Sentenza 12 dicembre 2008
Massime • 1
In tema di interrogatorio conseguente ad applicazione di custodia cautelare, qualora, omesso l'avviso al difensore di fiducia dell'indagato, quest'ultimo accetti di essere assistito da un difensore d'ufficio, la nullità derivante dalla suddetta omissione, qualificabile come "intermedia", è da ritenere sanata, ai sensi dell'art. 182, comma secondo, prima parte, cod. proc. pen. (essendo la parte presente e dovendosi considerare la difesa d'ufficio come effettiva e non puramente formale), se non eccepita prima che l'atto sia compiuto o, in caso di impossibilità, immediatamente dopo.
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- 1. Interrogatorio con difensore sbagliato, ma va eccepito (Cass. 26161/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 settembre 2020
In tema di interrogatorio di garanzia, conseguente ad applicazione di custodia cautelare, qualora venga omesso l'avviso dovuto al difensore di fiducia dell'indagato, la nullità derivante da tale omissione è sanata, ove l'indagato stesso rinunci all'assistenza del detto difensore, accettando di essere assistito da un legale d'ufficio e questi non la eccepisca. Corte di Cassazione sez. IV Penale sentenza 23 luglio – 17 settembre 2020, n. 26161 Presidente Ciampi – Relatore Cappello Ritenuto in fatto 1. Con provvedimento pronunciato a norma dell'art. 310, il Tribunale di Bari ha confermato l'ordinanza con la quale il GIP aveva rigettato l'istanza difensiva - formulata nell'interesse del …
Leggi di più… - 2. Nomina del difensore va rappresentata al giudice (Cass. 19993/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 9 luglio 2020
L'effetto immediato della nomina di un difensore di fiducia deve essere collegato alle singole situazioni in cui il procedimento si trova ed ai relativi obblighi imposti all'autorità procedente, sicché il diritto di ricevere notifiche ed avvisi indispensabili per esercitare la funzione difensiva è previsto dalle norme processuali ed in mancanza di disposizioni specifiche, è esclusivo onere dell'imputato fornire al proprio difensore di fiducia le informazioni necessarie per lo svolgimento del mandato. Corte di Cassazione sez. III Penale sentenza 17 gennaio – 3 luglio 2020, n. 19993 Presidente Izzo – Relatore Aceto Ritenuto in fatto 1. Il sig. K.B. ricorre per l'annullamento dell'ordinanza …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/12/2008, n. 535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 535 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COSENTINO EP Maria - Presidente - del 12/12/2008
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - SENTENZA
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - N. 2059
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RENZO Michele - Consigliere - N. 34216/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NO EP, n. a Cerignola il 27.12.1980;
avverso l'ordinanza del Tribunale di Torino, in data 18 settembre 2008, di rigetto dell'appello avverso il provvedimento del G.I.P. del Tribunale di Tortona, del 25 giugno 2008, di rigetto della richiesta di perdita di efficacia della misura cautelare in atto;
Visti gli atti, l'ordinanza denunziata e il ricorso;
Sentita in Camera di consiglio la relazione svolta dal Consigliere Dott. Franco Fiandanese;
Sentito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STABILE Carmine, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
Il Tribunale di Torino, con ordinanza in data 18 settembre 2008, rigettava l'appello avverso il provvedimento del G.I.P. del Tribunale di Tortona, del 25 giugno 2008, che non aveva accolto la richiesta di perdita di efficacia della misura cautelare in atto applicata nei confronti di IM EP.
Il Tribunale, a fronte dell'eccezione difensiva secondo la quale l'interrogatorio di garanzia era nullo per omesso avviso al difensore, osservava che in sede dell'interrogatorio medesimo ne' il difensore d'ufficio ne' l'indagato avevano eccepito la nullità, che, pertanto, essendo a regime intermedio, doveva ritenersi sanata. Propone ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, deducendo la violazione dell'art. 294 c.p.p., osservando che la presenza non obbligatoria del difensore di fiducia vale solo allorché il difensore medesimo sia stato avvertito e non si presenti all'udienza di convalida o all'interrogatorio di garanzia è non nel caso in cui tale avviso non sia mai stato notificato come nel caso di specie. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il motivo di ricorso è infondato e deve essere rigettato. La giurisprudenza di questa Suprema Corte si è già espressa sulla questione giuridica proposta dal ricorrente, affermando, in tema di interrogatorio di garanzia conseguente ad applicazione di custodia cautelare, che, qualora, essendo stato omesso l'avviso al difensore di fiducia dell'indagato, questi accetti di essere assistito, nell'espletamento dell'atto, da un difensore d'ufficio, la nullità derivante dalla suddetta omissione, qualificabile come "intermedia", è da ritenere sanata, ai sensi dell'art. 182 c.p.p., comma 2, prima parte, (essendo la parte presente e dovendosi considerare la difesa d'ufficio come effettiva e non puramente formale), se non eccepita prima che l'atto sia compiuto o, in caso di impossibilità, immediatamente dopo (Sez. 1, 22 settembre 2003, n. 46898, Barysiewicz, riv. 226449; Sez. 1, 11 ottobre 1996, n. 5167, Sali, riv. 205732).
Il collegio non ha motivo di discostarsi da tale principio e, pertanto, il ricorso deve essere rigettato, con la conseguenza della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Copia del presente provvedimento deve essere trasmesso al direttore dell'istituto penitenziario, affinché provveda a quanto previsto dall'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Si provveda a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 dicembre 2008. Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2009