Sentenza 1 luglio 2010
Massime • 1
L'obbligo di avvisare il difensore di fiducia per l'interrogatorio di garanzia è correttamente adempiuto qualora, sussistendo l'esigenza di una rapida verifica in ordine alle condizioni legittimanti la restrizione della libertà personale, siano effettuati ripetuti tentativi di inoltrargli l'avviso a mezzo telefono con ripetute chiamate indirizzate al numero del suo studio senza sortire esito positivo, con la conseguenza che, in tal caso, è legittima la nomina del difensore d'ufficio, e che l'assenza di eccezioni da parte di quest'ultimo o dell'indagato determina comunque la sanatoria di cui all'art. 182, comma secondo, cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 01/07/2010, n. 37283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37283 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CALABRESE Renato L. - Presidente - del 01/07/2010
Dott. OLDI Paolo ? rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - N. 1131
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ARMANO Uliana - Consigliere - N. 14249/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) \V E\ N. IL *16/06/1974*;
avverso l?ordinanza n. 11057/2009 TRIB. LIBERTA? di NAPOLI, del 02/03/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO OLDI;
sentite le conclusioni del PG Dott. SPINACI Sante che ha chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza in data 2 marzo 2010 il Tribunale del riesame di Napoli ha rigettato l?appello proposto da US VI avverso il provvedimento del locale giudice dell?udienza preliminare che aveva disatteso la sua richiesta di declaratoria di inefficacia della misura cautelare carceraria cui era sottoposto, per nullita?
dell?interrogatorio di garanzia dipendente dall?omesso avviso al difensore di fiducia.
Ha ritenuto quel collegio che il mancato reperimento del difensore di fiducia, malgrado ripetuti tentativi di rintracciarlo telefonicamente, avesse legittimato la nomina di un difensore d?ufficio, in assenza di eccezioni da parte di costui o dell?imputato.
Ha proposto personalmente ricorso per cassazione il ON, affidandolo a un solo motivo. Con esso eccepisce l?invalidita? della comunicazione dell?avviso fatta col mezzo del telefono, quando la chiamata non abbia avuto risposta;
contesta, altresi?, l?urgenza di procedere all?interrogatorio, atteso che il termine applicabile in concreto era quello di dieci giorni e non cinque.
Il ricorso e? privo di fondamento e va disatteso.
Il mancato intervento del difensore di fiducia, all?atto dell?interrogatorio di garanzia - comunque svoltosi alla presenza del difensore d?ufficio, all?uopo nominato - e? dipeso dall?impossibilita? di raggiungerlo telefonicamente in tempo utile, per omessa risposta alle ripetute chiamate indirizzate al numero del suo studio. A seguito di cio? il Tribunale del riesame ha ritenuto validamente effettuata la nomina del difensore d?ufficio, in applicazione del principio giurisprudenziale che legittima tale provvedimento quando sia stato impossibile il reperimento del difensore di fiducia;
ha inoltre considerato che, trattandosi a tutto concedere di una nullita? a regime intermedio, l?assenza di eccezioni da parte dell?indagato e del difensore di ufficio avrebbe comunque comportato la sanatoria di cui all?art. 182 c.p.p., comma 2. Ambedue le linee argomentative teste? sintetizzate sono conformi a legge. Ed invero, la giurisprudenza di legittimita? ha ripetutamente affermato il principio a tenore del quale, ove vi sia l?esigenza di una rapida verifica della sussistenza delle condizioni legittimanti la restrizione della liberta? personale, l?obbligo di avvisare il difensore di fiducia e? adempiuto quando sia stato compiuto il tentativo di rintracciarlo, anche a mezzo telefono, ex art. 149 cod. proc. pen. (oltre a Cass. 14 febbraio 1996 n. 494, citata nell?ordinanza impugnata, vedansi le piu? recenti Cass. 7 maggio 1998 n. 1686 e Cass. 11 giugno 2002 n. 37153). Quanto all?efficacia sanante dell?accettazione del difensore d?ufficio da parte dell?indagato, la giurisprudenza e?, del pari, costante (v. da ultimo Cass. 12 dicembre 2008 n. 535/09; Cass. 27 marzo 2008 n. 17629). L?argomento opposto dal ricorrente, col sostenere la nullita?
dell?avviso telefonico che non sia giunto concretamente a conoscenza del difensore di fiducia, non e? vincente sulla ratio decidendi suesposta: la quale non si fonda su una pretesa validita? della comunicazione, di fatto mancata, ma sull?idoneita? dei ripetuti tentativi - falliti - di inoltro dell?avviso per via telefonica a legittimare la nomina di un difensore d?ufficio.
Anche l?assunto secondo cui nel caso concreto mancherebbe il presupposto dell?urgenza, per essere applicabile il termine di dieci giorni di cui all?art. 294 c.p.p., comma 1 bis, e? carente di pregio:
detta norma assegna il piu? lungo termine di dieci giorni per l?espletamento dell?interrogatorio di garanzia, per il caso in cui l?indagato sia sottoposto a una misura cautelare, sia coercitiva che interdittiva, diversa dalla custodia infra - muraria;
ma nel caso di cui ci si occupa la misura applicata consiste proprio nella custodia cautelare in carcere: sicche? il termine entro il quale l?adempimento doveva essere compiuto era quello di cinque giorni di cui al citato art. 294 c.p.p., comma 1. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La cancelleria curera? gli adempimenti di cui all?art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all?art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Cosi? deciso in Roma, il 1 luglio 2010.
Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2010