Sentenza 20 maggio 1998
Massime • 2
Una volta che il giudice, nel disporre il provvedimento di coercizione personale, abbia ritenuto sussistente l'esigenza cautelare di prevenire la reiterazione del reato, non sussiste obbligo di motivazione sul divieto di disporre la custodia cautelare nel caso di prognosi favorevole alla futura concessione della sospensione condizionale della pena previsto dall'art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Nel procedimento incidentale sulla libertà di cui all'art. 310 cod. proc. pen. la cognizione del giudice d'appello è limitata ai punti della decisione attinti dai motivi di gravame.
Commentari • 3
- 1. Sì al cumulo delle domande congiunte di separazione e divorzio.Accesso limitatoPaolalicci · https://www.judicium.it/ · 27 febbraio 2024
- 2. bis c.p.c. sul cumulo consensuale delle domande di separazione e divorzioAccesso limitatoPaolalicci · https://www.judicium.it/ · 27 settembre 2023
- 3. contrazione degli straordinari e revisione dell'assegno di mantenimentoArticoli · https://studiodonne.it/ · 23 agosto 2016
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/05/1998, n. 2955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2955 |
| Data del deposito : | 20 maggio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Edoardo FAZZIOLI Presidente del 20.5.1998
1. Dott. Piero MOCALI Consigliere SENTENZA
2. " Paolo BARDOVAGNI Cons.relatore N. 2955
3. " Emilio GIRONI Consigliere REGISTRO GENERALE
4. " Angelo VANCHERI Consigliere N. 13560/98
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LL IO, n. 29.1.1973 a Mazzarino
avverso l'ordinanza in data 25.2.1998 del Tribunale di Caltanissetta Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Bardovagni Udite le conclusioni del P.M., dott. Flavio UCCELLA, che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio O S S E R V A
Con ordinanza del 25.2.1998 il Tribunale di Caltanissetta disponeva gli arresti domiciliari nei confronti di LL IO, indagato per detenzione e porto illegali di pistola, accogliendo in parte l'appello ex art. 310 C.P.P. del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Gela avverso ordinanza del G.I.P. in data 29.1.1998, che aveva applicato la misura dell'obbligo di presentazione alla P.G. in ordine al solo primo reato respingendo la richiesta di custodia in carcere.
Osservava il Tribunale che non poteva condividersi l'opinione espressa dal G.I.P. circa la mancanza di gravi indizi quanto al porto dell'arma fuori dell'abitazione. Le indagini avevano tratto occasione dal ferimento, con dinamica non del tutto chiarita, di NO NA, convivente del LL. CO aveva inizialmente sostenuto di essersi colpita accidentalmente maneggiando l'arma, che aveva poi gettato dalla finestra (versione per quest'ultima parte poco verosimile, data la gravità della ferita e la distanza fra il punto dell'incidente e la finestra). In seguito aveva invece affermato che, dopo il fatto, l'indagato aveva preso la pistola, recandosi altrove per esplodere le cartucce residue. Il LL aveva ammesso di avere portato fuori l'arma, abbandonandola in località Vallone, dopo avere accompagnato la donna in ospedale. L'ipotesi che la pistola fosse tuttora occultata in casa era smentita dall'esito negativo di una accurata perquisizione. Non essendovi motivo di attribuire a terzi il porto dell'arma all'esterno, l'azione doveva necessariamente attribuirsi all'indagato.
Tanto premesso in ordine alla gravità degli indizi, veniva ravvisato il pericolo di reiterazione di analoghe condotte, in considerazione di un precedente specifico (anche se risalente a cinque anni prima) e della "disinvoltura" dimostrata nella detenzione della pistola, tenuta pronta all'uso e affidata per il maneggio alla convivente. Comunque, considerato che i precedenti reati erano stati commessi da minorenne ed in vista della possibile concessione dell'attenuante di cui all'art. 5 L.
2.10.1967 n. 895, si riteneva che la pericolosità del soggetto potesse essere adeguatamente contenuta con gli arresti domiciliari.
