Sentenza 18 dicembre 2002
Massime • 1
In forza del principio di specialità stabilito dall'art.9 della legge 24 novembre 1981, n.689, ai fatti previsti e sanzionati penalmente dall'art.171 octies della legge 22 aprile 1941 n.633(come introdotto dall'art.17 della legge 18 agosto 2000 n.248), in tema di protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, si applicano le sole sanzioni amministrative di cui all'art.6 d.lgs.15 novembre 2000 n.373(di attuazione della direttiva CEE 98/84), sempre che le condotte tipiche contemplate dal predetto art.171 octies risultino sovrapponibili o sostanzialmente assimilabili - per la coincidenza dell'elemento oggettivo e stante la maggiore ampiezza di quello soggettivo previsto dalle fattispecie di cui al citato decreto legislativo rispetto a quello disciplinato dalla legge n.633 del 1941 - a quelle indicate nell'art.4 dello stesso decreto.
Commentario • 1
- 1. Ne bis in idem e CEDUhttps://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
1. La decisione della Corte EDU. - 2. Le ragioni della condanna ed i criteri interpretativi da utilizzare per stabilire il carattere penale delle norme di diritto interno: a) I criteri riferibili alla giurisprudenza della Corte EDU; b) I criteri riferibili alla giurisprudenza della Corte di giustizia europea; c) Spunti problematici nel confronto tra CEDU e CGUE. ? 3. I motivi accolti dalla Corte Europea dei diritti dell?uomo nella sentenza Grande Stevens e altri c. Italia. - 3.1. Il caso sottoposto alla Corte EDU. - 3.2. Il primo motivo di ricorso accolto: la violazione dell?art. 6 § 1 CEDU. - 3.3. Il secondo motivo di ricorso accolto: la violazione dell?art. 4 del Protocollo n.7. ? …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 18/12/2002, n. 8545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8545 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Pasquale TROJANO - Presidente -
Dott. Umberto PAPADIA - Componente -
Dott. Giuseppe Maria COSENTINO "
Dott. Giorgio LATTANZI "
Dott. Renato Luigi CALABRESE "
Dott. Francesco MARZANO "
Dott. Nicola MILO "
Dott. Giovanni Emilio GIRONI Rel. "
Dott. Giovanni CANZIO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CU AN, nato a [...] il [...];
GL AT, nata a [...] il [...];
IN IA, nato a [...] il [...];
Avverso l'ordinanza emessa l'8/02/2000 dal Tribunale della libertà di Sassari;
Visti gli atti, l'ordinanza denunziata ed il ricorso;
Udita in Camera di Consiglio la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Emilio GIRONI;
Udito il P.M. nella persona dell'Avvocato Generale Dott. Giovanni PALOMBARINI che ha concluso per l'annullamento con rinvio, limitatamente all'omesso esame della sussistenza dei presupposti del sequestro in relazione all'ipotesi di cui all'art. 615 quater c.p. del capo B della rubrica;
annulla senza rinvio quanto alla residua imputazione;
Udito l'Avv. Luca SALDARELLI del foro di Firenze difensore di IN IA che deposita memoria difensiva e conclude chiedendo l'annullamento dell'impugnato provvedimento. Svolgimento del processo
I - Con decreto in data 29.12.2001 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sassari ordinava la perquisizione dei locali in disponibilità di IN IA, CU AN ed altri, indagati per il reato di cui all'art. 171-octies L. 22 aprile 1941, n. 633 (inserito con L. 18 agosto 2000, n. 248) e (limitatamente ad alcuni degli inquisiti, tra i quali il IN) anche per il reato di cui all'art. 615 quater c.p., al fine di ricercare ed eventualmente sequestrare "supporti informatici nonché apparecchiature software ed hardware idonee alla produzione, duplicazione, decodificazione e clonazione di apparati o loro parti per la visione illecita di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato, diffuse via etere, via satellite o via cavo, sia in forma analogica che digitale", oltre che documentazione relativa allo svolgimento di tali attività.
