Sentenza 8 luglio 1998
Massime • 1
In tema di ordine di assunzione delle prove, non essendo espressamente contemplata dalla legge la ipotesi della richiesta concorrente delle parti (nella specie, pubblico ministero e imputato) di esaminare un testimone sulle stesse circostanze, deve ritenersi in tal caso che, non potendosi in concreto distinguere sul piano logico un esame diretto e un controesame, il contraddittorio resta assicurato sempre che la accusa e la difesa siano messe in grado di procedere all'esame, secondo l'ordine che, ai sensi dell'art. 496, comma 1, cod. proc. pen., assegna la precedenza alla pubblica accusa. (Fattispecie nella quale la difesa dell'imputato si era rifiutata di procedere all'esame del teste dopo quello effettuato dal pubblico ministero: la S.C. ha in proposito affermato che tale rifiuto ben poteva dal giudice di merito essere messo a fondamento della revoca dell'ordinanza ammissiva del teste, equivalendo il rifiuto della parte privata a rinuncia all'esame del teste).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/07/1998, n. 9901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9901 |
| Data del deposito : | 8 luglio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Luigi Sansone Presidente del 8.7.1998
1. Dott. Ugo L. Scelfo Consigliere SENTENZA
2. " Francesco Trifone " N. 1063
3. " Ilario Martella " REGISTRO GENERALE
4. " CO Milo " N. 44497/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da SA AZ, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di LI in data 24 settembre 1997;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. F. Trifone;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Oscar Cedrangolo che ha concluso per la inammissibilità del ricorso essendo la impugnazione manifestamente infondata;
Nessun difensore essendo comparso per il ricorrente;
Osserva in
Fatto e diritto
Con sentenza deliberata il 24 settembre 1997 e depositata in data 8 ottobre 1997 la Corte di appello di LI confermava la condanna a pena ritenuta di giustizia, condizionalmente sospesa, ed al risarcimento dei danni a favore della costituita parte civile di ZI SA, che il tribunale della medesima città in data 28 novembre 1996 aveva giudicato colpevole, nella ipotesi del reato continuato attenuato ex art. 62 bis c.p., in concorso con NT RO la cui posizione veniva definita autonomamente con applicazione di pena ex art. 444 c.p.p., del delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv. e 346, 2^ comma, c.p. - perché riceveva più volte somme di danno per complessive lire 68 milioni da AF RD e dal figlio di costui ND RD, col pretesto di dover comprare il favore di autorità politiche in Roma (in particolare del sottosegretario dell'epoca al Ministero del Commercio con l'Estero on. Paolo Del Mese) e di dirigenti del Banco di LI (in particolare del Vice Presidente) per l'interessamento che gli stessi avrebbero dato per fare superare ad ND RD le prove del pubblico concorso ad un posto presso il C.N.R. e per assumere CA RD, altro figlio di AF RD, alla direzione centrale del Banco di LI - nonché del delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv., 640 e 61 n. 7 c.p., perché, con gli artifici ed i raggiri di cui innanzi, inducendo in errore gli stessi AF ed ND RD circa l'esito positivo della sua intermediazione, si procurava, in concorso sempre con NT DA, l'ingiusto profitto della somma suddetta, cagionando in tal modo alle parti offese un danno patrimoniale di rilevante entità. La corte territoriale - preliminarmente disattese, i rito, le eccezioni di nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa, in conseguenza della revoca della ordinanza ammissiva della prova testimoniale articolata dalla difesa;
per incompatibilità del giudice, in conseguenza della partecipazione al collegio giudicante di primo grado di magistrato che aveva definito il procedimento a carico del concorrente DA ai sensi dell'art. 444 c.p.p.; per asserita inutilizzabilità della prova, quanto alle dichiarazioni del teste D'Aversana, indicato nella lista dopo il deposito della stessa - rigettava la istanza di rinnovazione della istruzione dibattimentale e, sulla scorta delle risultanze processuali, rilevava nel merito che l'imputato, accreditando la possibilità di amicizie potenti, aveva raggirato i coniugi RD e De CA, ottenendo dagli stessi somme notevoli con il pretesto di doversi con esse procurare l'appoggio di pubblici ufficiali. L'attività del SA, precisava la corte napoletana, si era svolta progressivamente:
dapprima mediante generiche e sempre più frequenti attestazioni di comprensione per i problemi dei giovani RD e di impegno a ricercarne la soluzione;
successivamente con la prospettazione alla De CA della necessità di un sacrificio economico in seno alla famiglia al fine di favorire la sistemazione dei due figli laureati;
quindi con il procurato incontro in Roma di ND RD con il capo della segreteria dell'onorevole Paolo Del Mese, all'epoca sottosegretario di Stato, al fine di avvalorare il suo ruolo di affidabile mediatore;
infine con la richiesta e la riscossione del danaro, ottenuto per il tramite del cognato RO, dall'imputato accreditato come persona introdotta nelle alte sfere della politica e molto vicino, essendone il figlioccio, al vice Presidente del Banco di LI. Aggiungeva il giudice di merito che al RD, restio all'esborso di una ulteriore somma, il SA aveva espressamente detto che ai politici il danaro andava messo "sotto il naso" e che l'assegno dell'importo di dieci milioni. Sottolineava, inoltre, la corte d'appello che l'assunto difensivo dell'imputato, di essersi egli limitato a presentare il cognato alle parti offese senza, tuttavia, mai millantare credito nei confronti di chicchessia, era clamorosamente smentito dalle evidenziate circostanze, che comprovavano il ruolo certo ed essenziale nella vicenda del SA, che, dopo la denuncia a suo carico, aveva provveduto autonomamente a restituire la somma di tredici milioni di lire alle parti lese, prova questa ulteriore - secondo il giudice di appello - della sua partecipazione ai fatti delittuosi.
