Cass. pen., sez. V, sentenza 01/07/2010, n. 37283
CASS
Sentenza 1 luglio 2010

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L'obbligo di avvisare il difensore di fiducia per l'interrogatorio di garanzia è correttamente adempiuto qualora, sussistendo l'esigenza di una rapida verifica in ordine alle condizioni legittimanti la restrizione della libertà personale, siano effettuati ripetuti tentativi di inoltrargli l'avviso a mezzo telefono con ripetute chiamate indirizzate al numero del suo studio senza sortire esito positivo, con la conseguenza che, in tal caso, è legittima la nomina del difensore d'ufficio, e che l'assenza di eccezioni da parte di quest'ultimo o dell'indagato determina comunque la sanatoria di cui all'art. 182, comma secondo, cod. proc. pen.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 01/07/2010, n. 37283
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 37283
    Data del deposito : 1 luglio 2010

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