In esecuzione del predetto decreto veniva operato il sequestro di materiale del genere indicato presso l'abitazione, con annesso laboratorio, del IN e presso l'esercizio commerciale di OG LI, moglie dell'indagato AR IO e suocera dello CU.
II - I difensori dello CU e della OG proponevano richiesta di riesame del predetto decreto, ex artt. 257 e 324 c.p.p., sostenendo l'avvenuta depenalizzazione della norma incriminatrice in contestazione ad opera degli artt. 4 e 6 D. Lgs.15 novembre 2000, n. 373 che, dando attuazione alla Direttiva 98/84 CE del 20 novembre 1998, avrebbe disciplinato le medesime ipotesi con la previsione di una mera sanzione amministrativa;
i richiedenti eccepivano, inoltre, l'estraneità dei loro assistiti ai fatti in contestazione nonché carenza di motivazione del provvedimento in punto di gravità degli indizi.
Anche i difensori del IN proponevano separata richiesta di riesame ed i due procedimenti venivano riuniti all'udienza camerale fissata per la loro trattazione.
III - Con ordinanza in data 8.2.2002 il tribunale adito - rilevato un difetto di coordinamento tra i due testi normativi succedutisi a distanza di pochi mesi l'uno dall'altro ed auspicato un intervento legislativo chiarificatore nel senso proposto dal disegno di legge n. 606/S, comunicato alla Presidenza del Senato il 3 agosto 2001, che prevede l'inserimento, nell'art. 6 D. Lgs. n. 373/2000, di un comma 3-bis, destinato a far salve le sanzioni penali e le altre misure previste per le attività illecite di cui agli artt. 171-bis e 171-octies L. n. 633/1941 e successive modificazioni - escludeva, tuttavia, la sovrapponibilità delle due formulazioni normative qui a confronto per la previsione, nella fattispecie di cui all'art. 171-octies cit., di un dolo specifico, espresso dalla locuzione "a fini fraudolenti", assente nella seconda fattispecie, richiamando a conforto di tale assunto anche il tenore della Direttiva CE recepita nel D. Lgs. n. 373/2000, che lascia impregiudicate "le altre sanzioni o gli altri mezzi di tutela eventualmente previsti dal diritto interno" degli Stati membri, di talché il contenuto del succitato disegno di legge ad altro non mirerebbe che ad un'interpretazione autentica della disciplina attuale. Per il resto i giudici del riesame, precisando i limiti delle loro attribuzioni secondo quanto puntualizzato dalla sentenza di queste Sezioni Unite n. 23 del 20 novembre 1996, BA (Foro it., 1997, II, 479), ritenevano l'astratta configurabilità del "fumus" del reato ipotizzato in relazione agli elementi rappresentati dall'accusa e rigettavano le impugnazioni.
IV - Avverso la predetta ordinanza hanno proposto separatamente ricorso il difensore del IN nonché quello dello CU e della OG.
