Sentenza 25 febbraio 2009
Massime • 1
In tema di esame testimoniale, per autorizzare l'ufficiale o l'agente di P.G. a consultare "documenti da lui redatti" non è richiesto che questi li abbia personalmente redatti o sottoscritti, in quanto è sufficiente che abbia partecipato alle operazioni cui la documentazione si riferisce ovvero che tali operazioni siano state effettuate dall'ufficio di appartenenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 25/02/2009, n. 15056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15056 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 25/02/2009
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 475
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 38694/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore di:
LO TI, nato a [...] il 6 febbraio del 1954;
avverso la sentenza del tribunale di Sala Consilina del 12 febbraio del 2008;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Ciro Petti;
sentito il sostituto procuratore generale Dott. IZZO Gioacchino, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore avv. Mattioli Mario, quale sostituto processuale dell'avv. Garone Carmela, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Letti il ricorso e la sentenza denunciata.
osserva quanto segue:
IN FATTO
Il tribunale di Sala Consilina, con sentenza del 12 febbraio del 2008, condannava LO TI alla pena di Euro 5000,00 di ammenda, quale responsabile, in concorso di circostanze attenuanti generiche, del reato di cui alla L. n. 283 del 1962, art. 5, lett. d) perché nella qualità di responsabile legale del Caseificio Campolongo, omettendo il controllo del latte diretto al proprio stabilimento (controllo che iniziava ad effettuare solo dopo il prelievo dei campioni da parte del personale dell'ASL), produceva ed immetteva in commercio latte non regolamentare per la presenza di Aflatossina M1 in misura superiore a quella consentita e perciò nociva per la salute.
Fatto accertato il 18 ottobre del 2005.
Il fatto nella sentenza impugnata è stato ricostruito nella maniera seguente.
Verso la fine del mese di settembre dell'anno 2005 presso l'azienda "Caseificio Campolongo" dell'odierno imputato, sita in Montesano sulla Marcellana, alcuni dipendenti dell'Unità Operativa veterinaria dell'ASL SA/3 del distretto di Sala Consilina effettuarono dei prelievi, al momento dello scarico, sul latte trasportato all'interno del caseificio.
In seguito, dalle analisi di laboratorio eseguite dall'istituto Zooprofilattico di Portici, emerse la presenza di flatossine M1 in misura superiore alla soglia consentita.
Successivamente, in data 18.10.2005, gli stessi operatori prelevarono, all'interno del medesimo caseificio, del latte fresco intero già confezionato in buste e, quindi, pronto per la distribuzione.
In particolare tra le centoventi buste ne erano state prelevate quattro ed inviate all'istituto di laboratorio suindicato per le analisi.
All'interno di tali campioni era rilevata, nuovamente, la presenza di Aflatossina M1 in misura superiore alla soglia consentita, tale da poter creare effetti nocivi all'organismo umano, ed in particolare al fegato e ai reni, se assunta in modo continuativo.
A seguito di ulteriori controlli non era emersa più la presenza di Aflatossina in misura superiore alla soglia consentita. Sulla base di tali elementi il tribunale ha ritenuto provata la penale responsabilità del prevenuto.
Avverso la decisione l'imputato, per mezzo del proprio difensore, ha proposto appello, convertito in ricorso dalla corte territoriale deducendo:
1) la nullità della sentenza per la violazione dell'art. 544 c.p.p., comma 3 per il mancato rispetto del termine per il deposito della sentenza;
2) la violazione dell'art. 514 c.p.p. perché il teste RI CO era stata autorizzato durante l'escussione a consultare atti non sottoscritti dallo stesso ma da terzi ed ha testimoniato su fatti ai quali non aveva assistito;
3) mancanza di motivazione sulla responsabilità:
il ricorrente, dopo avere premesso che i campioni non erano stati sottoposti a sequestro per cui avevano potuto subire manomissioni o eventuali scambi, assume di essere venuto a conoscenza del prelevamento dei campioni solo in data 5 febbraio del 2008, quando non poteva più chiedere la revisione delle analisi;
inoltre la percentuale di Aflatossina risultata dalle analisi era riferita al latte in polvere e non a quello fresco.
IN DIRITTO
Il ricorso è solo in parte fondato e va accolto per quanto di ragione.
Il primo motivo è manifestamente infondato perché l'inosservanza del termine per il deposito della motivazione della sentenza non determina alcuna nullità della sentenza stessa, ma rileva solo sotto il profilo disciplinare.
Del pari infondato è anche il secondo motivo poiché l'art. 514 c.p.p., comma 2, ultima parte, autorizza l'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria a servirsi nel corso dell'esame di atti, di cui sarebbe vietata la lettura, nei limiti fissati dall'art. 499, comma 5 ossia può consultare, su autorizzazione del presidente, atti da lui redatti in aiuto alla memoria.
