Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 1 gennaio 2003 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 1 gennaio 2026 |
Commentari • +500
- 1. Riflessioni sulla riforma del processo tributario in Cassazione. La nuova Sezione Tributaria della Cassazione, la pace fiscale ed il rinvio pregiudizialeRosita D’Angiolella · https://www.giustiziainsieme.it/it/home · 1
1. Il PNRR sfida la Suprema Corte di Cassazione: “(R)ipresa” o “(R)esilienza”? Il traguardo (Milestone M1C1-35) posto con il Piano Nazionale di Resistenza e Resilienza (PNRR) di rendere più efficace l'applicazione della legislazione tributaria italiana e di ridurre l'elevato numero di ricorsi alla Corte di Cassazione[1], è stato raggiunto con la legge 31 agosto 2022 n. 130, attuandosi, così, una delle principali misure di programmazione economico-sociale con le quali la Commissione Europea è intervenuta nei confronti dell'Italia, Paese “resiliente”. Ed infatti, al di là dello scarso gradimento, in contesto giuridico, dell'uso del termine “resilienza”, è innegabile che tale sostantivo …
Leggi di più…
Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 15/03/2026, n. 5889Provvedimento: SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 6808/2023 R.G. proposto da: RI NN e PR UC TE ND, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GIOVANNI PAISIELLO 15, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO STODUTO, ([...]), rappresentati e difesi dall'avvocato PR BI TO IA ([...]) -ricorrenti- contro Civile Sent. Sez. U Num. 5889 Anno 2026 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: STALLA GIACOMO IA Data pubblicazione: 15/03/2026 2 di 30 BANCA DEL MEZZOGIORNO - MEDIOCREDITO CENTRALE S.P.A., società con socio unico Invitalia s.p.a. e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di quest'ultima società, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato LUCIANO MARTUCCI; …Leggi di più...
- art. 17 d.lgs. 146/1999·
- surroga·
- art. 12 bis d.l. n. 84/2025·
- art. 1 co. 236 l. 197/2022·
- solidarietà passiva·
- art. 8 bis d.l. n. 3/2015·
- art. 1203 c.c.·
- rottamazione quater·
- crediti non tributari·
- estinzione del processo·
- art. 615 c.p.c.·
- art. 1292 c.c.·
- art. 2 d.m. 20/06/2005·
- art. 111 Cost.·
- art. 100 c.p.c.
Versioni del testo
- Titolo I : Disposizioni di carattere finanziario
- Art. 1. (Risultati differenziali) 1. Per l'anno 2003, il livello massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in 48.200 milioni di euro, al netto di 5.760 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all' articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a 2.000 milioni di euro relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2003, resta fissato, in termini di competenza, in 281.000 milioni di euro per l'anno finanziario 2003.
2. Per gli anni 2004 e 2005 il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, e' determinato, rispettivamente, in 42.500 milioni di euro ed in 37.500 milioni di euro, al netto di 4.210 milioni di euro per l'anno 2004 e 4.210 milioni di euro per l'anno 2005, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato e' determinato, rispettivamente, in 285.000 milioni di euro ed in 298.000 milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2004 e 2005, il livello massimo del saldo netto da finanziare e' determinato, rispettivamente, in 46.500 di euro ed in 42.000 di euro ed il livello massimo del ricorso al mercato e' determinato, rispettivamente, in 289.000 milioni di euro ed in 303.000 milioni di euro.
3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare passivita' preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
4. Per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, le maggiori entrate rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente sono interamente utilizzate per la riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamita' naturali, improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese, situazioni di emergenza economico-finanziaria ovvero riduzioni della pressione fiscale finalizzate al conseguimento degli obiettivi indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria.
Avvertenza:
In supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 31 gennaio 2003 si procedera' alla ripubblicazione del testo della presente legge corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217 . - Titolo II : Disposizioni in materia di entrata