Sentenza 6 ottobre 2014
Massime • 1
In tema di interrogatorio di garanzia, conseguente ad applicazione di custodia cautelare, qualora venga omesso l'avviso dovuto al difensore di fiducia dell'indagato, la nullità derivante da tale omissione è sanata, ove l'indagato stesso rinunci all'assistenza del detto difensore, accettando di essere assistito da un legale d'ufficio e questi non la eccepisca; tale principio opera anche nell'ipotesi in cui la nomina del difensore di fiducia, poi non avvisato, sia stata effettuata da un prossimo congiunto dell'indagato, ai sensi dell'art. 96, comma terzo, cod. proc. pen., a condizione, però, che l'indagato risulti con certezza (e non soltanto in via presuntiva), preventivamente informato (anche nei preliminari dell'interrogatorio), dell'avvenuta effettuazione dell'anzidetta nomina.
Commentari • 2
- 1. Interrogatorio con difensore sbagliato, ma va eccepito (Cass. 26161/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 settembre 2020
In tema di interrogatorio di garanzia, conseguente ad applicazione di custodia cautelare, qualora venga omesso l'avviso dovuto al difensore di fiducia dell'indagato, la nullità derivante da tale omissione è sanata, ove l'indagato stesso rinunci all'assistenza del detto difensore, accettando di essere assistito da un legale d'ufficio e questi non la eccepisca. Corte di Cassazione sez. IV Penale sentenza 23 luglio – 17 settembre 2020, n. 26161 Presidente Ciampi – Relatore Cappello Ritenuto in fatto 1. Con provvedimento pronunciato a norma dell'art. 310, il Tribunale di Bari ha confermato l'ordinanza con la quale il GIP aveva rigettato l'istanza difensiva - formulata nell'interesse del …
Leggi di più… - 2. Nomina del difensore va rappresentata al giudice (Cass. 19993/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 9 luglio 2020
L'effetto immediato della nomina di un difensore di fiducia deve essere collegato alle singole situazioni in cui il procedimento si trova ed ai relativi obblighi imposti all'autorità procedente, sicché il diritto di ricevere notifiche ed avvisi indispensabili per esercitare la funzione difensiva è previsto dalle norme processuali ed in mancanza di disposizioni specifiche, è esclusivo onere dell'imputato fornire al proprio difensore di fiducia le informazioni necessarie per lo svolgimento del mandato. Corte di Cassazione sez. III Penale sentenza 17 gennaio – 3 luglio 2020, n. 19993 Presidente Izzo – Relatore Aceto Ritenuto in fatto 1. Il sig. K.B. ricorre per l'annullamento dell'ordinanza …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/10/2014, n. 47374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47374 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Presidente - del 06/10/2014
Dott. PALLA Stefano - Consigliere - SENTENZA
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 1322
Dott. MICCOLI Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PISTORELLI Luca - rel. Consigliere - N. 27377/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto dai difensori di:
TO VE, nato a [...], il [...];
avverso l'ordinanza del 28/1/2014 del Tribunale di Catanzaro;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. SPINACI Sante, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il TO ricorre a mezzo dei propri difensori avverso l'ordinanza con cui il Tribunale di Catanzaro ha rigettato l'appello cautelare del provvedimento con cui il G.i.p. della stessa città aveva respinto la richiesta di dichiarare la perdita di efficacia della misura custodiale applicatagli per i reati di estorsione e rapina aggravati L. n. 203 del 1991, ex art. 7 per la nullità dell'interrogatorio di garanzia, celebrato in assenza dei difensori dell'indagato per l'omissione ai medesimi del rituale avviso della sua fissazione.
