Cass. pen., sez. III, sentenza 25/02/2009, n. 15056
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Sentenza 25 febbraio 2009

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In tema di esame testimoniale, per autorizzare l'ufficiale o l'agente di P.G. a consultare "documenti da lui redatti" non è richiesto che questi li abbia personalmente redatti o sottoscritti, in quanto è sufficiente che abbia partecipato alle operazioni cui la documentazione si riferisce ovvero che tali operazioni siano state effettuate dall'ufficio di appartenenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 25/02/2009, n. 15056
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15056
    Data del deposito : 25 febbraio 2009

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