Sentenza 12 luglio 2007
Massime • 1
La concedibilità dell'indulto, se i processi pendenti a carico di uno stesso soggetto sono plurimi, non impedisce l'applicazione e il mantenimento di misure cautelari, dal momento che non ricorre, in tal caso, una causa di estinzione di un singolo reato, ma un generico sgravio di pena, la cui concreta incidenza può essere apprezzata soltanto in sede esecutiva.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/07/2007, n. 35472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35472 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Camera di consiglio
Dott. RIZZO Aldo - Presidente - del 12/07/2007
Dott. DI IORIO Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. BERNABAI Renato - Consigliere - N. 1111
Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RENZO Michele - Consigliere - N. 020756/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NN LV, N. IL 22/04/1982;
avverso ORDINANZA del 25/05/2007 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BERNABAI Renato;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. D'ANGELO Giovanni, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza emessa il 29 Marzo 2007 il Tribunale di Napoli rigettava la richiesta di revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari applicata a NN LV, condannato con sentenza coeva alla pena di anni due e mesi tre di reclusione.
Il successivo appello era respinto dal Tribunale della libertà di Napoli con ordinanza 25 - 31 Maggio 2007. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore, deducendo la violazione degli artt. 306, 273 c.p.p., comma 2, e L. 31 luglio 2006, n. 241, art. 1, (Concessione di indulto) perché la pena irrogata era destinata ad essere assorbita dal provvedimento di clemenza, una volta che la condanna fosse divenuta definitiva. Nè si potevano considerare, in chiave prognostica negativa, altri processi pendenti, in violazione della presunzione di non colpevolezza. All'udienza del 12 Luglio 2007 il Procuratore generale ha precisato le conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è manifestamente infondato.
Ai sensi dell'art. 174 c.p., comma 2, nel concorso di più reati l'indulto si applica una sola volta, dopo cumulate le pene, secondo le norme concernenti il concorso di reati.
Ne consegue che in pendenza di più processi per i quali sia astrattamente ipotizzabile la condanna ad una pena complessiva superiore ai tre anni previsti dal provvedimento di clemenza, è corretta la decisione di riservare alla fase esecutiva l'applicazione dell'indulto: restando, allo stato, soggetta ai presupposti generali di cui agli artt. 273 e 299 c.p., penale, rispettivamente, la concessione e la revoca delle misure cautelari.
Non si verte, infatti, in tema di una causa di estinzione di un singolo reato che comporta l'inammissibilità della misura ex art.273 c.p., comma 2, bensì di un generico sgravio di pena la cui concreta incidenza può essere apprezzata solo in sede di esecuzione, ove sia sub judice un concorso di reati anche se in processi separati. Nella specie, il Tribunale della libertà di Napoli ha pure ravvisato concrete esigenze cautelari consistenti nell'inserimento dello NN nel circuito criminale dedito a furti e al riciclaggio di automezzi: onde, il diniego della richiesta di revoca della misura cautelare appare congruamente motivato.
Alla dichiarazione d'inammissibiltà del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00, alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00, alla Cassa delle Ammende;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 12 luglio 2007.
Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2007