Sentenza 5 novembre 2008
Massime • 1
In caso di contestazione relativa a reato associativo, la motivazione del provvedimento cautelare non può essere cumulativamente riferita ad una pluralità di soggetti, ma deve essere specificamente riferita a ogni singola persona, essendo il contributo dei singoli partecipanti al sodalizio, di norma, diversificato e essendo comunque differenti la pericolosità e la capacità criminale dei medesimi. (Fattispecie in tema di associazione di tipo mafioso).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/11/2008, n. 48420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48420 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2008 |
Testo completo
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Sentenza n.2442 48420/08 Registro generale n. 20605/2008 Udienza C.C. 5.11.2008
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE sesta sezione penale composta dai signori
Adolfo DI VIRGINIO presidente Bruno OLIVA 66
Nicola MILO 66
Arturo CORTESE 66 Francesco IPPOLITO (rel.) 66
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sui ricorsi proposti da
NA GI, DA BE, TT NO,
MA AN, AR FF, MI CO,
TO UI, TE NI, ZI AR;
avverso l'ordinanza del tribunale di Napoli, emessa in data 14.3.2008
- letti i ricorsi e il provvedimento impugnato;
udita la relazione del cons. F. Ippolito;
udita la requisitoria del Procuratore generale A, Galasso, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata nei confronti di MI, TO, TT. AR, NA, ZI e DA;
rigetto per i ricorsi di AR e di MI;
-uditi i difensori degli imputati, avv. E. Ragozzini e R. Esposito per NA e TT, avv. G. Lepre per AR, avv. P. Scodanibbio, in sostituzione dell'avv. G. Bisogni per
ZI, avv. V. Stazzullo per DA, i quali hanno richiesto l'accoglimento dei ricorsi.
Osserva in
1. In data 12.11.07, a seguito di sentenza di condanna emessa dal
Tribunale di Napoli per vari reati, tra cui anche il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., il Pubblico ministero richiese l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di tutti gli imputati liberi (già scarcerati per decorrenza dei termini di fase o a seguito di revoca delle precedenti misure cautelari). Il Tribunale, con provvedimento 26.11.07, rigettò la richiesta per tutti gli imputati condannati, salvo che per DI IA, esponente di vertice dell'associazione criminosa. ilIn parziale accoglimento dell'appello proposto dal P.M., Tribunale, con l'ordinanza impugnata, dispose la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti dei nove imputati in epigrafe elencati.
2. Ricorrono per cassazione gli imputati, i quali deducono vari motivi, tra cui la violazione degli artt. 275.3 e 307.2 c.p.p. con relativo vizio di motivazione (art. 606.1 lett. c ed e cod. proc. pen.).
3. Comune e insistita in tutti i ricorsi è la mancanza e contraddittorietà di motivazione, che effettivamente sussiste nell'ordinanza impugnata.
I giudici d'appello muovono dalla corretta premessa che, in caso di condanna, per gli imputati già scarcerati per decorrenza dei termini di custodia cautelare, ai fini del ripristino della custodia cautelare non è più applicabile la presunzione delle esigenze di cui all'art. 275.3 c.p.p. né si può fare riferimento alla gravità della pena, ma occorre valutare l'eventuale sussistenza del concreto pericolo di fuga.
