Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/10/2012, n. 43797
CASS
Sentenza 18 ottobre 2012

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È ammissibile il ricorso in cassazione avverso l'ordinanza del giudice che ha dichiarato inammissibile l'istanza di ricusazione del perito.

L'espletamento di una perizia dichiarata nulla non costituisce causa di incompatibilità del perito ai fini del conferimento di un nuovo incarico nel medesimo procedimento penale, in quanto al perito si applicano i casi di incompatibilità previsti dall'art. 222 cod. proc. pen. e non le cause di incompatibilità previste per il giudice dall'art. 34 cod. proc. pen., con la conseguenza che tale circostanza non costituisce motivo di ricusazione.

L'art. 222 cod. proc. pen. vieta che sia attribuito l'incarico di perito a chi sia stato già nominato consulente tecnico nello stesso procedimento o in altro connesso, ma non che assuma la veste di perito chi, essendo già stato nominato tale nel medesimo procedimento, si veda nuovamente conferire l'incarico da parte di un giudice diverso. (Nella specie, a seguito di modifica nella composizione del collegio giudicante, e in omaggio al principio dell'immutabilità del giudice, si era reso necessario procedere al rinnovo della perizia già disposta ed espletata).

Commentario1

  • 1Art. 34 c.p.p. Incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimento
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/10/2012, n. 43797
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 43797
Data del deposito : 18 ottobre 2012

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