Versione
19 settembre 2000
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6 gennaio 2005
6 gennaio 2005
Art. 171-octies. 1. Qualora il fatto non costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.
2. La pena non e' inferiore a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto e' di rilevante gravita'.
((29)) --------------- AGGIORNAMENTO (29)
La Corte Costituzionale, con sentenza 16 - 29 dicembre 2004, n. 426 (in G.U. 1a s.s. 5/1/2005, n. 1), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo "nella parte in cui, limitatamente ai fatti commessi dall'entrata in vigore di detto art. 171-octies fino all'entrata in vigore della legge 7 febbraio 2003, n. 22 (Modifica al decreto legislativo 15 novembre 2000, n. 373 , in tema di tutela del diritto d'autore), punisce con sanzione penale, anziche' con la sanzione amministrativa prevista dall' art. 6 del decreto legislativo 15 novembre 2000, n. 373 (Attuazione della direttiva 98/84/CE sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato), l'utilizzazione per uso privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale".
2. La pena non e' inferiore a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto e' di rilevante gravita'.
((29)) --------------- AGGIORNAMENTO (29)
La Corte Costituzionale, con sentenza 16 - 29 dicembre 2004, n. 426 (in G.U. 1a s.s. 5/1/2005, n. 1), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo "nella parte in cui, limitatamente ai fatti commessi dall'entrata in vigore di detto art. 171-octies fino all'entrata in vigore della legge 7 febbraio 2003, n. 22 (Modifica al decreto legislativo 15 novembre 2000, n. 373 , in tema di tutela del diritto d'autore), punisce con sanzione penale, anziche' con la sanzione amministrativa prevista dall' art. 6 del decreto legislativo 15 novembre 2000, n. 373 (Attuazione della direttiva 98/84/CE sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato), l'utilizzazione per uso privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale".
Commentari • 25
- 1. Depenalizzata trasmissione in pubblico di pay-tv con abbonamenti ad uso privatoAccesso limitatoErmelinda Biesuz · https://www.altalex.com/ · 29 giugno 2004 · 13.191301
Giurisprudenza • 33
- 1. Corte Cost., sentenza 29/12/2004, n. 426Provvedimento: […] 1.1. — In punto di fatto il remittente espone che nei processi penali a quo si procede per il reato di cui all'art. 171- octies della legge n. 633 del 1941, concernente l'utilizzazione ad uso privato di parti di apparati idonei alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato. […] Di conseguenza questa Corte non può che dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 171- octies aggiunto alla legge n. 633 del 1941 dalla legge n. 248 del 2000, nella parte in cui prevede la sanzione penale, anziché la sanzione amministrativa prevista dall'art. 6 del decreto legislativo n. 373 del 2000, […]Leggi di più...
- reati e pene·
- assorbimento di altra questione.·
- irragionevole disparità di trattamento rispetto a più gravi condotte depenalizzate·
- illegittimità costituzionale 'in parte qua'