Sentenza 26 marzo 2009
Massime • 2
L'incompatibilità ad assumere l'ufficio di perito per chi è stato nominato consulente tecnico in un procedimento connesso, prevista dall'art. 222, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., non opera con riguardo all'attività di trascrizione delle intercettazioni, disciplinata dall'art. 268, comma settimo, cod. proc. pen., atteso che il rinvio contenuto in tale norma alle forme, ai modi ed alle garanzie previste per l'espletamento delle perizie non comporta l'equiparazione del trascrittore al perito, dovendo il primo - a differenza del secondo, chiamato ad esprimere un "giudizio tecnico" - porre in essere soltanto una "operazione tecnica", non implicante alcun contributo tecnico-scientifico e connessa esclusivamente a finalità di tipo "ricognitivo".
Il principio di immutabilità del giudice non è violato qualora, mutata la composizione del collegio giudicante nel corso dell'istruttoria dibattimentale, si proceda al rinnovo delle prove mediante lettura o indicazione delle trascrizioni delle intercettazioni ritenute utilizzabili ai fini della decisione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/03/2009, n. 26700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26700 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 26/03/2009
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 310
Dott. VECCHIO SS - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 035874/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ZZ RD N. IL 08/09/1959;
2) CO DR N. IL 26/06/1972;
3) TO CI N. IL 31/08/1952;
avverso SENTENZA del 15/05/2008 CORTE APPELLO di SALERNO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SIOTTO MARIA CRISTINA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Montagna Alfredo che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso del TR e per il rigetto dei ricorsi di AL e DO;
uditi i difensori avv.ti Pastore Gaetano e Sarno TO che hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 15/5/2008 la Corte di Appello di Salerno ha confermato la sentenza 9/12/2003 del Tribunale di Nocera Inferiore con la quale RA TR, TO DO e AL ND erano stati dichiarati responsabili, in concorso tra loro e con altri, del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, commi 1 e 2 (ulteriormente aggravato ai sensi del comma 4 in relazione ai soli imputati DO e AL), nonché il AL, in concorso con altri, anche del reato di cui all'art. 416 bis c.p., commi 1, 3, 4, 5 e 8 e dei reati di cui agli artt. 81 cpv e 629 cpv c.p. e L. n. 152 del 1991, art. 7 in danno di IO LU (quale titolare della Concessionaria FIAT di Pagani) ed in danno di PI Di SA (quale titolare dell'omonima ditta di noleggio di videogiochi), e conseguentemente condannati il TR, previo riconoscimento con giudizio di equivalenza delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di anni dieci di reclusione, il OT alla pena di anni tredici di reclusione ed il AL, ritenuta la continuazione fra i reati, alla pena complessiva di anni sedici di reclusione, oltre alle previste pene accessorie.
La Corte di merito, descritte le singole posizioni quali risultanti dalla sentenza di primo grado e sintetizzati i motivi di appello per ciascuno degli imputati, ha ritenuto infondate le eccezioni processuali sollevate dalle parti con riferimento: 1) alla inutilizzabilità delle intercettazioni per violazione dell'art. 268 c.p.p. (utilizzo di impianti esterni agli Uffici della Procura senza idonea motivazione della scelta operata in deroga della regola fissata dal citato art.); 2) alla nullità delle trascrizioni effettuate su incarico del Tribunale dal dott. NN (per incompatibilità di quest'ultimo già consulente del P.M. in procedimento ritenuto connesso); 3) alla nullità dell'ordinanza 24/11/2003 del Tribunale di reiezione della richiesta di lettura integrale dei verbali di dichiarazioni contenuti nel fascicolo del dibattimento (acquisiti mediante indicazione dei medesimi); 4) alla nullità della sentenza nei confronti del AL a seguito della avvenuta prosecuzione del dibattimento nonostante l'anticipata interruzione del collegamento in videoconferenza;
5) alla nullità del decreto con il quale il GIP aveva disposto il giudizio pur in pendenza di istanza di ricusazione;
6) alla nullità dei provvedimenti reiettivi di assunzione di mezzi di prova richiesti dalle difese del DO e del AL (nuove trascrizioni delle intercettazioni, perizia fonica, indagini istruttorie varie). Quanto al merito la Corte salernitana ha richiamato le argomentazioni svolte dal primo Giudice, condividendole e rilevando come le stesse fossero idonee a confutare ampiamente i rilievi degli appellanti;
ha rilevato che le acquisite sentenze 15/6/2002 del GUP di Salerno e 27/6/2003 della Corte di Appello (passata in giudicato), concernenti le posizioni di soggetti originariamente imputati in concorso con gli attuali imputati e giudicati secondo le norme del rito abbreviato, avevano acclarato la sussistenza sia dell'associazione mafiosa sia dell'associazione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti sia delle estorsioni oggetto del presente giudizio, e che siffatto accertamento aveva trovato conferma nelle acquisizioni probatorie proprie dei giudizi di primo e secondo grado svolti nei confronti del TR, del DO e del AL;
ha sottolineato, in particolare, la rilevanza delle dichiarazioni rese da CH IO, BR De VO, SS CH, e AL
SC - ciascuno per la parte di rispettiva conoscenza - in ordine alla evoluzione del sodalizio criminoso, che nel tempo si era dedicato non soltanto alla commissione dei tradizionali reati di estorsione ma anche al traffico di sostanze stupefacenti ed al controllo di attività imprenditoriali, nonché le conferme ritraibili delle conversazioni telefoniche ed ambientali intercettate, dal rinvenimento presso l'abitazione della madre di un sodale di strumenti necessari per il controllo di partite di droga, dalle dichiarazioni largamente ammissive rese in sede di appello da SC NN, seppure in parte reticenti ed inattendibili specie in relazione alla partecipazione ed al ruolo di AL ND.
