Sentenza 5 novembre 1999
Massime • 2
In materia di intercettazione di comunicazioni, nessuna norma dispone, tanto meno a pena di nullità (o di inutilizzabilità), che le operazioni debbano avere inizio nel giorno prefissato dal P.M.. Quel che importa è - per intuitive ragioni di necessario contenimento temporale della invasione della sfera privata - che sia rispettato l'arco di tempo, normalmente espresso in giorni, entro il quale le operazioni si debbono svolgere.
L'intercettazione di comunicazioni tra presenti richiede l'indicazione dell'ambiente nel quale l'operazione deve avvenire solo quando si tratti di abitazioni o luoghi privati, secondo l'indicazione di cui all'art. 614 del codice penale. In tal senso i locali di uno stabilimento carcerario o, più ancora, la sala colloqui non sono luoghi di privata dimora.
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- 1. Il perimetro delle intercettazioni ambientali eseguite medianteElisa Lorenzetto · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Sul tema, segnaliamo che la VI Sezione della Corte di Cassazione ha in questi giorni rimesso alle Sezioni Unite la questione circa la necessità o meno di indicare specificamente, nel decreto autorizzativo delle intercettazioni per mezzo di captatore informatico autoinstallante, i luoghi ove effettuare la captazione, a pena di illegittimità del decreto stesso e di inutilizzabilità dei risultati acquisiti. La relativa ordinanza, appena disponibile, sarà oggetto di commento sulle pagine della Rivista. 1. Per qualificare l'intercettazione di «comunicazioni tra presenti» (art. 266 comma 2 primo periodo c.p.p.) - tali sono i colloqui che si svolgono in un contesto spazio-temporale unitario, …
Leggi di più… - 2. sì alle intercettazioni con virus su computer, smartphone e tablet nella privata dimoraAccesso limitatoSimone Marani · https://www.altalex.com/ · 27 luglio 2016
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/11/1999, n. 3541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3541 |
| Data del deposito : | 5 novembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Luigi D'ASARO Presidente del 5/11/999
1. Dott. Raffaele LEONASI Consigliere rel. SENTENZA
2. " Ilario MARTELLA " N. 3541
3. " Francesco SERPICO " REGISTRO GENERALE
4. " Giovanni CONTI " N. 19052/99
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sui ricorsi proposti da
BI ME nato Oria il 3/5/1960;
BI BR nato Oria il 21/8/1962;
GA GI nato Torino il 19/5/1968 -
avverso ordinanza 23/3/1999 del GI Tribunale di Lecce Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Leonasi udito il Pubblico Ministero nella persona del sost. Procuratore Generale Dott. Mario Fraticelli che ha concluso per il rigetto dei ricorsi -
udito il difensore Avv. G. Salemi che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi proposti da ME e BR EM.
RITENUTO IN FATTO E DIRITTO
Con ordinanza del 23 marzo 1999 il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Lecce disponeva misura cautelare di custodia in carcere nei confronti (tra gli altri) di EM ME, EM BR e GA GI, imputati di partecipazione ad associazione di tipo mafioso detenzione/spaccio di sostanze stupefacenti e il primo anche di detenzione illegale di armi, lesioni personali e favoreggiamento personale.
Non interessa riportare neppure in sintesi la complessa motivazione del provvedimento nel merito, posto che i tre imputati propongono ricorsi diretti per cassazione, fondandoli ciascuno sui seguenti motivi di ordine procedurale:
EM ME - I) Violazione di cui all'art.606 lett. b) e c) CPP in relazione agli artt. 271 e 267 c.p.p. e legge 203/91 - Avendo il Pubblico Ministero disposto intercettazione sull'apparecchio radiomobile a lui intestato per la durata di 40 giorni a partire dalle ore 16 del 28/9, 1998, debbono dichiararsi inutilizzabili le intercettazioni successive alle ore 16 del 7/11/98 per essere stato arbitrario lo spostamento, ad opera della P.G., dell'inizio delle operazioni a giorno successivo rispetto a quello indicato dal P.M. e senza ulteriore provvedimento di questi.