2. Articolando tre motivi il ricorso deduce violazione di legge, evidenziando innanzi tutto come alcun avviso della fissazione dell'interrogatorio venne comunicato al difensore d'ufficio nominato all'atto dell'esecuzione dell'ordinanza cautelare, ne' a quelli nominati ex art. 96 c.p.p., comma 3 dal padre dell'indagato, con la conseguenza che l'atto sarebbe stato irritualmente espletato alla presenza di un difensore officiato ex art. 97 c.p.p., comma 4. In secondo luogo il ricorrente censura l'argomentazione con la quale il Tribunale ha ritenuto sanata la dedotta nullità, osservando come dal verbale dell'interrogatorio risulti che il TO - contrariamente a quanto invece sostenuto dai giudici del merito - non avrebbe mai confermato la nomina fiduciaria effettuata dal proprio congiunto accettando implicitamente che l'atto venisse celebrato con l'ausilio del difensore d'ufficio, bensì si sarebbe limitato a riservare la nomina di un difensore di fiducia. In proposito si rileva ancora come l'indagato - al quale era stato inibito l'incontro con i difensori ex art. 104 c.p.p. - non poteva essere a conoscenza della nomina effettuata dal padre il giorno dell'esecuzione della misura e trasmessa dalla Procura soltanto in quello in cui venne svolto l'interrogatorio e men che meno di tale nomina poteva essere informato il difensore d'ufficio nominato in sostituzione. Conseguentemente viene eccepito che non potrebbe ritenersi perfezionata la fattispecie sanante di cui all'art. 182 c.p.p., comma 2 evocata nel provvedimento impugnato, atteso che la parte (e soprattutto l'indagato, privo delle conoscenze tecniche necessarie) non era stata posta nelle condizioni per rilevare la nullità e dunque per eccepirla tempestivamente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei termini che di seguito verranno illustrati e deve essere pertanto accolto con le conseguenze di legge.
2. Va premesso che all'atto dell'esecuzione della misura cautelare - per come si evince dal relativo verbale - il TO si era "riservato" di nominare come difensore di fiducia l'avv. Giuseppe AN. Indicazione che tanto gli operanti, quanto l'ufficio del giudice onerato degli adempimenti prodromici all'interrogatorio di garanzia, hanno interpretato come vera e propria investitura fiduciaria del suddetto legale, tanto che questi venne avvisato dell'arresto dai primi e nei suoi confronti venne avviata la procedura di avviso della fissazione dell'interrogatorio dal secondo. Solo avviata, peraltro, giacché per quanto risulta dagli atti, l'avviso in questione non venne mai notificato all'avv. AN, che pure nell'intestazione del verbale di interrogatorio continuava ad essere indicato come difensore di fiducia del TO e che nell'occasione venne sostituito ex art. 97 c.p.p., comma 4 con un difensore d'ufficio.
3. Preliminarmente va dunque stabilito che valore debba essere attribuito all'indicazione da parte dell'indagato dell'avv. AN, giacché qualora, la stessa dovesse effettivamente essere interpretata come una vera e propria nomina fiduciaria, ciò comporterebbe l'inefficacia di quelle effettuate successivamente dal padre del TO.
3.1 Quanto poi all'omesso avviso dello stesso avv. AN, la conseguente nullità sarebbe sanata dall'accettazione da parte del TO di procedere all'interrogatorio con l'assistenza del difensore d'ufficio, così come ritenuto nel provvedimento impugnato sebbene con riguardo al mancato avviso dei difensori nominati dal congiunto dell'indagato.
3.2 In tal senso il collegio ritiene che l'indicazione fornita dal TO al momento dell'arresto non potesse essere interpretata come nomina di un difensore di fiducia, atteso che se il verbalizzante ha ritenuto necessario integrare la formula prestampata dedicata alla nomina del difensore menzionando che l'arrestato, per l'appunto, si riservava tale nomina, significa che ciò è esattamente quanto comunicato dallo stesso e cioè l'intenzione in un secondo momento di procedere all'investitura ufficiale dell'avv. AN. E che questo fosse il significato di quanto affermato dal TO è deduzione che trova conferma nel suo comportamento successivo, atteso che egli non ha mai confermato la nomina del AN e ha continuato a manifestare la volontà di riservarsi qualsiasi nomina. Il citato legale, pertanto, non è mai stato in alcun momento il difensore di fiducia dell'indagato, ne' gli era dovuto quindi qualsivoglia avviso in relazione per la celebrazione dell'interrogatorio.
