Sentenza 14 novembre 2007
Massime • 2
In tema di reati finanziari e tributari, il reato di emissione di fatture od altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74) è configurabile anche in caso di fatturazione solo soggettivamente falsa, sia per l'ampiezza della norma che si riferisce genericamente ad "operazioni inesistenti", sia perchè anche in tal caso è possibile conseguire il fine illecito indicato dalla norma in esame, ovvero consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto. (Fattispecie nella quale la falsità riguardava la sola indicazione in fattura di altro soggetto qualificato come acquirente).
Non sussiste rapporto di specialità tra il reato di truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640, comma secondo, cod. pen.) consumata a mezzo della indebita evasione dell'IVA e quello di frode fiscale (art. 8, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74), sia perchè quest'ultimo non include o comprende tutti gli elementi del primo, sia perchè si tratta di fattispecie volte alla tutela di interessi diversi, sia, infine, perchè - quanto alla loro oggettività - nel reato di frode fiscale non occorre l'effettiva induzione in errore dell'Amministrazione finanziaria nè il conseguimento dell'ingiusto profitto con danno dell'Amministrazione.
Commentario • 1
- 1. Condanna ex 231/2001 per illecito dell’enteMaurizio Arena · https://www.filodiritto.com/ · 24 marzo 2009
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/11/2007, n. 14707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14707 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAPA Enrico - Presidente - del 14/11/2008
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANCINI Franco - Consigliere - N. 02746
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 026257/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RO CA, N. IL 27/09/1943;
2) D'NA ON, N. IL 09/02/1954;
3) FU SI EC, N. IL 09/01/1950;
4) TA GI, N. IL 26/08/1961;
avverso SENTENZA del 07/06/2006 CORTE APPELLO di BOLOGNA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. MANCINI FRANCO.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 22.2 2005 il Tribunale di Forlì ha affermato la penale responsabilità di SI RL in relazione alle imputazioni sub A) - di associazione per delinquere ex art. 416 c.p., comma 1 - sub C) - di emissione di fatture per operazioni inesistenti ex L. n.516 del 1982, art. 4, comma 1, lett. d) così come modificato dal
D.Lgs. n. 74 del 2000, art.
8 - sub D) - ancora di emissione di fatture soggettivamente false - sub E) ed F) - di truffa aggravata ai danni dello Stato per omessa corresponsione di quanto dovuto a titolo di IVA e, rispettivamente, di ribasso fraudolento del prezzo delle merci ex art. 501 c.p., condannandolo, concesse le circostanze attenuanti generiche ritenute prevalenti sull'aggravante contestata e riconosciuta la continuazione fra tutti i reati, alla pena principale di tre anni e due mesi di reclusione;
di D'AN NO in relazione alle imputazioni sub B) - associazione per delinquere di cui all'art. 416 c.p., comma 1 - e sub E) ed F) - v. sopra - condannandolo, riconosciuta la continuazione fra tutti i reati, alla pena principale di cinque anni e sei mesi di reclusione;
di US AS CE in relazione alle imputazioni di cui ai capi A) - associazione per delinquere ex art. 416 c.p., comma 2 - nonché C) E) F) - v. sopra -; di MO RG in relazione alle imputazioni di cui ai predetti capi A) C) D) F). La Corte di appello di Bologna decidendo sulle impugnazioni proposte avverso la sentenza del Tribunale nell'interesse di tali imputati, in parziale riforma della sentenza stessa, così ha provveduto: quanto a SI RL declaratoria di estinzione di tutti i reati per morte dell'imputato con l'eccezione del reato sub F) per il quale invece l'imputato è stato assolto con la più ampia formula liberatoria;
quanto a D'AN NO pena ridotta a quattro anni e otto mesi di reclusione previa declaratoria di nullità della sentenza - determinata dalla mancanza di un valido rapporto processuale - nella parte in cui ha pronunciato condanna per i reati sub E) ed F) ed eliminazione della relativa pena;
quanto a US AS CE pena ridotta a due anni e mesi dieci di reclusione previa assoluzione dal reato sub F) ed eliminazione della relativa sanzione;
quanto a MO RG pena ridotta a cinque anni e dieci mesi di reclusione previa, anche in questo caso, assoluzione dalla imputazione sub F).