Nella valutazione della sussistenza di tale pericolo in riferimento a taluni condannati (NN RR, NI ZI, RE ZI,
NN LA), il Tribunale, nel rigettare l'appello del P.M., ha correttamente osservato che non può porsi a fondamento di tale pericolo "la generica affermazione del principio per cui essendo latitanti i vertici dell'organizzazione, debba, per la proprietà transitiva, ritenersi altamente probabile... che anche gli odierni appellati si daranno alla fuga e alla latitanza". Per i condannati MA, TT, TO, AR,
IC, NA e AR ZI, oggi ricorrenti, il Tribunale ha accolto l'appello del PM osservando, cumulativamente e senza l'esame delle singole posizioni processuali degli imputati (non tutti condannati per il delitto previsto dall'art. 416-bis cod. pen.), che "trattandosi di reato di
2 partecipazione ad associazione di stampo mafioso il cui vincolo è per definizione perpetuo, il semplice decorso del tempo non è sufficiente a ritenere rescisso il rapporto, ma occorre una motivazione dettagliata sugli elementi che dimostrino concretamente il venir meno dell'apporto agli affari del clan. Nel caso in esame i capi dell'associazione sono latitanti e ben potrebbero riprendere le stesse attività economico-imprenditoriali attraverso gli stessi soggetti, che potrebbero agire attraverso prestanomi.
4. Il denunciato vizio di motivazione sussiste sotto molteplici profili.
5. Osserva innanzitutto il Collegio che, come per l'ammissibilità di ogni impugnazione è richiesta l'enunciazione dei "motivi con
l'indicazione specifica delle ragioni e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta" (art. 581.1 lett. c cod. proc. pen.), così la motivazione dei provvedimenti giudiziari non può essere cumulativamente riferita a una pluralità di persone imputate o condannate per reati diversi, ma nel rispetto degli artt. 13, 27 e 111
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Cost. deve essere specificamente riferita a ogni singola persona, anche
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in caso di addebito di reato associativo, essendo il contributo dei singoli partecipanti solitamente diversificato e varie la pericolosità e la capacità criminale degli aderenti (cfr. Cass. sez. 6^ n. 3974/1995, ced 203322).
E tale specificità di motivazione è tanto più necessaria in materia di libertà personale, in cui è lo stesso legislatore a indicare gli elementi costituenti il contenuto essenziale dei provvedimenti, con la dettagliata previsione di cui ai commi 2 lett. c) e c-bis) dell'art. 292 cod. proc. pen., in cui sono sottolineate le concrete e specifiche ragioni della necessità di una determinata misura cautelare. Tali disposizioni
- pur espressamente dettate per l'ordinanza applicativa della misura cautelare - costituiscono il parametro di riferimento applicabile anche al tribunale adito a norma degli artt. 309 e 310 c.p.p.
6. Altri vizi emergono nella motivazione del provvedimento impugnato, sia per il congiunto e sommario esame di posizioni processuali differenti, non distinguendo l'ordinanza tra i diversi titoli di scarcerazione (per decorrenza di termini di fase o per revoca delle misure a seguito del venir meno o dell'attenuarsi delle esigenze cautelari), sia per l'utilizzazione in maniera differenziata per i diversi condannati, ma senza adeguata giustificazione e perciò contraddittoria, del rischio costituito perdurante latitanza dei vertici dalla dell'organizzazione.
V 3 7. Del tutto apodittica, e perciò astratta e completamente scollegata dalla realtà territoriale e criminale campana è, poi,
l'affermazione della “perpetuità per definizione” del vincolo tra i partecipanti ad un'associazione di tipo mafioso, in mancanza di qualsiasi spiegazione per ritenere applicabile a questa singola e determinata associazione criminosa, integrante il delitto previsto dall'art. 416-bis cod. pen., quella massima d'esperienza che è stata utilizzata in riferimento all'associazione mafiosa “cosa nostra”, ma con idonea motivazione, aderente ad una ben diversa e concreta realtà socio-criminale.
E' necessaria una motivazione specificamente correlata alla concreta situazione in esame, la quale operi anche precise distinzioni, con riferimento alla persone per cui è sopravvenuta condanna, tra i diversi titoli di scarcerazione già intervenuti. Ai fini del ripristino della custodia cautelare nei confronti di imputati scarcerati per decorrenza dei termini, la sussistenza del pericolo di fuga non può essere ritenuta né sulla base della presunzione, ove configurabile, di sussistenza delle esigenze cautelari stabilita dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., né per la sola gravità della pena inflitta con la sentenza, che è soltanto uno degli elementi sintomatici per la prognosi da formulare al riguardo, la quale va condotta non in astratto, e quindi in relazione a parametri di carattere generale, bensì in concreto, e perciò con riferimento ad elementi e circostanze attinenti ai diversi soggetti (cfr. Cass. S.U. n. 34537/2001, ced 219600).