II) Violazione dell'art. 606 lett. c) c.p.p. in relazione agli artt.271 e 267 c.p.p. - Inutilizzabilità dei tabulati telefonici del traffico riguardante due apparecchi in uso al pervenuto in "assenza del prescritto decreto motivato del Giudice ex artt. 267 e 271 c.p.p."; inutilizzabilità della intercettazione sull'utenza intestata a AT LE (coindagato) per essere stata la stessa individuata attraverso illegittima acquisizione di tabulati (riguardanti apparecchio di palazzo Anna), acquisizione "disposta dal P.M. con provvedimento del 24/11/1998".
III) Violazione dell'art. 606 lett. b) e c) c.p.p. in relazione agli artt. 271 e 267 co. I C.P.P. - I provvedimenti autorizzativi delle intercettazioni sono da ritenere mancanti di motivazione, non potendosi considerare tale il riferimento a informative o note della P.G. ovvero del sostituto Procuratore della Repubblica - IV) Violazione di cui all'art. 606 lett. b) e c) CPP in relaz. Agli artt. 271, 266, 267 c.p.p. e 15 Cost. - Risulta fuori di ogni schema procedimentale il decreto del GI in data 15/9/98 autorizzante intercettazioni ambientali di conversazioni di NI AS e EM BR "nelle celle e in occasione di colloqui con il pubblico all'interno della Casa circondariale pugliese".
V) Violazione di cui all'art. 606 lett. b) e c) c.p.p. in relazione agli artt. 268 co. I e 271 c.p.p. - Inesistenza in atti dei verbali delle operazioni di intercettazione sulle utenze in uso al ricorrente, così impedendosi il controllo di legalità da parte della difesa.
EM BR - Motivi sovrapponibili a terzo, quarto e quinto come sopra.
GA GI - I primi tre motivi come EM BR. Il quarto lamenta violazione dell'art. 606 lett. b) e c) in relaz. Agli artt. 292, co. 2 lett. c) e bis e 125 co. 3 C.P.P. per vizio di ragionamento da parte del GI là dove identifica "con fondata certezza" il "GI" (cui si riferiscono le intercettazioni tra altri coindagati) nella persona del prevenuto.
Passando, dunque, a esaminare nell'ordine le censure si osserva:
Sulla prima - Nessuna norma dispone, tanto meno a pena di nullità (o di inutilizzabilità), che le operazioni di intercettazione debbano avere inizio nel giorno prefissato dal P.M. (più volte, con riguardo alla data del provvedimento autorizzativo, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto essere rilevante non questa data ma quella d'inizio effettivo delle operazioni: Sez. I 2/6/1994, Sonnino;
21/4/1993, Leggio;
sez. II, 21/5/1993, Ciampà ed altri). Quel che importa è - per intuitive ragioni di necessario contenimento temporale della invasione della sfera privata - che sia rispettato l'arco di tempo, normalmente espresso in giorni, entro il quale le operazioni si debbono svolgere, d'altra parte, ogni atto d'indagine deve pure compiersi secondo criteri di efficacia e di effettività, criteri che sarebbero certo disattesi se gli organi d'investigazione non potessero operare il minimo spostamento del momento d'inizio in presenza, per esempio, di esigenze o difficoltà tecniche o operative facilmente immaginabili.
Poiché non è dubbio, inoltre, che i quaranta giorni previsti nel decreto de quo non sono stati superati e che tra questa scadenza e i decreti di proroga non vi è stata soluzione di continuità, la censura va respinta.
