Sentenza 10 novembre 2006
Massime • 2
In tema di concorso di persone nel reato, la responsabilità del compartecipe in relazione al reato diverso va affermata nel caso in cui, pur non avendo previsto la commissione del diverso reato da parte dei concorrenti, avrebbe potuto rappresentarsene l'eventualità facendo uso della dovuta diligenza, e resta esclusa soltanto se il reato diverso consiste in un evento atipico, con conseguente eccezionalità ed imprevedibilità delle circostanze che lo hanno cagionato.
In tema di rapina impropria, integra la fattispecie tentata la condotta di colui che, immediatamente dopo l'azione volta alla sottrazione del bene, di cui non riesce ad entrare in possesso per fatti indipendenti dalla sua volontà, esercita violenza o minaccia al fine di procurarsi l'impunità. (Fattispecie in cui gli imputati, immediatamente dopo aver tentato di appropriarsi del denaro collocato in uno sportello di cassa continua di una banca, senza riuscirvi per l'intervento delle Forze dell'ordine, si erano dati a precipitosa fuga a bordo di un'autovettura, costringendo un ufficiale dei carabinieri intervenuto a gettarsi a terra per evitare l'impatto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/11/2006, n. 40156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40156 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. RIZZO Aldo - Presidente - del 10/11/2006
Dott. MONASTERO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - N. 1039
Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RENZO Michele - Consigliere - N. 014523/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TA EL N. IL 29/12/1975;
avverso SENTENZA del 06/12/2005 CORTE APPELLO di FIRENZE;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. AMBROSIO ANNAMARIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DELEHAYE Enrico che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. GARRASI Carla del foro di Bologna che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Lucca, all'esito di giudizio abbreviato, con sentenza in data 6-4-2005 dichiarava TA EL colpevole dei reati a lui ascritti, tutti commessi in concorso con altre persone e, precisamente: a) del delitto di ricettazione di un'autovettura Audi, risultata provento di furto e utilizzata per la perpetrazione dei delitti di cui ai capi seguenti (in località non precisabile, in data immediatamente precedente alla notte tra il 23 e il 24-1-2004); b) del tentativo di furto ai danni di uno sportello bancomat (in Bagno a Ripoli tra il 23 e il 24-1-2004); c) del furto di due targhe, apposte sulla autovettura Audi, al fine di commettere i delitti di cui ai capi seguenti (in Pistoia tra il 23 e il 24-1-2004); d) di altro tentativo di furto ai danni di uno sportello bancomat (in Pistoia tra il 23 e il 24-1-2004); e) di lesioni aggravate dal nesso teleologia) con il delitto di cui al capo seguente, a titolo di concorso anomalo, procurate ruggendo ad elevata velocità con l'autovettura Audi e costringendo un ufficiale dei C.C. a lanciarsi sul marciapiede per evitare l'investimento; f) del tentativo di rapina impropria, sempre a titolo di concorso anomalo, ai danni di sportello bancomat, commesso adoperando, al fine di procurarsi l'impunità, violenza e minaccia, secondo quanto precisato nel capo precedente, non verificandosi l'evento a seguito dell'intervento dei C.C.; g) del furto di un'autovettura Wolkswagen Passat, al fine di trame profitto e l'impunità per i reati di cui ai capi precedenti (reati commessi in Lucca il 24-1-2001).
Il G.U.P. - riuniti tutti i reati sotto il vincolo della continuazione e riconosciute le attenuanti di cui agli artt. 116 e 62 bis c.p., ritenendo prevalenti le generiche - condannava il TA
alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione, nonché al pagamento di Euro 1.800,00 di multa;
dichiarava il medesimo interdetto dai pubblici uffici per anni cinque, con i consequenziali provvedimenti in ordine alle spese.