Con riferimento agli altri imputati condannati, anche per il delitto di associazione di tipo mafioso (art 416 bis c.p.), per i quali vi era stata revoca della custodia cautelare in carcere, va ricordato che l'art 275.3 cod. proc. pen. pone una presunzione di pericolosità sociale che può essere vinta non soltanto in presenza della prova dell'avvenuta definitiva rescissione del vincolo associativo, ma anche nell'ipotesi in cui coesistano specifici elementi che fanno ragionevolmente escludere la pericolosità dell'indagato. (cfr. Cass. sz.1^, n. 43572/2002, ced
223108).
8. Per le ragioni sopra indicate va annullato il provvedimento impugnato per GI NA, NO TT, AN MA, FF AR, CO IC, UI TO e AR
ZI, nonché per NI MI, nei confronti del quale, nella valutazione del Tribunale, sembra avere avuto un peso decisivo la
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pregressa latitanza della moglie IA DI, con un'utilizzazione di quella "proprietà transitiva", giustamente criticata dallo stesso
Tribunale nel rigettare l'appello del PM relativamente ad altri condannati.
9 Il provvedimento deve essere annullato anche nei confronti di
CO DA, condannato per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen..
Con ordinanza ex art. 310 c.p.p., datata 31.5.2005, il Tribunale Napoli aveva revocato l'ordinanza di custodia cautelare e scarcerato l'imputato. Su ricorso del PM, la Corte di cassazione, in data
20.10.2005 aveva annullato con rinvio per vizio di motivazione. In sede di rinvio, con ordinanza 1.3.2006, il Tribunale aveva sollevato eccezione di costituzionalità dell'art. 275.3 c.p.p. per contrasto con gli artt. 3, 13, co. 2, e 27 Cost., sospendendo il procedimento incidentale de libertate. Con il provvedimento impugnato ed oggi esaminato, il Tribunale ha rigettato la richiesta di sospensione avanzata dal DA, sia per mancanza del rapporto di pregiudizialità tra la decisione attesa dalla
Corte costituzionale e quella sul ripristino della misura cautelare, sia per manifesta infondatezza della questione, già decisa dalla Corte costituzionale con sentenza n. 450/1995.
Osserva il Collegio che siffatta motivazione è legittima in presenza di questioni di costituzionalità sollevate in altri procedimenti penali, mentre nella specie si tratta d'incidente di costituzionalità intervenuto (e non ancora definito) nello stesso procedimento e relativo al medesimo imputato, in cui si discute esattamente della stessa questione. Non si può, senza vulnerare elementari esigenze di garanzia e di difesa, nel medesimo procedimento penale fare applicazione di una norma che, su richiesta dello stesso imputato, è stata ritenuta non manifestamente infondata e rimessa alla Corte per il relativo giudizio, prima della definizione del procedimento incidentale di costituzionalità.
10. L'ordinanza va, pertanto, annullata nei confronti di tutti i ricorrenti con rinvio al tribunale di Napoli, che dovrà fare applicazione dei principi di diritto sopra indicati (paragrafi 5, 6 e 7) e che, per il DA, non potrà procedere prima della conclusione del giudizio di costituzionalità.
P.Q.M.
La Corte annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al tribunale di Napoli
5 per nuovo esame.
Roma, 5 novembre 2008
Il consigliere est. Il presidente F. Ippolit St A. DiDi Virginio сил
Depositato in Cancelleria A M E oggi 30 DIC.2008 R P U
IL CANCELLIERE CT SUPER
Seese IL CANCELLIERE C1 SUPER
Lidia Sealla
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