Il primo ha denunciato:
1) - Violazione dell'art. 2, comma 2, c.p. e dell'art. 9 L. 24 novembre 1981, n. 689 in relazione agli artt. 171-octies L. 22 aprile 1941 ed agli artt. 1, 4 e 6 D. Lgs. 15 novembre 2000, n. 373,
sull'assunto dell'intervenuta abrogazione o depenalizzazione dell'art. 171-octies ad opera del citato decreto legislativo, conformemente a quanto già ritenuto da pronunzie di questa corte di legittimità e reso palese dalla stessa iniziativa legislativa per la modifica dell'art. 6 del più recente testo normativo di cui al già menzionato Disegno di legge n. 606/S, o - comunque - in base alla prevalenza, a norma dell'art. 9 L. n. 689/1981, della disposizione speciale, da ravvisarsi in quella presidiata da semplice sanzione amministrativa, in forza degli elementi specializzanti rappresentati dall'enunciazione dei presupposti delle condotte previste e dalla definizione dei dispositivi illeciti proibiti, di cui all'art. 1, comma 1, lett. g) del decreto legislativo in esame, "sterile" e "pericoloso" dovendosi, invece, ritenere il riferimento al dolo specifico contenuto nella previsione dell'art. 171-octies, che farebbe dipendere l'irrogazione di una sanzione penale anziché amministrativa "da un mero atteggiamento interiore";
2) - Violazione dell'art. 615 quater c.p. in relazione all'art. 171 octies L. n. 633/1941 ed all'art. 1 D. Lgs. n. 373/2000 nonché
violazione degli artt. 324 e 125, comma 3, c.p.p. per omessa verifica, con riferimento agli elementi fattuali rappresentati dall'accusa, della configurabilità del "fumus delicti" in relazione all'ipotesi (peraltro asseritamente inapplicabile nella specie, secondo il più recente orientamento giurisprudenziale di questa stessa corte) di cui all'art. 615 quater c.p. Il secondo difensore ha articolato, con il primo motivo, doglianza analoga a quella di cui al primo motivo del precedente ricorso e con il secondo motivo ha lamentato omesso esame del rilievo (asseritamente formulato in sede di udienza camerale e recepito a verbale) concernente la mancata convalida del sequestro eseguito nei confronti dello CU.
Con memoria depositata all'odierna udienza il difensore del IN, a sostegno del proprio ricorso, ha, infine, ribadito come prioritaria la tesi dell'intervenuta abrogazione implicita (per incompatibilità od integrale nuova disciplina della stessa materia) dell'art. 171-octies cit. ad opera del D. Lgs. n. 373/2000, solo in via subordinata proponendo quella della specialità di tale ultima normativa, con conseguente sua prevalenza ai sensi dell'art. 9 L. n.689/1981. V - La terza sezione penale, investita della trattazione dei ricorsi, ne ha, con ordinanza in data 24.9.2002, rimesso l'esame a queste Sezioni Unite, ex art. 618 c.p.p., per la possibilità dell'insorgenza di un contrasto giurisprudenziale con proprie precedenti pronunzie e con altra decisione della seconda sezione, tutte concludenti nel senso dell'intervenuta depenalizzazione della fattispecie di cui all'art. 171-octies L. n. 633/1941 e successive modifiche ad opera del D. L.vo n. 373/2000, sia in relazione al disposto dell'art. 2, comma 2, c.p. che al principio di specialità posto dall'art. 9 L. n. 689/1981, richiamando l'attenzione sulla valenza da assegnare all'elemento, ritenuto "specializzante", del dolo specifico rappresentato dalla locuzione "a fini fraudolenti" che compare nella prima delle disposizioni citate, in contrapposizione ai "fini commerciali" contemplati nel D. Lgs. n.373/2000. Motivi della decisione
VI - Prendendo le mosse dalle previsioni normative a confronto, giova premettere che con L. 18 agosto 2000, n. 248 è stato, tra l'altro, inserito nel testo della L. 22 aprile 1941(Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio) un articolo 171-octies che, qualora il fatto non costituisca più grave reato, sanziona penalmente "chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica che digitale", precisando che "si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio". L'art. 6 del successivo D. Lgs. 15 novembre 2000, n. 373, emanato dal Governo in adempimento della delega ricevuta con L. 21 dicembre 1999, n. 526, a sua volta attuativa della citata direttiva n.98/84/CE in tema di tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato, punisce, invece, con sanzione amministrativa pecuniaria "chiunque pone in essere una delle attività illecite di cui all'art. 4", il quale, dal canto suo, vieta "a) la fabbricazione, l'importazione, la distribuzione, la vendita, il noleggio ovvero il possesso a fini commerciali di dispositivi di cui all'art. 1, comma 1, lettera g); b) l'installazione, la manutenzione o la sostituzione a fini commerciali di dispositivi di cui all'art. 1, comma 1, lettera g);
c) la diffusione con ogni mezzo di comunicazioni commerciali per promuovere la distribuzione e l'uso di dispositivi di cui all'art. 1, comma 1, lettera g)", questi essendo costituiti da qualunque "apparecchiatura o programma per elaboratori elettronici concepiti o adattati al fine di rendere possibile l'accesso ad un servizio protetto in forma intelligibile senza l'autorizzazione del fornitore del servizio".