Oggetto del processo sono una serie sistematica di truffe c.d. carosello tese al "lavaggio" dell'IVA con il risultato ultimo di vendere il prodotto - nella specie componenti per l'informatica - ad un prezzo inferiore a quello normalmente praticato sul mercato in quanto non maggiorato del tributo dovuto sul valore aggiunto e prima ancora di sottrarre alle casse dell'erario il tributo medesimo. Strumento utilizzato per il conseguimento di tali obiettivi: la normativa comunitaria che esonera dal pagamento dell'IVA i traffici fra Paesi diversi della Comunità.
In concreto ed in sintesi è avvenuto che OL S.p.A. abbia notevolmente incrementato il proprio volume di affari cedendo a ditte spagnole o olandesi in esenzione da IVA la propria componentistica e che la ditta straniera cessionaria cedesse a sua volta la merce a ditte nazionali operanti come ditte cartiere e che queste ultime consegnassero definitivamente la merce alla ditta italiana effettivamente acquirente del prodotto che finiva con il versare un prezzo inferiore a quello di mercato perché "lavato" dell'IVA. Alla conclusione del "carosello" dunque il risultato era che OL aveva venduto, così come era nei suoi programmi, alla ditta realmente acquirente il prodotto ma aveva fatturato la vendita nei confronti di una ditta straniera-intracomunitaria con il vantaggio di non essere obbligata all'IVA.
Protagonisti della vicenda - che si è sostanziata nella sistematica fatturazione per operazioni commerciali da considerarsi inesistenti dal momento che nell'ottica accusatoria recepita dal Tribunale e dalla Corte di merito OL non vendeva realmente alla ditta spagnola o olandese nei confronti delle quali fatturava - SI RL in veste di amministratore della SpA OL;
MO RG che all'interno del sodalizio ricopriva incarichi direttivi e decisivi;
US AS nella veste di esecutore delle direttive dei primi due e di organizzatore dei "falsi" trasporti di merce;
D'AN NO nella veste tra l'altro di amministratore della suindicata ditta spagnola, la ER DI srl, prima cessionaria (apparente) della merce.
Avverso la sentenza della Corte di appello hanno proposto ricorso per Cassazione US AS CE personalmente e gli altri imputati a mezzo dei rispettivi difensori.
US AS CE. Premette che con la nuova normativa in materia di reati tributari, introdotta dal D.Lgs. n. 74 del 2000, non è più possibile il concorso fra emittente ed utilizzatore della falsa fattura, come avveniva invece con la precedente L. n. 516 del 1982, ragion per cui nella contestazione dell'accusa sarebbe stato necessario distinguere quale fosse il ruolo attribuito al riguardo ai diversi imputati.
Labili sarebbero gli elementi che ad avviso del giudice dell'appello dimostrerebbero il suo collegamento con la Italia RI srl, la ditta cartiera italiana che simulatamente cedeva la merce al prenditore finale della stessa.
Sul punto si è omesso a suo avviso di assumere una prova decisiva che avrebbe potuto dimostrare che egli all'interno di detta società non aveva agito come amministratore di fatto: la testimonianza del curatore del fallimento dell'azienda insieme alla relazione da questo redatta ex L. Fall., art. 33. L'esame di tale relazione e della sentenza della C. di appello di Brescia che ha condannato il coimputato MO alla pena di quattro anni di reclusione avrebbe consentito di verificare che costui è animato da rancore nei suoi confronti e di conseguenza di privare di attendibilità quanto da lui dichiarato nei suoi confronti.
Infine l'assoluzione dal reato sub F) avrebbe dovuto comportare una riduzione dell'aumento di pena per il reato associativo ed i giudici di merito avrebbero dovuto considerare che la frode fiscale è reato speciale rispetto alla truffa aggravata.
MO RG. Con un primo motivo denuncia che sarebbe stato condannato in relazione ai capi sub A)C)E) nella veste di legale rappresentante sia di Microcomp che di RI informatica mentre le condotte ascrittegli riguardavano solo la prima ditta. Nè la nullità per difetto di relazione fra accusa e condanna potrebbe considerarsi eliminata dalla circostanza che in sede dibattimentale si sarebbe argomentato anche in ordine all'altra ditta atteso che ciò non potrebbe mai equipararsi ad una accettazione del contraddittorio.