La norma dianzi indicata è stata dettata dalla constatazione dell'alterabilità della memoria umana come fonte di prova e dalla necessità di porvi rimedio per non disperdere la prova stessa. Abilitato alla consultazione è l'agente che abbia partecipato all'attività documentata, essendo irrilevante che abbia sottoscritto personalmente l'atto, in quanto esistono casi in cui, per ragioni di gerarchia o organizzazione interna alla polizia, le relative attività sono documentate solo da alcuni partecipi ovvero dai dirigenti.
Quindi la locuzione "documenti da lui redatti" contenuta nel quinto comma dell'art. 499 c.p.p., richiamato dall'art. 514 c.p.p,quando il testimone è un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, deve intendersi riferita non solo al compilatore del documento o a colui che sottoscrivendolo se ne è assunta la paternità, ma anche a tutti quanti abbiano comunque cooperato alla formazione dello stesso ancorché esso sia stato sottoscritto solo dal dirigente l'ufficio o dal superiore gerarchico (cfr. Cass. sez. 1^, 8 giugno 1994 Morabito).
Pertanto è ammissibile la consultazione, da parte dell'organo di polizia esaminato come teste, di documentazione che non abbia personalmente redatto o sottoscritto purché si riferisca ad operazioni alle quali il deponente abbia partecipato o comunque ad operazioni effettuate dall'ufficio da lui diretto o presso il quale presta servizio.
Con riferimento al terzo motivo si osserva che dal verbale di prelevamento dei campioni emerge che alle operazioni di prelievo era presente lo stesso LO TI e che il 18 ottobre del 2005 furono prelevati quattro campioni dei quali uno fu consegnato allo stesso LO C..
Al campione n. 5 si fa riferimento nel modulo predisposto utilizzato per il verbale, ma si tratta di dicitura che il compilatore aveva omesso di cancellare.
Non si è quindi verificata alcuna nullità durante le operazioni di prelevamento dei campioni.
D'altra parte, secondo l'orientamento di questa Corte, (Cass. nn. 29737 e 37400 del 2006; n. 38857 del 2002) costituisce nullità soggetta al cosiddetto regime intermedio previsto dall'art. 180 c.p. p. il mancato rispetto delle formalità volte a garantire la partecipazione della parte privata all'analisi dei campioni prelevati con riferimento ad alimenti deperibili;
qualora tale violazione non venga ritualmente dedotta, risulta legittima l'acquisizione al fascicolo dibattimentale del certificato di analisi che, in ipotesi di alimenti deperibili, va considerato atto irripetibile e può essere utilizzato quale mezzo di prova.
Fondate sono invece le residue censure contenute nel motivo terzo. Il tribunale ha affermato la responsabilità del prevenuto sulla base della deposizione del teste LO LE, in servizio presso l'istituto Zooprofilattico Sperimentale di Portici, il quale secondo il tribunale aveva confermato che sul campione costituito dal latte imbustato e prelevato il 18 ottobre del 2005 la presenza di aflatossina M1 era risultata in misura superiore a quella consentita ed aveva aggiunto che il laboratorio di Portici era stato accreditato dall'Organismo di Riconoscimento istituito presso il Ministero della salute.
Nel ricorso si è dedotto, tra l'altro, il travisamento di tale testimonianza.
Sul punto la censura è fondata perché la testimonianza del LO C., che questo collegio ha dovuto esaminare, perché si è dedotta l'illogicità della motivazione con riferimento ad uno specifico atto processuale indicato nel ricorso, non accredita in maniera univoca l'affermazione contenuta nella decisione impugnata. Il teste invero ha precisato che un solo campione non era regolamentare e che il superamento della percentuale di aflatossina si riferiva al latte in polvere mentre quello prelevato dall'azienda del prevenuto non risulta essere latte in polvere.
Anche sull'accreditamento dell'Istituto Profilattico di Portici che ha eseguito le analisi la situazione è equivoca perché il teste ha escluso che l'istituto anzidetto fosse accreditato al SINAL ed ha aggiunto che era stato chiesto l'accreditamento all'Organismo di Riconoscimento dei Laboratori istituito presso il Ministero, ma non ha precisato se tale accreditamento sia stato poi concesso. Le analisi possono essere eseguite o da istituti pubblici o da istituti privati all'uopo autorizzati (cfr. L. n. 283 del 1962, art.1). Su tali punti rimasti incerti (ossia sull'accreditamento dell'Istituto e sul superamento della percentuale di aflatossina anche per il latte non in polvere prelevato presso l'azienda del prevenuto) la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al tribunale di Sala Consilina.
Il giudice del rinvio dovrà chiarire i due punti rimasti equivoci.
P.Q.M.
LA CORTE, Letto l'art. 623 c.p.p. Annulla la sentenza impugnata con rinvio al tribunale di Sala Consilina.
Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2009