L'art. 1 del D. Lgs. n. 373/2000 definisce, inoltre, il "servizio protetto" come "un servizio ad accesso condizionato o un servizio di accesso condizionato" ed il "servizio ad accesso condizionato" come "uno dei seguenti servizi se forniti a pagamento e mediante un sistema di accesso condizionato: 1) trasmissioni televisive, cioè le trasmissioni via cavo o via radio anche via satellite di programmi televisivi destinati al pubblico;
2) trasmissioni sonore, cioè le trasmissioni via cavo o via radio, anche via satellite, di programmi sonori destinati a pubblico;
3) servizi delle società dell'informazione, ovvero qualsiasi servizio fornito a distanza per via elettronica ed a richiesta individuale di un destinatario di servizi" mentre per "servizio di accesso condizionato" deve intendersi "il servizio di fornitura di un accesso condizionato ai servizi di cui alla lettera b)", ovvero quelli "ad accesso condizionato" sopra elencati, ed, infine, per "accesso condizionato" "ogni misura e sistema tecnico in base ai quali l'accesso in forma intelligibile al servizio protetto sia subordinato a preventiva ed individuale autorizzazione da parte del fornitore del servizio". VII - Premessa tale necessaria panoramica della complessa normativa in discussione, va precisato che le pronunzie di legittimità emesse finora sulla specifica questione oggetto della rimessione a queste Sezioni Unite sono tutte nel senso dell'intervenuta depenalizzazione della fattispecie di cui all'art. 171 octies L. n. 633/1941, a partire da Cass., sez. III, ud. 9 novembre 2001, AP (due distinte decisioni di analogo contenuto, non massimate, che hanno affermato la depenalizzazione, ai sensi dell'art. 2, comma 2 c.p., anche delle ipotesi, non coinvolte dal presente procedimento, di cui all'art. 171-ter, lettere d), ult. ip., ed f), l. cit.) sino a Cass., sez. III, 17 maggio 2002, Guida, Ced Cass., rv. 222126, le cui conformi conclusioni sono, però circoscritte alle ipotesi di cui all'art. 171-octies, ed a Cass., sez. II, 11.6.2002, Bisignani, che ha sancito la prevalenza della nuova previsione di cui all'art. 6 D. Lgs. n. 373/2000 rispetto all'art. 171-octies L. n. 633/1941 in forza del principio di specialità di cui all'art. 9 L. n. 689/1981, escludendo, altresì, in radice l'applicabilità in materia dell'art. 615 quater c.p. (detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici), comunque già soccombente, ex art. 15 c.p., a fronte della disposizione, rispetto ad esso speciale, di cui all'art. 171-octies cit.; la specialità dello stesso art. 171-octies rispetto all'art. 615 quater c.p. è stata, invece, negata da Cass., sez. V, 29 maggio 2002 n. 1509, Mammoliti, Ced Cass., rv. 222064 in ragione della diversità sia dei beni giuridici protetti - rispettivamente il diritto di autore, tutelato in via anticipata rispetto al momento di captazione delle immagini, ed il domicilio informatico - che delle condotte illecite contemplate (fattispecie in cui era stata ritenuta integratrice del reato di cui all'art. 615 quater c.p. la detenzione di "pic-cards" per l'accesso abusivo ad un sistema telematico protetto ), salvo, comunque, riconoscere anch'essa l'avvenuta depenalizzazione delle ipotesi di cui all'art. 171- octies ad opera del D. Lgs. n.373/2000. In siffatto quadro giurisprudenziale si è inserita la già menzionata ordinanza di rimessione della terza sezione penale in data 24.9.2002, che dubita della correttezza della soluzione sin qui prevalsa, facendo essenzialmente leva sull'elemento, a suo avviso specializzante, del dolo specifico del "fine fraudolento" previsto dalla sola disposizione di cui all'art. 171 octies L. n. 633/2000. VIII - La soluzione del problema non consente, ad avviso di queste SS.UU., risposta univoca, imponendosi un'articolata analisi delle previsioni punitive poste a confronto, ciascuna costituita da numerose sotto-fattispecie, alcune soltanto tra loro sovrapponibili od omologabili quanto all'oggetto della tutela ed alle condotte sanzionate.