Con altro motivo si denuncia vizio motivazionale laddove la sentenza impugnata qualifica ditte "cartiere" le due ditte appena indicate laddove secondo il ricorrente nulla dimostra tale conclusione. Nel ricorso si sostiene poi che nulla veramente dimostri che in effetti la merce materialmente non abbia varcato i confini nazionali dal momento che a proposito della effettività del trasporto merce oltre confine è stato sentito un solo autista.
Si nega inoltre che nella specie possa parlarsi di inesistenza delle operazioni commerciali indicate nelle fatture, che ricorra l'aggravante della rilevante entità del danno (smentita da decisione della Commissione tributaria) e che il diniego delle generiche possa considerarsi giustificato.
D'AN NO. In primis rileva che il c.d. falso imponibile di cui è cenno in sentenza è concetto comprensibile solo allorché si tratti di operazioni oggettivamente inesistenti mentre negli altri casi può legittimamente parlarsi, ad avviso di questo ricorrente, solo di evasione dell'IVA da parte del soggetto che importa da paese comunitario.
Osserva poi che avendo il Tribunale assolto l'imputato SI dalla accusa di associazione per delinquere relativamente agli illeciti commessi a mezzo della ditta "cartiera" spagnola la conseguenza di ciò avrebbe dovuto essere la caduta in parte qua dell'accusa di associazione per delinquere posto che nella ipotesi accusatoria il motore di tutta la frode fiscale è OL S.p.A..
Peraltro una sua memoria redatta personalmente, con la quale aveva ricostruito l'intera vicenda, neppure è stata presa in considerazione dai giudici di merito.
Altre doglianze concernono il trattamento sanzionatolo e la mancata traduzione in Tribunale dopo che aveva rinunziato a presenziare ad una udienza e non a tutto il dibattimento.
Altro difensore dello stesso imputato ha presentato altro ricorso. Vi si sostiene che la ditta spagnola avrebbe effettivamente venduto la merce, praticando un prezzo ridotto dal momento che era esente da IVA con la conseguenza che si tratterebbe soltanto di elusione fiscale e di omesso versamento dell'IVA da parte della "cartiera" nazionale. Irrilevante sarebbe contrariamente all'avviso dei giudici di merito che la merce non abbia varcato i confini nazionale posto che la ditta spagnola poteva avvalersi dei magazzini della ditta incaricata dei trasporti. Vero invece che il non avvenuto trasferimento fisico della merce preclude il perfezionamento del presupposto dell'esenzione e ciò produce l'obbligo del relativo pagamento (solo con l'introduzione del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10 ter da parte della L. n. 248 del 2006 di conversione del D.L. 223 del 2000, la normativa è mutata).
Con altro motivo denuncia violazione di legge. Nelle specie, secondo giudici di merito, trova applicazione la L. n. 516 del 1982 ma solo per la determinazione della pena.
Dovrebbe invece, detta legge, trovare integrale applicazione in quanto più favorevole all'imputato, in particolare perché il suo art. 4, lett. d), richiedeva che la frode fosse atta ad impedire la identificazione dei soggetti "cui la operazione si riferisce". Il ricorrente afferma quindi che nella specie non può parlarsi di associazione per delinquere dal momento che l'accordo fra i sodali riguardava la commissione di un solo tipo di reato, peraltro di durata limitata nel tempo dal momento che la ditta cartiera nazionale era destinata a cessare subito dopo la sua "performance". Denuncia infine la violazione del principio di correlazione fra accusa e condanna posto che nella contestazione del reato associativo il riferimento - diversamente da quanto avviene nel dispositivo di condanna - alle sole false fatture delle ditta ER. SI RL.
È proposto dai difensori che preliminarmente affermano la proponibilità della impugnazione nonostante l'avvenuto decesso del loro assistito.