La Corte ha poi proceduto alla disamina della posizione di ciascun imputato, sottolineando, in relazione al AL, che la prova a suo carico era costituita da una copiosa serie di elementi, comprovanti la sua partecipazione ai reati contestatigli ed il ruolo rivestito, costituiti dalle costanti, coerenti e coincidenti dichiarazioni di tutti i collaboratori di ZI esaminati nel corso del giudizio di primo grado, dalle risultanze delle numerose intercettazioni di inequivoco tenore, dalle dichiarazioni delle parti offese dei reati estorsivi e dei testimoni che avevano assistito alle richieste estorsive effettuate in nome dell'imputato ovvero alle relative dazioni di denaro. La Corte ha escluso la ravvisabilità di una mera connivenza di tale imputato in relazione alla vita ed alla attività delle due associazioni criminose nonché la sua estraneità alle contestate estorsioni;
ha infine ritenuto sussistente l'aggravante dell'associazione armata, non riconoscibili le richieste attenuanti ed adeguato il trattamento sanzionatorio. In relazione all'imputato DO la Corte, ribaditi i plurimi elementi comprovanti la sussistenza dell'associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti (sentenze acquisite in atti, dichiarazioni dei collaboratori, intercettazioni, quanto rinvenuto presso l'abitazione della madre di un sodale), ha escluso che la condotta dell'imputato quale emersa in atti potesse essere ricondotta all'ipotesi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, atteso che il ruolo del DO di fornitore della droga era di fondamentale ed essenziale importanza per la vita e l'attività dell'associazione criminosa;
ha ritenuto ravvisabili le aggravanti contestate e non riconoscibile in favore dell'imputato alcuna attenuante. In relazione all'imputato TR la Corte, rilevato che l'imputato aveva ammesso sostanzialmente i fatti pur contestando che da essi potesse ricavarsi la sua partecipazione all'associazione, ha sottolineato che gli elementi acquisiti non consentivano dubbi sulla sua responsabilità in ordine al reato ascrittogli, orientando univocamente verso la piena conoscenza da parte del TR sia dell'esistenza dell'associazione criminale, sia del contributo che ad essa veniva ad offrire con la sua attività di chimico esperto di droghe, con la sua compartecipazione agli acquisti della materia prima in Napoli dove si recava con altri sodali, nonché con la sua attività di spaccio della merce nell'Emilia Romagna;
ha escluso la ravvisabilità dell'attenuante del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 7 e la possibilità di pervenire ad un giudizio di prevalenza delle attenuanti.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso i difensori degli imputati sopra indicati.
Il difensore del TR ha dedotto illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione all'affermata intraneità del ricorrente nel sodalizio criminoso, essendo stato egli chiamato e retribuito solo per effettuare le analisi di una partita di droga.
