Sentenza 23 aprile 2008
Massime • 1
In tema di misure cautelari personali, quando la posizione giuridica del soggetto sia complessa, con pluralità di procedimenti e di pendenze a suo carico, la semplice prospettiva d'applicabilità di un provvedimento indulgenziale - la cui concreta incidenza in relazione ai reati per cui si procede può essere apprezzata soltanto in sede esecutiva - non rende operativo il divieto, stabilito dall'art. 273, comma secondo, cod. proc. pen., di applicare o mantenere misure coercitive se "sussiste" una causa d'estinzione della pena che si ritiene possa essere irrogata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/04/2008, n. 19455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19455 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 23/04/2008
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 1244
Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 002599/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IC KO N. IL 26/09/1984;
avverso ORDINANZA del 13/12/2007 TRIB. LIBERTÀ di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIORDANO UMBERTO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Gialanella che ha chiesto il rigetto del ricorso;
sentito il difensore avv. Bason.
OSSERVA
il 24/5/07, dopo lunga latitanza, JO KO è stato raggiunto da ordinanza di custodia in carcere emessa il 7/7/04 dal GIP del Tribunale di Roma, confermata da detto Tribunale in sede di riesame con ordinanza in data 31/5/07, perché ritenuto gravemente indiziato di un furto in abitazione commesso il 27/11/02, delitto per cui con sentenza in data l'23/5/07 è stato condannato in primo grado a 3 anni e 6 mesi di reclusione.
La pronuncia con cui il Tribunale aveva ritenuto tardiva la richiesta di riesame è stata annullata dalla 5^ Sezione di questa Corte con sentenza in data 9/10/07. Con ordinanza in data 13/12/07 il Tribunale, deliberando in sede di rinvio, ha nuovamente confermato il provvedimento restrittivo. Contro la pronuncia del giudice di rinvio il difensore dello JO ha ancora una volta proposto ricorso per cassazione con il quale deduce, in ordine alle esigenze cautelari, violazione dell'art. 273 c.p.p., comma 2 e vizio di motivazione per non avere il Tribunale tenuto conto del tempo trascorso dal fatto e dell'incidenza del condono concesso con L. n. 241 del 2006 che, insieme al già sofferto, copre l'intera pena detentiva irrogata.
Il gravame deve essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, con le conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p.. Il Tribunale ha invero dato ineccepibile dimostrazione, del tutto immune da vizi sindacabili in questa sede, dell'attuale esistenza di un elevato pericolo di reiterazione evidenziando, con riferimento alla storia delinquenziale dello JO documentata in atti, che si tratta di soggetto di elevata pericolosità, dedito a reati contro il patrimonio come sistema di vita e solito fornire false generalità per sottrarsi ai controlli.
Correttamente poi il giudice del riesame si è uniformato - attraverso il richiamo alla motivazione dell'ordinanza emessa il 31/5/07 dal GIP con cui era stata respinta istanza di sostituzione della custodia in carcere presentata nell'interesse dello JO - al principio enunciato da questa Corte (cfr. Sez. 2^ 12/7/07, Zinno, rv. 237.804) secondo cui in tema di misure cautelari personali, quando come nel caso di specie la posizione giuridica del soggetto sia complessa con pluralità di precedenti e pendenze a carico, la semplice prospettiva di applicabilità di un provvedimento indulgenziale, la cui concreta incidenza in relazione ai reati per cui si procede può in una situazione siffatta essere apprezzata solamente in sede esecutiva, non rende operativo il divieto stabilito dall'art. 273 c.p.p., comma 2 di applicare o mantenere misure coercitive se "sussiste" una causa di estinzione della pena che si ritiene possa essere irrogata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di mille Euro alla Cassa delle ammende. Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 norme att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 23 aprile 2008.
Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2008