Sentenza 26 maggio 2010
Massime • 1
È legittimo il sequestro preventivo, funzionale alla confisca per equivalente, di somme di denaro sottratte al pagamento dell'IVA dovuta, in quanto, per i reati tributari, la confisca di somme di denaro, beni o valori è consentita anche in relazione al profitto del reato. (Nella specie, si trattava di frode fiscale attuata mediante presentazione di una dichiarazione annuale in cui erano stati indicati elementi passivi fittizi derivanti da annotazione in contabilità di operazioni oggettivamente inesistenti, con sottrazione al Fisco del pagamento dell'IVA dovuta).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/05/2010, n. 25890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25890 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ALTIERI Enrico - Presidente - del 26/05/2010
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 823
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 9555/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OL AD, nata il [...];
OL TT, nata il [...];
Avverso Ordinanza Tribunale di Vicenza, emessa il 18/12/09;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Mario Gentile;
Udito il Pubblico Ministero nella persona della Dott. FRATICELLI Mario che ha concluso per Annullamento senza rinvio per entrambe le ricorrenti, quanto alla condanna alle spese processuali. Annullamento con rinvio quanto a OL AD;
Udito il difensore Avv. Vicentini Paolo difensore di fiducia delle ricorrenti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Vicenza, con ordinanza emessa il 18/12/09 - provvedendo sulla richiesta di riesame, presentata nell'interesse di OL AD. e OL TT, avverso il decreto di sequestro preventivo per equivalente disposto dal Gip del Tribunale di Vicenza in data 29/10/09 ed avente per oggetto beni mobili ed immobili per una somma pari a Euro 296.652,24 - rigettava il gravame;
disponeva, tuttavia, il mantenimento del sequestro soltanto in relazione a due appartamenti ubicati come in atti, con conseguente restituzione degli altri beni agli aventi diritto.
Le interessate proponevano ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge, ex art. 606 c.p.p., lett. b). In particolare le ricorrenti esponevano:
1. che il sequestro preventivo per equivalente, disposto sui beni riconducibili alle ricorrenti, non era legittimo poiché l'IVA evasa non costituiva il prezzo dei reati contestati a OL AD;
con conseguente esclusione della confisca per equivalente, ex art. 322 ter c.p. e L. n. 244 del 2007, art. 1, comma 143;
2. che l'ordinanza impugnata era priva di motivazione, perché fondata su elementi di prova non trasmessi al Tribunale del Riesame;
3. che era illegittima la condanna alle spese del procedimento poiché il provvedimento del Tribunale del Riesame di Vicenza, anche se in parte, aveva accolto la richiesta presentata in sede di riesame.
Tanto dedotto, le ricorrenti chiedevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Il PG della Cassazione, nella udienza in camera di consiglio del 26/05/010, ha concluso per l'annullamento senza rinvio per entrambe le ricorrenti, quanto alla condanna alle spese processuali. Annullamento con rinvio quanto a OL AD. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Il Tribunale di Vicenza ha congruamente motivato tutti i punti fondamentali della decisione.
In particolare il Tribunale - per quanto attiene al fumus commissi delicti relativo, fra l'altro, all'ipotizzato reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, contestato a OL AD - ha accertato,
allo stato degli atti, che OL AD, quale amministratore della società "VPM srl", aveva presentato nell'anno 2008 dichiarazione fiscale per l'anno 2007, indicando nella stessa, al fine di evadere le imposte, elementi passivi fittizi derivanti dalle annotazioni in contabilità di operazioni oggettivamente inesistenti per un imponibile di Euro 1.779.913,42, sottraendo così al fisco il pagamento dell'IVA, pari ad Euro 296.652,24.
In ordine a tale somma evasa era stato disposto e mantenuto il sequestro preventivo di due appartamenti ubicati come in atti, essendo gli stessi passibili di confisca per equivalente ai sensi dell'art. 323 c.p. e L. n. 244 del 2007, art. 1, comma 143. Trattasi di valutazioni di merito immuni da errori di diritto, congruamente motivate, non censurabili in sede di legittimità. Per contro le censure dedotte nel ricorso sono infondate per le seguenti ragioni principali:
a. A seguito della introduzione legislativa di cui alla L. n. 244 del 2007, art. 1, comma 143, (Legge Finanziaria 2008) - secondo cui nei casi di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, artt. 2, 3, 4, 5, 8, 10 bis, art. 10 ter, art. 10 quater e art. 11, si osservano, in quanto applicabile, le disposizioni di cui all'art. 322 ter c.p. - l'IVA sottratta al fisco (nella fattispecie, pari ad Euro 296.652,24) costituisce il profitto del reato, in ordine al quale è possibile la confisca per equivalente, con conseguente legittimità del sequestro preventivo, ex art. 321 c.p.p., comma 2. Il richiamo effettuato dalla ricorrente alla sentenza della Corte di Cassazione Sezioni Unite n. 38691/09 del 06/10/09 è inconferente poiché - secondo detta sentenza - la limitazione della confisca per equivalente per le sole somme e/o i valori corrispondenti al prezzo del reato è circoscritta al solo delitto di peculato. Per le altre previsioni legislative di confisca per equivalente - fra cui quella inerente ai citati reati D.Lgs. n. 74 del 2000, ex artt. 2, 3 4, 5, 8, 10, art. 10 bis, art. 10 ter, art. 10 quater e art. 11, è legittima la confisca di somme di denaro, di beni e/o valori anche in relazione al profitto del reato, costituito dalle somme sottratte al pagamento dell'IVA dovuta (vedi pag. 12, 13 citata sentenza Sez. Unite n. 38691/09). b. L'ordinanza del riesame è congruamente motivato in ordine al fumus commissi delicti ed in relazione agli atti trasmessi dal PM e/o dal Gip. Atti, peraltro, già conosciuti dalle parti (quantomeno da OL AD), essendo gli stessi posti a fondamento della misura coercitiva personale, già disposta in precedenza nei confronti di OL AD (vedi ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Vicenza in data 07/10/09). c. La condanna delle attuali ricorrenti al pagamento delle spese processuali relative al procedimento del riesame è legittima, poiché il sequestro preventivo è stato, comunque, confermato (anche se in relazione soltanto ai due appartamenti.
Va respinto, pertanto, il ricorso proposto da OL AD e OL TT con condanna delle stesse al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte:
Rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 26 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2010