Cass. pen., sez. I, sentenza 20/05/1998, n. 2955
CASS
Sentenza 20 maggio 1998

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Una volta che il giudice, nel disporre il provvedimento di coercizione personale, abbia ritenuto sussistente l'esigenza cautelare di prevenire la reiterazione del reato, non sussiste obbligo di motivazione sul divieto di disporre la custodia cautelare nel caso di prognosi favorevole alla futura concessione della sospensione condizionale della pena previsto dall'art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen.

Nel procedimento incidentale sulla libertà di cui all'art. 310 cod. proc. pen. la cognizione del giudice d'appello è limitata ai punti della decisione attinti dai motivi di gravame.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 20/05/1998, n. 2955
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2955
Data del deposito : 20 maggio 1998

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