Uno dei difensori del DO ha con il primo motivo dedotto violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento ai canoni di valutazione della prova, atteso che le dichiarazioni dei collaboratori di ZI AL SC, IO e SS CH non erano idonee a riscontrarsi perché non univoche ne' convergenti e riferentisi comunque ad epoche storicamente non coincidenti;
inoltre i fratelli CH non avevano avuto cognizione diretta dei fatti posti a carico dell'imputato ed il SC AL nutriva sentimento di acredine nei confronti del DO. Con il secondo motivo il ricorrente ha lamentato vizio di motivazione con riferimento alla affermata responsabilità D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74, non essendo stati rinvenuti ed indicati in sentenza elementi certi dai quali desumere la consapevolezza del DO in ordine all'esistenza di un sodalizio delinquenziale e di suoi contatti con TO OR al fine di contribuire allo scopo prefissato del sodalizio. Altro difensore del DO ha anch'egli dedotto vizio di motivazione con riferimento all'imputazione ex art. 74, D.P.R. citato;
ha inoltre dedotto la mancata assunzione di una prova decisiva (escussione di TO OR sui rapporti intrattenuti con il DO) nonché la violazione dell'art. 268 c.p.p. per omessa indicazione nei decreti autorizzativi e di proroga delle ragioni previste per la esecuzione delle operazioni di intercettazione a mezzo di impianti non installati presso gli Uffici della Procura.
Il difensore di ND AL ha con il primo motivo dedotto anch'egli la inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche ed ambientali perché non enunciate nei decreti autorizzativi e di proroga le ragioni giustificatrici della deroga in punto di impianti. Con il secondo motivo il ricorrente difensore ha dedotto la inutilizzabilità delle trascrizioni effettuate dall'incaricato del Tribunale dott. LU NN, essendo stato questi consulente del P.M. in procedimenti connessi, nel contempo sottolineando la contraddittorietà della motivazione con la quale si era respinta l'avanzata eccezione di incompatibilità, giustificandosi l'incarico affidato come attività meramente ricognitiva nonostante che esso fosse stato determinato dall'esigenza di una prestazione idonea a migliorare le qualità dell'ascolto e consentire la trascrizione di parti risultate incomprensibili;
inoltre non si era doverosamente proceduto alla rinnovazione dell'atto nonostante la intervenuta modifica nella composizione del Collegio giudicante e si era illegittimamente rigettata dalla Corte territoriale, con motivazione non congrua, la specifica doglianza sul punto;
infine, sempre in riferimento alle intercettazioni, si era apoditticamente ed illegittimamente respinta l'eccezione di inutilizzabilità del mezzo probatorio in assenza di una perizia fonica. Con il terzo motivo il ricorrente ha dedotto inosservanza ed erronea Applicazione di legge e vizi di motivazione sotto plurimi profili con riguardo al giudizio di colpevolezza che risultava fondato su una valorizzazione complessiva dei mezzi di prova, comprendenti elementi non rilevanti (dichiarazioni di BR De VO, di CH IO e di SS) nonché pregresse condotte dell'imputato parimenti non rilevanti, con travisamento di alcuni fatti e senza tenere conto di altre significative circostanze, con incomprensibile valorizzazione delle dichiarazioni di SC AL, soggetto affetto da patologie mentali e comunque aduso alla simulazione, inaffidabile e soggettivamente inattendibile;
peraltro trattavasi di dichiarazioni non credibili e prive di riscontro, a tal fine non valendo quanto indicato in sentenza. Con il quarto motivo il ricorrente ha dedotto la inutilizzabilità di elementi indiziari, inosservanza di legge e vizi motivazionali con riguardo alla affermata responsabilità dell'imputato per estorsione aggravata ai danni di IO LU, essendosi ampliata la valenza accusatoria delle dichiarazioni rese da ON AN e non essendosi contraddittoriamente tenuto conto del fatto che il coimputato SC AL, per altri versi ritenuto attendibile, aveva escluso ogni coinvolgimento del fratello ND in tale estorsione. Con il quinto motivo il ricorrente ha dedotto analoghe censure con riferimento alla estorsione in danno di PI Di SA, rilevando che l'elemento indiziario emerso in atti (per il quale l'esecutore materiale dell'estorsione aveva speso il nome di ND AL) era privo dei requisiti di cui all'art. 192 c.p.p.. Con il sesto motivo il ricorrente ha contestato la legittimità delle argomentazioni addotte in sede di merito con le quali, esclusa la violazione dell'art. 511 c.p.p., si era ritenuta corretta la mera indicazione degli atti utili per la decisione senza provvedere alla lettura dei medesimi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La non sovrapponibilità (se non per alcuni profili) dei motivi impone una trattazione separata dei ricorsi.