Il LL ha proposto ricorso per cassazione tramite il difensore, denunciando:
1) violazione degli artt. 273 C.P.P., 4 L. n. 895/1967, illogicità di motivazione. Questa era infatti costruita giustapponendo frammenti delle dichiarazioni del ricorrente e della NO utili a sostenere la tesi accusatoria, senza critica ed unitaria valutazione;
2) violazione degli artt. 273 C.P.P., 2 L. n. 895/1967 e mancanza di motivazione in ordine all'altro reato contestato di detenzione illegale dell'arma;
3) violazione degli artt. 274, 275 C.P.P. e carenza di motivazione in ordine alle esigenze cautelari e all'adeguatezza della misura adottata, anche in relazione alla ritenuta attenuante di cui all'art.5 L. n. 895/1967, che potrebbe dar luogo alla sospensione condizionale della pena.
Il ricorso è infondato. Invero:
1) il Tribunale ha fornito adeguata giustificazione del convincimento maturato circa la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine al porto dell'arma attraverso una coordinata disamina delle risultanze dell'indagine e nei limiti della valutazione demandatagli (di qualificata probabilità, e non di certezza). Ha infatti chiarito che la pistola si trovava in casa, ove è stato esploso il colpo che ha ferito la NO, e ne fu certamente asportata, non essendo stata rinvenuta nel corso della perquisizione;
il porto all'esterno è confessato dall'indagato, e d'altra parte non potrebbe essere attribuito alla vittima, data la gravità della ferita riportata, o a terzi, in mancanza di qualsiasi elemento in tal senso. Tale percorso argomentativo non presenta contraddizioni, ne' alcun vizio logico è in esso rilevabile o viene specificamente evidenziato con il ricorso. 2) Circa la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza anche in ordine al minore reato di detenzione illegale dell'arma (comunque chiaramente desumibili dalla parte narrativa del provvedimento) nessun onere di motivazione incombeva sul Tribunale, trattandosi di questione già positivamente decisa dal G.I.P. e non impugnata sul punto. Va in proposito rammentato che, per costante giurisprudenza, la cognizione del giudice di appello nel procedimento incidentale sulla libertà di cui all'art. 310 C.P.P. è limitata ai punti della decisione impugnata attinti dai motivi del gravame (v., per tutte, Cass., Sez. Un., 3.10.1997, Gibilras). 3) Quanto al ritenuto pericolo di reiterazione degli illeciti, esso è già stato riconosciuto, sia pur limitatamente al reato di illegale detenzione, dal G.I.P. nell'applicare la minore misura di cui all'art. 282 C.P.P., ed anche in proposito non è intervenuta impugnazione. In ogni caso, il Tribunale ha fornito esauriente giustificazione in ordine non solo al pericolo, ma anche all'intensità di esso ed alla necessità di impedire, tramite una più penetrante restrizione della libertà di movimento, l'ulteriore procacciamento di armi;
significativi ed univoci sono gli elementi evidenziati, e cioè da un lato la natura del precedente specifico, riguardante "una serie articolata di condotte relative alla detenzione e al porto di armi, accompagnate da altri reati la cui commissione da esse può venir agevolata", dall'altro la pericolosità della condotta di detenzione oggi contestata, sotto il profilo della negligente custodia della pistola che, inabilmente maneggiata da persona convivente, le ha procurato gravi lesioni. Riconosciuto il concreto pericolo di reiterazione dei delitti restava assorbita la questione della possibile applicazione della sospensione condizionale e dei suoi riflessi in materia cautelare ex art. 275, co. 2 bis, C.P.P.; il beneficio, infatti, può essere concesso soltanto in base alla presunzione che il soggetto "si asterrà dal commettere ulteriori reati" (art. 164, co. 1, C.P.) sicché, ove il giudice ritenga invece probabile la reiterazione, non è tenuto ad esplicitamente motivare circa l'esclusione della sospensione (cfr. Cass., Sez. I, 1.3.1996, D'Antò; Sez. VI 11.6.1996, Loriga;
19.6.1997, Osmani).
Il ricorso va perciò respinto, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 20 maggio 1998.
Depositato in Cancelleria il 16 settembre 1998