Peraltro, ove ciò si ritenesse non consentito dalla normativa vigente, si sostiene subordinatamente, nel documento in esame, l'illegittimità costituzionale della normativa stessa attesa la enormità del danno che una sentenza di condanna sia pure non definitiva arreca alla immagine di una grande azienda, quotata in borsa, della quale il defunto imputato era stato legale rappresentante. Idem, continua ancora il documento, per quanto riguarda la norma sulla estensione degli effetti della sentenza concernente altri imputati ove tale estensione si ritenesse esclusa per l'imputato defunto.
Infine, non si tratterebbe comunque di associazione a delinquere ma di concorso di più persone nello stesso reato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi D'AN, US AS e MO sono infondati e devono pertanto essere respinti, con le conseguenze di legge (l'atto proposto nell'interesse di SI RL per contro richiede un discorso a parte, che sarà svolto successivamente). I ricorsi medesimi - i tre appena indicati - propongono questioni che si potrebbero definire di "cornice" che, come tali, interessano tutti gli imputati, e meritano dunque di essere definite con carattere di priorità. Propongono poi questioni di carattere sicuramente preliminare, interessanti uno o più imputati ed anche queste devono essere risolte in via preliminare.
Questione delle fatture solo soggettivamente false. Come si è visto, si sostiene, in particolare in uno dei ricorsi D'AN, che la falsa fatturazione di cui nella specie si tratta non rientrerebbe nella previsione della D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8, in quanto questa disposizione normativa contemplerebbe solo operazioni oggettivamente inesistenti mentre nel caso in esame un reale passaggio di merce da Olodata alla ditta italiana che alla fine del carosello ha di fatto acquisito la merce stessa è avvenuto (la falsità avendo riguardato la sola indicazione nella fattura OL della ditta spagnola qualificata falsamente come acquirente).
La tesi non è condivisibile in primo luogo perché contrasta con l'ampia dizione della norma - che parla genericamente di operazioni inesistenti ed è innegabile che nel caso in esame nessuna reale operazione commerciale sia avvenuta con la ditta spagnola;
in secondo luogo perché anche a mezzo di fatturazione solo soggettivamente falsa è possibile conseguire il fine illecito indicato dalla norma stessa e cioè di "consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto" (come ben ricorda la sentenza impugnata a pag. 32 nella parte in cui illustra il meccanismo della frode fiscale ed uno dei vantaggi attraverso di esso procuratosi dalla OL S.p.A.).
In tal senso è poi la giurisprudenza di questa Corte Suprema, in gran parte formatasi nella vigenza della L. n. 516 del 1982, art. 4, n. 5 cui è subentrato il vigente D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8 (cfr. fra altre Sez. 2, n. 47173 del 2005 Rv 232932). Questione del rapporto fra frode fiscale e truffa aggravata ai danni dello Stato consumata a mezzo della indebita evasione dell'IVA. Ritiene questo Collegio che fra le due norme incriminatici non esista rapporto di specialità: ciò perché quella che prevede e sanziona la frode fiscale non include o comprende tutti gli elementi della truffa aggravata con l'aggiunta di un ulteriore elemento svolgente, quest'ultimo, la funzione c.d. specializzante.
Trattasi invero di norme volte alla tutela di interessi diversi e dunque non inseribili concettualmente l'una nell'altra (dovendosi altresì tenere conto, quanto alla oggettività dei due reati, del fatto che nella frode fiscale non occorre la effettiva induzione in errore dell'amministrazione finanziaria ne' il raggiungimento dell'ingiusto profitto con danno dell'amministrazione), così come ritiene in modo decisamente prevalente la giurisprudenza di questa Corte Suprema cui in questa sede si ritiene di aderire (cfr. Sez. 5, n. 6825 del 2007 Rv 235632, peraltro in un caso analogo a quello oggetto della presente disamina, nel quale si trattava del rapporto fra truffa e reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8). Correlazione fra accusa e condanna. Il principio di tale necessaria correlazione sarebbe stato violato ad avviso di alcuni ricorrenti in quanto mentre nel capo di imputazione come ditta cartiera straniera era indicata solo quella spagnola la condanna sarebbe invece stata pronunciata anche con riferimento alla ditta cartiera olandese. La censura è per più versi infondata.