Ricorsi proposti nell'interesse di TO DO. Con il primo motivo del ricorso depositato il 23/9/2008 a firma dell'avv. Sarno e con i primi due motivi del ricorso depositato il 13/10/2008 a firma dell'avv. Pastore la difesa dell'imputato DO TO ha contestato la sussistenza di una associazione criminosa dedita al traffico di sostanze stupefacenti e, comunque, la partecipazione ad essa del DO, lamentando in relazione a tali questioni la non corretta applicazione dei consolidati orientamenti giurisprudenziali in tema di sodalizi delinquenziali e la violazione dell'art. 192 c.p.p., comma 3. Le doglianze sono infondate. La Corte di merito, rilevato che in altri procedimenti era stata accertata con statuizione passata in giudicato la sussistenza della associazione per delinquere de qua finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, ha ulteriormente argomentato al riguardo sottolineando:
che l'accertamento in questione aveva trovato conferma anche nelle acquisizioni probatorie proprie di questo giudizio ed in particolare nelle dichiarazioni di alcuni collaboratori di ZI - CH IO, SS CH, SC AL - i quali avevano riferito in ordine all'intendimento di ND AL di estendere i propri interessi al traffico di droga, ai contatti da subito ricercati ed intrattenuti con il DO, già fornitore di droga nella zona, al fine di assicurare il necessario continuo approvvigionamento per il sodalizio, alla concordata fornitura da parte del DO di due chili di cocaina al mese per tutto l'anno 1998, agli insorti problemi a seguito della fornitura di una partita di droga di cattiva qualità; che le dichiarazioni dei collaboratori si confermavano e si riscontravano a vicenda;
che le stesse avevano trovato un ulteriore riscontro nel contenuto delle intercettazioni ambientali e telefoniche in atti, analiticamente richiamate nella sentenza di primo grado;
che altro riscontro era rinvenibile nel sequestro, presso l'abitazione della madre di uno dei sodali, di materiale idoneo all'analisi ed alla lavorazione di cocaina. E poiché - come più volte affermato da questa Corte - ai fini della configurabilità di una associazione finalizzata al narcotraffico non è necessaria una complessa organizzazione, essendo piuttosto necessario e sufficiente l'esistenza di un gruppo di almeno tre soggetti che si siano consapevolmente aggregati per il compimento di una serie indeterminata di reati in materia di stupefacenti, ponendo all'uopo a disposizione, anche per il futuro, le proprie energie personali ed economiche, nella consapevolezza di così contribuire in maniera apprezzabile e non episodica alla stabilità del sodalizio (cfr. Cass. sent. n. 10758/2009), la valutazione della Corte di merito in ordine alla sussistenza nella specie di una associazione per delinquere ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art.74 appare, alla luce degli elementi più sopra ricordati, del tutto corretta. Altrettanto corretta perché in linea con i principi giurisprudenziali in materia e perché sorretta da precisi riferimenti probatori, quali più sopra accennati, è la affermazione circa il coinvolgimento in tale sodalizio dell'imputato DO, considerato che il vincolo associativo può essere ravvisato anche tra soggetti che si pongono in posizioni contrattuali contrapposte nella catena del traffico di stupefacenti (come i fornitori all'ingrosso ed i compratori dediti alla distribuzione), sempre che - come nella specie - le condotte di ognuno siano espressione di un progetto volto al conseguimento del fine comune e siano da ciascuno poste in essere con la consapevolezza di far parte del sodalizio e di operare per esso (cfr. Cass. sent. n. 37116/2007), non valendo certo a diversamente connotare la condotta partecipativa del soggetto, esplicatasi continuativamente e per un periodo significativo nonché con la consapevolezza del ruolo rivestito e dell'apporto fornito, l'insorgenza di questioni attinenti alla qualità di una fornitura pur se e quando abbiano incrinato i rapporti associativi. Quanto poi alla sostenuta violazione del canone valutativo di cui all'art. 192 c.p.p., comma 3, la assoluta genericità dei rilievi formulati in ordine alle dichiarazioni dei collaboratori rende la censura inammissibile;
ed infatti, nonostante il lungo argomentare dei Giudici di merito sulla credibilità dei dichiaranti, sulla attendibilità intrinseca ed estrinseca delle loro dichiarazioni e sulla esistenza di riscontri, la difesa ricorrente si è limitata a genericamente dissentire senza illustrare precise illogicità o contraddittorietà delle argomentazioni svolte e solo facendo cenno ad elementi inconferenti ovvero a consolidati principi giurisprudenziali ma senza collegamento di sorta con le considerazioni motivazionali della sentenza impugnata. Quanto alla violazione commessa nell'avere omesso di procedere alla rinnovazione del dibattimento ed in particolare alla escussione di NI OR (secondo motivo del ricorso 23/9/2008), la censura non merita condivisione alcuna. La Corte, correttamente richiamati presupposti ed ambito della rinnovazione dibattimentale in grado di appello, ha in relazione alla reiezione di tale specifica richiesta istruttoria congruamente argomentato (alle pagg.42-44), sottolineando la irrilevanza delle circostanze accertande e sulle quali avrebbe dovuto riferire il OR;
di ciò il ricorrente non ha tenuto alcun conto ed ha, in modo del tutto aspecifico, solo ribadito la decisività - a suo avviso - della richiesta rinnovazione del dibattimento. Il motivo è quindi inammissibile.
