Sentenza 18 ottobre 2012
Massime • 3
È ammissibile il ricorso in cassazione avverso l'ordinanza del giudice che ha dichiarato inammissibile l'istanza di ricusazione del perito.
L'espletamento di una perizia dichiarata nulla non costituisce causa di incompatibilità del perito ai fini del conferimento di un nuovo incarico nel medesimo procedimento penale, in quanto al perito si applicano i casi di incompatibilità previsti dall'art. 222 cod. proc. pen. e non le cause di incompatibilità previste per il giudice dall'art. 34 cod. proc. pen., con la conseguenza che tale circostanza non costituisce motivo di ricusazione.
L'art. 222 cod. proc. pen. vieta che sia attribuito l'incarico di perito a chi sia stato già nominato consulente tecnico nello stesso procedimento o in altro connesso, ma non che assuma la veste di perito chi, essendo già stato nominato tale nel medesimo procedimento, si veda nuovamente conferire l'incarico da parte di un giudice diverso. (Nella specie, a seguito di modifica nella composizione del collegio giudicante, e in omaggio al principio dell'immutabilità del giudice, si era reso necessario procedere al rinnovo della perizia già disposta ed espletata).
Commentario • 1
- 1. Art. 34 c.p.p. Incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimentohttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/10/2012, n. 43797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43797 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 18/10/2012
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 1446
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere - N. 27359/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TA EN, OT CO e EI RI;
avverso l'ordinanza in data 7-5-12 del GIP presso il Tribunale di Avellino;
Visti gli atti, l'ordinanza ed il procedimento;
Udita la relazione fatta dal Consigliere, Dott. Vincenzo Rotundo;
Lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dr. Riello Luigi che ha concluso per il rigetto del ricorso.
OSSERVA
1 .-. Il difensore di TA EN, OT CO e EI RI ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza, con la quale in data 7-5-12 il GIP presso il Tribunale di Avellino ha dichiarato inammissibile l'istanza di ricusazione presentata dai predetti nei confronti dell'ing. D'Amico, perito nominato dal Giudice. In particolare, nel ricorso si premette;
- che nell'ambito del procedimento in esame per reati di abuso d'ufficio, falso e violazioni della normativa edilizia era stato disposto incidente probatorio al fine di effettuare una perizia al fine di verificare la legittimità degli atti amministrativi adottati;
- che tale perizia era stata dichiarata nulla dal GIP per il mancato avviso dell'espletamento di un sopralluogo da parte del perito;
- che il Giudice aveva poi proceduto a nuovo incarico peritale, nominando il medesimo ing. D'Amico, redattore del primo elaborato peritale;
- che a questo punto gli indagati avevano ricusato il perito;
- che il Giudice aveva respinto la richiesta di ricusazione. I ricorrenti deducono in primo luogo la violazione degli artt. 223, 34 e 36 c.p.p., ribadendo la incompatibilità del perito (ri)nominato con la regiudicanda per il pre-giudizio formatosi a mezzo delle conclusioni già rassegnate nel medesimo procedimento penale a carico dei medesimi indagati in ordine ai medesimi fatti.
In secondo luogo eccepiscono la violazione dell'art. 222 c.p.p., lett. d), riaffermando la incompatibilità/incapacità del perito in quanto soggetto già chiamato a prestare ufficio di testimone nell'ambito del medesimo procedimento penale.
2 .-. Deve premettersi che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso l'ordinanza del Giudice sull'istanza di ricusazione del perito, non potendosi ritenere che il rinvio effettuato dall'art. 223 c.p.p., comma 5 all'osservanza nel caso di specie delle norme sulla ricusazione del giudice "in quanto applicabili", escluda la possibilità di ricorrere avverso la decisione sulla dichiarazione di ricusazione, espressamente prevista dall'art. 41 c.p.p., (Sez. 4, Sentenza n. 26431 del 29/04/2003, Rv. 225859, Folco). Tuttavia l'espletamento di una perizia dichiarata nulla, non costituisce causa di incompatibilità del perito ai fini del conferimento di un nuovo incarico nel medesimo procedimento penale, in quanto al perito si applicano i casi di incompatibilità previsti dall'art. 222 c.p.p. e non le cause di incompatibilità previste per il Giudice all'art. 34 c.p.p., con la conseguenza che tale circostanza non costituisce motivo di ricusazione (Sez. 3, Sentenza n. 9202 del 21/01/2003, Rv. 223659, Cuomo;
vedi anche Corte Costituzionale 14/7/1982 n. 135). Inoltre l'art. 222 c.p.p., vieta che sia attribuito l'incarico di perito a chi sia stato già nominato consulente tecnico nello stesso procedimento o in altro connesso, ma non vieta altresì che assuma la veste di perito chi, essendo già stato nominato tale nel medesimo procedimento, si veda nuovamente conferire l'incarico da parte di un giudice diverso (Sez. 4, Sentenza n. 10713 del 30/03/2000, Rv. 217693, Saviano). Nella specie, a seguito di modifica nella composizione del Collegio giudicante, e in omaggio al principio dell'immutabilità del Giudice, si era reso necessario procedere al rinnovo della perizia già disposta ed espletata;
e questa Corte, in applicazione del principio suesposto, ha ritenuto legittimo il conferimento dell'incarico, da parte del nuovo Collegio, al perito già precedentemente nominato.
D'altra parte non si attaglia alla fattispecie in esame l'incompatibilità tra la nomina di perito e l'ufficio di testimone, prevista in via generale dall'art. 222 c.p.p., lett. d), poiché nel caso in questione il ruolo di testimone è connesso e consequenziale rispetto alla stessa attività svolta.
3 .-. Ne deriva l'infondatezza dei ricorsi, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2012.
Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2012