Va, anzitutto, rilevato che la definizione di "servizio ad accesso condizionato" di cui all'art. 171-octies L. n. 633/1941 diverge da quella datane dall'art. 1 D. Lgs. n. 373/2000, la prima prescindendo dalla imposizione di un canone (ovvero dal pagamento di un corrispettivo) per la fruizione del servizio e riferendosi espressamente la seconda ai soli servizi forniti a pagamento. In secondo luogo si osserva che l'art. 171-octies concerne esclusivamente la protezione delle trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato mentre l'art. 1 D. Lgs. cit. - vedi comma 1, lett. b) - riguarda i "servizi ad accesso condizionato" o "protetti" in generale, dei quali le trasmissioni di programmi televisivi destinati al pubblico costituiscono solo una specie, donde l'evidente maggior ambito applicativo della più recente normativa, munita di sanzione amministrativa, rispetto a quella anteriore penalmente sanzionata.
Comparando, poi, le condotte tipiche contemplate dalle due normative si rileva tra esse sovrapponibilità ed omologabilità concettuale o, comunque, sostanziale assimilabilità tra le coppie di termini riportate nel seguente prospetto:
Art. 171 octies L. n. 633/1941:
- "produce";
- "pone in vendita";
- "importa";
- "promuove";
- "installa";
Art.
4. D. Lgs. n. 373/2000:
- "fabbricazione";
- "vendita";
- "importazione";
- "diffusione di comunicazioni commerciali per promuovere...";
- "installazione";
mentre non trovano puntuale equivalente nella seconda norma le condotte tipizzate nella prima con i termini "modifica" ed "utilizza per uso pubblico e privato", peraltro non ricorrenti nella fattispecie concreta di cui al presente procedimento, ed, inversamente, non compaiono nella prima le condotte di "distribuzione", "noleggio", "possesso", "manutenzione" e "sostituzione" ricomprese nella seconda, salva la riconducibilità della "distribuzione" alla "messa in vendita" e la presupposizione od implicazione di una situazione di "possesso" nella maggior parte delle condotte tipiche di cui alla prima disposizione. Quanto all'oggetto su cui devono cadere le condotte tipiche, descritto nel primo articolo come "apparati o parti di apparato atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato..." e nel secondo, attraverso il rinvio all'art. 1, comma 1, lett. g), come "apparecchiature o programmi per elaboratori elettronici concepiti o adattati al fine di rendere possibile l'accesso ad un servizio protetto...", deve ravvisarsi, nonostante la diversa terminologia impiegata, sostanziale identità rappresentativa.
Occorre, a tal punto, esaminare l'elemento psicologico contemplato dalle due normative a confronto, che secondo l'ordinanza di rimessione (non estesa, peraltro, all'esame analitico delle condotte tipiche in esse previste) costituirebbe l'unico elemento di discrimine tra le medesime, dovendo le condotte essere dirette secondo la norma penalmente sanzionata "a fini fraudolenti" e secondo la norma sanzionata in via amministrativa "a fini commerciali".