Ed infatti nel capo C) della rubrica tale ditta è esplicitamente indicata. Peraltro, come esplicitamente si riconosce nel ricorso MO, la difesa di questo imputato ha interloquito anche in ordine ai fittizi rapporti intercorsi apparentemente fra OL e la ditta olandese: con il che si riconosce altresì che il fine che con il principio della necessaria correlazione fra accusa e condanna il legislatore si propone di raggiungere - assicurare cioè all'imputato la possibilità di difendersi compiutamente in ordine a tutti i fatti che formeranno oggetto della pronuncia di condanna - nella specie è stato pienamente realizzato. Ma c'è di più. Non ogni discrepanza fra fatto contestato e fatto ritenuto in sentenza comporta la violazione di detto principio ma solo quella che si risolve nel mutamento di uno degli elementi essenziali del fatto. Ciò che indubbiamente non si è verificato nella specie atteso che il fatto - inteso come il meccanismo truffaldino posto in essere dai diversi imputati - non ha subito sostanziali modifiche con l'aggiunta del riferimento alla ditta olandese, collocata all'interno di tale meccanismo nello stesso ruolo contestato alla ditta spagnola. Illuminante in tal senso Cass. Sez. 1, n. 321 del 1991 Rv 191105 nella quale sono indicati casi di immutazione del fatto non costituenti violazione del principio giuridico de quo pur essendo caratterizzati indubbiamente da maggiore rilevanza e gravità rispetto alla discrepanza che si registra nella specie. Sulla configurabilità del reato associativo. Da parte di taluno dei ricorrenti si nega l'esistenza di un reato di tal genere sostenendosi che più correttamente dovrebbe parlarsi di concorso di più persone nello stesso reato continuato. La censura si fonda in particolare sul rilievo che contrariamente a quanto si verifica per l'associazione per delinquere - dove il sodalizio criminale si crea per l'attuazione di un programma delittuoso indeterminato sia nel tempo che nel genere di reati-fine - nella specie i partecipi del pactum sceleris si sono proposti la esecuzione di una serie di reati appartenenti ad un'unica tipologia sapendo peraltro di avere davanti a sè un orizzonte limitato dal fatto che la ditta cartiera nazionale - penultimo anello della filiera - cessava con l'emissione della sua falsa fattura. Neppure questa censura tuttavia è condivisibile posto che già il numero rilevantissimo delle frodi fiscali poste in essere e la stabilità nel tempo della compagine che delle stesse si è resa responsabile porta ad concludere che non possa essersi trattato di una sporadica attività illecita meramente concorsuale. La circostanza poi che unico sarebbe stato l'oggetto della attività del sodalizio è inesatta in fatto dal momento che più sono stati i reati-fine in concreto realizzati (come risulta dallo stesso capo di imputazione) ed inoltre, se vera, neppure sarebbe stata concettualmente in contrasto con la figura del reato associativo (basti in proposito pensare che l'ordinamento giuridico conosce l'associazione finalizzata al traffico della sostanza stupefacente e quella che ha come unico oggetto il contrabbando, nelle quali scopo del sodalizio è appunto la realizzazione di un unico tipo di reati). Infine neppure è esatto che il sodalizio avesse una durata programmata e predefinita, atteso che, pur ammettendo senza concedere che l'intervento della ditta cartiera nazionale fosse ineluttabilmente destinato ad essere immediatamente scoperto dagli organi della pubblica amministrazione, rimane tuttavia il fatto che l'organizzazione non si avvaleva di una sola ditta per il compimento di tale finale operazione (come emerge già dalla lettura del capo di imputazione) ed altre all'occorrenza avrebbe potuto ingaggiare. L. n. 516 del 1982 e D.Lgs. n. 74 del 2000: successione nel tempo di leggi che disciplinano la stessa materia.
