Cass. pen., sez. III, sentenza 14/11/2007, n. 14707
CASS
Sentenza 14 novembre 2007

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In tema di reati finanziari e tributari, il reato di emissione di fatture od altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74) è configurabile anche in caso di fatturazione solo soggettivamente falsa, sia per l'ampiezza della norma che si riferisce genericamente ad "operazioni inesistenti", sia perchè anche in tal caso è possibile conseguire il fine illecito indicato dalla norma in esame, ovvero consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto. (Fattispecie nella quale la falsità riguardava la sola indicazione in fattura di altro soggetto qualificato come acquirente).

Non sussiste rapporto di specialità tra il reato di truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640, comma secondo, cod. pen.) consumata a mezzo della indebita evasione dell'IVA e quello di frode fiscale (art. 8, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74), sia perchè quest'ultimo non include o comprende tutti gli elementi del primo, sia perchè si tratta di fattispecie volte alla tutela di interessi diversi, sia, infine, perchè - quanto alla loro oggettività - nel reato di frode fiscale non occorre l'effettiva induzione in errore dell'Amministrazione finanziaria nè il conseguimento dell'ingiusto profitto con danno dell'Amministrazione.

Commentario1

  • 1Condanna ex 231/2001 per illecito dell’ente
    Maurizio Arena · https://www.filodiritto.com/ · 24 marzo 2009

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 14/11/2007, n. 14707
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14707
Data del deposito : 14 novembre 2007

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