Sulla seconda - Nussun dubbio che - specie dopo Corte Cost. II/3/1993 n. 81 e SS.UU. 13/7/1998, Gallieri - l'acquisizione dei tabulati relativi al traffico tra apparecchi di telefonia mobile (cellulari) debba essere soggetta alle garanzie di cui all'art. 266 CPP: ma il fatto è che, nel caso, riesce impossibile cogliere il pensiero del ricorrente che, nel passare dalla enunciazione astratta al concreto, parla indifferentemente di "decreto motivato del giudice", di "provvedimento del P.M. (emanato ex art. 267 comma 3 c.p.p.)" quando addirittura non sembra pretendere due provvedimenti (del GI e del P.M.) concorrenti. È argomentazione - a dir poco generica o perplessa, non rispondente alle esigenze minime tenute presenti e imposte dall'art. 581 lett. c) C.P.P. - Sulla terza (comune anche alla prima di BR EM e di GA). Può dirsi ormai consolidato il principio che la motivazione per relationem non è nel sistema vietata, anzi assolve pienamente alla sua funzione sempre che l'autore del provvedimento risulti avere esaminato e fatto proprio l'atto di riferimento e che la parte interessata non abbia espresso, o non esprima, ragioni diverse non esaminate. Nella specie i ricorrenti danno - come si è visto - atto della documentazione alla quale dichiaratamente il GI si è riferito ma insistono nell'esigere un (ulteriore) apparato argomentativo senza minimamente indicare in quali lacune il GI sarebbe incorso (a meno che da un provvedimento giurisdizionale non si pretendano connotati di fantasia e di originalità).
Sulla quarta (comune anche alla seconda di BR EM e di GA). La intercettazione di comunicazioni tra presenti richiede - per come si desume chiaramente dal tenore dell'art. 266, secondo comma ult. parte C.P.P. - la indicazione dell'ambiente nel quale la operazione deve avvenire solo quando si tratti di abitazioni o luoghi privati, secondo l'indizione di cui all'art. 614 del codice penale. È da dire appena che i locali di uno stabilimento carcerario o, più ancora, la sala colloqui non sono (nè sono state mai considerate a nessun fine) luoghi di privata dimora.
Sulla quinta (comune anche alla terza di BR EM e di GA). Per come espressa, la doglianza sembra riferita alla mancanza "in atti" dei verbali delle operazioni di intercettazione più che alla mancata compilazione degli atti. Se questo è, i ricorrenti avevano onere di indicare e documentare in modo specifico gli atti che si assumono mancanti, considerata al esistenza di noto della Procura della Repubblica con la quale si trasmettono al GI (richiesto della misura cautelare) numerosi "faldoni" contenenti gli atti di carattere generale ed altri riguardanti le singole posizioni. Sarebbe, oltre tutto, contrario a criteri di corretta amministrazione della giustizia una defatigante attività di questa Corte (e in generale del giudice della impugnazione) tesa alla ricerca dell'atto o degli atti eventualmente mancanti.
La memoria difensiva in data 29 ott. 99 a firma avv. Salemi (per ME e BR EM) nulla di apprezzabile aggiunge ai motivi di ricorso.
L'ultimo motivo del (solo) GA è addirittura non proponibile nel ricorso per saltum giacché l'art. 311, 2^ co. CPP consente soltanto la denunzia delle violazioni di legge concernenti l'ordinanza cautelare: sicché diventa censurabile il provvedimento soltanto quando al motivazione manchi materialmente o sia del tutto intellegibile per come espressa nella forma o nella sostanza (cfr. Cass. 15/9/1995, Campanale ed altri;
8/9/1995, Serio;
16/9/1994 Saccone). Si ha, in sostanza, riguardo non alle ipotesi di cui alla lett. e) ma a quelle delle lettere b) e c) dell'art. 606 C.P.P. in relazione ai requisiti minimi dell'ordinanza previsti dagli artt. 125, 3^ co. e 292 lett. c) C.P.P. -
Nel caso all'esame il GI si intrattiene a lungo (foll. 66 - 72 della ordinanza) e in modo tutt'altro che contraddittorio sulla posizione del GA in ordine alle contestazioni che gli vengono mosse;
ond'è che la censura sopra riassunta non può cogliere nel segno.
P. Q. M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del procedimento. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 - I/ter disp. att. C.P.P. - Così deciso in Roma, il 5 novembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 1999