 c.p.p., ha efficacia immediata, come se fosse ricevuta direttamente dall'autorità giudiziaria destinataria e deve essere a questa comunicata con urgenza con le modalità e gli strumenti previsti dall'art. 44 disp. att. c.p.p.;
(b) il mancato avviso al difensore come avanti nominato e perciò prima che l'interrogatorio di garanzia sia disposto dall'autorità giudiziaria competente, produce nullità di carattere generale assoluto attenuato (c.d. "intermedio"), la quale se tempestivamente dedotta, comporta la declaratoria di nullità dell'atto e, di conseguenza, l'immediata perdita di efficacia della misura custodiale, a mente dell'art. 302 c.p.p.. 9. Essendosi, nel caso di specie, verificato quanto sopra enunciato, ne segue l'annullamento, senza rinvio, dell'ordinanza impugnata e, previa declaratoria di perdita di efficacia dell'ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Catanzaro il 19 febbraio 1996 nei riguardi del ricorrente, l'immediata liberazione del RD OP, se non detenuto per altra causa.
Il dispositivo della decisione va comunicato, dalla cancelleria della Corte, secondo quanto prevede l'art. 626 c.p.p..
P.T.M.
La Corte, in Sezioni unite:
visti gli artt. 123, 178, 294, 302 e 626 c.p.p.;
annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara l'inefficacia della misura cautelare disposta dal GIP del Tribunale di Catanzaro il 19 febbraio 1996 nei riguardi del ricorrente OP RD, del quale ordina la immediata liberazione, se non detenuto per altra causa;
d i s p o n e:
che la cancelleria dia la comunicazione di cui all'art. 626 c.p.p.. Così deciso in Roma il 26 marzo 1997.