Premesso che per "fini fraudolenti" devono intendersi quelli volti ad artificiosamente eludere i sistemi di codificazione dei segnali audiovisivi, destinati ad essere "visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale", e che per "fini commerciali" devono, invece, intendersi quelli volti alla distribuzione al pubblico, dietro corrispettivo ed a fine di lucro (implicito nel fine commerciale), della particolare merce costituita dai dispositivi considerati illeciti dalla legge, occorre chiedersi se il fine di commercializzazione di dispositivi intrinsecamente illeciti in quanto "concepiti o adattati al fine di rendere possibile l'accesso ad un servizio protetto" non sottenda ed inglobi in sè anche il fine fraudolento: la risposta non può che essere affermativa, ove si osservi che, a prescindere dal metodo casistico e dalla non lineare tecnica normativa seguita dal legislatore, il combinato disposto degli artt. 1 e 4 D. Lgs. n. 373/2000, la cui violazione è sanzionata dal successivo art. 6, concerne una serie di attività compiute "a fini commerciali" aventi ad oggetto dispositivi "concepiti o adattati al fine di rendere possibile l'accesso ad un servizio protetto in forma intelligibile senza l'autorizzazione del fornitore del servizio", dove il fine fraudolento che non compare nel precetto contenuto nell'art. 4 è, tuttavia, espressamente enunciato nell'art. 1, co. 1, lett. g), cui il primo rinvia, per cui deve, conclusivamente, ritenersi che nell'articolata struttura della fattispecie contenuta nel decreto legislativo in questione sia prevista una duplice forma congiunta di dolo specifico, ai "fini commerciali" essendo affiancato il fine fraudolento, espresso dalla locuzione "al fine di rendere possibile l'accesso ad un servizio protetto".
L'esito della disamina sin qui compiuta è quello per cui, limitatamente alle condotte tipiche sovrapponibili o sostanzialmente assimilabili elencate nei due testi normativi, coincidendo l'oggetto materiale delle stesse ed essendo l'elemento psicologico previsto dalla fattispecie di cui al D. Lgs. n. 373/2000 comprensivo di quello previsto dalla fattispecie di cui all'art. 171-octies L. n.633/1941, la prima ipotesi, presidiata da semplice sanzione amministrativa, deve ritenersi speciale rispetto alla seconda, penalmente sanzionata, contemplando quali elementi specializzanti il fine di commercio nonché la fornitura a pagamento del servizio ad accesso condizionato (nella specie trasmissioni televisive), e deve, pertanto, applicarsi in via esclusiva, ex art. 9 L. 24 novembre 1981, n. 689. Ulteriore conclusione che può trarsi dalle argomentazioni sopra sviluppate è quella, in certa misura paradossale ma imposta dall'analisi delle norme, secondo cui l'ambito di applicabilità dell'art. 171-octies L. n. 633/1941 deve ritenersi ormai circoscritto alle ipotesi residuali di condotte tipiche non sovrapponibili od assimilabili, secondo quanto in precedenza esposto, a quelle previste dal decreto legislativo od alle ipotesi di condotte tipiche che, pur materialmente coincidenti, non siano volte anche a scopi commerciali od abbiano per oggetto dispositivi atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato diffuse senza l'imposizione di un corrispettivo, riguardando le norme amministrativamente sanzionate soltanto l'area dei servizi ad accesso condizionato forniti a pagamento. Tale conclusione, alla cui stregua l'ordinamento consentirebbe la permanenza nell'ambito dell'illiceità penale di comportamenti confinati nella sfera privata del soggetto agente o, comunque, non sorretti da fini di arricchimento patrimoniale e concernenti servizi erogati senza corrispettivo economico, sanzionando, invece, come illecito amministrativo condotte di evidente maggior disvalore giuridico e sociale perché lesive anche degli interessi patrimoniali degli erogatori dei servizi protetti ed attuate essenzialmente a scopo di lucro, autorizza fondati dubbi di legittimità costituzionale