Premesso che i fatti si sono svolti nel vigore della L. n. 516 del 1982, e che il trattamento sanzionatorio applicato nella specie è
stato quello previsto dalla legge stessa in quanto più favorevole di quello previsto dal successivo D.Lgs. n. 74 del 2000, si rileva in uno dei ricorsi proposti nell'interesse dell'imputato D'AN che la L. n. 516 del 1982, art. 4, lett. d) - di cui in concreto si tratta - avrebbe dovuto trovare integrale applicazione, non solo dunque per quanto riguarda la quantificazione della pena in senso stretto ma anche laddove la disposizione in essa contenuta prevedeva che la condotta punibile fosse solo quella idonea "ad impedire l'identificazione dei soggetti a cui l'operazione si riferisce". Il rilievo - si conviene - è esatto posto che non sarebbe corretto procedere ad una applicazione parziale - limitata cioè alla sola determinazione della pena - della norma contenuta nella L. n. 516 del 1982, ricorrendo invece al corrispondente D.Lgs. n. 74 del 2000, art.8 per valutare la sanzionabilità della condotta attribuita agli imputati e la presenza dell'elemento soggettivo che deve animare la condotta medesima. Il rilievo stesso tuttavia non coglie nel segno in quanto i giudici del merito hanno applicato la L. n. 516 del 1982, nella sua interezza ivi compresa la disposizione dell'art. 4, lett. d), nella parte in cui descrive gli elementi costitutivi della fattispecie delittuosa. Contrariamente però alla valutazione fatta dal ricorrente sono pervenuti alla conclusione che la condotta de qua fosse idonea ad impedire la identificazione dei soggetti cui la operazione si riferiva: conclusione raggiunta per il tramite di una valutazione di merito che si sottrae al sindacato di legittimità di questa Corte.
Rinunzia dell'imputato detenuto a presenziare al processo. Assume l'imputato D'AN che avendo egli rinunziato a presenziare ad una sola udienza il giudice, per l'udienza successiva, avrebbe dovuto disporre la sua traduzione.
La tesi contrasta con l'orientamento di questa Corte Suprema dal quale questo Collegio non ha ragione di discostarsi "gli effetti della rinuncia a comparire in udienza resa palese dall'imputato detenuto permangono fino al momento della revoca espressa di tale rinuncia ossia fino a quando l'interessato non manifesti nelle forme e termini di legge la sua volontà di essere nuovamente presente e di mettere nel nulla il suo precedente consenso alla celebrazione del dibattimento in sua assenza;
è pertanto onere dell'imputato detenuto concorrere alla chiarezza delle modalità di espressione delle proprie dichiarazioni facendo sì che esse si formalizzino in un atto ricevuto dal direttore del carcere ai sensi dell'art. 123 c.p.p. senza che tale atto possa essere surrogato da equipollenti ", secondo quanto statuito da Sez. 2, n. 2253 del 2000 Rv 217827. E nella specie neppure si allega che tale onere sia stato assolto.
Gli altri motivi proposti con i tre ricorsi sopra indicati. Con questi ultimi motivi nei ricorsi de quibus si affrontano i temi della responsabilità degli imputati sotto un triplice profilo: a) quello della effettiva ricorrenza della truffa "carosello" tesa al "lavaggio" dell'IVA quale ipotizzata dagli inquirenti e ritenuta in entrambi i giudizi di merito;
b) quello della reale, effettiva e consapevole partecipazione degli imputati in questione a questa frode fiscale posta in essere previa la costituzione di una stabile organizzazione avente la frode stessa come oggetto della sua attività; c) la misura della responsabilità degli imputati in relazione alla imputazione di frode fiscale, che inquirenti e giudici di merito hanno ritenuto aggravata dalla entità del danno (art. 61 c.p., n. 7). Quanto ai motivi di cui alle lett. a) e c) ne è opportuna una trattazione globale per la duplice ragione che essi ricorrono in tutte le impugnazioni e comunque una favorevole (per gli imputati) decisione su tutti o taluno di essi, anche se provocata dalla impugnazione di un solo imputato, avrebbe sicuramente una positiva ricaduta, sotto forma di effetto estensivo della decisione, su tutti gli altri.