4. A questo punto deve osservarsi come sia certo - ed implicitamente ammesso anche dal provvedimento impugnato - che i difensori di fiducia nominati ex art. 96 c.p.p., comma 3 non siano stati avvisati della fissazione dell'interrogatorio. Omissione che per consolidata giurisprudenza determina una nullità a regime intermedio dell'atto e la conseguente perdita di efficacia della misura cautelare giusto il disposto dell'art. 302 c.p.p. (Sez. Un., n. 2 del 26 marzo 1997, Procopio, Rv. 208269).
4.1 In discussione è dunque soltanto il profilo attinente l'eventuale sanatoria della menzionata nullità per la sua omessa deduzione nel corso dell'espletamento dell'atto ai sensi della prima parte del secondo comma dell'art. 182 c.p.p. In tal senso, alla luce delle risultanze in atti cui la Corte ha accesso attesa la natura processuale della questione, deve ritenersi che le doglianze del ricorrente siano fondate.
4.2 Ed infatti il disposto della norma citata presuppone logicamente che, nell'immediatezza dell'espletamento dell'atto cui la nullità si riferisce, la parte onerata della sua deduzione conoscesse o fosse in grado di conoscere il vizio da eccepire.
4.3 In tal senso va dunque ribadito - come ha fatto il Tribunale - che, qualora venga omesso l'avviso per l'interrogatorio di garanzia dovuto al difensore di fiducia dell'indagato, la nullità derivante da tale omissione è sanata, ove l'indagato stesso rinunci all'assistenza del detto difensore, accettando di essere assistito da un legale d'ufficio e questi non la eccepisca (ex multis Sez. 2, n. 535/09 del 12 dicembre 2008, Dimodugno, Rv. 242721). Ma va precisato che tale principio opera anche nell'ipotesi in cui la nomina del difensore di fiducia, poi non avvisato, sia stata effettuata da un prossimo congiunto dell'indagato, ai sensi dell'art. 96 c.p.p., comma 3 a condizione, però, che l'indagato risulti con certezza (e non soltanto in via presuntiva), preventivamente informato (anche nei preliminari dell'interrogatorio), dell'avvenuta effettuazione dell'anzidetta nomina (Sez. 1, n. 5167 del 11 ottobre 1996, Sali, Rv. 205732).
5. Nel caso di specie non vi è prova alcuna che il TO sia stato informato della nomina effettuata dal genitore, ne' prima, ne' durante l'interrogatorio, atteso che dal relativo verbale nulla emerge in tal senso e appare invece logico ritenere che l'informazione non fosse nemmeno in possesso del giudice che ha proceduto all'atto, giacché questi non ha disposto l'avviso ai difensori fiduciari e la loro nomina è stata trasmessa dall'ufficio di Procura, presso cui era stata depositata tre giorni prima, solo nella stessa data in cui l'interrogatorio venne effettuato.
5.1 Nè la prova della volontà dell'indagato di procedere all'interrogatorio anche in assenza dei difensori di fiducia nella consapevolezza delle nomine effettuate dal padre può essere inferita - come ha fatto invece il Tribunale - dalle contraddittorie risultanze del verbale d'interrogatorio, dal quale emerge che egli, allo stesso tempo, avrebbe confermato "le nomine dei difensori di fiducia" e si sarebbe riservato la facoltà di nominare un difensore di fiducia, giacché l'ambiguità di tale verbalizzazione comunque non consente di ritenere con la dovuta certezza che l'informazione rilevante ai presenti fini gli fosse effettivamente stata veicolata.
5.2 Il che esclude che anche il difensore officiato ex art. 97 c.p.p., comma 4 fosse in grado di eccepire alcunché, anche perché,
come accennato, difetta la prova che la notizia della nomina fosse disponibile perfino al giudice al momento dell'interrogatorio.
6. L'ordinanza deve pertanto essere annullata senza rinvio e conseguentemente deve disporsi la cessazione di efficacia della misura cautelare della custodia in carcere disposta con ordinanza del G.i.p. di Catanzaro del 26 luglio 2013 (successivamente sostituita con quella degli arresti domiciliari su provvedimento dello stesso giudice) e la liberazione dell'indagato se non detenuto per altra causa.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e, dichiarata la perdita di efficacia della misura cautelare applicata al TO con ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Catanzaro in data 26/7/2013, ordina l'immediata liberazione dell'imputato se non detenuto per altra causa.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 c.p.p.. Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2014