con riferimento all'art. 3 Cost., peraltro non rilevanti nel caso di specie in cui, stante la natura commerciale dell'attività svolta dagli indagati e quella di "servizi protetti forniti a pagamento" delle trasmissioni audiovisive al cui illecito accesso risultano destinati i congegni considerati nel decreto di sequestro (che fa espresso riferimento all'ipotesi di produzione e messa in vendita della merce in questione), non sussiste dubbio circa la riconducibilità della fattispecie concreta a quelle di "fabbricazione" e "possesso a fini commerciali" previste dal D. Lgs. n. 373/2000. IX - Non invocabile nella vicenda procedimentale in questione risulta, poi, la previsione incriminatrice dell'art. 615 quater c.p., del cui "fumus" uno dei ricorrenti lamenta l'omessa verifica da parte dei giudici del riesame: trattasi, invero, di ipotesi che, punendo "chiunque, al fine di procurare a sè o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo", anche per la sede in cui è collocata (dedicata ai delitti contro la inviolabilità del domicilio), riguarda essenzialmente condotte tipologicamente diverse ed aventi oggetto materiale e bene giuridico (il c.d. "domicilio informatico") distinti rispetto a quanto contemplato dalle norme precedentemente esaminate e nei cui confronti, comunque, anche ove il sistema di trasmissione di programmi televisivi ad accesso protetto e condizionato dovesse essere ricompreso nel concetto di "sistema telematico" di accesso condizionato e le "pic-cards tra i mezzi idonei ad accedervi (v., in tal senso, Cass., sez. II, 2 luglio 1998, Nebbia, Ced Cass., rv. 211519, peraltro risalente ad epoca anteriore all'introduzione dell'art. 171-octies cit. ed all'emanazione del decreto legislativo n. 633/2000), prevarrebbe - per il principio di specialità di cui all'art. 15 c.p. e non operando la clausola di riserva, anteposta alla stessa, della configurabilità di più grave reato - la previsione dell'art. 171-octies (punita più gravemente di quella dell'art. 615 quater c.p. ed in epoca posteriore inserita nella L. n. 633/1941), la cui applicabilità deve, tuttavia, ritenersi a sua volta esclusa, nei limiti dianzi precisati, per la sopravvenienza del D. Lgs. n.373/2000. X - Queste SS.UU. non devono, invece, occuparsi, per i limiti imposti dal "devolutum", dei rapporti tra le fattispecie incriminatrici di cui all'art. 171-ter, co. 1, lettere d), ult. ip., ed f) L. n. 633/1941 e le previsioni del D. Lgs. n. 373/2000, non comparendo le prime tra le ipotesi di reato richiamate nel decreto di sequestro probatorio emesso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sassari e potendosi qui solo incidentalmente rilevare che anche tali ulteriori fattispecie di rilevanza penale, peraltro in parte sovrapponibili a quelle dello stesso art. 171-octies, sono formulate in modo tale da proporre analoghi problemi in relazione alla loro c.d. "depenalizzazione" ed attuale applicabilità, con esiti non dissimili, limitatamente alle condotte collimanti con quelle considerate anche dal D. Lgs. n. 373/2000, dalle conclusioni cui si è approdati con riguardo all'art. 171-octies.
XI - Quanto alla definizione della natura del rapporto intercorrente tra le norme poste a confronto deve, anzitutto, escludersi che il decreto legislativo abbia, nei limiti precisati, operato una "depenalizzazione" in senso proprio delle previsioni incriminatrici di cui agli artt. 171-octies L. n. 633/1941 e 615 quater c.p., tale fenomeno verificandosi solo quando il legislatore si limiti a sostituire ad una sanzione penale una sanzione amministrativa, modificando la natura dell'illecito ma lasciando immutati gli elementi costitutivi della preesistente fattispecie astratta, come da ultimo avvenuto con il D. Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, in attuazione della legge di delega 25 giugno 1999, n. 205, per una serie di reati contemplati dal codice penale, dal codice della navigazione e da numerose leggi speciali.