Tanto premesso ed iniziando la disamina dalle censure che investono il convincimento dei giudici di merito circa la effettiva perpetrazione di una sistematica frode fiscale basata sull'abuso delle esenzioni dall'IVA per i traffici intracomunitari deve osservarsi che esse si risolvono in una rilettura delle emergenze processuali volta a dimostrare che in realtà le contestate fatture hanno avuto ad oggetto operazioni commerciali reali in quanto effettivamente effettuate fra OL e le ditte "cartiere" spagnola ed olandese, fra queste e le ditte italiane parimenti ritenute "cartiere" e finalmente fra queste ultime e le ditte italiane che, incontestatamente, hanno di fatto ricevuto la merce. In tal modo però si finisce con il proporre a questo Collegio di operare un sindacato di merito che esula dai suoi poteri non spettando alla Corte di legittimità di scegliere fra diverse ricostruzioni della vicenda costituente l'oggetto del processo ma solo di verificare che la decisione adottata dal giudice di merito sia supportata da una motivazione immune da palesi vizi logico-giuridici. Ebbene, è certo che tali vizi non si registrano nella motivazione della impugnata sentenza, caratterizzata, doverosamente, anche dalle risposte offerte alle censure mosse alla sentenza del Tribunale. In essa si evidenzia un dato di decisiva rilevanza (visto che in tanto si giustifica la esenzione dall'IVA in quanto la merce arrivi effettivamente a destinazione presso l'acquirente straniero), il fatto cioè che la merce apparentemente venduta alle ditte straniere in realtà non ha mai varcato i confini nazionali: conclusione raggiunta dai giudici di merito a) sulla base della disposta consulenza tecnica di ufficio, redatta dal dr. Ferruccini, che ha verificato tra l'altro come i tempi della consegna fossero incompatibili con quelli necessari per raggiungere i destinatari stranieri;
b) sulla base della deposizione di uno degli autotrasportatori;
c) grazie all'attenta disamina di un manoscritto dell'imputato SI all'esito della quale si è escluso che egli si proponesse il solo scopo di spiegare ai fornitori esteri il meccanismo del lavaggio dell'IVA; d) l'appunto redatto dall'imputato MO mentre era in carcere, contenente istruzioni per il fratello e la coimputata LL FR, ed in sostanza elementi che svelavano il meccanismo truffaldino;
e) la inusuale contestualità, evidenziata dal CTU, dei bonifici ricevuti-ordinati con le fatture emesse-ricevute; f) l'accertamento operato dal CTU che la merce ceduta da OL alla "cartiera" UE e da questa alla "cartiera" italiana era la stessa in definitiva ricevuta dalla ditta italiana, reale destinataria della fornitura OL;
g) infine, ma non ultime per importanza, le indagini svolte dalla GdF con le deposizioni rese dagli ufficiali del Corpo.
Peraltro queste valutazioni compiute dai giudici di merito ed in particolare dal giudice dell'appello in ordine alle risultanze processuali inglobano l'apprezzamento e la risposta alle diverse o antitetiche interpretazioni delle stesse risultanze offerte dai diretti interessati in particolare con i motivi di gravame avverso la sentenza del Tribunale. In tal modo la decisione espressa sul punto dalla sentenza impugnata risulta corredata da una motivazione che contenendo una completa disamina di tutte le evidenze processuali disponibili - condotta secondo criteri di logica, coerenza e compiutezza - si sottrae per tale ragione al sindacato di questa Corte di legittimità i cui limiti paiono fissati con precisione e chiarezza in SS.UU. n. 12 del 2000 Rv 216260 "...alla Corte di Cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto fra l'apparato argomentativi) che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno....; il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della coerenza strutturale della sentenza in sè e per sè considerata necessariamente condotta alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa è "geneticamente" informata ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri".
Quanto ai motivi di ricorso concernenti la individuazione, operata dai giudici di merito, dei soggetti partecipanti alla frode e del ruolo dagli stessi ricoperto all'interno della organizzazione creata per consumare con carattere di sistematicità la frode fiscale valgono le osservazioni appena svolte a proposito della valutazione che i giudici stessi hanno fatto del materiale probatorio disponibile riguardo al carattere fittizio dei vari passaggi di merce da OL alle ditte estere e da queste alle cartiere nazionali prima che il carosello si concludesse con il passaggio finale (l'unico reale). Anche in questo caso infatti i ricorrenti si limitano a proporre una diversa lettura delle emergenze processuali,dovendosi peraltro aggiungere, con riferimento a questo ulteriore thema decidendum che in genere i ricorrenti non contestano il ruolo agli stessi attribuito all'interno delle ditte partecipi del carosello e la posizione loro ascritta nello snodarsi dei vari momenti del meccanismo truffaldino, concentrando invece la loro difesa sull'affermazione della effettività dei vari passaggi della merce.
