Cass. pen., sez. II, sentenza 11/01/2007, n. 5656
CASS
Sentenza 11 gennaio 2007

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Il reato di truffa aggravata ed il reato di frode fiscale (emissione e utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti) sono in rapporto di specialità, perché l'uno si connota per l'evento di danno, consistente nel conseguimento di un indebito vantaggio, e l'altro è invece un reato di mera condotta e di pericolo, la cui consumazione prescinde dal verificarsi dell'evento di danno, che specifica, come elemento finalistico, il dolo, con la conseguenza che, verificandosi l'assorbimento nel reato di frode fiscale di quello di truffa aggravata, è impedita l'applicazione della confisca per equivalente, non prevista dalla legge anche per la frode fiscale.

Commentario1

  • 1Art. 640-bis - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (1)
    https://www.filodiritto.com/

    Rassegna di giurisprudenza Il reato di malversazione in danno dello Stato (art. 316-bis) concorre con quello di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis) (SU, 20664/2017). Per oramai consolidata giurisprudenza di legittimità, la differenza tra il reato di cui all'art. 640-bis e quello di cui all'art. 316-ter sta nella diversa attività cui è tenuto l'ente pubblico sostanzialmente ingannato dalla presentazione di falsa documentazione, nel senso che se l'attività è meramente ricognitiva e consiste nel fatto che l'ente erogatore si limita a prendere atto del contenuto della documentazione prodotta si versa nell'ipotesi di cui all'art. 316-ter mentre se è …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 11/01/2007, n. 5656
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5656
Data del deposito : 11 gennaio 2007

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