Deve, del pari, escludersi che le norme incriminatrici penali in questione siano state implicitamente o tacitamente abrogate, ex art. 15 delle Disposizioni sulla legge in generale, dal successivo decreto legislativo per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o per aver la nuova fonte normativa disciplinato l'intera materia già regolata dalle norme penali anteriori, non essendovi in principio alcuna fisiologica incompatibilità (ma piuttosto parziale coincidenza) tra i due ordini di norme, dettate per la tutela di diversi beni giuridici ed aventi, come si è detto, differente natura giuridica, e non avendo la più recente normativa preso in considerazione l'intero ambito delle fattispecie previste dalle disposizioni penalmente sanzionate ma solo una loro parte. Non invocabile nel caso presente è, inoltre, la disciplina di cui all'art. 2, comma 2, c.p., essendo il decreto legislativo n.373/2000 già in vigore all'epoca dei fatti cui si riferiscono le indagini in corso e non essendo, dunque, la fonte normativa che prevede meri illeciti amministrativi posteriore rispetto ai fatti medesimi.
L'unico rapporto propriamente individuabile tra i due ordini di norme è, dunque, come già anticipato, quello regolato dall'art. 9 L. n. 689/1981 che, estendendo il principio di specialità di cui all'art. 15 c.p. anche al caso di concorso tra disposizione penale e disposizione sanzionata in via amministrativa relative ad un medesimo fatto (oltre che di concorso tra più disposizioni che prevedono sanzioni amministrative), ha sancito la prevalenza della disposizione speciale e la sua esclusiva applicabilità (laddove, in difetto della previsione di cui all'art. 9 cit., nulla si sarebbe opposto, in via di principio, ad un'applicazione congiunta delle disposizioni punitive concorrenti).
Le argomentazioni sin qui svolte risultano, infine, convalidate dalla definitiva approvazione della proposta di legge 606/S menzionata nella parte narrativa (vedi L. 7 febbraio 2003, n.22 in G.U. n. 38 del 15 febbraio 2003), che ha disposto l'aggiunta, al comma 1 dell'art. 6 D.Lgs. n. 373/2000, del seguente periodo "si applicano altresì le sanzioni penali e le altre misure accessorie previste per le attività illecite di cui agli articoli 171-bis e 171-octies della legge 22 aprile 1941 n. 633 e successive modificazioni", a comprova della ritenuta, precedente "depenalizzazione" (almeno parziale) delle fattispecie ivi contenute e con previsione, in deroga al principio di specialità di cui all'art. 9 L. n. 689/1981, di applicazione congiunta delle sanzioni penali originarie e di quelle amministrative introdotte dal citato decreto attuativo della direttiva comunitaria (donde l'impossibilità di qualificare come meramente interpretativo il nuovo intervento del legislatore).
XII - Alla luce delle considerazioni che precedono i proposti ricorsi sono fondati in relazione al motivo assorbente e comune ad entrambi, concernente la dedotta "depenalizzazione" (rectius soccombenza rispetto alla disposizione da considerarsi speciale) delle ipotesi di reato menzionate nel decreto di sequestro sottoposto a riesame, con conseguente annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata nonché del decreto del P.M. in data 29.12.2001 ed ordine di restituzione agli aventi diritto delle cose sottoposte a vincolo, non potendosi il loro sequestro probatorio penale, disposto dall'A.G., convertire in sequestro amministrativo cautelare, pur previsto dall'art. 6 D. Lgs. n. 373/2000 ma per autonoma iniziativa degli organi di cui al precedente art. 5, comma 1 (dei quali restano, ovviamente, integre anche nel presente caso le prerogative) e con apprestamento, a favore degli interessati, di apposito e distinto rimedio, disciplinato dall'art. 19, comma 1, L. n. 689/1981.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché il decreto di sequestro del Procuratore della Repubblica di Sassari in data 29.12.2001.
Ordina la restituzione agli aventi diritto delle cose in sequestro. Roma, 18 dicembre 2002.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 20 FEBBRAIO 2003.