Parimenti non condivisibili sono i rilievi di cui al terzo motivo del ricorso 13/10/2008 con i quali si è contestata la ravvisabilità nella specie delle aggravanti di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art.74, commi 3 e 4. Le considerazioni svolte in proposito dai Giudici di merito resistono ad ogni critica solo che si considerino i plurimi contatti intercorsi tra il DO ed alcuni sodali e le dimensioni del traffico di droga, circostanze che non potevano non rendere l'imputato consapevole della consistenza considerevole del gruppo;
inoltre la accertata disponibilità di armi da parte di sodali e promotori e la circolarità delle stesse, fornite a chiunque dei partecipi ne avesse bisogno, sono circostanze di rilievo che la Corte ha altresì correttamente valorizzato ai fini della sussistenza dell'aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, comma 4. Il motivo in questione va quindi rigettato.
Le censure relative all'attività captativa (terzo motivo del ricorso 23/9/2008) non presentano i necessari requisiti di specificità. Dopo una corretta prospettazione della normativa e dei principi giurisprudenziali in materia il ricorrente ne ha lamentato l'inosservanza, rilevando che sia i decreti autorizzativi del Giudice sia i decreti di esecuzione del P.M. non erano adeguatamente motivati in ordine ai presupposti derogatori delle usuali modalità di esecuzione delle operazioni di intercettazione;
ma ciò ha sostenuto senza nulla osservare (e replicare) in ordine alle argomentazioni svolte dalla Corte di merito laddove, dopo una puntualizzazione circa significato ed ambito dei concetti di "insufficienza" ed "inidoneità" degli impianti e di "eccezionali ragioni di urgenza" nonché circa la congruità della motivazione da rendere al proposito (pagg. 32-34), la Corte medesima ha affermato la certa ricorrenza nella specie di entrambi i presupposti derogatori richiesti, riportando le motivazioni presenti nei decreti in questione, sottolineandone la esaustività, congruità e rispondenza ai principi giurisprudenziali in materia, rilevando che i decreti emessi dal P.M. ai sensi dell'art. 267 c.p.p., comma 2, erano stati tutti convalidati dal GIP, ponendo in risalto l'elevato numero dei provvedimenti adottati e le rappresentate - nei decreti - esigenze di immediatamente intervenire e di evitare la definitiva dispersione di rilevanti elementi di prova nonché di assicurare un pronto coordinamento tra gli operanti (circostanze ritenute oggettivamente indicative sia della estrema urgenza che della impossibilità di avvalersi dei soli impianti presenti presso gli Uffici della Procura). A fronte di ciò deve dunque convenirsi sulla genericità delle censure avanzate che, pur richiamandosi a condivisibili considerazioni sulla regole che presiedono l'attività captativa, non correlano le asserite violazioni di tali regole con i provvedimenti nella specie adottati. Il motivo è quindi inammissibile. Parimenti inammissibile è il quarto motivo del ricorso 13/10/2008 relativo alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche. La apodittica affermazione del ricorrente secondo la quale "tutto avrebbe consentito la concessione delle attenuanti generiche" non è all'evidenza idonea a porre nel nulla il diniego dei Giudici di merito che hanno al proposito richiamato i plurimi precedenti penali, anche specifici, dell'imputato e l'assenza di qualsivoglia circostanza valutabile in suo favore, considerato il sottolineato ruolo di primaria, fondamentale ed essenziale importanza per la vita e l'attività del sodalizio criminoso e nulla rilevando la limitatezza nel tempo di tale ruolo, determinata da circostanze del tutto indipendenti dalla volontà dell'imputato.
In conclusione i ricorsi avanzati nell'interesse di DO TO devono essere rigettati. Ricorso proposto nell'interesse di RA TR.