In ordine, poi, alla sussistenza di entrambe le ipotesi criminose contestate, la sentenza di secondo grado ribadiva che, per costante giurisprudenza, millantato credito e truffa possono concorrere, essendo diverso nei due reati l'oggetto della tutela (nell'uno il prestigio della pubblica amministrazione;
nell'altro la integrità del patrimonio) e presentando, inoltre, il delitto di cui all'art. 640 c.p. profili ulteriori rispetto a quello ex art. 346 stesso codice.
Avverso la sentenza, emessa nella contumacia del SA, ha proposto ricorso per cassazione, nell'interesse dello stesso, il suo difensore avvocato De Angelis, il quale deduce nei motivi:
1. la inosservanza e la erronea applicazione della legge penale, con riferimento al disposto degli artt. 190, 495 e 496 c.p.p., per avere il tribunale, in primo grado, revocato immotivatamente la ordinanza ammissiva della prova quanto al teste AF RD;
2. la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza, per avere il giudice di merito confuso i temi dell'esame diretto e del controesame testimoniale, così vanificando la garanzia del libero contraddittorio processuale ed omettendo altresì di procedere in grado di appello alla rinnovazione della istruzione dibattimentale.
All'odierna udienza il P.G. presso questa Corte suprema ha concluso per la manifesta infondatezza della impugnazione, della quale occorre, invece, pronunciare il rigetto, essendo infondato il primo motivo del ricorso ed inammissibile il secondo. Questo giudice di legittimità ha già stabilito (Cass. pen., Sez. I, 4 maggio 1994, n. 5177, Giuia, m. CED 198.63 7) che le norme che prevedono l'ordine di assunzione delle prove hanno natura ordinatoria e per la violazione di esse non è prevista alcuna nullità o inutilizzabiità.
In relazione al suddetto principio - in situazione nella quale il medesimo teste era stato indicato sia dall'accusa che dalla difesa sostanzialmente sulle medesime circostanze e, dopo che lo stesso era stato esaminato direttamente dal P.M.; vi era stato il rifiuto della difesa al controesame, sicché il tribunale aveva revocato l'ordinanza ammissiva della prova autonoma della difesa medesima relativa alla audizione del teste comune - esattamente la corte territoriale ha escluso la dedotta nullità per asserita violazione o falsa applicazione della legge penale processuale. Il rifiuto della difesa di procedere al controesame del teste, in realtà, veniva ad assumere il significato e la valenza di rinuncia anche all'esame diretto, del quale, senza la violazione di norme prevedenti ipotesi di specifica nullità, il giudice di merito aveva valutato la opportunità di disporre l'anticipazione al fine di assicurare la contestualità dell'esame in ordine alle medesime circostanze.
Invero, non essendo espressamente contemplata dalla legge la ipotesi della richiesta concorrente delle parti del medesimo teste sulle identiche circostanze, deve, in tal caso, ritenersi che, essendo in concreto impossibile distinguere sul piano logico un esame diretto ed un controesame, il contraddittorio resta assicurato sempre che accusa e difesa siano messe in grado di procedere all'esame, secondo l'ordine che, ai sensi dell'art. 496, 1^ comma, c.p.p., assegna la precedenza alla pubblica accusa.
Sicché qualora la difesa rifiuti di procedere all'esame del teste dopo quello effettuato dal P.M., il rifiuto medesimo ben può dal giudice di merito essere messo a fondamento della revoca, in proposito, dell'ordinanza ammissiva del teste stesso, venendo in tal modo il provvedimento di revoca a costituire atto ricognitivo di rinuncia.
Il primo motivo di ricorso, pertanto, non è fondato e la ritenuta insussistenza della dedotta nullità rende manifestamente infondata la censura di cui al secondo motivo, giacché, non avendo il giudice di merito confuso i temi dell'esame e del controesame del medesimo teste, in primo grado è stato assicurata e garantita la obbligatorietà del contraddittorio e non è stato violata neppure la norma dell'art. 603 c.p.p. circa la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per l'esame del teste da parte della difesa, attesa la avvenuta rinuncia allo stesso.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.T.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 8 luglio 1998.
Depositato in Cancelleria il 17 settembre 1998