Articolo 280 del Codice di procedura civile
Articolo 257 bisArticolo 282
Versione
21 aprile 1942
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Versione
4 giugno 1948
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Versione
1 gennaio 1951
Art. 280.
(( (Contenuto e disciplina dell'ordinanza del collegio). )) ((Con la sua ordinanza il collegio fissa la udienza per la comparizione delle parti davanti al giudice istruttore o davanti a se' nel caso previsto nell'articolo seguente.

Il cancelliere inserisce l'ordinanza nel fascicolo di ufficio e ne da tempestiva comunicazione alle parti a norma dell'art. 176 secondo comma.

Per effetto dell'ordinanza il giudice istruttore e' investito di tutti i poteri per l'ulteriore trattazione della causa)) .
Entrata in vigore il 1 gennaio 1951
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