Il ricorso, ai limiti della inammissibilità, non merita accoglimento. Il ricorrente, nel sostenere l'impossibilità di una intraneità del TR nel sodalizio D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74, non tiene conto del consolidato principio per il quale un apprezzabile apporto individuale che contribuisca alla stabilità ed al raggiungimento dei fini perseguiti dal sodalizio, dimostrando di condividerne il progetto, integra la piena partecipazione del soggetto all'unione illecita: e ciò a maggior ragione quando - come nella specie - il contributo offerto sia di primaria importanza, attenendo al controllo dello stupefacente ed alla sua verifica al momento dell'acquisto, e si accompagni a continui e costanti rapporti con altri soggetti partecipanti al sodalizio nonché ad attività di spaccio, in una specifica zona, della merce acquistata. E dunque, mentre le considerazioni svolte al riguardo dalla Corte di merito inquadrano correttamente la questione, in linea con i principi regolanti la materia e senza incorrere in alcuna illogicità o contraddittorietà, i rilievi difensivi appaiono di contro, privi di consistenza e non idoneamente correlati con la motivazione della sentenza impugnata. Ricorso proposto nell'interesse di AL ND.
Con il primo motivo di ricorso il difensore dell'imputato ha anch'esso contestato la legittimità dei decreti autorizzativi l'attività di captazione per difetto di motivazione circa la sussistenza delle ragioni derogatorie dell'uso di impianti siti presso gli Uffici della Procura. Pur se certamente corretti e condivisibili i richiami alla legislazione ed ai principi giurisprudenziali in materia, le ulteriori argomentazioni di cui al motivo in esame non sono idonee ad inficiare la motivazione svolta dalla Corte di merito: ed infatti, a fronte delle tutt'altro che sintetiche motivazioni dei provvedimenti in questione, come riportate in sentenza, della avvenuta convalida da parte del GIP dei decreti emessi dal P.M. ai sensi dell'art. 267 c.p.p., comma 2, delle sottolineate esigenze impositive del ricorso ad impianti esterni (cfr. quanto più sopra precisato allorché si è esaminato il ricorso dell'imputato DO), deve escludersi che nello svolgimento dell'attività captativa si sia incorsi in violazioni di legge (cfr. ex multis: Cass. sentenze n. 775/2007, n. 25255/2006) e devono condividesi le ampie, esaustive e congrue motivazioni svolte sul punto dalla Corte salernitana, in nessuna loro parte specificatamente contestate dal ricorrente che si è limitato, a pag. 4 del ricorso, a lamentare in via generale la mancata enunciazione delle ragioni derogatorie ed il ricorso a mere clausole di stile, senza peraltro corroborare tali affermazioni con l'indicazione specifica della clausola di stile asseritamente adottata o della motivazione che si assume essere insufficiente od apparente. Il motivo è dunque inammissibile.
In ordine al secondo motivo, con il quale - sotto plurimi profili - si è dedotta la inutilizzabilità degli esiti delle operazioni di trascrizione delle intercettazioni affidate al dott. NN LU e si è contestata la legittimità delle ordinanze rese dai Giudici del merito sulle questioni poste in relazione all'affidamento dell'incarico, alla rinnovazione dell'atto istruttorio ed alla effettuazione di una perizia fonica, ritiene il Collegio che le censure avanzate siano prive di fondamento. Quanto alla legittimità dell'incarico affidato al dott. NN nessuna incompatibilità (e nessuna conseguente questione di utilizzabilità) è ravvisabile per avere il NN svolto funzioni di consulente tecnico del P.M. in procedimento asseritamente connesso;
e ciò perché il rinvio di cui all'art. 268 c.p.p., comma 7 a forme, modi e garanzie previsti per l'espletamento delle perizie non comporta l'equiparazione del trascrittore al perito, dovendo il primo, a differenza del secondo chiamato ad esprimere un "giudizio tecnico", porre in essere solo una "operazione tecnica" non implicante alcun contributo tecnico- scientifico e connessa esclusivamente a finalità ricognitive, sicché il richiamo agli artt. 221 e segg. c.p.p. è soltanto funzionale ad assicurare che la trascrizione avvenga nel modo più corretto (cfr. Cass. sentenze n. 2732/2009, n. 7342/2007, n. 12165/2002). Nè può sostenersi che nella specie il trascrittore fosse chiamato non già a rendere una mera "operazione tecnica" ma a formulare un "giudizio tecnico", dato che le esigenze - poste a base dell'incarico di cui si discute - di una migliore comprensibilità del tenore delle conversazioni intercettate erano soddisfabili attraverso l'utilizzazione di macchinari più moderni e sofisticati senza necessità di valutazioni linguistiche o di altra consimile attività di giudizio. Quanto alla sostenuta necessità di rinnovazione della trascrizione a seguito del parziale mutamento del collegio giudicante ed alla censura di carenza di motivazione in ordine agli specifici rilievi avanzati dinanzi al Giudice di appello, ritiene il Collegio che anche siffatto profilo di doglianza non meriti condivisione;
