Cass. pen., sez. V, sentenza 06/10/2014, n. 47374
CASS
Sentenza 6 ottobre 2014

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In tema di interrogatorio di garanzia, conseguente ad applicazione di custodia cautelare, qualora venga omesso l'avviso dovuto al difensore di fiducia dell'indagato, la nullità derivante da tale omissione è sanata, ove l'indagato stesso rinunci all'assistenza del detto difensore, accettando di essere assistito da un legale d'ufficio e questi non la eccepisca; tale principio opera anche nell'ipotesi in cui la nomina del difensore di fiducia, poi non avvisato, sia stata effettuata da un prossimo congiunto dell'indagato, ai sensi dell'art. 96, comma terzo, cod. proc. pen., a condizione, però, che l'indagato risulti con certezza (e non soltanto in via presuntiva), preventivamente informato (anche nei preliminari dell'interrogatorio), dell'avvenuta effettuazione dell'anzidetta nomina.

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  • 1Interrogatorio con difensore sbagliato, ma va eccepito (Cass. 26161/20)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 settembre 2020

    In tema di interrogatorio di garanzia, conseguente ad applicazione di custodia cautelare, qualora venga omesso l'avviso dovuto al difensore di fiducia dell'indagato, la nullità derivante da tale omissione è sanata, ove l'indagato stesso rinunci all'assistenza del detto difensore, accettando di essere assistito da un legale d'ufficio e questi non la eccepisca. Corte di Cassazione sez. IV Penale sentenza 23 luglio – 17 settembre 2020, n. 26161 Presidente Ciampi – Relatore Cappello Ritenuto in fatto 1. Con provvedimento pronunciato a norma dell'art. 310, il Tribunale di Bari ha confermato l'ordinanza con la quale il GIP aveva rigettato l'istanza difensiva - formulata nell'interesse del …

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    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 9 luglio 2020

    L'effetto immediato della nomina di un difensore di fiducia deve essere collegato alle singole situazioni in cui il procedimento si trova ed ai relativi obblighi imposti all'autorità procedente, sicché il diritto di ricevere notifiche ed avvisi indispensabili per esercitare la funzione difensiva è previsto dalle norme processuali ed in mancanza di disposizioni specifiche, è esclusivo onere dell'imputato fornire al proprio difensore di fiducia le informazioni necessarie per lo svolgimento del mandato. Corte di Cassazione sez. III Penale sentenza 17 gennaio – 3 luglio 2020, n. 19993 Presidente Izzo – Relatore Aceto Ritenuto in fatto 1. Il sig. K.B. ricorre per l'annullamento dell'ordinanza …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 06/10/2014, n. 47374
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 47374
Data del deposito : 6 ottobre 2014

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