La sentenza di primo grado era confermata dalla Corte di appello di Firenze, che, con sentenza in data 6-12-2005, rigettava l'impugnazione proposta nell'interesse del TA, osservando - per quanto ancora interessa in questa sede - che:
correttamente il G.U.P. aveva ritenuto la responsabilità del TA, a titolo di concorso anomalo, per il tentativo di rapina impropria, oltre che per il reato di lesioni, tenuto conto delle rilevate condizioni del veicolo (all'autovettura Audi, utilizzata per l'azione delittuosa erano state, infatti, sostituite le targhe e al suo interno erano state rinvenute bombole di gas e di ossigeno, tubi di gomma, piedi di porco, un giubbotto antiproiettili), del comportamento dei soggetti agenti e del loro travisamento, nonché di quanto era emerso nel corso delle indagini, circa le soste, che altro non apparivano essere che dei sopralluoghi, effettuate da altra autovettura nelle ore precedenti presso diverse banche;
in tali circostanze, benché l'azione esecutiva del reato non fosse ancora iniziata, dovevano ritenersi integrati gli estremi del tentativo di rapina, all'uopo essendo sufficiente anche un atto preparatorio;
peraltro, il tentativo di rapina impropria era da ravvisare anche sotto il profilo che il conducente dell'autovettura Audi, allorché aveva effettuato la manovra di retromarcia, costringendo il tenente dei C.C. TA a gettarsi a terra, aveva avuto certamente la percezione del predetto, non essendo logico che effettuasse la manovra senza guardare indietro, compromettendo la fuga;
inoltre ricorrevano i presupposti per l'affermazione della responsabilità del TA a titolo di concorso anomalo, ravvisandosi il fondamento di tale responsabilità nell'atteggiamento colposo del soggetto, che si affida, per realizzare altra condotta dolosamente prevista e voluta, anche all'attività altrui che non è suscettibile di controllo con la conseguenza;
pertanto il concorso anomalo avrebbe potuto essere escluso solo se il reato più grave avesse rappresentato un evento atipico, cagionato da circostanze eccezionali e del tutto imprevedibili, il che non era neppure dedotto, ne' ipotizzabile nel caso concreto.
La sentenza è stata impugnata per cassazione con distinti ricorsi dai due difensori del TA. In particolare con il ricorso in data 6- 3-2006 la difesa deduce l'erronea applicazione della legge penale ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e specificamente l'erronea applicazione dell'art. 628 c.p., comma 2 in comb. disp. con l'art. 56 c.p., in ordine alla qualificazione del fatto di cui al capo f) quale tentativo di rapina impropria, nonché l'erronea applicazione della legge penale ex art. 606 c.p.p., comma 1 e specificamente dell'art.116 c.p. in relazione ai capi e) ed f) con conseguente erronea attribuzione di responsabilità al TA, a titolo di concorso anomalo, dei reati di rapina impropria e lesioni;
mentre con il ricorso depositata in data 10-3-2006 la difesa ha eccepito la violazione dell'art. 606 c.p., comma 1, lett. b), c) ed e) in relazione agli artt. 56, 110, 116, 628 c.p.. Il P.G. presso questa Corte ha chiesto il rigetto del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi di impugnazione, ancorché proposti con distinti ricorsi dai due difensori del TA, coinvolgono le medesime questioni, concernendo entrambi l'affermazione di penale responsabilità per il delitto di rapina impropria al capo f) e di lesioni aggravate al capo e), a titolo di concorso anomalo.
In particolare viene dedotta:
1) la non configurabilità, neppure in astratto, del tentativo di rapina impropria, in difetto di sottrazione della cosa;
a tal riguardo il ricorrente - richiamando la tesi dottrinaria già proposta in sede di merito, condivisa da un arresto rimasto, però, isolato nel panorama giurisprudenziale (Cass., Sez. 5^, 12 luglio 1999, n. 3796) - sostiene che il tentativo di rapina impropria è configurabile solo quando rimanga allo stadio di tentativo la condotta diretta a conseguire l'impunità, essendo già consumata l'azione di sottrazione della cosa;
in tale prospettiva, nel caso in esame, al conducente dell'autovettura Audi, che travolse il tenente dei C.C. TA (e, in ogni caso, non al TA, che nella circostanza neppure sarebbe stato presente) andrebbe ascritto il tentativo di furto, in concorso con il reato di lesioni;
2) l'insussistenza degli estremi di cui all'art. 116 c.p., ricorrendo, nel caso concreto, varianti soggettivamente e obiettivamente riferibili al solo conducente del veicolo in fuga:
sotto tale profilo il Giudice di appello non avrebbe adeguatamente compreso le ragioni della difesa, la quale aveva dedotto, non già la mancata previsione, ma la stessa non prevedibilità delle varianti poste in essere;
3) la non configurabilità degli estremi del tentativo in considerazione dell'inidoneità ed equivocità degli atti posti in essere.