contrariamente all'assunto del ricorrente la Corte di merito ha al proposito reso puntuale motivazione, convenendo sulla non applicabilità del disposto di cui all'art. 191 bis c.p.p. (pag. 39), affermando la equiparazione delle trascrizioni ai "documenti" avendo esse comportato una mera attività ricognitiva senza alcun compito di valutazione, sottolineando la sostanziale avvenuta rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, dopo la modificata composizione del Collegio giudicante, mediante la lettura o indicazione della documentazione (trascrizioni) ritenuta utilizzabile ai fini della decisione. Ebbene, se l'inconferenza del rilievo attinente alla asserita illegittima applicazione del disposto dell'art. 191 bis c.p.p. è di tutta evidenza stante la cennata motivazione della Corte di merito, ben poche considerazioni meritano anche gli ulteriori rilievi atteso che, in caso di mutamento della composizione del collegio giudicante nel corso dell'istruttoria dibattimentale, non costituisce violazione del principio di immutabilità del Giudice procedere al rinnovo dell'assunzione delle prove mediante "lettura" (o indicazione) degli atti precedentemente assunti e legittimamente inseriti nel fascicolo dibattimentale, sempre che trattasi di "prove documentali" che, in quanto precostituite, possono essere acquisite indipendentemente da una formale ed effettiva rinnovazione parziale del dibattimento (cfr. Cass. sentenze n. 16626/2007, n. 24078/2004, n. 9496/2000); sicché, stante la già sottolineata natura delle trascrizioni, nessuna condivisione meritano i rilievi al proposito avanzati dal ricorrente. Quanto infine al terzo profilo di doglianza del motivo in esame,relativo all'omesso espletamento di una perizia fonica, esso è manifestamente infondato considerato: che, pur quando sia contestata l'identificazione delle persone colloquianti, non necessariamente si impone il ricorso a perizia fonica, ben potendo il Giudice trarre aliunde il proprio convincimento;
che, peraltro, nella specie non risulta essere stata avanzata alcuna contestazione circa la operata identificazione dei soggetti intercettati;
che, comunque, la Corte di Appello ha congruamente motivato sulla sussistenza di elementi tali da far ritenere corretta, con assoluta ragionevolezza, l'attribuzione delle voci e che conseguentemente siffatta valutazione si sottrae al sindacato di legittimità (cfr. Cass. sent. n. 17619/2008 e n. 43409/2007). Le plurime doglianze di cui al terzo motivo di ricorso non sono fondate ed il motivo in questione deve dunque essere rigettato. Il ricorrente ha - in sintesi - lamentato la illegittima valorizzazione di elementi inconferenti perché relativi ad epoche ed a fatti associativi diversi da quelli in esame, la apodittica attribuzione a ND AL di un ruolo verticistico nei sodalizi de quibus nonostante la condizione di risalente costrizione carceraria, la inconsistenza del giudizio di attendibilità relativo al coimputato e collaboratore di ZI SC AL, la carenza comunque di riscontri idonei a fondare un giudizio di penale responsabilità, l'ingiustificato atteggiamento reiettivo opposto dai Giudici di merito alle richieste difensive di ulteriori acquisizioni probatorie connesse con le dichiarazioni accusatorie di SC AL, la inconsistenza infine degli indicati riscontri. L'enunciazione delle varie doglianze, seppur analitica, non tiene in alcun conto le specifiche argomentazioni con le quali la Corte di Salerno è pervenuta alla condivisione del giudizio di responsabilità espresso dai primi Giudici nei confronti di ND AL, connotandosi pertanto - per una loro consistente parte - di assoluta aspecificità. Al proposito è sufficiente rilevare che nella sentenza impugnata, dopo una ampia motivazione circa la sussistenza delle associazioni criminose e delle estorsioni descritte nei capi di imputazione, si è fatto riferimento - nella disamina della posizione di ND AL - a fatti, circostanze ed elementi di assoluta pregnanza