Infine la censura che concerne l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n.
7. Nelle pagg. 76-77 la sentenza impugnata spiega la ragione per cui ha ritenuto di disattendere le censure rivolte alla sentenza di primo grado sul punto della applicazione di tale aggravante. Anche in tal caso la decisione si basa saldamente su dati processuali particolarmente probanti: il verbale di constatazione della GdF e la testimonianza dell'ufficiale del Corpo escusso in dibattimento Trattasi di L. 25 miliardi di maggiore IVA dovuta e quindi di una cifra che in assoluto, per le sue dimensioni, esclude ogni possibilità di dubbio sulla esattezza della decisione adottata dai giudici di merito. Nè l'esito del processo tributario, che il ricorrente MO assume, peraltro in modo meramente assertivo, essere stato di segno diverso, può produrre un qualsiasi effetto pregiudiziale sul presente processo data la totale autonomia dei due processi ed inoltre la più ampia possibilità di accertamento offerta dal processo penale rispetto a quello tributario. Ricorso nell'interesse di SI RL.
Questo ricorso, come si è già rilevato, richiede un discorso a parte.
È stato proposto dai difensori dell'imputato dopo che nei confronti di quest'ultimo la Corte territoriale ha dichiarato l'estinzione dei reati a seguito del suo decesso, con l'eccezione del reato sub F) per il quale ultimo è stata adottata la più ampia formula assolutoria. Il ricorso stesso deve pertanto essere dichiarato inammissibile posto che non può ritenersi che il mandato defensionale sopravviva alla morte del patrocinato.
È vero infatti che la legge (art. 571 c.p.p., comma 3) riconosce al difensore dell'imputato un autonomo potere di impugnazione, ma ciò non può che avvenire negli stretti limiti dell'interesse del patrocinato, al quale deve necessariamente spettare la valutazione decisiva circa l'opportunità di "coltivare" o meno la impugnazione da altri proposta. Tanto ciò è vero che il citato articolo, comma 4 prevede espressamente che l'imputato possa togliere effetto alla impugnazione proposta dal difensore.
È chiaro allora che l'intervenuta impossibilità, mortis causa, di esercitare da parte del diretto interessato questo potere di rinunzia costituisce la riprova che un impugnazione del difensore dopo la morte del patrocinato non è ammissibile.
In tal senso peraltro è la consolidata, costante giurisprudenza di questa Corte Suprema quale emerge tra altre da Sez. 6, n. 14248 del 2007 Rv 236485. Infine e contrariamente all'assunto del ricorrente, neppure possono sorgere al riguardo fondate perplessità circa la compatibilità con i principi costituzionali della vigente normativa al riguardo in quanto l'autonomo potere di impugnazione del difensore in tanto è riconosciuto in quanto l'imputato sia nella condizione di "monitorare" costantemente la conformità al proprio interesse dell'esercizio di esso. Con la morte tale possibilità viene meno, cosicché le situazioni di fronte alle quali ci si viene a trovare sono diverse e ciò finisce con il giustificare il diverso trattamento normativo alle stesse riservato (senza peraltro dimenticare che la morte è causa di estinzione del reato ed una condanna in primo grado - è il caso del defunto SI RL - non annulla e neppure affievolisce il principio di non colpevolezza dell'imputato fino a condanna passata in giudicato sancito dalla Carta fondamentale).
La declaratoria di inammissibilità non comporta nella specie condanna alle spese dal momento che il principio di soccombenza non può riguardare la difesa tecnica (secondo il prevalente orientamento di questa Corte quale espresso ad es. dalla sentenza 313 del 2000 Rv 216405 oltre che dalla sentenza più sopra citata).
Per contro il rigetto dei ricorsi D'AN, US AS e MO comporta la condanna degli stessi al pagamento delle spese processuali come meglio specificato nel dispositivo che segue.
P.Q.M.
rigetta i ricorsi di D'AN NO, US AS CE e MO RG che condanna in solido al pagamento delle spese processuali.
Dichiara inammissibile il ricorso proposto nell'interesse del defunto SI RL.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 novembre 2007. Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2008