Ciò posto, va innanzitutto respinto l'assunto di principio sub n. 1, rilevandosi che la tesi di parte ricorrente, ancorché condivisa da autorevole dottrina, risulta isolata in giurisprudenza. Invero non sono stati svolti argomenti nuovi che possano indurre a un ripensamento rispetto all'orientamento giurisprudenziale nettamente maggioritario, condiviso da questo Collegio, secondo cui sussiste il tentativo di rapina impropria quando l'agente, immediatamente dopo aver compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi della cosa mobile altrui al fine di trame ingiusto profitto, senza riuscire nell'intento per cause indipendenti dal proprio volere, adoperi violenza o minaccia per assicurarsi l'impunità (cfr., ex plurimis, Cass. Sez. 2^, 30 gennaio 2004, n. 9262; Cass., Sez. 2^, 4 marzo 2003, Lucchesi;
Cass., Sez. 2^, 16 maggio 2001, R.; Cass., Sez. 2^, 19 settembre 1990, M.). Al riguardo occorre muovere dalla considerazione che il delitto di rapina impropria si configura come fattispecie autonoma rispetto al modello descritto nell'art. 628 cod. pen., comma 1, pur mantenendo l'intera gamma degli elementi che valgono a qualificare ed integrare la fattispecie criminosa ivi descritta. La norma incriminatrice recita, infatti, così: "alla stessa pena (prevista per la rapina, cd. propria) soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sè o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sè od altri l'impunità". Il che significa, da un lato, che la rapina impropria concreta una fattispecie criminosa complessa, di cui costituiscono elementi indefettibili (al pari di quella cd. propria) l'impossessamento, la violenza ovvero la minaccia e, dall'altro, che la seconda delle due azioni, necessarie ad integrare la complessiva condotta incriminata (e, cioè, la violenza o la minaccia) deve essere commessa in alternativa per assicurare l'evento patrimoniale cui è diretta la prima ovvero per procurare l'impunità per quanto già commesso. In sostanza l'unico evento giuridico del reato complesso è sempre di natura patrimoniale;
mentre ciò che caratterizza la rapina impropria, distinguendola da quella propria, è la consecuzione di immediatezza dell'azione violenta, la quale è connessa alla condotta di sottrazione in sè considerata, e non all'evento dell'impossessamento che ad essa consegue, che ne costituisce in alternativa un fine. Dal che consegue l'assorbimento dell'offesa alla persona, cagionato con la condotta violenta, esattamente come nel caso della rapina propria (e perciò anche l'autonoma punibilità dell'evento più grave o progressivo, quale ad es. quello di lesione, che risultasse prodotto). "La violenza successiva all'impossessamento non sta, dunque, a rappresentare, in questa prospettiva, un concetto di esaurimento consumativo del primo momento in cui si articola la condotta criminosa, ma intende normativamente sottolineare esclusivamente il profilo cronologico e funzionale che colloca quella condotta come un prius rispetto all'altra, lasciando ovviamente inalterata l'applicabilità, a quella stessa condotta, degli ordinari principi in tema di tentativo" (così, Cass. Sez. 2^, 30 gennaio 2004, n. 9262 in motivazione). Così precisati i contenuti della fattispecie criminosa, coniugando la norma all'esame con la norma generale di cui all'art. 56 c.p., la quale tutela la messa in pericolo del bene protetto, ancorché l'azione non sia stata completata, non può escludersi che l'una o l'altra delle due azioni in cui si articola la condotta criminosa possa presentarsi in astratto nella forma del tentativo. In particolare, una volta ammesso il tentativo con riferimento alla fase dell'impossessamento, ne deriva, a parere di questo Collegio, che la successiva violenza esercitata per procurarsi l'impunità, resta strumentale all'azione sottrattiva e in essa assorbita, dando luogo al tentativo di rapina impropria (a sua volta, figura autonoma di reato), non essendovi alcuna ragione di scomporre il reato complesso in due autonome figure di tentato furto e di violenza o minaccia, per il sol fatto che la prima delle due condotte tipiche è rimasta allo stadio del tentativo.