accusatoria, quali le dichiarazioni accusatorie dei collaboratori (indicate essere, quanto meno in parte, temporalmente specifiche), gli esiti dell'attività captativa (riassumendo il contenuto e sottolineandone la valenza accusatoria di alcune più pregnanti conversazioni), la valenza del contributo offerto da IO e SS CH (facendosi carico di esaminare la rilevanza o meno dei loro periodi di detenzione e l'ambito probatorio dei loro riferimenti), le acquisite dichiarazioni di NN SC (rilevandone la valenza accusatoria specie per quanto riguardava l'esistenza delle associazioni criminali di cui si discute, rispetto alla quale si è in ricorso avanzato qualche dubbio, e argomentando espressamente in ordine all'atteggiamento reticente del dichiarante in relazione al coinvolgimento in esse del AL), il narrato infine di SC AL. Ma se in relazione a tale ultimo elemento probatorio il motivo in questione ha proceduto a specifiche critiche, siffatta specificità va di contro negata per quanto riguarda gli ulteriori elementi testè indicati e considerati nella sentenza impugnata, essendosi limitato il ricorrente - come si è detto - ad una generica prospettazione di doglianze senza specificamente contrastare le precise argomentazioni svolte dalla Corte di merito;
quanto poi alla credibilità di SC AL ed all'attendibilità e valenza accusatoria delle sue dichiarazioni, si osserva come in sentenza si sia data congrua risposta agli interrogativi già posti con l'atto di appello e si sia congruamente valutato l'apporto probatorio del collaboratore anche tenendo conto degli ulteriori elementi corroborativi del suo narrato. Quanto ai rilievi circa il mancato espletamento di atti istruttori, le mai illogiche osservazioni riservate dalla Corte salernitana alle richieste difensive avanzate al proposito (pagg. 42- 45) non consentono l'accoglimento nemmeno di questo profilo del gravame. In ragione di tutto quanto sopra osservato, dunque, la conclusione di cui alla sentenza circa la responsabilità dell'imputato ND AL in relazione ai fatti associativi merita piena condivisione.
Non diversa sorte del motivo testè esaminato va riservata al quarto ed al quinto motivo di ricorso attinenti ai reati estorsivi. Nessuna manifesta illogicità ne' altri vizi motivazionali presentano infatti le attente considerazioni riservate in sentenza alle accuse estorsive elevate a carico dell'imputato, ne' in relazione alle stesse sono ravvisabili violazioni di legge sostanziale e processuale. Vanno infatti sottolineate, da un lato, la rilevante consistenza accusatoria delle deposizioni rese dalle parti offese e dai testi, dall'altro lato, la corretta rilevanza attribuitasi in sentenza anche per siffatte fattispecie agli elementi probatori posti a base dell'affermazione di responsabilità per i reati associativi, riguardando esse reati-fine del sodalizio di stampo camorristico al cui vertice trovavasi l'imputato, da altro lato ancora, la congruenza della motivazione con la quale si è altresì rilevato come non fosse concepibile una spendita impunita del nome di un capo camorrista:
sicché, oltre a non essere ravvisabili vizi di motivazione, non sono parimenti rilevabili violazioni di legge, fra esse comprese l'inosservanza del requisito della pluralità e consistenza di indizi quale richiesto dall'art. 192 c.p.p., comma 2. Deve infine essere parimenti rigettato il sesto ed ultimo motivo di ricorso. Come più volte enunciato da questa Corte (cfr. ex multis:
sent. n. 38306/2005, sent. n. 7895/96, sent. n. 1723/94) la violazione dell'obbligo previsto dall'art. 511 c.p.p. di dare lettura degli atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento, ovvero quello di indicare gli atti utilizzabili per la decisione, non può essere considerata causa di nullità non essendo sanzionata in tal senso ne' essendo inquadrarle in alcuna delle cause di nullità previste dall'art. 178 c.p.p.; la violazione in questione non da inoltre luogo ad inutilizzabilità ex artt. 191 o 526 c.p.p. degli atti per i quali è stata omessa la lettura, riferendosi tali articoli alla fase dell'acquisizione e non alla fase distinta e successiva della lettura. Deve pertanto convenirsi sulla correttezza delle considerazioni espresse al proposito in sentenza, in linea con i pronunciati di questa Corte. Alla stregua di tutte le argomentazioni sopra svolte si impone, dunque, il rigetto di tutti i ricorsi.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 26 marzo 2009.
Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2009