Cass. pen., sez. I, sentenza 26/03/2009, n. 26700
CASS
Sentenza 26 marzo 2009

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

L'incompatibilità ad assumere l'ufficio di perito per chi è stato nominato consulente tecnico in un procedimento connesso, prevista dall'art. 222, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., non opera con riguardo all'attività di trascrizione delle intercettazioni, disciplinata dall'art. 268, comma settimo, cod. proc. pen., atteso che il rinvio contenuto in tale norma alle forme, ai modi ed alle garanzie previste per l'espletamento delle perizie non comporta l'equiparazione del trascrittore al perito, dovendo il primo - a differenza del secondo, chiamato ad esprimere un "giudizio tecnico" - porre in essere soltanto una "operazione tecnica", non implicante alcun contributo tecnico-scientifico e connessa esclusivamente a finalità di tipo "ricognitivo".

Il principio di immutabilità del giudice non è violato qualora, mutata la composizione del collegio giudicante nel corso dell'istruttoria dibattimentale, si proceda al rinnovo delle prove mediante lettura o indicazione delle trascrizioni delle intercettazioni ritenute utilizzabili ai fini della decisione.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 26/03/2009, n. 26700
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 26700
    Data del deposito : 26 marzo 2009

    Testo completo