Orbene, nel caso di specie, la ricostruzione della vicenda risulta effettuata in sede di merito con argomentazioni logiche e immuni da censure nella presente sede di legittimità, rilevandosi - con riferimento alla fase precedente al tentativo - le varie soste effettuate con altro veicolo, alcune ore prima, con funzione di appostamento in prossimità di diverse banche e l'inclusione nel programma criminoso, oltre che dei furti in Pistoia e in Bagno a Ripoli, anche del furto presso la Banca di Toscana di S. Concordio e - con riferimento agli elementi del fatto che integrando la condotta sub lett. f) - l'utilizzo di un'auto rubata, cui erano state apposte targhe di altro veicolo;
il travisamento dei suoi occupanti, sorpresi dai C.C., mentre si coprivano il volto con passamontagna in prossimità dello sportello bancomat;
la fuga ad alta velocità a fronte dell'ordine di arresto intimato dai C.C. e, in particolare, la manovra di retromarcia, che costringeva il tenente TA a lanciarsi sul marciapiede per evitare l'investimento. Da tali circostanze di fatto il Giudice del merito ha, correttamente, dedotto la responsabilità (a titolo di concorso anomalo) per la rapina impropria (oltre che per il reato di lesioni, in considerazione del procurato danno alla persona), considerata l'idoneità e la non equivocità della condotta diretta allo spossessamento, rimasta incompiuta per effetto dell'intervento della forza pubblica e la consecuzione temporale tra il tentativo di spossessamento e l'azione violenta, finalisticamente orientata a garantirsi l'impunità rispetto alla condotta immediatamente prima posta in essere. Val la pena di precisare - trattandosi di circostanza rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 116 c.p. - che l'equipaggiamento dei concorrenti nel reato (bombole di gas e di ossigeno, tubi di gomma, piedi di porco e, soprattutto, il giubbotto antiproiettili, rinvenuti all'interno dell'autovettura Audi, utilizzata per il tentativo) evidenziano come il ricorso alla violenza non costituisse una variante assolutamente eccezionale e imprevedibile per i soggetti agenti;
sicché si rileva inconferente la tesi difensiva, secondo cui, in occasione del tentativo alla Banca di Toscana di San Concordio, il TA (che pure ha ammesso di aver svolto il ruolo di "palo" negli altri tentativi di furto) aveva perso i contatti con l'autovettura Audi dei complici.
Invero in tema di concorso di persone nel reato, la responsabilità del compartecipe ex art. 116 c.p. va esclusa solo allorché è dimostrato che il reato diverso e più grave commesso dall'altro concorrente consiste in un evento atipico, individuandosi tale atipicità nell'eccezionalità e nell'imprevedibilità delle circostanze che cagionano l'evento stesso, tali da spezzare il nesso di causalità tra l'evento stesso e la condotta e la volizione del compartecipe. Invero la componente psichica del cosiddetto concorso anomalo - per il quale il concorrente di un reato ne risponde anche quando sia diverso da quello voluto, se l'evento è conseguenza della sua condotta - si colloca in un'area compresa tra la mancata previsione di uno sviluppo in effetti imprevedibile (situazione nella quale la responsabilità resta esclusa), e l'intervenuta rappresentazione dell'eventualità che il diverso evento potesse verificarsi, anche in termini di mera possibilità o scarsa probabilità (situazione nella quale si realizza un'ordinaria fattispecie concorsuale su base dolosa). La norma dell'ari. 116 c.p. si applica dunque quando l'imputato, pur non avendo previsto la commissione del diverso illecito da parte dei concorrenti, avrebbe potuto rappresentarsene l'eventualità se, alla luce di tutte le circostanze del caso concreto, avesse fatto uso della dovuta diligenza. (Cass. pen., Sez. 6^, 13/01/2005, n. 7388). A tali effetti, nel caso all'esame, il Giudice a quo ha correttamente individuato il fondamento della responsabilità del TA in un atteggiamento colposo, rilevando come, nelle indicate circostanze del caso concreto, non potesse costituire evento del tutto imprevedibile per la sua eccezionalità il fatto che i concorrenti nel reato, provvisti di autovettura, per guadagnare la fuga, potessero realizzare, se sorpresi dalla P.G. (come pure poteva prevedersi che accadesse), atti di violenza, sia pure nei limiti dei mezzi di cui disponevano.
In definitiva i motivi di ricorso risultano tutti infondati e vanno, pertanto, rigettati, con i consequenziali provvedimenti in ordine alle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10 novembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2006